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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Beni culturali ed ambientali, Diritto urbanistico - edilizia Numero: 4841 | Data di udienza:

DIRITTO URBANISTICO – Presentazione della domanda di condono – Effetti contro l’ordinanza di demolizione dell’abuso – Giurisprudenza – BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Aree vincolate – Sanatoria di opere abusive – Limiti – Art. 36, d.P.R. n. 380 del 2001 – Art. 32 c.27 lett. d), d.l. n.269/2003 convertito dalla L. n. 326/2003.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 7^
Regione: Campania
Città: Napoli
Data di pubblicazione: 14 Ottobre 2011
Numero: 4841
Data di udienza:
Presidente: Veneziano
Estensore: Caminiti


Premassima

DIRITTO URBANISTICO – Presentazione della domanda di condono – Effetti contro l’ordinanza di demolizione dell’abuso – Giurisprudenza – BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Aree vincolate – Sanatoria di opere abusive – Limiti – Art. 36, d.P.R. n. 380 del 2001 – Art. 32 c.27 lett. d), d.l. n.269/2003 convertito dalla L. n. 326/2003.



Massima

 

 

 

T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI Sez. VII, 14/10/2011 Sentenza n.4841

DIRITTO URBANISTICO – Presentazione della domanda di condono – Effetti contro l’ordinanza di demolizione dell’abuso – Giurisprudenza.
 
La presentazione della domanda di condono fa venire meno l’interesse alla decisione del ricorso contro l’ordinanza di demolizione dell’abuso, considerato che, da un lato, il rilascio della concessione in sanatoria produce evidentemente l’improcedibilità del ricorso e, dall’altro, uguale effetto si produce in caso di diniego di condono, concentrandosi l’interesse nel contestare con apposito ricorso l’eventuale provvedimento di diniego della sanatoria ed il conseguente doveroso nuovo provvedimento sanzionatorio, nei termini e nei limiti in cui essa è stata richiesta (T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 07/09/2010, n.32129; T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 15/07/2010 , n. 16806; T.A.R. Toscana Firenze, sez. III, 26/02/2010, n. 516; T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, 03/04/2007, n.1499).
 
Pres. Veneziano, Rel. Caminiti Ric. Rossi c. Comune di Vico Equense
 
 
BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – DIRITTO URBANISTICO – Aree vincolate – Sanatoria di opere abusive – Limiti – Art. 36, d.P.R. n. 380 del 2001 – Art. 32 c.27 lett. d), d.l. n.269/2003 convertito dalla L. n. 326/2003.
 
L’art. 32 comma 27, lett. d), d.l. n. 269 del 2003 è previsione normativa che esclude dalla sanatoria le opere abusive realizzate su aree caratterizzate da determinate tipologie di vincoli (in particolare, quelli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e della falde acquifere, dei beni ambientali e paesaggistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali), subordinando peraltro l’esclusione a due condizioni costituite: a) dal fatto che il vincolo sia stato istituto prima dell’esecuzione delle opere abusive; b) dal fatto che le opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo risultino non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici (T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 10/12/2009, n. 8608). Da tale ricostruzione emerge, quindi, un sistema che consente la sanatoria delle opere realizzate su aree vincolate solo in due ipotesi, previste disgiuntamente, costituite dalla realizzazione delle opere abusive prima dell’imposizione dei vincoli (e, in questo caso, trattasi della mera riproposizione di una caratteristica propria della disciplina posta dalle due precedenti leggi sul condono con riferimento ai vincoli di inedificabilità assoluta di cui all’art. 33 comma 1, l. n. 47 del 1985); dal fatto che le opere oggetto di sanatoria, benché non assentite o difformi dal titolo abilitativo, risultino comunque conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici. Pertanto, la novità sostanziale della suddetta previsione normativa è costituita proprio dall’inserimento del requisito della conformità urbanistica all’interno della fattispecie del condono edilizio, così dando vita ad un meccanismo di sanatoria che si avvicina fortemente all’istituto dell’accertamento di conformità previsto dall’art. 36, d.P.R. n. 380 del 2001, piuttosto che ai meccanismi previsti dalle due precedenti leggi sul condono edilizio. Poste tali premesse, in base alla disciplina posta dal d.l. n. 269 del 2003, la sanabilità delle opere realizzate in zona vincolata è radicalmente esclusa solo qualora si tratti di un vincolo di inedificabilità assoluta e non anche nella diversa ipotesi di un vincolo di inedificabilità relativa, ossia di un vincolo superabile mediante un giudizio a posteriori di compatibilità paesaggistica. Infatti, è ben possibile ottenere la sanatoria delle opere abusive realizzate in zona sottoposta ad un vincolo di inedificabilità relativa, purché ricorrano le condizioni previste dall’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269 del 2003, convertito dalla l. n. 326 del 2003.
 
Pres. Veneziano, Rel. Caminiti, Ric. Rossi c. Comune di Vico Equense

 


Allegato


Titolo Completo

T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI Sez. 7^, 14/10/2011 Sentenza n.4841

SENTENZA

 

 

N. 04841/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01439/2000 REG.RIC.
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
 
ha pronunciato la presente
 
SENTENZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1439 del 2000, proposto da: 
Rossi Guglielmo, rappresentato e difeso dall’avv. Pasquale Lambiase, con domicilio eletto presso lo stesso in Napoli, via Cuma, 28; 
contro
Comune di Vico Equense, rappresentato e difeso dall’avv. Maurizio Pasetto, con domicilio legale in Napoli, Segreteria T.A.R.; 
per l’annullamento
dell’ordinanza. n.548 del 3/12/1999;
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Vico Equense;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 settembre 2011 la dott.ssa Diana Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 
FATTO e DIRITTO
 
1. Con atto notificato in data 22 gennaio 2000 e depositato il successivo 17 febbraio Rossi Guglielmo ha impugnato l’atto in epigrafe indicato, con cui il Comune di Vico Equense gli ingiungeva la demolizione di un manufatto abusivo, deducendo diversi vizi di eccesso di potere e di violazione di legge.
 
