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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale penale, Diritto urbanistico - edilizia Numero: 6588 | Data di udienza: 17 Novembre 2011

DIRITTO URBANISTICO – Opere in cemento armato in zona sismica – Assenza di autorizzazione – Proprietario/committente e direttore dei lavori – Responsabilità – Artt. 64, 65, 71, 72, 93 e 95 D.P.R. n. 380/2001 – Circolare n. 11951 del 14.2.1974 del Ministero dei lavori pubblici – L. n. 1086/1971 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Urbanistica ed edilizia – Danno patrimoniale di particolare tenuità – Art. 62, n. 4, cod. pen. – Applicazione.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 17 Febbraio 2012
Numero: 6588
Data di udienza: 17 Novembre 2011
Presidente: Mannino
Estensore: Fiale


Premassima

DIRITTO URBANISTICO – Opere in cemento armato in zona sismica – Assenza di autorizzazione – Proprietario/committente e direttore dei lavori – Responsabilità – Artt. 64, 65, 71, 72, 93 e 95 D.P.R. n. 380/2001 – Circolare n. 11951 del 14.2.1974 del Ministero dei lavori pubblici – L. n. 1086/1971 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Urbanistica ed edilizia – Danno patrimoniale di particolare tenuità – Art. 62, n. 4, cod. pen. – Applicazione.



Massima

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^, 17 febbraio 2012 (Ud. 17/11/2011), Sentenza n. 6588

 
DIRITTO URBANISTICO – Opere in cemento armato in zona sismica – Assenza di autorizzazione – Proprietario/committente e direttore dei lavori – Responsabilità – Artt. 64, 65, 71, 72, 93 e 95 D.P.R. n. 380/2001 – Circolare n. 11951 del 14.2.1974 del Ministero dei lavori pubblici – L. n. 1086/1971.
 
E’ soggetta alle disposizione sulle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, artt. 64, 10 comma e 53 D.P.R. n. 380/2001, la realizzazione di un insieme di elementi strutturali collegati tra loro ed esplicanti una funzione statica che porta all’ampliamento di un edificio realizzato rispetto a quello autorizzato.
 
(dich. Inamm. il ricorso avversosentenza n. 1069/2008 TRIBUNALE di AGRIGENTO, del 07/07/2009) Pres. Mannino, Est. Fiale, Ric. Alaimo ed altro
 
 
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Urbanistica ed edilizia – Danno patrimoniale di particolare tenuità – Art. 62, n. 4, cod. pen. – Applicazione.
 
L’attenuante del danno patrimoniale di particolare tenuità, prevista dall’art. 62, n. 4, cod. pen., é applicabile solo ai delitti e non anche alle contravvenzioni di tipo urbanistico ed edilizio (Cass., Sez. III: 10.6.2009, n. 23872; 15.4.2002, n. 14190; 26.5.1994, n. 6187).
 
(dich. Inamm. il ricorso avversosentenza n. 1069/2008 TRIBUNALE di AGRIGENTO, del 07/07/2009) Pres. Mannino, Est. Fiale, Ric. Alaimo ed altro

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^, 17 febbraio 2012 (Ud. 17/11/2011), Sentenza n. 6588

SENTENZA

 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
 
 
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAVERIO FELICE MANNINO – Presidente
Dott. ALDO FIALE – Consigliere Rel. 
Dott. AMEDEO FRANCO – Consigliere
Dott. RENATO GRILLO – Consigliere
Dott. LUIGI MARINI – Consigliere
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
– sul ricorso proposto da:
1) ALAIMO GAETANO N. IL 10/04/1942
2) PALUMBO PICCIONELLO CALOGERO N. IL 08/02/1963
– avverso la sentenza n. 1069/2008 TRIBUNALE di AGRIGENTO, del 07/07/2009
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
– udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/11/2011  la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO FIALE
– Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Fausto De Santis che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità dl ricorso
 
