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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Rifiuti, VIA VAS AIA Numero: 146 | Data di udienza: 9 Febbraio 2012

* RIFIUTI – Impianti di smaltimento – Localizzazione – Provincie – Potere di individuare i siti idonei – Diverse tipologie di impianti – Individuazione di più siti per ciascuna tipologia – Possibilità – Formale e definitiva localizzazione – VIA – Autorizzazione unica ex art. 208 T.U.A. – Parere favorevole di VIA antecedente al rilascio dell’AIA – Legittimità – Discariche per rifiuti non pericolosi – Abbancamento di inerti – Art. 1, c. 4 D.M. 27/9/2010 – Possibilità – Ratio – Mantenimento della classificazione e delle regole tecniche applicabili – Enti locali interessati – Nozione – Modifiche ex d.lgs. n. 205/2010 – Norma di interpretazione autentica – VIA – Parere favorevole subordinato ad un numero rilevante di prescrizioni – Legittimità – Condicio sine qua non.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Marche
Città: Ancona
Data di pubblicazione: 24 Febbraio 2012
Numero: 146
Data di udienza: 9 Febbraio 2012
Presidente: Passanisi
Estensore: Capitanio


Premassima

* RIFIUTI – Impianti di smaltimento – Localizzazione – Provincie – Potere di individuare i siti idonei – Diverse tipologie di impianti – Individuazione di più siti per ciascuna tipologia – Possibilità – Formale e definitiva localizzazione – VIA – Autorizzazione unica ex art. 208 T.U.A. – Parere favorevole di VIA antecedente al rilascio dell’AIA – Legittimità – Discariche per rifiuti non pericolosi – Abbancamento di inerti – Art. 1, c. 4 D.M. 27/9/2010 – Possibilità – Ratio – Mantenimento della classificazione e delle regole tecniche applicabili – Enti locali interessati – Nozione – Modifiche ex d.lgs. n. 205/2010 – Norma di interpretazione autentica – VIA – Parere favorevole subordinato ad un numero rilevante di prescrizioni – Legittimità – Condicio sine qua non.



Massima

 

TAR MARCHE, Sez. 1^ – 24 febbraio 2012, n. 146

RIFIUTI – Impianti di smaltimento – Localizzazione – Provincie – Potere di individuare i siti idonei – Diverse tipologie di impianti – Individuazione di più siti per ciascuna tipologia – Possibilità.

In base alle norme del T.U.A. e della legislazione applicativa della Regione Marche, alle Province è attribuito solo il potere di individuare i siti idonei alla localizzazione delle varie tipologie di impianti sulla base dei criteri fissati dalla Regione: sotto questo profilo, possono certamente essere individuati più siti per ciascuna tipologia di impianto, a ciò non ostando alcuna specifica disposizione normativa.

Pres. Passanisi, Est. Capitanio – L.F.F. (avv.ti Felici e Forte) c. Consorzio Obbligatorio S. (avv.ti Filippucci e Spinelli) e Provincia di Macerata (avv.ti Sopranzi e Gentili)

RIFIUTI – Impianti di smaltimento – Formale e definitiva localizzazione – VIA – Autorizzazione unica ex art. 208 T.U.A.

La valutazione d’impatto ambientale non presuppone necessariamente che la scelta del sito risulti immodificabile (cfr. Consiglio di Stato n. 7461/2010), poiché è solo con il rilascio dell’autorizzazione unica che interviene la formale e definitiva localizzazione dell’opera (cfr. art. 208 T.U.A.).

Pres. Passanisi, Est. Capitanio – L.F.F. (avv.ti Felici e Forte) c. Consorzio Obbligatorio S. (avv.ti Filippucci e Spinelli) e Provincia di Macerata (avv.ti Sopranzi e Gentili)

RIFIUTI – VIA – Impianti di smaltimento – Procedimento di autorizzazione unica ex art. 208 d.lgs. n. 152/2006 – Parere favorevole di VIA antecedente al rilascio dell’AIA – Legittimità.

Il procedimento di cui all’art. 208 T.U.A. prende avvio con la presentazione dell’istanza da parte del proponente (istanza alla quale va allegato il progetto definitivo e la documentazione tecnica prevista dalle vigenti disposizioni in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute, di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica): tale procedimento resta sospeso nel caso in cui l’intervento debba essere assoggettato alla procedura di V.I.A. Risulta quindi conforme alla legge l’intervenuto parere favorevole di V.I.A antecedentemente al rilascio dell’A.I.A.

Pres. Passanisi, Est. Capitanio – L.F.F. (avv.ti Felici e Forte) c. Consorzio Obbligatorio S. (avv.ti Filippucci e Spinelli) e Provincia di Macerata (avv.ti Sopranzi e Gentili)

RIFIUTI – Discariche per rifiuti non pericolosi – Abbancamento di inerti – Art. 1, c. 4 D.M. 27/9/2010 – Possibilità – Ratio – Mantenimento della classificazione e delle regole tecniche applicabili.

L’art. 1 comma 4 D.M. 27/9/2010 stabilisce che gli inerti sono abbancabili nelle discariche per rifiuti non pericolosi (“Tenuto conto che le discariche per rifiuti pericolosi hanno un livello di tutela ambientale superiore a quelle per rifiuti non pericolosi, e che queste ultime hanno un livello di tutela ambientale superiore a quelle per rifiuti inerti, è ammesso il conferimento di rifiuti che soddisfano i criteri per l’ammissione ad ogni categoria di discarica in discariche aventi un livello di tutela superiore”). Tale disposizione si fonda sul presupposto che quanto più aumenta il livello di potenziale pericolosità dei rifiuti abbancati, tanto più è sicuro, dal punto di vista ambientale, l’impianto che li ospita (sempre che, ovviamente, in fase progettuale, realizzativa e gestionale siano rispettate le norme tecniche previste dal D.Lgs. n. 36/2003 e dagli atti autorizzativi). Pertanto, una discarica per rifiuti pericolosi può ospitare anche inerti e rifiuti non pericolosi, ma ciò non incide per un verso sulla classificazione dell’impianto, per altro verso sull’individuazione delle regole tecniche che disciplinano la progettazione e la realizzazione dell’impianto stesso.

