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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto dell'energia Numero: 135 | Data di udienza: 25 Gennaio 2012

* DIRITTO DELL’ENERGIA – Impianti a biomassa e impianti fotovoltaici – Autorizzazione – Dimostrazione della disponibilità del suolo – Art. 27, c. 42 L. n. 99/2009 – Regione Sardegna – Art. 6, c. 6 l.r. n. 3/2009 – Criterio di selezione delle istanze di autorizzazione –  Aree industriali – Deliberazione G.R.  n. 27/16 del 1/6/2011 – Percentuale da destinare ad impianti fotovoltaici – 10%  – Enti di gestione o enti territorialmente competenti – Incrementi sino al 20% – Autorizzazione ex art 12 d.lgs. n. 387/2003 – Voltura – Deliberazione G.R.  Sardegna  n° 25/40 del 1° luglio 2010 – Competenza del dirigente.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Sardegna
Città: Cagliari
Data di pubblicazione: 20 Febbraio 2012
Numero: 135
Data di udienza: 25 Gennaio 2012
Presidente: Ravalli
Estensore: Manca


Premassima

* DIRITTO DELL’ENERGIA – Impianti a biomassa e impianti fotovoltaici – Autorizzazione – Dimostrazione della disponibilità del suolo – Art. 27, c. 42 L. n. 99/2009 – Regione Sardegna – Art. 6, c. 6 l.r. n. 3/2009 – Criterio di selezione delle istanze di autorizzazione –  Aree industriali – Deliberazione G.R.  n. 27/16 del 1/6/2011 – Percentuale da destinare ad impianti fotovoltaici – 10%  – Enti di gestione o enti territorialmente competenti – Incrementi sino al 20% – Autorizzazione ex art 12 d.lgs. n. 387/2003 – Voltura – Deliberazione G.R.  Sardegna  n° 25/40 del 1° luglio 2010 – Competenza del dirigente.



Massima

 

TAR SARDEGNA, Sez. 1^ – 20 febbraio 2012, n.135


DIRITTO DELL’ENERGIA – Impianti a biomassa e impianti fotovoltaici – Autorizzazione – Dimostrazione della disponibilità del suolo – Art. 27, c. 42 L. n. 99/2009.

L’art. 27, comma 42, della legge 23 luglio 2009, n. 99, nel modificare l’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ha inserito il comma 4-bis prevedendo che «Per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell’autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l’impianto». Costituisce, a tal fine,  titolo idoneo l’atto pubblico di costituzione di servitù.

Pres. Ravalli, Est. Manca – Comune di Isili (avv. Murgia) c. Regione Autonoma della Sardegna (avv.ti Murroni e Parisi), Consorzio Provinciale di Nuoro (avv. Mereu), Ministero per i Beni e le Attività Culturali e altri (Avv. Stato) e altri (n.c.)

DIRITTO DELL’ENERGIA – Regione Sardegna – Art. 6, c. 6 l.r. n. 3/2009 – Criterio di selezione delle istanze di autorizzazione.

L’art. 6, comma 6, della legge regionale della Sardegna n. 3 del 2009 prevede un criterio di selezione delle istanze di rilascio di autorizzazioni relative agli impianti di produzione di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, applicabile solo nel caso in cui «le domande … siano eccedenti rispetto a quelle rilasciabili compatibilmente con le esigenze di natura tecnica e di tutela ambientale e territoriale».

Pres. Ravalli, Est. Manca – Comune di Isili (avv. Murgia) c. Regione Autonoma della Sardegna (avv.ti Murroni e Parisi), Consorzio Provinciale di Nuoro (avv. Mereu), Ministero per i Beni e le Attività Culturali e altri (Avv. Stato) e altri (n.c.)

DIRITTO DELL’ENERGIA – Regione Sardegna –  Aree industriali – Deliberazione G.R.  n. 27/16 del 1/6/2011 – Percentuale da destinare ad impianti fotovoltaici – 10%  – Enti di gestione o enti territorialmente competenti – Incrementi sino al 20%.

