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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia, Incendi boschivi Numero: 276 | Data di udienza: 15 Dicembre 2011

* DIRITTO URBANISTICO – INCENDI BOSCHIVI – Art. 10 L. n. 353/2000 –  Divieto di edificazione sui soprassuoli percorsi da incendi – Interventi costruttivi consentiti prima dell’incendio – Estensione del divieto – Esclusione.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione: Puglia
Città: Lecce
Data di pubblicazione: 14 Febbraio 2012
Numero: 276
Data di udienza: 15 Dicembre 2011
Presidente: Trizzino
Estensore: Caprini


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – INCENDI BOSCHIVI – Art. 10 L. n. 353/2000 –  Divieto di edificazione sui soprassuoli percorsi da incendi – Interventi costruttivi consentiti prima dell’incendio – Estensione del divieto – Esclusione.



Massima

 

TAR PUGLIA, Lecce, sez.3^ – 14 febbraio 2012, n. 276


DIRITTO URBANISTICO – INCENDI BOSCHIVI – Art. 10 L. n. 353/2000 –  Divieto di edificazione sui soprassuoli percorsi da incendi – Interventi costruttivi consentiti prima dell’incendio – Estensione del divieto – Esclusione.

La disposizione che vieta l’edificazione sui soprassuoli boschivi interessati da incendi e impedisce destinazioni diverse da quelle in atto prima dell’incendio stesso (art. 10, comma 1, l. n. 353/2000), mira a impedire che l’area possa divenire edificabile per il solo fatto dell’evento incendiario, onde va interpretata nel senso che tale divieto non si può estendere agli interventi costruttivi che sarebbero stati consentiti prima di detto evento (Consiglio Stato, sez. V, 15 luglio 1998, n. 1048).

Pres. Trizzino, Est. Caprini – C.R. e altro (avv.ti Ratano e Nicolardi) c. Comune di Salve (n.c.)


Allegato


Titolo Completo

TAR PUGLIA, Lecce, sez.3^ - 14 febbraio 2012, n. 276

SENTENZA

 

TAR PUGLIA, Lecce, sez.3^ – 14 febbraio 2012, n. 276

N. 00276/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00050/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce – Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 50 del 2011, proposto da:
Cesario Ratano e Rocco Ratano, rappresentati e difesi dagli avv.ti Lina Ratano e Pietro Nicolardi, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Lecce, piazza Mazzini, 72;

contro

Comune di Salve, non costituito;

per l’annullamento

– della nota prot. 9510 in data 3 novembre 2010, notificata il successivo 6 novembre, a firma del Dirigente U.T.C. di Salve, avente ad oggetto “domanda di permesso di costruire per la costruzione di una casa rurale in località “Don Cesare” in agro di Salve (Foglio 24 p.lle 775-695-696), prot. n. 3198 del 12 aprile 2010”;

– di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o consequenziale e in particolare, ove occorra, e nei limiti dell’interesse dei ricorrenti:

– della deliberazione della G.C. di Salve n. 105 del 20 settembre 2007 di adozione del catasto particellare delle aree comunali percorse dal fuoco negli anni 2000, 2001 e 2006;

– della deliberazione della G.C. di Salve n. 125 del 15 novembre 2007 di approvazione del catasto particellare delle aree comunali percorse dal fuoco negli anni 2000, 2001 e 2006.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2011 la dott.ssa Gabriella Caprini e uditi, nelle preliminari, l’avv. Ratano, anche in sostituzione dell’avv. Nicolardi, per i ricorrenti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

I. – I ricorrenti, nella rispettiva qualità di proprietario e di imprenditore agricolo affittuario, impugnano il rigetto della domanda di rilascio del permesso di costruire per la edificazione di una casa rurale, motivato sul presupposto che l’area oggetto dell’intervento ricade nell’elenco delle aree percorse dal fuoco e che, pertanto, per la stessa, operi il divieto di realizzare edifici civili, infrastrutture ed attività produttive per un periodo di dieci anni.

II. – A sostegno del gravame deducono i seguenti motivi:

a) violazione e falsa applicazione dell’art. 10, commi 1 e 2, della l. n. 353/2000 e degli artt. 3, 7 e 10 bis della l. n. 241/1990;

b) eccesso di potere per erroneità dei presupposti, falsa presupposizione, violazione dei principi in materia di procedimenti a istanza di parte e difetto di istruttoria;

c) incompetenza per violazione dell’art. 42, lett. b) del d.lgs. n. 267/2000.

II. – All’udienza pubblica del 15 dicembre 2011, fissata per la trattazione, la causa è stata trattenuta per la decisione.

III. – Il ricorso è fondato.

III.1. – La disposizione che vieta l’edificazione sui soprassuoli boschivi interessati da incendi e impedisce destinazioni diverse da quelle in atto prima dell’incendio stesso, mira a impedire che l’area possa divenire edificabile per il solo fatto dell’evento incendiario, onde va interpretata nel senso che tale divieto non si può estendere agli interventi costruttivi che sarebbero stati consentiti prima di detto evento (Consiglio Stato, sez. V, 15 luglio 1998, n. 1048).

Tale “ratio” della norma trova puntuale riscontro nel dato letterale della disposizione laddove si prescrive, nello specifico, che “le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all’incendio per almeno quindici anni… È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l’incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data” (art. 10, comma 1, l. n. 353/2000).

III.2. – Ora, nel caso all’esame, secondo quanto si evince dal certificato di destinazione urbanistica dell’11 novembre 2009 e dalla previa attestazione del dirigente dell’U.T.C. del 6 maggio 2011, entrambi in atti, l’area interessata dall’incendio nell’anno 2006, tipizzata dal P. di F. del 1977 come E/2 (verde agricolo), tuttora vigente, non ha subito dopo tale evento alcuna modificazione nella destinazione.

Precisamente, a oggi, “stante il carattere agricolo della destinazione di zona, sono consentiti prevalentemente insediamenti connessi all’agricoltura, ossia:

A) Edifici per usi rurali … con o senza abitazione annessa;

B) Case isolate (per abitazione);

C) Aziende agricole”.

III.3. – Ne consegue che essendo la realizzazione della tipologia di intervento richiesto (casa rurale) già ammessa dalle destinazioni d’uso vigenti al momento dell’incendio, l’ipotesi all’esame non rientra nelle fattispecie disciplinate dal divieto legislativo opposto, atto a impedire, come detto, che aree percorse dal fuoco acquistino una disciplina urbanistica più favorevole, consentendo uno sfruttamento e una potenzialità edificatoria prima non possibili.

IV. – Sulla base delle sovraesposte considerazioni, il ricorso deve essere accolto con assorbimento delle ulteriori censure dedotte.

V. – Attesa la peculiarità della questione esaminata, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese e competenze di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla la nota prot. 9510 del 3 novembre 2010.

Compensa tra le parti le spese e competenze di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Rosaria Trizzino, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Gabriella Caprini, Referendario, Estensore
       
L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/02/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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