Pres. Passanisi, Est. Capitanio – L.F.F. (avv.ti Felici e Forte) c. Consorzio Obbligatorio S. (avv.ti Filippucci e Spinelli) e Provincia di Macerata (avv.ti Sopranzi e Gentili)

VIA – Parere favorevole subordinato ad un numero rilevante di prescrizioni – Legittimità – Condicio sine qua non.

Deve ritenersi legittimo un parere favorevole di V.I.A. anche nell’ipotesi in cui sia subordinato ad un numero rilevante di prescrizioni. A fronte dei diversi orientamenti giurisprudenziali, la prassi si è infatti evoluta nel senso di consentire, solitamente attraverso più conferenze di servizi, progressivi affinamenti progettuali tali per cui, alla fine, il parere V.I.A. può essere rilasciato sia pure con prescrizioni. La condicio sine qua non è che il progetto sia emendabile senza che le modifiche alterino la natura e la funzionalità dell’opera da realizzare. Ai fini della legittimità dei provvedimenti autorizzativi è sufficiente che, con riguardo a tutti i profili di possibile criticità, le problematiche siano esaminate nel corso della conferenza di servizi (e nella specie, come si dirà nel prosieguo, non risulta che sia stata omessa la valutazione di qualcuno di tali profili); il proponente modifichi il progetto in modo da renderlo conforme ai rilievi che emergono nel procedimento; l’autorità competente impartisca, soprattutto con riferimento alla fase realizzativa, prescrizioni che, in base allo stato dell’arte della materia, appaiono le più idonee a limitare al massimo l’impatto ambientale (c.d. BAT o MTD).

Pres. Passanisi, Est. Capitanio – L.F.F. (avv.ti Felici e Forte) c. Consorzio Obbligatorio S. (avv.ti Filippucci e Spinelli) e Provincia di Macerata (avv.ti Sopranzi e Gentili)

RIFIUTI – Impianti di smaltimento – Procedimento di autorizzazione ex art. 208 d.lgs. n. 152/2006 – Enti locali interessati – Nozione – Modifiche ex d.lgs. n. 205/2010 – Norma di interpretazione autentica.

L’originaria versione dell’art. 208 T.U.A. parlava di enti locali “interessati” dai realizzandi impianti, ma senza specificare i criteri in base ai quali un ente poteva ritenersi interessato; a seguito della modifica apportata dal D.Lgs. n. 205/2010, la norma parla ora opportunamente di “…enti locali sul cui territorio è realizzato l’impianto…”. La disposizione vigente può essere qualificata come norma di interpretazione autentica, in quanto precisa per la prima volta il senso della primigenia disposizione.

Pres. Passanisi, Est. Capitanio – L.F.F. (avv.ti Felici e Forte) c. Consorzio Obbligatorio S. (avv.ti Filippucci e Spinelli) e Provincia di Macerata (avv.ti Sopranzi e Gentili)
 


Allegato


Titolo Completo

TAR MARCHE, Sez. 1^ - 24 febbraio 2012, n. 146

SENTENZA

TAR MARCHE, Sez. 1^ – 24 febbraio 2012, n. 146

N. 00146/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00844/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 844 del 2011, proposto da:
Luigi Filippo Felici, rappresentato e difeso dagli avv. Antonio Felici, Luca Forte, con domicilio eletto presso l’Avv. Chiara Scavo, in Ancona, piazza Cavour, 29;

contro

COSMARI – Consorzio Obbligatorio Smaltimento Rifiuti, rappresentato e difeso dagli avv. Leonardo Filippucci, Daniele Spinelli, con domicilio eletto presso l’Avv. Gian Luca Grisanti, in Ancona, via Goito, 4;
Provincia di Macerata, rappresentata e difesa dagli avv. Silvia Sopranzi, Franco Gentili, con domicilio eletto presso l’Avv. Paolo Cesaroni, in Ancona, via Cardeto, 16;

nei confronti di

Ambito Territoriale Ottimale (ATO) N.3, Regione Marche, Comune di San Severino Marche, Comune di Treia, Comune di Camerino, Comune di Mogliano, Studio Geotecnico Italiano- Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, Regione Marche, Azienda Sanitaria Unica Regionale – ASUR – delle Marche, Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – ARPAM -delle Marche, Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Marche, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Corpo Forestale dello Stato Coordinamento Provinciale di Macerata, non costituiti;

per l’annullamento, previa sospensione,

1) della deliberazione della Giunta Provinciale di Macerata n. 35 del 18.7.2011 avente ad oggetto “D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. – D. Lgs. 36/2003. Progetto di realizzazione di una discarica per rifiuti non pericolosi sita in Località Fosso Mabiglia nel Comune di Cingoli (MC). Proponente Consorzio Cosmari di Tolentino”, con cui è stato approvato il progetto definitivo della discarica di cui trattasi e rilasciata la autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) e di tutti i relativi elaborati progettuali e tecnici allegati;

2) della deliberazione della Giunta Provinciale di Macerata n. 36 del 18.7.2011, avente ad oggetto “Attuazione Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR). Individuazione discariche per rifiuti urbani ed assimilabili di appoggio al Consorzio Cosmari. Provvedimenti”;

3) della determinazione del dirigente del Servizio Ambiente della Provincia di Macerata n. 204 del 15.6.2011 con cui è stato attribuito giudizio positivo di compatibilità ambientale al progetto di realizzazione di una discarica per rifiuti non pericolosi in località Fosso Mabiglia di Cingoli e rilasciata la autorizzazione paesaggistica, previo parere favorevole della Soprintendenza Regionale e di tutti i relativi elaborati progettuali e tecnici allegati e di tutti i verbali delle conferenze dei servizi effettuate;

4) nota della Provincia di Macerata prot. n. 42202 del 19.5.2010 avente ad oggetto “Discarica per rifiuti urbani non pericolosi da realizzare in Loc. Fosso Mabiglia del Comune di Cingoli. Autorizzazione integrata Ambientale. Avvio procedimento ex art. 11 e 16 D.P.R. 327/2001”;