Con la deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 27/16 del 1 giugno 2011, la percentuale da destinare ad impianti fotovoltaici è stata determinata nel 10% della superficie totale dell’area industriale, nozione che ricomprende sia l’area urbanizzata sia quella non urbanizzata (cfr. deliberazione Giunta Regionale n. 59/12 del 29 ottobre 2008), attribuendo agli «Enti di gestione o comunque territorialmente competenti per tali aree (es. Comune o Consorzio Industriale)» la sola possibilità di «disporre eventuali incrementi al limite sopra menzionato fino ad un massimo del 20% della superficie totale».

Pres. Ravalli, Est. Manca – Comune di Isili (avv. Murgia) c. Regione Autonoma della Sardegna (avv.ti Murroni e Parisi), Consorzio Provinciale di Nuoro (avv. Mereu), Ministero per i Beni e le Attività Culturali e altri (Avv. Stato) e altri (n.c.)

DIRITTO DELL’ENERGIA – Autorizzazione ex art 12 d.lgs. n. 387/2003 – Voltura – Deliberazione G.R.  Sardegna  n° 25/40 del 1° luglio 2010 – Competenza del dirigente.

La voltura costituisce una vicenda giuridica dell’autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003, prevista e disciplinata dalle direttive regionali (cfr. l’art. 8, comma 5, delle linee guida approvate con la deliberazione G.R. Sardegna n° 25/40 del 1 luglio 2010: «L’autorizzazione unica non è cedibile a terzi se non previo consenso dell’Amministrazione procedente subordinato alla verifica in capo al cessionario della sussistenza dei presupposti previsti dal precedente articolo 5»); la competenza sussiste in capo al dirigente, sia per il profilo oggettivo dell’atto, di chiara natura gestionale, sia per il riferimento delle citate linee guida alla “Amministrazione procedente” e non alla Giunta Regionale.

Pres. Ravalli, Est. Manca – Comune di Isili (avv. Murgia) c. Regione Autonoma della Sardegna (avv.ti Murroni e Parisi), Consorzio Provinciale di Nuoro (avv. Mereu), Ministero per i Beni e le Attività Culturali e altri (Avv. Stato) e altri (n.c.)


Allegato


Titolo Completo

TAR SARDEGNA, Sez. 1^ - 20 febbraio 2012, n.135

SENTENZA

 

TAR SARDEGNA, Sez. 1^ – 20 febbraio 2012, n.135

N. 00135/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00779/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 779 del 2011, proposto dal Comune di Isili, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Costantino Murgia, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, viale Bonaria n. 80;

contro

la Regione Autonoma della Sardegna, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Murroni e Giovanni Parisi, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale della Regione in Cagliari, viale Trento n. 69;
Consorzio Provinciale di Nuoro, rappresentato e difeso dall’avv. Marcello Mereu, con domicilio eletto presso Antonello Rossi in Cagliari, via Andrea Galassi n. 2;
il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del Ministro pro tempore;
il Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Cagliari, via Dante n. 23;
il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Cagliari, via Dante n. 23;
Enac, in persona del legale rappresentante pro tempore;
ASL 8 di Cagliari, Dipartimento Ssd Salute ed Ambiente,

nei confronti di

Isisol Sas di Sarsol Srl e C, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Germana Cassar e Giampaolo Secci, con domicilio eletto presso lo studio legale dell’ultimo in Cagliari, via della Pineta n. 53/B;
Robinia Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Tommaso Marchese, Marcello Vignolo e Massimo Massa, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Marcello Vignolo in Cagliari, piazza del Carmine n. 22;
Enel Distribuzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Roberto Candio, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, viale Regina Margherita n. 56;

per l’annullamento

– del provvedimento contenuto nella Determinazione prot. n. 13200/Rep.444/ del 22.08.11 allegato alla nota n. 13201/classif. X.7.5 del 22.08.11, con il quale il Direttore del “Servizio Energia” dell’Ass. Reg. dell’Industria ha rilasciato alla controinteressata, Società ISISOL, l’autorizzazione unica, per la costruzione e l’esercizio dell’impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare fotovoltaica delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi, in località “Perd’e Cuaddu”, zona industriale del Comune di Isili, per la durata di 20 anni dall’entrata in esercizio degli impianti e all’ Enel Distribuzione spa l’autorizzazione all’esercizio dell’impianto di connessione;

– di ogni altro atto presupposto, inerente e consequenziale, ivi compresi i seguenti:

1) deliberazione della G. R. della Sardegna n. 33/49 del 30.09.10, che ha stabilito di non sottoporre alla procedura di VIA il progetto in esame;

