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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Agricoltura e zootecnia Numero: C-316/10 | Data di udienza:

AGRICOLTURA E ZOOTECNIA – Trasporto stradale di animali domestici della specie suina – Protezione degli animali durante il trasporto – Altezza minima dei compartimenti – Ispezione durante il viaggio – Densità di carico – Diritto degli Stati membri di adottare norme dettagliate – Art. 288, 2°c., TFUE Reg. (CE) n. 1/2005.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 21 Dicembre 2011
Numero: C-316/10
Data di udienza:
Presidente: Lenaerts
Estensore: Šváby


Premassima

AGRICOLTURA E ZOOTECNIA – Trasporto stradale di animali domestici della specie suina – Protezione degli animali durante il trasporto – Altezza minima dei compartimenti – Ispezione durante il viaggio – Densità di carico – Diritto degli Stati membri di adottare norme dettagliate – Art. 288, 2°c., TFUE Reg. (CE) n. 1/2005.



Massima

 

CORTE DI GIUSTIZIA CE Sez. 3^,  21/12/2011 Sentenza n. C 316/10


AGRICOLTURA E ZOOTECNIA – Trasporto stradale di animali domestici della specie suina – Protezione degli animali durante il trasporto –Altezza minima dei compartimenti – Ispezione durante il viaggio – Densità di carico – Diritto degli Stati membri di adottare norme dettagliate – Art. 288, 2°c., TFUE Reg. (CE) n. 1/2005.
 
Il regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2004, n. 1/2005, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97, dev’essere interpretato nel senso che  tale regolamento non osta all’adozione, da parte di uno Stato membro, di norme applicabili al trasporto stradale di suini, le quali, al fine di rafforzare la certezza del diritto, precisano, nel rispetto dell’obiettivo di protezione del benessere degli animali e senza stabilire criteri eccessivi in materia, i requisiti previsti da detto regolamento per quanto concerne l’altezza interna minima dei compartimenti destinati agli animali, purché tali norme non provochino costi aggiuntivi o difficoltà tecniche tali da svantaggiare vuoi i produttori dello Stato membro che ha adottato dette norme, vuoi i produttori degli altri Stati membri che intendano esportare i loro prodotti verso o attraverso il primo Stato membro, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare; non possono tuttavia considerarsi proporzionate norme come quelle enunciate nella disciplina transitoria di cui all’art. 36, n. 4, del decreto 21 dicembre 2006, n. 1729, concernente la protezione degli animali durante il trasporto, laddove lo stesso Stato membro abbia adottato norme meno rigorose, come quelle di cui all’art. 9, n. 1, di tale decreto, nell’ambito del regime di diritto comune.  Inoltre,  tale regolamento osta all’adozione, da parte di uno Stato membro, di norme applicabili al trasporto stradale di suini volte a precisare i requisiti previsti da detto regolamento per quanto riguarda l’accesso agli animali al fine di controllare a intervalli regolari le loro condizioni di benessere esclusivamente per i viaggi di durata superiore a otto ore, e  non osta all’adozione, da parte di uno Stato membro, di norme secondo le quali, in caso di trasporto stradale di suini, gli animali devono disporre di una superficie minima variabile a seconda del loro peso, superficie che corrisponde, per un animale di 100 kg, a 0,42 m2 quando la durata del viaggio è inferiore a otto ore e a 0,50 m2 per i viaggi di durata superiore.
 
Pres. Lenaerts, Rel. Šváby

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI GIUSTIZIA CE Sez. 3^, 21/12/2011 Sentenza n. C 316/10

SENTENZA

 

CORTE DI GIUSTIZIA CE Sez. 3^,  21/12/2011 Sentenza n. C 316/10

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

21 dicembre 2011 

«Art. 288, secondo comma, TFUE – Regolamento (CE) n. 1/2005 – Protezione degli animali durante il trasporto – Trasporto stradale di animali domestici della specie suina – Altezza minima dei compartimenti – Ispezione durante il viaggio – Densità di carico – Diritto degli Stati membri di adottare norme dettagliate»

Nel procedimento C‑316/10,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dal Vestre Landsret (Danimarca), con decisione 28 giugno 2010, pervenuta in cancelleria il 1° luglio 2010, come rettificata dalla decisione 24 agosto 2010, pervenuta in cancelleria il 26 agosto 2010, nella causa

Danske Svineproducenter

contro

Justitsministeriet,

con l’intervento di:

Union européenne du commerce de bétail et de la viande,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dal sig. J. Malenovský, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. E. Juhász e D. Šváby (relatore), giudici,

avvocato generale: sig. Y. Bot

cancelliere: sig.ra A. Impellizzeri, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 15 settembre 2011,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la Danske Svineproducenter, dall’avv. H. Sønderby Christensen, advokat,

–        per l’Union européenne du commerce de bétail e de la viande, dagli avv.ti J.‑F. Bellis, A. Bailleux, avocats, e E. Werlauff, advokat,

–        per il governo danese, dalla sig.ra V. Pasternak Jørgensen, in qualità di agente, assistita dall’avv. P. Biering, advokat,

–        per la Commissione europea, dai sigg. B. Schima e H. Støvlbæk, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1       La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 288, secondo comma, TFUE, degli artt. 3, secondo comma, lett. f) e g), e 37, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2004, n. 1/2005, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate, che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (GU 2005, L 3, pag. 1), nonché del capo II, punti 1.1, lett. f), e 1.2, e del capo VII, parte D, dell’allegato I di detto regolamento n. 1/2005.

2       Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Danske Svineproducenter, organizzazione di categoria di allevatori di suini, e lo Justitsministeriet (Ministero della Giustizia) in merito, segnatamente, alla compatibilità con il regolamento n. 1/2005 di una normativa nazionale complementare diretta a precisare su alcuni punti l’applicazione di quest’ultimo, quale il decreto 21 dicembre 2006, n. 1729, concernente la protezione degli animali durante il trasporto (bekendtgørelse om beskyttelse af dyr under transport, Lovtidende 2006 A; in prosieguo: il «decreto n. 1729/2006»), e alla conformità di alcune disposizioni di tale decreto con detto regolamento.

