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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Espropriazione Numero: 689 | Data di udienza:

ESPROPRIAZIONE – Pubblica utilità – Opposizione al decreto ingiuntivo – Sospensione della  esecutorietà – Rigetto dell’opposizione – Effetti – Art. 623 cod. proc. Civ. – Intervento del creditore nel processo esecutivo – Condizioni di ammissibilità – Fattispecie – Sospensione cd. esterna del processo esecutivo – Artt. 563 e 564 c.p.c.. 


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 18 Gennaio 2012
Numero: 689
Data di udienza:
Presidente: Filadoro
Estensore: Barreca


Premassima

ESPROPRIAZIONE – Pubblica utilità – Opposizione al decreto ingiuntivo – Sospensione della  esecutorietà – Rigetto dell’opposizione – Effetti – Art. 623 cod. proc. Civ. – Intervento del creditore nel processo esecutivo – Condizioni di ammissibilità – Fattispecie – Sospensione cd. esterna del processo esecutivo – Artt. 563 e 564 c.p.c.. 



Massima

 

 

 

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez.3^, 18 gennaio 2012, Sentenza n. 689

ESPROPRIAZIONE – Pubblica utilità – Opposizione al decreto ingiuntivo – Sospensione della  esecutorietà – Rigetto dell’opposizione – Effetti – Art. 623 cod. proc. Civ..
 
In materia di espropriazione, il principio applicato dal giudice a quo, riferibile alla sospensione ed. esterna dell’efficacia esecutiva di ogni titolo giudiziale posto a base di un processo esecutivo, va ribadito e precisato, con riferimento al decreto ingiuntivo, nel senso che nel caso di coesistenza del processo esecutivo promosso sulla base di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e del giudizio d’opposizione a decreto ingiuntivo, qualora il giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo disponga la sospensione della sua esecutorietà, si realizza l’ipotesi, prevista dall’art. 623 cod. proc. civ., di sospensione dell’esecuzione disposta dal giudice dinanzi al quale è impugnato il titolo esecutivo, con conseguente impedimento della prosecuzione del processo di esecuzione (Cass. n. 11378/02, n. 8217/04, n. 709/06, nonché ord. n. 20925/08); con il corollario che qualora il giudizio di primo grado si concluda con il rigetto dell’opposizione, cessano gli effetti della sospensione disposta dal giudice della cognizione e, perciò, della sospensione dell’esecuzione nel frattempo disposta dal G.E., in quanto il decreto ingiuntivo riprende forza di titolo esecutivo, con il consequenziale effetto della possibile riassunzione del procedimento esecutivo precedentemente sospeso (Cass. n. 18539/07, anche per l’applicabilità dello stesso principio nel caso in cui il successivo giudizio di appello, durante il quale sia stata disposta la sospensione della sentenza di rigetto dell’opposizione avverso il decreto ingiuntivo, con conseguente nuova sospensione del processo esecutivo, si sia concluso con il rigetto dell’appello).
 
(conferma sentenza n. 676/2008 del TRIBUNALE di ROSSANO, depositata il 28/06/2008) Pres. Filadoro, Rel. Barreca
 
 
ESPROPRIAZIONE – Intervento del creditore nel processo esecutivo – Condizioni di ammissibilità – Fattispecie – Sospensione cd. esterna del processo esecutivo – Artt. 563 e 564 c.p.c..
 