2) atti istruttori (del resistente Servizio Energia) in data: 14.04.2010 (nota prot. n. 13840), 31.01.2011, 04.02.2011 (nota prot. n. 1457),19.04.2011, 28.04.2011 (nota n. 6183), 16.05.2011 (nota prot. n. 7317), nonché tutti gli atti e le attività istruttorie della controinteressata ISISOL, richiamati e considerati come “presupposti” nell’impugnata “autorizzazione unica”;

3) nota Ass.to Reg.le EE.LL.FF.UU., Dir. Gen. Pian. Urb. Terr. Vig. Ed., Servizio Tutela Paesaggistica per le Provincie di Cagliari e Carbonia – Iglesias, n. 23958/TP/CA/CI/, prot. n. 6091 del 27.04.2011;

4) nota n. IE10640/MU/CA/prot. n. 9426 del 15.11.2010 del Ministero dello Sviluppo Economico, Dip. Comunicazioni – Ispettorato Territoriale per la Sardegna, recante il parere di massima alla costruzione di linee elettriche;

5) verbali della Conferenza di servizi in data 12, 20 e 24 maggio 2011;

6) relazione istruttoria dell’ufficio (verosimilmente del resistente Servizio Energia), in data 01.08.2011, richiamata nell’impugnata autorizzazione;

7) deliberazione della G. R. n. 27/16 del 01.06.2011, nella parte in cui ha previsto quale limite per l’utilizzo di territorio industriale il 20% di superficie totale dell’area industriale;

8) nota Assessorato Politiche Ambientali, Energia e Tutela del Territorio, Provincia di Cagliari, n. 58452USECPC, prot. n. 7703 del 23.05.11, recante il parere dello stesso Assessorato (nota prot. n. 9238 del 21.06.11);

9) nota ARPAS n. 14312 del 23.05.2011, prot. n. 7710 del 23.05.2011, recante il parere dello stesso Ente;

10) nota Comando Provinciale VV.FF. n. 5680 del 18.05.2011, prot. n. 7550 del 18.05.2011, col parere dello stesso Comando;

11) provvedimento Enel n. 0301369 del 24.2.2011, prot. n. 3033 del 7.03.2011, che approva il progetto della controinteressata ISISOL, codici Enel n. T0051592 e n. T0051566;

12) nota ASL n. 8 di Cagliari, Dip. SSD, Salute e Ambiente, n. 50591 del 19.05.2011, prot. 7702 del 23.05.11, recante il parere della stessa Azienda;

13) deliberazioni della G. R. n. 47/63 del 30.12.2010, n. 25/40 del 1.07.2010 e 27/16 del 1.06.2011;

14) nota ISISOL n. 9572 del 27.06.2011, e relativo allegato;

15) decreto Ministero Sviluppo Economico (Mise), in data 19.09.2010, recante “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;

16) nota dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile n. 0132395/IOP/ENAC del 5.11.2010, recante nulla osta alla realizzazione degli interventi per cui è causa;

17) nota della Dir. Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Sardegna, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, n. 3508/25.05.11/prot. n. 8004/27.05.11, recante i pareri delle Soprintendenze di Cagliari e Oristano;

18) det. prot. n. 10694/rep n. 404/19.07.11 con la quale il Direttore del Servizio Energia ha volturato, in favore della Soc. Robinia Srl, con sede in Pescara, l’autorizzazione n. 8071/21/rep.n.302 del 30.05.11, come modificata dalla Det. prot. n. 9703/rep.n.359 del 28.06.11, rilasciata in favore della Soc. Centro Studi Riuniti Srl;

19) scrittura privata in data 24.06.2011 di cui alla nota ISISOL n. 9572 del 27.06.11;

20) nota prot. n. 13166 del 22.08.11, con la quale la Soc. ISISOL “ha trasmesso il titolo di disponibilità delle aree regolarmente registrato”, compreso lo stesso titolo;

21) nota Servizio Politiche per l’Impresa, Ass. Reg. dell’Industria, prot. n. 6212 del 28.04.11;

22) delibera del Presidente del Consorzio Industriale Provinciale di Nuoro n. 5 del 02.10.2009;

23) delibera del Consiglio di Amm.ne del Consorzio Ind.le Provinciale di Nuoro n. 35 del 14.10.2009;

