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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Beni culturali ed ambientali Numero: 1886 | Data di udienza: 24 Novembre 2011

* BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Beni appartenenti a privati – Attribuzione della qualifica di bene culturale – Artt. 10, 13 e 15 d.lgs. n. 42/2004 – Efficacia del vincolo nei confronti dei successivi proprietari – Trascrizione nei registri immobiliari – Funzione costitutiva – Inconfigurabilità-  Art. 2644 c.c. – Trascrizione dell’acquisto anteriormente alla trascrizione del vincolo – Inopponibilità del vincolo.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione: Puglia
Città: Bari
Data di pubblicazione: 15 Dicembre 2011
Numero: 1886
Data di udienza: 24 Novembre 2011
Presidente: Morea
Estensore: Giansante


Premassima

* BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Beni appartenenti a privati – Attribuzione della qualifica di bene culturale – Artt. 10, 13 e 15 d.lgs. n. 42/2004 – Efficacia del vincolo nei confronti dei successivi proprietari – Trascrizione nei registri immobiliari – Funzione costitutiva – Inconfigurabilità-  Art. 2644 c.c. – Trascrizione dell’acquisto anteriormente alla trascrizione del vincolo – Inopponibilità del vincolo.



Massima

TAR PUGLIA, Bari, Sez. 3^ – 15 dicembre 2011, n. 1886


BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Beni appartenenti a privati – Attribuzione della qualifica di bene culturale – Artt. 10, 13 e 15 d.lgs. n. 42/2004 – Efficacia del vincolo nei confronti dei successivi proprietari – Trascrizione nei registri immobiliari – Funzione costitutiva – Inconfigurabilità-  Art. 2644 c.c. – Trascrizione dell’acquisto anteriormente alla trascrizione del vincolo – Inopponibilità del vincolo.

Con riferimento ai beni appartenenti a privati, l’efficacia del vincolo derivante dall’attribuzione della qualifica di bene culturale, nei confronti dei “successivi proprietari” (art. 15, c. 2 d.lgs. n. 42/2004) è subordinata alla trascrizione del vincolo stesso nei registri immobiliari. Tale disposizione (come già gli articoli 2 e 3 della legge n. 1089 del 1939), si inscrive nel solco della funzione tipica della trascrizione, cioè di costituire forma di pubblicità delle vicende giuridiche concernenti i beni immobili e strumento per la soluzione dei conflitti tra aventi causa dallo stesso dante causa. All’adempimento degli obblighi di pubblicità immobiliare non è, pertanto, attribuibile un ruolo di elemento costitutivo degli effetti del vincolo, ma solo quello di rendere opponibili al terzo tali effetti (art. 2644 c.c.). Ciò stante, il vincolo di cui trattasi non può essere opposto al ricorrente che ha acquistato e trascritto l’atto di acquisto prima della trascrizione del vincolo stesso (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, Sezione II, 15 gennaio 2010, n. 65).

Pres. Morea, Est. Giansante – S.D.C. (avv. Abbattista) c. Ministero dei Beni e delle Attività Culturali (Avv. Stato) e altro (n.c.)


Allegato


Titolo Completo

TAR PUGLIA, Bari, Sez. 3^ – 15 dicembre 2011, n. 1886

SENTENZA

 

TAR PUGLIA, Bari, Sez. 3^ – 15 dicembre 2011, n. 1886


N. 01886/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00787/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 787 del 2011, proposto da:
Salvatore De Chirico, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Abbattista, con domicilio eletto lo studio dell’avv. Gaetano Scattarelli in Bari, piazza Luigi di Savoia, n. 37;

contro

Comune di Terlizzi – non costituito;
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97;

per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

“- della deliberazione n. 1 del 26.1.2011 con cui il Consiglio comunale di Terlizzi ha deliberato di esercitare il diritto di prelazione per l’acquisto dell’immobile incluso nel palazzo De Paù in Terlizzi Via Marconi n. 35, fg. 22, particella 37, sub 14, ai sensi dell’art. 1 comma 437 della legge 311/2004 al prezzo dichiarato dal Ministero di euro 41.316,55, mai notificato;

