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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale civile, Diritto urbanistico - edilizia Numero: | Data di udienza: 15 Novembre 2011

* DIRITTO PROCESSUALE CIVILE – Procura ad litem rilasciata a margine di atto di citazione nullo – Autonomia giuridica – DIRITTO URBANISTICO – Zone in cui deve essere applicata la cd. Legge sismica –  Norme sulla costruzione in appoggio e comunione forzosa del muro (artt. 884, 874 e 876 c.c.) – Applicabilità – Esclusione – Costruzioni contigue – Aderenza rigida – Divieto.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^ civile
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 15 Novembre 2011
Numero:
Data di udienza: 15 Novembre 2011
Presidente: Schettino
Estensore: Falaschi


Premassima

* DIRITTO PROCESSUALE CIVILE – Procura ad litem rilasciata a margine di atto di citazione nullo – Autonomia giuridica – DIRITTO URBANISTICO – Zone in cui deve essere applicata la cd. Legge sismica –  Norme sulla costruzione in appoggio e comunione forzosa del muro (artt. 884, 874 e 876 c.c.) – Applicabilità – Esclusione – Costruzioni contigue – Aderenza rigida – Divieto.



Massima

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. 2^ – 15 novembre 2011, n. 23854


DIRITTO PROCESSUALE CIVILE – Procura ad litem rilasciata a margine di atto di citazione  nullo – Autonomia giuridica.

La procura ad litem validamente rilasciata a margine o in calce di un atto di citazione nullo per insufficienza del termine a comparire, non e’ travolta dalla nullita’ dell’atto in cui e’ inserita, conservando una sua specifica identita’ ed una sua autonomia logica e giuridica rispetto al contenuto dell’atto in cui occasionalmente ha sede. (v. Cass. n. 1935/2003 e n. 10231/2010)

(Conferma Corte d’appello di L’Aquila n. 802 del 22 settembre 2005) – Pres. Schettino, Est. Falaschi – Ric. Ma. Da.

DIRITTO URBANISTICO – Zone in cui deve essere applicata la cd. Legge sismica –  Norme sulla costruzione in appoggio e comunione forzosa del muro (artt. 884, 874 e 876 c.c.) – Applicabilità – Esclusione – Costruzioni contigue – Aderenza rigida – Divieto.

Nelle zone nelle quali deve essere applicata la c.d. legge sismica, non possono trovare applicazione le disposizioni di carattere generale contenute negli articoli 884, 874 e 876 c.c., che attribuiscono al proprietario del fondo finitimo il diritto, rispettivamente, di costruire in appoggio al muro del vicino ottenendo la comunione forzosa del muro e di innestare il proprio muro in quello del vicino (v. Cass. 16 febbraio 2006 n. 3425); in caso di costruzioni contigue ciascun edificio deve costituire un edificio a se’ stante mediante l’adozione di giunti o altri opportuni accorgimenti idonei a consentire la libera ed indipendente oscillazione tra gli stessi. E’ pertanto vietata, nei casi di costruzioni in contiguita’, la c.d. aderenza rigida, dovendo i due edifici osservare precise modalita’ tecniche al fine di evitare spinte in danno del vicino. (v. Cass. SS.UU. n. 7396 del 1998)

(Conferma Corte d’appello di L’Aquila n. 802 del 22 settembre 2005) – Pres. Schettino, Est. Falaschi – Ric. Ma. Da.


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. 2^ - 15 novembre 2011, n. 23854

SENTENZA

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. 2^ – 15 novembre 2011, n. 23854

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere

Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

MA. DA. , rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv.to Valentini Antonio del foro di L’Aquila ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv.to Filippo De Giovanni in Roma, piazza delle Iris n. 18;

– ricorrente –

contro

PI. FR. PI. , rappresentata e difesa dall’avv.to Gentile Domenico del foro di Roma, in virtu’ di procura speciale alle liti per atto Notaio Maria Raffaella D’Ettorre di Roma del 23.11.2010 rep. n. 5816, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Poma n. 4;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila n. 802 depositata il 22 settembre 2005;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 22 settembre 2011 dal Consigliere relatore Dott.ssa Milena Falaschi;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che – in assenza dei difensori delle parti – ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 26 maggio 1997 PI.Fr. evocava, dinnanzi al Tribunale di L’Aquila, MA.Da. esponendo di essere proprietaria di un fabbricato sito in (OMESSO), edificato a confine con il fabbricato di proprieta’ del convenuto, il quale aveva di recente sopraelevato il proprio immobile e vi aveva realizzato una canna fumaria senza rispettare le distanze di legge, contravvenendo la sopraelevazione anche alle norme dettate per le costruzioni in zone sismiche, avendo il MA. innestato nel muro di proprieta’ dell’attrice le travi che, a seguito di sopraelevazione, sorreggevano il tetto del suo edificio; tanto premesso chiedeva che il convenuto venisse condannato alla rimozione delle travi dal proprio muro e a demolire le opere realizzate a distanza inferiore a quella di legge, oltre al risarcimento dei danni.

