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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Inquinamento elettromagnetico Numero: 1347 | Data di udienza: 1 Dicembre 2011

* INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO – Limite di esposizione e valore di attenzione – Differenza – Art. 3, c. 1, lett. b) e c) L. n. 36/2001 – L.r. Piemonte n. 19/2004, art. 8 – Superamento dei limiti di esposizione o dei valori di attenzione – Ordine di riduzione a conformità – Presupposto del mantenimento della qualità del servizio – Ricorrenza per la sola ipotesi del superamento dei valori di attenzione.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Piemonte
Città: Torino
Data di pubblicazione: 21 Dicembre 2011
Numero: 1347
Data di udienza: 1 Dicembre 2011
Presidente: Bianchi
Estensore: Limongelli


Premassima

* INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO – Limite di esposizione e valore di attenzione – Differenza – Art. 3, c. 1, lett. b) e c) L. n. 36/2001 – L.r. Piemonte n. 19/2004, art. 8 – Superamento dei limiti di esposizione o dei valori di attenzione – Ordine di riduzione a conformità – Presupposto del mantenimento della qualità del servizio – Ricorrenza per la sola ipotesi del superamento dei valori di attenzione.



Massima

TAR PIEMONTE, Sez. 1^ – 21 dicembre 2011, n. 1347

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO – Limite di esposizione e valore di attenzione – Differenza – Art. 3, c. 1, lett. b) e c) L. n. 36/2001.

Il limite di esposizione (art. 3, comma 1, lett. b), della  legge 36/2001) rappresenta una soglia di compatibilità con la salute umana che non deve in alcun caso essere superata; il valore di attenzione (art. 3, comma 1, lett. c)) è un diverso limite, ovviamente più elevato, il cui rispetto costituisce una misura di cautela per proteggere la popolazione dagli effetti a lungo termine connessi con l’esposizione ai campi elettromagnetici all’interno di edifici adibiti a permanenze prolungate (cfr. anche d.P.C.M. 8 luglio 2003, art. 3).

Pres. Est – I. s.r.l. (avv.ti Sasso e Sciolla) c. Comune di Moncalieri (avv. Mirabile)e Miinstero dello Sviluppo Economico (Avv. Stato)


INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO – L.r. Piemonte n. 19/2004, art. 8 – Superamento dei limiti di esposizione o dei valori di attenzione – Ordine di riduzione a conformità – Presupposto del mantenimento della qualità del servizio – Ricorrenza per la sola ipotesi del superamento dei valori di attenzione.

L’art. 8 della la legge n. 19 del 3 agosto 2004, in coerenza con la diversa funzione dei due istituti, prevede conseguenze parzialmente differenti nei casi di superamento dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione. Le misure da adottarsi nelle due ipotesi sono modellate,  sulla base del medesimo schema procedimentale che dà luogo all’adozione di un provvedimento  di riduzione a conformità. Nel caso di superamento dei valori di attenzione, peraltro, l’adozione di tale misura richiede quale ulteriore presupposto che sia garantito il mantenimento della qualità del servizio, condizione che deve essere accertata da parte degli organi ausiliari periferici del Ministero delle comunicazioni. Tale condizione non è richiesta, invece, nella più delicata ipotesi di superamento del limite di esposizione, dove l’inottemperanza all’ordine di riduzione a conformità comporta, inoltre, la disattivazione dell’impianto. La descritta differenza di trattamento appare coerente con la diversa natura e funzione dei limiti di che trattasi in quanto i limiti di esposizione costituiscono soglie di pericolo affatto insuperabili, mentre i valori di attenzione rappresentano una misura di cautela da raggiungersi con modalità e tempi normativamente prestabiliti.

Pres. Est – I. s.r.l. (avv.ti Sasso e Sciolla) c. Comune di Moncalieri (avv. Mirabile)e Miinstero dello Sviluppo Economico (Avv. Stato)


Allegato


Titolo Completo

TAR PIEMONTE, Sez. 1^ - 21 dicembre 2011, n. 1347

SENTENZA

 

TAR PIEMONTE, Sez. 1^ – 21 dicembre 2011, n. 1347

N. 01347/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01548/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1548 del 2010, proposto da:
ITALIA 8 S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Piermario Sasso e Alessandro Sciolla, con domicilio eletto presso l’avv. Alessandro Sciolla in Torino, corso Montevecchio, 68;

contro

COMUNE DI MONCALIERI, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Salvatore Mirabile, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Piemonte in Torino, corso Stati Uniti, 45;
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, in persona del Ministero pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, domiciliata per legge in Torino, corso Stati Uniti, 45;

per l’annullamento

dell’ordinanza emessa dal Comune di Moncalieri in data 18.10.2010 con prot. n. 408/2010, notificata il 29.10.2010, con la quale la ricorrente è stata diffidata, con riferimento all’impianto di radiodiffusione televisiva in esercizio in località Colle della Maddalena, ad eseguire la riduzione a conformità in modo da ridurre il valore di campo entro il limite consentito, tramite la riduzione della potenza al connettore d’antenna pari al 63,90

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Moncalieri e del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento delle Comunicazioni;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 1 dicembre 2011 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. La società ricorrente è titolare di un’emittente televisiva e proprietaria di un impianto sito nel Comune di Moncalieri in Strada Colle della Maddalena; esercita l’attività di radiodiffusione televisiva in forza di regolare concessione ministeriale.