– ove occorra:

– della nota del Ministero per i Beni e le Attività culturali- Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici per le Province di Bari, Barletta – Andria – Trani e Foggia prot. n. 10465 del 5.11.2010, mai comunicata, con la quale la Soprintendenza ha rinunciato ad esercitare il diritto di prelazione, non avendo la possibilità di destinare l’immobile a fini di istituto;

– della nota del Ministero per i Beni e le Attività culturali – Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia prot. n. 10703 del 12.11.2010, mai comunicata, con la quale il Comune è stato invitato ad esercitare il diritto di prelazione sull’immobile sito in Terlizzi alla Via Marconi n. 25, facente parte del Palazzo De Paù sottoposto a vincolo con D.M. 24.9.1985;

– della nota del Ministero per i Beni e le Attività Culturali- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia prot. n. 11150 del 23.11.2010, con la quale è stato comunicato che, ai sensi dell’art. 61 comma 2 del D.Lgs. 42/2004, il termine per l’esercizio della prelazione è di 180 giorni dalla data della denuncia tardiva;

– di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso, collegato e/o conseguenziale, ancorchè non conosciuto;

per la declaratoria

– dell’insussistenza delle condizioni per l’esercizio della prelazione da parte del Comune di Terlizzi per l’acquisto dell’immobile sito in Terlizzi alla Via Marconi n. 25, facente parte del Palazzo De Paù a causa della inopponibilità del vincolo con D.M. 24.9.1985

e per la condanna

– della P.A. al risarcimento dei danni.”

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali Ministero;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’ordinanza n. 433 del 12 maggio 2011 di accoglimento dell’istanza incidentale di sospensione cautelare e di fissazione dell’udienza pubblica del 24 novembre 2011 per la discussione del ricorso nel merito;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 novembre 2011 la dott. Rosalba Giansante e udito per la parte ricorrente il difensore, l’avv. Gianfranco Ordine, su delega dell’avv. Giovanni Abbattista; nessuno è comparso per il Ministero resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Espone in fatto il sig. Salvatore De Chirico di essere proprietario dell’immobile sito in Terlizzi , via Marconi, n. 25, II piano, distinto in catasto al fg. n. 22, p.lla 37, sub 14, acquistato dai sigg.ri Pasquale Bisceglia e Anna Albanese al prezzo di £ 80.000.000 con atto di compravendita stipulato in data 8 novembre 1985, registrato a Bari il 28 dicembre 1985 al n. 21906 e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Trani in data 4 dicembre 1985 al n. 18818/14878; aggiunge che con atto di rettifica del 18 giugno 1991, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Trani in data 12 luglio 1991 al n. 11552 reg. part. e al n. 14177 reg. gen., venivano correttamente indicati i dati catastali, erroneamente riportati nel precedente atto.

Riferisce che nel contempo il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali (ora Ministero per i Beni e le Attività Culturali) con decreto del 24 settembre 1985 dichiarava l’immobile Palazzo De Paù sito in Terlizzi Via Marconi n. 35, fg. 22, particella 37, sub 14, di interesse particolarmente rilevante, ai sensi degli artt. 1, 2 e 31 della legge n. 1089 del 1939; che tale decreto veniva notificato in data 5 novembre 1985 al solo comproprietario originario sig. Pasquale Bisceglia, ma veniva trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Trani a carico della sig.ra Anna Albanese solo in data 22 luglio 1986 al n. 10008 reg. part. e al n. 12675 reg. gen.; che esso ricorrente, essendo venuto a conoscenza di tale vincolo tardivamente ed accidentalmente, non essendo peraltro tenuto in base alla normativa vigente in materia, aveva provveduto a comunicare in data 27 dicembre 2010 l’acquisto del suddetto immobile alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta – Andria – Trani e Foggia.

