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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Beni culturali ed ambientali, Diritto urbanistico - edilizia Numero: 5 | Data di udienza: 9 Gennaio 2012

DIRITTO URBANISTICO – Abusi edilizi – Coinvolgimento del coniuge comproprietario – Presupposti – Indizi gravi, precisi e concordanti – Necessità – Mera connivenza – Responsabilità penale – Esclusione – BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Vincolo paesaggistico – Abusi edilizi – Corresponsabilità del coniuge comproprietario – Presupposti – Giurisprudenza – Art. 44 lett. C) D.P.R. 380/01Art. 181 c.1 bis lett. a) D.Lgs. n. 42/04.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione: Toscana
Città: Firenze
Data di pubblicazione: 11 Gennaio 2012
Numero: 5
Data di udienza: 9 Gennaio 2012
Presidente: Crivelli
Estensore: Crivelli


Premassima

DIRITTO URBANISTICO – Abusi edilizi – Coinvolgimento del coniuge comproprietario – Presupposti – Indizi gravi, precisi e concordanti – Necessità – Mera connivenza – Responsabilità penale – Esclusione – BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Vincolo paesaggistico – Abusi edilizi – Corresponsabilità del coniuge comproprietario – Presupposti – Giurisprudenza – Art. 44 lett. C) D.P.R. 380/01Art. 181 c.1 bis lett. a) D.Lgs. n. 42/04.



Massima

 

 
CORTE D’APPELLO FIRENZE PENALE Sez.3, 11 gennaio 2012 (Ud. 9/01/2012), Sentenza n. 5

DIRITTO URBANISTICO – Abusi edilizi – Coinvolgimento del coniuge comproprietario – Presupposti – Indizi gravi, precisi e concordanti – Necessità – Mera connivenza – Responsabilità penale – Esclusione – Fattispecie – Art. 44 lett. C) D.P.R. 380/01Art. 181 c.1 bis lett. a) D.Lgs. n. 42/04.
 
In materia edificatoria, ai fini del coinvolgimento del coniuge comproprietario nel fatto del coniuge committente o direttore dei lavori, non è sufficiente la mera contitolarità del diritto di proprietà tutte le volte che non emerga alcun significativo comportamento da cui risalire alla concorde volontà dell’altro proprietario. Invero, non sussiste in capo al comproprietario, in quanto tale, una posizione di garanzia dalla quale debba ricavarsi un obbligo di denuncia (invece espressamente previsto dalla legge per il direttore dei lavori) nel caso che l’iniziativa edificatoria abusiva sia riferibile esclusivamente all’altro comproprietario. Una corresponsabilità in tal senso può discendere solo dall’applicazione dei principi sul concorso di persone nel reato, anche solo sotto il profilo della istigazione o del rafforzamento morale dell’altrui disegno criminoso. Ma non possono ricavarsi sic et sempliciter dal fatto che il coniuge comproprietario, non esecutore a sua volta dell’iniziativa edificatoria abusiva, fosse a conoscenza dell’attività contra legem altrui. In tale ipotesi, non si esula dall’ambito definitorio della mera connivenza, che per trascendere in concorso consapevole e volontario necessita dell’elemento ulteriore dell’apporto volitivo in tal senso, ricavabile anche per elementi indiziari. Fattispecie: corresponsabilità in abusi edilizi e realizzazione di opere in area sottoposta a vincolo paesaggistico.
 
(riforma sentenza in data 22.4.2010 del Tribunale di Grosseto, Sezione Distaccata di Orbetello) Pres./Rel. Crivelli
 

BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Vincolo paesaggistico -Abusi edilizi – Corresponsabilità del coniuge comproprietario – Presupposti – Giurisprudenza – Art. 44 lett. C) D.P.R. 380/01Art. 181 c.1 bis lett. a) D.Lgs. n. 42/04.
 