5) nota della Provincia di Macerata prot. n. 50424 del 17.6.2010 avente ad oggetto “Osservazioni ex artt. 11, comma 2, e 16, comma 4 e 10, D.P.R. 327/2001 al progetto definitivo depositato dal Cosmari e istanza volta al rilascio della VIA ed AIA per la realizzazione di un impianto di discarica per rifiuti urbani non pericolosi da realizzare in località Fosso Mabiglia del Comune di Cingoli”;

6) tutti gli atti prodromici e preparatori alle deliberazioni della Giunta Provinciale di Macerata n.35 e 36 del 18.7.2011 e alla determinazione del Dirigente del Servizio Ambiente della Provincia di Macerata n. 204 del 15.6.2011, ivi compresi, espressamente, i pareri resi dagli Enti a ciò deputati;

oltre a tutti gli atti e provvedimenti già impugnati dall’arch. Luigi Filippo Felici con ricorso n. 632/2008 e, precisamente:

7) la deliberazione della Assemblea Generale del Cosmari n. 12 del 26.5.2008, avente ad oggetto la “Individuazione siti discariche di appoggio al Cosmari” e ogni altro atto presupposto e/o successivo, tra cui in particolare:

8) la delibera del Consiglio di Amministrazione del Cosmari n. 53 del 24.5.2008 avente ad oggetto “Attuazione Piano Provinciale Gestione Rifiuti. Proposta individuazione sito futura discarica Cosmari” ivi compresa l’allegata relazione della Direzione del COSMARI,

nonché di ogni altro atto presupposto connesso e/o consequenziale,

e per la condanna

delle amministrazioni intimate al risarcimento dei danni.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di COSMARI – Consorzio Obbligatorio Smaltimento Rifiuti e della Provincia di Macerata;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto il dispositivo di sentenza 10/2/2012, n. 101;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2012 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Il sig. Felici, proprietario di alcuni lotti di terreno ricadenti in località Fosso Mabiglia di Cingoli, impugna i provvedimenti con cui la Provincia di Macerata ha rilasciato al COSMARI:

– il parere favorevole di compatibilità ambientale in sede di V.I.A. e l’autorizzazione paesaggistica (determinazione dirigenziale n. 204/2011);

– l’autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) e l’autorizzazione unica di cui all’art. 208 D.Lgs. n. 152/2006 (deliberazione di G.P. n. 35/2011),

riferite al progetto di una discarica per rifiuti urbani non pericolosi da realizzare nella predetta località di Fosso Mabiglia.

Vengono altresì impugnati tutti gli atti e provvedimenti che, a far tempo dal 2001, hanno caratterizzato il lungo procedimento che, a partire dall’individuazione dei siti potenzialmente idonei ad ospitare discariche nel territorio provinciale, si è poi concluso con l’adozione dei provvedimenti di localizzazione della discarica per cui è causa (alcuni di tali atti, indicati nell’epigrafe del ricorso, erano stati già impugnati dal ricorrente, dal Comune di Cingoli e da altri cittadini, ma i relativi ricorsi sono stati dichiarati inammissibili per difetto di interesse attuale ad agire con sentenza n. 517/2009 di questo Tribunale, confermata dalla sentenza n. 7461/2010 della Sez. V del Consiglio di Stato).

Il sig. Felici espone di essere leso da tale iniziativa sia perché la discarica ricade per la massima parte sui terreni di sua proprietà (che sono stati sottoposti a vincolo espropriativo), sia perché la presenza dell’impianto determinerà un deprezzamento delle restanti proprietà.

2. In questa sede, il sig. Felici in parte ribadisce le censure già formulate nel precedente ricorso e in parte solleva nuove censure.

Questi i motivi di ricorso:

– incompetenza del COSMARI a adottare atti di localizzazione di nuove discariche ed a procedere alla loro realizzazione, la competenza in materia essendo attribuita alla Provincia, sulla base dei criteri fissati dalla Regione (art. 199 D.Lgs. n. 152/2006, nel prosieguo T.U.A.);

– violazione art. 22, comma 3, L.R. n. 28/1999, punto 4.2. Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) e punto 14.1.1. Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR);

– in via subordinata, assenza di qualsiasi valida delega di poteri dalla Provincia al COSMARI, non essendo sufficiente al riguardo la nota del Presidente della Provincia del maggio 2003;

– in ogni caso, poiché il COSMARI è titolare solo di poteri di gestione del servizio, non gli poteva essere delegato il potere discrezionale di individuare l’area per la localizzazione della discarica;

– violazione L.R. n. 24/2009 (attuativa in ambito regionale del T.U.A.) e ulteriore profilo di incompetenza del COSMARI (visto che la normativa sopravvenuta prevedeva l’istituzione delle Autorità d’Ambito, successivamente soppresse dalla normativa nazionale e mai entrate in funzione);

– mancato formale recepimento nel PPGR dello studio dell’Università di Ancona che, nel 2001, aveva individuato nel territorio della provincia di Macerata nove siti idonei all’ubicazione di discariche, fra cui quello di Fosso Mabiglia. Tale studio fu approvato con deliberazione di G.P. n. 345/2001, mentre il recepimento avrebbe dovuto essere disposto dal Consiglio Provinciale, trattandosi di integrazione del PPGR;

– nella deliberazione di G.P. n. 345/2001 la Provincia aveva riservato a sé l’adozione dei futuri atti di progettazione e realizzazione delle discariche, il che conferma vieppiù l’incompetenza del COSMARI;

– invalidità derivata dei provvedimenti odiernamente impugnati per carenza del presupposto e carenza del potere espropriativo in capo al Consorzio intimato;

– nel merito, il COSMARI non ha proceduto a verificare l’attualità dello studio dell’Università di Ancona rispetto alla normativa sopravvenuta e non ha motivato in maniera adeguata la scelta del sito per cui è causa (il quale, nella graduatoria elaborata dall’Università, figura al sesto posto sulle nove località individuate). In particolare, il COSMARI ha illegittimamente integrato i criteri utilizzati a suo tempo dall’Università, introducendo un criterio meramente politico (ossia la scelta di privilegiare località dell’alto maceratese, in passato non interessate dalla localizzazione di discariche) e valorizzando solo tre dei circa trenta criteri posti a base del citato studio universitario;

