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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Beni culturali ed ambientali, Diritto agrario, Diritto urbanistico - edilizia Numero: 42049 | Data di udienza:

* BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – DIRITTO URBANISTICO – Interventi in zona soggetta a vincolo – Assenza del permesso di costruire e del nulla osta ambientale – Trasformazione urbanistica permanente dello stato dei luoghi – Reato di pericolo – Configurabilità – Fattispecie: lavori realizzati in una sede stradale sita in zona vincolata – Art. 181, c.1 D. L.vo n. 42/2004 – Artt. 10 c.1 e  44, lett.c) D.P.R. n. 380/2001 DIRITTO AGRARIO -Tutela del territorio e dell’ambiente – Diritto di proprieta’ costituzionalmente garantito – Esercizio di un diritto o l’adempimento di un dovere – Applicabilità della scriminante – Limiti.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 16 Novembre 2011
Numero: 42049
Data di udienza:
Presidente: Ferrua
Estensore: Grillo


Premassima

* BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – DIRITTO URBANISTICO – Interventi in zona soggetta a vincolo – Assenza del permesso di costruire e del nulla osta ambientale – Trasformazione urbanistica permanente dello stato dei luoghi – Reato di pericolo – Configurabilità – Fattispecie: lavori realizzati in una sede stradale sita in zona vincolata – Art. 181, c.1 D. L.vo n. 42/2004 – Artt. 10 c.1 e  44, lett.c) D.P.R. n. 380/2001 DIRITTO AGRARIO -Tutela del territorio e dell’ambiente – Diritto di proprieta’ costituzionalmente garantito – Esercizio di un diritto o l’adempimento di un dovere – Applicabilità della scriminante – Limiti.



Massima

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 16/11/2011 Sentenza n. 42049

 

BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – DIRITTO URBANISTICO – Interventi in zona soggetta a vincolo – Assenza del permesso di costruire e del nulla osta ambientale – Trasformazione urbanistica permanente dello stato dei luoghi – Reato di pericolo – Configurabilità – Fattispecie: lavori realizzati in una sede stradale sita in zona vincolata – Art. 181, c.1 D. L.vo n. 42/2004Artt. 10 c.1 e 44, lett.c) D.P.R. n. 380/2001.

 

Integra il reato di cui al Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 181 – che costituisce tipica figura di reato di pericolo – la mera realizzazione di lavori, attività o interventi in zona soggetta a vincolo, senza il permesso di costruire e la prescritta autorizzazione da parte dell’Autorità preposta alla tutela ambientale, con la conseguenza che è sufficiente che l’agente faccia del bene protetto un uso diverso da quello per cui esso è destinato, prescindendosi da ogni accertamento in ordine alla avvenuta alterazione (Cass. Sez. 6^ 3.4.2006 n. 19733, Petrucelli). Pertanto, anche laddove i lavori realizzati riguardino una sede stradale sita in zona vincolata, è sempre necessario il provvedimento concessorio e la autorizzazione rilasciata dall’Autorità preposta alla tutela del vincolo quando tali lavori implichino una trasformazione urbanistica permanente dello stato dei luoghi (Cass. Sez. 3^ 3.6.2004 n. 33186, Spano).

 

(conferma sentenza del 16/06/2010 Corte di Appello di Trieste che confermava sentenza del GIP del Tribunale di Pordenone del 17/07/2008) Pres. Ferrua, Est. Grillo Ric. F.P.

 


BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – DIRITTO AGRARIO -Tutela del territorio e dell’ambiente – Diritto di proprieta’ costituzionalmente garantito – Esercizio di un diritto o l’adempimento di un dovere – Applicabilità della scriminante – Limiti.

 

In materia di tutela del territorio e più in generale dell’ambiente, l’esercizio di un diritto o l’adempimento di un dovere scrimina nei soli limiti in cui tale diritto (o adempimento doveroso) è riconosciuto, dovendosi verificare per l’applicabilità della scriminante una convergenza di norme in conflitto (Cass. Sez. 6^ 2.12.2010 n. 14540, Pafadnam; Cass. Sez. 1^ 7.6.1985 n. 9368, Silano). Nel specie è da escludere che ciò si sia verificato, in quanto il diritto del proprietario del fondo di migliorare dal punto di vista agrario il proprio terreno (estrinsecazione del diritto di proprietà costituzionalmente garantito) non può determinare lo stravolgimento di altre norme poste a garanzia di tutela della intera collettività, quali, appunto quelle che regolano il territorio e l’ambiente ed apprestano una forma di tutela generalizzata.