2. Con ricorso a questo Tribunale ritualmente proposto, ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe con cui il Comune di Moncalieri, a seguito di alcuni sopralluoghi dell’ARPA Piemonte, l’ha diffidata “ad eseguire, nel minor tempo possibile e comunque entro e non oltre 60 giorni dalla comunicazione dell’atto, la riduzione a conformità in modo da ridurre il valore di campo entro il limite consentito, riferito ai limiti di attenzione, tramite la riduzione della potenza al connettore d’antenna…oppure tramite misure di analoga efficacia..”.

3. Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi:

I) Eccesso di potere per contrasto con la delibera emessa dalla Giunta Provinciale di Torino nell’ambito del procedimento di risanamento del sito Colle della Maddalena: il provvedimento impugnato è stato adottato nonostante sia tuttora in corso il procedimento di approvazione del Piano di Risanamento del Colle della Maddalena, il cui iter non si è ancora concluso a causa dell’inerzia, non dei gestori, ma delle amministrazione pubbliche coinvolte; il provvedimento contraddice gli impegni assunti dal Comune di Moncalieri in seno alla conferenza di servizi indetta per l’approvazione del Piano di Risanamento; il provvedimento è illogico e irragionevole perché la situazione di criticità del Colle della Maddalena è nota da un decennio (tanto da aver giustificato l’attivazione del procedimento di risanamento); nel frattempo non sono intervenute novità tali da giustificare l’adozione dell’atto impugnato.

II) Violazione dell’art. 6 del DPCM 8 luglio 2003 e dell’art. 3 della D.G.R. 39-14473/2004. Eccesso di potere per difetto di istruttoria; violazione dell’art. 97 Cost.: l’atto impugnato ha tratto origine da accertamenti istruttori carenti e sommari che, in violazione della norma richiamata in rubrica, hanno omesso di acquisire specifiche e dettagliate informazioni sulle “sorgenti elettromagnetiche” e sugli impianti individualmente responsabili dello sforamento dei valori di attenzione; se tali accertamenti fossero stati eseguiti, sarebbe stato possibile ricondurre i livelli dei campi elettromagnetici entro i limiti consentiti ordinando la riduzione a conformità ai soli titolari di impianti eserciti con potenze in eccesso, anziché disporre una riduzione generalizzata e indiscriminata;

III) Violazione dell’art. 8, comma 5 L.R. 19/2004 e dell’art. 6 DGR 39-14473/2004. Eccesso di potere per difetto di istruttoria: la norma regionale citata in rubrica dispone che la riduzione a conformità può essere disposta solo “compatibilmente con la qualità del servizio e previo accertamento da parte degli organi ausiliari del Ministero delle comunicazioni”; la norma è diretta a realizzare un bilanciamento tra interessi ambientali e di tutela della salute e quelli legati al mantenimento della qualità del servizio; detta norma è stata però violata dal Comune di Moncalieri con l’adozione dell’atto impugnato, dal momento che il Comune ha omesso di accertare, richiedendo il necessario parere dell’Ispettorato Territoriale del Dipartimento delle Comunicazioni del Ministero, se la riduzione a conformità dell’impianto potesse incidere negativamente sulla qualità del servizio; la stessa brevità del termine assegnato per ottemperare all’atto impugnato è irragionevole, illogica e contraria al principio di proporzionalità.

4. Si è costituito il Ministero dello Sviluppo Economico, eccependo la propria estraneità alla presente controversia, trattandosi di vicenda che involge il solo Comune di Moncalieri e solo marginalmente l’Ispettorato del Ministero.

5. Si è costituito il Comune di Moncalieri resistendo al gravame con articolate difese.

6. Nel corso del giudizio sono stati chiesti chiarimenti al competente Ispettorato del Ministero dello Sviluppo Economico (resi in data 28.04.2011) ed eseguita l’audizione di un rappresentante del predetto ufficio alla camera di consiglio del 26 maggio 2011, unitamente ai tecnici di parte e dell’ARPA Piemonte.