 Contesto normativo

 Il diritto dell’Unione

 Il regolamento n. 1/2005

3     Il secondo, sesto, ottavo, decimo e undicesimo ‘considerando’ del regolamento n. 1/2005 così recitano:

«(2)      Ai sensi della direttiva 91/628/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto [e recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE (GU L 340, pag. 17), come modificata dalla direttiva del Consiglio 29 giugno 1995, 95/29/CE (GU L 148, pag. 52; in prosieguo: la “direttiva 91/628”)], il Consiglio ha adottato regole nell’ambito del trasporto di animali per eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi di animali vivi e consentire il buon funzionamento delle organizzazioni di mercato, assicurando nel contempo un livello soddisfacente di protezione degli animali in questione.

(…)

(6)      Il Consiglio ha invitato la Commissione il 19 giugno 2001 (…) a presentare proposte per provvedere all’effettiva attuazione e garantire un controllo rigoroso della legislazione comunitaria vigente, migliorare la protezione e il benessere degli animali e prevenire l’insorgere e la propagazione di malattie infettive degli animali e creare condizioni più rigorose per evitare dolore e sofferenza, al fine di salvaguardare il benessere e la salute degli animali durante e dopo il trasporto.

(…)

(8)      Il comitato scientifico della salute e del benessere degli animali ha adottato l’11 marzo 2002 un parere sul benessere degli animali durante il trasporto. Sulla base di esso la legislazione comunitaria dovrebbe essere modificata per tener conto delle nuove prove scientifiche, dando al tempo stesso la priorità all’esigenza di assicurare adeguatamente nell’immediato futuro l’attuabilità di detta legislazione.

(…)

(10)      Alla luce dell’esperienza acquisita nel contesto della direttiva [91/628] per quanto concerne l’armonizzazione della legislazione comunitaria sul trasporto di animali e date le difficoltà incontrate a causa del diverso recepimento di tale direttiva a livello nazionale, appare più appropriato stabilire regole comunitarie in tale ambito sotto forma di regolamento. In attesa dell’adozione di disposizioni dettagliate per talune specie con particolari esigenze e che costituiscono una parte molto limitata del patrimonio zootecnico della Comunità, occorre consentire agli Stati membri di stabilire o mantenere norme nazionali supplementari applicabili al trasporto degli animali di dette specie.

(11)      Al fine di garantire un’applicazione coerente ed effettiva del presente regolamento in tutta la Comunità in base al suo principio fondamentale secondo cui gli animali non debbono essere trasportati in condizioni tali da esporli a lesioni o a sofferenze inutili, è opportuno elaborare disposizioni particolareggiate per far fronte alle particolari esigenze che emergono in relazione ai vari tipi di trasporto. Siffatte disposizioni particolareggiate dovrebbero essere interpretate ed applicate conformemente al suddetto principio e aggiornate tempestivamente ogniqualvolta, alla luce in particolare di nuovi pareri scientifici, non siano più tali da garantire la conformità con il suddetto principio per determinate specie o tipi di trasporto».

4        Ai sensi dell’art. 1 del regolamento n. 1/2005:

«1.      Il presente regolamento si applica al trasporto di animali vertebrati vivi all’interno della Comunità (…)

(…)

3.      Il presente regolamento non osta ad eventuali misure più vincolanti degli Stati membri intese a migliorare il benessere degli animali durante i trasporti effettuati interamente sul loro territorio o durante i trasporti marittimi in partenza dal loro territorio.

(…)».

5   L’art. 3 di tale regolamento, intitolato «Condizioni generali per il trasporto di animali», così dispone:

«Nessuno è autorizzato a trasportare o a far trasportare animali in condizioni tali da esporli a lesioni o a sofferenze inutili».

Inoltre sono soddisfatte le seguenti condizioni:

(…)

f)      (…) le condizioni di benessere degli animali sono controllate a intervalli regolari e opportunamente preservate;

g)      agli animali è garantito un sufficiente spazio d’impiantito e un’altezza sufficiente considerati la loro taglia e il viaggio previsto;

(…)».

6 Ai sensi dell’art. 6, n. 3, di detto regolamento:

«I trasportatori trasportano gli animali conformemente alle specifiche tecniche di cui all’allegato I».

7     Il capo II dell’allegato I del regolamento n. 1/2005 contiene le specifiche tecniche relative ai mezzi di trasporto. Il suo punto 1, che raggruppa le disposizioni applicabili a tutti i mezzi di trasporto, è formulato nei termini seguenti:

«1.1      I mezzi di trasporto, i contenitori e le loro attrezzature sono concepiti, costruiti, mantenuti e usati in modo da:

(…)

f)      garantire l’accesso agli animali in modo da consentirne l’ispezione e la cura;

(…)

1.2.      Nel compartimento destinato agli animali e a ciascuno dei suoi livelli dev’essere garantito uno spazio sufficiente per assicurare che vi sia una ventilazione adeguata sopra gli animali allorché questi si trovano in posizione eretta naturale, senza impedire per nessun motivo il loro movimento naturale.

(…)».

8      Il capo III di tale allegato riguarda le pratiche di trasporto. Il suo punto 2, intitolato «Durante il trasporto», contiene la seguente disposizione:

«2.1. Gli spazi messi a disposizione devono corrispondere almeno alle cifre riportate, per quanto concerne gli animali e i rispettivi mezzi di trasporto, nel capo VII».

9        Dedicato in particolare alla durata del viaggio, il capo V di detto allegato, al suo punto 1, riguardante inter alia gli animali domestici della specie suina, stabilisce le seguenti norme:

«(…)

1.2.      La durata di viaggio degli animali delle specie di cui (…) non deve essere superiore a 8 ore.

1.3.      La durata massima del viaggio di cui al punto 1.2 può essere prolungata se si soddisfano le disposizioni addizionali di cui al capo VI.