La causa non veniva iscritta a ruolo nei termini dall’attrice, non risultando essere stato concesso il termine di comparizione al convenuto ex articolo 163 bis c.p.c., ne’ tale incombente veniva assolto dal convenuto, per cui con successivo atto notificato il 22 luglio 1997 il giudizio veniva riassunto dal procuratore dell’attrice che a tal fine si avvaleva della procura apposta a margine dell’originario atto di citazione.

Instauratosi il contraddittorio, nella resistenza del convenuto, il quale eccepiva preliminarmente la inesistenza dell’atto di riassunzione per difetto di valida procura, nel merito negava fosse mutata la volumetria o l’altezza dell’edificio, nonche’ che le travi di sostegno del tetto fossero infisse nel muro dell’attrice, mentre il camino esisteva in quella posizione da oltre venti anni, all’esito dell’istruzione della causa, il Tribunale adito, con sentenza non definitiva dell’1/19.1.1999, respingeva l’eccezione di nullita’ della citazione. Disposto con separata ordinanza il prosieguo del giudizio, all’esito della istruttoria, lo stesso Tribunale condannava il convenuto alla riduzione in pristino del fabbricato mediante demolizione della sopraelevazione e l’asportazione delle travi in appoggio sul muro, oltre alla rimozione e/o all’adeguamento del comignolo. In virtu’ di rituale appello interposto dal MA. , con il quale censurava sia la sentenza non definitiva (n. 8/99) per avere disatteso l’eccezione di nullita’ sia quella definitiva (n. 167/2002) per erronea applicazione della normativa di cui alla Legge n. 64 del 1974 (e relativi decreti attuativi), giacche’ nel caso di specie le due porzioni di fabbricato costituivano un unico organismo edilizio strutturale, la Corte di Appello di L’Aquila, nella resistenza dell’appellata, rigettava integralmente l’appello.

A sostegno dell’adottata sentenza, la corte territoriale evidenziava che, condividendo l’orientamento giurisprudenziale di parte della Suprema Corte, doveva ritenersi la validita’ della procura apposta a margine della originaria citazione, che non veniva travolta dalla nullita’ dell’atto in cui era inserita, conservando una sua specifica identita’ negoziale ed una sua autonomia logica e giuridica rispetto al contenuto dell’atto.

Nel merito, osservava che correttamente il giudice di prime cure aveva fatto applicazione della normativa indicata in quanto dall’accertamento tecnico era emerso che tra le due unita’ immobiliari non esisteva completa solidarieta’ strutturale, per cui avrebbero dovuto essere dotate di completa autonomia statica, e, in applicazione del medesimo D.M., avrebbero pure dovuto essere collegate da un giunto tecnico. In assenza di tali requisiti, andava ordinata la riduzione in pristino.

Aggiungeva, quanto al camino, che dalla medesima consulenza si evinceva che la sua posizione, a circa m. 2,20 dal confine, coincidente con il fabbricato dalla PI. , innalzandosi per un metro rispetto al tetto del MA. , e trovandosi la bocca dello stesso poco al di sopra del piano di calpestio della terrazza della appellata, la collocazione poneva in pericolo la salubrita’ dell’immobile della PI. , minacciata dalle immissione dei fumi combustibili provenienti dalla canna fumaria.

Avverso l’indicata sentenza della Corte di Appello di L’Aquila ha proposto ricorso per cassazione il MA. , che risulta articolato su due motivi, al quale ha resistito la PI. con controricorso.

Ha presentato memoria illustrativa la controricorrente.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 83, 156 e 159 c.p.c., nonche’ la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5), per avere la corte di merito ritenuto la validita’ della procura pacificamente inserita in un atto di citazione nullo per inosservanza del termine minimo di comparizione in giudizio. La censura non ha pregio.