2. Questa Sezione, con ordinanza presidenziale n. 250/2011 del 28 febbraio 2011, in considerazione del lungo lasso di tempo trascorso dalla proposizione del ricorso, anche ai fini dell’accertamento della persistenza dell’interesse a ricorrere, ha disposto l’acquisizione di documentati chiarimenti in ordine ai fatti e alle circostanze eventualmente sopravvenute.
 
3. In data 28 giugno 2011 il Comune resistente si è costituito in giudizio, depositando memoria difensiva, con allegati documenti, in cui ha evidenziato che il ricorrente, dopo la notifica dell’ordinanza di demolizione e la proposizione del ricorso, aveva presentato istanza di condono edilizio ai sensi della D.L. 269/2003, convertito nella legge 326/2003, in relazione al manufatto di cui all’atto gravato nel presente giudizio, chiedendo pertanto che il ricorso venisse dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
 
4. In data 4 luglio 2011 anche parte ricorrente ha depositato documentazione attestante l’avvenuta presentazione della domanda di condono.
 
5. Il ricorso è stato trattenuto in decisione all’udienza pubblica del 29 settembre 2011.
 
6. Alla stregua di quanto innanzi evidenziato, il Collegio non può che pervenire alla declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
 
6.2 Infatti per costante giurisprudenza “la presentazione della domanda di condono fa venire meno l’interesse alla decisione del ricorso contro l’ordinanza di demolizione dell’abuso, considerato che, da un lato, il rilascio della concessione in sanatoria produce evidentemente l’improcedibilità del ricorso e, dall’altro, uguale effetto si produce in caso di diniego di condono, concentrandosi l’interesse nel contestare con apposito ricorso l’eventuale provvedimento di diniego della sanatoria ed il conseguente doveroso nuovo provvedimento sanzionatorio, nei termini e nei limiti in cui essa è stata richiesta (ex multis T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 07 settembre 2010 , n. 32129; T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 15 luglio 2010 , n. 16806; T.A.R. Toscana Firenze, sez. III, 26 febbraio 2010 , n. 516; T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, 03 aprile 2007 , n. 1499).
 
6.3 Né può ritenersi di ostacolo alla declaratoria di improcedibilità il disposto dell’art. 32 comma 27 lett. d) della d.l. 269/2003, in considerazione della circostanza dell’eventuale presenza, peraltro nemmeno indicata nel gravato provvedimento, di un vincolo di inedificabilità relativa sulla zona de qua, derivante dal P.U.T..
 
Come infatti già ritenuto dalla Sezione (ex multis T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 10 dicembre 2009 , n. 8608) l’art. 32 comma 27, lett. d), d.l. n. 269 del 2003 è previsione normativa che esclude dalla sanatoria le opere abusive realizzate su aree caratterizzate da determinate tipologie di vincoli (in particolare, quelli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e della falde acquifere, dei beni ambientali e paesaggistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali), subordinando peraltro l’esclusione a due condizioni costituite: a) dal fatto che il vincolo sia stato istituto prima dell’esecuzione delle opere abusive; b) dal fatto che le opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo risultino non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici. Da tale ricostruzione emerge, quindi, un sistema che consente la sanatoria delle opere realizzate su aree vincolate solo in due ipotesi, previste disgiuntamente, costituite dalla realizzazione delle opere abusive prima dell’imposizione dei vincoli (e, in questo caso, trattasi della mera riproposizione di una caratteristica propria della disciplina posta dalle due precedenti leggi sul condono con riferimento ai vincoli di inedificabilità assoluta di cui all’art. 33 comma 1, l. n. 47 del 1985); dal fatto che le opere oggetto di sanatoria, benché non assentite o difformi dal titolo abilitativo, risultino comunque conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici. Pertanto, la novità sostanziale della suddetta previsione normativa è costituita proprio dall’inserimento del requisito della conformità urbanistica all’interno della fattispecie del condono edilizio, così dando vita ad un meccanismo di sanatoria che si avvicina fortemente all’istituto dell’accertamento di conformità previsto dall’art. 36, d.P.R. n. 380 del 2001, piuttosto che ai meccanismi previsti dalle due precedenti leggi sul condono edilizio. Poste tali premesse, in base alla disciplina posta dal d.l. n. 269 del 2003, la sanabilità delle opere realizzate in zona vincolata è radicalmente esclusa solo qualora si tratti di un vincolo di inedificabilità assoluta e non anche nella diversa ipotesi di un vincolo di inedificabilità relativa, ossia di un vincolo superabile mediante un giudizio a posteriori di compatibilità paesaggistica. Infatti, è ben possibile ottenere la sanatoria delle opere abusive realizzate in zona sottoposta ad un vincolo di inedificabilità relativa, purché ricorrano le condizioni previste dall’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269 del 2003, convertito dalla l. n. 326 del 2003.
 
E’ pertanto evidente che detta valutazione dovrà essere compiuta dal Comune in sede di definizione della procedura di condono.
 
7. Il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile.
 
8. Sussistono giusti motivi, in considerazione del carattere meramente procedimentale della decisione, per la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
 
P.Q.M.
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
 
Spese compensate.
 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
 
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
Salvatore Veneziano, Presidente
Michelangelo Maria Liguori, Consigliere
Diana Caminiti, Referendario, Estensore
 
 
L’ESTENSORE                                        IL PRESIDENTE
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/10/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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