(…)».

10     Detto capo VI contiene le disposizioni addizionali applicabili ai viaggi di lunga durata, in particolare di animali domestici della specie suina, esposte in quattro punti.

11     Il punto 1 di tale capo, che concerne tutti i viaggi di lunga durata, elenca requisiti concernenti il tetto, il pavimento e la lettiera, l’alimentazione e i divisori, nonché criteri minimi per talune specie. A tale ultimo proposito, la sola condizione applicabile ai suini è che il peso degli animali trasportati nell’ambito di un viaggio di lunga durata sia superiore a 10 kg, salvo se accompagnati dalla madre. I punti 2‑4 di detto capo riguardano rispettivamente la riserva d’acqua per il trasporto in contenitori, la ventilazione nonché il controllo della temperatura per i mezzi di trasporto su strada e l’impiego di un sistema di navigazione.

12      Il capo VII del medesimo allegato I stabilisce le norme in materia di densità di carico ed è formulato nei termini seguenti:

«Gli spazi disponibili per gli animali devono corrispondere almeno alle dimensioni in appresso:

(…)

D.      Suini

Trasporto ferroviario e stradale

Tutti i suini devono almeno potersi coricare e restare naturalmente in posizione eretta.

Per soddisfare questi requisiti minimi, durante il trasporto la densità di carico dei suini del peso di 100 kg non dovrebbe essere superiore a 235 kg/m2.

Per la razza, le dimensioni e lo stato fisico dei suini può essere necessario aumentare la superficie al suolo minima richiesta. Essa può essere aumentata fino al 20% anche in base alle condizioni meteorologiche e alla durata del viaggio.

(…)».

13    In conformità dell’art. 37 del regolamento n. 1/2005, le disposizioni summenzionate sono applicabili, in linea di principio, a decorrere dal 5 gennaio 2007. L’ultimo comma di tale articolo così dispone:

«Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri».

 La direttiva 91/628 e il regolamento (CE) n. 411/98

14    La direttiva 91/628 è stata abrogata dal regolamento n. 1/2005, in conformità dell’art. 33 di quest’ultimo. Tale direttiva si applicava, in particolare, al trasporto di animali domestici della specie suina all’interno di uno Stato membro e/o da uno Stato membro ad un altro.

15     Per quanto riguarda in particolare i suini, l’allegato della direttiva 91/628, al suo capitolo I, lettera A, punto 2, lett. a) e b), enunciava i requisiti da rispettare relativamente all’altezza minima dei compartimenti destinati agli animali in termini simili a quelli che figurano nel regolamento n. 1/2005.

16  Al capitolo VI di tale allegato, il punto 47 dello stesso riguardava la densità di carico. La lettera D di tale punto, dedicata ai suini, era formulata in termini identici a quelli della parte D del capo VII dell’allegato I del regolamento n. 1/2005, riprodotto al punto 12 della presente sentenza.

17  Il punto 48, che costituisce il capitolo VII di detto allegato, relativo in particolare alla durata del viaggio, conteneva le seguenti disposizioni:

«(…)

2.      La durata di viaggio [degli animali domestici della specie suina, inter alia] non deve essere superiore a 8 ore.

3.      La durata massima del viaggio di cui al punto 2 può essere prolungata se per il veicolo di trasporto ricorrono le seguenti condizioni supplementari:

(…)

–        accesso diretto agli animali;

(…)».

18     Adottato conformemente all’art. 13, n. 1, della direttiva 91/628, il regolamento (CE) del Consiglio 16 febbraio 1998, n. 411, che stabilisce norme complementari relative alla protezione degli animali applicabili agli autoveicoli adibiti al trasporto di animali su percorsi di durata superiore a otto ore (GU L 52, pag. 8), è entrato in vigore il 1° luglio 1999. Ai sensi del suo art. 1, in combinato disposto con il punto 3 del suo allegato, detto regolamento disponeva che tali veicoli, quando sono utilizzati per il trasporto in particolare di suini, sono «attrezzati in modo da consentire in qualsiasi momento un accesso diretto a tutti gli animali trasportati per poterli ispezionare e prestare loro tutte le cure adeguate».

19     Il regolamento n. 411/98 è stato anch’esso abrogato dal regolamento n. 1/2005, ai sensi dell’art. 33 di quest’ultimo.

20  Nella sentenza 8 maggio 2008, causa C‑491/06, Danske Svineproducenter (Racc. pag. I‑3339), la Corte ha dichiarato:

«1)      Una normativa nazionale (…) contenente valori numerici per quanto attiene all’altezza dei compartimenti degli animali affinché i trasportatori possano fare riferimento a norme più precise rispetto a quelle indicate dalla direttiva 91/628 (…) può rientrare nel margine di discrezionalità attribuito agli Stati membri dall’art. 249 CE, a condizione che tale normativa, volta al rispetto dell’obiettivo di protezione degli animali durante il trasporto perseguito da tale direttiva (…) non impedisca, in violazione del principio di proporzionalità, il conseguimento degli obiettivi di eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi di animali vivi e di buon funzionamento delle organizzazioni di mercato, perseguiti anche essi dalla detta direttiva (…). Spetta al giudice del rinvio accertare se la detta normativa rispetti tali principi.

2)      Il capitolo VI, punto 47, parte D, dell’allegato alla direttiva 91/628 (…) deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro è autorizzato ad istituire un regime nazionale secondo cui, in caso di trasporto di durata superiore ad otto ore, la superficie disponibile per animali è quantomeno pari a 0,50 m2 per suini di 100 kg».

