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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale penale, Diritto urbanistico - edilizia Numero: 189 | Data di udienza: 1 Dicembre 2011

* DIRITTO URBANISTICO – Opera abusiva – Ordine di demolizione – Proprietà del suolo – Esistenza di  soggetti terzi rispetto all’abuso – Effetti – Suddivisione dell’attività edificatoria finale nelle singole opere – Elusione del regime dei titoli abilitativi edilizi – Controlli e verifiche – Contrasto con la destinazione di zona – Interventi eseguiti in zona classificata agricola – Requisito della “doppia conformità” – Art. 36 D.p.r. n.380/01 – Fattispecie – Demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi  Inottemperanza – Effetti – Acquisizione di diritto gratuitamente al patrimonio del comune – Artt. 27 e 31 D.P.R. n.380/01 – Manufatto abusivo – Libera disponibilità del bene pertinente al reato – Disponibilità della cosa da parte dell’indagato o di terzi – Valutazione del Giudice – Nozione di “carico urbanistico” – Elemento c.d. primario e da uno secondario di servizio – Pericolo degli effetti pregiudizievoli del reato – Requisito della concretezza – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Ricorso per cassazione – Riesame di provvedimenti di sequestro – Limiti – mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente – Art. 606 lett. e) C.P.P. – Riesame di un decreto di sequestro – Notifica dell’avviso della data fissata per l’udienza – Diritto per l’imputato o indagato – Omissione – Effetti – Nullità assoluta ed insanabile ex art. 179 C.P.P..


Provvedimento: Ordinanza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 10 Gennaio 2012
Numero: 189
Data di udienza: 1 Dicembre 2011
Presidente: Mannino
Estensore: Ramacci


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – Opera abusiva – Ordine di demolizione – Proprietà del suolo – Esistenza di  soggetti terzi rispetto all’abuso – Effetti – Suddivisione dell’attività edificatoria finale nelle singole opere – Elusione del regime dei titoli abilitativi edilizi – Controlli e verifiche – Contrasto con la destinazione di zona – Interventi eseguiti in zona classificata agricola – Requisito della “doppia conformità” – Art. 36 D.p.r. n.380/01 – Fattispecie – Demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi  Inottemperanza – Effetti – Acquisizione di diritto gratuitamente al patrimonio del comune – Artt. 27 e 31 D.P.R. n.380/01 – Manufatto abusivo – Libera disponibilità del bene pertinente al reato – Disponibilità della cosa da parte dell’indagato o di terzi – Valutazione del Giudice – Nozione di “carico urbanistico” – Elemento c.d. primario e da uno secondario di servizio – Pericolo degli effetti pregiudizievoli del reato – Requisito della concretezza – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Ricorso per cassazione – Riesame di provvedimenti di sequestro – Limiti – mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente – Art. 606 lett. e) C.P.P. – Riesame di un decreto di sequestro – Notifica dell’avviso della data fissata per l’udienza – Diritto per l’imputato o indagato – Omissione – Effetti – Nullità assoluta ed insanabile ex art. 179 C.P.P..



Massima

 

 
 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^, 10/01/2012 (Cc. 1.12.2011), Ordinanza n. 189
 
DIRITTO URBANISTICO – Opera abusiva – Ordine di demolizione – Proprietà del suolo – Esistenza di  soggetti terzi rispetto all’abuso – Effetti.
 
In presenza dell’ordine di demolizione non rileva la circostanza che l’immobile sia locato a terzi, potendo il conduttore ricorrere agli strumenti civilistici per fare ricadere in capo ai soggetti responsabili dell’attività abusiva gli eventuali effetti negativi sopportati in via pubblicistica (Cass. Sez. III n. 37051, 29/09/2003) ed essendo, in genere, irrilevante la esistenza di soggetti terzi rispetto all’abuso che vantino la proprietà del suolo ove l’opera insiste (Cass. Sez. III n.35525. 28/09/2001; Cons. Stato Sez. V n. 40, 10/01/2007).
 
(dich. inamm. il ricorso avverso ordinanza n. 702/2011 TRIB. LIBERTA’ di ROMA, del 22/06/2011) Pres. Mannino, Est. Ramacci, Ric. Fiacchino
 
 
DIRITTO URBANISTICO – Suddivisione dell’attività edificatoria finale nelle singole opere – Elusione del regime dei titoli abilitativi edilizi – Controlli e verifiche – Contrasto con la destinazione di zona – Interventi eseguiti in zona classificata agricola – Requisito della “doppia conformità” – Art. 36 D.p.r. n.380/01 – Fattispecie.
 