Il sig. De Chirico espone altresì che la citata Soprintendenza, con nota prot. n. 10 465 del 5 novembre 2010, aveva rinunciato ad esercitare il diritto di prelazione ad essa spettante sull’immobile dichiarato di interesse particolarmente rilevante e che con nota prot. n. 10703 del 12 novembre 2010 la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia aveva invitato il Comune di Terlizzi ad esercitare il diritto di prelazione; che il Comune di Terlizzi con deliberazione n. 1 del 26 gennaio 2011 aveva espresso la volontà di esercitare il diritto di prelazione avendo interesse ad acquisirlo al fine di annetterlo ad altra porzione dello stesso Palazzo De Paù già di sua proprietà; che esso ricorrente, con nota del 21 febbraio 2011, aveva rappresentato al Comune intimato ed alla resistente Soprintendenza che il vincolo imposto sull’immobile con D.M. del 24 settembre 1985 non era ad esso stesso opponibile in quanto trascritto solo in data 22 luglio 1986 e quindi dopo il suo acquisto avvenuto in data 4 dicembre 1985 e, pertanto, aveva chiesto la revoca in autotutela della suddetta deliberazione comunale n. 1 del 26 gennaio 2011; che in riscontro alla richiesta di parere del Comune di Terlizzi di cui alla nota prot. n. 7322 del 4 marzo 2011, la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia, con nota prot. n. 2782 del 22 marzo 2011, dato atto che la trascrizione del vincolo era successiva all’acquisto da parte del ricorrente, aveva ravvisato “l’opportunità per il Comune di Terlizzi di valutare in maniera complessiva la situazione con particolare riguardo agli effetti che potrebbe produrre l’esercizio del diritto di prelazione sulla sfera giuridica e patrimoniale del sig. De Chirico, nonché delle altre parti in causa.”; che in data 23 marzo 2011, anche alla luce del suddetto parere, aveva chiesto nuovamente la revoca in autotutela della suddetta deliberazione comunale n. 1 del 26 gennaio 2011; che il Comune intimato non aveva riscontrato tale richiesta.

Il ricorrente ha quindi proposto il presente ricorso, ritualmente notificato l’11 aprile 2011 e depositato nella Segreteria del Tribunale il 18 aprile 2011, con il quale ha chiesto l’annullamento della deliberazione n. 1 del 26 gennaio 2011 con cui il Consiglio Comunale di Terlizzi aveva deliberato di esercitare il diritto di prelazione per l’acquisto dell’immobile incluso nel Palazzo De Paù in Terlizzi Via Marconi n. 35, fg. 22, particella 37, sub 14, ai sensi dell’art. 1 comma 437 della legge 311 del 2004 al prezzo dichiarato dal Ministero per l’attuale importo di € 41.316,55, mai notificato; ha chiesto altresì l’annullamento, ove occorra, degli altri atti specificati in epigrafe, la declaratoria dell’insussistenza delle condizioni per l’esercizio della suddetta prelazione da parte del Comune di Terlizzi a causa della inopponibilità del vincolo apposto con D.M. del 24 settembre 1985 e la condanna della P.A. al risarcimento dei danni.

A sostegno del gravame con un unico motivo di ricorso il ricorrente ha dedotto le seguenti censure: 1) violazione e falsa applicazione dell’art. 1 comma 437 della legge 311 del 2004, violazione e falsa applicazione degli artt. 15, comma 2, 60, 61 e 62 del d.lgs. n. 42 del 2004, violazione dell’art. 2644 c.c. e dei principi in materia di pubblicità degli acquisti di immobili, eccesso di potere per erronea considerazione dei presupposti e carenza di istruttoria.

Parte ricorrente sostiene che, in base alla normativa che assume violata, allorquando si tratta di beni soggetti a pubblicità, la qualificazione di “bene culturale”sarebbe efficace nei confronti dei successivi proprietari possessori o detentori solo dal momento della trascrizione; inoltre inspiegabilmente il Comune avrebbe esercitato il diverso diritto di opzione previsto dall’art. 1, comma 437, della legge n. 311 del 2004 e non il diritto di prelazione disciplinato dal d.lgs. n. 42 del 2004; sotto un ulteriore profilo il Comune intimato avrebbe preteso di esercitare il diritto di prelazione in assenza del presupposto fondamentale, ossia la opponibilità al proprietario, esso ricorrente, del vincolo apposto con D.M. del 24 settembre 1985 sull’immobile oggetto della prelazione, in quanto tale vincolo risulterebbe trascritto successivamente sia al suo acquisto che alla trascrizione del relativo atto; il sig. De Chirico lamenta infine che, una volta ricevuta la denuncia tardiva da parte di esso ricorrente, il Ministero resistente avrebbe dovuto effettuare una seppur minima attività istruttoria che l’avrebbe portato ed accertare la suddetta opponibilità e ad astenersi conseguentemente dall’esprimere la determinazione di non esercitare direttamente la prelazione e dall’invitare il Comune di Terlizzi ad esercitarla.