24) parere sulla procedura in esame espresso dal Consorzio Industriale Provinciale di Nuoro;

25) ogni altro atto, comunque presupposto, inerente e consequenziale all’impugnata autorizzazione unica e provvedimento di voltura, cit., anche se non espressamente richiamati dal presente ricorso, ma comunque posti a base della stessa autorizzazione e del provvedimento di voltura.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Sardegna, Enel Distribuzione, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero Beni e Attività Culturali, Consorzio Provinciale di Nuoro, Isisol Sas di Sarsol Srl e C e di Robinia Srl;
Visto l’atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale Isisol Sas di Sarsol Srl & C;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2012 il dott. Giorgio Manca e uditi l’avv. Costantino Murgia per il Comune ricorrente, l’avv. Giovanni Parisi per la Regione Sardegna, l’avvocato dello Stato Francesco Caput per le Amministrazioni resistenti, l’avv. Antonello Rossi, su delega, per il Consorzio Provinciale di Nuoro e per l’ISISOL s.a.r., l’avv. Roberto Candio per l’ENEL Distribuzione e l’avv. Massimo Massa per la Robinia srl.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. – Con il ricorso in esame, avviato alla notifica il 14 settembre 2011 e depositato il successivo 27 settembre, il Comune di Isili chiede l’annullamento dell’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio dell’impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare fotovoltaica, rilasciata dalla Regione Sardegna alla società ISISOL s.a.s. di SARSOL s.r.l. & C., con determinazione n. 13200/Rep. 444, del 22 agosto 2011, nonché degli atti presupposti o endoprocedimentali meglio indicati in epigrafe.

2. – Si è costituita in giudizio la Regione Sardegna, chiedendo che il ricorso sia respinto.

3. – Si è costituito anche il Consorzio Industriale Provinciale di Nuoro, chiedendo preliminarmente che il ricorso sia dichiarato inammissibile, posto che il Comune ricorrente avrebbe dovuto manifestare il proprio dissenso nella conferenza di servizi del 24 maggio 2011, convocata per l’esame dell’istanza della ISISOL. Nel merito, conclude per il rigetto.

4. – Resistono in giudizio anche le amministrazioni statali, chiedendo che il ricorso sia respinto.

5.- La società ISISOL s.a.s. di Sarsol s.r.l. & C. si costituisce in giudizio, chiedendo che il ricorso sia respinto. Propone, altresì, ricorso incidentale (avviato alla notifica il 14 novembre 2011 e depositato il successivo 30 novembre 2011) avverso la deliberazione della Giunta Comunale di Isili n. 73 dell’11 agosto 2011, in quanto invocata dal Comune ricorrente principale a sostegno dell’illegittimità della autorizzazione unica rilasciata dalla Regione. La deliberazione comunale citata sarebbe, infatti, illegittima per vizi propri, per il contrasto con la deliberazione della Giunta Regionale n. 27/16 del 1 giugno 2011, recante “Linee guida attuative del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010 … Modifica della Delib. GR n. 25/40 del 1 luglio 2010”.

6. – All’udienza pubblica del 25 gennaio 2012 la causa è stata trattenuta in decisione.

7. – Con il primo motivo, il Comune di Isili deduce, nei confronti dell’autorizzazione unica rilasciata dalla Regione e dei presupposti atti di disposizione delle aree in questione, la violazione della legge regionale n. 10 del 2008, in quanto il Consorzio Industriale di Nuoro non poteva cedere o garantire la disponibilità dei terreni sui quali sorgerà l’impianto, dato che gli immobili appartengono al Comune ricorrente. Infatti la legge regionale n. 10 del 2008 ha previsto, all’art. 2, comma 6, che il Comune di Isili non faccia più parte del Consorzio, per cui i beni ricadenti nel territorio comunale sono stati sottratti al Consorzio e automaticamente trasferiti al Comune, per l’esercizio autonomo delle funzioni di carattere industriale. Ne deriva, altresì, secondo il ricorrente, la violazione dell’art. 27, comma 42, della legge n. 99 del 2009, il quale subordina l’autorizzazione unica alla disponibilità del suolo da parte del soggetto richiedente; nonché difetto di istruttoria e di motivazione sui punti contestati.