Il regime dei titoli abilitativi edilizi non può essere eluso attraverso la suddivisione dell’attività edificatoria finale nelle singole opere che concorrono a realizzarla astrattamente suscettibili di forme di controllo preventivo più limitate per la loro più modesta incisività sull’assetto territoriale. L’opera deve essere considerata unitariamente nel suo complesso, senza che sia consentito scindere e considerare separatamente i suoi singoli componenti, e ciò ancor più nel caso di interventi su preesistente opera abusiva (Sez. III n. 20363, 28 maggio 2010; conf. Sez. III n. 34585, 24 settembre 2010). Nella specie, la natura delle opere realizzate esclude la liceità anche singolarmente considerate. In quanto si tratta, di interventi eseguiti in zona classificata come agricola che, per la loro effettiva consistenza e destinazione, risultano in palese contrasto con la destinazione di zona. Difettando comunque il requisito della “doppia conformità” richiesto dall’articolo 36 D.p.r. n.380/01, atteso che l’originaria destinazione a zona agricola impediva la realizzazione di interventi quali quelli realizzati.
 
(dich. inamm. il ricorso avverso ordinanza n. 702/2011 TRIB. LIBERTA’ di ROMA, del 22/06/2011) Pres. Mannino, Est. Ramacci, Ric. Fiacchino
 
 
DIRITTO URBANISTICO – Demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi  Inottemperanza – Effetti – Acquisizione di diritto gratuitamente al patrimonio del comune – Artt. 27 e 31 D.P.R. n.380/01.
 
Il terzo comma dell’articolo 31 del D.p.r. n.380/01 stabilisce, che se il responsabile dell’abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dalla notifica ingiunzione, il bene e l’area di sedime, oltre a quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune.  
 
(dich. inamm. il ricorso avverso ordinanza n. 702/2011 TRIB. LIBERTA’ di ROMA, del 22/06/2011) Pres. Mannino, Est. Ramacci, Ric. Fiacchino
 
 
DIRITTO URBANISTICO – Manufatto abusivo – Libera disponibilità del bene pertinente al reato – Disponibilità della cosa da parte dell’indagato o di terzi – Valutazione del Giudice.
 
Il giudice di merito deve valutare attentamente e, conseguentemente, motivare, la sussistenza del pericolo derivante dalla libera disponibilità del bene pertinente al reato, considerando, in particolare, “la reale compromissione degli interessi attinenti al territorio ed ogni altro dato utile a stabilire in che misura il godimento e la disponibilità attuale della cosa da parte dell’indagato o di terzi possa implicare una effettiva ulteriore lesione del bene giuridico protetto, ovvero se l’attuale disponibilità del manufatto costituisca un elemento neutro sotto il profilo della offensività.
 
(dich. inamm. il ricorso avverso ordinanza n. 702/2011 TRIB. LIBERTA’ di ROMA, del 22/06/2011) Pres. Mannino, Est. Ramacci, Ric. Fiacchino
 
 
DIRITTO URBANISTICO – Nozione di “carico urbanistico” – Elemento c.d. primario e da uno secondario di servizio – Pericolo degli effetti pregiudizievoli del reato – Requisito della concretezza.
 
Sulla nozione di “carico urbanistico”, vengono fornite puntuali indicazioni, osservando, testualmente, che “…questa nozione deriva dall’osservazione che ogni insediamento umano è costituito da un elemento c.d. primario (abitazioni, uffici, opifici, negozi) e da uno secondario di servizio (opere pubbliche in genere, uffici pubblici, parchi, strade, fognature, elettrificazione, servizio idrico, condutture di erogazione del gas) che deve essere proporzionato all’insediamento primario ossia al numero degli abitanti insediati ed alle caratteristiche dell’attività da costoro svolte. Quindi, il carico urbanistico è l’effetto che viene prodotto dall’insediamento primario come domanda di strutture ed opere collettive, in dipendenza del numero delle persone insediate su di un determinato territorio. Si tratta di un concetto, non definito dalla vigente legislazione, ma che è in concreto preso in considerazione in vari istituti di diritto urbanistico: a) negli standards urbanistici di cui al D.M. 2.4.1968 n. 1444 che richiedono l’inclusione, nella formazione degli strumenti urbanistici, di dotazioni minime di spazi pubblici per abitante a seconda delle varie zone; h) nella sottoposizione a concessione e, quindi, a contributo sia di urbanizzazione che sul costo di produzione, delle superfici utili degli edifici, in quanto comportino la costituzione di nuovi vani capaci di produrre nuovo insediamento; c) nel parallelo esonero da contributo di quelle opere che non comportano nuovo insediamento, come le opere di urbanizzazione o le opere soggette ad autorizzazione; d) nell’esonero da ogni autorizzazione e perciò da ogni contributo per le opere interne (art. 26 L. N. 47/1985 e art. 4 comma 71. 493/1993) che non comportano la creazione di nuove superficie utili, ferma restando la destinazione dell’immobile; e) nell’esonero da sanzioni penali delle opere che non costituiscono nuovo o diverso carico urbanistico (art. 10 L. n. 47/1985 e art. 4 L. 493/1993).” Sicché, il pericolo degli effetti pregiudizievoli del reato, anche relativamente al carico urbanistico, deve presentare il requisito della concretezza, in ordine alla sussistenza del quale deve essere fornita dal giudice adeguata motivazione (Cass. Sez. 111 n. 4745, 30/01/2008; conf. Cass. Sez. VI n. 21734, 29 /05/2008; Cass. Sez. II n. 17170, 5/05/2010), a tal fine, l’abuso va considerato unitariamente (Cass. Sez. III n. 28479, 10/07/2009; Cass. Sez. 3^ n. 18899, 9/05/2008).
 