Questa corte ha da tempo abbandonato l’indirizzo interpretativo (svolto nelle sentenze nn. 10331 del 1994, 4157 del 1983 e 1797 del 1983) a termini del quale la procura apposta in calce o a margine di un atto di citazione nullo non sarebbe idonea a conferire al difensore il potere di rappresentanza della parte, sicche’ – ove il difensore volesse rinnovare l’originario atto introduttivo, perche’, ad esempio, come nel caso di specie, non iscritto a ruolo per irregolarita’ del termine a comparire – dovrebbe munirsi di altra procura ad litem, non potendo avvalersi di quella apposta sul precedente atto nullo, per lo stretto collegamento funzionale, stante tra l’altro la vocativo in ius e il mandato ad litem. Con la decisione n. 1935 del 2003 questa corte ha affermato che la procura ad litem validamente rilasciata a margine o in calce di un atto di citazione nullo per insufficienza del termine a comparire, non e’ travolta dalla nullita’ dell’atto in cui e’ inserita, conservando una sua specifica identita’ ed una sua autonomia logica e giuridica rispetto al contenuto dell’atto in cui occasionalmente ha sede.

Tale orientamento (peraltro di recente ripreso nella decisione n. 10231 del 2010) deve essere condiviso.

Infatti, la procura ad litem rilasciata al difensore, quand’anche a margine o in calce alla citazione, e’ atto autonomo rispetto ad essa e non e’ con questa in rapporto di dipendenza o subordinazione, sicche’ ove sia nullo l’atto introduttivo del giudizio consegua, necessariamente, la nullita’ del mandato alle liti. Quest’ultimo, anzi, si pone sovente come prius temporale ed e’ sempre un prius logico dell’attivita’ svolta dal difensore tecnico, in ragione del conferimento dello ius postulandi che esso attribuisce.

A questo diverso principio si e’ correttamente ispirata la corte di merito, per cui la rinnovazione di un atto di citazione nullo non postula un nuovo mandato, non estendendosi al mandato gia’ rilasciato, principio anche coerente con ragioni di speditezza del processo civile e pertanto va data continuita’ all’indirizzo richiamando le condivise argomentazioni.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione della legge per avere ritenuto la fattispecie disciplinata dalla Legge n. 64 del 1974 e relativi decreti attuativi in luogo degli articoli 884, 874 e 876 c.c., nonche’ l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (ex articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5), non vertendosi in ipotesi di edifici “giuntati” e/o comunque costituenti corpi di fabbrica separati. Anche detto motivo e’ infondato.

Va ricordato come sia stato ritenuto (v. Cass. 16 febbraio 2006 n. 3425) che nelle zone nelle quali deve essere applicata la Legge n. 1684 del 1962, ratione temporis Legge n. 64 del 1974 (c.d. legge sismica), non possono trovare applicazione le disposizioni di carattere generale contenute negli articoli 884, 874 e 876 c.c., che attribuiscono al proprietario del fondo finitimo il diritto, rispettivamente, di costruire in appoggio al muro del vicino ottenendo la comunione forzosa del muro e di innestare il proprio muro in quello del vicino.

Ancora, si e’ osservato (v. Cass. SS.UU. n. 7396 del 1998) che in caso di costruzioni contigue ciascun edificio deve costituire un edificio a se’ stante mediante l’adozione di giunti o altri opportuni accorgimenti idonei a consentire la libera ed indipendente oscillazione tra gli stessi. E’ pertanto stata vietata, nei casi di costruzioni in contiguita’, la c.d. aderenza rigida, dovendo i due edifici osservare precise modalita’ tecniche al fine di evitare spinte in danno del vicino.

Il principio e’ stato esattamente applicato nel caso di specie dalla corte di merito.

Come emerge dalla chiara e dettagliata motivazione della sentenza, i due edifici, pur formando ai piani sottostanti un corpo strutturalmente unico, nella sopraelevazione si presentavano come due distinte fabbriche, che, come accertato dal C.T.U., non rispondeva ai dettami delle norme antisismiche in tema di giunto tecnico di oscillazione, per avere il ricorrente appoggiato completamente la parte superiore, senz’alcun collegamento strutturale (v. foglio 7 della decisione impugnata: “la parte di edificio che va dal piano campagna fino alla quota estradosso del solaio di paiano – e segnatamente fino all’altezza mt. 2,96 – realizza un unico elemento strutturale col fabbricato della Pi. “).

Poiche’, come verificato dall’ausiliario, non era possibile adottare, nella situazione data, altro accorgimento tecnico, la sentenza ha correttamente concluso che il ricorrente era obbligato alla riduzione in pristino della sopraelevazione.

Conclusivamente il ricorso deve essere respinto, con condanna del MA. , soccombente, al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’ sostenute dalla PI. , liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in complessivi euro 2.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori, come per legge.
 

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