In tema di espropriazione, la diversa considerazione da riservare all’intervento del creditore nel processo esecutivo come fenomeno della sua entrata in un processo già in corso ovvero come espressione del potere di agire, involge, le condizioni di ammissibilità dell’intervento ed implica che colui che validamente interviene nel processo per questo solo fatto ne è parte. Diversa è la questione del ruolo che i creditori intervenuti svolgono nel processo esecutivo. In sintesi, l’intervento provoca due effetti distinti, quali sono il diritto di concorrere alla distribuzione del ricavato ed il diritto di partecipare all’espropriazione provocandone i singoli atti. Sotto tale secondo aspetto, l’intervento del creditore si pone come una forma di esercizio dell’azione esecutiva, sia pure di tipo accessorio, che presuppone l’esistenza di un valido titolo esecutivo in capo all’interveniente. Nella specie, giova precisare che è in discussione il compimento di atti d’impulso che il creditore intervenuto può compiere sostituendosi al creditore pignorante. Poiché si tratta di una facoltà di surroga, è da ritenere che essa sia soggetta ai medesimi limiti, ma anche, con i dovuti adattamenti, ai medesimi principi applicabili all’esercizio dell’azione esecutiva da parte del creditore surrogato. Pertanto, valutato l’intervento come munito di titolo esecutivo nel momento in cui viene effettuato con il deposito del ricorso in cancelleria, questo non perde tale sua qualità per il solo fatto che il titolo esecutivo venga successivamente sospeso; così come, per il creditore pignorante munito di valido titolo esecutivo, il diritto di azione non viene meno per il solo fatto che l’efficacia esecutiva del titolo posto a base del pignoramento sia stata sospesa. In conseguenza, così come la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo di quest’ultimo determina, per i principi di cui sopra, la sospensione cd. esterna del processo esecutivo, impedendo temporaneamente al creditore pignorante il compimento di atti dell’espropriazione, si deve concludere che nello stesso senso anche nei confronti del creditore intervenuto titolato che a questi si voglia surrogare.  In conclusione, la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo posto a base di un intervento nel processo esecutivo immobiliare, ove sopravvenuta dopo l’intervento, determina la sospensione cd. esterna del processo quando questo dovrebbe proseguire su impulso del creditore intervenuto che intenda avvalersi del suo titolo esecutivo ai sensi dell’art. 564, ultimo inciso, cod. proc. civ. (o dell’art. 566, ultimo inciso, cod. proc. civ.); in particolare, essa impedisce, nei confronti di quest’ultimo, soltanto temporaneamente il compimento di quegli atti di impulso del processo esecutivo che ha diritto di compiere surrogandosi al pignorante, che al processo esecutivo abbia rinunciato.
 
(conferma sentenza n. 676/2008 del TRIBUNALE di ROSSANO, depositata il 28/06/2008) Pres. Filadoro, Rel. Barreca

 


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez.3^, 18 gennaio 2012, Sentenza n. 689

SENTENZA

 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE
 
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
Dott. CAMILLO FILADORO – Presidente
Dott. ADELAIDE AMENDOLA         – Consigliere
Dott. FRANCO DE STEFANO         – Consigliere
Dott. RAFFAELLA LANZILLO         – Consigliere
Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA – Consigliere Rel.
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso 15612-2009 proposto da:
 
Ma. L. Fo. (…), El. di Is. Co. & C. S.a.s. Sciolta in persona dell’amministratore sig. Is. Co., Is. Co. (…), elettivamente domiciliati in Ro., Via G.P. D. Pa. (…), presso lo studio dell’avvocato Em. Ma., rappresentati e difesi dall’avvocato Lu. Pi. giusta delega in atti;
 
– ricorrenti –
 
contro
 
Un. S.p.a., Sa. Pa. Ba. Na. S.p.a., Banca Po. Me. S.p.a.;
 
– Intimati –
 
avverso la sentenza n. 676/2008 del TRIBUNALE di ROSSANO, depositata il 28/06/2008 R.G.N. 603/2005; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/12/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;
 
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. UMBERTO APICE che ha concluso con l’accoglimento del primo e secondo motivo del ricorso, assorbito il terzo.
 
Svolgimento del processo
 
Con ricorso depositato il 7 aprile 2005 El. di Is. Co. & C. S.a.s., Is. Co. e Ma. L. Fo. proposero opposizione agli atti esecutivi ed all’esecuzione nel processo esecutivo immobiliare n. 93/96 pendente dinanzi al Tribunale di Rossano, nel quale – per quanto ancora rileva in questa sede – era intervenuta Capitana S.p.a., in forza di decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Cosenza. Dedussero, al riguardo, gli opponenti che l’intervento era inammissibile perché effettuato il 30 gennaio 2003 dopo la prima udienza di autorizzazione alla vendita ex art. 569 cod. proc. civ. e che, comunque, il creditore così intervenuto non aveva diritto di compiere atti dell’espropriazione perché l’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo era stato sospesa ai sensi dell’art. 649 cod. proc. civ. con ordinanza del giudice istruttore dell’11 giugno 2003.
 
Il Tribunale di Rossano, con sentenza pubblicata in data 28 giugno 2008, ha rigettato l’opposizione ed ha compensato le spese processuali.
 