(dich. inamm. il ricorso avverso ordinanza n. 702/2011 TRIB. LIBERTA’ di ROMA, del 22/06/2011) Pres. Mannino, Est. Ramacci, Ric. Fiacchino
 
 
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Ricorso per cassazione – Riesame di provvedimenti di sequestro – Limiti – mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente – Art. 606 lett. e) C.P.P..
 
Il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza emessa in sede di riesame di provvedimenti di sequestro (probatorio o preventivo) è proponibile esclusivamente per violazione di legge e non anche con riferimento ai motivi di cui all’articolo 606 lettera e) C.P.P. pur rientrando, nella violazione di legge, la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente (v., da ultimo, Sez. V n. 35532, I. ottobre 2010).
 
(dich. inamm. il ricorso avverso ordinanza n. 702/2011 TRIB. LIBERTA’ di ROMA, del 22/06/2011) Pres. Mannino, Est. Ramacci, Ric. Fiacchino
 

DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Riesame di un decreto di sequestro – Notifica dell’avviso della data fissata per l’udienza – Diritto per l’imputato o indagato – Omissione – Effetti – Nullità assoluta ed insanabile ex art. 179 C.P.P..
 
Sussiste il diritto per l’imputato o indagato alla notifica dell’avviso della data fissata per l’udienza relativa al riesame di un decreto di sequestro anche quando la proposta richiesta sia stata sottoscritta unicamente dal difensore (Cass. SS. UU. n. 29, 10/11/2000 Conf. Cass. Sez. I n. 24585, 28/05/2004). Si è altresì affermato che, essendo l’avviso per l’udienza camerale il primo atto rivolto alla instaurazione del contraddittorio, in quanto consente all’interessato di partecipare al giudizio, la sua omissione determina, con riguardo all’imputato o all’indagato, una nullità assoluta ed insanabile ex art. 179 C.P.P. del procedimento nonché dell’ordinanza conclusiva.
 
(dich. inamm. il ricorso avverso ordinanza n. 702/2011 TRIB. LIBERTA’ di ROMA, del 22/06/2011) Pres. Mannino, Est. Ramacci, Ric. Fiacchino

 


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^, 10/01/2012 (Cc. 1.12.2011), Ordinanza n. 189

SENTENZA

 

 

 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
 
 
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
Dott. SAVERIO FELICE MANNINO – Presidente
Dott. CIRO PETTI – Consigliere
Dott. GUICLA MULLIRI – Consigliere 
Dott. LUCA RAMACCI – Rel. Consigliere
Dott. ELISABETTA ROSI – Consigliere
 
ha pronunciato la seguente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso proposto da:
1) FIACCHINO LUCIO N. IL 10/05/1966
2) ANACLERIO ALFREDO N. IL 12/11/1961
avverso l’ordinanza n. 702/2011 TRIB. LIBERTA’ di ROMA, del 22/06/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Luca Ramaci; 
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. P.G. Annullamento con rinvio, nei confronti di Anaclerio in accoglimento del motivo del ricorso. Rigetto del ricorso del Fiacchino.
Udit i difensor Avv. C. B.
 
