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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Sicurezza sul lavoro Numero: 25 | Data di udienza: 26 Ottobre 2011

* SICUREZZA SUL LAVORO – Infortuni sul lavoro – Omessa adozione di adeguati provvedimenti per ridurre al minimo i rischi – Elevazione della contravvenzione – Delega delle funzioni per la sicurezza – Responsabilità – Delega di funzioni – Formalizzazione dell’incarico tramite atto notarile – Ininfluenza – Delibera del Consiglio di Amministrazione – D.Lgs. n. 81/08.


Provvedimento: Sentenza
Sezione:
Regione: Lombardia
Città: MONZA
Data di pubblicazione: 9 Gennaio 2012
Numero: 25
Data di udienza: 26 Ottobre 2011
Presidente: Pastore
Estensore:


Premassima

* SICUREZZA SUL LAVORO – Infortuni sul lavoro – Omessa adozione di adeguati provvedimenti per ridurre al minimo i rischi – Elevazione della contravvenzione – Delega delle funzioni per la sicurezza – Responsabilità – Delega di funzioni – Formalizzazione dell’incarico tramite atto notarile – Ininfluenza – Delibera del Consiglio di Amministrazione – D.Lgs. n. 81/08.



Massima

 

 

TRIBUNALE DI MONZA PENALE 9 gennaio 2012 (Ud. 26/10/2011), Sentenza n. 2564


SICUREZZA SUL LAVORO – Infortuni sul lavoro – Omessa adozione di adeguati provvedimenti per ridurre al minimo i rischi – Elevazione della contravvenzione – Delega delle funzioni di garanzia – Responsabilità – D.Lgs. 81/08..
 
La contravvenzione per violazione degli artt. 71, comma 3 D.Lgs. 81/08 punto 3.1.6 dell’Alleg. VI D.Lgs. 81/08 e 87/2 co. lett. B) D.Lgs. 81 del 2008, in relazione all’omessa adozione di adeguati provvedimenti per ridurre al minimo i rischi connessi all’uso delle attrezzature di lavoro ed impedire il loro impiego in operazioni non adatte e in relazione alla mancata adozione di adeguate misure tecniche ed organizzative per garantire la corretta esecuzione delle prestazioni, non può essere elevata a carico dell’Amministratore delegato della società datrice di lavoro, ogni qualvolta la posizione di garanzia sia stata attribuita ad altro soggetto prima del verificarsi dell’infortunio, anche con delibera del Consiglio di Amministrazione, sottoscritta per accettazione dall’interessato.
 
Giud. Mon. Pastore
 
 
SICUREZZA SUL LAVORO –  Delega di funzioni – Formalizzazione dell’incarico tramite atto notarile – Ininfluenza – Delibera del Consiglio di Amministrazione – D.Lgs. 81/08.
 
L’atto notarile quale condizione necessaria ed insostituibile per la validità della delega di funzioni non è requisito previsto da alcun precetto di legge purché risultino, comunque, rispettati gli elementi dell’atto scritto recante data certa che, peraltro, risultano prescritti con quel D.Lgs. 81/08. In tal senso la delibera del consiglio di amministrazione, atto ufficiale che costituisce una chiara manifestazione di volontà dell’organo sociale, redatta sui libri sociali, numerati e bollati, a disposizione della PG a semplice richiesta, risponde pienamente ai requisiti richiesti. La formalizzazione dell’incarico tramite atto notarile ha rappresentato certamente un passo ulteriore, finalizzato alla pubblicazione sul registro delle imprese, circostanza sicuramente interessante ma non certo essenziale per la validità della delega. 
 
Giud. Mon. Pastore

 


Allegato


Titolo Completo

TRIBUNALE DI MONZA PENALE 9 gennaio 2012 (Ud. 26/10/2011), Sentenza n. 2564

SENTENZA

 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE PENALE
 
Innanzi al Tribunale di Monza – in composizione monocratica – in persona del giudice dott. ssa Rosaria Pastore, alla pubblica udienza in data 26 ottobre 2011 ha pronunziato mediante lettura del solo dispositivo la seguente
 
SENTENZA
 
nei confronti di: Co.Ma., nato (…); residente a Niardo in via (…); Libero – Contumace; Difensore di Fiducia: Avv. Ma.No. del Foro di Brescia.
 
