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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Pubblica amministrazione, Rifiuti Numero: 2683 | Data di udienza: 12 Ottobre 2011

* PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Ordinanze di necessità e urgenza – Adempimento del dovere – Ordine impartito verbalmente – Scriminante di cui all’art. 51 c.p. – Operatività – Limiti – Obbligo della forma scritta e di un’adeguata motivazione – Art. 54, c. 4, testo unico sugli enti locali – D.lgs. n. 267/2000 – L. n. 241/1990 – RIFIUTI – Autorizzazione verbale allo stoccaggio di rifiuti in violazione della legge – Stoccaggio e deposito temporaneo – Differenza – Art.183, lett. i) d.lgs. n.152/2006 – Configurabilità – Fattispecie.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 23 Gennaio 2012
Numero: 2683
Data di udienza: 12 Ottobre 2011
Presidente: Mannino
Estensore: Andronio


Premassima

* PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Ordinanze di necessità e urgenza – Adempimento del dovere – Ordine impartito verbalmente – Scriminante di cui all’art. 51 c.p. – Operatività – Limiti – Obbligo della forma scritta e di un’adeguata motivazione – Art. 54, c. 4, testo unico sugli enti locali – D.lgs. n. 267/2000 – L. n. 241/1990 – RIFIUTI – Autorizzazione verbale allo stoccaggio di rifiuti in violazione della legge – Stoccaggio e deposito temporaneo – Differenza – Art.183, lett. i) d.lgs. n.152/2006 – Configurabilità – Fattispecie.



Massima

 

 
 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^, 23 gennaio 2012 (Ud. 12/10/2011), Sentenza n.2683 

RIFIUTI – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Ordinanze di necessità e urgenza – Adempimento del dovere – Ordine impartito verbalmente – Scriminante di cui all’art. 51 c.p. – Operatività – Limiti – Fattispecie: autorizzazione verbale allo stoccaggio di rifiuti in violazione della legge.  
 
La scriminante dell’adempimento del dovere, ex art. 51 c.p., non opera nel caso in cui a fronte di un ordine verbale impartito, atto tanto macroscopicamente illegittimo da essere giuridicamente inesistente e certamente non riconducibile alla categoria delle ordinanze di necessità e urgenza. Nella specie, un assessore in sostituzione del sindaco e degli altri assessori nel periodo feriale, adottava un’ordinanza “verbale” contingibile e urgente per fronteggiare la situazione di assoluta emergenza rappresentata dall’impossibilità di trovare un luogo dove smaltire i rifiuti raccolti in città.  
 
(conferma sentenza n. 431/2007 TRIB.SEZ.DIST. di PALMANOVA, del 24/06/2009) Pres. Mannino, Est. Andronio, Ric. Bosello  
 
 
 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Ordinanze di necessità e urgenza – Obbligo della forma scritta e di un’adeguata motivazione – Art. 54, c. 4, testo unico sugli enti locali – D.lgs. n. 267/2000 – L. n. 241/1990.  
 
L’art. 54, comma 4, del testo unico sugli enti locali autorizza il sindaco – o l’assessore che lo sostituisce a norma del successivo comma 8 – ad adottare ordinanze di necessità e urgenza, provvedimenti che devono necessariamente essere dotati di forma scritta e di un’adeguata motivazione. Si tratta di requisiti richiesti, in via generale, per tutti gli atti amministrativi dalla legge n. 241 del 1990 e viepiù necessari in presenza dell’attitudine dei provvedimenti contingibili e urgenti a derogare alle leggi (in forza della previsione dell’art. 54, comma 4, del d.lgs. n. 267 del 2000). Sicché, il potere esercitabile dal sindaco ai sensi del citato art. 54 presuppone una situazione di pericolo effettivo, da esternare con congrua motivazione, che non possa essere affrontata con nessun altro tipo di provvedimento, e può essere utilizzato per risolvere una situazione comunque temporanea e mai per esigenze prevedibili e ordinarie.  (Consiglio di Stato, sez. V, 16/02/2010, n. 868; CdS sez. IV, 24/03/2006, n. 1537). 
 
(conferma sentenza n. 431/2007 TRIB.SEZ.DIST. di PALMANOVA, del 24/06/2009) Pres. Mannino, Est. Andronio, Ric. Bosello 
 
 
 
RIFIUTI – Stoccaggio e deposito temporaneo – Differenza – Art.183, lett. i) d.lgs. n.152/2006 – Configurabilità – Fattispecie. 
 
