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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Inquinamento atmosferico Numero: 693 | Data di udienza: 14 Febbraio 2012

* INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Impianti termici civili – Sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione – Art. 5, c. 9 d.P.R. n. 412/93 – Scaldacqua familiare – Esclusione dal campo di applicazione.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 4^
Regione: Lombardia
Città: MIlano
Data di pubblicazione: 2 Marzo 2012
Numero: 693
Data di udienza: 14 Febbraio 2012
Presidente: Leo
Estensore: Gatti


Premassima

* INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Impianti termici civili – Sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione – Art. 5, c. 9 d.P.R. n. 412/93 – Scaldacqua familiare – Esclusione dal campo di applicazione.



Massima

 

TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. 4^ – 2 marzo 2012, n. 693


INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Impianti termici civili – Sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione – Art. 5, c. 9 d.P.R. n. 412/93 – Scaldacqua familiare – Esclusione dal campo di applicazione.

E’ illegittima l’ordinanza con cui, in riferimento ad uno scaldacqua unifamiliare, si intima di regolarizzare il posizionamento del condotto di evacuazione prodotti della combustione, ai sensi dell’art. 5 c. 9 del D.P.R. n. 412/93, secondo cui “gli impianti termici siti negli edifici costituiti da più unità immobiliari devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione, con sbocco sopra il tetto dell’edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente”. Gli apparecchi non considerati impianti termici (quali  stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari) sono infatti espressamente esclusi dal campo di applicazione di detta norma.

Pres. Leo, Est. Gatti – M.V.T. (avv. Mentasti) c. Comune di Milano (n.c.)


Allegato


Titolo Completo

TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. 4^ – 2 marzo 2012, n. 693

SENTENZA

 

TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. 4^ – 2 marzo 2012, n. 693

N. 00693/2012 REG.PROV.COLL.
N. 05306/2004 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5306 del 2004, proposto da:
Manfredi Vianini Tolomei, rappresentato e difeso dall’avv. Elisabetta Mentasti, con domicilio eletto presso la stessa in Milano Via Verdi, 2;

contro

Comune di Milano; non costituito in giudizio

per l’annullamento

dell’ordinanza emessa dal Direttore del Settore Ambiente ed Energia Ufficio Igiene del Comune di Milano n. PG. 941322/2004 del 16 settembre 2004, avente ad oggetto “irregolarità caldaia a gas tipo C” con cui si ordina di regolarizzare il posizionamento del condotto di evacuazione prodotti della combustione della caldaia a gas di tipo C sita nell’abitazione del ricorrente e di ogni altro atto presupposto e connesso;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 febbraio 2012 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il provvedimento impugnato il Comune resistente, richiamato il rapporto redatto dall’A.S.L. Città di Milano, nel quale si rilevava che “la caldaia a gas di tipo C è installata irregolarmente a causa del posizionamento del terminale di scarico fumi, in contrasto con quanto stabilito dall’art. 5 punto 9 del D.P.R. n. 412/93”, ha intimato al ricorrente di “regolarizzare il posizionamento del condotto di evacuazione prodotti della combustione”, così come prescritto dalla citata norma.

Con un unico articolato motivo il ricorrente ha invocato la violazione del citato art. 5, per assenza di presupposti.

L’Amministrazione resistente non si è costituita in giudizio.

Alla pubblica udienza del 14.2.2012 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.

DIRITTO

Il ricorso è fondato.

La caldaia di che trattasi, debitamente certificata ai sensi della L. n. 46/90, assolve la funzione di scaldacqua unifamiliare, non invece alla produzione di calore.

Quanto precede è desumibile dalla documentazione prodotta dal ricorrente, nella quale si evidenzia che il condominio è dotato di riscaldamento centralizzato. La circostanza non è stata altrimenti contestata dalla resistente che non si è costituita in giudizio, né ha depositato documentazione.

L’art. 5 comma 9 del D.P.R. n. 412/93, posto a fondamento del provvedimento impugnato, prevede infatti che, nei casi ivi indicati, “gli impianti termici siti negli edifici costituiti da più unità immobiliari devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione, con sbocco sopra il tetto dell’edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente”.

Tuttavia, l’ultimo periodo dello stesso comma prevede che “anche per le disposizioni del presente articolo l’inapplicabilità agli apparecchi non considerati impianti termici in base all’art. 1, comma 1 lettera f), quali: stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari”, laddove il citato art. 1 c. 1 lett. f) prevede infatti che per «impianto termico», debba intendersi un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente i sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono quindi compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre “non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari”.

Il ricorso va pertanto accolto.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Sezione IV

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Condanna parte resistente al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 1.000,00, oltre al rimborso del contributo unificato, all’I.V.A. e alla C.P.A.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2012 con l’intervento dei magistrati:

Adriano Leo, Presidente
Elena Quadri, Consigliere
Mauro Gatti, Primo Referendario, Estensore
 
L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
        
   
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/03/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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