Imputato
 
A) Del reato p. e p. dall’art. 590/1, 2 e 3 co. c.p. in relazione all’art. 71/3 co. D.Lgs. 81/08 punto 3.1.6 dell’Alleg. VI:
 
per avere, nella sua qualità di Amministratore Delegato della “Me. S.p.A.” cagionato al lavoratore Ba.Ca., dipendente della “Autotrasporti Bo. S.p.A.”, lesioni personali consistite in “frattura teca cranica frontoparietale destra con contusione parenchimale e affondamento del tavolato” da cui derivava una malattia con incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo pari a giorni 106 e postumi invalidanti pari al 9% di invalidità, per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia ed inosservanza delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro sopra menzionate, perché ometteva di adottare adeguati provvedimenti per ridurre al minimo i rischi connessi all’uso delle attrezzature di lavoro ed impedire che dette attrezzature potessero essere utilizzate per operazioni per le quali non sono adatte e per non avere provveduto ad adottare adeguate misure tecniche per garantire che gli accessori di sollevamento venissero scelti in funzione dei carichi da movimentare, dei punti, di presa, del dispositivo di aggancio, delle condizioni e delle caratteristiche dell’imbracatura, cosicché mentre il predetto Ba.Ca. si trovava all’interno del reparto di trattamenti termici della sede produttiva della “Me. S.p.A.” sita in Sesto San Giovanni, via (…), ed era intento a scaricare manufatti metallici costituiti da bussole di acciaio del peso complessivo di 6.000 Kg., movimentati con un carroponte la cui parte di sollevamento era costituita da un anello con due tratti di catena dalla lunghezza di 3 mt. alle cui estremità pendevano dei ganci con i quali erano state unite le estremità delle catene, mentre il carico si trovava sollevato a circa 10 – 15 cm. dal pianale dell’autotreno a seguito della rottura di uno dei ganci cui le catene erano unite, veniva colpito alla testa da una delle catene con costituita da un anello con due tratti di catena dalla lunghezza di 3 mt. alle cui estremità pendevano dei ganci con i quali erano state unite le estremità delle catene, mentre il carico si trovava sollevato a circa 10 – 15 cm. dal pianale dell’autotreno a seguito della rottura di uno dei ganci cui le catene erano unite, veniva colpito alla testa da una delle catene con cui si stavano scaricando le bussole di acciaio, procurandosi conseguentemente le gravi lesioni personali sopra meglio specificate;
 
Con le circostanze aggravanti della lesione grave per durata della malattia superiore a 40 gg. nonché della violazione delle nome sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;
 
B) del reato p. e p. dagli artt. 71/3 co. D.Lgs. 81/08 punto 3.1.6 dell’Alleg. VI D.Lgs. 81/08 e 87/2 co. Lett. B) D.Lgs. 81/08:
 
per non avere adottato adeguati provvedimenti per ridurre al minimo i rischi connessi all’uso delle attrezzature di lavoro ed impedire ed impedire che dette attrezzature potessero essere utilizzate per operazioni per le quali non sono adatte e per non avere provveduto ad adottare adeguate misure tecniche per garantire che gli accessori di sollevamento venissero scelti in funzione dei carichi da movimentare, dei punti, di presa, del dispositivo di aggancio, delle condizioni e delle caratteristiche dell’imbracatura.
 
MOTIVAZIONE
 
Con decreto emesso in data 25.9.2010 dal PM in sede, Co.Ma. veniva tratto a giudizio per rispondere dei reati in epigrafe indicati;
 
nel corso del dibattimento – celebrato in contumacia dell’imputato – si è proceduto all’acquisizione, su accordo delle parti e a fini probatori, del verbale di inchiesta relativo all’infortunio in contestazione con tutti gli atti a quello allegati (certificazione medica attinente alle lesioni riportate dall’infortunato Ba.Ca., rilievi fotografici del luogo dell’infortunio, visura della camera di commercio, verbale del consiglio di amministrazione del (…) recante conferimento, a soggetto diverso dall’odierno imputato identificato in Ma.Pi., della procura in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali nonché all’igiene in ambiente di lavoro ed analoga procura speciale conferita con atto notarile del (…)), prodotti dal P.M. e, come produzione difensiva, l’atto di nomina a “delegato per la sicurezza” – con espressa accettazione scritta del soggetto delegato – datata (…), sempre relativa al predetto Ma., nonché la dichiarazione dell’infortunato quale “ricevuta per risarcimento danni” in relazione alla somma di Euro 15 mila corrispostagli dalla società “Me. S.p.A.” per il tramite della relativa Compagnia di Assicurazioni;
 