In tema di reati edilizi, la responsabilità del comproprietario, qualora non sia committente o esecutore dei lavori, deve essere ricavata da indizi precisi e concordanti, quali l’accertamento della concreta situazione in cui è stata svolta l’edificazione abusiva, i rapporti di parentela con l’esecutore dell’opera, ovvero il committente o il proprietario (Cass. Sez. 3, n. 24319 del 04/05/2004). Mentre, la responsabilità del proprietario del fondo sul quale risulta realizzato l’immobile abusivo, o del manufatto nel quale l’abuso è stato effettuato può dedursi da indizi precisi e concordanti quali la qualità di coniuge del committente, la presentazione di istanze per la realizzazione di opere edilizie di portata di gran lunga minori di quelle realizzate, la presenza in loco all’atto dell’accertamento (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 32856 del 13/07/2005) e che in caso di comproprietà (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 26121 del 12/04/2005), è pur sempre necessaria la sussistenza di elementi in base ai quali possa ragionevolmente presumersi che il coniuge abbia concorso, anche solo moralmente, al fatto dell’altro proprietario in capo al quale sia stata riconosciuta la qualità di committente, costruttore o direttore dei lavori, tenendosi conto dell’interesse specifico ad effettuare la nuova costruzione. Fattispecie: corresponsabilità in abusi edilizi e realizzazione di opere in area sottoposta a vincolo paesaggistico.
 
(riforma sentenza in data 22.4.2010 del Tribunale di Grosseto, Sezione Distaccata di Orbetello) Pres./Rel. Crivelli

Allegato


Titolo Completo

CORTE D'APPELLO FIRENZE PENALE Sez.3, 11 gennaio 2012 (Ud. 9/01/2012), Sentenza n. 5

SENTENZA

 

 

 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
CORTE D’APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE PENALE
 
composta dai Magistrati:
 
1. Dott. Crivelli Antonio – Presidente 
2. Dott. Scafa Giovanni – Consigliere 
3. Dott. Grassi Antonio – Consigliere 
 
Udita la relazione della causa fatta alla pubblica udienza dal Dott. A. Crivelli
Sentiti il Procuratore Generale l’appellante e i difensori avv. An.Be. di Firenze, sostituito su delega dell’avv. A.Gi. di Roma
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
Nel procedimento penale nei confronti di Tr.Ro. n. (…) residente in Roma via (…) elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Ca.Ar. di Roma Viale (…) già contumace
 
Imputata
 
Del reato di cui agli artt. 44 lett. c), D.P.R. 6 giugno 2011 n. 380 e 181, d.l. 22/01/2004 n. 42, per avere quale proprietaria e committente abusivamente realizzato, in località Spini Bianchi Cannelle, in area dichiarata di notevole interesse pubblico con decreto ministeriale del 21/02/1958, in assenza della prescritta autorizzazione rilasciata dalla Autorità preposta alla tutela del vincolo e del permesso di costruire le opere meglio descritte in atto allegato (da considerarsi parte integrante della presente imputazione).
 
Con prescrizione interrotta a seguito di decreto di citazione diretta a giudizio emesso in data 11/01/08.
 
a) Due porzioni di muro in pietra e malta, rispettivamente delle dimensioni di m. 02,55 x 0,50 per un’altezza variabile da m. 00,00 a m. 1,70 e di m. 03,20 x 0,50 per un’altezza variabile da m. 1,70 a m. 1,75, eseguite in accorpato (esternamente) a due colonne sempre in muratura delle dimensioni di m. 0,60 x 0,60 per un’altezza di m. 2,60, a sostegno di una cancellata di ferro delle dimensioni di ml. 02,70 per un’altezza di m. 2,60 (foto 1 e 2 dell’allegato due e foto 99 e 100 dell’allegato 3);
 
b) Struttura di legno, con copertura in pannelli di ondulino catramata (foto 4 dell’allegato due e foto 1 e dell’allegato tre), delle dimensioni di m. 05,50 x 02,95 per un’altezza di m. 2,70 circa, eseguita in accorpato (lato Nord – Est) al manufatto distinto alla particella (…);
 