Avverso la sentenza, El. di Is. Co. & C. S.a.s., Is. Co. e Ma. L. Fo. propongono ricorso straordinario per cassazione a mezzo di tre motivi. Non si difendono gli intimati.
 
Motivi della decisione
 
1. Col primo motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione degli artt. 500, 563 e 564 cod. proc. civ., con riferimento all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., per avere il Tribunale ritenuto tempestivo l’intervento di Ca. S.p.a. prendendo come riferimento l’udienza in cui per la prima volta il giudice dell’esecuzione ordina la vendita del bene pignorato piuttosto che la prima udienza fissata ai sensi dell’art. 569 cod. proc. civ.
 
Sostengono i ricorrenti che questa interpretazione contrasterebbe con l’art. 563, comma secondo, cod. proc. civ. (applicabile al caso di specie ratione temporis, poiché trattasi di intervento effettuato in data 30 gennaio 2003, in procedura introdotta nel 1996), oltre che con gli artt. 500 e 564 cod. proc. civ. (anche questi nei testi vigenti prima delle modifiche apportate dal decreto legge n. 35 del 2005, convertito nella legge n. 80 del 2005 e succ. mod.), poiché “la prima udienza fissata per l’autorizzazione alla vendita”, ai sensi della prima norma, sarebbe da intendersi come la prima udienza fissata, ai sensi dell’art. 569 cod. proc. civ., “per l’audizione delle parti e dei creditori di cui all’art. 498 che non siano intervenuti” (anche questo, testo vigente prima delle modifiche di cui agli interventi normativi già citati), senza che rilevi che la stessa si sia conclusa con l’emissione dell’ordinanza di vendita. Secondo i ricorrenti, essendo pienamente compatibile col sistema codicistico la possibile fissazione di più udienze prima di addivenire a tale emissione, il legislatore sarebbe stato consapevole di ciò e si sarebbe riferito alla “prima” udienza nel citato art. 563, comma secondo, cod. proc. civ. proprio al fine di escludere che potesse essere reputato tempestivo, ai sensi e per gli effetti dei successivi artt. 564, 565 e 566 cod. proc. civ., l’intervento effettuato successivamente alla prima udienza.
 
E ciò – secondo i ricorrenti – perché il fine della previsione sarebbe quello di individuare un riferimento temporale certo, anche in considerazione del disposto di cui al secondo comma dell’art. 569 cod. proc. civ. per il quale le opposizioni agli atti esecutivi dovrebbero essere proposte, a pena di decadenza, entro detta udienza.
 
A sostegno dell’interpretazione preferita i ricorrenti citano le norme degli artt. 526 e 551 cod. proc. civ., che sancirebbero il medesimo principio con riferimento agli interventi nell’espropriazione mobiliare presso il debitore e nell’espropriazione presso terzi. Aggiungono che il discrimine temporale sarebbe lo stesso anche dopo la novella di cui al decreto legge n.35 del 2005, convertito nella legge n. 80 del 2005, che, nel modificare il testo dell’art. 564 cod. proc. civ., avrebbe continuato a far riferimento a “la prima udienza fissata per l’autorizzazione alla vendita”.
 
Nel caso di specie, la prima udienza per l’autorizzazione alla vendita si era tenuta il 21 febbraio 2002, quando erano comparsi l’esperto stimatore ed il procuratore del creditore procedente, mentre Ca. S.p.a. era intervenuta soltanto il 30 gennaio 2003 : pertanto, anche se effettuato prima dell’emissione della prima ordinanza di vendita, del 20 novembre 2003, l’intervento si sarebbe dovuto ritenere tardivo e produttivo dei soli effetti di cui all’art. 565 cod. proc. civ., atteso quanto dedotto col secondo motivo di ricorso circa il decreto ingiuntivo posto a base dell’intervento.
 
2. – Il primo motivo è infondato.
 