Quando i rifiuti non sono raggruppati nel luogo della loro produzione, ma in un luogo diverso, si è in presenza di un vero e proprio stoccaggio, ai sensi dell’art. 183, lettera i), del d.lgs. n. 152 del 2006, e non di deposito temporaneo (Cass. Sez. III, 9/12/2008, n. 45477). Nella fattispecie è stato integrato il reato di cui all’art. 256, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 152 del 2006, perché, nella sua qualità di assessore comunale, aveva autorizzato verbalmente una società di smaltimento di rifiuti ad utilizzare un’area del Comune per lo stoccaggio di rifiuti non pericolosi rientranti nella categoria “altro rifiuto non compostabile”.  
 
(conferma sentenza n. 431/2007 TRIB.SEZ.DIST. di PALMANOVA, del 24/06/2009) Pres. Mannino, Est. Andronio, Ric. Bosello
 

 


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^, 23 gennaio 2012 (Ud. 12/10/2011), Sentenza n.2683

SENTENZA

 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
 
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
Dott. SAVERIO FELICE MANNINO – Presidente 
Dott. ALFREDO TERESI – Consigliere
Dott. CLAUDIA SQUASSONI – Consigliere 
Dott. ALFREDO MARIA LOMBARDI – Consigliere 
Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO – Consigliere Rel.
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
– sul ricorso proposto da BOSELLO GRAZIANO n. il 23/03/1953
– avverso la sentenza/ordinanza n. 431/2007 TRIB.SEZ.DIST. di PALMANOVA, del 24/06/2009
– visti gli atti, la sentenza e il ricorso
– udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/10/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO
– Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Francesco Salzano che ha concluso per il rigetto del ricorso
– Udito, per la parte civile, l’Avv. //
– Udito il difensore Avv. Sabina Ciccotti, in sostituzione dell’avv. Anna Maria Muraro
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. – Con sentenza del 24 giugno 2009, il Tribunale di Udine – sezione distaccata di Palmanova ha, per quanto qui rileva, condannato l’imputato odierno ricorrente, in concorso con altro soggetto, per il reato di cui all’art. 256, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 152 del 2006, perché, nella sua qualità di assessore comunale, aveva autorizzato verbalmente una società di smaltimento di rifiuti ad utilizzare un’area del Comune per lo stoccaggio di rifiuti non pericolosi rientranti nella categoria “altro rifiuto non compostabile”.
 
2. – Avverso tale provvedimento l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo: 
1) il mancato riconoscimento della sussistenza della scriminante di cui all’art. 51 c.p., perché il ricorrente avrebbe provveduto alla sostituzione del sindaco e degli altri assessori nel periodo feriale, adottando – in applicazione dell’art. 54, comma 4, del d.lgs n. 267 del 2000 – un’ordinanza contingibile e urgente per fronteggiare la situazione di assoluta emergenza rappresentata dall’impossibilità di trovare un luogo dove smaltire i rifiuti raccolti in città.; 
2) la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui questa afferma, da un lato, la buona fede dell’imputato e, dall’altro, la sua responsabilità colposa; 
3) la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui si nega che il coimputato, titolare della società di smaltimento di rifiuti che aveva effettuato lo smaltimento in questione, avesse minacciato di interrompere il servizio di spazzamento se non fosse stato autorizzato allo stoccaggio temporaneo da parte dell’assessore; 
4) la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui si afferma che il deposito effettuato non era un deposito temporaneo.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
3. – Il ricorso deve essere rigettato.
 
3.1. – Il primo motivo di impugnazione – con cui si lamenta il mancato riconoscimento della sussistenza della scriminante di cui all’art. 51 c.p., perché il ricorrente avrebbe provveduto alla sostituzione del sindaco e degli altri assessori nel periodo feriale, adottando un’ordinanza contingibile e urgente per fronteggiare la situazione di assoluta emergenza rappresentata dall’impossibilità di trovare un luogo dove smaltire i rifiuti raccolti in città – è manifestamente infondato.
 
