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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Appalti Numero: 351 | Data di udienza: 18 Gennaio 2012

* APPALTI – Costo del lavoro – Valori inferiori a quelli risultanti dalle tabelle ministeriali o dai contratti collettivi – Giudizio di anomalia – Discordanza considerevole e palesemente ingiustificata – Valutazione di congruità.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Toscana
Città: Firenze
Data di pubblicazione: 16 Febbraio 2012
Numero: 351
Data di udienza: 18 Gennaio 2012
Presidente: Buonvino
Estensore: Cacciari


Premassima

* APPALTI – Costo del lavoro – Valori inferiori a quelli risultanti dalle tabelle ministeriali o dai contratti collettivi – Giudizio di anomalia – Discordanza considerevole e palesemente ingiustificata – Valutazione di congruità.



Massima

 

TAR TOSCANA, Sez. 1^ – 16 febbraio 2012, n. 351


APPALTI – Costo del lavoro – Valori inferiori a quelli risultanti dalle tabelle ministeriali o dai contratti collettivi – Giudizio di anomalia – Discordanza considerevole e palesemente ingiustificata – Valutazione di congruità.

Nelle gare per l’affidamento dei contratti pubblici un’offerta non può ritenersi senz’altro anomala ed essere assoggettata ad esclusione, per il solo fatto che il costo del lavoro è stato calcolato secondo valori inferiori a quelli risultanti dalle tabelle ministeriali o dai contratti collettivi. L’esclusione deve infatti essere comminata solo se la discordanza sia considerevole e palesemente ingiustificata (T.A.R. Piemonte I, 26 febbraio 2011 n. 214). I dati risultanti dalle tabelle ministeriali non costituiscono infatti parametri assoluti e inderogabili ma, precipuamente nella sezione relativa alle ore medie annue non lavorate, sono indici del giudizio di adeguatezza dell’offerta e pertanto suscettibili di scostamento in relazione a valutazioni statistiche ed analisi aziendali svolte dall’offerente, la cui congruità deve essere ragionevolmente valutata dalla stazione appaltante (T.A.R. Campania Napoli VIII, 2 luglio 2010 n. 16568).


Pres. Buonvino, Est.Cacciari – U.s.r.l. (avv.ti Tagliaferri e Caretti) c. Società Aeroporto Toscano Galileo Galilei s.p.a. (avv. Toscano)

 


Allegato


Titolo Completo

TAR TOSCANA, Sez. 1^ – 16 febbraio 2012, n. 351

SENTENZA

 

TAR TOSCANA, Sez. 1^ – 16 febbraio 2012, n. 351

N. 00351/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01802/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1802 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Società Union Delta s.r.l. in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Riccardo Tagliaferri e Alberto Caretti, con domicilio eletto presso il loro studio in Firenze, via degli Artisti 20;

contro

la Società Aeroporto Toscano Galileo Galilei s.p.a. in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Toscano, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. in Firenze, via Ricasoli 40;

nei confronti di

Società ICTS Italia s.r.l. in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Donati e Livia Furlotti Magrone, con domicilio eletto presso il primo in Firenze, via dei Servi 49;

per l’annullamento

del provvedimento di data e numero ignoti a firma dell’Amministratore delegato della società Aeroporto Toscano Galileo Galilei s.p.a., recante l’aggiudicazione definitiva dell’ “appalto per l’affidamento dei servizi di vigilanza in ambito aeroportuale, presidio dei varchi di accesso alle aree sterili utilizzate da mezzi e persone diverse dai passeggeri e servizi vari ex art. 3 D.M. 85/99 espletati presso l’aeroporto Galileo Galilei di Pisa”, comunicato con nota a firma del Responsabile Unico del procedimento del 27.09.2010, e di ogni altro atto presupposto o successivo, comunque connesso, se lesivo, fra cui la predetta nota del 27.09.2010, tutti gli atti afferenti alla verifica dell’anomalia ed in particolare il verbale del 14.09.2010, nonché la nota della predetta Società del 18.10.2010 di rigetto del c.d. “preavviso di ricorso” presentato dalla ricorrente e infine, ove occorrer possa, e ove lesivo, in parte qua, il disciplinare di gara;

giusta motivi aggiunti depositati in data 30/12/2010 per la declaratoria di inefficacia ex artt.121 e