La questione concernente l’esatta individuazione del termine ultimo perché un intervento possa essere considerato tempestivo, con riguardo al disposto dell’art. 563 c.p.c., oggi abrogato (che faceva riferimento alla “prima udienza fissata per l’autorizzazione alla vendita”), aveva visto divisa la dottrina, tra coloro che ritenevano occorresse riferirsi all’udienza così come fissata dal giudice con il decreto ex art. 569 cod. proc. civ. e coloro che ritenevano che fosse rilevante il momento processuale in cui il giudice adotta l’ordinanza di vendita o di assegnazione, con la conseguenza – secondo tale ultima interpretazione – che il termine non si dovesse considerare decorso se l’udienza non si fosse, per qualsiasi causa, effettivamente tenuta ovvero non avesse avuto l’esito fisiologico dell’emissione dell’ordinanza di vendita (ad esempio, in caso di rinvio d’ufficio per completare gli adempimenti preliminari alla vendita o per aggiornamenti della stima o per altra causa).
 
Lo stesso contrasto interpretativo si è registrato a proposito del disposto, di identico tenore, dell’art. 525, comma secondo, cod. proc. civ., tuttora in vigore per l’espropriazione mobiliare; analogamente, per ciò che concerne l’espropriazione presso terzi – e quindi la previsione dell’art. 551 cod. proc. civ., che richiama la disciplina degli interventi degli artt. 525 e seg. cod. proc. civ., con la precisazione che “agli effetti di cui all’art. 526 l’intervento non deve avere luogo oltre la prima udienza di comparizione delle parti” – è controverso in dottrina se debba farsi riferimento all’udienza fissata dal giudice per la dichiarazione del terzo ovvero a quella in cui la dichiarazione venga effettivamente resa.
 
2.1. – Quest’ultima questione è stata di recente affrontata da Cass. n. 20595/10 che ha concluso nel senso della rilevanza dell’udienza in cui la dichiarazione venga effettivamente resa.
 
Ritiene il Collegio che, con riferimento all’espropriazione immobiliare, si debba giungere ad analoga conclusione, avendo riguardo sia al testo dell’art. 563 cod. proc. civ., applicabile al caso di specie, sia al testo riformato dell’art. 564 cod. proc. civ., applicabile agli interventi effettuati a far data dal 1° marzo 2006 (sia in procedure pendenti a tale data che in procedure instaurate successivamente, ai sensi art. 2 comma 3 sexies del decreto legge n. 35 del 2005, convertito nella legge n. 80 del 2005, come sostituito dall’art. 1 comma 6 della legge n. 263 del 2005 e succ.mod.).
 
Ed invero un’interpretazione meno rigorosa di quella strettamente letterale risponde più compiutamente allo scopo della norma che è quello di avere contezza, al momento in cui si adotta l’ordinanza di vendita, di quali siano i creditori che partecipano all’espropriazione dell’immobile (arg. ex art. 564, parte prima, cod. proc. civ.) durante la fase di liquidazione dei beni pignorati, cui quella ordinanza è finalizzata.
 
2.2. – Questa interpretazione trova peraltro riscontro nel nuovo testo dell’art. 499, co. 2°, c.p.c., come sostituito dall’art. 2, comma 3, lett. e) n. 7 del d.l. n. 35 del 2005, convertito nella legge n. 80 del 2005 e succ. mod. (per il quale il ricorso per intervento “deve essere depositato prima che sia tenuta l’udienza in cui è disposta la vendita o l’assegnazione ai sensi degli artt. 530, 552 e 569″): premesso che è da ritenere che con la menzione dell'”assegnazione” il legislatore si sia riferito all’espropriazione mobiliare e presso terzi, non anche all’istituto dell’art. 590 cod. proc. civ. (che presuppone, nell’espropriazione immobiliare, già espletate senza successo sia la vendita senza incanto che quella con incanto), la norma fissa la disciplina generale dell’intervento in ogni processo di espropriazione forzata.
 
La novità è data dal fatto che il testo originario dell’art. 499 cod. proc. civ. nulla prevedeva in ordine al tempo dell’intervento, che era regolato, per ciascuna forma di espropriazione, dalle norme che sopra si sono richiamate; la novella del 2005/2006 ha invece aggiunto una previsione a carattere generale, da coordinare con le previsioni speciali preesistenti.
 
Infatti, come detto, queste ultime sono rimaste identiche quanto agli artt. 525 e 551 cod. proc. civ., mentre il secondo comma dell’art. 5 63 cod. proc. civ. (oggi abrogato), è stato riprodotto testualmente nel nuovo art. 564 cod. proc. civ.
 
