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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia, Pubblica amministrazione Numero: 635 | Data di udienza: 29 Novembre 2011

* DIRITTO URBANISTICO – Illeciti edilizi e condono – Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – False dichiarazioni ” trasfusa in atto pubblico” – Effetti – Valenza probatoria privilegiata – Art. 483 C.P. – Configurabilità  del reato – Fattispecie: false attestazioni sull’ultimazione di un intervento edilizio nei termini per beneficiare condono ex L. n. 326/03. 


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 12 Gennaio 2012
Numero: 635
Data di udienza: 29 Novembre 2011
Presidente: De Maio
Estensore: Ramacci


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – Illeciti edilizi e condono – Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – False dichiarazioni ” trasfusa in atto pubblico” – Effetti – Valenza probatoria privilegiata – Art. 483 C.P. – Configurabilità  del reato – Fattispecie: false attestazioni sull’ultimazione di un intervento edilizio nei termini per beneficiare condono ex L. n. 326/03. 



Massima

 


CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^  12 gennaio 2012 (Ud. 29/11/2011) Sentenza n. 635


DIRITTO URBANISTICO – Illeciti edilizi e condono – Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – False dichiarazioni ” trasfusa in atto pubblico” – Effetti – Valenza probatoria privilegiata – Art. 483 C.P. – Configurabilità  del reato – Fattispecie: false attestazioni sull’ultimazione di un intervento edilizio nei termini per beneficiare condono ex L. n. 326/03.
 
La dichiarazione del privato resa con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in presenza di una norma che preveda il ricorso a tale procedura, vale a far ritenere integrato anche l’ulteriore requisito richiesto dall’art. 483 C.P. (dichiarazione “in atto pubblico”) ogni volta in cui la dichiarazione stessa sia destinata ad essere poi “trasfusa” in un atto pubblico (Cass. SS.UU. n. 35488, 24/09/2007). In specie, false attestazioni sull’ultimazione di un intervento edilizio nei termini per beneficiare del condono di cui alla legge n. 326/03 in una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata alla domanda di definizione degli illeciti edilizi. 
 
(Annulla senza rinvio per prescrizione del reato sentenza n. 741/2008 GIP TRIBUNALE di TERMINI IMERESE, del 11/04/2008) Pres. De Maio, Est. Ramacci, Ric. Domino

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 12 gennaio 2012 (Ud. 29/11/2011) Sentenza n. 635

SENTENZA

 

 

 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
 
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 
 
Dott. GUIDO DE MAIO – Presidente
Dott. AMEDEO FRANCO – Consigliere
Dott. RENATO GRILLO – Consigliere
Dott. GUICLA MULLIRI – Consigliere
Dott. LUCA RAMACCI – Rel. Consigliere
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
– sul ricorso proposto da DOMINO ANTONINO N. IL 19/09/1952
– avverso la sentenza n. 741/2008 GIP TRIBUNALE di TERMINI IMERESE, del 11/04/2008
– visti gli atti, la sentenza e il ricorso
– udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/11/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI
– Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. T. b. che ha concluso per l’annullamento senza rinvio per prescrizione
 
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
 
Con sentenza in data 11 aprile 2008, il G.I.P. del Tribunale di Termini Imerese, decidendo sulla richiesta di decreto penale nei confronti di DOMINO Antonino, formulata dal Pubblico Ministero in ordine al reato di cui all’articolo 483 C.P., per aver il predetto falsamente attestato l’ultimazione di un intervento edilizio nei termini per beneficiare del condono di cui alla legge n. 326/03 in una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata alla domanda di definizione degli illeciti edilizi, assolveva il predetto perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
 
Avverso tale pronuncia proponeva ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Palermo, deducendo la violazione degli articoli 483 C.P., 38,47,48 e 76 D.p.r. 445/2000 e 32 Legge 326/03.
 
Osservava, a tale proposito, che la decisione del G.I.P. si poneva in evidente contrasto con il tenore letterale delle richiamate disposizioni normative e con la costante giurisprudenza di questa Corte, i cui contenuti richiamava e che la condotta penalmente rilevante doveva rinvenirsi nell’articolo 76 D.p.r. n.445/2000, il quale rinviava all’articolo 483 C.P. solo quoad poenam.
 
Insisteva, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.
 
MOTIVI DELLA DECISIONE
 
Il ricorso è fondato.
 
