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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto venatorio e della pesca Numero: 32 | Data di udienza: 2 Dicembre 2011

* DIRITTO VENATORIO E DELLA PESCA – Caccia – Regolamento per la gestione faunistico-venatoria del cinghiale – Nuove squadre – Norma preclusiva all’accesso – Illegittimità – Delibera di giunta regionale della Basilicata n. 656/08.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Basilicata
Città: Potenza
Data di pubblicazione: 17 Gennaio 2012
Numero: 32
Data di udienza: 2 Dicembre 2011
Presidente: Perrelli
Estensore: Pennetti


Premassima

* DIRITTO VENATORIO E DELLA PESCA – Caccia – Regolamento per la gestione faunistico-venatoria del cinghiale – Nuove squadre – Norma preclusiva all’accesso – Illegittimità – Delibera di giunta regionale della Basilicata n. 656/08.



Massima

 

TAR BASILICATA, Sez. 1^ – 17 gennaio 2012, n.32


DIRITTO VENATORIO E DELLA PESCA – Caccia – Regolamento per la gestione faunistico-venatoria del cinghiale – Nuove squadre – Norma preclusiva all’accesso – Illegittimità – Delibera di giunta regionale della Basilicata n. 656/08.

E’ illegittima la norma del regolamento per la gestione faunistico-venatoria del cinghiale, la quale, non recependo la disposizione di indirizzo di cui al punto 10 delibera di G.R. della Basilicata n. 656 del 6/5/08 (secondo cui “In caso pervengano più domande per lo stesso distretto il Comitato Direttivo provvederà con sorteggio ad assegnare i distretti, a rotazione alternativa alle varie squadre”), stabilisce invece una norma preclusiva dell’accesso nei confronti delle nuove squadre.


Pres. Perrelli, Est. Pennetti – B.C. e altri (avv.ti Trimarco e Rando) c. Comitato di Gestione dell’A.T.C. N. 3 San Brancato di Santarcangelo (avv. Rautiis) e altri (n.c.)

 


Allegato


Titolo Completo

TAR BASILICATA, Sez. 1^ – 17 gennaio 2012, n.32

SENTENZA

N. 00032/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00354/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 354 del 2008, proposto da:
Biagio Chiappetta, Omar Chiappetta, Domenico Piscitelli, Francesco Piscitelli, Francesco Laino, Luigi Piscitelli, Paolo Piscitelli, Michelangelo Maimone, Luigi Della Morte, Oreste Chiappetta, Enrico Chiappetta, Lorenzo Chiappetta, Manuel Chiappetta, Raffaele Lammoglia, Umberto Lentini, Corrado Sfrara, Mario Lammoglia e Gennaro Brando, rappresentati e difesi dagli avv. Ernesto Trimarco e Giuseppe Rando, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. in Potenza, via Rosica, n.89;

contro

Provincia di Potenza in persona del Presidente P.T., n.c.;
Regione Basilicata in persona del Presidente P.T., n.c.;
Comitato di Gestione dell’A.T.C. N. 3 San Brancato di Santarcangelo, rappresentato e difeso dall’avv. Filippo Rautiis, con domicilio eletto presso lo stesso in Potenza, via Mazzini, n.39;

per l’annullamento

– del provvedimento di esclusione – non ammissione della squadra per la battuta al cinghiale denominata “L’Ospizio” per l’anno venatorio 2008/2009;

– del Regolamento per la gestione faunistico- venatoria del cinghiale, anno venatorio 2008/2009 nel territorio dell’ATC 3 della Provincia di Potenza adottato dal Presidente dell’ATC 3 in data 17.6.2008;

– della delibera dell’ATC 3 di Sant’Arcangelo di determinazione dei distretti e delle aree di caccia;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comitato di Gestione dell’A.T.C. n. 3 San Brancato di Santarcangelo;
Vista l’ordinanza collegiale n.322/08 di accoglimento dell’istanza incidentale di sospensione cautelare del provvedimento impugnato;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2011 il dott. Giancarlo Pennetti e uditi per le parti i difensori: avv. Filippo Rautiis;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

I ricorrenti, tutti cacciatori, hanno chiesto all’Ambito Territoriale di caccia n.3 della Provincia di Potenza di essere ammessi, come squadra, alla caccia al cinghiale nel territorio predetto per l’annata venatoria 2008/09. Con la nota prot. n.1500 del 28/8/08 (e comunicazione telegrafica del 29/8/09) dell’ATC n.3, tale richiesta è stata rigettata in applicazione dell’art. 5 punto d) del vigente regolamento per la gestione faunistico- venatoria del cinghiale.

Avverso tale atto e gli altri indicati in epigrafe gli istanti deducono quanto segue:

1.-violazione e falsa applicazione dell’art. 10 degli indirizzi generali per la pratica dell’esercizio venatorio alla specie cinghiale recepiti con delibera di G.R. n.656 del 6/5/08, in relazione all’art. 14 l.n. 157/92 ed all’art. 25 l.r. Basilicata n.2/95 e ss. modificazioni e integrazioni.