Per superare il contrasto risultante tra la lettera del secondo comma dell’art. 499 cod. proc. civ. (“… l’udienza in cui è disposta la vendita o l’assegnazione ai sensi degli artt. 530, 552 e 569”) e la lettera degli artt. 525 e 564 cod. proc. civ. (“non oltre la prima udienza fissata per l’autorizzazione della vendita”) e 551 cod. proc. civ. (“non … oltre la prima udienza di comparizione delle parti”) si deve ritenere che l’intervento sia possibile fintantoché il giudice non abbia appunto autorizzato la vendita.
 
Questa interpretazione consente di coordinare le norme richiamate superando un’ulteriore perplessità indotta dalla lettera del nuovo testo dell’art. 499 cod. proc. civ. (“il ricorso deve essere depositato prima che sia tenuta l’udienza …”), che potrebbe fare ritenere che l’intervento tempestivo sarebbe ammissibile fino ad un momento prima che l’udienza abbia inizio: interpretazione, quest’ultima, che mal si concilierebbe con il riportato tenore letterale delle disposizioni di settore.
 
Inoltre, detta interpretazione risponde allo scopo ulteriore che la modifica dell’art. 499 cod. proc. civ., della quale si è detto, intende perseguire: quello di consentire ai creditori privi di titolo esecutivo tempestivamente intervenuti di avvalersi del riconoscimento ai sensi dei comma quinto e sesto; ciò, che è possibile quando l’intervento, effettuato prima della pronuncia dell’ordinanza di vendita, consenta che, con questa, venga fissata l’udienza per il riconoscimento, ai sensi del citato quinto comma.
 
2.3. – Allora, sebbene l’art. 499 cod. proc. civ. nel testo riformato non sia applicabile al caso di specie, esso finisce per corroborare l’interpretazione qui preferita, in quanto è stato introdotto da quello stesso legislatore che non ha, invece, modificato il testo originario degli artt. 525 e 551 cod. proc. civ. e che, nel riscrivere l’art. 564 cod. proc. civ., ha usato la medesima espressione utilizzata dal testo originario dell’art. 563 cod. proc. civ.
 
Si deve pertanto concludere che in tema di espropriazione immobiliare, l’intervento dei creditori – sia ai sensi dell’art. 563 cod. proc. civ., applicabile agli interventi avvenuti prima del 1° marzo 2006, ed abrogato dall’art. 2, comma 3, lett. e) n. 22, del d.l. n. 35 del 2005, convertito nella L. n. 80 del 2005; sia ai sensi dell’art. 564 cod. proc. civ., come sostituito dall’art. 2, comma 3, lett. e) n. 23 del d.l. n. 35 del 2005, convertito nella L. n. 80 del 2005 – è tempestivo se avvenuto anche oltre la prima udienza fissata per l’autorizzazione della vendita, quando, per qualsiasi causa, questa sia stata differita, sempreché sia avvenuto prima dell’emissione dell’ordinanza di vendita.
 
2.4. – Pare opportuno precisare che siffatta conclusione non trova smentita nell’assunto illustrato nel ricorso, secondo cui essa finirebbe per rendere incerto anche il termine per proporre le opposizioni agli atti esecutivi che il secondo comma dell’art. 569 cod. proc. civ. legherebbe – sempre secondo i ricorrenti – a quello per l’intervento tempestivo dei creditori. Il termine per proporre le opposizioni agli atti esecutivi è fissato dalla norma richiamata con riguardo all’udienza di audizione (ovvero, dopo la menzionata modifica del 2005, comparizione) delle parti e dei creditori di cui all’art. 498 che non siano intervenuti e risponde ad uno scopo suo proprio, che è quello di impedire la propagazione dei vizi degli atti preliminari all’ordinanza di vendita ed agli atti successivi, in modo da garantire la stabilità della vendita: proprio al fine di garantire tale scopo, a far data dalla sentenza a Sezioni Unite n. 11178/1995 il sistema è stato ricostruito dalla giurisprudenza di questa Corte che qui si ribadisce – per quanto rileva in questa sede – attribuendo rilevanza non all’udienza, in quanto tale, ma alla “fase”, con la conclusione che le situazioni invalidanti degli atti del procedimento sono deducibili con opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. sino alla chiusura della fase in cui l’atto processuale è stato posto in essere (e, se si ha riguardo alla fase preliminare, i vizi sono deducibili al più tardi nei venti giorni dalla conoscenza dell’ordinanza di autorizzazione alla vendita). Restano così superati gli argomenti svolti dai ricorrenti quanto al legame tra la previsione in discorso e quella di fissazione del termine per l’intervento.
 