Parte ricorrente ha chiesto altresì la condanna del Comune di Terlizzi al risarcimento dei danni causati dalla deliberazione impugnata , con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali.

Si è costituito a resistere in giudizio il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, a mezzo dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, chiedendo il rigetto del gravame.

Alla camera di consiglio dell’11 maggio 2011, con ordinanza n. 433, è stata accolta la domanda incidentale di sospensione cautelare ed è stata disposta la fissazione dell’udienza pubblica del 24 novembre 2011 per la discussione del ricorso nel merito;

Entrambe le parti hanno prodotto documentazione ed hanno presentato una memoria per l’udienza di discussione.

Alla udienza pubblica del 24 novembre 2011 la causa è stata chiamata e assunta in decisione.


DIRITTO

Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.

Analizzando in ordine logico le censure dedotte dal sig. Salvatore De Chirico nell’unico motivo di ricorso, colgono nel segno quelle con le quali il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 15, comma 2, 60, 61 e 62 del d.lgs. n. 42 del 2004, il vizio di eccesso di potere per erronea considerazione dei presupposti.

In punto di diritto l’art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 42 del 2004, con riferimento ai beni appartenenti a privati, stabilisce che la attribuzione della qualifica di bene culturale, e quindi la sottoposizione alla speciale disciplina giuridica di tutela in esso prevista, sorge nel momento in cui interviene la dichiarazione ministeriale di cui all’art. 13.

Il successivo art. 15 dispone al comma 1 che la dichiarazione sia notificata “al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto”, ed al comma 2 introduce, inoltre, per i beni immobili, l’obbligo per l’amministrazione di trascrivere nei registri immobiliari il decreto ministeriale; il comma 2 dell’art. 15 dispone altresì che con la trascrizione la dichiarazione di bene culturale acquisisce “efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo”.

Nei confronti di quelli che il secondo comma dell’art. 15 cit. definisce i “successivi proprietari” del bene culturale, la norma subordina quindi l’efficacia del vincolo alla trascrizione del vincolo stesso nei registri immobiliari.

Come evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa alla quale il Collegio intende aderire, il Codice dei beni culturali, sul punto, non si differenzia dalle precedenti disposizioni contenute negli articoli 2 e 3 della legge n. 1089 del 1939, che la prevalente giurisprudenza (cfr ex multis T.A.R. Piemonte, Torino, Sezione II, 7 aprile 2008, n. 590 e la giurisprudenza ivi richiamata: Consiglio Stato, sez. VI, 31 gennaio 1984, n. 26; sez. VI, 09 gennaio 1997, n. 3; sez. VI, 16 novembre 2000, n. 6134; sez. IV, 7 novembre 2002, n. 6067) riteneva iscriversi nel solco della funzione tipica della trascrizione, cioè di costituire forma di pubblicità delle vicende giuridiche concernenti (in specie) i beni immobili e strumento per la soluzione dei conflitti tra aventi causa dallo stesso dante causa. All’adempimento degli obblighi di pubblicità immobiliare non è, pertanto, attribuibile un ruolo di elemento costitutivo degli effetti del vincolo (c.d. funzione costitutiva della trascrizione), ma solo quello di rendere opponibili al terzo (successivo proprietario del bene) tali effetti, secondo lo schema dell’art. 2644 del codice civile.

