+39-0941.327734 abbonati@ambientediritto.it
Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 40032 | Data di udienza: 18 Ottobre 2011

DIRITTO URBANISTICO – Abusivismo edilizio – Nomina  del custode – Omessa sottoscrizione del verbale dì nomina – Irrilevanza – Violazione dei sigilli – Responsabilità da parte del custode – Sussiste – Art. 81, c.3° c.p.p. – Fattispecie: violazione  della disciplina urbanistica e sulle costruzioni in zona sismica ed in cemento armato.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 4 Novembre 2011
Numero: 40032
Data di udienza: 18 Ottobre 2011
Presidente: De Maio
Estensore: Ramacci


Premassima

DIRITTO URBANISTICO – Abusivismo edilizio – Nomina  del custode – Omessa sottoscrizione del verbale dì nomina – Irrilevanza – Violazione dei sigilli – Responsabilità da parte del custode – Sussiste – Art. 81, c.3° c.p.p. – Fattispecie: violazione  della disciplina urbanistica e sulle costruzioni in zona sismica ed in cemento armato.



Massima

 

 
 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^, 4 Novembre 2011, Sentenza n. 40032

DIRITTO URBANISTICO – Abusivismo edilizio – Nomina  del custode – Omessa sottoscrizione del verbale dì nomina – Irrilevanza – Violazione dei sigilli – Responsabilità da parte del custode – Sussiste – Art. 81, c.3° c.p.p. – Fattispecie: violazione  della disciplina urbanistica e sulle costruzioni in zona sismica ed in cemento armato.
 
Ai fini della configurabilità del reato di violazione di sigilli, non rileva la omessa sottoscrizione del verbale di nomina da parte del custode, poiché la custodia costituisce un “munus publicum” obbligatorio che prescinde dall’accettazione del custode, il quale è comunque tenuto all’adempimento dei doveri ed è soggetto alle responsabilità disciplinari e penali proprio in base all’articolo 81 c.p.p. (Cass. Sez. III n. 28224, 10/07/2008). Ciò che assume rilievo, infatti, è la contezza del vincolo apposto al manufatto nonché della nomina a custode derivante dalla consegna dei verbali (Cass. Sez. III n. 36614, 5/10/2007). Fattispecie: violazione  della disciplina urbanistica e sulle costruzioni in zona sismica ed in cemento armato, nonché per violazione di sigilli.
 
(conferma sentenza n. 11570/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 26/01/2010) Pres. De Maio, Rel. Ramacci, Ric. Falanga
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^, 4 Novembre 2011, (Ud. 18/10/2012) Sentenza n. 40032

SENTENZA

 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
 
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GUIDO DE MAIO – Presidente
Dott. ALDO FIALE         – Consigliere 
Dott. AMEDEO FRANCO – Consigliere 
Dott. LUCA RAMACCI – Rel. Consigliere
Dott. ELISABETTA ROSI – Consigliere 
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
– sul ricorso proposto da FALANGA CRESCENZO N. IL 01/10/1955
– avverso la sentenza n. 11570/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 26/01/2010
– visti gli atti, la sentenza e il ricorso
– udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/10/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI
– Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.G.M.che ha concluso per l’inammissibibilità del ricorso
 
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
 
Con sentenza del 26 gennaio 2010, la Corte d’Appello di Napoli riformava parzialmente, rideterminando la pena, la sentenza con la quale, in data 10 dicembre 2007, il Tribunale di Torre Annunziata. Sezione Distaccata di Torre del Greco condannava FALANGA Crescenzo per violazione, in concorso con la madre MARRAllO Maddalena, della disciplina urbanistica e sulle costruzioni in zona sismica ed in cemento armato, nonché per violazione di sigilli.
 
Avverso tale pronuncia il predetto proponeva ricorso per cassazione.
 