3. – Col secondo motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 306, 474, 500, 564 e 629 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., per avere il Tribunale ritenuto la sussistenza del titolo esecutivo di Ca. S.p.a., malgrado questa fosse intervenuta in forza di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ex art. 642 cod. proc. civ., la cui provvisoria esecuzione era stata poi sospesa ex art. 649 cod. proc. civ. Secondo i ricorrenti, quest’ultimo provvedimento pronunciato l’11 giugno 2003, quindi dopo l’intervento spiegato il 30 gennaio 2003, avrebbe fatto venire meno definitivamente il potere del creditore intervenuto di provocare i singoli atti dell’espropriazione; ciò, che avrebbe assunto notevole rilevanza nel processo esecutivo ai danni degli opponenti, per essere intervenuto accordo transattivo con il creditore procedente, poi rinunciante, Ba. D. Na. S.p.a. (nei cui confronti la sentenza impugnata ha dichiarato cessata la materia del contendere). Infatti, i ricorrenti sostengono che Ca. S.p.a. non potrebbe “riattivare” la procedura esecutiva iniziata dal Ba. D. Na., nemmeno se fosse rigettata l’opposizione avverso il decreto ingiuntivo, la cui esecuzione è stata sospesa.
 
3.1. – Il Tribunale, nel rigettare il corrispondente motivo di opposizione, ha fatto applicazione del principio, più volte affermato da questa Corte e che qui si ribadisce, per il quale in ipotesi di sospensione da parte del giudice della cognizione dell’efficacia esecutiva del titolo giudiziale, gli atti esecutivi posti in essere anteriormente conservano la loro efficacia in attesa della definizione del giudizio in cui tale sospensione è stata disposta e ne ha tratto la conseguenza che l’intervento, effettuato dal Ca. S.p.a., quando ancora il titolo posto a base dell’intervento era esecutivo, avrebbe conservato la sua efficacia dopo la sospensione ex art. 649 cod. proc. civ. e che questa avrebbe comportato la sospensione della procedura esecutiva in attesa della definizione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
 
3.2. – Ribattono i ricorrenti che il principio applicato dal giudice di merito sarebbe riferibile soltanto al creditore pignorante, poiché, con riferimento all’intervento, e quindi alla facoltà del creditore intervenuto di provocare singoli atti dell’espropriazione, la sussistenza o meno del titolo esecutivo andrebbe valutata non già al momento dell’intervento, ma con riferimento a quello in cui, verificatasi la rinunzia del creditore pignorante, diviene concreto e attuale l’interesse del medesimo creditore intervenuto a far proseguire il processo esecutivo. Citano al riguardo i precedenti di questa Corte n. 1994/73 e n. 12762/00.
 
4. – Il motivo è infondato, poiché la sentenza è conforme in diritto, anche se la motivazione va integrata nei termini che seguono.
 
Il principio applicato dal giudice a quo, riferibile alla sospensione ed. esterna dell’efficacia esecutiva di ogni titolo giudiziale posto a base di un processo esecutivo, va ribadito e precisato, con riferimento al decreto ingiuntivo, nel senso che nel caso di coesistenza del processo esecutivo promosso sulla base di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e del giudizio d’opposizione a decreto ingiuntivo, qualora il giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo disponga la sospensione della sua esecutorietà, si realizza l’ipotesi, prevista dall’art. 623 cod. proc. civ., di sospensione dell’esecuzione disposta dal giudice dinanzi al quale è impugnato il titolo esecutivo, con conseguente impedimento della prosecuzione del processo di esecuzione (cfr. Cass. n. 11378/02, n. 8217/04, n. 709/06, nonché ord. n. 20925/08); con il corollario che qualora il giudizio di primo grado si concluda con il rigetto dell’opposizione, cessano gli effetti della sospensione disposta dal giudice della cognizione e, perciò, della sospensione dell’esecuzione nel frattempo disposta dal G.E., in quanto il decreto ingiuntivo riprende forza di titolo esecutivo, con il consequenziale effetto della possibile riassunzione del procedimento esecutivo precedentemente sospeso (cfr. Cass. n. 18539/07, anche per l’applicabilità dello stesso principio nel caso in cui il successivo giudizio di appello, durante il quale sia stata disposta la sospensione della sentenza di rigetto dell’opposizione avverso il decreto ingiuntivo, con conseguente nuova sospensione del processo esecutivo, si sia concluso con il rigetto dell’appello).
 