per cui, revocata l’ordinanza ammissiva delle prove dichiarative in ragione della rinuncia alle stesse concordata dalle parti, all’esito queste concludevano come da separato verbale e come riportato in epigrafe alla sentenza.
 
Delineata in sintesi l’attività processuale espletata nel corso del dibattimento, l’evento ascritto all’odierno giudicabile Co.Ma. viene di seguito ricostruito al solo fine di considerarne la rilevanza penale, ponendosi come assorbente il diverso profilo relativo alla precisa individuazione del soggetto chiamato a risponderne.
 
Va premesso che all’odierno imputato viene contestata la colpa generica e specifica dell’infortunio occorso il (…) presso lo stabilimento della società “Me. S.p.A.”, sito in Sesto San Giovanni alla via (…), in danno dell’operaio Ba.Ca. che, in qualità di dipendente della società di autotrasporti “Au. S.r.l.”, stava effettuando lo scarico di manufatti metallici presso il reparto “trattamenti termici” del predetto stabilimento di via (…);
 
in particolare, il Ba. era intento a scaricare manufatti metallici costituiti da “bussole di acciaio” del peso complessivo di 6.000 Kg. che venivano movimentati, peraltro “accostati tra loro orizzontalmente anziché verticalmente” (come invece dovuto), per il tramite di un carroponte il cui accessorio di sollevamento era costituito da una sorta di “anello” empiricamente formato con due tratti di catena dalla lunghezza di 3 mt.;
 
alle estremità delle catene, cioè, pendevano due ganci che – essendo le “bussole” prive di un apposito gancio per il sollevamento – venivano imprudentemente e pericolosamente uniti fra loro formando per tal modo una sorta di “anello” in cui imbracare le bussole di acciaio non considerando gli operatori, però, che la “tensione” imposta alle catene durante la fase di tiro e traino dei pesantissimi manufatti metallici, per giunta accostati in senso orizzontale, avrebbe sottoposto i ganci ad un “forte sforzo di presso – flessione” esercitato dalle bussole sui ganci (cfr. verb. di “inchiesta infortunio”);
 
e, infatti, mentre il carico si trovava sollevato a circa 15 – 20 cm. dal pianale dell’autotreno si verificava la rottura di uno dei ganci con cui le catene erano state unite, una delle quali – durante la conseguente fase di oscillazione – colpiva violentemente alla testa il Ba. che, contrariamente a quanto dallo stesso dichiarato agli Uff. di P.G. e come invece sostenuto dal No. e verificato dagli operatori ASL, si trovava ancora sul pianale del rimorchio (anziché doverosamente allontanarsene prima delle operazioni di movimentazione dei carichi) e aveva iniziato tali operazioni di scarico nonostante le anomale e rischiosissime modalità di imbracatura delle “bussole” unitamente al No. che, dal canto suo, non era un gruista ma un operaio tornitore addetto alle macchine utensili e non certo alle operazioni di sollevamento e movimentazione dei carichi, ed effettuando per giunta tale operazione in un reparto (quello c.d. “trattamenti termici”) diverso da quello di destinazione (come dichiarato alla P.G. dall’altro operaio dipendente della “Me. S.p.A.”, Sa.);
 
peraltro, al di là dell’ulteriore contrasto fra l’infortunato ed il No. anche circa l’individuazione del soggetto autore delle modalità di imbracatura in questione (ognuno attribuendone iniziativa ed esecuzione all’altro), quel che rileva è l’impiego da parte di entrambi di un uso anomalo dei ganci che, progettati per sollevare i carichi solo in determinate posizioni, venivano invece usati nel caso concreto per una movimentazione scorretta sia per le modalità di sollevamento che per la scelta degli accessori dell’operazione;
 
il Ba., dunque, riportava le gravi lesioni personali consistite in “frattura teca cranica frontoparietale destra con contusione parenchimale e affondamento del tavolato” da cui derivava una malattia con incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo pari a giorni 106 e postumi invalidanti pari al 9% di invalidità (cfr. referti medici in atti).
 