 

(conferma sentenza del 16/06/2010 Corte di Appello di Trieste che confermava sentenza del GIP del Tribunale di Pordenone del 17/07/2008) Pres. Ferrua, Est. Grillo Ric. F.P.


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 16/11/2011 Sentenza n. 42049

SENTENZA

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
Dott. FERRUA Giuliana – Presidente
Dott. TERESI Alfredo – Consigliere
Dott. FIALE Aldo         – Consigliere
Dott. GRILLO Renato – Est. Consigliere
Dott. ROSI Elisabetta – Consigliere
 
ha pronunciato la seguente:
 
SENTENZA
 
– sul ricorso proposto da FA. Pi. , nato a …;
– avverso la sentenza emessa il 16 giugno 2010 dalla Corte di Appello di Trieste;
– udita nella udienza pubblica del 16 giugno 2011 la relazione fatta dal Consigliere Dr. Renato GRILLO;
– udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GERACI Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
 
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
 
Con sentenza del 16 giugno 2010 la Corte di Appello di Trieste confermava la sentenza del GIP del Tribunale di Pordenone del 17 luglio 2008 con la quale FA. Pi. (imputato dei reati di cui al Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 181, comma 1, e Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44, lettera c) era stato ritenuto colpevole dei detti reati e condannato alla pena ritenuta di giustizia. La vicenda riguardava la spostamento da parte del FA. verso il corso d’acqua denominato “…” del Comune di …, del tracciato della strada interpoderale campestre ivi esistente sita al limite di un terreno di sua proprieta’ al fine di ampliare il vigneto esistente: detti lavori, che avevano comportato una modifica permanente dello stato dei luoghi, oltre a non essere assistiti dal permesso di costruire, erano anche privi dell’autorizzazione della Sopraintendenza ai Beni Ambientali, trattandosi di zona soggetta a vincolo ambientale in quanto ricompresa nella fascia di rispetto del predetto corso d’acqua. La Corte territoriale, nel rispondere alle doglianze difensive che facevano leva sulla non necessita’ di alcuna autorizzazione preventiva ovvero permesso di costruire versandosi in tema di attivita’ edilizia c.d. “libera” avente per oggetto esclusivamente l’ampliamento e risistemazione del proprio terreno attivato a vigneto e non la modifica di una situazione dei luoghi preesistenti, aveva ritenuto sussistenti entrambe le condotte contestate sulla base di risultanze oggettive costituite dalla documentazione planimetrica e fotografica acquisita al fascicolo processuale.
 
Ricorre avverso la detta sentenza l’imputato personalmente deducendo contraddittorieta’ ed illogicita’ della motivazione ed erronea applicazione della legge penale.
 
Il ricorso non puo’ trovare accoglimento perche’ infondato.
 
E’ da disattendere anzitutto la tesi difensiva incentrata sulla inosservanza da parte della Corte di Appello dei principi che governano gli istituti penali dell’esercizio di un diritto o dell’adempimento di un dovere come delineati dall’articolo 51 c.p.: secondo il ricorrente, infatti, il lavori di risistemazione della stradella interpoderale costituirebbero la conseguenza necessitata della precedente attivita’ di risistemazione ed ampliamento del vigneto e non gia’ viceversa come sembrerebbe emergere dalla lettura della sentenza impugnata.
 
Osserva al riguardo la Corte che sostanzialmente il ricorrente prospetta una lettura alternativa delle risultanze probatorie rispetto a quella effettuata dalla Corte territoriale che e’ certamente preclusa in sede di legittimita’: ne’ puo’ condividersi l’assunto del ricorrente secondo il quale la Corte, nel ritenere sussistente quella modifica dello stato dei luoghi in zona vincolata attraverso la realizzazione di un’opera nuova, sia incorsa in illogicita’, in quanto l’intera struttura motivazionale su cui poggia la sentenza fa leva su risultanze documentali di tipo oggettivo cui la Corte ha attribuito portata decisiva.
 