c) Ampliamento volumetrico, mediante tamponatura in muratura del portico posto sul lato Est del manufatto distinto alla particella 9 sub 3 (foto 4 e 6 dell’allegato due, foto 1,3 e 4 dell’allegato tre), delle dimensioni interne utili di m. 02,30 x 03,65 – 3,55 per un’altezza variabile da m. 2,10 a m. 2,40 e cambio di destinazione d’uso dell’intero manufatto (eccetto una piccola porzione posta sul lato Sud – West foto 15 dell’allegato tre), da magazzini a civile abitazione, mediante la realizzazione di un locale camera, soggiorno e bagno (foto 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell’allegato tre), completo di arredi e suppellettili, oltre ai relativi impianti tecnologici (elettrico, idrico e di scarico). Antistante lo stesso manufatto era inoltre stata eseguita una struttura lignea a mo di tettoia con copertura con cannucce (foto 4 e 6 dell’allegato due, e foto 1, 3, 4, 5 e 6 dell’allegato tre), delle dimensioni di m. 03,80 x 03,40 – 02,80 per un’altezza media di m. 2,45;
 
d) Ampliamento volumetrico, mediante la sopraelevazione del manufatto distinto alla particella 9 sub 4 e 5 (foto 3 dell’allegato due e foto 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22 dell’allegato tre) e la realizzazione ex novo di una porzione in muratura in adiacenza al preesistente (lato Sud – Est, foto 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24 e 30 dell’allegato tre) delle dimensioni esterne di m. 03,20 x 03,35 per un’altezza interna utile variabile da m. 2,44 a m. 2,90, eseguito nell’ambito di un area in cui insisteva una struttura precaria in rete metallica (voliera), e cambio di destinazione d’uso dell’intero manufatto, da magazzini a civile Abitazione, mediante la realizzazione di due camerette ed un bagno (foto 25, 26, 27, 28 e 29 dell’allegato tre), completo di arredi e suppellettili, oltre ai relativi impianti tecnologici (elettrico, idrico e di scarico). La porzione dell’immobile distinta alla Particella (…), risultava avere un’altezza interna utile variabile da m. 2.35 a m. 2,90, contro l’altezza media di m. 2,40, riportata nell’accatastamento del 21.01.1998 a firma del Geom. Lu.Fa., mentre la porzione distinta alla particella (…), risultava avere un’altezza interna utile variabile da m. 2,35 a m. 290, a fronte di un’altezza media di m. 2,50, indicata nell’accatastamento del 21.01.1998;
 
e) Ampliamento volumetrico, mediante sopraelevazione e abbassamento del piano calpestio del manufatto distinto alla particella (…) (foto 5 dell’allegato due e foto 30, 32, 33, e 34 dell’allegato tre) e la realizzazione ex novo di una porzione in muratura (foto 5 dell’allegato due e foto 31 e 32 dell’allegato tre), di forma trapezoidale pari ad una superficie di m. quadri 07,00 circa per un’altezza interna utile variabile da m. 2,45 a m. 2,23, eseguito nell’ambito di un area in cui insisteva una struttura precaria in materiale ligneo e rete metallica, che con il manufatto distinto alla particella (…) ne costituiva un’unica unità immobiliare (foto 30, 31, e 34 dell’allegato tre), e cambio di destinazione d’uso dell’intero manufatto, da magazzini a civile abitazione, mediante la realizzazione di un locale camera, soggiorno e bagno (foto 35, 66, 37, 38 e 39 dell’allegato tre), completo di arredi e suppellettili, oltre ai relativi impianti tecnologici (elettrico, idrico e di scarico). La porzione dell’immobile distinta alla particella (…), risultava avere un’altezza interna utile variabile da m. 2.47 a m. 2,70, contro l’altezza media di m. 2,12, riportata nell’accatastamento del 21.01.1998 a firma del Geom. Lu.Fa., mentre la porzione distinta alla particella (…), risultava avere un’altezza interna utile variabile da m. 2,03 a m. 2,50, a fronte di un’altezza media di m. 2,45, indicata nell’accatastamento del 21.01.1998;
 
f) Pavimentazione in massetto di cemento (foto 5 e 6 dell’allegato due e foto 1, 2, 4, 5, 13, 17, 18, 31, 40 dell’allegato tre), eseguita nell’ambito dell’area di pertinenza dei manufatti presenti all’interno della particella (…);
 