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
 
Il Tribunale di Roma, quale giudice del riesame, con ordinanza del 22 giugno 2011 confermava il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del Tribunale di Civitavecchia nell’ambito del procedimento penale nei confronti di FIACCHINO Lucio e ANACLERIO Alfredo, indagati entrambi della violazione dell’articolo 44 lettera b) D.p.r. 380/01 e l’ANACLERIO anche del reato di cui all’articolo 483 C.P.
 
In particolare, entrambi risultavano indagati in base alla seguente imputazione provvisoria: reato di cui all’art. 44 lettera b) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, perché, FIACCHINO quale socio dell’Associazione Culturale denominata “OLIMPO 1 CLUB” locataria dell’immobile sito in Via Aurelia km. 33,300 del Comune di Ladispoli, ANACLERIO quale Presidente della suddetta Associazione, SALVUCCI quale locatore dell’immobile, realizzavano, in assenza del prescritto permesso di costruire, le seguenti opere:
– ulteriore ampliamento di un capannone diviso su due piani delle dimensioni originarie di circa 640,00 mq sino ad una superficie complessiva di 1.650 mq circa, con al piano terra: una sala centrale adibita a pista da ballo e spettacolo arredata con divani, palco rialzato con pali per la lap dance, fornita di masse sospese costituite da impianto di illuminazione ed effetti e casse musicali; area centrale adibita alla somministrazione di bevande, postazione disk jokey, bagni, ufficio, guardaroba, zona cassa, cucina di tipo professionale arredata con macchine a gas, sala ristorante con tavoli e sedie ed altro banco per la somministrazione di bevande e pedana rialzata in muratura con palo per lap dance, video proiettore e schermo, magazzino, varie salette con divani, sala fornita di schermo e video proiettore sospeso al soffitto e divani; al piano primo: zona soppalcata composta da bagni e numerose salette privè arredate con letti ed altre con divani e maxi schermo;
– una piscina ulteriore rispetto a quella in precedenza realizzata abusivamente, con area centrale recante struttura in muratura alta circa 150 cm destinata alla preparazione e somministrazione di alimenti, dotata di bancone e forno a legna in muratura e coperta da tettoia in legno;
– immobile suddiviso in 5 bungalow consistenti in manufatti realizzati con struttura mista in legno e muratura, ognuno dei quali composto da una stanza con finestra ed ingresso indipendente, accessibile direttamente dal giardino dì cui sopra, e arredati con letto matrimoniale, comodini, armadio, bagno, tendaggi e tv;
– immobile analogo a quello sopra citato suddiviso in ulteriori 7 bungalow, anche questi strutturati nello stesso modo;
– n.7 bungalow in legno e muratura con struttura completamente in legno, strutturati e arredati nello stesso modo descritto nei precedenti punti;
– n.5 bungalow con struttura in legno e rivestimento in cannucce e tettoia di pannelli in lamiera gregata e coibentata e coppi in laterizio, arredati con al centro un grande divano rotondo;
– muro perimetrale in blocchi di tufo e cancello in ferro. In Ladispoli, accertato il 24 maggio 2011.
 
L’ANACLERIO, inoltre, era indagato anche per il reato p. e p. dall’art. 483 C.P. , per avere, in occasione del rinnovo del C.P.I. (certificato di prevenzione incendi), attestato falsamente che lo stato dei luoghi non aveva subito variazioni rispetto alla planimetria depositata agli atti ed al precedente sopralluogo dei Vigili del Fuoco, da cui era scaturito il rilascio del C.P.I. del 28 giugno 2000. Fatto commesso in Roma, il 18 aprile 2011.
 
Avverso tale provvedimento i predetti proponevano ricorso per cassazione.
 
Con un primo motivo di ricorso deducevano la violazione dell’articolo 324, comma sesto C.P.P. in relazione agli articoli 127, comma primo e 178, comma primo, lettera c) C.P.P. per l’omessa notifica dell’avviso dell’udienza camerale all’indagato ANACLERIO Alfredo, in quanto lo stesso risultava notificato al solo difensore che aveva proposto e sottoscritto il ricorso ed al coindagato FIACCHINO, mentre IANACLERIO non aveva ricevuto alcunché.
 
Con un secondo motivo di ricorso deducevano il vizio di motivazione e la violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza del fumus dei reati ipotizzati.
 
Osservavano, a tale proposito, che la loro condotta, concretatasi nell’ampliamento di opere preesistenti, non poteva essere parificata alla. realizzazione ex novo di interventi edilizi ed il Tribunale avrebbe dovuto tener conto del pregresso rilascio di due concessioni edilizie in sanatoria e della pendenza di altro procedimento amministrativo di sanatoria per “condono edilizio “, oltre alla presenza di altre autorizzazioni amministrative che indicavano nel dettaglio.
 