Intanto puo’ farsi applicazione della scriminante invocata dal ricorrente in quanto l’attivita’ posta in essere costituisca una corretta estrinsecazione delle facolta’ concernenti il diritto che viene in considerazione, nel senso che il fatto penalmente rilevante sotto il profilo formale sia stato effettivamente determinato dal legittimo esercizio di un diritto da parte dell’agente.
 
In via generale osserva ancora la Corte che l’esercizio di un diritto o l’adempimento di un dovere scrimina nei soli limiti in cui tale diritto (o adempimento doveroso) e’ riconosciuto, dovendosi verificare per l’applicabilita’ della scriminante una convergenza di norme in conflitto (per tali concetti, in generale v. Cass. Sez. 6^ 2.12.2010 n. 14540, Pafadnam, Rv. 200025; Cass. Sez. 1^ 7.6.1985 n. 9368, Silano, Rv. 170766).
 
E’ da escludere che nel caso in esame cio’ si sia verificato in quanto il diritto del proprietario del fondo di migliorare dal punto di vista agrario il proprio terreno (estrinsecazione del diritto di proprieta’ costituzionalmente garantito) non puo’ determinare lo stravolgimento di altre norme poste a garanzia di tutela della intera collettivita’, quali, appunto quelle che regolano il territorio e l’ambiente ed apprestano una forma di tutela generalizzata.
 
Correttamente quindi la Corte di Appello ha negato ingresso alla norma regionale invocata dal ricorrente (Legge Regionale n. 52 del 1991, articolo 61 poi sostituita dalla Legge Regionale Friuli Venezia Giulia n. 5 del 2007) che faceva richiamo al Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 10, nella parte relativa ad interventi non necessitanti di permesso di costruire), facendo invece puntuale richiamo ai contenuti del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 10, comma 1 che impone a chi voglia realizzare nuove opere – ivi comprese quelle stradali – il rilascio di apposita concessione edilizia (oggi permesso di costruire).
 
E che si trattasse di una nuova opera la Corte di Appello l’ha affermato sulla base di considerazioni assolutamente logiche derivanti da una lettura coordinata di documenti e fotografie raffiguranti la situazione dei luoghi quale era prima e dopo l’intervento del FA. : la diversa ipotesi prospettata dal ricorrente implica pertanto quella alternativa ricostruzione in fatto (secondo la quale egli avrebbe agito per necessita’ solo dopo aver modificato il terreno perche’ costrettovi dalla particolare conformazione delle opere di ampliamento ivi eseguite): operazione preclusa – come gia’ accennato – nel giudizio di legittimita’.
 
Peraltro la Corte ha correttamente enunciato il principio gia’ affermato dal primo giudice che anche laddove i lavori realizzati riguardino una sede stradale sita in zona vincolata, e’ sempre necessario il provvedimento concessorio e la autorizzazione rilasciata dall’Autorita’ preposta alla tutela del vincolo quando tali lavori implichino una trasformazione urbanistica permanente dello stato dei luoghi (Cass. Sez. 3^ 3.6.2004 n. 33186, Spano, Rv. 229130).
 
In aggiunta a cio’ si osserva che per costante giurisprudenza di questa Corte integra il reato di cui al Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 181 – che costituisce tipica figura di reato di pericolo – la mera realizzazione di lavori, attivita’ o interventi in zona soggetta a vincolo, senza il permesso di costruire e la prescritta autorizzazione da parte dell’Autorita’ preposta alla tutela ambientale, con la conseguenza che e’ sufficiente che l’agente faccia del bene protetto un uso diverso da quello per cui esso e’ destinato, prescindendosi da ogni accertamento in ordine alla avvenuta alterazione (in termini tra le tante Cass. Sez. 6^ 3.4.2006 n. 19733, Petrucelli, Rv. 234730). Segue al rigetto del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
 
P.Q.M.
 
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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