 Il diritto nazionale

21      Il decreto n. 1729/2006 impone il rispetto di talune norme per il trasporto di suini.

22    Per quanto attiene all’altezza minima dei compartimenti, l’art. 9, n. 1, di tale decreto così dispone

«1. In caso di trasporto di suini del peso di 40 kg e oltre, l’altezza interna di ciascun piano di carico – calcolata dal punto più alto del pianale al punto più basso del soffitto (ad esempio, bordo inferiore di eventuali travi o montanti) – deve rispondere ai seguenti requisiti minimi:

Peso medio [(in kg)]

Altezza interna con sistema di ventilazione meccanica

Altezza interna con diverso sistema di ventilazione

40

74 cm

89 cm

50

77 cm

92 cm

70

84 cm

99 cm

90

90 cm

105 cm

100

92 cm

107 cm

110

95 cm

110 cm

130

99 cm

114 cm

150

103 cm

118 cm

170

106 cm

121 cm

190

109 cm

124 cm

210

111 cm

126 cm

230

112 cm

127 cm»

  

 

23     Il n. 5 del medesimo articolo disciplina l’altezza per l’ispezione in caso di viaggio di durata superiore a otto ore nei termini seguenti:

 

 

«Se la durata complessiva del trasporto di suini del peso di 40 kg o oltre eccede le 8 ore, il mezzo di trasporto utilizzato deve essere attrezzato in modo tale da garantire, in ogni momento, il rispetto di un’altezza interna per ispezioni di almeno 140 cm per ogni piano, misurato dal punto più alto del pianale fino al punto più basso del soffitto (ad esempio, bordo inferiore di eventuali travi o montanti), ad esempio, mediante un tetto amovibile combinato con piani di carico mobili, o strutture analoghe. Nel predisporre l’altezza interna di 140 cm per ispezioni, nel caso di trasporto di animali su più piani, per gli altri piani deve essere rispettata quantomeno l’altezza minima netta di cui al menzionato paragrafo 1».

 

 

 

 

24    Le norme in materia di densità di carico sono previste dall’allegato 2 del decreto n. 1729/2006, la cui parte D, dedicata ai suini, è formulata come segue:

«Trasporto ferroviario e trasporto stradale, inclusi autorimorchi

1.      Trasporto di durata inferiore a otto ore:

Peso vivo (in kg)

Superficie (in m2) per animale

25

0,17

50

0,26

75

0,33

100

0,42

200

0,70

250 o oltre

0,80

 

 

 Può rendersi necessario aumentare la superficie minima indicata supra in considerazione della razza, delle dimensioni e dello stato di salute dell’animale. Può anche rendersi necessario un aumento della superficie fino al venti per cento in base alle condizioni atmosferiche e alla durata del trasporto.

 

 

 

 2.      Trasporto di durata superiore a otto ore:

  

 

 

Peso vivo (in kg)

 

 

 

Superficie (in m2) per animale

25

0,20

50

0,31

75

0,39

100

0,50

200

0,84

250 o oltre

0,96

(…)».

25     L’art. 36, n. 4, secondo comma, di detto decreto contiene una disposizione transitoria di cui i trasportatori potevano avvalersi fino al 15 agosto 2010 per gli autoveicoli immatricolati entro e non oltre il 15 agosto 2005. Secondo tale disposizione:

«In caso di trasporto [di durata superiore a otto ore] di suini di 40 Kg o oltre, l’altezza interna tra ciascun piano di carico – calcolata dal punto più alto del pianale fino al punto più basso del soffitto (ad esempio, bordo inferiore di eventuali travi o montanti) – deve rispondere ai seguenti requisiti minimi:

Peso medio in kg

Altezza interna con sistema di ventilazione meccanica

Altezza interna con diverso sistema di ventilazione

Suini del peso da 40 kg a 110 kg

100 cm

107 cm

Suini del peso da 110 kg a 150 kg

110 cm

118 cm

Suini del peso da 150 kg a 230 kg

112 cm

127 cm

Suini di peso superiore a 230 kg

> 112 cm

> 127 cm»

  

 Causa principale e questione pregiudiziale

 

 

 

 26   Il 14 maggio 2005, la Danske Svineproducenter ha proposto dinanzi al Vestre Landsret (Corte della regione occidentale) un ricorso contro lo Justitsministeriet, sostenendo che la normativa danese relativa al trasporto di animali in vigore prima del decreto n. 1729/2006 prevedeva, per il trasporto di suini, alcune norme relative all’altezza minima dei compartimenti, all’altezza minima per l’ispezione e alla densità massima di carico, incompatibili con varie norme di diritto comunitario, e in particolare a disposizioni della direttiva 91/628. In seguito a un primo rinvio pregiudiziale, la Corte si è pronunciata sull’interpretazione, in proposito, di tale direttiva nella citata sentenza Danske Svineproducenter, nei termini riportati al punto 20 della presente sentenza.

27   Nell’ambito del medesimo procedimento pendente dinanzi al giudice del rinvio, la ricorrente nella causa principale ha in seguito sostenuto che le norme simili contenute nel decreto n. 1729/2006, ormai vigenti, sono in contrasto con il regolamento n. 1/2005.

28    In tale contesto, il Vestre Landsret ha nuovamente deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’art. [288, secondo comma,] TFUE e l’art. 37 del regolamento (…) n. 1/2005 (…) nonché l’art. 3, [secondo comma,] lett. f) e g), [di tale regolamento] in combinato disposto con il capo II, punti 1.1, lett. f), e 1.2, [dell’allegato I dello stesso] e l’art. 3, [secondo comma,] lett. g), [del medesimo regolamento] in combinato disposto con il capo VII, parte D, di [tale] allegato (…) debbano essere interpretati nel senso che ostano all’adozione, da parte di uno Stato membro, di norme nazionali che prevedano requisiti dettagliati [in materia di trasporto stradale di suini] per l’altezza interna di trasporto, per l’altezza per ispezioni e per la densità di carico».

 Sulla questione pregiudiziale

 Osservazioni preliminairi

29    La Danske Svineproducenter e l’Union européenne du commerce de bétail et de la viande chiedono alla Corte di riformulare la questione sollevata dal giudice del rinvio in modo tale da ampliarne o precisarne la portata.