Occorre premettere che il G.I.P., con articolata decisione, pur riconoscendo che la sussistenza di una falsa attestazione da parte dell’imputato risulta pacificamente dimostrata dal contenuto delle carte processuali, esclude che la stessa possa configurare il reato ipotizzato dal Pubblico Ministero ovvero altre violazioni previste da diverse disposizioni penali.
 
Effettuata la rassegna della giurisprudenza di questa Corte sul punto, il giudice del merito esclude che nell’articolo 76 del D.p.r. n.445/2000 possa rinvenirsi un’autonoma norma incriminatrice e, procedendo ad un’analisi degli elementi oggettivi che compongono la fattispecie dell’articolo 483 C.P., esclude che gli stessi possano tutti rinvenirsi nella condotta sottoposta al suo giudizio, rilevando che la attestazione contenuta in una dichiarazione sostitutiva di un atto di notorietà non può dirsi resa in un atto pubblico né che quest’ultimo possa ritenersi destinato a provare la verità del fatto attestato.
 
Considerando la nozione di atto pubblico anche nel senso più ampio elaborata dalla giurisprudenza, osservava che il contenuto dell’articolo 76, comma terzo D.p.r. n.445/2000, laddove specifica che “le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell’articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale” non assumeva rilievo, limitandosi ad equiparare dette dichiarazioni a quelle rese al pubblico ufficiale senza alcun ulteriore elemento atto a farle considerare come rese in un atto pubblico.
 
Escludeva, inoltre, che possa assumere rilevanza, a tal fine, la autenticazione della sottoscrizione, ora non più richiesta, né la destinazione della dichiarazione ad essere trasfusa in un atto pubblico, trattandosi di evenienza del tutto diversa che il legislatore considera distinta, come emerge dal tenore letterale dell’articolo 495 C.P.
 
Aggiungeva che, ai fini della configurabilità del reato in esame, non poteva ritenersi sufficiente la semplice destinazione o finalità probatoria dell’atto, essendo al contrario necessaria una specifica disposizione che attribuisca all’atto la destinazione a provare la verità, cosa che non avviene con le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o atti notori, la cui finalità è quella di contribuire alla semplificazione dell’attività amministrativa.
 
Ciò posto, deve rilevarsi che le questioni affrontate nell’impugnata decisione sono state già oggetto di esame da parte di questa Corte con riferimento ad analoga decisione emessa dal medesimo giudice (Sez. V n. 2978, 22 gennaio 2010) cosicché, essendo pienamente condivisibili i principi espressi espressa in quell’occasione, è sufficiente richiamarne il contenuto.
 
Viene in primo luogo esclusa la correttezza dell’affermazione, fatta dal ricorrente, circa il preteso richiamo esclusivamente quoad poenam all’articolo 483 C.P. effettuato dall’articolo 76 D.p.r. 445/2000, il quale deve invece ritenersi formulato in maniera tale da richiedere all’interprete l’adattamento della fattispecie integrata dalla falsa dichiarazione in una delle ipotesi previste dalle norme del codice penale.
 
Ricordando che va riconosciuta l’applicabilità dell’articolo 483 C.P. alle false dichiarazioni del privato concernenti la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge o dagli strumenti urbanistici per il rilascio di concessione edilizia, in quanto destinate a dimostrare la verità dei fatti cui si riferiscono e ad essere recepite quali condizioni per la emanazione o per la efficacia dell’atto pubblico, producendo cioè immediati effetti rilevanti sul piano giuridico (Sez. V n. 5122, 9 febbraio 2006) e che tale orientamento risulta confermato dalle Sezioni Unite (SS.UU. n. 35488, 24 settembre 2007), la menzionata decisione afferma che la dichiarazione del privato resa con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in presenza di una norma che preveda il ricorso a tale procedura, vale a far ritenere integrato anche l’ulteriore requisito richiesto dall’art. 483 C.P. (dichiarazione “in atto pubblico”) ogni volta in cui la dichiarazione stessa sia destinata ad essere poi “trasfusa” in un atto pubblico.
 
Si aggiunge, in merito al richiesto requisito della destinazione della dichiarazione a provare la verità del fatto in essa attestato, che altre decisioni di legittimità hanno chiarito come l’integrazione del reato de quo sia giustificata dalla circostanza che la legge conferisce alla dichiarazione della parte piena efficacia probatoria circa la conclusione dei lavori entro il termine di applicabilità dei condono edilizio, attribuendole valenza probatoria privilegiata, con esclusione della necessità di produrre ogni altra documentazione (Sez. V n. 10377, 1 settembre1999).
 