Aggiungevano che l’intera area interessata dalle opere in sequestro, la cui classificazione urbanistica era indicata dal Tribunale come agricola, a seguito di variante di PRG, adottata con deliberazioni del Consiglio comunale n. 15 del 4\3\2010 e n. 16 del 5\3\2010, era ora classificata come zona D, sottozona D2 “aree produttive di completamento”, con la conseguenza che sarebbe ora possibile la regolarizzazione di una porzione degli immobili realizzati, mentre altri (bungalow in paglia e piscine consistenti, in realtà, in vasche per attingere acqua in caso di incendio), per la loro natura non necessitavano di titolo abilitativo edilizio.
 
Contestavano, inoltre, l’assunto dei giudici del riesame circa l’intervenuto effetto ablativo di un ordine di demolizione (n.25 del 15 maggio 2008) concernente le opere esterne al corpo principale, osservando che la sanzione della demolizione di cui all’articolo 31 D.p.r. n.380/01 sarebbe sottratta alla regola del giudicato e riesaminabile in fase esecutiva, cosicché spiegherebbe i propri effetti solo all’esito dell’iter amministrativo e giudiziario.
 
Con un terzo motivo di ricorso deducevano il vizio di motivazione e la violazione di legge con riferimento alla sussistenza del ritenuto periculum in mora.
 
Rilevavano, sul punto, che erroneamente i giudici del riesame avevano valutato l’incidenza negativa delle opere sull’assetto urbanistico del territorio e che, pur considerando l’orientamento giurisprudenziale che riconosce l’applicabilità della misura reale anche alle opere ormai ultimate, non può comunque prescindersi dall’analisi di tutti gli elementi specifici ricorrenti nel caso di specie, quali la inconsistente incidenza delle opere realizzate sul carico urbanistico che non poteva individuarsi, come aveva fatto il Tribunale, nell’afflusso di veicoli e persone, peraltro già esistente nella zona ove insistono diversi insediamenti agricoli, artigianali e commerciali.
 
Osservavano, inoltre, che alla mancanza del certificato di prevenzione incendi, valorizzata dai primi giudici per giustificare i sequestro, poteva ovviarsi una volta dissequestrati gli immobili e tale documentazione non era comunque richiesta per associazioni o circoli privati.
 
Aggiungevano, poi, che il giudice aveva omesso ogni valutazione in ordine alla concretezza ed attualità del pericolo che giustificava la misura.
 
Con un quarto motivo di ricorso deducevano il vizio di motivazione in ordine alla eccepita inadeguatezza e sproporzione della misura applicata, ricavabile attraverso un’interpretazione analogica dell’articolo 275 C.P.P. e dal contenuto degli articoli 85 disp. att. C.P.P. e 324 C.P.P..
 
Insistevano, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.
 
Nel corso della discussione della causa la difesa eccepiva l’intervenuta prescrizione dei reati chiedendo che questa Corte la rilevasse, disponendo di conseguenza.
 
MOTIVI DELLA DECISIONE
 
Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi manifestamente infondati.
 
Occorre preliminarmente osservare che la costante giurisprudenza di questa Corte ritiene proponibile il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza emessa in sede di riesame di provvedimenti di sequestro (probatorio o preventivo) esclusivamente per violazione di legge e non anche con riferimento ai motivi di cui all’articolo 606 lettera e) C.P.P. pur rientrando, nella violazione di legge, la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente (v., da ultimo, Sez. V n. 35532, I. ottobre 2010).
 
Entro tale ambito, dunque, deve effettuarsi la verifica di legittimità da parte di questa Corte.
 
Ne consegue, dunque, la inammissibilità del quarto motivo di ricorso con il quale si deduce il solo vizio di motivazione e la limitazione dell’esame di questa Corte, con riferimento agli ulteriori motivi, delle sole denunciate violazioni di legge.
 
Ciò premesso, deve ricordarsi, con riferimento al primo motivo di  ricorso, che la giurisprudenza di questa Corte, anche a Sezioni Unite (SS. UU. n. 29, 10 novembre 2000 ed altre successive conf., da ultimo: Sez. I n. 24585, 28 maggio 2004), ha riconosciuto il diritto per l’imputato o indagato alla notifica dell’avviso della data fissata per l’udienza relativa al riesame di un decreto di sequestro anche quando la proposta richiesta sia stata sottoscritta unicamente dal difensore.
 