7.1. – Il motivo è inammissibile, atteso che il Comune avrebbe dovuto correttamente e tempestivamente dedurre tale ragione di dissenso nella sede della conferenza di servizi svoltasi il 24 maggio 2011, convocata dalla Regione Sardegna per l’esame dell’istanza di rilascio dell’autorizzazione unica presentata dalla controinteressata.

Secondo l’art. 14-quater della legge n. 241 del 1990, «il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni (…) regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell’assenso.

Dal verbale risulta che il Comune di Isili, sul punto, si è limitato a chiedere che fosse «chiarita la titolarità sia del terreno in cui insiste l’impianto, che in quello dove passeranno i cavidotti», senza ulteriori specificazioni o rivendicazioni in ordine alla reale proprietà degli immobili. Peraltro, la generica osservazione del Comune, sopra riferita, è stata comunque oggetto di esame nella conferenza di servizi e si è tradotta anche in una specifica condizione (l’acquisizione della documentazione in merito al contratto definitivo di disponibilità delle aree di impianto) cui subordinare l’esito positivo della determinazione conclusiva della conferenza. Condizione che si è, in seguito, realizzata (come risulta dalla documentazione versata in atti).

7.2. – Il motivo in esame, perlatro, è anche infondato.

La legge regionale n. 10 del 2008 ha, in effetti, previsto la costituzione del nuovo consorzio industriale provinciale di Nuoro senza la partecipazione del Comune di Isili. Tuttavia, non ha disposto alcun trasferimento automatico dei beni ricadenti nel territorio comunale, già nella disponibilità del vecchio consorzio, al Comune. Ha, piuttosto, disciplinato in maniera più articolata il passaggio dei beni consortili, prevedendo, in primo luogo, che i nuovi consorzi industriali provinciali «subentrano ai consorzi di cui alla tabella A (fra i quali il Consorzio per l’area di sviluppo industriale della Sardegna Centrale – Nuoro) nella titolarità dei beni strumentali all’esercizio delle funzioni di pubblica utilità e quelle previste dai precedenti articoli 2 e 3».

In secondo luogo, ai nuovi consorzi è «attribuita la titolarità dei beni derivanti dal completamento delle procedure di liquidazione adottate ai sensi della presente legge…». Procedimento di cui, stando alla documentazione in atti, non risulta la conclusione. E comunque parte ricorrente non si cura di dare dimostrazione che i beni rivendicati siano compresi tra quelli oggetto del procedimento di liquidazione di cui alla legge regionale.

Una prima notazione appare del tutto evidente: sia che i beni oggetto della presente controversia rientrino nella prima ipotesi, sia che essi rientrino nella seconda, non si potrebbe sicuramente discorrere di un trasferimento automatico della titolarità di beni, a favore dei Comuni che non facciano più parte dei nuovi consorzi provinciali.

Inoltre, non appare revocabile in dubbio che le aree cedute in diritto di superficie dal Consorzio (originariamente alla Solever s.r.l. e poi) alla ISISOL s.a.s. di SARSOL s.r.l. siano da considerare quali aree industriali funzionali all’attuazione delle funzioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale. Aree in ordine alle quali la titolarità, per legge, è rimasta nella sfera giuridica del nuovo consorzio.

Rimane da chiarire che cosa si deve intendere per area industriale ai fini della legge regionale (muta al riguardo). Tradizionalmente, sia dalle norme sulla pianificazione urbanistica, sia dalle leggi speciali sui piani regolatori dei consorzi per lo sviluppo industriale, il riferimento è alla inclusione dell’area negli atti di pianificazione, nel senso che quel che rileva ai fini dell’accertamento della industrialità è la destinazione di piano impressa all’area, non la sua effettiva industrializzazione. Una delle funzioni fondamentali, in specie, dei piani e degli strumenti di programmazione dello sviluppo industriale è infatti quella di individuare le aree da destinare agli insediamenti industriali e orientare gli investimenti verso le aree prescelte (come in diverse occasioni ha avuto modo di affermare anche la giurisprudenza: si veda, ad esempio, T.A.R. Lazio, Latina, 1 marzo 1994, n. 247; si possono richiamare, sul punto, gli articoli 50 e 51 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, recante il “Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno”; e d’altronde, la lettura degli art. 1 e 2 della legge regionale conferma quanto appena sostenuto).