g) Sbancamenti e movimentazioni terra per la realizzazione di piazzali per la sosta dei veicoli, di rampe di collegamento tra gli stessi e con la viabilità interna alla proprietà (foto 7, 8 e 12 dell’allegato due e foto 41, 42, 43 e 44 dell’allegato tre), pari ad una superficie complessiva di m. quadri 335,00 circa, per un’altezza variabile (variabilità dovuta alla pendenza del terreno) da m. 0,00 a m. 1,00, eseguiti nell’ambito di ex terreni agricoli terrazzati rinsaldati (catastalmente classificati seminativo arborato, vigneto e pascolo cespugliato), che a seguito del prolungato stato di abbandono si è ormai ricostituito un soprassuolo vegetale tipico della bassa macchia mediterranea, che per la sua consistenza è definito bosco ai sensi dell’art. 3 della Legge Regionale Toscana n. 39/00;
 
h) Struttura di legno con copertura in cannucce (foto 8 e 9 dell’allegato due e foto 44 e 45 dell’allegato tre), delle dimensioni di m. 07,00 x 07,00 per un’altezza media di m. 2,25, eseguita nell’ambito degli interventi di cui al punto sette. La realizzazione della stessa, come del resto l’esecuzione degli sbancamenti e movimentazione di cui sopra hanno comportato l’eliminazione del soprassuolo vegetale costituito da essenze tipiche della bassa macchia mediterranea;
 
i) Tracciato stradale a fondo naturale con riporto di materiale di cava (foto 13 – 15, 17 e 18 dell’allegato due e foto 47 dell’allegato tre), pari ad uno svolgimento di circa ml. 40 per una larghezza di m. 02,30, a collegamento dei piazzali di cui al punto sette con un terreno agricolo (vigneto) posto a monte dei fabbricati rurali ricadenti all’interno della particella (…) (foto 10, 12, 15 e 16 dell’allegato due e foto 46 dell’allegato tre), eseguito nell’ambito di un terreno ricoperto da vegetazione arbustiva ed arborea tipica della macchia mediterranea. La sua realizzazione ha conseguentemente comportato l’eliminazione del soprassuolo vegetale ivi radicato;
 
j) Struttura di legno con copertura di tavole sottomisure, pannelli di plexiglas e cannucce, delle x dimensioni di m. 01,30 x 03,10 per un’altezza media di m. 1,60, eseguita nell’ambito di un terreno ex agricolo rinsaldato, a pochi metri di distanza (a monte) dal fabbricato ad uso civile abitazione, distinto alla particella (…), con sottostante platea in cemento di pari dimensioni, sulla quale sono stati posizionati dei gruppi di condizionamento, uno scaldabagno ed una bombola del gas (foto 48 – 51 dell’allegato tre); tutti collegati ed a servizio del manufatto sopra citato;
 
k) Scalinate a fondo naturale con riporto di materiale inerte di cava, contenuto da materiale ligneo (foto 19 dell’allegato due e foto 52 e 53 dell’allegato tre), a collegamento dei piazzali di cui al punto sette con la strada a fondo naturale che consente di raggiungere il fabbricato ad uso civile abitazione distinto alla sopra citata particella (…) (foto 27 e 28 dell’allegato due e foto 54 dell’allegato tre);
 
1) Piscina in cemento armato (foto 20, 25 – 26 dell’allegato due e foto 55, 56, 59, 64, 65 dell’allegato tre), delle dimensioni di circa m. 115,00 per una profondità variabile da m. 0,20 a m. 1,80, corredata da varie pavimentazioni e scale di legno (foto 21 – 24 dell’allegato due e foto 57, 58, 60, 61, dell’allegato tre), sorrette da una struttura lignea infissa al suolo (foto 62 – 66 dell’allegato tre), il tutto pari ad una superficie complessiva di m. quadrati 200,00. La stessa risultava corredata di relativo impianto di filtraggio e depurazione delle acque (foto 67 e 68 dell’allegato tre), oltre all’attrezzatura tipicamente utilizzata per la balneazione. Per la sua realizzazione si è reso necessario l’esecuzione di scavi ex novo con conseguente riversamento a valle del materiale scavato, il tutto eseguito nell’ambito di un terreno ex agricolo terrazzato rinsaldato (catastalmente classificato seminativo, vigneto e pascolo cespugliato), che a seguito del prolungato stato di abbandono si era ricostituito un soprassuolo tipico della bassa macchia mediterranea.
 