Si sostiene che l’a.t.c. avrebbe violato la delibera regionale in rubrica avendo approvato con proprio regolamento criteri di ammissione delle squadre di caccia in contrasto col criterio dettato dal punto 10 degli indirizzi generali emanati dalla Giunta Regionale che, in caso di più domande per lo stesso distretto, prevede che il comitato direttivo ATC effettui un sorteggio per assegnare i distretti a rotazione alternativa alle varie squadre. Ferma quindi la sua carenza motivazionale, il diniego sarebbe ingiusto in quanto emanato in base a una disposizione regolamentare illegittima (art. 5 lett. d), lesiva del diritto del cacciatore residente di accedere agli ATC per l’esercizio venatorio 2008/ e contrastante col punto 10 degli indirizzi generali. In presenza di più squadre l’a.t.c. non poteva escluderne una o un’altra in modo definitivo ma doveva garantire un’alternanza tra esse, interpretando il regolamento in modo favorevole alla più ampia partecipazione di squadre. Diversamente il regolamento e l’esclusione sarebbero illegittimi in quanto violativi dell’art. 3 Costituzione. Di fatto l’art. 5 lettera d) del regolamento nella parte in cui stabilisce che saranno ammesse nuove squadre solo nei comuni dove la scorsa stagione non vi erano squadre sarebbe irragionevole perché congela il numero di squadre ammesse nell’anno precedente, in modo tale da escludere indebitamente le nuove. Nella fattispecie, poi, non vi sarebbero squadre del precedente esercizio venatorio del 2007/08 che, essendosi riunite, abbiano beneficiato della previsione dell’art. 5 lett. d) e pertanto non si comprende perché la squadra ricorrente dovesse essere esclusa e le altre no. Il criterio, infine, sarebbe illogico e contraddittorio perché obbligherebbe più soggetti a unirsi con appartenenti a squadre che non conoscono, cosa inopportuna alla luce dell’esigenza di formare squadre basate sulla fiducia fra i componenti;

2.-violazione falsa applicazione del punto 3 degli indirizzi generali per la pratica dell’esercizio venatorio alla specie cinghiale recepiti con delibera di G.R. n.656 del 6/5/08, in relazione all’art. 14 l.n. 157/92 nonché ingiustizia, carenza di motivazione ed eccesso di potere.

Il regolamento impugnato sarebbe illegittimo per violazione delle norme regionali là dove prevede che, all’interno di ciascun distretto, sarebbe facoltà dei comitati di gestione individuare le zone di caccia, dato che è semmai obbligo dell’a.t.c. di individuare distretti e aree in conformità con gli orientamenti legislativi regionali. Di fatto, il punto 3 degli indirizzi prevede una precisa disciplina e varie limitazioni che invece l’a.t.c. tenderebbe a superare. Inoltre, nell’individuare distretti e aree, l’ATC 3 avrebbe irragionevolmente proceduto alla loro suddivisione in modo illogico, accorpando più comuni con maggiore estensione territoriale e più bassa densità di cacciatori residenti da un lato e comuni di minore estensione con un numero di cacciatori residenti più alto in modo tale da escludere indebitamente la squadra di caccia ricorrente;

3.- violazione art. 26 l.r. n.2/05 e di norme sulla competenza.

Regolamento ed esclusione sarebbero stati illegittimamente adottati dal Presidente e non dall’organo collegiale costituito dal comitato direttivo, come stabilito dall’art. 26 in rubrica.

Si è costituito l’ATC n.3 di sant’Arcangelo che resiste e chiede il rigetto del gravame. Non si sono costituite le altre amministrazioni pubbliche evocate in giudizio.

Con ordinanza collegiale n.322/08 è stata accolta l’istanza incidentale di sospensione cautelare del provvedimento impugnato.

Alla pubblica udienza del 2 dicembre 2011 il ricorso è stato ritenuto per la decisione.


DIRITTO

Va anzitutto esaminato il terzo motivo, che è infondato.

Risulta dagli atti di causa (verbali in particolare) che il regolamento e l’atto di esclusione sono stati adottati non dal Presidente dell’a.t.c. 3 bensì dal Comitato Direttivo, cui tali adempimenti sono per legge demandati.

E’ pure infondato il secondo motivo, che investe la legittimità della delibera dell’a.t.c. 3 di determinazione dei distretti e delle aree di caccia in relazione al punto 3 degli indirizzi regionali. Sul punto la difesa dell’amministrazione ha chiarito che la superficie di 500 ettari assegnata a ciascuna squadra ha valenza applicativa del punto 3 degli indirizzi regionali che prevedono che la superficie complessiva non deve superare i 10.000 ettari, tale da ospitare un numero massimo di 20 squadre. Inoltre, gli accorpamenti tra comuni non sono illogici in quanto il criterio seguito è stato quello dell’individuazione della vocazione delle zone di caccia al cinghiale all’interno dio ciascun comune; ciò perché un comune può essere pure di grande estensione territoriale e pochi cacciatori, ma avere poche zone vocate a questo tipo di caccia.

