+39-0941.327734 abbonati@ambientediritto.it
Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto dell'energia Numero: 2156 | Data di udienza: 14 Dicembre 2011

* DIRITTO DELL’ENERGIA – Linee guida nazionali per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili – Individuazione di non idoneità delle aree operata dalle Regioni – Configurazione quale divieto preliminare – Esclusione – Bilanciamento in concreto dei diversi interessi contrapposti – Diniego all’installazione in aree qualificate non idonee – Motivazione specifica – Linee guida della Regione Puglia – Divieto di ubicazione nelle aree non idonee – Illegittimità.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Puglia
Città: Lecce
Data di pubblicazione: 14 Dicembre 2011
Numero: 2156
Data di udienza: 14 Dicembre 2011
Presidente: Cavallari
Estensore: Lattanzi


Premassima

* DIRITTO DELL’ENERGIA – Linee guida nazionali per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili – Individuazione di non idoneità delle aree operata dalle Regioni – Configurazione quale divieto preliminare – Esclusione – Bilanciamento in concreto dei diversi interessi contrapposti – Diniego all’installazione in aree qualificate non idonee – Motivazione specifica – Linee guida della Regione Puglia – Divieto di ubicazione nelle aree non idonee – Illegittimità.



Massima

TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 1^ – 14 dicembre 2011, n. 2156


DIRITTO DELL’ENERGIA – Linee guida nazionali per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili – Individuazione di non idoneità delle aree operata dalle Regioni – Configurazione quale divieto preliminare – Esclusione – Bilanciamento in concreto dei diversi interessi contrapposti.

Le Linee Guida Nazionali approvate con DM 10 settembre 2010 stabiliscono al paragrafo 17 che l’individuazione di non idoneità delle aree, operata dalle Regioni, comporta che per le stesse si determina “pertanto, una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione”; il principio è ribadito nell’allegato 3, per il quale “L’individuazione delle aree e dei siti non idonei non deve, dunque, configurarsi come divieto preliminare, ma come atto di accelerazione e semplificazione dell’iter di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio, anche in termini di opportunità localizzative offerte dalle specifiche caratteristiche e vocazioni del territorio.” Ne deriva che non sono ammissibili aprioristiche interdizioni estese ad intere porzioni di territorio, dovendosi comunque operare, anche nelle ipotesi in cui si tratti di aree di particolare pregio ambientale e/o paesaggistico, un bilanciamento in concreto dei diversi interessi contrapposti (da un lato i valori, come detto, di carattere ambientale/paesaggistico, dall’altra quelli alla produzione di energia nonché alla salubrità ambientale) (cfr. Tar Puglia, Lecce n. 1221/2011)

Pres. Cavallari, Est. Lattanzi – I. s.r.l. (avv.ti Fioretti, iacovone e Sciaudone) c. Provincia di Taranto (avv. Semeraro), regione Puglia (avv.ti Liberti e Cecchetti) e Comune di Grottaglie (avv.ti Monteleone e Vaglia)

DIRITTO DELL’ENERGIA – Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili – Diniego all’installazione in aree qualificate non idonee – Motivazione specifica – Linee guida della Regione Puglia – Divieto di ubicazione nelle aree non idonee – Illegittimità.

Il provvedimento di diniego all’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili deve contenere una motivazione specifica che contenga adeguate indicazioni sulla valutazione effettuata in concreto riguardo a quella specifica zona indicata nel progetto, non potendo richiamare genericamente le linee guida nazionali o della Regione Puglia, proprio perché le prime non riconnettono alla individuazione delle aree non idonee in base alle linee guida regionali un divieto assoluto di ubicazione degli impianti in questione,le seconde (Regolamento regionale 30/12/2010, n. 24) ,nella parte in cui prevedono il divieto di ubicazione di siffatti impianti nelle aree qualificate come non idonee,sono illegittime in quanto violano le linee guida nazionali.


