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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Rifiuti Numero: 45023 | Data di udienza: 6 Ottobre 2011

RIFIUTI – Definizione di sottoprodotto – Detriti ed inerti da demolizione – Esclusione – Preventivo trattamento – Artt. 184, 192 256 D.L.vo n.152/2006 – D.L.vo n.4/08 – Attività di gestione non autorizzata – Preventivi trattamenti e operazioni di recupero – Disciplina applicabile – Normativa sui rifiuti – Artt. 184 c.3 e 183 lett. h) D.Lgs. n. 152/2006 – L. n. 178/2002.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 2 Dicembre 2011
Numero: 45023
Data di udienza: 6 Ottobre 2011
Presidente: Ferrua
Estensore: Sarno


Premassima

RIFIUTI – Definizione di sottoprodotto – Detriti ed inerti da demolizione – Esclusione – Preventivo trattamento – Artt. 184, 192 256 D.L.vo n.152/2006 – D.L.vo n.4/08 – Attività di gestione non autorizzata – Preventivi trattamenti e operazioni di recupero – Disciplina applicabile – Normativa sui rifiuti – Artt. 184 c.3 e 183 lett. h) D.Lgs. n. 152/2006 – L. n. 178/2002.



Massima

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^, 2 Dicembre 2011 (Ud. 06/10/2011) Sentenza n. 45023

 
RIFIUTI – Definizione di sottoprodotto – Detriti ed inerti da demolizione – Esclusione – Preventivo trattamento – Artt. 184, 192 256 D.L.vo n.152/2006 – D.L.vo n.4/08.
 
Ai sensi del D.L.vo n.152/06 e del d.L.vo n.4/08 il materiale composto da detriti ed inerti da demolizione rappresenta rifiuto non pericoloso il cui riutilizzo necessita di preventivo trattamento e che si rende comunque necessario un processo di recupero per ottenere prodotti utilizzabili in diverse categorie di lavori: da quelli stradali, ferroviari a quelli edili. Già solo i procedimenti di stabilizzazione e frantumazione cui vengono sottoposti i materiali si pongono in contrasto con la definizione di sottoprodotto, perché per poter parlare di sottoprodotto, il materiale da riutilizzare non deve necessitare di alcuna trasformazione preliminare.
 
(conferma sentenza n. 415/2010 TRIBUNALE di L’AQUILA, del 19/10/2010) Pres. Ferrua Est. Sarno Ric. Negrini ed altro
 
 
RIFIUTI – Rifiuti da demolizione di edifici – Attività di gestione non autorizzata – Preventivi trattamenti e operazioni di recupero – Disciplina applicabile – Normativa sui rifiuti – Artt. 184 c.3 e 183 lett. h) D.Lgs. n. 152/2006 – L. n. 178/2002.
 
In tema di attività di gestione di rifiuti non autorizzata, i residui di attività di demolizione di edifici, annoverati tra i rifiuti speciali dall’art. 7, comma terzo, D.Lgs. n. 22 del 1997, ora art. 184, comma terzo, D.Lgs. n. 152 del 2006, sono sottratti, in quanto rappresentati da una congerie di materiali di vario tipo necessitanti, prima del loro nuovo uso, di preventivi trattamenti e operazioni di recupero previste negli allegati al D.Lgs. n. 22 del 1997, all’ambito di applicabilità delle deroghe di cui all’art. 14 D.L. n. 138 del 2002, conv. con L. n. 178 del 2002 (Cass. Sez. 3, n. 7465 del 15/01/2008). Inoltre, il riutilizzo non può prescindere dalla preventiva attività di separazione richiesta dal D.M. 5.2.98 posto che anche in relazione al d.lgs. n. 152/2006, i materiali residuanti dalla attività di demolizione edilizia conservano la natura di rifiuti sino al completamento delle attività di separazione e cernita, in quanto la disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica sino al completamento delle operazioni di recupero, tra le quali l’art. 183 lett. h) d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 indica la cernita o la selezione che sul presupposto che i rifiuti da demolizione di edifici presentano caratteristiche di disomogeneità in quanto sono rappresentati da una congerie di materiali di vario tipo che necessitano, prima del loro nuovo uso, di preventivi trattamenti (vagliatura, cernita, separazione, rimozione di eventuali sostanze inquinanti, recupero di metalli e composti metallici, frantumazione etc.), richiedendo, prima del loro reimpiego, operazioni di recupero per cui sono disciplinati dalla normativa sui rifiuti (Cass. Sez. 3^, sent. n. 1188 del 11/01/2008, Macculi ed altri; Sez. III, sent. n. 7465 del 19¬02-2008, Baruzzi).