Analizzando sulla base di dette coordinate la fattispecie concreta oggetto di gravame, il Collegio deve rilevare che il decreto ministeriale del 24 settembre 1985 con il quale l’immobile Palazzo De Paù sito in Terlizzi Via Marconi n. 35, fg. 22, particella 37, sub 14, veniva dichiarato di interesse particolarmente rilevante, ai sensi degli artt. 1, 2 e 31 della legge n. 1089 del 1939, veniva trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Trani a carico della sig.ra Anna Albanese solo in data 22 luglio 1986 al n. 10008 reg. part. e al n. 12675 reg. gen. e quindi in data successiva sia all’atto di compravendita dell’immobile acquistato dal ricorrente dai sigg.ri Pasquale Bisceglia e Anna Albanese, stipulato in data 8 novembre 1985 e registrato a Bari il 28 dicembre 1985 al n. 21906, sia alla relativa trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Trani, avvenuta in data 4 dicembre 1985 al n. 18818/14878, come risultante dagli atti depositati in giudizio.

Il Collegio, confermando quanto già rappresentato nell’ordinanza cautelare n. 433 del 12 maggio 2011, deve conseguentemente ritenere che il vincolo di cui trattasi non possa essere opposto al ricorrente che ha acquistato e trascritto l’atto di acquisto prima della trascrizione del vincolo stesso (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, Sezione II, 15 gennaio 2010, n. 65).

Si ritiene opportuno precisare che a nulla rileva la circostanza, sollevata dal Ministero resistente, che il ricorrente abbia comunicato solo in data 27 dicembre 2010 l’acquisto del suddetto immobile alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta – Andria – Trani e Foggia.

Ciò in quanto esso non rientrava tra i soggetti obbligati ad effettuare la denuncia di trasferimento prevista dall’art. 59 del d.lgs. n. 42 del 2004, che nella fattispecie oggetto di gravame erano gli alienanti dell’immobile, i sigg.ri Pasquale Bisceglia e Anna Albanese.

Tale circostanza è peraltro confermata dalla stessa Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia nella nota prot. n. 2782 del 22 marzo 2011, trasmessa tra gli altri destinatari al Comune di Terlizzi, in riscontro alla richiesta di parere del Comune stesso di cui alla nota prot. n. 7322 del 4 marzo 2011; infatti la suddetta Direzione Regionale aveva rappresentato espressamente “ritenuto altresì che sigg.ri BISCEGLIA Pasquale e ALBANESE Anna hanno contravvenuto a precise norme di legge in materia di alienazione di immobile vincolato, ex art. 59 e ss. del D.lgs. n. 42/04” ed aveva ravvisato per quanto di competenza “l’opportunità per il Comune di Terlizzi di valutare in maniera complessiva la situazione con particolare riguardo agli effetti che potrebbe produrre l’esercizio del diritto di prelazione sulla sfera giuridica e patrimoniale del sig. De Chirico, nonché delle altre parti in causa.”.

Il Collegio, conclusivamente, ritiene che i profili di illegittimità dedotti con le sopra illustrate censure abbiano una indubbia valenza assorbente rispetto agli altri motivi di gravame, sicché la fondatezza delle dedotte censure comporta l’accoglimento della domanda demolitoria del ricorso stesso, senza necessità di pronunziarsi sulle ulteriori censure di cui al motivo d’impugnazione.

Il Collegio rigetta, invece, la domanda per la condanna del Comune di Terlizzi al risarcimento del danno causato dalla deliberazione impugnata, con rivalutazione monetaria e interessi legali, pure formulata con il gravame in esame, in quanto genericamente formulata e non provata.

Le spese, secondo la regola della soccombenza, devono porsi a carico del Comune di Terlizzi, nell’importo liquidato nel dispositivo; se ne dispone la compensazione nei confronti del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, alla luce del contenuto del parere espresso dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia prima della proposizione del presente ricorso.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla la deliberazione n. 1 del 26 gennaio 2011 del Comune di Terlizzi.

Condanna il Comune di Terlizzi al pagamento delle spese processuali e degli onorari di giudizio, che liquida in €. 2.000,00 (duemila/00) in favore del sig. Salvatore De Chirico.

Spese compensate nei confronti del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Pietro Morea, Presidente
Paolo Amovilli, Referendario
Rosalba Giansante, Referendario, Estensore
 
L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE

        
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/12/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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