30     Pertanto, da un lato, la ricorrente nella causa principale invita la Corte a risolvere tre questioni corrispondenti a quelle sollevate nell’ambito del rinvio pregiudiziale che ha dato luogo alla citata sentenza Danske Svineproducenter.

31    D’altro lato, l’Union européenne du commerce de bétail et de la viande suggerisce di riformulare la questione pregiudiziale in maniera da ricomprendervi anche il principio di libera circolazione delle merci, il principio di leale collaborazione e l’art. 30, n. 2, del regolamento n. 1/2005. Sarebbe d’altronde necessario far rientrare in tale questione norme nazionali che prevedono non requisiti dettagliati, ma valori numerici che non compaiono nel regolamento.

32      A tale proposito, occorre ricordare che, nell’ambito della cooperazione tra la Corte e gli organi giurisdizionali nazionali quale prevista dall’art. 267 TFUE, spetta unicamente al giudice nazionale, il quale è investito della controversia e deve assumersi la responsabilità della futura pronuncia giurisdizionale, valutare, alla luce delle peculiarità della causa dinanzi ad esso pendente, sia la necessità di una decisione in via pregiudiziale ai fini della pronuncia della propria sentenza sia la rilevanza delle questioni che esso propone alla Corte. La facoltà di determinare le questioni da sottoporre a quest’ultima è quindi riservata al giudice nazionale e le parti nella causa principale non possono modificarne il tenore (v., in particolare, sentenza 15 ottobre 2009, causa C‑138/08, Hochtief e Linde-Kca-Dresden, Racc. pag. I‑9889, punti 20 e 21 nonché giurisprudenza ivi citata).

33    Peraltro, una modifica delle questioni pregiudiziali sotto il profilo sostanziale o una risposta alle questioni complementari menzionate nelle osservazioni della ricorrente nella causa principale sarebbe incompatibile con l’obbligo della Corte di dare ai governi degli Stati membri e alle parti interessate la possibilità di presentare osservazioni ai sensi dell’art. 23 del suo Statuto, tenuto conto del fatto che, in base alla suddetta disposizione, agli interessati vengono notificate solo le decisioni di rinvio (v, in tal senso, sentenza Hochtief e Linde-Kca-Dresden, cit., punto 22 e giurisprudenza ivi citata).

34    Ne consegue che la Corte non può accogliere le domande di riformulazione della questione pregiudiziale presentate dalla Danske Svineproducenter e dall’Union européenne du commerce de bétail et de la viande.

35     Non occorre peraltro accogliere la domanda di riapertura del procedimento presentata dalla Danske Svineproducenter, pervenuta presso la cancelleria della Corte il 9 dicembre 2011. Infatti, da un lato, tale domanda è sostanzialmente basata sulla sentenza con la quale lo Højesteret (Corte suprema) avrebbe respinto il ricorso che tale parte nel procedimento principale aveva proposto contro la decisione di rinvio al fine di ottenere che fossero sottoposte alla Corte questioni pregiudiziali integrative di quella contenuta nella presente decisione. Orbene, siffatta circostanza è di per sé irrilevante nel presente rinvio pregiudiziale. Dall’altro, per quanto attiene al riferimento alla sentenza 6 ottobre 2011, causa C 381/10, Astrid Preissl (non ancora pubblicata nella Raccolta), si deve constatare che nessuna motivazione indica perché tale sentenza giustificherebbe la riapertura del procedimento nell’ambito del rinvio pregiudiziale in esame.

 Risposta della Corte

36      Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede alla Corte, in sostanza, se il regolamento n. 1/2005 debba essere interpretato nel senso che osta all’adozione, da parte di uno Stato membro, di misure che stabiliscono, per il trasporto stradale di suini, norme numeriche relative, in primo luogo, all’altezza interna dei compartimenti destinati agli animali, in secondo luogo, all’ispezione degli animali durante il viaggio e, in terzo luogo, alla superficie disponibile per animale, norme che possono variare, se del caso, a seconda che disciplinino viaggi di durata superiore o inferiore a otto ore. Detto giudice opera una correlazione precisa tra tali norme e, rispettivamente, l’art. 3, secondo comma, lett. g), in combinato disposto con l’allegato I, capo II, punto 1.2, l’art. 3, secondo comma, lett. f), in combinato disposto con l’allegato I, capo II, punto 1.1, lett. f), e l’art. 3, secondo comma, lett. g), in combinato disposto con l’allegato I, capo VII, parte D, di detto regolamento.

37     Tuttavia, mediante la formulazione della sua questione, letta alla luce degli sviluppi della decisione di rinvio, detto giudice sottolinea che, nella citata sentenza Danske Svineproducenter, la Corte si è già pronunciata sulla compatibilità di misure nazionali come quelle di cui alla causa principale con la direttiva 91/628, le cui disposizioni presentano evidenti analogie con quelle del regolamento n. 1/2005 per quanto riguarda gli aspetti interessati da tali misure. In tale contesto, il Vestre Landsret si interroga sull’eventuale incidenza del fatto che la materia sia ormai disciplinata a livello dell’Unione da un regolamento, e non più da una direttiva, quanto alla possibilità per gli Stati membri di continuare a emanare misure di questo tipo.

38      A tale proposito, si deve rilevare che, ai sensi dell’art. 288, secondo e terzo comma, TFUE, mentre le direttive vincolano gli Stati membri per quanto attiene al risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi, i regolamenti sono obbligatori in tutti i loro elementi e sono direttamente applicabili negli Stati membri.

39     Pertanto, a causa della loro stessa natura e della loro funzione nell’ambito delle fonti del diritto dell’Unione, le disposizioni dei regolamenti producono in genere effetti immediati negli ordinamenti giuridici nazionali senza che le autorità nazionali debbano adottare misure di attuazione (v. sentenza 24 giugno 2004, causa C‑278/02, Handlbauer, Racc. pag. I‑6171, punto 25 e giurisprudenza ivi citata).

