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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Rifiuti Numero: 23900 | Data di udienza:

* RIFIUTI – Tributi locali – Assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti ordinari urbani – Poteri del Comune – Assoggettabilità alla TARSU – Riscossione dell’Ente a prescindere dal fatto che il contribuente ne affidi a terzi lo smaltimento – Art. 62 c. 3, D. L.vo n. 507/1993 – Art. 21, c. 1, lett. g) D. L.vo n. 22/2004.


Provvedimento: Ordinanza
Sezione: Sezione Tributaria
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 15 Novembre 2011
Numero: 23900
Data di udienza:
Presidente: Lupi
Estensore: Di Blasi


Premassima

* RIFIUTI – Tributi locali – Assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti ordinari urbani – Poteri del Comune – Assoggettabilità alla TARSU – Riscossione dell’Ente a prescindere dal fatto che il contribuente ne affidi a terzi lo smaltimento – Art. 62 c. 3, D. L.vo n. 507/1993 – Art. 21, c. 1, lett. g) D. L.vo n. 22/2004.



Massima

 

 

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sezione Tributaria 15/11/2011, Ordinanza n. 23900

 
RIFIUTI – Tributi locali – Assimilazione  dei rifiuti speciali ai rifiuti ordinari urbani  – Poteri del Comune  – Assoggettabilità alla TARSU – Riscossione  dell’Ente a prescindere dal fatto che il contribuente ne affidi a terzi lo smaltimento – Art. 62 c. 3, D. L.vo n. 507/1993 – Art. 21, c. 1, lett. g) D. L.vo n. 22/2004.
 
Il Comune ha titolo ad assimilare ai rifiuti ordinari urbani quelli speciali, avuto riguardo al fatto che il potere regolamentare dei Comuni di assimilare agli urbani i rifiuti speciali, e’ stato mantenuto fermo dal Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, articolo 21, comma 2, lettera g), che ha introdotto la Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, sicche’ la deliberazione relativa, ove adottata, costituisce titolo per la riscossione della tassa nei confronti dei soggetti che tali rifiuti producono nel territorio comunale, a prescindere dal fatto che il contribuente ne affidi a terzi lo smaltimento, attraverso imprese specializzate. (Cass. n. 17932/2004; n. 5257/2004; Cass. n. 27057/2007, n. 17932/2004).
 
(annulla sentenza n. 157 della Commissione Tributaria Regionale di Genova – Sez. n. 08, del 19/12/2007, dep. 31/01/2008) Pres. Lupi, Est. Di Blasi, Ric. Comune di Genova

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sezione Tributaria 15/11/2011, Ordinanza n. 23900

SENTENZA

 

 
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
 
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
Dott. LUPI Fernando – Presidente
Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere
Dott. DI BLASI Antonino           – rel. Consigliere
Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere
 
ha pronunciato la seguente:
 
ORDINANZA
 
sul ricorso proposto da:
 
COMUNE DI GENOVA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta delega in calce al ricorso, dagli Avv.ti PAFUNDI Gabriele e Edda Odone, elettivamente domiciliato nello studio del primo, in Roma, Viale Giulio Cesare, 14;
 
– ricorrente –
 
contro
 
PA. PA. , residente a …;
 
– intimato –
 
avverso la sentenza n. 157 della Commissione Tributaria Regionale di Genova – Sezione n. 08, in data 19/12/2007, depositata il 31 gennaio 2008.
 
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 05 luglio 2011 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;
 
Udito l’Avv. Ioppoli, per delega del difensore;
 
Presente il P.M., Dott. VELARDI Maurizio, che ha aderito alla relazione.
 
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
 
La Corte:
 
Considerato che nel ricorso iscritto a R.G. n. 5548/2009, e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
 
“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 157, pronunziata dalla CTR di Genova Sezione n. 08 il 19.12.2007 e DEPOSITATA il 31 gennaio 2008.
 
Il ricorso, che attiene ad impugnazione di avviso di accertamento, relativo alla TARSU per l’anno 2004, censura l’impugnata decisione per violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 507 del 1993, articolo 62, comma 3, del Decreto Legislativo n. 22 del 2004, articolo 21, comma 1, lettera g) e articolo 57, articolo 5 del Regolamento Comunale approvato con Delib. C.C. Genova 19 giugno 2000, n. 80.
 
2 – L’intimato, non ha svolto difese in questa sede.
 
3 – I Giudici di merito hanno accolto le domande del contribuente, riconoscendo la non assoggettabilità alla TARSU delle superfici di che trattasi, rilevando, per un verso, che l’attivita’ artigianale espletata sulle aree in questione produceva rifiuti speciali, e considerando, poi, che al relativo smaltimento aveva provveduto direttamente il contribuente, attraverso imprese specializzate.
 
4 – Alla questione posta dal ricorso, puo’ rispondersi richiamando pregresse pronunce di questa Corte, alla cui stregua, in esito al quadro normativo di riferimento vigente, il Comune ha titolo ad assimilare ai rifiuti ordinari urbani quelli speciali, provenienti come nel caso da un mobilificio (Cass. n. 17932/2004; n. 5257/2004), avuto riguardo al fatto che il potere regolamentare dei Comuni di assimilare agli urbani i rifiuti speciali, e’ stato mantenuto fermo dal Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, articolo 21, comma 2, lettera g), che ha introdotto la Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, sicche’ la deliberazione relativa, ove adottata, costituisce titolo per la riscossione della tassa nei confronti dei soggetti che tali rifiuti producono nel territorio comunale, a prescindere dal fatto che il contribuente ne affidi a terzi lo smaltimento (Cass. n. 27057/2007, n. 17932/2004).
 
5 – Si ritiene, quindi, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione, ai sensi degli articoli 375 e 380 bis c.p.c., con l’accoglimento del ricorso, per manifesta fondatezza.
 
Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.
 
La Corte;
 
Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di causa;
 
Considerato che in esito alla trattazione del ricorso, il Collegio, condividendo i motivi esposti nella relazione, ritiene di dover accogliere l’impugnazione, per manifesta fondatezza e, per l’effetto, cassare l’impugnata decisione;
 
Considerato che la causa va, quindi, rinviata ad altra sezione della CTR della Liguria, la quale procedera’ al riesame e quindi, adeguandosi ai richiamati principi, decidera’ nel merito, ed anche sulle spese del presente giudizio, di legittimita’, motivando congruamente;
 
Visti gli articoli 375 e 380 bis c.p.c..
 
P.Q.M.
 
Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e rinvia ad altra sezione della CTR della Liguria.

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