– violazione allegato 1.1. al D.Lgs. n. 36/2003 (in base al quale nella localizzazione di nuove discariche sono da privilegiare siti già degradati e da ripristinare sotto il profilo paesaggistico, nel mentre Fosso Mabiglia è una località incontaminata in cui operano diverse e rinomate attività turistico – ricettive);

– omessa valutazione degli apporti partecipativi forniti dal ricorrente nel corso del procedimento;

– violazione della deliberazione di G.R. n. 460/2010, con cui era stato espresso l’indirizzo dell’incompatibilità ambientale della individuazione di siti contigui per l’allocazione di discariche (nel caso di specie, nell’arco di pochi chilometri è prevista la realizzazione di altre due discariche, nei Comuni di Appignano e Filottrano);

– le valutazioni della Provincia in sede di V.I.A. e A.I.A. sono consistite in richiami acritici al progetto del COSMARI e non sono state approfondite numerose questioni tecniche, fra cui l’inquinamento della falda acquifera, la pendenza dei crinali, le modalità di captazione del biogas, l’idoneità della barriera geologica di cui al punto 2.4.2. dell’allegato 1 al D.Lgs. n. 36/2003, la distanza dalle abitazioni circostanti, dalle strutture turistiche e dagli immobili di pregio storico esistenti nei dintorni;

– l’A.I.A., in particolare, è consistita in una mera ripetizione del parere V.I.A., in violazione degli artt. 29-sexies, comma 3, e 29-septies T.U.A.;

– omessa comparazione degli interessi e violazione art. 208 T.U.A. (e ciò in relazione all’efficacia di variante urbanistica dell’autorizzazione unica ex art. 208).

Il sig. Felici chiede altresì il risarcimento dei danni derivanti dalla realizzazione della discarica.

3. Si sono costituiti la Provincia e il COSMARI, chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza del 9 febbraio 2012 la causa è stata trattenuta per la decisione di merito.

DIRITTO

1. Ai fini di una più agevole trattazione delle numerose censure formulate dal sig. Felici, le stesse possono essere suddivise, in base al loro oggetto, nei seguenti tre gruppi:

– illegittimità dell’iter pianificatorio posto in essere dalla Provincia e dal COSMARI. Sostanzialmente, si deduce l’incompetenza del COSMARI ad individuare il sito di localizzazione della discarica consortile (mentre a ciò avrebbe dovuto provvedere la Provincia) e il fatto che il sito di Fosso Mabiglia non è previsto dal vigente PPGR;

– incompatibilità sopravvenuta della pianificazione regionale e provinciale a seguito dell’entrata in vigore del T.U.A. e del D.Lgs. n. 36/2003;

– illegittimità propria (oltre che derivata) del parere V.I.A. e dell’A.I.A., in ragione delle numerose carenze del progetto presentato dal COSMARI (carenze che sarebbero dimostrate dal fatto che la Provincia lo ha approvato con numerosissime prescrizioni, alcune delle quali meramente teoriche e non verificabili quanto all’efficacia).

All’interno di ciascuno dei tre gruppi suindicati sono poi contenute doglianze più specifiche, di cui si darà ugualmente conto nel prosieguo della trattazione.

2. In via preliminare, il Collegio osserva che su alcuni dei profili di illegittimità sopra indicati il Tribunale si è già pronunciato con la citata sentenza n. 517/2009, confermata dalla sentenza n. 7461/2010 della Sez. V del Consiglio di Stato. In tali decisioni, sono stati affermati i seguenti principi, che hanno acquistato autorità di cosa giudicata:

– non risponde al vero che, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006, la previgente pianificazione regionale e infraregionale di settore doveva essere considerata caducata per incompatibilità con il T.U.A.;

– la deliberazione di G.P. n. 345/2001 ha integrato il PPGR, in particolare per quanto concerne l’individuazione di aree idonee alla localizzazione di discariche;

– tale deliberazione (e con essa lo studio svolto dall’Università di Ancona) non è stata mai impugnata tempestivamente da chicchessia e/o annullata;

– la normativa sopravvenuta (id est, il D.Lgs. n. 36/2003) si applica solo in relazione ai criteri di progettazione delle discariche, per cui il rispetto della stessa è oggetto di verifica nell’ambito del procedimento di cui all’art. 208 T.U.A. (che comprende anche la procedura di A.I.A.);

– i Consorzi di gestione costituiti ai sensi della precedente normativa continuano ad esercitare le proprie attribuzioni stante la mancata costituzione delle Autorità d’Ambito;

– anche la successiva L.R. n. 24/2009 ha confermato questo assetto;

– la formale localizzazione delle discariche avviene con il rilascio dell’autorizzazione ex art. 208 T.U.A.;

– le questioni di carattere tecnico afferenti il progetto elaborato dal COSMARI sono oggetto dei procedimenti di V.I.A. e A.I.A. e dunque eventuali censure afferenti gli esiti di tali procedimenti possono essere fatti valere nei riguardi degli atti terminali (autorizzazione ex art. 208 e A.I.A., nonché il propedeutico parere favorevole di V.I.A., avente anche valore di autorizzazione paesaggistica).

3. Pertanto, si debbono considerare assodati i seguenti punti:

a) il PPGR di Macerata ha previsto la localizzazione di una discarica in località Fosso Mabiglia di Cingoli (unitamente ad altri 8 siti, graduati in ordine di punteggio nel citato studio dell’Università di Ancona). E a questo riguardo, per le ragioni che si andranno a specificare nel prosieguo, è irrilevante che il sito di Fosso Mabiglia fosse collocato al sesto posto della graduatoria, in quanto ciò che rileva è che il sito medesimo è comunque stato ritenuto idoneo ad ospitare una discarica per rifiuti non pericolosi e che non era noto ex ante il numero di discariche da realizzare nell’ambito provinciale;

b) il PPGR era ancora pienamente efficace alla data di adozione dei provvedimenti impugnati (e il Collegio ritiene al riguardo di dover richiamare, oltre alle norme già indicate nella sentenza n. 7461/2010, l’art. 199, comma 8, T.U.A., il quale stabilisce che i nuovi piani adeguati allo stesso D.Lgs. n. 152/2006 dovranno essere adottati dalle Regioni entro il 12/12/2013, restando nelle more validi quelli previgenti);

c) il COSMARI era ed è competente a scegliere il sito in cui ubicare la propria discarica (beninteso, fra quelli menzionati dal PPGR) ed a curare la progettazione e la costruzione della stessa. Fra l’altro, come si evince dalla deliberazione di G.P. n. 36/2011, quella per cui è causa è solo la prima delle discariche che dovranno essere costruite per garantire nei prossimi anni l’autosufficienza della Provincia di Macerata in questo delicato settore.