In particolare, con relazione esplicativa acquisita agli atti del giudizio in data 28 aprile 2011, l’Ispettorato territoriale Piemonte Valle d’Aosta del Ministero dello sviluppo economico ha riferito che, successivamente all’adozione del contestato provvedimento di riduzione a conformità, la ricorrente e numerose altre emittenti destinatarie di consimili misure hanno chiesto all’Ispettorato il rilascio di una certificazione attestante che la riduzione di potenza non avrebbe consentito il mantenimento della qualità del servizio. L’Ufficio periferico ha precisato che, stante l’elevato numero di richieste, non è in grado di prevedere la data di esecuzione dei necessari accertamenti strumentali; tuttavia, esso ha riferito che analoghe riduzioni di potenza erano state disposte nel 2000 e 2001, per il complesso delle emittenti attive sul Colle della Maddalena, e già in tale occasione era stata espressa una valutazione negativa circa la compatibilità delle misure in parola.

7. Anche alla luce di tali chiarimenti, con ordinanza n. 364 del 27 maggio 2011, la Sezione ha accolto l’istanza cautelare e fissato l’udienza di discussione del merito, ritenendo assistita da apprezzabili elementi di fumus la censura inerente la violazione dell’art. 8 comma 3 della L.R. Piemonte n. 19/2004.

8. In prossimità dell’udienza di merito, entrambe le parti hanno depositato memorie.

9. All’udienza pubblica del 1 dicembre 2011, la causa è stata trattenuta per la decisione

DIRITTO

Con il provvedimento che forma oggetto della presente impugnativa giurisdizionale, il Comune di Moncalieri ha diffidato la ricorrente, nella sua qualità di emittente televisiva che opera mediante l’impianto sito in località Colle della Maddalena, ad eseguire la riduzione a conformità secondo le indicazioni dell’A.R.P.A. Piemonte, in modo da ridurre il valore di campo entro i valori consentiti con riferimento ai limiti di attenzione.

E’ pacifico che la contestata determinazione comunale, pur facendo uso del verbo “diffida”, abbia consistenza di vera e propria statuizione autoritativa nonché efficacia direttamente lesiva degli interessi della destinataria e sia, quindi, immediatamente impugnabile dinanzi al giudice amministrativo.

Ciò premesso, si rileva, quanto ai presupposti dell’atto in contestazione, che esso fa seguito al superamento dei valori di attenzione, accertato dall’A.R.P.A. Piemonte presso abitazioni private site in prossimità della stazione emittente.

La nozione di “valore di attenzione” è posta a tutela della salute e a salvaguardia della popolazione esposta alle emissioni elettromagnetiche prodotte dagli impianti (nella specie, di radiodiffusione televisiva).

Essa è codificata dall’art. 3, comma 1, lett. c), della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici): “è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate…”.

Il secondo periodo della richiamata disposizione precisa che il valore di attenzione “costituisce misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine e deve essere raggiunto nei tempi e nei modi previsti dalla legge”.

Affine a tale nozione è quella di “limite di esposizione” che l’art. 3, comma 1, lett. b), della citata legge 36/2001 definisce come “il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, definito ai fini della tutela della salute da effetti acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione e dei lavoratori…”.

In breve: il limite di esposizione rappresenta una soglia di compatibilità con la salute umana che non deve in alcun caso essere superata; il valore di attenzione è un diverso limite, ovviamente più elevato, il cui rispetto costituisce una misura di cautela per proteggere la popolazione dagli effetti a lungo termine connessi con l’esposizione ai campi elettromagnetici all’interno di edifici adibiti a permanenze prolungate (cfr. anche d.P.C.M. 8 luglio 2003, art. 3).

In attuazione della normativa nazionale, la Regione Piemonte ha disegnato, con la legge n. 19 del 3 agosto 2004, la disciplina sulla protezione dalle esposizioni a campi elettromagnetici.

Le disposizioni di specifico interesse sono contenute nell’art. 8 della legge che, in coerenza con la diversa funzione dei due istituti, prevede conseguenze parzialmente differenti nei casi di superamento dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione.

Quanto alla prima ipotesi, il terzo comma dell’art. 8 stabilisce: “il comune diffida i gestori degli impianti che contribuiscono al campo elettromagnetico ad eseguire la riduzione a conformità in modo da ridurre il valore di campo rilevato entro il limite di esposizione consentito, secondo le indicazioni dell’ARPA, fatte salve le sanzioni previste all’articolo 16. Gli oneri per la riduzione a conformità sono a carico dei gestori”.

Qualora i gestori si siano resi inadempienti, il Comune, come previsto dal successivo quarto comma, “richiede alle amministrazioni centrali competenti la disattivazione dei suddetti impianti e ne dà comunicazione alla provincia”.