Nel caso di specie, risulta dalla documentazione in atti che le aree in questione sono incluse nel piano urbanistico comunale di Isili, con destinazione urbanistica ad area industriale (zona D).

8. – Da quanto sopra statuito deriva, altresì, la infondatezza (e, ancor prima, la irrilevanza) delle doglianze basate sulla asserita violazione della disciplina legislativa regionale sulla liquidazione delle quote e dei beni degli enti non più facenti parte del nuovo consorzio.

9. – Nell’ambito del primo motivo, il Comune deduce anche la violazione di legge in relazione all’art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 387/2003 e all’art. 27, comma 42, della legge n. 99 del 2009, in ordine alla disponibilità delle aree su cui posare i cavidotti ed elettrodotti necessari per l’impianto.

10. – Anche questa censura è infondata.

L’art. 27, comma 42, della legge 23 luglio 20089, n. 99, nel modificare l’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ha inserito il comma 4-bis prevedendo che «Per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell’autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l’impianto». Non è rilevante stabilire, in questo specifico caso, se la norma si riferisca anche all’area da destinare alle opere connesse, poiché dalla motivazione della autorizzazione unica impugnata (di cui alla determinazione n. 444 del 22 agosto 2011) risulta che la ISISOL ha, dapprima, prodotto copia della scrittura privata in cui si prevede l’obbligo dei proprietari delle aree su cui posare i cavidotti a concedere le servitù di passaggio di elettrodotto; e successivamente (in data 22 agosto 2008) «ha trasmesso il titolo di disponibilità delle aree regolarmente registrato». Ha precisato la difesa della Regione, nella memoria del 23 dicembre 2011, che il titolo era rappresentato dall’atto pubblico di costituzione della servitù. Considerato che la circostanza non è stata contestata dal ricorrente, si deve concludere che il requisito della disponibilità delle aree è stato provato dalla ISISOL prima del rilascio dell’autorizzazione unica.

11. – Con il secondo motivo, il Comune di Isili deduce, in primo luogo, la violazione dell’art. 6, comma 6, della legge regionale n. 3 del 2009, nonché della deliberazione della Giunta Regionale n. 47/63 del 30 dicembre 2010, in quanto l’autorizzazione unica impugnata avrebbe omesso di valutare gli obiettivi di qualità socio-economici, ambientali e paesaggistici, dell’iniziativa proposta dalla ISISOL.

11.1. – La censura non può essere condivisa.

La norma regionale invocata prevede un criterio di selezione delle istanze di rilascio di autorizzazioni relative agli impianti di produzione di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, applicabile solo nel caso in cui «le domande … siano eccedenti rispetto a quelle rilasciabili compatibilmente con le esigenze di natura tecnica e di tutela ambientale e territoriale». Presupposto che nel caso di specie non è dimostrato sussista, atteso che – come si vedrà esaminando le successive doglianze – l’istanza della ISISOL rispetta sotto i limiti territoriali di copertura fissati dalle linee guida regionali; mentre, per quanto concerne i profili ambientali, il vaglio di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale ha dato esito negativo.

11.2. – In secondo luogo, il Comune ricorrente deduce la violazione delle deliberazioni della Giunta Regionale e della Giunta Comunale di Isili con le quali è stata fissata la percentuale massima del 4% della superficie delle aree industriali, esistenti nel territorio comunale, da destinare agli impianti fotovoltaici.

Anche questa doglianza è infondata.

Richiamato quanto affermato con riguardo alla titolarità del diritto di proprietà sulle aree in questione, si deve rilevare che con la deliberazione della Giunta Regionale n. 27/16 del 1 giugno 2011, detta percentuale è stata determinata nel 10% della superficie totale dell’area industriale, nozione che ricomprende sia l’area urbanizzata sia quella non urbanizzata (cfr. deliberazione Giunta Regionale n. 59/12 del 29 ottobre 2008), attribuendo agli «Enti di gestione o comunque territorialmente competenti per tali aree (es. Comune o Consorzio Industriale)» la sola possibilità di «disporre eventuali incrementi al limite sopra menzionato fino ad un massimo del 20% della superficie totale».