Detti principi, tuttavia, non sono immediatamente applicabili al caso di specie, anche se la soluzione della questione di diritto che questo pone va adottata in coerenza con gli stessi, onde garantire alfine una coerenza di sistema.
 
4.1. – I precedenti citati dai ricorrenti, ed altri di questa Corte, si sono occupati della fattispecie in cui il creditore intervenuto non era munito di titolo esecutivo al momento dell’intervento (ciò, che era possibile secondo le norme del codice di rito in vigore fino al 28 febbraio 2006, applicabili anche al caso di specie: cfr., tra le tante, Cass. 18856/08; laddove, invece, il nuovo testo dell’art. 499 cod. proc. civ., richiede di norma per l’ammissibilità dell’intervento il possesso di un titolo esecutivo, con le sole eccezioni previste dall’inciso finale del primo comma); hanno, al riguardo, affermato che ai fini dell’intervento nel processo esecutivo e della partecipazione alla distribuzione della somma ricavata, era sufficiente la titolarità di un credito liquido, esigibile e certo (nel senso generico di individuato in tutti i suoi elementi), ma che il creditore ha bisogno del titolo esecutivo per poter compiere atti di impulso, e che può quindi acquisirlo anche in un momento successivo all’intervento, purché prima del compimento dell’atto di impulso (cfr. Cass. 15219/05, n. 10829/07).
 
4.2. – Diversa è la situazione processuale nel caso di specie.
 
Infatti, nel momento in cui Ca. S.p.a. intervenne nel processo esecutivo, in data 30 gennaio 2003, questo era ancora in corso e proseguiva su impulso del creditore procedente Ba. D. Na., tanto che in data 20 novembre 2003 venne autorizzata la vendita, proprio su istanza di quest’ultimo; nelle more, precisamente in data 11 giugno 2003, era stata infatti sospesa la provvisoria esecuzione del titolo dell’intervenuto, mentre continuava ad operare regolarmente il titolo esecutivo del procedente.
 
Incontestato quanto sopra, è altresì incontestato che, al momento dell’intervento, Ca. S.p.a. era munita di un titolo esecutivo, che, in caso di inerzia del procedente, l’avrebbe legittimata anche al compimento di singoli atti di espropriazione, ai sensi dell’art. 564 cod. proc. civ., pure in ragione del fatto che – per quanto detto trattando del primo motivo – si trattava di intervento tempestivo.
 
Tuttavia, nel momento in cui, a seguito della rinuncia del procedente, si sarebbe dovuta surrogare a quest’ultimo, il titolo posto a base dell’intervento sarebbe risultato privo di esecutività.
 
5. – Essendo quello fin qui esposto il quadro di riferimento in fatto ed in diritto, la questione oggetto della presente decisione è allora quella della necessità di sospendere il processo esecutivo, piuttosto che ritenerlo estinto o improseguibile, qualora il titolo esecutivo posto a base di un intervento tempestivo sia stato successivamente sospeso ed il creditore intervenuto avrebbe interesse a surrogarsi al creditore procedente, che nelle more abbia rinunciato. Vale a dire se, in tale situazione processuale, possano applicarsi al creditore intervenuto che intenda provocare singoli atti dell’espropriazione i principi espressi al precedente punto 4 ovvero se, anche in tale ipotesi, debba aversi riguardo alla situazione dell’intervenuto non al momento dell’intervento ma al momento in cui l’atto d’impulso deve essere compiuto, in applicazione del diverso principio espresso al precedente punto 4.1.
 
5.1. – Punto di partenza è la diversa considerazione da riservare all’intervento del creditore nel processo esecutivo come fenomeno della sua entrata in un processo già in corso ovvero come espressione del potere di agire. Il primo aspetto involge le condizioni di ammissibilità dell’intervento ed implica che colui che validamente interviene nel processo per questo solo fatto ne è parte.
 