40     Tuttavia, alcune delle loro disposizioni possono richiedere, per la loro attuazione, l’adozione di misure di applicazione da parte degli Stati membri (sentenza Handlbauer, cit., punto 26 e giurisprudenza ivi citata).

41    Da una costante giurisprudenza emerge peraltro che gli Stati membri possono adottare norme di attuazione di un regolamento se queste non ostacolano la sua applicabilità diretta, se non dissimulano la sua natura comunitaria e se precisano l’esercizio del margine discrezionale ad essi conferito da tale regolamento pur rimanendo nei limiti delle sue disposizioni (sentenza 14 ottobre 2004, causa C‑113/02, Commissione/Paesi Bassi, Racc. pag. I‑9707, punto 16 e giurisprudenza ivi citata).

42     Pertanto, il fatto che la normativa dell’Unione in materia di protezione degli animali durante il trasporto sia ora contenuta in un regolamento non significa necessariamente che qualsiasi misura nazionale di applicazione di tale regolamento sia ora abolita.

43   Per stabilire se una misura nazionale di applicazione del regolamento n. 1/2005 sia conforme al diritto dell’Unione occorre dunque fare riferimento alle disposizioni pertinenti di tale regolamento, al fine di verificare se tali disposizioni, interpretate alla luce degli obiettivi di quest’ultimo, vietino, impongano o consentano agli Stati membri di emanare talune misure di applicazione e, in particolare in quest’ultima ipotesi, se la misura di cui trattasi rientri nel margine di discrezionalità riconosciuto a ciascuno Stato membro.

44   Per quanto attiene agli obiettivi del regolamento n. 1/2005, occorre rilevare che, se è certamente vero che l’eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi di animali vivi e il buon funzionamento delle organizzazioni di mercato, menzionati al secondo ‘considerando’di detto regolamento, rientrano nella finalità di quest’ultimo allo stesso modo in cui rientrerebbero in quella della direttiva 91/628, di cui esso è il prolungamento, dal secondo, sesto e undicesimo ‘considerando’ di detto regolamento emerge tuttavia che, al pari della richiamata direttiva, il suo obiettivo principale risiede nella protezione degli animali durante il trasporto. A tale proposito, quanto constatato al punto 29 della citata sentenza Danske Svineproducenter per quanto concerne gli obiettivi di tale direttiva rimane quindi valido per il regolamento n. 1/2005.

45      È alla luce di tali considerazioni che va esaminata la compatibilità con tale regolamento di misure nazionali come quelle di cui alla causa principale, che stabiliscono, per il trasporto stradale di suini, norme numeriche relative all’altezza interna dei compartimenti, all’ispezione degli animali durante il viaggio e alla superficie disponibile per animale.

 Altezza interna dei compartimenti

46   Per quanto riguarda l’altezza interna dei compartimenti destinati agli animali degli autoveicoli utilizzati per il trasporto di suini, la normativa di cui trattasi nella causa principale contiene due tipi distinti di norme. Da un lato, l’art. 9, n. 1, del decreto n. 1729/2006, che è applicabile indipendentemente dalla durata del viaggio, stabilisce norme relative all’altezza interna minima dei compartimenti a seconda del peso degli animali trasportati. Dall’altro, l’art. 36, n. 4, di tale decreto dispone, a titolo transitorio, norme della stessa natura, ma più rigorose, che sono però applicabili soltanto ai viaggi superiori a otto ore. Tali norme sono identiche a quelle esaminate nell’ambito della citata sentenza Danske Svineproducenter, come emerge dai punti 14, 15 e 34 della medesima.

47     Tale aspetto del trasporto stradale di suini è disciplinato dall’art. 3, secondo comma, lett. g), del regolamento n. 1/2005, nonché dai capi II, punto 1.2, e VII, parte D, prima frase, del suo allegato I. Da tutte queste disposizioni discende che, negli autoveicoli utilizzati per il trasporto di suini, l’altezza interna dei compartimenti destinati agli animali dev’essere sufficiente affinché essi possano stare naturalmente in posizione eretta, tenuto conto della loro dimensione e del viaggio previsto, e che sia garantita una ventilazione adeguata sopra gli animali allorché questi si trovano in posizione eretta naturale, senza che sia impedito il loro movimento naturale. Come dichiarato al punto 15 della presente sentenza, tali disposizioni sono simili a quelle della direttiva 91/628, interpretata dalla citata sentenza Danske Svineproducenter.

48     Poiché tale regolamento non stabilisce in maniera precisa l’altezza dei compartimenti interni, ed essendo le sue disposizioni pertinenti in materia simili a quelle della direttiva 91/628, va riconosciuto agli Stati membri, a tale riguardo, un certo margine di discrezionalità, identico a quello che è stato loro riconosciuto nell’ambito di tale direttiva da detta sentenza.

49   Peraltro, come sostenuto dal governo danese, l’adozione da parte di uno Stato membro di norme che precisano in concreto, a livello nazionale, la portata di requisiti formulati in termini generali dal regolamento n. 1/2005 è tale da rafforzare la certezza del diritto, in quanto tali norme stabiliscono criteri che aumentano la prevedibilità dei requisiti di tale regolamento e che, così facendo, contribuiscono tanto al rispetto di questi ultimi da parte degli operatori economici interessati, quanto all’efficacia e all’obiettività dei controlli che tutte le autorità competenti devono effettuare a tal fine.

50     L’adozione di misure nazionali che stabiliscono norme numeriche relative all’altezza interna dei compartimenti non è quindi, di per sé, contraria a detto regolamento.

51      Tali norme devono comunque essere conformi sia alle disposizioni e agli obiettivi del regolamento n. 1/2005, sia ai principi generali del diritto dell’Unione, in particolare al principio di proporzionalità.