A fronte dei rilievi emersi a seguito del sopralluogo e della relativa “inchiesta antinfortunistica”, gli operanti/Asl elevavano verbale di contravvenzione per violazione degli artt. 71/3 co. D.Lgs. 81/08 punto 3.1.6 dell’Alleg. VI D.Lgs. 81/08 e 87/2 co. lett. B) D.Lgs. 81/08, in relazione all’omessa adozione di adeguati provvedimenti per ridurre al minimo i rischi connessi all’uso delle attrezzature di lavoro ed impedire il loro impiego in operazioni non adatte e in relazione alla mancata adozione di adeguate misure tecniche ed organizzative per garantire che gli accessori di sollevamento venissero scelti in funzione dei carichi da movimentare, dei punti di presa, del dispositivo di aggancio, delle condizioni e delle caratteristiche dell’imbracatura.
 
Orbene, non v’è dubbio che l’istruttoria dibattimentale abbia riscontrato l’ipotesi accusatoria e proprio nei termini di cui al capo di incolpazione, essendo emerse sia le condotte omissive che la relazione di causalità fra queste e l’evento lesivo in danno dell’infortunato Ba.Ca., ma ha altresì evidenziato l’inammissibilità del criterio adottato, nel caso concreto, per l’individuazione dell’odierno imputato Co.Ma. quale soggetto destinatario delle norme sulla prevenzione degli infortuni e della conseguente responsabilità penale per le lesioni patite dalla predetta p.o. a seguito della loro violazione;
 
invero, la posizione di garanzia in capo al Co.Ma. risulta individuata dagli stessi Uff. di P.G. – e condivisa dal P.M. – sulla base della relativa qualità di “Amministratore Delegato della “Me. S.p.A.” ritenendosi irrilevante la nomina del dirigente Ma.Pi. quale “Responsabile dello stabilimento di Sesto San Giovanni” che, risalente al verbale del Consiglio di Amministrazione del (…), risulta antecedente all’infortunio in esame (cfr. alleg. n. 9 al verb. di inchiesta infortunio);
 
infatti, nonostante per tal modo venissero conferiti al predetto Ma. i relativi “poteri di iniziativa e di spesa in relazione alla sicurezza sul lavoro”, gli operanti evidenziavano l’inefficacia di simile conferimento giacché “la delega notarile prevista dal verbale del Consiglio di Amministrazione è stata perfezionata e registrata solo in data 19.11.2008 Repertorio 107275 (doc. 10), ossia dopo l’accadimento dell’infortunio in questione. Pertanto la responsabilità alla data dell’infortunio rimaneva ancora in capo al rag. Ma.Co.” (così il verb. di inchiesta infortunio n. 16/2009, acquisito agli atti, e l’allegato n. 10).
 
Simile prospettazione veniva confutata dalla difesa tecnica che, sulla base non tanto e non solo del citato verbale del Consiglio di Amministrazione del (…) quanto e soprattutto di una lettera – datata (…) – di conferimento di identico incarico al predetto Ma.Pi. sottoscritta dallo stesso per accettazione, e in assenza di qualsivoglia altro diverso atto di nomina (o di revoca di precedenti nomine) nel frattempo eventualmente intervenuto, ha sostenuto l’estraneità dell’odierno imputato al fatto contestato, in forza della validità ed efficacia della nomina in questione;
 
ciò sulla base delle seguenti condivisibili argomentazioni:
 
che l’atto notarile quale condizione necessaria ed insostituibile per la validità della delega di funzioni non è requisito previsto da alcun precetto di legge purché risultino, comunque, rispettati gli elementi dell'”atto scritto recante data certa” che, peraltro, risultano prescritti con quel D.Lgs. 81/08 (richiamato dal capo di incolpazione) pubblicato il (…), vale a dire in data successiva al conferimento della delega al Ma.;
 