Si è altresì affermato che, essendo l’avviso per l’udienza camerale il primo atto rivolto alla instaurazione del contraddittorio, in quanto consente all’interessato di partecipare al giudizio, la sua omissione determina, con riguardo all’imputato o all’indagato, una nullità assoluta ed insanabile ex art. 179 C.P.P. del procedimento nonché dell’ordinanza conclusiva.
 
Nella fattispecie, tuttavia, la dedotta eccezione non risponde al vero, risultando in atti la regolare notifica dell’avviso di fissazione udienza all’ANACLERIO al domicilio eletto presso lo studio del difensore Avv. Carmine Biasiello (va peraltro rilevato che nessun rilievo in tal senso è stato sollevato nell’udienza di trattazione del ricorso innanzi al Tribunale del Riesame).
 
Con riferimento al secondo motivo di ricorso va rilevato che, alla luce della descrizione delle opere realizzate contenute nell’imputazione provvisoria e della destinazione dell’area, la valutazione operata dai giudici del riesame appare del tutto conforme a legge.
 
Occorre in primo luogo rilevare che gli interventi per cui è processo, così come descritti, rappresentano un unicum inscindibile da valutarsi unitariamente, in quanto tutte le opere realizzate riguardano un unico complesso edilizio adibito all’intrattenimento dei soci ed alla somministrazione di cibi e bevande e non possono essere considerati singolarmente.
 
Del resto, si è già avuto modo di affermare che il regime dei titoli abilitativi edilizi non può essere eluso attraverso la suddivisione dell’attività edificatoria finale nelle singole opere che concorrono a realizzarla astrattamente suscettibili di forme di controllo preventivo più limitate per la loro più modesta incisività sull’assetto territoriale. L’opera deve essere considerata unitariamente nel suo complesso, senza che sia consentito scindere e considerare separatamente i suoi singoli componenti, e ciò ancor più nel caso di interventi su preesistente opera abusiva (Sez. III n. 20363, 28 maggio 2010; conf. Sez. III n. 34585, 24 settembre 2010).
 
In ogni caso, la natura delle opere realizzate ne esclude la liceità anche se singolarmente considerate.
 
Si tratta, invero, di interventi eseguiti in zona classificata come agricola che, per la loro effettiva consistenza e destinazione, risultano in palese contrasto con la destinazione di zona.
 
Correttamente, dunque, i giudici del riesame hanno ritenuto del tutto irrilevante la sussistenza di precedenti titoli abilitativi in sanatoria perché riguardanti solo parte del complesso immobiliare e, comunque, rilasciati per edifici realizzati in aperto contrasto con lo strumento urbanistico.
 
Altrettanto corretta risulta, inoltre, la valutazione della richiesta di definizione di illecito edilizio, il cui diniego risultava preannunciato dall’amministrazione competente la quale, evidentemente, ha rilevato il difetto dei requisiti di condonabilità del manufatto in quanto nuova costruzione avente natura non residenziale.
 
Nessuna violazione di legge è dato rilevare, inoltre, nella verifica dei titoli abilitativi richiesti per gli ulteriori interventi realizzati (bungalow e piscine), pacificamente soggetti a permesso di costruire e caratterizzati dalla permanenza e stabilità, adeguatamente desunta dai giudici del riesame dalla consistenza delle opere e dalla presenza di impianti idrici, elettrici e di diffusione di aria condizionata.
 
Priva di pregio appare, inoltre, l’ulteriore osservazione dei ricorrenti circa l’adozione di una diversa destinazione di zona conseguente all’adozione di variante al PRG del Comune di Ladispoli, con conseguente classificazione dell’area come zona D, sottozona D2.
 
In disparte la circostanza che, come rilevato dagli stessi ricorrenti, tale modificazione potrebbe teoricamente consentire la regolarizzazione soltanto di una “porzione degli immobili di cui ai corpi D ed E”, va rilevato che le richiamate disposizioni delle Norme Tecniche di Attuazione evidenziano il permanere di un contrasto tra le opere e la destinazione di zona.
 
L’articolo 63, richiamato in ricorso, classifica infatti l’area come Sottozona D2, riguardante aree produttive di completamento e comprendente “aree intercluse nell’edificato artigianale esistente, di modeste dimensioni e che risultano essere già infrastrutturate e per cui la variante generale prevede la possibilità di completare i nuclei esistenti”. Il comma quinto del menzionato articolo chiarisce, inoltre, che “in tale zona è
consentita l’edificazione di stabilimenti artigianali. Sono consentite oltre alle normali destinazioni d’uso artigianali così come previste dalle normative vigenti anche destinazioni d’uso commerciale e di esposizione, purché inerenti alla attività di produzione, nonché magazzini e depositi per lo stoccaggio delle merci”.
 