(conferma sentenza n. 415/2010 TRIBUNALE di L’AQUILA, del 19/10/2010) Pres. Ferrua Est. Sarno Ric. Negrini ed altro

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^, 2 Dicembre 2011 (Ud. 06/10/2011) Sentenza n. 45023

SENTENZA

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
 
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 
 
Dott. GIULIANA FERRUA                – Presidente
Dott. CLAUDIA SQUASSONI           – Consigliere
Dott. LUIGI MARINI                        – Consigliere
Dott. GIULIO SARNO                      – Rel. Consigliere
Dott. ELISABETTA ROSI                  – Consigliere
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
– sul ricorso proposto da:
1) NEGRINI MARCELLO N. IL 18/03/1957
2) CUCCHIELLA VINCENZO N. IL 03/07/1944
– avverso la sentenza n. 415/2010 TRIBUNALE di L’AQUILA, del 19/10/2010
– visti gli atti, la sentenza e il ricorso
– udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/10/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO
– Udito i1 Procuratore Generale in persona del Dott. De Santis Fausto, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi
– Uditi il difensore Avv. Baiocco Alberto L’Aquila
 
Negrini Marcello e Cucchiella Vincenzo propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con la quale sono stati condannati alla pena dell’ammenda per la contravvenzione di cui agli articoli 184, 192 256 comma uno lettere a D.L.vo n.152/2006 i perché il primo quale responsabile tecnico ed assistente tecnico di cantiere della ditta Delta impianti di Negrini Piero e compagni e il secondo quale legale rappresentante della medesima ditta, illecitamente abbandonavano ovvero depositavano in modo incontrollato circa 40 m3 di materiale di rifiuto non pericoloso rappresentato da inerti da demolizione nell’area di un cantiere in corso per la realizzazione di una rotatoria stradale.
 
Deduce in questa sede il Cucchiella:
 
1) l’erronea applicazione degli articoli 184,192 256 D.L.vo n. 152/06 in quanto i materiali non sarebbero stati abbandonati ma invece destinati ad essere utilizzati dall’impresa titolare del cantiere per spianare l’area e per la realizzazione di una massicciata stradale, tanto da essere livellati, come si rileva dalla testimonianza del teste di Gregorio. Si aggiunge poi che il tribunale non avrebbe dato nemmeno conto della circostanza che il ricorrente aveva conferito in totale buonafede una quantità modestissima di materiale. Infine si sostiene che gli stessi materiali furono allontanati a meno di ventiquattr’ore dal ricorrente.
 
2) contraddittorietà manifesta illogicità della motivazione sull’abbandono incontrollato del materiale impiegato per la realizzazione dei lavori di una rotatoria stradale.
 
Deduce, invece, il Negrini l’insussistenza del reato non essendovi prova dell’abbandono del materiale in quanto riutilizzato per spianare l’area.
 
Motivi della decisione
 
I ricorsi sono infondati.
 
E’ incontestato che nella specie il materiale scaricato dalla ditta di cui il Cucchiella era titolare era rappresentato da detriti ed inerti da demolizione e che il materiale stesso fu utilizzato per spianare l’area della rotatoria in corso di realizzazione da parte della ditta di cui era responsabile Negrini Marcello.
 
Ora esaminando dapprima le censure del ricorrente Cucchiella, è agevole rilevare che ai sensi del D.L.vo n.152/06 e del d.L.vo n.4/08 il materiale in questione rappresenta rifiuto non pericoloso il cui riutilizzo necessita di preventivo trattamento e che si rende comunque necessario un processo di recupero per ottenere prodotti utilizzabili in diverse categorie di lavori: da quelli stradali, ferroviari a quelli edili.
 