Viene inoltre richiamata l’attenzione sull’inesattezza della affermazione del giudice di prime cure con la quale si esclude che il requisito dato dalla necessità che il falso ideologico sia commesso dal privato “in atto pubblico” non possa essere ritenuto integrato dalla verifica che la falsa dichiarazione sia, in alternativa, “destinata ad essere trasfusa in atto pubblico”, supportata dalla previsione contenuta nell’art. 495 C.P., ove la ipotesi della “destinazione della dichiarazione ad essere riprodotta in atto pubblico” è prevista e punita autonomamente, rilevando che il reato deve ritenersi integrato in tutti i suoi requisiti, anche ulteriori, in ragione dell’equiparazione normativa effettuata dall’articolo 76, comma 3 D.p.r. 445/2000 che considera le dichiarazioni come ricevute dal pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni con la stessa attitudine a produrre gli effetti giuridici connessi alla dichiarazione dalla norma specifica che gli attribuisce l’obbligo di affermare il vero.
 
Rammentando come le Sezioni Unite (SS.UU. n. 6, 31 marzo 1999) abbiano affermato che “…oggetto della tutela penale in relazione al reato di cui all’art. 483 c.p. è l’interesse “di garantire il bene giuridico della pubblica, fede in quanto si attiene alla pubblica, fede documentale attribuita agli atti pubblici non in relazione a ciò che vi attesta per suo fatto e di sua scienza il pubblico ufficiale documentante, ma per quello che vi assevera, mediante la documentazione del pubblico ufficiale, il dichiarante”, la citata. decisione chiariva che “il valore pubblicistico dell’atto risultante dalla presentazione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà quale allegato alla domanda di concessione in sanatoria è dato, da un lato dalla natura del soggetto ricevente (pubblico ufficiale) la domanda di concessione nonché, dall’altro, dalla esistenza di una specifica previsione normativa che conferisca valore “de veritate” all’attestazione dal privato resa al medesimo pubblico ufficiale”.
 
Con specifico riferimento ad una ipotesi di dichiarazione relativa ad istanza di condono edilizio, si riportava la motivazione di altra sentenza di questa Sezione (Sez. III n. 9527, 3 marzo 2003) laddove affermava che “nella domanda di condono edilizio la parte richiedente dichiara che sussistono i requisiti previsti dalla legge per l’applicazione del beneficio richiesto, in particolare che la costruzione è stata conclusa prima di una certa data e che la misura globale delle opere è conforme alle previsioni di legge. Sulla base di queste dichiarazioni, la Pubblica Amministrazione ammette il richiedente alla procedura, salvi gli opportuni accertamenti. 
 
Pertanto la domanda di condono è chiaramente destinata a provare la verità dei fatti attestati, producendo immediatamente effetti rilevanti sul piano giuridico. Ne consegue che in questo caso, sussistendo l’oggetto della tutela penale, la fattispecie prevista dall’art. 483 c.p. trova piena applicazione”.
 
Si osservava infine, riguardo ai richiami effettuati dal giudice di prime cure all’articolo 495 C.P., che nonostante l’inciso dallo stesso richiamato sia stato eliminato con le modifiche apportate a tale disposizione dalla Legge n.125/08, la modifica “…non ha comunque impedito alla giurisprudenza di sostenere, pur in presenza del nuovo lessico normativo, che la condotta di “attestazione falsa”, nonostante l’eliminazione del riferimento all’atto pubblico, continua a incriminare tuttora il soggetto che renda fase dichiarazioni “attestanti’; ovvero tese a garantire, il proprio stato od altre qualità della propria od altrui persona, destinate ad essere riprodotte in un atto fadefaciente idoneo a documentarle” (Sez IV n. 19963, 11 maggio 2009).
 
Le considerazioni sopra esposte sono, come già accennato in precedenza, pienamente condivise dal Collegio, che non intende quindi discostarsi dai principi dianzi riportati riconoscendo, conseguentemente, la fondatezza del ricorso.
 
Va tuttavia rilevato che la consumazione dei reato risale al 16 marzo 2004, cosicché deve ritenersi spirato il termine massimo di prescrizione del reato alla data del 16 settembre 2011 (non constano sospensioni del termine) e conseguentemente disporsi l’annullamento senza rinvio dell’impugnata decisione per essere il reato estinto.
 
P.Q.M.
 
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
 
Cosi deciso in Roma il 29 novembre 2011

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