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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Rifiuti Numero: 621 | Data di udienza:

* RIFIUTI – Gestione dei rifiuti – Deposito non autorizzato – Autorizzazione – Necessità – Artt. 183, 255 e 256 cc. 1 e 2, D. L.vo n. 152/2006 – Reato di deposito incontrollato di rifiuti – Abbandono o deposito incontrollato non qualificabile come temporaneo – Stoccaggio e smaltimento di rifiuti abusivamente ammassati – Configurabilità – Deposito temporaneo – Art. 183, lett. m) D.L.vo n. 152/2006.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 12 Gennaio 2012
Numero: 621
Data di udienza:
Presidente: Ferrua
Estensore: Rosi


Premassima

* RIFIUTI – Gestione dei rifiuti – Deposito non autorizzato – Autorizzazione – Necessità – Artt. 183, 255 e 256 cc. 1 e 2, D. L.vo n. 152/2006 – Reato di deposito incontrollato di rifiuti – Abbandono o deposito incontrollato non qualificabile come temporaneo – Stoccaggio e smaltimento di rifiuti abusivamente ammassati – Configurabilità – Deposito temporaneo – Art. 183, lett. m) D.L.vo n. 152/2006.



Massima

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 12 gennaio 2012, Sentenza n. 621


RIFIUTI – Gestione dei rifiuti – Deposito non autorizzato – Autorizzazione – Necessità – Artt. 183, 255 e 256 cc. 1 e 2, D. L.vo n. 152/2006.
 
In tema di gestione dei rifiuti, quando il deposito di rifiuti non possiede i requisiti fissati dalla legge (Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articolo 183) per essere qualificato quale temporaneo, si realizza secondo i casi: a) un abbandono ovvero un deposito incontrollato sanzionato, secondo i casi, dal Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 255 e articolo 256, comma 2,); b) un deposito preliminare, necessitante della prescritta autorizzazione in quanto configura una forma di gestione dei rifiuti; c) una messa in riserva in attesa di recupero, anch’essa soggetta ad autorizzazione in quanto forma di gestione dei rifiuti (per le ipotesi b) e c) la mancanza di autorizzazione e’ sanzionata Decreto Legislativo n. 152 del 2006, ex articolo 256, comma 1) (Cass.  Sez. 3, n. 39544 del 11/10/2006, Tresolat).
 
(conferma sentenza n. 1383/2009 CORTE APPELLO di LECCE, del 23/06/2010) Pres. Ferrua, Rel. Rosi
 
 
RIFIUTI – Reato di deposito incontrollato di rifiuti – Abbandono o deposito incontrollato non qualificabile come temporaneo – Stoccaggio e smaltimento di rifiuti abusivamente ammassati – Configurabilità – Deposito temporaneo – Art. 183, lett. m) D.L.vo n. 152/2006.
 
E’ configurabile il reato di deposito incontrollato di rifiuti, quando venga accertata un’attività di stoccaggio e smaltimento di rifiuti, abusivamente ammassati su una determinata area, che rientri nella disponibilità dell’imputato (Cass. Sez. 3, n. 11802 del 29/1/2009, Berardi), mentre, a norma del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 183, lettera m), e’ deposito temporaneo il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle specifiche condizioni elencate nella disposizione. Fattispecie: attività non autorizzata di deposito di rifiuti speciali (400 pneumatici) su un terreno
 
(conferma sentenza n. 1383/2009 CORTE APPELLO di LECCE, del 23/06/2010) Pres. Ferrua, Rel. Rosi

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 12 gennaio 2012, Sentenza n. 621

SENTENZA

 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
Dott. FERRUA Giuliana     – Presidente
Dott. GENTILE Mario        – Consigliere
Dott. GRILLO Renato        – Consigliere
Dott. MARINI Luigi           – Consigliere
Dott. ROSI Elisabetta        – Consigliere Rel. 
 
ha pronunciato la seguente:
 
SENTENZA
 
– sul ricorso proposto da MA. OR. N. IL ../ad/..;
– avverso la sentenza n. 1383/2009 CORTE APPELLO di LECCE, del 23/06/2010;
– visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
– udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/10/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ELISABETTA ROSI;
– Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Gioacchino che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso;
– Udito il difensore avv. Sp. Pa. che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
 
RITENUTO IN FATTO
 
La Corte di appello di Lecce, con sentenza del 23 giugno 2010, confermando la decisione del Tribunale di Lecce (sez. dist. di Campi Salentina) in data 11 giugno 2009, ha condannato Ma. Or. per il reato di cui al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256, comma 1, lettera b), perche’, nella qualita’ di titolare della ditta Sa. Da. Go. effettuava attivita’ non autorizzata di deposito di rifiuti speciali (400 pneumatici) su un terreno, fatto accertato in … .
 
Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputata, tramite il proprio difensore, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:
 
1) Nullita’ della sentenza ex articolo 606 c.p.p., lettera b), inosservanza ed erronea applicazione in riferimento al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 183, lettera m), poiche’ quanto accertato avrebbe dovuto essere piu’ correttamente ritenuto quale deposito temporaneo, attesa la modesta quantita’ dei pneumatici rinvenuti, e non gia’ abbandono, essendo l’accumulo era funzionale alle cessioni cadenzate temporalmente; pertanto trattandosi di gestione controllata di prodotto non degradabile depositato in via temporanea non ci sarebbe stato abbandono; la stessa Corte di cassazione avrebbe incluso nel deposito temporaneo il rifiuto collocato in luogo contiguo a quello nella disponibilita’ dell’impresa produttrice; 
2) Nullita’ della sentenza ex articolo 606, lettera e) per manifesta illogicita’ della motivazione in quanto i giudici di appello avrebbero travisato circa le dimensioni dell’area nella quale sarebbero stati collocati i pneumatici, la loro quantita’ e le modalita’ di collocazione, nonche’ circa le risultanze del registro di carico e scarico aziendale.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
1. Il ricorso e’ infondato.
 
In tema di gestione dei rifiuti, la giurisprudenza di legittimita’ ha affermato il principio che quando il deposito di rifiuti non possiede i requisiti fissati dalla legge (Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articolo 183) per essere qualificato quale temporaneo, si realizza secondo i casi: a) un abbandono ovvero un deposito incontrollato sanzionato, secondo i casi, dal Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 255 e articolo 256, comma 2,); b) un deposito preliminare, necessitante della prescritta autorizzazione in quanto configura una forma di gestione dei rifiuti; c) una messa in riserva in attesa di recupero, anch’essa soggetta ad autorizzazione in quanto forma di gestione dei rifiuti (per le ipotesi b) e c) la mancanza di autorizzazione e’ sanzionata Decreto Legislativo n. 152 del 2006, ex articolo 256, comma 1) (in tal senso si veda Sez. 3, n. 39544 del 11/10/2006, Tresolat, Rv. 235703).
 
In particolare, per quanto attiene al reato di deposito incontrollato di rifiuti, lo stesso e’ integrato quando venga accertata un’attivita’ di stoccaggio e smaltimento di rifiuti, abusivamente ammassati su una determinata area, che rientri nella disponibilita’ dell’imputato (Cfr. Sez. 3, n. 11802 del 29/1/2009, Berardi, Rv. 243402), mentre, a norma del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 183, lettera m), e’ deposito temporaneo il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle specifiche condizioni elencate nella disposizione.
 
2. Nel caso in esame era stato accertato che il quantitativo non irrilevante (400) di pneumatici giaceva alla rinfusa in un fondo incolto, prospiciente la ditta gestita dalla ricorrente, fondo i cui proprietari erano residenti in Svizzera ma che non era nella disponibilita’ della Ma. ad alcun titolo, per cui tale situazione impediva di ritenere che tale terreno fosse funzionalmente collegato con il luogo di produzione dei rifiuti, in modo da poter considerare la giacenza dei pneumatici quale deposito temporaneo. Inoltre, anche se dall’esame dei documenti aziendali emergeva che l’imputata avviava i rifiuti allo smaltimento con regolarita’, i giudici di merito hanno ritenuto che cio’ non potesse di per se’ escludere che una grande parte dei pneumatici – costituenti rifiuti contenenti metalli e altre sostanze nocive – venisse depositata senza nessuna autorizzazione su terreno altrui. Pertanto risulta infondato il primo motivo di doglianza.
 
2. Per quanto attiene al secondo motivo di ricorso, lo stesso e’ ugualmente infondato. I giudici di secondo grado hanno fornito ampia e congrua motivazione ad identica censura gia’ sollevata in sede di appello, ponendo l’accento sulle risultanze probatorie, come gia’ sopra evidenziato.
 
Il ricorso deve pertanto essere rigettato ed al rigetto consegue la condanna del la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ex articolo 616 c.p.p..
 
P.Q.M.
 
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

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