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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia, Pubblica amministrazione Numero: 4436 | Data di udienza: 20 Dicembre 2011

DIRITTO URBANISTICO – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Silenzio della pubblica amministrazione – Effetti – Natura precaria di un intervento edilizio – Nozione – Opere abusive – Art.44, lett.c) d.P.R. n.380/2001 – Subordinazione della sospensione condizionale alla rimozione delle opere e rimessione in pristino dei luoghi – Poteri del giudice.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 2 Febbraio 2012
Numero: 4436
Data di udienza: 20 Dicembre 2011
Presidente: Fiale
Estensore: Marini


Premassima

DIRITTO URBANISTICO – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Silenzio della pubblica amministrazione – Effetti – Natura precaria di un intervento edilizio – Nozione – Opere abusive – Art.44, lett.c) d.P.R. n.380/2001 – Subordinazione della sospensione condizionale alla rimozione delle opere e rimessione in pristino dei luoghi – Poteri del giudice.



Massima

 

 
 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^, 2 febbraio 2012 (Ud. 20/12/2011) Sentenza n. 4436

DIRITTO URBANISTICO – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Silenzio della pubblica amministrazione – Effetti.
 
In materia urbanistica, mai il silenzio della pubblica amministrazione, al pari della dichiarazione di conformità postuma emessa al di fuori della previsione prevista dall’art.32 d.l. 30 settembre 2003, n.269, convertito con legge 24 novembre 2003, n.326 o di quella prevista dal condono introdotto con la legge 15 dicembre 2004, n.308, può attribuire carattere di liceità postuma ad opere realizzate abusivamente (Cass. Sez.3^, sentenza n.15053 del 13/4/2007, Bugelli; Cass. sentenza n. 37318 del 10/10/2007, Carusotto e altro); né, tanto meno, può sottrarre al giudice la competenza esclusiva nell’accertamento dei reati commessi
 
(dich. Inamm. il ricorso avverso sentenza emessa in data 5 Gennaio 2011 dalla CORTE DI APPELLO DI PALERMO) Pres. Fiale, Est. Marini, Ric. Fiorentino
 

DIRITTO URBANISTICO – Natura precaria di un intervento edilizio – Nozione.
 
La natura precaria di una costruzione non dipende dalla natura dei materiali adottati e quindi dalla facilità della rimozione, ma dalle esigenze che il manufatto è destinato a soddisfare e cioè alla stabilità dell’insediamento, indicativa dell’impegno effettivo e durevole del territorio, con la conseguenza che l’opera deve essere considerata unitariamente e non nelle sue singole componenti (Cass. Sez.3^, 7/02/2008, sentenza n.12428 Fioretti; Cons.Stato, Sez.V, sentenza n.3321 del 15/06/2000). La natura precaria di un intervento edilizio, dunque, non coincide con la temporaneità della destinazione soggettivamente data all’opera dal costruttore, ma deve ricollegarsi alla intrinseca destinazione materiale dell’opera ad un uso realmente precario e temporaneo, per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo, con conseguente possibilità di successiva e sollecita eliminazione (Cass. Sez.3^, sentenza 27/05/2004, Polito).
 
(dich. Inamm. il ricorso avverso sentenza emessa in data 5 Gennaio 2011 dalla CORTE DI APPELLO DI PALERMO) Pres. Fiale, Est. Marini, Ric. Fiorentino
 
 
DIRITTO URBANISTICO – Opere abusive – Subordinazione della sospensione condizionale alla rimozione delle opere e rimessione in pristino dei luoghi- Poteri del giudice.
 
L’accertata realizzazione di opere abusive, che contrastano con la disciplina urbanistica, con quella sismica e con quella paesaggistica rende del tutto legittima e, anzi doverosa, la disposizione giudiziale che prevede la rimozione delle opere e la rimessione in pristino dei luoghi, così come è palesemente legittima la decisione dei giudici di merito di subordinare la sospensione condizionale della pena alla rimozione delle conseguenze dannose del reato (pCass. Sez.3^, sentenza n.38071/2007).
 