Con riguardo a quest’ultimo profilo, si deve evidenziare che:

– non risulta al Collegio che le Province curino direttamente la progettazione e la costruzione delle discariche, spettando tale compito, semmai, ai Comuni. Ma poiché il più delle volte la gestione del servizio avviene in ambito sovra comunale, tale attività viene svolta, direttamente o mediante affidamento dell’incarico a soggetti esterni, dalle Unioni di Comuni o, dove esistono, dai Consorzi intercomunali o dalle Autorità d’Ambito;

– come risulta del resto anche dalla deliberazione di G.R. n. 460/2010 (richiamata in ricorso), nella contigua Provincia di Ancona il progetto relativo alla discarica di Filottrano è stato elaborato dal Consorzio Intercomunale Conero Ambiente, il che conferma quanto detto in precedenza circa la legittimità della scelta del sito in cui ubicare una discarica da parte dell’ente che gestisce il servizio di igiene urbana.

In base alle norme del T.U.A. e della legislazione regionale applicativa (art. 3, comma 1, let. a), della L.R. n. 24/2009), alle Province è attribuito solo il potere di individuare i siti idonei alla localizzazione delle varie tipologie di impianti sulla base dei criteri fissati dalla Regione e, sotto questo profilo, possono certamente essere individuati più siti per ciascuna tipologia di impianto (a ciò non ostando alcuna specifica disposizione normativa).

A questo proposito, va altresì rilevato che la Provincia ha osservato il disposto dell’art. 4 L.R. n. 28/1999 (ribadito dall’art. 3, let. a), L.R. n. 24/2009), in quanto, come si evince dal preambolo della deliberazione di G.P. n. 345/2001, le risultanze del citato studio universitario erano state preventivamente illustrate in seno alla Conferenza delle Autonomie (le due norme dianzi richiamate prevedono solo che i Comuni debbono essere “sentiti” in merito alla individuazione dei siti idonei). I Comuni sono stati poi ovviamente “sentiti” anche in seno all’Assemblea Generale del COSMARI al momento della individuazione del sito di Fosso Mabiglia.

4. Si impone un breve digressione sulla natura del soggetto proponente l’intervento per cui è causa. Il COSMARI è un consorzio obbligatorio fra i Comuni della Provincia di Macerata, previsto dalla L.R. n. 28/1999 ed al quale sono affidati i compiti indicati nell’art. 9 della stessa legge regionale.

E’ indiscutibile che si tratti di un soggetto pubblico, in quanto costituito fra enti pubblici e affidatario di compiti che sono riservati al settore pubblico (vedasi anche l’art. 1 dello Statuto, versato in atti dal COSMARI in data 10/10/2011).

Bisogna poi ricordare che, in base alla vigente normativa di settore, gli impianti di smaltimento e trattamento dei rifiuti possono essere realizzati e gestiti anche da imprenditori privati, i cui progetti sono approvati dalle autorità competenti in base al medesimo iter seguito dalla Provincia di Macerata nel caso in esame. Nella specie sarebbe anche potuto accadere che il progetto relativo all’impianto per cui è causa fosse presentato da un imprenditore privato, il quale avrebbe potuto individuare l’area di Fosso Mabiglia in base al vigente Piano Provinciale.

Il fatto che l’area sia stata prescelta da un soggetto pubblico non può che rappresentare una maggiore garanzia di adeguata valutazione degli interessi contrapposti, visto che la scelta è stata ratificata dall’Assemblea del COSMARI, ossia dai Comuni ivi rappresentati.

Da quanto appena detto circa il fatto che il COSMARI è competente ad individuare i siti in cui ubicare le discariche consortili ed a curare la relativa progettazione consegue che non era necessaria al riguardo alcuna delega di poteri da parte della Provincia.

5. Il Comune ricorrente sostiene però che, anche a voler ritenere ancora vigente la pianificazione provinciale approvata prima dell’entrata in vigore del T.U.A., l’avvio dell’iter di realizzazione delle discariche presupponeva una verifica circa l’attualità dello studio redatto a suo tempo dall’Università di Ancona (alla luce, in particolare, del D.Lgs. n. 36/2003) e un’adeguata motivazione circa la scelta di un sito che non era collocato al primo, bensì al sesto posto, della graduatoria di idoneità elaborata dall’équipe universitaria.

Con riguardo a questo gruppo di censure, il Collegio osserva quanto segue.

5.1. Dalla lettura delle varie delibere assunte dall’Assemblea Generale e dal C.d.A. del COSMARI sembrerebbe che il criterio politico-amministrativo di privilegiare, nella scelta dei siti in cui ubicare le future discariche, i territori non gravati in passato da tale onere sia stato elaborato in seno allo stesso Consorzio. Ma così non è, in quanto, come si può desumere dal punto 15.2.6. del PPGR, tale criterio era stato posto a base della pianificazione dalla deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15 del 15 marzo 2000. Pertanto, era stato l’organo politico competente ad introdurre questo criterio, che in sé non può essere ritenuto irragionevole e che, del resto, la Provincia ha applicato in concreto nel corso della fase emergenziale.