m) Ampliamento volumetrico, mediante la realizzazione ex novo di due porzione in muratura in adiacenza al manufatto distinto alla particella (…): la prima sul lato Sud – West (costituita da un unico vano soggiorno, foto 28, 30 – 34 dell’allegato due e foto 69, 80 – 84 dell’allegato tre), delle dimensioni interne di m. 08,85 x 03,20 – 03,90, per un’altezza interna utile variabile da m. 2,25 a a m. 2,39; la seconda sul lato Nord – Est (suddivisa in due vani “bagno e Cucina”, foto 35 e 36 dell’allegato due e foto 85, 86, 88 e 89 dell’allegato tre), rispettivamente delle dimensioni interne di m. 03,00 x 01,80 per un’altezza interna utile variabile da m. 2,00 a m. 2,42 il bagno e m. 02,70 x 01,75, per un’altezza interna utile variabile da m. 2,00 a m. 2,42 la cucina. Entrambi i nuovi locali sono stati eseguiti nell’ambito della corte del preesistente fabbricato rurale, fabbricato quest’ultimo originariamente costituito da due soli vani ed una latrina, come rappresentato nell’accatastamento del 21.01.1998 a firma del Geom. Lu.Fa.;
 
n) Struttura di legno con copertura in materiale plastico sorretta da un’intelaiatura in legno (foto 35 dell’allegato due e foto 87 dell’allegato tre), delle dimensioni di m. 03,80 x 04,45 per un’altezza variabile da m. 2,20 a m. 2,44, eseguita in accorpato (lato Sud) al fabbricato distinto alla particella 822, oggetto di ampliamento di cui al punto tredici. Sottostante la stessa era stata realizzata una pavimentazione in massetto di cemento, di pari dimensioni;
 
o) Sbancamenti e movimentazioni di terre e rocce, per la realizzazione di un’area belvedere panoramica a fondo naturale con riporto di materiale di cava (foto 38 – 42 dell’allegato due e foto 90 – 92, 94, 95 dell’allegato tre), pari ad una superficie complessiva di m. quadrati 335,00 circa per un’altezza variabile (variabilità dovuta alla pendenza del terreno) da m. 0,00 a m. 1,00, con conseguente riversamento a valle del materiale terroso rimosso (foto 43 e 44 dell’allegato due e foto 93 dell’allegato tre); il tutto eseguito nell’ambito di un terreno (catastalmente classificato pascolo cespugliato) ricoperto da un soprassuolo vegetale tipico della bassa macchia mediterranea, che per la sua consistenza è definito bosco ai sensi dell’art. 3 della Legge Regionale Toscana n. 39/00. La realizzazione della stessa ha comportato l’eliminazione del soprassuolo vegetale ivi radicato ed il parziale danneggiamento dell’apparato radicale di quello ancora presente nella parte a monte della medesima (foto 41 e 42 dell’allegato due e foto 96 dell’allegato tre).
 
p) Struttura lignea con copertura in cannucce (foto 97 e 98 dell’allegato tre) delle dimensioni di m. 07,55 x 02,50 per un’altezza di m. 2,10 eseguita nell’ambito di un terreno (catastalmente classificato pascolo cespugliato) ricoperto da un soprassuolo vegetale tipico della bassa macchia mediterranea, sottostante la quale vi erano posizionate quattro cisterne di plastica della capacità di 5000 litri cada una, collegate tra loro mediante una condotta di adduzione.
 
1) Struttura in legno saldamente ancorata sul terreno, ad uso rimessaggio e magazzino, chiusa su tutti i lati con cannucciato e copertura in plexiglass e cannucciato, delle dimensioni di m. 10,00 x 2,85 per un’altezza media di 2,80 e m. 7,70 x 2,85 per un’altezza media di m. 2,20, come verificabile dalla foto n. 1 alla foto n. 6 dell’allegata documentazione fotografica: realizzata nella particella catastale n. 10 del foglio 77 del Comune di Monte Argentario (GR);
 