Tali considerazioni sono rimaste incontestate dai ricorrenti ed il collegio le giudica persuasive e le condivide.

Il ricorso è invece fondato in base al primo motivo di gravame.

Come già rilevato in sede cautelare, le ragioni dell’esclusione della nuova squadra di caccia, denominata “L’Ospizio”, dal novero di quelle ammesse alla caccia al cinghiale per l’annata venatoria 2008/09, sono evincibili dal verbale n.3 dell’11/8/08 del Comitato Direttivo dell’A.T.C. n.3 e si sostanziano nell’applicazione della previsione dell’art. 5 lettera d) del regolamento del 17/6/08 che consente l’ammissione di nuove squadre solo nei comuni ove, nella precedente annata venatoria, non erano già presenti altre squadre. Come confermato dall’amministrazione nella memoria difensiva dell’8/10/08, nella fattispecie, l’accesso alla caccia al cinghiale nel Comune di Maratea (zona n.3 del comune), di residenza dei ricorrenti, richiesto da Chiappetta Biagio, nella qualità di caposquadra, con l’istanza di ammissione presentata in data 31/7/08 al Comitato di Gestione dell’ATC, veniva negato in quanto, essendo il comune già “presenziato” da altre squadre, non poteva essere concesso a nuove squadre, in applicazione dell’art. 5 lett. d comma 8 del regolamento.

Senonchè, come già rilevato in sede cautelare, detta previsione non tiene conto degli indirizzi regionali, dettati dal Dipartimento Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilità- Ufficio tutela della natura ed approvati con delibera di Giunta Regionale n. 656 del 6/5/08; in particolare, il punto 10, testualmente, dispone: <<In caso pervengano più domande per lo stesso distretto il Comitato Direttivo provvederà con sorteggio ad assegnare i distretti, a rotazione alternativa alle varie squadre.>>.

Ad avviso del Collegio, tale ultima disposizione di indirizzo (al cui rispetto, secondo quanto stabilito nella citata delibera regionale, gli aa.tt.cc. sono tenuti nei propri regolamenti), mira a far sì che gli ambiti territoriali di caccia, nell’esercizio del potere di disciplina dell’accesso all’ambito di competenza, salvaguardino il più possibile l’accessibilità di ciascun distretto anche in presenza di pluralità di domande. In questo caso si prevede infatti l’effettuazione d’un sorteggio fra gli aspiranti all’accesso, all’esito del quale si assegna il distretto a rotazione alternativa alle varie squadre.

Senonchè, come osservato in gravame, il regolamento per la gestione faunistico- venatoria del cinghiale nel territorio dell’a.t.c. n.3 della provincia di Potenza non ha recepito tale disposizione di indirizzo, stabilendo invece una norma preclusiva dell’accesso nei confronti delle nuove squadre che, pertanto, essendo in contrasto col criterio di indirizzo regionale, va giudicata illegittima.

Deve infine segnalarsi l’irrilevanza delle considerazioni formulate dall’amministrazione nella memoria difensiva in ordine alle pretese, ulteriori ragioni giustificative della disposta esclusione e cioè la mancanza di iscrizione negli elenchi dell’a.t.c 3 di tre ricorrenti (Piscitelli Luigi, Maimone Michelangelo e Della Morte Luigi), tale da impedire l’ammissione dell’intera squadra, nonché pretese irregolarità formali dell’istanza di ammissione, alla quale non sarebbero state allegate le copie delle licenze di porto di fucile di ogni singolo componente la squadra (richiesta dall’art. lettera C1 del regolamento). Nella istanza sarebbe soltanto stato indicato il numero di licenza di porto d’armi. Rileva il collegio che, quelle elencate, costituiscono, almeno astrattamente, ragioni nuove e ulteriori di esclusione, estranee al provvedimento impugnato e dedotte con le memorie difensive. Come noto, in base a consolidati principi giurisprudenziali, esse non possono utilmente integrare la motivazione del provvedimento impugnato.

In conseguenza devono essere annullati sia l’atto di non ammissione della squadra ricorrente e sia il regolamento “in parte qua”.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in euro 2.000 più l’importo del C.U.; il tutto a carico della sola parte pubblica costituitasi in giudizio.


P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il diniego di ammissione e, “in parte qua”, la disposizione regolamentare presupposta.

Spese regolate come in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Michele Perrelli, Presidente
Antonio Ferone, Consigliere
Giancarlo Pennetti, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
        

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/01/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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