Risulta dunque di macroscopica evidenza la totale estraneità degli interventi rispetto alla destinazione di zona.
 
In ogni caso, pur volendosi ammettere la compatibilità dell’intervento con la nuova destinazione dell’area, difetterebbe comunque il requisito della “doppia conformità” richiesto dall’articolo 36 D.p.r. n.380/01, atteso che l’originaria destinazione a zona agricola impediva la realizzazione di interventi quali quelli realizzati.
 
In definitiva, il Tribunale del riesame ha ritenuto giustamente abusivi e non sanabili gli interventi realizzati.
 
Altrettanto corretta risulta la lettura dell’articolo 27 D.p.r. n.380/01 offerta dagli stessi giudici riconoscendo l’effetto ablativo conseguente alla mancata ottemperanza all’ordine di demolizione.
 
Il procedimento disciplinato dalla menzionata disposizione prevede, come è noto, l’ingiunzione al proprietario e al responsabile dell’abuso della rimozione o la demolizione, con indicazione dell’area che viene acquisita di diritto in caso di inottemperanza.
 
Il terzo comma dell’articolo 31 del medesimo D.p.r. stabilisce, infatti, che se il responsabile dell’abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dalla notifica ingiunzione, il bene e l’area di sedime, oltre a quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L’area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita.
 
Non rileva la circostanza che l’immobile sia locato a terzi, potendo il conduttore ricorrere agli strumenti civilistici per fare ricadere in capo ai soggetti responsabili dell’attività abusiva gli eventuali effetti negativi sopportati in via pubblicistica (Sez. III n. 37051, 29 settembre 2003) ed essendo, in genere, irrilevante la esistenza di soggetti terzi rispetto all’abuso che vantino la proprietà del suolo ove l’opera insiste (Sez. III n.35525. 28 settembre 2001. V. anche, per la giurisprudenza amministrativa, Cons. Stato Sez. V n. 40, 10 gennaio 2007).
 
Il Tribunale si è, dunque, riferito al procedimento amministrativo di ingiunzione alla demolizione ed alla conseguente acquisizione gratuita al patrimonio comunale che consegue ope legis allo scadere del termine per ottemperare all’ordinanza di demolizione, circostanze che non hanno alcuna rilevanza ai fini del mantenimento della misura e che dovranno essere valutate nell’individuazione dell’avente diritto alla eventuale restituzione dei beni in sequestro.
 
 
Infondato risulta anche il terzo motivo di ricorso.
 
Occorre preliminarmente osservare che il Collegio condivide pienamente l’orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte (SS. UU. n. 12878, 20 marzo 2003) che ha portato alla definitiva risoluzione della questione concernente l’applicabilità del sequestro preventivo all’immobile ultimato riconoscendo la validità dell’orientamento che ne riteneva l’ammissibilità.
 
In tale decisione si afferma che il giudice di merito deve valutare attentamente e, conseguentemente, motivare, la sussistenza del pericolo derivante dalla libera disponibilità del bene pertinente al reato, considerando, in particolare, “la reale compromissione degli interessi attinenti al territorio ed ogni altro dato utile a stabilire in che misura il godimento e la disponibilità attuale della cosa da parte dell’indagato o di terzi possa implicare una effettiva ulteriore lesione del bene giuridico protetto, ovvero se l’attuale disponibilità del manufatto costituisca un elemento neutro sotto il profilo della offensività”. A titolo di esempio, con specifico riferimento all’incidenza sul carico urbanistico, si aggiunge che la delibazione in fatto sotto tale profilo deve essere effettuata considerando la consistenza reale e l’intensità del pregiudizio temuto, tenendo conto della situazione esistente al momento dell’adozione della misura.
 