122 d. lgs. n. 104/2010 del contratto, laddove sottoscritto, tra la Società Aeroporto Toscano Galileo Galilei s.p.a. e la Società ICTS Italia s.r.l., recante l’affidamento alla Società ICTS Italia s.r.l. dei servizi di vigilanza in ambito aeroportuale, presidio dei varchi di accesso alle aree sterili utilizzate da mezzi e persone diverse dai passeggeri e servizi vari ex art. 3 D.M. 85/99 espletati presso l’aeroporto Galileo Galilei di Pisa, stipulato in seguito al provvedimento dell’Amministratore delegato della società Aeroporto Toscano Galileo Galilei s.p.a., di data e numero ignoti, comunicato alla ricorrente in data 27 settembre 2010, con cui l’appalto è stato definitivamente aggiudicato alla società ICTS Italia s.r.l.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Soc. Aeroporto Toscano Galileo Galilei e della Soc. ICTS Italia Srl;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 120, co. 9, cod. proc. amm.;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 gennaio 2012 il dott. Alessandro Cacciari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

FATTO e DIRITTO

1. La società Aeroporto Toscano Galileo Galilei s.p.a. ha indetto una gara di appalto per l’affidamento dei servizi di vigilanza in ambito aeroportuale, presidio dei varchi di accesso alle aree sterili utilizzate da mezzi e persone diverse dai passeggeri e servizi vari, ex D.M. 29 gennaio 1989, n. 85, presso l’aeroporto di Pisa, all’esito della quale l’attuale ricorrente è risultata graduata in terza posizione. A seguito dell’esclusione della vincitrice, il contratto pubblico in questione è stato affidato all’impresa ICTS Italia e la ricorrente si è quindi trovata graduata al secondo posto. Con il presente gravame, notificato il 27 ottobre 2010 e depositato il 4 novembre 2010, ha impugnato l’aggiudicazione, gli atti di verifica sull’anomalia dell’offerta vincitrice e il disciplinare di gara in parte qua lamentando, con primo motivo, che la stazione appaltante avrebbe errato nell’accettare le giustificazioni della controinteressata poiché fanno riferimento ad un contratto collettivo di lavoro diverso da quello di categoria, le cui condizioni risultano peggiorative rispetto a quest’ultimo, e che non potrebbe essere applicato alle prestazioni oggetto di gara. Con secondo motivo lamenta che detto contratto prevede minimi salariali inferiori a quelli individuati nelle apposite tabelle ministeriali e tale circostanza avrebbe dovuto comportare l’esclusione dell’aggiudicataria; in ogni caso la stazione appaltante non avrebbe motivato sotto questo profilo la scelta di ritenere valide le giustificazioni dalla medesima fornite.

Si sono costituiti la stazione appaltante e l’impresa controinteressata replicando puntualmente alle deduzioni della ricorrente ed evidenziando, in particolare, che la legge di gara non farebbe riferimento ad uno specifico contratto collettivo di lavoro e lo scostamento rispetto ai valori previsti dalle tabelle ministeriali sarebbe giustificato dalla minore incidenza delle assenze dei dipendenti della controinteressata rispetto alla media calcolata nelle stesse.

Con ordinanza di questo Tribunale 18 novembre 2010 n. 1043, confermata dall’ordinanza del Consiglio di Stato 15 febbraio 2011, n. 761, è stata respinta la domanda incidentale di sospensione.

Con motivi aggiunti notificati il 17 dicembre 2010 e depositati il 30 dicembre 2010 è stata chiesta la declaratoria di inefficacia del contratto stipulato tra la stazione appaltante e l’aggiudicataria controinteressata.