La Corte inoltre ha tenuto più volte ad evidenziare che già solo i procedimenti di stabilizzazione e frantumazione cui vengono sottoposti i materiali si pongono in contrasto con la definizione di sottoprodotto, perché per poter parlare di sottoprodotto, il materiale da riutilizzare non deve necessitare di alcuna trasformazione preliminare.
 
In questo senso è sufficiente ricordare Sez. 3, n. 7465 del 15/01/2008 Rv. 239012 secondo cui in tema di attività di gestione di rifiuti non autorizzata, i residui di attività di demolizione di edifici, annoverati tra i rifiuti speciali dall’art. 7, comma terzo, D.Lgs. n. 22 del 1997, ora art. 184, comma terzo, D.Lgs. n. 152 del 2006, sono sottratti, in quanto rappresentati da una congerie di materiali di vario tipo necessitanti, prima del loro nuovo uso, di preventivi trattamenti e operazioni di recupero previste negli allegati al D.Lgs. n. 22 del 1997, all’ambito di applicabilità delle deroghe di cui all’art. 14 D.L. n. 138 del 2002, cony. con L. n. 178 del 2002.; Sez. Ill, sent. n. 1188 del 11-01-2008, Macculi ed altri; Sez. III, sent. n. 7465 del 19¬02-2008 , Baruzzi , secondo cui il riutilizzo non può prescindere dalla preventiva attività di separazione richiesta dal D.M. 5.2.98 posto che anche in relazione al d.lgs. 152/2006, i materiali residuanti dalla attività di demolizione edilizia conservano la natura di rifiuti sino al completamento delle attività di separazione e cernita, in quanto la disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica sino al completamento delle operazioni di recupero, tra le quali l’art. 183 lett. h) d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 indica la cernita o la selezione che sul presupposto che i rifiuti da demolizione di edifici presentano caratteristiche di disomogeneità in quanto sono rappresentati da una congerie di materiali di vario tipo che necessitano, prima del loro nuovo uso, di preventivi trattamenti (vagliatura, cernita, separazione, rimozione di eventuali sostanze inquinanti, recupero di metalli e composti metallici, frantumazione etc.), conclude che essi richiedono, prima del loro reimpiego, operazioni di recupero per cui sono disciplinati dalla normativa sui rifiuti.
 
Ed è appena il caso di rilevare che di tale attività di trattamento e/o recupero non vi è alcuna prova in atti né vi è cenno nei ricorsi in esame.
 
Ciò posto è evidente che correttamente il tribunale fa leva sulla nozione di rifiuto per affermare l’illiceità della condotta.
 
Condivisibilmente aggiunge, infatti, lo stesso tribunale che, anche a voler accogliere la tesi difensiva secondo cui non si sarebbe trattato in realtà di abbandono ma di riutilizzo del materiale, non sarebbe comunque venuta meno l’illiceità della condotta in quanto comunque vietata per avere avuto ad oggetto l’illecito riutilizzo di rifiuti.
 
Né ovviamente la conclusione può mutare ove il ricorrente si fosse effettivamente limitato ad utilizzare il materiale da altri depositato in quanto il riutilizzo, come correttamente sostenuto dal tribunale, non sarebbe stato comunque possibile in quanto, per le ragioni anzidette, non avrebbe potuto prescindere dal preventivo accertamento della natura del materiale utilizzato per il reinterro.
 
Le considerazioni che precedono valgono a ritenere infondati, pertanto, tutti i motivi di ricorso sia sotto il profilo della violazione di legge che del vizio di motivazione.
 
I rilievi di cui sopra valgono a ritenere infondate anche le doglianze dell’altro ricorrente, Negrini Marcello, il quale ribadisce sostanzialmente le doglianze già esaminate sull’insussistenza dell’abbandono e sulla legittimità del riutilizzo dell’ inerte.
 
Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
 
P.Q.M.
 
La Corte Sprema di Cassazione
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti singolarmente pagamento delle spese processuali. 
 
Così deciso in Roma il 6.10.2011

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