2) Struttura in legno e metallo saldamente ancorata sul terreno, ad uso spogliatoio a servizio della piscina (abusiva), chiusa su tutti i lati con tavole in legno ed infissi in vetro e metallo, con copertura ad una falda in legno e guaina asfaltata, delle dimensioni di m. 11 x 4,80 per un’altezza media di m. 2,70, come verificabile dalla foto n. 7 alla foto n. 12 dell’allegata documentazione fotografica; realizzata nella particella catastale n. 17 del foglio n. 77 del Comune di Monte Argentario (GR);
 
3) Struttura in legno saldamente ancorata sul terreno, ad uso tettoia per l’alloggiamento degli impianti tecnologici della piscina (abusiva), con copertura in legno e plexiglass, delle dimensioni di m. 4,10 x 3,75 ed altezza media di m. 2,50, come verificabile nelle foto n. 13 e n. 14 dell’allegata documentazione fotografica; realizzata nella particella catastale n. (…) del foglio n. (…) del Comune di Monte Argentario (GR).
 
Per le strutture sopra descritte la proprietaria non era in possesso di nessun titolo abitativo e quindi si ritiene che abbia violato l’artt. 44 c. 1 lettera c del D.P.R. 380/01, per l’assenza del
 
APPELLANTE
 
L’imputata avverso la sentenza emessa in data 22/04/2010 dal Tribunale di Grosseto che, visti gli artt. 533 e segg. cpp dichiarava Tr.Ro. responsabile dei reati a lei ascritti concesse le attenuanti generiche e ritenuta la continuazione con il più grave delitto ambientale, la condannava alla pena di mesi nove di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali; disponeva la sospensione condizionale della esecuzione della pena subordinatamente all’esecuzione dell’ordine di rimessione in pristino entro mesi tre dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna; ordinava la rimessione in pristino dello stato dei luoghi a cura e spese della condannata.
 
Disponeva la trasmissione della presente sentenza alla Regione Toscana ed al Comune in cui si è verificata la violazione.
 
Motivazione entro 31/05/2010.
 
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
 
Tr.Ro., quale comproprietaria committente, veniva dichiarata colpevole dei reati di cui all‘art. 44 lett. C) D.P.R. 380/01 e all’art. 181 comma 1 bis lett. a) del D.Lgs. n. 42/04, e, concesse attenuanti generiche e ritenuta la continuazione, condannata con sentenza in data 22.4.2010 del Tribunale di Grosseto, Sezione Distaccata di Orbetello, alla pena di mesi nove di reclusione, con sospensione condizionale subordinata alla rimessione in pristino stato degli abusi, per i lavori di cui all’imputazione. Opere eseguite senza permesso di costruire e sommariamente consistite nell’ampliamento volumetrico di un fabbricato colonico preesistente, nella tamponatura di un portico, nell’esecuzione di varie opere esterne quali piazzole pavimentate ad uso parcheggio, nella realizzazione di un ulteriore tracciato stradale e di una piscina di mq. 115 e nella messa in opera di strutture in legno varie ad uso servizi e garage: il tutto in zona panoramica.
 
Come accertato nel corso della istruzione dibattimentale sulla scorta della deposizione testimoniale del verbalizzante, confortata da rilievi fotografici, risultava che in località Spini Bianchi di Porto Santo Stefano, in Comune di Monte Argentario, nel corso di ispezione eseguita dai Carabinieri in data (…) veniva constatata la realizzazione in corso d’opera, di opere varie, a completamento di attività edilizia abusiva già accertata nel corso di un primo sopralluogo eseguito in data (…) e consistenti in ampliamento di volumetrie preesistenti con mutamenti di destinazione d’uso di locali ad uso annessi agricoli, nonché realizzazione di una strada lunga 40 metri, di piazzole pavimentate ad uso parcheggio, di una piscina di mq. 115 e di varie opere accessorie in legno e sbancamento e movimentazione di terra per la creazione di una piazzola belvedere panoramica: opere, nel dettaglio, meglio indicate nel capo d’imputazione, cui si rimanda.
 
Avverso la sentenza interpone appello l’imputata deducendo la propria estraneità al fatto, per essere state le opere tutte eseguite dal proprio marito, separatamente giudicato, architetto direttore dei lavori che aveva direttamente dato disposizioni alla impresa edile e seguito l’evoluzione delle opere senza che ella fosse al corrente della loro corrispondenza o meno ai titoli abilitativi.
 