Nel caso in cui, invece, non risultino rispettati i valori di attenzione, il Comune, secondo quanto previsto dal quinto comma dell’art. 8, “diffida i gestori degli impianti che contribuiscono al campo elettromagnetico ad eseguire la riduzione a conformità, compatibilmente con la qualità del servizio e previo accertamento da parte degli organi ausiliari periferici del Ministero delle comunicazioni”.

Inoltre, giusta la previsione del sesto comma, “se la riduzione a conformità non consente il mantenimento della qualità del servizio, i gestori presentano alla provincia una proposta di piano di risanamento. La provincia adotta il piano di risanamento, avvalendosi del parere dell’ARPA, sentiti i comuni interessati ed acquisito il preventivo parere vincolante da parte degli organi tecnici ed ausiliari periferici delle autorità centrali competenti”.

Le misure da adottarsi nelle due ipotesi sono modellate, pertanto, sulla base del medesimo schema procedimentale che dà luogo all’adozione di un provvedimento (“diffida”) di riduzione a conformità.

Nel caso di superamento dei valori di attenzione, peraltro, l’adozione di tale misura richiede quale ulteriore presupposto che sia garantito il mantenimento della qualità del servizio, condizione che deve essere accertata da parte degli organi ausiliari periferici del Ministero delle comunicazioni.

L’uso dell’avverbio “compatibilmente” da parte del legislatore regionale rende palese, infatti, come l’insussistenza di tale condizione precluda l’immediata riduzione a conformità, dischiudendo l’eventuale fase procedimentale, prevista dal comma 6, volta all’adozione del piano di risanamento.

Tale condizione non è richiesta, invece, nella più delicata ipotesi di superamento del limite di esposizione, dove l’inottemperanza all’ordine di riduzione a conformità comporta, inoltre, la disattivazione dell’impianto.

La descritta differenza di trattamento appare coerente, d’altronde, con la diversa natura e funzione dei limiti di che trattasi in quanto, come già rilevato, i limiti di esposizione costituiscono soglie di pericolo affatto insuperabili, mentre i valori di attenzione rappresentano una misura di cautela da raggiungersi con modalità e tempi normativamente prestabiliti.

Tanto precisato, è agevole rilevare la fondatezza della censura dedotta con il terzo motivo di ricorso, inerente l’omessa verifica circa la coerenza della riduzione a conformità con la salvaguardia della qualità del servizio.

Nel caso in esame, infatti, l’autorità comunale si è limitata a recepire le risultanze degli accertamenti compiuti da A.R.P.A. Piemonte e, sulla base di esse, ha direttamente ordinato la riduzione a conformità tramite la riduzione della potenza al connettore d’antenna.

Tale modus procedendi si discosta dalle prescrizioni del già citato art. 8, comma 5, della legge region. Piemonte n. 19/2004, non avendo il Comune previamente verificato, tramite gli organi tecnici dell’amministrazione periferica dello Stato deputati tale compito, se la riduzione a conformità fosse compatibile con il mantenimento della qualità del servizio.

La diagnosi di illegittimità dell’atto in contestazione si rafforza, dal punto di vista sostanziale, in considerazione dell’esito ineluttabilmente negativo di tale verifica, atteso che la presente riduzione a conformità si sovrappone ad analoga misura disposta circa un decennio addietro e che già in tale occasione l’Ispettorato territoriale aveva espresso un parere di non mantenimento della qualità del servizio.

Sotto un diverso profilo, occorre poi rilevare come il sito in questione sia interessato da un procedimento, dapprima affidato alla competenza regionale e successivamente alla Provincia di Torino, volto all’adozione del piano di risanamento che si protrae da molti anni, senza che tuttora sussistano certezze in ordine alla sua conclusione e alla relativa tempistica.

In forza delle richiamate disposizioni normative regionali, peraltro, il piano di risanamento costituisce lo strumento da utilizzarsi per contemperare le contrapposte esigenze di tutela della popolazione esposta alle emissioni elettromagnetiche e dell’attività economica delle emittenti che irradiano il segnale.

In pendenza del procedimento di approvazione di tale piano, deve pertanto escludersi che l’autorità amministrativa sia legittimata a disporre nuove riduzioni di potenza che si sovrappongono alle precedenti, poiché tale opzione, oltre a non essere contemplata dalle disposizioni di rango primario, appare illogicamente volta a riversare sul privato le conseguenze del ritardo, nella specie cronicizzato, dell’azione amministrativa.

I rilievi di cui sopra hanno carattere assorbente delle altre censure di legittimità dedotte da parte ricorrente e comportano l’accoglimento del ricorso.

Considerando la peculiarità della fattispecie, le spese del grado di giudizio vanno integralmente compensate fra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Franco Bianchi, Presidente
Richard Goso, Primo Referendario
Ariberto Sabino Limongelli, Referendario, Estensore
       
L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
  

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/12/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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