11.3. – Con una terza censura, nell’ambito del secondo motivo, il Comune di Isili contesta l’omessa valutazione dei criteri indicati con la deliberazione della Giunta Regionale n° 10/3 del 12 marzo 2010, secondo la quale devono essere privilegiate quelle istanze presentate da soggetti che siano operatori di primaria rilevanza nella realizzazione e gestione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, che comprovino il possesso di capacità economico-gestionale ed imprenditoriale, che utilizzino infrastrutture già presenti, riducendo le superfici utilizzate, evitando un impatto visivo devastante.

Tuttavia, la censura non può essere favorevolmente esaminata, ove si consideri che dalla motivazione dell’autorizzazione unica emerge che la società ISISOL ha presentato la documentazione tecnico-amministrativa richiesta secondo la pluralità di determinazioni regionali intervenute a disciplinare la procedura in questione; e che il ricorrente non contesta specificatamente quali siano i contenuti di tale documentazione che si pongano in contrasto con le direttive regionali richiamate.

11.4. – Con ulteriore doglianza, il ricorrente si lamenta della mancata sottoposizione a valutazione di impatto ambientale del progetto autorizzato con il provvedimento impugnato.

Anche questo rilievo è infondato, atteso che – come risulta dalla documentazione in atti – il progetto della società Isisol SAS di Sarsol & C. per un “Impianto fotovoltaico Z.I. Isili – Campo fotovoltaico 4”, è stato sottoposto a procedura di verifica della sua assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). All’esito dell’istruttoria, con la deliberazione della Giunta Regionale n. 33/49 del 30 settembre 2010, è stato deciso di «non sottoporre all’ulteriore procedura di VIA il progetto relativo all’intervento “Realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra in agglomerato industriale di Isili”, proposto dalla Società Isisol SAS di Sarsol & C., a condizione che siano rispettate, e recepite nel progetto da sottoporre ad autorizzazione, le prescrizioni descritte in premessa».

Né è possibile procedere oltre nell’esame della censura, data la sua genericità.

12. – E’ inammissibile la censura in ordine alla violazione del contraddittorio procedimentale nei confronti dei controinteressati, soggetti confinanti con le aree interessate dall’intervento; questione che, con tutta evidenza, non rientra nella sfera di interesse del Comune ricorrente.

13. – L’ultimo motivo riguarda il provvedimento di voltura dell’autorizzazione unica n. 8071 del 30 maggio 2011, già rilasciata a favore della società Centro Studi Riuniti s.r.l., alla ROBINIA s.r.l., approvato e disposto con la determinazione dirigenziale n. 10694 del 19 luglio 2011, atto presupposto nell’ambito della autorizzazione unica impugnata (per quanto concerne l’impegno assunto dalla ROBINIA s.r.l., con gli atti cui si è accennato sopra, alla realizzazione delle linee elettriche di interconnessione, comuni agli impianti delle due società).

Peraltro:

– la voltura costituisce una vicenda giuridica dell’autorizzazione unica, prevista e disciplinata dalle direttive regionali (cfr. l’art. 8, comma 5, delle linee guida approvate con la deliberazione G.R. n° 25/40 del 1 luglio 2010: «L’autorizzazione unica non è cedibile a terzi se non previo consenso dell’Amministrazione procedente subordinato alla verifica in capo al cessionario della sussistenza dei presupposti previsti dal precedente articolo 5»);

– il ricorrente non deduce specifici rilievi, circa l’asserita omessa verifica dei requisiti della cessionaria ROBINIA a.r.l.;

– la competenza sussiste in capo al dirigente, sia per il profilo oggettivo dell’atto, di chiara natura gestionale, sia per il riferimento delle citate linee guida alla “Amministrazione procedente” e non alla Giunta Regionale.

14. – Il ricorso principale deve, in conclusione, essere integralmente rigettato.

15. – Ne deriva la inammissibilità del ricorso incidentale della controinteressata ISISOL, per il difetto di interesse a ricorrere.

16. – La disciplina delle spese giudiziali segue la regola della soccombenza, nei ternmini di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Dichiara inammissibile il ricorso incidentale.

Condanna il Comune di Isili al pagamento delle spese giudiziali a favore delle parti costituite resistenti e controinteressate, da liquidarsi in euro 2.000,00 (euro duemila) a favore di ciascuna di esse.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2012 con l’intervento dei magistrati:

Aldo Ravalli, Presidente
Grazia Flaim, Consigliere
Giorgio Manca, Primo Referendario, Estensore
       
L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
        
   
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/02/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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