RITENUTO IN FATTO
 
Il Tribunale di Agrigento, con sentenza del 7.7.2009, affermava la responsabilità
penale:
a) di Alaimo Gaetano in ordine ai reati di cui:
– agli artt. 64, 65, 71 e 72 D.P.R. n. 380/2001 (per avere realizzato, quale proprietario committente, opere edilizie in cemento armato omettendo di effettuare la previa denunzia ed il prescritto deposito del progetto esecutivo – in Favara, in epoca antecedente e prossima al 7.11.2007)
– agli artt. 93 e 95 D.P.R. n, 380/2001 (per avere eseguito i lavori anzidetti, in zona sismica, senza darne le dovute preventive comunicazioni);
b) di Palumbo Piccionello Calogero in ordine al reato di cui:
– agli artt. 64 e 71 D.P.R. n. 380/2001 (per avere, quale direttore dei lavori, realizzato opere edilizie in cemento armato senza la predisposizione di un progetto esecutivo – in Favara, in epoca antecedente e prossima al 7.11.2007)
e riconosciute ad entrambi circostanze attenuanti generiche, unificati i reati ascritti all’Alaimo nel vincolo della continuazione, condannava l’Alaimo medesimo alla pena di euro 250,00 di ammenda ed ii Palumbo Piccionello alla pena, condizionalmente sospesa, di curo 100,00 di ammenda.
 
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore degli imputati, il quale ha eccepito:
– la erronea interpretazione delle disposizioni riferite alla realizzazione delle opere in conglomerato cementizio armato, in quanto le opere realizzate non costituivano elementi strutturali di un edificio e non avevano funzione statica;
– la immotivata mancata concessione dell’attenuante per fatto di speciale tenuità.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché manifestamente infondato.
 
1. A norma dell’art. 64, 10 comma, del D.P.R. n. 380/2001 “la realizzazione delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, deve avvenire in modo tale da assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture e da evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità” e, secondo l’art. 53 dello stesso D.P.R., sono considerate “opere di conglomerato cementizio armato”, normale o precompresso, “quelle, composte da un complesso di strutture, che assolvono ad una funzione statica”.
 
Ne consegue che un’opera, per essere sottoposta alla disciplina in oggetto, deve risultare dal concorso di una pluralità di strutture e che restano al di fuori della normativa le opere costituite da un’unica struttura come, ad esempio, l’architrave di una porta.
 
La circolare n. 11951 del 14.2.1974 del Ministero dei lavori pubblici – Presidenza del Consiglio Superiore – Servizio tecnico centrale ebbe a specificare, in proposito, che “si considerano, ai sensi della legge n. 1086/1971, opere in conglomerato cementizio armato normale quelle costituite da elementi resistenti interconnessi, compresi quelli di fondazione, che mutuamente concorrono ad assicurare la stabilità globale dell’organismo portante della costruzione, e che quindi costituiscono un complesso di strutture, ossia un insieme di membrature comunque collegate fra loro ed esplicanti una determinata funzione statica. Sono quindi escluse all’applicazione dell’art. 4 della legge, oltre alle membrature singole, anche gli elementi costruttivi in cemento armato che assolvono una funzione di limitata importanza nel contesto statico dell’opera”.
 
Nella fattispecie in esame, secondo quanto accertato dal giudice del merito, l’intervento incriminato è consistito, appunto, in un insieme di elementi strutturali collegati tra loro ed esplicanti una funzione statica (che hanno portato all’ampliamento dell’edificio realizzato rispetto a quello autorizzato) al quale le norme incriminatrici fanno riferimento.
 
2. L’attenuante del danno patrimoniale di particolare tenuità, prevista dall’art. 62, n. 4, cod. pen., é applicabile solo ai delitti e non anche alle contravvenzioni di tipo urbanistico ed edilizio (Cass., Sez. III: 10.6.2009, n. 23872; 15.4.2002, n. 14190; 26.5.1994, n. 6187).
 
3. Tenuto conto della sentenza 13.6.2000, n. 186 della Corte Costituzionale e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che “le parti abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, alla declaratoria della stessa segue per ciascun ricorrente, a norma dell’art. 616 c.p.p., l’onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1.000,00.
 
P.Q.M.
 
la Corte Suprema di Cassazione
dichiara inammissibile il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento della somma di euro mille/00 in favore della Cassa delle ammende.
 
ROMA, 17.11.2011

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