52      Tale principio, che deve essere rispettato in particolare dalle autorità legislative e di regolamentazione degli Stati membri in sede di applicazione del diritto dell’Unione, esige che i mezzi approntati da una disposizione siano idonei a realizzare l’obiettivo perseguito e non vadano oltre quanto è necessario per raggiungerlo (v., in tal senso, sentenza 24 giugno 2010, causa C‑375/08, Pontini e a., Racc. pag. I‑5767, punto 87 e giurisprudenza ivi citata). Detto principio comporta tra l’altro che, in presenza di una normativa dell’Unione che persegue più obiettivi di cui uno principale, uno Stato membro che adotta una norma nei limiti del margine di discrezionalità conferitogli da una disposizione di tale normativa deve rispettare tale obiettivo principale senza impedire la realizzazione degli altri obiettivi di detta normativa. Pertanto, rispetto a tali altri obiettivi, una norma nazionale di questo tipo dev’essere idonea ad assicurare la realizzazione di detto obiettivo principale e non andare oltre quanto necessario per raggiungerlo (v., per analogia, sentenza Danske Svineproducenter, cit., punti 31, 32 e 40).

53     Occorre procedere a una verifica sotto tali diversi profili per ciascuno dei due tipi di norme di cui trattasi in questa sede.

54      Per quanto concerne, in primo luogo, disposizioni che precisano l’altezza interna minima dei compartimenti come quelle di cui trattasi nella causa principale, si deve necessariamente dichiarare che le norme che esse stabiliscono sono idonee a realizzare l’obiettivo principale della protezione degli animali durante il trasporto, perseguito dal regolamento n. 1/2005 (v., per analogia, sentenza Danske Svineproducenter, cit., punto 46).

55    Occorre tuttavia osservare che norme di questo tipo, essendo destinate ad applicarsi a qualsiasi trasporto di suini effettuato, per lo meno in parte, sul territorio dello Stato membro che le stabilisce, possono pregiudicare la realizzazione degli obiettivi dell’eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi di animali vivi e del buon funzionamento delle organizzazioni di mercato perseguiti anche dal regolamento n. 1/2005. Pertanto, occorre verificare che, rispetto a tali obiettivi, norme di questo tipo siano necessarie e proporzionate all’obiettivo principale di protezione degli animali durante il trasporto perseguito da tale regolamento, senza che la loro applicazione limiti la libera circolazione delle merci tanto all’importazione quanto all’esportazione (v., per analogia, sentenza Danske Svineproducenter, cit., punto 43) in maniera sproporzionata (v., per analogia, sentenza 25 febbraio 2010, causa C‑562/08, Müller Fleisch, Racc. pag. I‑1391, punti 38 e 42).

56  Pertanto, norme numeriche riguardanti l’altezza interna minima dei compartimenti come quelle stabilite dal decreto n. 1729/2006 devono essere proporzionate all’obiettivo di protezione degli animali durante il trasporto e non andare oltre quanto necessario per conseguirlo.

57    A tale proposito si deve, in particolare, verificare che dette norme non vadano oltre quanto necessario per conseguire l’obiettivo di protezione del benessere degli animali durante il trasporto come definito dalle disposizioni del regolamento n. 1/2005, secondo le quali, da un lato, tutti i suini devono poter restare in posizione eretta naturale e, dall’altro, all’interno del compartimento e a ciascuno dei suoi livelli dev’essere garantito uno spazio sufficiente per assicurare che vi sia una ventilazione adeguata sopra gli animali allorché questi si trovano in posizione eretta naturale, senza impedire per nessun motivo il loro movimento naturale.

58     Inoltre, occorre altresì verificare che dette norme non provochino costi aggiuntivi o difficoltà tecniche che possano svantaggiare vuoi i produttori dello Stato membro che le ha adottate, vuoi i produttori degli altri Stati membri che intendano esportare i loro prodotti verso o attraverso il primo Stato membro (v. per analogia, sentenza Danske Svineproducenter, cit., punto 45).

59      Poiché il fascicolo presentato alla Corte non contiene elementi di valutazione, spetta al giudice del rinvio effettuare le verifiche necessarie a tale riguardo, tenendo conto degli standard generalmente accettati, nel rispetto del regolamento n. 1/2005, dagli Stati membri diversi da quello da cui provengono tali norme.

60     Occorre tuttavia rilevare sin d’ora che norme concernenti l’altezza interna minima dei compartimenti per viaggi di durata superiore a otto ore, come quelle enunciate nella disciplina transitoria di cui all’art. 36, n. 4, del decreto n. 1729/2006, non possono considerarsi proporzionate, in quanto lo stesso Stato membro ha adottato, d’altro canto, norme meno rigorose, come quelle di cui all’art. 9, n. 1, di tale decreto, nell’ambito del regime di diritto comune.

 Ispezione degli animali durante il viaggio

61      In conformità dell’art. 9, n. 5, del decreto n. 1729/2006, gli autoveicoli destinati al trasporto di suini il cui peso supera i 40 kg per viaggi di durata superiore a otto ore devono essere concepiti in maniera tale da garantire, in ogni momento, il rispetto di un’altezza interna per ispezioni di almeno 140 cm per ciascun piano.

62    A tale proposito, il regolamento n. 1/2005 prevede, all’art. 3, secondo comma, lett. f), in combinato disposto con il capo II, punto 1.1, lett. f), del suo allegato I, che i mezzi di trasporto destinati al trasporto di animali devono essere concepiti in modo da consentire un accesso agli animali al fine di controllare a intervalli regolari le loro condizioni di benessere. Orbene, si deve constatare che, a differenza di quanto disponeva il regime disciplinato dalla direttiva 91/628 e dal regolamento n. 411/98, le disposizioni del regolamento n. 1/2005 relative all’ispezione degli animali durante il trasporto sono applicabili a tutti i mezzi di trasporto, indipendentemente dalla durata del viaggio.

63     Di conseguenza, una misura nazionale che stabilisce requisiti specifici in tale materia applicabili ai soli viaggi la cui durata eccede otto ore è in contrasto con dette disposizioni del regolamento n. 1/2005, dato che un accesso agli animali al fine di controllare a intervalli regolari le loro condizioni di benessere dev’essere previsto per qualsiasi viaggio.