In effetti, anche perché se ne è occupato di recente (vedasi la sentenza n. 38/2012, relativa all’impugnazione del diniego di ampliamento della discarica di Morrovalle, adottato dalla Provincia su istanza del gestore della discarica) il Tribunale è a perfetta conoscenza del fatto che la Provincia ha sfruttato fino all’ultimo la capacità di abbancamento di tre discariche già esistenti nel territorio di sua competenza (Tolentino, Potenza Picena e Morrovalle – vedasi accordo di programma versato in atti dalla Provincia in data 10/10/2011), dovendo in seguito far ricorso ad un accordo interprovinciale con la neonata Provincia di Fermo per smaltire i rifiuti presso l’impianto di Fermo.

5.2. Pertanto (ed a prescindere dall’errato richiamo operato dal ricorrente alle disposizioni di cui al punto 1.1. dell’allegato 1 al D.Lgs. n. 36/2003, questione sulla quale si tornerà in seguito) la Provincia ha dimostrato con i fatti di avere seguito il criterio secondo cui l’onere di ospitare impianti di smaltimento di rifiuti va ripartito equamente fra i Comuni del territorio.

In questo senso, la deliberazione di G.P. n. 36/2011, che viene censurata dal ricorrente quale artificioso tentativo di giustificare ex post la scelta del sito di Fosso Mabiglia (in sostanza, prevedendo sin d’ora l’avvio dell’iter di individuazione di nuovi impianti fra quelli previsti dal PPGR, la Provincia avrebbe inteso dare una sorta di contentino morale ai soggetti che subiscono le conseguenze della realizzazione dell’impianto di Fosso Mabiglia, dimostrando che il sacrificio al quale essi vengono chiamati oggi sarà sopportato nel prossimo futuro da altri Comuni del circondario) comprova che la Provincia ha inteso dare attuazione alla vigente pianificazione. Fra l’altro, visto che la gestione operativa della discarica di Fosso Mabiglia avrà una durata prevista di circa sette anni, non si comprende perché sarebbe illegittima la decisione di prevedere sin d’ora la realizzazione di nuovi impianti (scelta che appare al contrario necessaria per evitare di dover affrontare in futuro situazioni di emergenza che producono se non altro un incremento dei costi di smaltimento dei rifiuti).

5.3. In generale, poi, il ricorrente non spiega sotto quali specifici profili la pianificazione previgente non sarebbe conforme alla normativa sopravvenuta, per cui la censura è in parte anche inammissibile.

Ma ad ogni buon conto, si deve osservare che:

– non è applicabile al caso di specie la deliberazione di G.R. n. 460/2010, sia perché tale atto trovava fondamento normativo nell’art. 11 L.R. n. 24/2009 (in seguito abrogato dall’art. 42 della L.R. n. 16/2010), sia perché il medesimo art. 11 faceva riferimento ad impianti da realizzare a distanza pari o inferiore a km. 3 dal confine provinciale (e non risulta che la discarica di Fosso Mabiglia ricada nell’alveo di applicazione della norma);

– il D.Lgs. n. 36/2003 non disciplina la fase della pianificazione di settore, bensì gli aspetti progettuali e localizzativi di dettaglio degli impianti (anche se tali aspetti incidono in qualche modo sulla scelta dei siti);

– l’allegato 1 al citato decreto prevede tre tipologie diverse di impianti (per inerti, per rifiuti non pericolosi e per rifiuti pericolosi), stabilendo per ciascuna di esse i parametri da osservare per la localizzazione e la progettazione. Ora, ad onta dell’insistenza della difesa del ricorrente, non c’è dubbio che il punto 1.1. riguarda solo le discariche per inerti, mentre la discarica per cui è causa è un impianto per rifiuti non pericolosi. In ogni caso, la vigente normativa – art. 1 comma 4 D.M. 27/9/2010 – stabilisce che gli inerti sono abbancabili nelle discariche per rifiuti non pericolosi (“Tenuto conto che le discariche per rifiuti pericolosi hanno un livello di tutela ambientale superiore a quelle per rifiuti non pericolosi, e che queste ultime hanno un livello di tutela ambientale superiore a quelle per rifiuti inerti, è ammesso il conferimento di rifiuti che soddisfano i criteri per l’ammissione ad ogni categoria di discarica in discariche aventi un livello di tutela superiore”). In effetti, tale disposizione si fonda sul presupposto che quanto più aumenta il livello di potenziale pericolosità dei rifiuti abbancati tanto più l’impianto che li ospita è sicuro dal punto di vista ambientale (sempre che, ovviamente, in fase progettuale, realizzativa e gestionale siano rispettate le norme tecniche previste dallo stesso D.Lgs. n. 36/2003 e dagli atti autorizzativi). Pertanto, una discarica per rifiuti pericolosi può ospitare anche inerti e rifiuti non pericolosi, ma ciò non incide per un verso sulla classificazione dell’impianto, per altro verso sull’individuazione delle regole tecniche che disciplinano la progettazione e la realizzazione dell’impianto stesso.

5.4. Ma se si applica il punto 2.1. dell’allegato 1 al D.Lgs. n. 36/2003 la scelta del COSMARI è legittima, in quanto nella specie non ricorre nessuna delle ipotesi escludenti di cui al medesimo allegato (ma per la verità non si tratta di criteri escludenti, visto che la stessa disposizione consente deroghe ai divieti) e l’unico criterio previsto che rileva nella specie è quello della distanza dai centri abitati.

In effetti, nella contestata relazione tecnica allegata alla deliberazione del C.d.A. n. 53 del 24/5/2008, il direttore del COSMARI ha tenuto presente proprio questo criterio, oltre a quello (altrettanto logico) della distanza dall’impianto consortile di trattamento dei rifiuti, situato a Tolentino.

Ed anche l’istruttoria della Provincia in sede di V.I.A. e AIA ha tenuto presenti, come si vedrà, le norme tecniche di cui al D.Lgs. n. 36/2003.

Va infine precisato che, allorquando nel punto 2.1. dell’allegato 1 al D.Lgs. n. 36/2003 si parla del potere delle Regioni di autorizzare le suddette deroghe, il riferimento è da intendere all’autorità competente in base alla legge regionale.

Inoltre, l’art. 60, punto 3c), delle NTA del PPAR prevede l’esenzione dal rispetto dei vincoli dello stesso Piano paesistico per le opere pubbliche previste dalla pianificazione di settore, previa verifica di compatibilità ambientale.