è noto come, in precedenza, le valutazioni sull’ammissibilità e la validità dell’istituto della delega di funzioni in materia di sicurezza sul lavoro non costituissero oggetto di disciplina normativa ma il risultato di elaborazione giurisprudenziale che, secondo un prevalente orientamento, addirittura non richiedeva nemmeno la forma scritta: “In tema di individuazione delle responsabilità penali nelle strutture complesse, la necessità che la delega di funzioni da parte dei vertici aziendali ai soggetti preposti debba avere forma espressa e contenuto chiaro non comporta la necessità della forma scritta, richiesta nel solo settore pubblico, atteso che solo in campo amministrativo sussiste l’esigenza di una formalizzazione dei rapporti organizzativi all’interno della struttura” (Cass. pen. sez. III, sent. n. 39268 del 13.7.2004, Be. ed altro), a maggior ragione allorquando – come nel caso di specie – risulti per il Ma.Pi. una delega di funzioni scritta e cristallizzata in un verbale del Consiglio di Amministrazione e, ancor prima, già conferita con una lettera di conferma dell’incarico (“come da accordi”) e sottoscritta dall’interessato per formale accettazione, con indicazione altrettanto espressa e minuziosamente dettagliata del contenuto e delle materie oggetto della procura speciale con il correlato c.d. potere di spesa ed espressa estensione al profilo antinfortunistico ed all’ambito territoriale in cui esercitarla, quello cioè dello stabilimento di Sesto San Giovanni per differenziarlo da altre sedi (cfr. i citati verbale del (…) e lettera del (…) con attribuzione, nel (…) di una: “piena capacità decisionale ed autonomia operativa per la soluzione di tutti i problemi relativi alla prevenzione degli infortuni, all’igiene negli ambienti di lavoro …., tutti i poteri inerenti alla sorveglianza ed alla tutela del personale dipendente, alla sicurezza ed all’igiene del lavoro, specie ai fini della protezione antinfortunistica …., responsabile per l’attività svolta nel nostri stabilimento di Sesto San Giovanni dell’osservanza delle leggi antinfortunistiche …Le viene inoltre attribuito ogni potere di spesa relativo a tutte le attività sopra elencate ….”, e – nel marzo 2008 – con la “… conferma della nomina …. del Sig. Pi.Ma. quale responsabile della sicurezza dello stabilimento di Sesto San Giovanni …. con piena capacità decisionale ed autonomia operativa per la soluzione di tutti i problemi relativi alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, all’igiene negli ambienti di lavoro ….attribuito ogni potere di spesa …”).
 
Non v’è dubbio, pertanto, che la Società legalmente rappresentata dall’odierno imputato aveva conferito una delega di funzioni certamente valida ed efficace già con la delibera del (…) e che, in ottemperanza al testo unico in materia di infortuni entrato successivamente in vigore (con particolare riferimento all’art. 16), provvedeva anche alla formalizzazione dell’incarico mediante procura speciale per atto notarile (cfr. atto notarile del (…)) la cui sopravvenienza rispetto all’infortunio occorso al Ba. non inficia la validità del precedente atto di delega a nome del Ma.:
 
“… lo stesso art. 16 del decreto indica il requisito dell’atto scritto avente data certa per l’ammissibilità della delega, ma certo non prevede che lo stesso debba essere per forza un atto notarile. In tal senso la delibera del consiglio di amministrazione, atto ufficiale che costituisce una chiara manifestazione di volontà dell’organo sociale, redatta sui libri sociali, numerati e bollati, a disposizione della PG a semplice richiesta, rispondeva pienamente ai requisiti richiesti. La formalizzazione dell’incarico tramite atto notarile ha rappresentato certamente un passo ulteriore, finalizzato alla pubblicazione sul registro delle imprese, circostanza sicuramente interessante ma non certo essenziale per la validità della delega. Che era già pienamente operante al momento della nomina (epoca in cui le previsioni dell’art. 16 non erano ancora in vigore), cosa di cui gli agenti accertatori erano a conoscenza avendo gli stessi, a pag. 2 della relazione, indicato il Ma. come dirigente dell’unità produttiva ….” (così la memoria difensiva depositata per l’odierna udienza);
 