Con un unico motivo di ricorso deduceva il vizio di motivazione e la violazione di legge, rilevando che i giudici del gravame avevano erroneamente interpretato il disposto dell’articolo 81, comma terzo disp. att. C.P.P. in quanto, non avendo egli sottoscritto il verbale di sequestro ed avendo chiaramente manifestato la volontà di non assumere l’ufficio di custode dei beni sequestrati, non poteva essergli riconosciuta una posizione di garanzia e, conseguentemente, non doveva essere ritenuto responsabile dei reati ascrittigli.
 
Aggiungeva che gli erano state addebitate le condotte perfezionatesi antecedentemente alla sua nomina a custode, riconoscendo così la. sussistenza di un concorso, quanto meno morale, relativamente a tali episodi delittuosi in ordine ai quali la Corte territoriale non aveva adeguatamente motivato.
 
Insisteva, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.
 
MOTIVI DELLA DECISIONE
 
Il ricorso è infondato.
 
Occorre osservare che i giudici del gravame, con argomentazioni del tutto scevre da cedimenti logici e perfettamente coerenti, hanno precisato come la responsabilità del ricorrente fosse desumibile da specifici elementi fàttuali che venivano individuati nel possesso delle chiavi dell’immobile oggetto di intervento abusivo e di proprietà della madre ultraottantenne e dal comportamento tenuto all’atto del sequestro.
 
Tali elementi, riconosceva la Corte territoriale, erano sintomatici di un effettivo interesse del ricorrente all’esecuzione degli abusi edilizi, peraltro rispondenti alle intenzioni della madre che gli voleva assicurare un abitazione.
 
Invero, la piena disponibilità di fatto della superficie edificata, l’interesse specifico ad effettuare la nuova costruzione, il rapporto di parentela con la proprietaria dell’immobile ed i comportamenti descritti costituiscono effettivamente fattori determinanti dai quali possono certamente trarsi elementi integrativi della colpa e la prova della compartecipazione, anche morale, all’esecuzione delle opere, tenendo presente anche la destinazione finale delle stesse ad abitazione del ricorrente.
 
Si tratta, pertanto, di argomentazioni che non palesano alcun vizio di motivazione e la cui tenuta logica e solidità strutturale le rende non ulteriormente valutabili in questa sede di legittimità.
 
La sentenza impugnata si presenta inoltre del tutto immune da censure per quanto attiene la asserita erronea interpretazione, da parte dei giudici di merito, del disposto dell’articolo 81, comma terzo C.P.P..
 
La disposizione richiamata stabilisce che “(…) quando è nominato un custode, questi dichiara di assumere gli obblighi di legge e sottoscrive il verbale. L ‘inosservanza di queste, formalità non esime il custode, che abbia assunto l’ufficio, dall’adempimento dei suoi doveri e dalla relativa responsabilità disciplinare e penale”.
Sul punto la giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di rilevare come, ai fini della configurabilità del reato di violazione di sigilli, non rileva la omessa sottoscrizione del verbale di nomina da parte del custode, poiché la custodia costituisce un “munus publicum” obbligatorio che prescinde dall’accettazione del custode, il quale è comunque tenuto all’adempimento dei doveri ed è soggetto alle responsabilità disciplinari e penali proprio in base al menzionato articolo 81 (Sez. III n. 28224, 10 luglio 2008).
Ciò che assume rilievo, infatti, è la contezza del vincolo apposto al manufatto nonché della nomina a custode derivante dalla consegna dei verbali (Sez. III n. 36614, 5 ottobre 2007).
 
Il ricorso deve pertanto essere rigettato con le consequenziali statuizioni indicate in dispositivo.
 
P.Q.M.
 
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
 
Così deciso in Roma il 18 ottobre 2011

 

Iscriviti alla Newsletter GRATUITA

Ricevi gratuitamente la News Letter con le novità di AmbienteDiritto.it e QuotidianoLegale.

N.B.: se non ricevi la News Letter occorre una nuova iscrizione, il sistema elimina l'e-mail non attive o non funzionanti.

ISCRIVITI SUBITO


Iscirizione/cancellazione

Grazie, per esserti iscritto alla newsletter!