5.5. La questione principale è pertanto quella di stabilire se la scelta operata dal COSMARI è legittima e motivata, sia in sé sia con riferimento alla vincolatività dell’elenco risultante dal più volte citato studio universitario approvato con deliberazione di G.P. n. 345/2001 e integrativo del PPGR.

In parte il Collegio ha già anticipato la propria opinione, evidenziando che uno dei criteri sicuramente prioritari nella scelta dei siti in cui ubicare le discariche è la distanza dai centri abitati, il che, come detto, trova conferma al punto 2.1. dell’allegato 1 al D.Lgs. n. 36/2003. Ed anche l’altro criterio su cui si è fondata la scelta del Consorzio intimato è da ritenere razionale, in quanto non c’è dubbio che la distanza della discarica dagli impianti di trattamento dei rifiuti condiziona in modo rilevante la riduzione dell’impatto ambientale relativamente ai fattori rumore e traffico (e quindi anche alle emissioni prodotte dalla circolazione degli automezzi adibiti al trasporto).

Pertanto, dal punto di vista generale non si può nemmeno sostenere che la scelta del COSMARI sia immotivata, avendo il Consorzio escluso in prima battuta i siti ricadenti in Comuni che già hanno ospitato in passato impianti analoghi (e ciò in ossequio al criterio indicato nelle deliberazioni di C.P. 15/3/2000 e dell’Assemblea Generale del COSMARI oggetto di gravame) e indicato le ragioni tecniche in base alle quali fra i siti rimanenti doveva essere prescelto quello di Fosso Mabiglia.

5.6. Per quanto concerne l’altra questione, il Tribunale osserva che:

– nel caso di specie, pur essendo stati indicati i vari siti disponibili in base alla maggiore idoneità ad ospitare impianti di smaltimento dei rifiuti, non si applicano i principi che disciplinano le procedure lato sensu concorsuali;

– in effetti, per un verso la scelta del sito in cui ubicare una discarica non è la risultante solo dell’applicazione di criteri meccanicistici, avulsi da ogni valutazione anche discrezionale (e come tale non enunciabile attraverso numeri, formule e tabelle), per altro verso (e ciò trova conferma anche nel ricorso) andava verificata l’attualità dello studio universitario in questione;

– in sostanza, fermo restando che la scelta non poteva riguardare siti non compresi nell’elenco, era ben possibile non seguire l’ordine di graduatoria, a condizione che la decisione fosse debitamente motivata.

6. Passando ora a trattare delle altre censure rivolte avverso la determinazione dirigenziale n. 204/2011 e la deliberazione di G.P. n. 35/2011, anche queste sono infondate.

Da un punto di vista generale, va osservato che:

– le doglianze formulate dal ricorrente sono per la massima parte riferite alle osservazioni tecniche che lo stesso ricorrente, il Comune di Cingoli e altri cittadini avevano fatto pervenire alla Provincia nella fasi iniziali del procedimento (vedasi ad esempio la deliberazione della G.M. di Cingoli n. 52 del 22 marzo 2010 e l’allegata relazione dell’ing. Cappelletti oppure la relazione a firma dell’arch. Gilardi del 22 marzo 2010 o, infine, la relazione a firma dell’ing. Coppa datata 20 agosto 2008, inviata dallo stesso sig. Felici). Come risulta dal verbale della conferenza di servizi del 15 aprile 2010 (versata in giudizio nell’ambito del coevo ricorso n. 848/2011, chiamato in decisione all’odierna udienza pubblica), tutte le osservazioni sono state consegnate ai rappresentanti del COSMARI ed ai progettisti, in modo da consentire loro di elaborare controdeduzioni o di correggere il progetto;

– il lungo iter procedimentale ha fatto registrare ben quattro sedute della conferenza di servizi incaricata di esaminare il progetto e numerose integrazioni progettuali da parte del COSMARI, per cui molte delle questioni sulle quali si insiste nel ricorso sono state in realtà superate dall’evoluzione del progetto. Si pensi, ad esempio, alla questione degli impatti sui recettori R1 e R2, superata dal fatto che i beni immobili individuati quali recettori sensibili R1 e R2 sono stati inseriti nel piano particellare degli espropri, per cui essi diventeranno parte dell’impianto. E proprio questo episodio dimostra che non vi è stata affatto pretermissione da parte della Provincia e del COSMARI delle osservazioni e delle richieste del sig. Felici, le quali, proprio con riferimento ai predetti immobili, sono state esaminate ed accolte. Naturalmente, gli enti intimati non sono stati in grado, per motivi oggettivi, di eliminare gli effetti negativi indiretti che la costruzione della discarica potrebbe produrre, in termini di deprezzamento delle restanti proprietà, nella sfera giuridica del ricorrente (ma questa è una situazione quasi inevitabile ogni qualvolta, nelle procedure di allocazione di opere pubbliche o di pubblico interesse, entrano in conflitto gli interessi pubblici e quelli privati). Ma anche altre richieste e osservazioni di natura tecnica sono state accolte dal COSMARI in sede di adeguamento del progetto iniziale (si pensi, ad esempio, alla questione degli inclinometri, di cui è stata prevista la posa in opera, come richiesto nell’osservazione dell’ing. Cappelletti).

Probabilmente è stata la tecnica di redazione del provvedimento di V.I.A. ad avere, in alcuni casi, indotto il ricorrente a ritenere non affrontate o risolte alcune delle problematiche di maggior rilievo (vedasi, ad esempio, in relazione alla questione della tutela delle acque, l’apparente discrasia che esiste fra quanto riportato a pagina 30 del documento istruttorio e quanto emerge alle successive pagine 53 e 54 del medesimo atto), quando invece di tali questioni si era tenuto debito conto, anche mediante l’imposizione di prescrizioni.

Ad ogni buon conto, il parere V.I.A. non è di per sé illegittimo per il solo fatto che esso richiama il progetto, se quest’ultimo è conforme alla legge ed alla normativa tecnica.