Eccepisce che a suo carico, essendo chiamata a rispondere in qualità di moglie del direttore dei lavori Pi.Fr., difetterebbe alcuna prova in ordine ad una compartecipazione, anche solo sotto il profilo rafforzativo dell’altrui volontà, alle opere in questione.
 
Pone in rilievo gli esiti istruttori secondo cui ella non è mai stata sorpresa sul luogo degli abusi nel corso dei due sopralluoghi eseguiti dai Carabinieri e dalle Guardie Forestali e come nulla, al di là della mera comproprietà dell’immobile, possa fare risalire ad una responsabilità della sua persona.
 
Rileva, in via generale e astratta, che non si può fare carico alla comproprietaria di un obbligo di impedire l’evento, agli effetti dell’art. 40 cpv. c.p., in quanto la stessa, nella sua mera qualità di coniuge, non è gravata dalla legge di alcun obbligo in tal senso: deduce che quand’anche si dovesse inferire una conoscenza da parte della moglie dell’esecuzione da parte del marito di opere non autorizzate, al più si verterebbe in una ipotesi di mera connivenza e non già di concorso nel reato.
 
Chiede, dunque, l’assoluzione dell’imputata per non aver commesso il fatto.
 
MOTIVI DELLA DECISIONE
 
Osserva la Corte che l’appello è fondato nella parte in cui si deduce l’insussistenza di elementi da cui ricavarsi la compartecipazione di Tr.Ro. alla direzione e alla committenza della costruzione abusiva materialmente eseguita e diretta esclusivamente dal solo marito.
 
Sussistono, invero, ragionevoli dubbi che la Tr., quale moglie del proprietario e direttore in proprio dei lavori, Pi.Fr., sia stata correttamente individuata come soggetto corresponsabile in veste di committente.
 
Tali, invero, sono tutti quelli di cui all’art. 6 L. 47/85, ora art. 29 D.P.R. 380/01, inclusi il titolare del permesso di costruire o il firmatario della denuncia di inizio di attività, il committente e il costruttore, salvo che se ne dimostri l’estraneità per fatti concludenti.
 
La giurisprudenza della S.C. di Cassazione (vedi Sez. 3, Sentenza n. 32856 del 13/07/2005) è orientata stabilmente nel senso che “in tema di reati edilizi, la responsabilità del proprietario del fondo sul quale risulta realizzato l’immobile abusivo, o del manufatto nel quale l’abuso è stato effettuato può dedursi da indizi precisi e concordanti quali la qualità di coniuge del committente, la presentazione di istanze per la realizzazione di opere edilizie di portata di gran lunga minori di quelle realizzate, la presenza in loco all’atto dell’accertamento” e che in caso di comproprietà (Sez. 3, Sentenza n. 26121 del 12/04/2005), è pur sempre necessaria la sussistenza di elementi in base ai quali possa ragionevolmente presumersi che il coniuge abbia concorso, anche solo moralmente, al fatto dell’altro proprietario in capo al quale sia stata riconosciuta la qualità di committente, costruttore o direttore dei lavori, tenendosi conto dell’interesse specifico ad effettuare la nuova costruzione.
 
Peraltro, ai fini del coinvolgimento del coniuge comproprietario nel fatto del coniuge committente o direttore dei lavori, non è sufficiente la mera contitolarità del diritto di proprietà tutte le volte che non emerga alcun significativo comportamento da cui risalire alla concorde volontà dell’altro proprietario.
 
Invero, non sussiste in capo al comproprietario, in quanto tale, una posizione di garanzia dalla quale debba ricavarsi un obbligo di denuncia (invece espressamente previsto dalla legge per il direttore dei lavori) nel caso che l’iniziativa edificatoria abusiva sia riferibile esclusivamente all’altro comproprietario. Una corresponsabilità in tal senso può discendere solo dall’applicazione dei principi sul concorso di persone nel reato, anche solo sotto il profilo della istigazione o del rafforzamento morale dell’altrui disegno criminoso. Ma non possono ricavarsi sic et sempliciter dal fatto che il coniuge comproprietario, non esecutore a sua volta dell’iniziativa edificatoria abusiva, fosse a conoscenza dell’attività contra legem altrui.
 