(dich. Inamm. il ricorso avverso sentenza emessa in data 5 Gennaio 2011 dalla CORTE DI APPELLO DI PALERMO) Pres. Fiale, Est. Marini, Ric. Fiorentino

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^, 2 febbraio 2012 (Ud. 20/12/2011) Sentenza n. 4436

SENTENZA

 

 
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE III PENALE
 
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
 
Dott. Aldo Fiale          – Presidente
Dott. Silvio Amoresano – Consigliere
Dotta Guida Mulliri – Consigliere
Dott. Luigi Marini – Consigliere Rel.
Dott. Giulio Sarno – Consigliere
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
– Sul ricorso proposto da FIORENTINO GIUSEPPE, nato a Palermo il 6 Maggio 1971
– Avverso la sentenza emessa in data 5 Gennaio 2011 dalla CORTE DI APPELLO DI PALERMO, che ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Palermo in data 10 Novembre 2009 lo ha condannato alla pena di venti giorni di arresto e 32.000,00 euro di ammenda, pena sospesa. subordinatamente alla demolizione delle opere abusive e alla rimessione in pristino dei luoghi, in ordine al reato previsto dall’art.44, lett.c) del d.P.R. 6 giugno 2001, n.380 e ai reati contestati ai capi d), e), limitatamente alla realizzazione di strutture in metallo, e al capo f).
– Fatti accertati il 2 Marzo 2007
– Sentita la relazione effettuata dal Consigliere LUIGI MARINI
– Udito il Pubblico Ministero nella persona del CONS. NICOLA LETTIERI, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
– Udito il Difensore, Avv. GIOVANNI RIZZUTI, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
 
RILEVA
 
Il Tribunale di Palermo con sentenza in data 10 Novembre 2009 ha condannato il Sig.Fiorentino alla pena di venti giorni di arresto e 32.000,00 euro di ammenda, pena sospesa subordinatamente alla demolizione delle opere abusive e alla rimessione in pristino dei luoghi, in ordine al reato previsto dall’art.44, lett.c) del d.P.R. 6 giugno 2001, n.380, così specificata la rubrica, nonché ai reati contestati ai capi d), e), limitatamente alla realizzazione di strutture in metallo e di colonne, e al capo f); il Tribunale ha, invece, assolto l’imputato dalle restanti condotte contestate ai capi a), d) ed e) e dalle condotte contestate ai capi b) e c) perché il fatto non sussiste.
 
La Corte di Appello ha respinto i motivi di impugnazione relativi al giudizio di responsabilità, alla determinazione della pena e alla subordinazione della sospensione condizionale alla rimozione delle opere abusive.
 
In particolare, con riferimento al giudizio di responsabilità la Corte; ha escluso che le strutture metalliche e le colonne in muratura possano definirsi opere precarie o di mera manutenzione e come tali non richiedenti autorizzazione; ha escluso che la presentazione di denuncia di attività per interventi esclusivamente interni all’edificio possa avere rilievo nel caso in esame; ha escluso che il mancato rispetto delle prescrizioni in materia sismica non operi per l’intervento in esame; ha escluso, infine, che l’entità delle opere consenta di ritenere non violata la disciplina volta alla tutela paesaggistica.
 
Avverso tale decisione il Sig.Fiorentino propone ricorso tramite il Difensore, in sintesi lamentando:
1. Errata applicazione di legge e vizio di motivazione ex art.606, lett.b) ed e) c.p.p. per avere i giudici di appello omesso di dare risposta ai puntuali motivi di impugnazione e aderito acriticamente all’impostazione della prima sentenza. Erroneamente la Corte territoriale ha omesso di considerare che l’intera struttura, comprese le colonne, era in metallo e non in muratura, che il rivestimento in marmo era fissato col solo mastice e che non vi era certezza che esistesse una struttura in cemento armato; analoga censura opera per le strutture in metallo poste sul retro dell’immobile. I giudici di appello hanno, poi, omesso di considerare che l’art.20 della legge regionale n.4/2003 consente la “copertura di spazi interni con strutture precarie” e di considerare che l’art.46 della legge regionale n.17 del 2005 fissa il principio del “silenzio assenso” in ordine alle istanze in materia paesaggistica e di beni storici o artistici, così che l’istanza presentata il 28 Novembre 2008 doveva ritenersi accolta, giungendo poi ad una motivazione apodittica quanto alla offensività delle opere rispetto al bene paesaggio. Infine, del tutto carente la motivazione in ordine all’elemento soggettivo del reato;
2. Errata applicazione di legge e vizio di motivazione ex art.606, lett.b) ed e) c.p.p. con riferimento al rigetto dei motivi relativi alla concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla riduzione della pena;
3. Errata applicazione di legge e vizio di motivazione ex art.606, lett.b) ed e) c.p.p. con riferimento al mancato accoglimento dei motivi relativi alla subordinazione della sospensione condizionale della pena alla rimozione delle opere e relativi alla revoca del’ordine di demolizione e rimessione in pristino.
 