Pres. Cavallari, Est. Lattanzi – I. s.r.l. (avv.ti Fioretti, iacovone e Sciaudone) c. Provincia di Taranto (avv. Semeraro), regione Puglia (avv.ti Liberti e Cecchetti) e Comune di Grottaglie (avv.ti Monteleone e Vaglia)


Allegato


Titolo Completo

TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 1^ - 14 dicembre 2011, n. 2156

SENTENZA

 

TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 1^ – 14 dicembre 2011, n. 2156

N. 02156/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00929/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce – Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 929 del 2011, proposto da:
Immobiliare 23 Srl Unipersonale, rappresentato e difeso dagli avv. Daniela Fioretti, Flavio Iacovone, Francesco Sciaudone, con domicilio eletto presso Adriano Tolomeo in Lecce, via Braccio Martello, 19;

contro

Provincia di Taranto, rappresentata e difesa all’avv. Cesare Semeraro, con domicilio eletto presso Angelo Vantaggiato in Lecce, via Zanardelli 7;
Regione Puglia, rappresentato e difeso dagli avv. Maria Liberti, Marcello Cecchetti, con domicilio eletto presso Maria Liberti in Lecce, viale A.Moro 1,c/o Uff Cont Reg Pug;
Comune di Grottaglie, rappresentato e difeso dagli avv. Paolo Monteleone, Irene Vaglia, con domicilio eletto presso Silvestro Lazzari in Lecce, via Taranto, N.92;

per l’annullamento

del provvedimento PTA/2011/0014078/P del 7 marzo 2011, notificato il 29/3/2011, dell’Ente di Gestione Provvisoria di diniego del rilascio del nulla osta per il progetto di Immobiliare 23 di un impianto di generazione fotovoltaica da circa 1.000 kW, da realizzarsi nell’agro di Grottaglie, nei terreni individuati al foglio n. 83, particelle n. 351 e 353; di tutti gli atti presupposti, compreso il Regolamento della Regione Puglia del 30 dicembre 2010, n. 24.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Taranto e di Regione Puglia e di Comune di Grottaglie;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 novembre 2011 il dott. Claudia Lattanzi e uditi gli avv.ti Tolomeo Adriano, in sostituzione dell’avv.to Iacovone Flavio, Semeraro Cesare, Cecchetti Marcello, Vaglia Irene;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La ricorrente ha presentato alla Provincia di Taranto, quale Ente di Gestione Provvisoria del Parco Naturale Regionale “Terra delle Gravine”, una richiesta di nulla osta di cui all’art. 11 l.r. 18/2005 per un progetto di realizzazione di un impianto di generazione fotovoltaica da 1000 Kw.

La Provincia, con provvedimento del 6 agosto 2010, ha comunicato il diniego di nulla osta.

Questo provvedimento è stato impugnato dall’attuale ricorrente e si è concluso con la sentenza n. 1221/2011, con la quale è stato accolto il ricorso e, conseguentemente, annullato il provvedimento.

Nelle more del giudizio avverso il precedente provvedimento, la Provincia, nella sua qualità di Ente di gestione, con provvedimento del 7 marzo 2011, ha adottato un nuovo diniego all’esito del d.m. 10 settembre 2010 contenente le “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” nonché del regolamento regionale del 30 dicembre 2010 n. 24 contenente le “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentato da fonti rinnovabili”.

Avverso questo provvedimento è stato proposto il presente ricorso per i seguenti motivi: Nullità del provvedimento di diniego ex art. 21 septies l. 241/1990; violazione ed elusione dell’ordinanza n. 993/2011; violazione e falsa applicazione delle Linee Guida Regionali; violazione e falsa applicazione dell’art. 12 d.lgs. 387/2003 e del d.m. 10 settembre 2010; violazione dell’art. 117, comma 2, lett. s) e comma 3 Cost.; violazione dell’art. 3 l. 241/1990; difetto di motivazione e d’istruttoria.

Deduce la ricorrente: che la Provincia ha violato i contenuti della precedente pronuncia di questo Tribunale, con la quale era stata stabilita la necessità dell’applicazione delle Linee guida nazionali e non di quelle regionali, ed era stato stabilito di svolgere un’apposita istruttoria per valutare le effettive caratteristiche del progetto e quelle dell’area interessata; che l’amministrazione, anche in presenza di un’area ritenuta non idonea, deve comunque svolgere l’ esame delle effettive caratteristiche del sito interessato; che la giunta regionale ha fatto riferimento alla l.r. 31/2008, ma questa, per la parte relativa all’autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili in area protetta, è stata dichiarata incostituzionale con sentenza 383/2009.