In tale ipotesi, invero, non si esula dall’ambito definitorio della mera connivenza, che per trascendere in concorso consapevole e volontario necessita dell’elemento ulteriore dell’apporto volitivo in tal senso, ricavabile anche per elementi indiziari.
 
Nel caso specifico, peraltro, nessun elemento conforta che all’iniziativa del marito abbia dato conforto o appoggio morale anche la moglie.
 
Dalla istruttoria dibattimentale nulla è emerso in ordine a una materiale o morale compartecipazione della moglie del committente delle opere ad una qualsiasi delle fasi o delle attività in cui si estrinseca l’indicazione di modalità operative o esecutive relative alla committenza delle stesse all’impresa edile esecutrice materiale dei lavori. Al contrario, il marito Pi.Fr., separatamente giudicato con rito speciale, si è assunto la responsabilità esclusiva della direzione dei lavori: fatto assai verosimilmente corrispondente al vero in ragione della sua qualità di architetto e di direttore dei lavori.
 
Né un decisivo elemento di conforto in ordine alla previa consapevole volontà di compartecipare agli abusi può trarsi dalla circostanza di fatto che l’imputata abbia sottoscritto, quale comproprietaria, la richiesta di concessione in sanatoria per le opere abusive realizzate. Invero, la firma da parte di tutti i comproprietari della domanda di sanatoria è richiesta dalla legge come requisito di ammissibilità dell’istanza e dalla sua apposizione non può inferirsene una consapevolezza anche in costanza di esecuzione dei lavori.
 
Ancora, non costituisce elemento indiziario sufficientemente significativo, si da divenire univoco, la circostanza che il sopralluogo dell’agosto, da cui è scaturito il presente procedimento per le ulteriori opere, abbia seguito un precedente accertamento del maggio dello stesso anno per altre opere abusivamente eseguite.
 
Invero, nessuna prova vi è in atti che la Tr. fosse informata del primo, quanto del secondo, sopralluogo e che la stessa, dunque, fosse a conoscenza della conduzione di lavori in difformità dal titolo da parte del marito.
 
In tale ambito difetta, dunque, un elemento certo cui ancorare la declaratoria di corresponsabilità della Tr.Ro., ove si applichi il principio secondo cui (cfr. Cass. Sez. 3, n. 24319 del 04/05/2004) in materia di reati edilizi, la responsabilità del comproprietario, qualora non sia committente o esecutore dei lavori, deve essere ricavata da indizi precisi e concordanti, quali l’accertamento della concreta situazione in cui è stata svolta l’edificazione abusiva, i rapporti di parentela con l’esecutore dell’opera, ovvero il committente o il proprietario. (Nel caso di specie, la S.C. aveva ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito i quali avevano fondato la responsabilità del comproprietario, coniuge del committente, non solo sulla considerazione che la comunione di vita rende solitamente partecipe il coniuge delle deliberazioni che assumono rilevanza familiare e sulla mancanza di qualsiasi opposizione manifestata dal coniuge in merito alle opere abusive, ma su plurimi elementi positivi, quali la comunanza di interessi tra i coniugi in relazione all’attività commerciale che veniva svolta nel manufatto, il concreto interessamento posto in essere dal coniuge comproprietario per la realizzazione dell’opera, evidenziatosi anche per mezzo della sottoscrizione diretta di istanze presso varie autorità amministrative.
 
Ne consegue che la Tr. deve essere mandata assolta dall’imputazione ascrittale per insussistenza di prove sulla sua compartecipazione all’illecito edilizio.
 
P.Q.M.
 
La Corte, visto l’art. 605, in riforma della sentenza del Tribunale di Grosseto, Sezione Distaccata di Orbetello, in data 22.4.2010 appellata da Tr.Ro., assolve la stessa dalle imputazioni ascritte per non aver commesso il fatto.
 
Così deciso in Firenze il 9 gennaio 2012.
 
Depositata in Cancelleria l’11 gennaio 2012.

 

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