Diversa è la questione del ruolo che i creditori intervenuti svolgono nel processo esecutivo, cui si è già accennato trattando del primo motivo di ricorso.
 
In sintesi, l’intervento provoca due effetti distinti, quali sono il diritto di concorrere alla distribuzione del ricavato ed il diritto di partecipare all’espropriazione provocandone i singoli atti.
 
Sotto tale secondo aspetto, l’intervento del creditore si pone come una forma di esercizio dell’azione esecutiva, sia pure di tipo accessorio, che presuppone l’esistenza di un valido titolo esecutivo in capo all’interveniente.
 
Giova precisare che non è qui in discussione l’ipotesi della caducazione del pignoramento per vizi formali ovvero della declaratoria di inesistenza del diritto a procedere esecutivamente del creditore pignorante, quindi degli effetti caducatori dell’intero processo esecutivo prodotti da tale vicenda, idonei (così ritenuti da Cass. n. 3531/09) o meno a travolgere anche gli interventi titolati. Infatti, nel caso in esame la validità del pignoramento non è stata mai messa in discussione, così come non è mai venuto meno il titolo del creditore procedente, avendo questo rinunciato al processo esecutivo per gli accordi intervenuti con gli esecutati.
 
E’ invece in discussione il compimento di atti d’impulso che il creditore intervenuto può compiere sostituendosi al creditore pignorante. Poiché si tratta di una facoltà di surroga, è da ritenere che essa sia soggetta ai medesimi limiti, ma anche, con i dovuti adattamenti, ai medesimi principi applicabili all’esercizio dell’azione esecutiva da parte del creditore surrogato.
 
Pertanto, valutato l’intervento come munito di titolo esecutivo nel momento in cui viene effettuato con il deposito del ricorso in cancelleria, questo non perde tale sua qualità per il solo fatto che il titolo esecutivo venga successivamente sospeso; così come, per il creditore pignorante munito di valido titolo esecutivo, il diritto di azione non viene meno per il solo fatto che l’efficacia esecutiva del titolo posto a base del pignoramento sia stata sospesa.
 
In conseguenza, così come la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo di quest’ultimo determina, per i principi di cui sopra, la sospensione cd. esterna del processo esecutivo, impedendo temporaneamente al creditore pignorante il compimento di atti dell’espropriazione, si deve concludere che nello stesso senso anche nei confronti del creditore intervenuto titolato che a questi si voglia surrogare.
 
In conclusione, la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo posto a base di un intervento nel processo esecutivo immobiliare, ove sopravvenuta dopo l’intervento, determina la sospensione cd. esterna del processo quando questo dovrebbe proseguire su impulso del creditore intervenuto che intenda avvalersi del suo titolo esecutivo ai sensi dell’art. 564, ultimo inciso, cod. proc. civ. (o dell’art. 566, ultimo inciso, cod. proc. civ.); in particolare, essa impedisce, nei confronti di quest’ultimo, soltanto temporaneamente il compimento di quegli atti di impulso del processo esecutivo che ha diritto di compiere surrogandosi al pignorante, che al processo esecutivo abbia rinunciato.
 
Anche il secondo motivo di ricorso va perciò rigettato.
 
6. – Col terzo motivo di ricorso è denunciata la nullità della sentenza e del procedimento in relazione alla violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e 18 6 disp. att. cod. proc. civ. e degli artt. 111 Cost. e 134 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 n. 4 cod. proc. civ., per avere il Tribunale deciso la causa avvalendosi di atti del processo esecutivo non acquisiti al fascicolo del giudizio di opposizione.
 
Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza del ricorso.
 
I ricorrenti si sono limitati a dedurre che il giudice ha rigettato l’istanza di acquisizione dell’intero fascicolo dell’esecuzione immobiliare da loro stessi formulata in sede istruttoria, senza altresì allegare che gli atti di cui il giudice si è avvalso non fossero stati altrimenti prodotti (eventualmente in copia) dalle parti costituite e senza nemmeno indicare quali sono gli atti del processo esecutivo che il giudice avrebbe posto a base della propria decisione senza che fossero stati (regolarmente) acquisiti al processo contenzioso.
 
7. – Poiché gli intimati non hanno svolto attività difensiva, non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.
 
Per questi motivi
 
La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

 

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