La Provincia con memoria dell’11 luglio e del 18 ottobre 2011 ha eccepito anzitutto l’inammissibilità del ricorso introduttivo per decorrenza del termine di impugnazione. Nel merito, ha rilevato che l’Ente ha proceduto a un esame concreto del progetto, che il d.m. 10 settembre 2010 autorizza la Regione a individuare le aree e i siti non idonei alla installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili.

La Regione, con memoria del 9 e dell’11 luglio 2011, ha eccepito l’irricevibilità del ricorso per tardività nella parte in cui impugna le linee guida regionali adottate con regolamento regionale del 30 dicembre 2010. Nel merito, sempre con riferimento alle linee guida regionali, la Regione ha rilevato che non sono state indicate le norme lesive e che comunque non sono stati dedotti profili di illegittimità sul procedimento di individuazione dei siti non idonei. La Regione ha poi eccepito l’inammissibilità del ricorso avverso il diniego perché prima della conclusione del procedimento di d.i.a. è intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 119/2010 che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 3, commi 1 e 2 l.r. 31/2008 nella parte in cui prevedeva la d.i.a. per la realizzazione degli impianti quale quello in esame e che quindi l’impianto doveva essere sottoposto a autorizzazione unica. Nel merito, ha rilevato che spetta alla regione l’individuazione delle aree e dei siti non idonei.

Il comune di Grottaglie, con memoria dell’11 luglio e del 13 ottobre 2011 ha eccepito l’inammissibilità del ricorso nei suoi confronti per difetto di legittimazione passiva e la carenza di interesse per l’avvenuta scadenza del 16 gennaio 2011 quale termine ultimo previsto dalla norma di sanatoria di cui all’art. 1 quater del d.l. 105 dell’8 luglio 2010 senza che vi sia stata la messa in esercizio dell’impianto in questione.

La Regione, con memoria del 13 ottobre 2011, ha ribadito che spetta alle linee guida regionali il potere di individuare le aree e i siti non idonei.

La Provincia, con memoria del 18 ottobre 2011, ha affermato che le linee guida nazionali consentono alle Regioni di individuare preventivamente le aree non idonee.

La ricorrente, con memoria del 26 ottobre 2011, ha replicato alle controdeduzioni delle controinteressate.

Nella pubblica udienza del 16 novembre 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Hanno carattere preliminare le eccezioni proposte dalle controinteressate.

Si rileva anzitutto che la ricorrente non impugna alcun atto del Comune né tantomeno il provvedimento impugnato ha contemplato tra i motivi di diniego alcun atto comunale, e pertanto deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Comune, con estromissione dello stesso dal presente giudizio.

Infondata è l’eccezione di tardività, perché il provvedimento è stato notificato il 29 marzo 2011 mentre il ricorso è stato notificato il 30 maggio 2011, quindi la scadenza del termine decadenziale sarebbe stata il 28 maggio 2011. Tuttavia il 28 maggio era un sabato e, ai sensi dell’art. 155,quinto comma, c.p.c. applicabile anche al processo amministrativo, il termine per l’effettuazione della notifica che scada di sabato è prorogato al primo giorno non festivo successivo.

Infondata è pure l’eccezione di l’irricevibilità del ricorso per tardività nella parte in cui impugna le linee guida regionali adottate con regolamento regionale del 30 dicembre 2010.

Infatti, è giurisprudenza pacifica quella per cui l’effetto lesivo di un atto generale si concretizza nel momento in cui è stato adottato l’atto attuativo e di conseguenza l’atto generale può essere impugnato solo congiuntamente a questo atto, posto che solo l’ adozione dell’atto applicativo rende attuale e certa la lesione dell’interesse protetto.

Parimenti infondata è l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse in quanto, in ogni caso,per la realizzazione dell’impianto è necessario acquisire la valutazione dell’ente di gestione del Parco e quindi risulta attuale l’interesse della ricorrente.

Nel merito il ricorso è fondato.

Il Collegio, condivide quanto già affermato da questa Sezione con la sentenza n. 1221/2011, avente a riguardo sempre l’impianto in questione, che ha rilevato come le c.d. “aree non idonee” non potessero essere qualificate come zone soggetto a un divieto preliminare assoluto.