OSSERVA
 
1. L’articolato contenuto dei motivi di ricorso, che.operano un significativo e ripetuto richiamo a questioni di fatto, ha imposto alla Corte di esaminare la ricostruzione operata dal Tribunale al fine di verificare se le lamentate violazioni di legge trovino un solido fondamento nella natura e nelle caratteristiche delle opere.
 
Il Tribunale ha affrontato in modo approfondito i profili di ricostruzione del fatto e di rapporto fra la realtà fattuale e la disciplina regionale. Osserva il Tribunale che la realizzazione di strutture in muratura e di correlate strutture metalliche dà luogo ad interventi che presentano carattere di stabilità; osserva, poi, che una parte degli interventi hanno condotto alla chiusura abusiva di tettoie già esistenti, che così si trasformano in veri e propri “volumi” rilevanti ai fini delle autorizzazioni necessarie. Conclude il Tribunale che alcune opere minori (rivestimenti, pavimenti, infissi) non assumono rilievo penale, neppure sul piano della disciplina antisismica, e devono essere oggetto di sentenza assolutoria, così come occorre pronunciare assoluzione per le violazioni concernenti le opere in cemento armato, di cui non vi è prova; al contrario, sia i volumi ricavati dalle tettoie sia i pilastri in muratura e le strutture metalliche presentano caratteristiche non riconducibili (vedi pag.3 della motivazione e seguenti) tra le “opere precarie” che per l’art.20 della legge regionale invocata dal ricorrente richiedono facilità di rimozione e per tale ragione sono regolarizzabili anche ex post” (comma quinto del citato art.20).
 
Cosi sintetizzato il percorso motivazionale e l’accertamento operato dal Tribunale, è possibile comprendere appieno le ragioni esposte dai giudici di appello e dal ricorrente.
 
2. Quanto alle questioni concernenti la natura delle opere, deve ricordarsi in via generale che la giurisprudenza ha affermato che “la natura precaria di una costruzione non dipende dalla natura dei materiali adottati e quindi dalla facilità della rimozione, ma dalle esigenze che il manufatto è destinato a soddisfare e cioè alla stabilità dell’insediamento, indicativa dell’impegno effettivo e durevole del territorio”, con la conseguenza che l’opera “deve essere considerata unitariamente e non nelle sue singole componenti” (Terza Sezione Penale, sentenza n.12428 del 7 febbraio 2008, Fioretti; sentenza del 27 maggio 2004, Polito; Cons.Stato, Sez.V, sentenza n.3321 del 15 giugno 2000).
La natura precaria di un intervento edilizio, dunque, non coincide “con la temporaneità della destinazione soggettivamente data all’opera dal costruttore, ma deve ricollegarsi alla intrinseca destinazione materiale dell’opera ad un uso realmente precario e temporaneo, per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo, con conseguente possibilità di successiva e sollecita eliminazione” (Sezione Terza Penale, sentenza 27 maggio 2004, Polito).
 
3. Muovendo da questi principi che discendono dalla disciplina nazionale, la Corte ritiene che una corretta applicazione della invocata disciplina regionale non possa che prendere le mosse dal testo del citato art.20 e debba considerare che il dato è stato correttamente valorizzato dal Tribunale e dalla Corte di Appello nel momento in cui concentrano l’attenzione sul requisito della agevole rimovibilità delle opere come condizione indispensabile, ancorché non sufficiente, perché le stesse possano essere definite “precarie”.
 