va, inoltre, considerato come la delibera del consiglio di amministrazione del (…) – con cui veniva conferita la delega di funzioni al Ma. – non fosse altro che la conferma di un identico incarico conferito in precedenza, con quella lettera del (…) con cui il predetto veniva nominato responsabile per la sicurezza (prevenzione infortuni, rifiuti, inquinamento) dello stabilimento della “Me. S.p.A.” sito a Sesto San Giovanni;
 
il contenuto chiaro e dettagliato degli oneri e poteri oggetto della delega di funzioni, l’accettazione scritta da parte del delegato e l’attribuzione di poteri di spesa e di iniziativa, rendevano già quella nomina del (…) pienamente valida ed efficace, e la successiva delibera del (…) non ha esplicato altra funzione se non quella di ampliare il preesistente incarico con attribuzione al medesimo soggetto anche dei poteri di direzione dell’Unità Produttiva, senza alcuna modifica dei precedenti poteri e doveri trattandosi di nomina del Ma. anche a responsabile dello stabilimento di Sesto San Giovanni.
 
Non può che condividersi, dunque, la prospettazione difensiva secondo cui “… emerge l’effettività del ruolo ricoperto dal Ma.Pi. in qualità di responsabile prevenzione infortuni dell’unità produttiva di Sesto San Giovanni, pienamente operante da almeno sei anni. Risulta inoltre di tutta evidenza come la delega, già da tempo conferita per iscritto, rispondesse a tutti i requisiti richiesti dalla Giurisprudenza prima e dal decreto n. 81/08 poi, compresa l’accettazione da parte del delegato. Non pare quindi di alcuna rilevanza la contestazione degli agenti sulla formalizzazione per atto notarile di tale incarico in data successiva all’infortunio. A riguardo si rileva come, pure in presenza di una delega valida, la società si sia attivata in tempi del tutto ragionevoli per provvedere a tale formalizzazione. Questo anche considerati i vari termini per l’adeguamento previsti dal decreto, l’attesa per l’entrata in vigore dei regolamenti integrativi e le successive varie modifiche della norma stessa” (cfr. citata “memoria”).
 
Ne deriva che le caratteristiche intrinseche della procura speciale rilasciata ad un dirigente della Società – valutate in unione ad una realtà societaria che la giustificava, per le vaste dimensioni, per il notevole numero di dipendenti e per la distribuzione delle relative unità produttive sul territorio nazionale – la rendono pienamente legittima senza il pericolo di una immotivata dimissione dal ruolo legale da parte dell’imprenditore/odierno imputato; tutto ciò comporta che non può muoversi alcun addebito colposo al Co.Ma. e lo stesso deve essere mandato assolto dai reati ascrittigli, con la formula per non avere commesso il fatto imposta, per quel che riguarda tanto il delitto ex art. 590 c.p. contestato al capo A) delle imputazioni quanto la contravvenzione di cui al capo B), dalla circostanza accertata che l’evento infortunistico si è verificato in assenza di un suo contributo causale, sia commissivo che omissivo, che valga ad integrare la relativa nozione di “colpa”;
 
questa, al contrario, ben può ravvisarsi nei confronti del soggetto cui risultano in concreto devolute le incombenze direttamente inerenti all’adozione e alla vigilanza sul rispetto delle misure di prevenzione nel reparto dello stabilimento produttivo in cui si verificava l’infortunio ai danni del Ba.Ca., non essendovi alcun dubbio sulla portata ed efficacia, ai fini che qui ci occupano, dell’atto di delega rilasciato al Ma.Pi. in quanto “inequivoco, certo e che investe persona tecnicamente capace, dotata delle necessarie cognizioni tecniche e dei relativi poteri decisionali e di intervento e che abbia accettato lo specifico incarico ….” (Cass. pen., sez. IV, sen. n. 38425 del 19.6.2006, De.).
 
Si dispone, pertanto, la trasmissione di copia degli atti per l’ulteriore corso al P.M. in sede che ne ha avanzato espressa richiesta.
 
P.Q.M.
 
Visto l’art. 530 c.p.p.,
 
Assolve Co.Ma. dai reati ascrittigli per non avere commesso il fatto. Atti al P.M., come da sua richiesta, per l’ulteriore corso.
 
Motivazione Riservata entro gg. 90.
 
Così deciso in Monza il 26 ottobre 2011.
 
Depositata in Cancelleria il 9 gennaio 2012.

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