64     Inoltre, si deve aggiungere che, come emerge, mutatis mutandis, dai punti 54‑59 della presente sentenza, norme numeriche che stabiliscono un’altezza minima per l’ispezione onde consentire un tale accesso devono rispondere agli obiettivi del regolamento n. 1/2005 ed essere proporzionate a questi ultimi.

 Superficie disponibile per animale

65     Conformemente all’allegato 2, parte D, punti 1 e 2, del decreto n. 1729/2006, in caso di trasporto stradale di suini, gli animali devono disporre di una superficie minima variabile a seconda del loro peso, superficie che corrisponde, per un suino di 100 kg, a 0,42 m2 quando la durata del viaggio è inferiore a otto ore, e a 0,50 m2 per i viaggi di durata superiore.

66    Tale aspetto del trasporto di animali vivi è disciplinato dall’art. 3, secondo comma, lett. g), del regolamento n. 1/2005, ai sensi del quale «agli animali è garantito un sufficiente spazio d’impiantito (…) considerati la loro taglia e il viaggio previsto». Per quanto riguarda, in particolare, i suini, l’allegato I, capo VII, parte D, di tale regolamento precisa che, per consentire a questi ultimi di coricarsi e di restare naturalmente in posizione eretta, «la densità di carico dei suini del peso di 100 kg non dovrebbe essere superiore a 235 kg/m2»; tale superficie al suolo, considerata minima, può essere aumentata del 20% a seconda, in particolare, della durata del viaggio. Per animali di 100 kg, tali valori corrispondono rispettivamente a una superficie disponibile di 0,42 m2 e di 0,50 m2.

67      Si deve pertanto dichiarare che norme numeriche relative alla densità massima di carico come quelle riportate nell’allegato 2, punti 1 e 2, del decreto n. 1729/2006 sono conformi alle norme minime e massime prescritte dal regolamento n. 1/2005 (v., per analogia, sentenza Danske Svineproducenter, cit., punto 50).

68     Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre risolvere la questione sollevata dichiarando che il regolamento n. 1/2005 dev’essere interpretato nel senso che:

–        tale regolamento non osta all’adozione, da parte di uno Stato membro, di norme applicabili al trasporto stradale di suini, le quali, al fine di rafforzare la certezza del diritto, precisano, nel rispetto dell’obiettivo di protezione del benessere degli animali e senza stabilire criteri eccessivi in materia, i requisiti previsti da detto regolamento per quanto concerne l’altezza interna minima dei compartimenti destinati agli animali, purché tali norme non provochino costi aggiuntivi o difficoltà tecniche tali da svantaggiare vuoi i produttori dello Stato membro che ha adottato dette norme, vuoi i produttori degli altri Stati membri che intendano esportare i loro prodotti verso o attraverso il primo Stato membro, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare; non possono tuttavia considerarsi proporzionate norme come quelle enunciate nella disciplina transitoria di cui all’art. 36, n. 4, del decreto n. 1729/2006, laddove lo stesso Stato membro abbia adottato norme meno rigorose, come quelle di cui all’art. 9, n. 1, di tale decreto, nell’ambito del regime di diritto comune;

–        tale regolamento osta all’adozione, da parte di uno Stato membro, di norme applicabili al trasporto stradale di suini volte a precisare i requisiti previsti da detto regolamento per quanto riguarda l’accesso agli animali, al fine di controllare a intervalli regolari le loro condizioni di benessere esclusivamente per i viaggi di durata superiore a otto ore, e

–        tale regolamento non osta all’adozione, da parte di uno Stato membro, di norme secondo le quali, in caso di trasporto stradale di suini, gli animali devono disporre di una superficie minima variabile a seconda del loro peso, superficie che corrisponde, per un animale di 100 kg, a 0,42 m2 quando la durata del viaggio è inferiore a otto ore e a 0,50 m2 per i viaggi di durata superiore.

 Sulle spese

69      Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

Il regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2004, n. 1/2005, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97, dev’essere interpretato nel senso che:

–        tale regolamento non osta all’adozione, da parte di uno Stato membro, di norme applicabili al trasporto stradale di suini, le quali, al fine di rafforzare la certezza del diritto, precisano, nel rispetto dell’obiettivo di protezione del benessere degli animali e senza stabilire criteri eccessivi in materia, i requisiti previsti da detto regolamento per quanto concerne l’altezza interna minima dei compartimenti destinati agli animali, purché tali norme non provochino costi aggiuntivi o difficoltà tecniche tali da svantaggiare vuoi i produttori dello Stato membro che ha adottato dette norme, vuoi i produttori degli altri Stati membri che intendano esportare i loro prodotti verso o attraverso il primo Stato membro, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare; non possono tuttavia considerarsi proporzionate norme come quelle enunciate nella disciplina transitoria di cui all’art. 36, n. 4, del decreto 21 dicembre 2006, n. 1729, concernente la protezione degli animali durante il trasporto, laddove lo stesso Stato membro abbia adottato norme meno rigorose, come quelle di cui all’art. 9, n. 1, di tale decreto, nell’ambito del regime di diritto comune;

–        tale regolamento osta all’adozione, da parte di uno Stato membro, di norme applicabili al trasporto stradale di suini volte a precisare i requisiti previsti da detto regolamento per quanto riguarda l’accesso agli animali al fine di controllare a intervalli regolari le loro condizioni di benessere esclusivamente per i viaggi di durata superiore a otto ore, e

–        tale regolamento non osta all’adozione, da parte di uno Stato membro, di norme secondo le quali, in caso di trasporto stradale di suini, gli animali devono disporre di una superficie minima variabile a seconda del loro peso, superficie che corrisponde, per un animale di 100 kg, a 0,42 m2 quando la durata del viaggio è inferiore a otto ore e a 0,50 m2 per i viaggi di durata superiore.

 Firme

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