4. Così escluso che i giudici di merito siano incorsi nel vizio di errata applicazione della legge, la Corte osserva che non può ravvisarsi alcuna incoerenza o alcun difetto logico nel percorso decisionale esposto dai giudici di merito allorché concludono che la creazione di strutture metalliche portanti, ancorate all’edificio e ricoperte di pannelli in marmo, qualunque sia la modalità di fissaggio, nonché recanti ulteriori strutture di soffittatura ad esse ancorate, dà luogo a un’opera non dotata di carattere di precarietà e comportante la necessità di permesso di costruire.
 
Si tratta di valutazione di merito che, in assenza dei richiamati vizi logici, è sottratta alla sfera di controllo del giudice di legittimità. A tale proposito la Corte ricorda come il nuovo testo dell’art.606, lett. e) c.p.p., come modificato dall’art.8, comma primo, lett.b) della legge 20 febbraio 2006, n.46, non autorizzi affatto il ricorrente a fondare la richiesta di annullamento della decisione di merito sulla istanza di una nuova ricostruzione della vicenda oggetto di giudizio. In conclusione, come precisato dalla sentenza della Sezione Sesta Penale, n.22256 del 2006, Bosco, rv 234148, resta “preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti”.
 
5. Una volta escluso che la sentenza impugnata meriti censura allorché esclude la natura precaria delle opere, appare evidente la manifesta infondatezza della restante parte del primo motivo di ricorso che invoca il principio del “silenzio assenso” sulla istanza proposta successivamente ai fatti, posto che mai il silenzio della pubblica amministrazione, al pari della dichiarazione di conformità postuma emessa al di fuori della previsione prevista dall’art.32 d.l. 30 settembre 2003, n.269, convertito con legge 24 novembre 2003, n.326 o di quella prevista dal condono introdotto con la legge 15 dicembre 2004, n.308, può attribuire carattere di liceità postuma ad opere realizzate abusivamente stesso (sul punto si rinvia a: Terza Sezione Penale, sentenza n.15053 del 23 gennaio- 13 aprile 2007, Bugelli, rv 236337; sentenza n. 37318 del 3 luglio-10 ottobre 2007, Carusotto e altro, rv 237562); né, tanto meno, può sottrarre al giudice la competenza esclusiva nell’accertamento dei reati commessi; parimenti, si osserva, l’illiceità accertata non viene meno per il fatto che (pag.2 della motivazione) le parti metalliche della struttura abusiva sono state rimosse in data 3 febbraio 2009.
La natura colposa del reato e le caratteristiche delle opere realizzate rendono manifestamente infondate e generiche, nei termini previsti dagli artt.581, lett.c) e 591, lett.c) c.p.p., le censure mosse ancora col primo motivo avendo riguardo all’elemento soggettivo del reato.
 
6. Infine, manifesta appare la infondatezza dei motivi secondo e terzo. L’accertata realizzazione di opere abusive, che contrastano con la disciplina urbanistica (capo A), con quella sismica (capi D ed E) e con quella paesaggistica (capo F) rende del tutto legittima e, anzi doverosa, la disposizione giudiziale che prevede la rimozione delle opere e la rimessione in pristino dei luoghi, così come è palesemente legittima la decisione dei giudici di merito di subordinare la sospensione condizionale della pena alla rimozione delle conseguenze dannose del reato (per tutte, Terza Sezione Penale, sentenza n.38071 del 2007, rv 237825), non potendo assumere alcuna rilevanza rispetto alla decisione dei giudici di appello il documento datato dicembre 2011 che la Difesa ha inteso produrre e che, come emerge dal suo contenuto, consiste in una risposta interlocutoria e in una valutazione del tutto provvisoria del competente servizio regionale. A ciò consegue che nessuna censura può essere mossa alla sentenza impugnata e in sede esecutiva potrà farsi luogo all’esame di eventuali situazioni di non compatibilità fra le disposizioni contenute in sentenza e le decisioni che la pubblica amministrazione avrà nel frattempo assunto.
 
Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art.616 c.p.p., di sostenere le spese del procedimento.
 
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n.186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
 
P.Q.M.
 
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, nonché al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
 
Cosi deciso in Roma il 20 Dicembre 2011

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