Deve osservarsi che la scriminante dell’adempimento del dovere, invocata dalla difesa, non opera nel caso di specie, a fronte di un ordine verbale impartito dall’imputato, atto tanto macroscopicamente illegittimo da essere giuridicamente inesistente e certamente non riconducibile alla categoria delle ordinanze di necessità e urgenza.
 
È, infatti, sufficiente ricordare, sul punto, che l’art. 54, comma 4, del testo unico sugli enti locali autorizza il sindaco – o l’assessore che lo sostituisce a norma del successivo comma 8 – ad adottare ordinanze di necessità e urgenza, provvedimenti che devono necessariamente essere dotati di forma scritta e di un’adeguata motivazione. Si tratta di requisiti richiesti, in via generale, per tutti gli atti amministrativi dalla legge n. 241 del 1990 e viepiù necessari in presenza dell’attitudine dei provvedimenti contingibili e urgenti a derogare alle leggi (in forza della previsione dell’art. 54, comma 4, del d.lgs. n. 267 del 2000): la motivazione di tali atti deve indicare, fra l’altro, le ragioni della ritenuta sussistenza dell’eccezionale situazione di necessità e urgenza e della scelta del particolare strumento straordinario di smaltimento dei rifiuti adottato. 
Infatti – come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa – il potere esercitabile dal sindaco ai sensi del citato art. 54 presuppone una situazione di pericolo effettivo, da esternare con congrua motivazione, che non possa essere affrontata con nessun altro tipo di provvedimento, e può essere utilizzato per risolvere una situazione comunque temporanea e mai per esigenze prevedibili e ordinarie. Il legislatore, per consentire all’amministrazione di fare fronte a situazioni non prevedibili né tipizzabili, non precisa quali siano gli elementi (contenuti, presupposti diversi, oggetto) del provvedimento, limitandosi ad attribuire il potere di adottare le misure “adeguate” o “necessarie”, e prevede una deviazione rispetto al principio di tipicità, accentuata dal fatto che spesso i provvedimenti di tale tipo possono derogare alla disciplina vigente e sono normalmente suscettibili di esecuzione forzata. Tra i limiti a tale pure consentita deviazione esiste, oltre il limite del rispetto dei principi generali dell’ordinamento, l’urgenza e la provvisorietà, anche la natura residuale dei provvedimenti in questione, cioè la mancanza di altri poteri tipici (ex plurimis, Consiglio di Stato, sez. V, 16 febbraio 2010, n. 868; sez. IV, 24 marzo 2006, n. 1537).
 
3.2. – Quanto alla denunciata contraddittorietà della motivazione, nella parte in cui questa afferma, da un lato, la buona fede dell’imputato e, dall’altro, la sua responsabilità colposa, deve dichiararsi l’infondatezza del relativo motivo di gravame.
 
La motivazione la sentenza appare, infatti, sufficientemente coerente e corretta sul punto, perché evidenzia che l’imputato ritenne di agire a fin di bene, ma colposamente non attivò i rimedi, facilmente conoscibili, predisposti dall’ordinamento per fronteggiare emergenze quale quella in questione.
 
3.3. – Il terzo motivo relativo alla contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui si nega che il titolare della società di smaltimento di rifiuti avesse minacciato di interrompere il servizio di spazzamento se non fosse stato autorizzato allo stoccaggio temporaneo da parte dell’assessore – è manifestamente infondato.
 
Tale circostanza è, infatti, evidentemente irrilevante nel caso di specie, perché, anche se vera, non escluderebbe la responsabilità dell’imputato per l’adozione di un atto abnorme quale l’autorizzazione verbale allo stoccaggio in violazione della legge.
 
3.4. – Il quarto motivo – con cui si denuncia la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nella parte in cui si afferma che il deposito effettuato non era un deposito temporaneo – è manifestamente infondato.
 
La sentenza impugnata chiarisce, infatti, che, poiché i rifiuti non erano stati raggruppati nel luogo della loro produzione, ma in un luogo diverso, si trattava di vero e proprio stoccaggio, ai sensi dell’art. 183, lettera i), del d.lgs. n. 152 del 2006, e non di deposito temporaneo, per il quale é richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. III, 9 dicembre 2008, n. 45477) che i rifiuti siano raggruppati nel luogo di produzione e non altrove.
 
P.Q.M.
 
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente Bosello Graziano al pagamento delle spese processuali.
 
Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2011. 
 

 

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