Sulla nozione di “carico urbanistico”, peraltro, vengono fornite puntuali indicazioni, osservando, testualmente, che “(…)questa nozione deriva dall’osservazione che ogni insediamento umano è costituito da un elemento c.d. primario (abitazioni, uffici, opifici, negozi) e da uno secondario di servizio (opere pubbliche in genere, uffici pubblici, parchi., strade, fognature, elettrificazione, servizio idrico, condutture di erogazione del gas) che deve essere proporzionato all’insediamento primario ossia al numero degli abitanti insediati ed alle caratteristiche dell’attività da costoro svolte. Quindi, il carico urbanistico è l’effetto che viene prodotto dall’insediamento primario come domanda di strutture ed opere collettive, in dipendenza del numero delle persone insediate su di un determinato territorio. Si tratta di un concetto, non definito dalla vigente legislazione, ma che è in concreto preso in considerazione in vari istituti di diritto urbanistico: a) negli standards urbanistici di cui al D.M. 2.4.1968 n. 1444 che richiedono l’inclusione, nella formazione degli strumenti urbanistici, di dotazioni minime di spazi pubblici per abitante a seconda delle varie zone; h) nella sottoposizione a concessione e, quindi, a contributo sia di urbanizzazione che sul costo di produzione, delle superfici utili degli edifici, in quanto comportino la costituzione di nuovi vani capaci di produrre nuovo insediamento; c) nel parallelo esonero da contributo di quelle opere che non comportano nuovo insediamento, come le opere di urbanizzazione o le opere soggette ad autorizzazione; d) nell’esonero da ogni autorizzazione e perciò da ogni contributo per le opere interne (art. 26 L. N. 47/1985 e art. 4 comma 71. 493/1993) che non comportano la creazione di nuove superficie utili, ferma restando la destinazione dell’immobile; e) nell’esonero da sanzioni penali delle opere che non costituiscono nuovo o diverso carico urbanistico (art. 10 L. n. 47/1985 e art. 4 L. 493/1993).”
 
Sulla scia di tali condivisibili rilievi, altre decisioni successive hanno ulteriormente delineato i termini della questione, richiamando l’attenzione sulla circostanza che il pericolo degli effetti pregiudizievoli del reato, anche relativamente al carico urbanistico, deve presentare il requisito della concretezza, in ordine alla sussistenza del quale deve essere fornita dal giudice adeguata motivazione (Sez. 111 n. 4745, 30 gennaio 2008; conf. Sez. VI n. 21734, 29 maggio 2008; Sez. II n. 17170, 5 maggio 2010) e chiarendo che, a tal fine, l’abuso va considerato unitariamente (Sez. III n. 28479, 10 luglio 2009; Sez. 111 n. 18899, 9 maggio 2008).
 
Ciò posto, deve rilevarsi che, nella fattispecie, tale verifica è stata correttamente operata dal Tribunale, il quale ha adeguatamente considerato la consistenza delle opere eseguite e la concreta rilevanza delle stesse.
 
In particolare, il Tribunale ha posto in evidenza l’incidenza rappresentata. dalla tipologia di insediamento rispetto alla destinazione dell’area dall’incremento del traffico veicolare e dall’impatto conseguente dalla realizzazione di locali destinati ad ospitare un numero rilevante di persone (bungalow, piscine etc.), condizioni idonee a determinare un mutamento dell’insieme delle esigenze urbanistiche valutate in sede di pianificazione con particolare riferimento agli standard fissati dal U.M. 1444\68.
 
Altrettanto corretta appare l’ulteriore valutazione, ai fini del mantenimento della misura, del rischio di possibili incendi, evidentemente desunto dalla mancanza del relativo certificato.
 
Occorre rilevare, a tale proposito, che la infondatezza delle allegazioni difensive circa la non obbligatorietà della suddetta certificazione appare di tutta evidenza all’esame dell’imputazione provvisoria, laddove la violazione dell’articolo 483 C.P. viene ipotizzata con riferimento alla documentazione necessaria per il rinnovo del certificato di prevenzione incendi che, evidentemente, era stato richiesto ed ottenuto.
 
Inoltre la necessità di tale certificazione non è automaticamente esclusa per i circoli privati, come ad esempio nel caso dei locali di spettacolo e di intrattenimento in genere, ove la necessità della certificazione risulta correlata alla capienza superiore ai 100 posti dei locali, senza alcun riferimento alla natura pubblica o privata dell’attività (cfr. punto 83 dell’elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982).
 
E’ dunque corretto ritenere, come ha fatto il Tribunale, che l’assenza di qualsivoglia verifica in tal senso di locali destinati ad accogliere un numero imprecisato di persone giustifichi la misura reale anche al fine di impedire il rischio di incendio, tanto più quando, come nel caso in esame, si tratti di locali completamente abusivi i quali, per tale loro natura, non possono neppure ottenere l’agibilità.
 
Per quanto attiene, infine, alla dedotta prescrizione dei reati, osserva il Collegio che alla luce dell’imputazione provvisoria non risulta affatto maturata facendosi riferimento alla prosecuzione di lavori precedentemente intrapresi e che trattasi, in ogni caso, di questione che andrà eventualmente accertata in fatto.
 
Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) – consegue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 1.000,00.
 
P.Q.M.
 
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
 
Così deciso in Roma 1’1 dicembre 2011
 

 

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