All’udienza del 18 gennaio 2012 la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

2.1 Il disciplinare di gara imponeva ai concorrenti di formulare la propria offerta in base alle previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria e di eventuali accordi integrativi a livello provinciale, ma non faceva riferimento ad uno specifico di essi. L’aggiudicataria ha dimostrato, in sede di giustificazione dell’anomalia, di applicare uno specifico contratto collettivo di lavoro a tutti i propri dipendenti, nell’intero territorio nazionale, che risulta regolarmente stipulato con le organizzazioni sindacali. Tale contratto prevede, all’art. 2, che i dipendenti possiedano il permesso di accesso in area aeroportuale rilasciato dall’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile-ENAC e il decreto di guardia particolare giurata; è anche richiesto il superamento dell’esame ENAC per gli addetti alla sicurezza. Il contratto di lavoro applicato dall’aggiudicataria, dunque, disciplina proprio la tipologia di servizi oggetto dell’appalto in discussione.

Non è perciò corretta la tesi della ricorrente che ritiene inapplicabile tale contratto collettivo ai servizi de quibus. Né il d.m. 85/1999, né la lex specialis che quindi con esso non contrasta, richiedevano ai fini dell’affidamento l’applicazione ai dipendenti dell’impresa aggiudicataria di un determinato contratto collettivo di lavoro.

Il fatto che le altre società partecipanti alla gara abbiano formulato la propria offerta in base al contratto collettivo applicato dagli istituti di vigilanza costituisce una circostanza meramente fattuale che é irrilevante ai fini della decisione del presente giudizio.

Si sottolinea poi che è compito del Giudice Ordinario e non di questo Tribunale, il quale perciò ha ignorato tale aspetto del contratto di lavoro prodotto dall’aggiudicataria, valutare la congruità dei trattamenti salariali rispetto ai parametri di legge ed al principio costituzionale di giusta retribuzione.

2.2 Anche il secondo motivo è infondato.

Deve essere premesso che costituisce principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui nelle gare per l’affidamento dei contratti pubblici un’offerta non può ritenersi senz’altro anomala ed essere assoggettata ad esclusione, per il solo fatto che il costo del lavoro è stato calcolato secondo valori inferiori a quelli risultanti dalle tabelle ministeriali o dai contratti collettivi. L’esclusione deve infatti essere comminata solo se la discordanza sia considerevole e palesemente ingiustificata (T.A.R. Piemonte I, 26 febbraio 2011 n. 214). E’ stato anche affermato che i dati risultanti dalle tabelle ministeriali non costituiscono parametri assoluti e inderogabili ma, precipuamente nella sezione relativa alle ore medie annue non lavorate, sono indici del giudizio di adeguatezza dell’offerta e pertanto suscettibili di scostamento in relazione a valutazioni statistiche ed analisi aziendali svolte dall’offerente, la cui congruità deve essere ragionevolmente valutata dalla stazione appaltante (T.A.R. Campania Napoli VIII, 2 luglio 2010 n. 16568).

Nel caso di specie la differenza rispetto ai minimi salariali previsti dalle tabelle ministeriali appare correttamente motivata in relazione sia ai costi previsti dal contratto collettivo applicato ai dipendenti dell’aggiudicataria, sia alla circostanza del minor assenteismo del personale calcolato su base storica. In proposito l’onere motivazionale può ritenersi correttamente adempiuto dalla stazione appaltante, poiché in caso di valutazione di congruità dell’offerta anomala non occorre che la determinazione di questa sia fondata su un’articolata motivazione ripetitiva delle giustificazioni fornite dall’offerente, essendo sufficiente una motivazione espressa per relazione a queste ultime (C.d.S. VI, 3 novembre 2010 n. 7759).

3. In conclusione, per i motivi sopra evidenziati il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in € 2.000,00 (duemila/00), cui devono essere aggiunte le sole somme per IVA e CPA, a favore di ciascuna parte resistente.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali nella misura di € 2.000,00 (duemila/00) oltre IVA e CPA a favore di ciascuna parte resistente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 18 gennaio 2012 con l’intervento dei magistrati:

Paolo Buonvino, Presidente
Carlo Testori, Consigliere
Alessandro Cacciari, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE 

IL PRESIDENTE
        
    
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/02/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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