Le Linee Guida Nazionali stabiliscono al paragrafo 17 che l’individuazione di non idoneità delle aree, operata dalle Regioni, comporta che per le stesse si determina “pertanto, una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione”.

Principio ribadito nell’allegato 3, alle Linee guida nazionali, per il quale “L’individuazione delle aree e dei siti non idonei non deve, dunque, configurarsi come divieto preliminare, ma come atto di accelerazione e semplificazione dell’iter di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio, anche in termini di opportunità localizzative offerte dalle specifiche caratteristiche e vocazioni del territorio.”

L’insieme delle disposizioni citate comporta la correttezza delle affermazioni contenute nella sentenza citata, secondo cui “non sono ammissibili aprioristiche interdizioni estese ad intere porzioni di territorio, dovendosi comunque operare, anche nelle ipotesi in cui si tratti di aree di particolare pregio ambientale e/o paesaggistico, un bilanciamento in concreto dei diversi interessi contrapposti (da un lato i valori, come detto, di carattere ambientale/paesaggistico, dall’altra quelli alla produzione di energia nonché alla salubrità ambientale)”.

Contenuto eterogeneo hanno,invece,le disposizioni del Regolamento regionale 30 dicembre 2010 n.24,attuativo delle Linee guida nazionali.

Mentre l’art. 2 rinvia all’Allegato 1,nel quale “sono indicati i principali riferimenti normativi….che determinano l’inidoneità di specifiche aree all’installazione di determinate dimensioni e tipologie di impianti da fonti rinnovabili e le ragioni che evidenziano una elevata probabilità di esito negativo delle autorizzazioni.” e l’art.3 rinvia all’Allegato 2,che “contiene una classificazione delle diverse tipologie di impianti ….funzionale alla definizione dell’inidoneità delle aree a specifiche tipologie di impianti “,l’art. 4 stabilisce che “nelle aree e nei siti elencati nell’Allegato 3 non è consentita la localizzazione delle specifiche tipologie di impianti da fonti energetiche rinnovabili indicate per ciascuna area e sito “.

E’ evidente la difformità delle linee guida regionali rispetto alle linee guida nazionali,che non prevedono la riconnessione alla valutazione regionale, relativa alla inidoneità dell’area formulata nell’ambito delle linee guida, il divieto di localizzazione di fonti di energia rinnovabile;questo per il rilievo attribuito a tali fonti di approvvigionamento energetico e ,di conseguenza,per il sacrificio delle stesse solo a seguito di una specifica e puntuale analisi.

In sostanza, il provvedimento di diniego deve contenere una motivazione specifica che contenga adeguate indicazioni sulla valutazione effettuata in concreto riguardo a quella specifica zona indicata nel progetto, non potendo richiamare genericamente le linee guida, nazionali o regionali, proprio perché le prime non riconnettono alla individuazione delle aree non idonee in base alle linee guida regionali un divieto assoluto di ubicazione degli impjanti in questione,le seconde ,nella parte in cui prevedono il divieto di ubicazione degli impianti nelle aree qualificate come non idonee,sono illegittime in quanto violano le linee guida nazionali.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

Il pagamento del Contributo Unificato deve essere posto a carico della Regione e della Provincia di Taranto, in solido.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati in parte qua.

Dichiara l’estromissione dal giudizio del Comune.

Spese compensate.

Pone a carico della Regione e della Provincia di Taranto,in solido,il pagamento del Contributo Unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nelle camere di consiglio dei giorni 16 novembre 2011 e 14 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Antonio Cavallari, Presidente
Carlo Dibello, Primo Referendario
Claudia Lattanzi, Referendario, Estensore

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/12/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Iscriviti alla Newsletter GRATUITA

Ricevi gratuitamente la News Letter con le novità di AmbienteDiritto.it e QuotidianoLegale.

N.B.: se non ricevi la News Letter occorre una nuova iscrizione, il sistema elimina l'e-mail non attive o non funzionanti.

ISCRIVITI SUBITO


Iscirizione/cancellazione

Grazie, per esserti iscritto alla newsletter!