7. Per quanto concerne, in generale, la V.I.A. il Collegio non può non condividere le affermazioni rassegnate in numerose decisioni della Corte di Giustizia CE, del Consiglio di Stato e dei TAR a proposito del livello di approfondimento che deve caratterizzare i pareri favorevoli di compatibilità ambientale di progetti ricompresi nel novero di quelli da sottoporre a valutazione di impatto ambientale (livello di approfondimento che trova poi riscontro nella motivazione del provvedimento che attesta la compatibilità ambientale, la quale deve essere altrettanto esaustiva, non potendosi limitare ad una supina condivisione di quanto attestato dai progettisti o alla mera verifica dell’astratta compatibilità del progetto con la normativa di settore e con la pianificazione urbanistica).

Accanto a questo aspetto di carattere generale vi è poi l’altra questione relativa alla legittimità di un parere favorevole di V.I.A. che contenga un numero rilevante di prescrizioni; in alcune decisioni del G.A. si sostiene infatti che, laddove il progetto sia oggetto di un’approvazione condizionata al rispetto di prescrizioni numerose e non riguardanti meri aspetti di dettaglio, il parere favorevole è illegittimo, in quanto l’apposizione di un numero elevato di prescrizioni aventi le predette caratteristiche dimostra che il progetto non poteva in realtà essere approvato.

Peraltro, i suddetti principi debbono essere calati nella realtà specifica di ogni singolo procedimento e quindi anche della normativa tecnica che disciplina la progettazione di un’opera che è oggetto di V.I.A.

Per quanto riguarda la prassi dell’approvazione con prescrizioni, il Tribunale rileva che si tratta ormai di modus procedendi abbastanza diffuso, soprattutto nella materia dell’urbanistica, e che è giustificato dal principio di economicità dell’azione amministrativa.

In effetti, laddove l’autorità competente dovesse “bocciare” definitivamente un progetto in presenza di una qualsiasi difformità rispetto alla normativa tecnica di settore, il risultato sarebbe che il soggetto proponente ripresenterebbe il progetto emendato delle pecche riscontrate dall’autorità, imponendo quindi l’apertura di un nuovo procedimento (con conseguente inutile dispendio di mezzi e di risorse finanziarie, sia per il proponente che per la P.A.). La prassi pertanto si è evoluta nel senso di consentire, solitamente attraverso più conferenze di servizi, progressivi affinamenti progettuali tali per cui, alla fine, il parere V.I.A. può essere rilasciato sia pure con prescrizioni. La conditiosine qua non è che il progetto sia emendabile senza che le modifiche alterino la natura e la funzionalità dell’opera da realizzare (cosa che, nella specie, non si verifica, atteso che l’impianto, pur con le modifiche apportate in sede progettuale e da apportare in fase realizzativa, conserva la sua funzione specifica).

Si deve inoltre considerare che, relativamente alle discariche, esiste una normativa tecnica – compendiata per l’appunto nel D.Lgs. n. 36/2003 – che prescrive in maniera esaustiva le caratteristiche progettuali che le stesse debbono possedere, per cui, in sede di V.I.A., è agevole per gli enti che intervengono nel procedimento indicare gli eventuali aggiustamenti da apportare.

8. Va infine sottolineato il fatto che sia la V.I.A. che l’A.I.A. riguardano opere esistenti solo sulla carta, per cui, fermo restando l’obbligo di non approvare progetti radicalmente in contrasto con norme di legge e/o con piani di settore, per il resto la verifica circa il rispetto effettivo delle prescrizioni non si può che avere in fase realizzativa o in fase di gestione dell’opera.

Si pensi, ad esempio, alle emissioni in atmosfera: è evidente che in sede di rilascio dell’A.I.A. l’autorità competente non si può che limitare ad indicare specifici limiti, ma questo non garantisce di per sé che l’impianto effettivamente realizzato rispetterà quei limiti (ciò essendo oggetto di doverose verifiche che andranno effettuate ad impianto funzionante). Molto spesso, infatti, il mancato rispetto dei limiti di emissione dipende dalla omessa attuazione delle prescrizioni afferenti la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto e/o dal fatto che l’impianto riceve rifiuti diversi da quelli autorizzati, ossia da fattori che non è assolutamente possibile prevedere in sede di rilascio dell’autorizzazione.

Ai fini della legittimità dei provvedimenti autorizzativi è sufficiente che, con riguardo a tutti i profili di possibile criticità:

– le problematiche siano esaminate nel corso della conferenza di servizi (e nella specie, come si dirà nel prosieguo, non risulta che sia stata omessa la valutazione di qualcuno di tali profili);

– il proponente modifichi il progetto in modo da renderlo conforme ai rilievi che emergono nel procedimento;

– l’autorità competente impartisca, soprattutto con riferimento alla fase realizzativa, prescrizioni che, in base allo stato dell’arte della materia, appaiono le più idonee a limitare al massimo l’impatto ambientale (c.d. BAT o MTD).

Al riguardo, la difesa del COSMARI ha replicato in maniera che il Collegio giudica esaustiva ai rilievi afferenti alcune specifiche prescrizioni (in particolare quelle di cui alle lettere d), j), n) e o) del dispositivo della determinazione n. 204/2011) che il ricorrente ritiene invece fumose e meramente programmatiche.

9. E’ infine infondata la dedotta questione di legittimità costituzionale della L.R. n. 7/2004, come modificata da ultimo dalla L.R. n. 9/2011, nella parte in cui attribuisce alle Province la competenza a pronunciare il parere V.I.A. su alcune categorie di progetti.

In effetti, il T.U.A., in parte qua, stabilisce che “In sede regionale, l’autorità competente è la pubblica amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale individuata secondo le disposizioni delle leggi regionali o delle province autonome” (art. 7, comma 6).

Le pronunce della Corte Costituzionale che hanno affermato la competenza esclusiva dello Stato in subiecta materia (anche per quanto concerne l’autorità competente a curare i procedimenti) si riferiscono a vicende diverse: in alcuni casi le leggi regionali censurate dalla Consulta avevano in sostanza introdotto deroghe all’obbligo di sottoporre a V.I.A. alcune categorie di progetti, prevedendo il rinnovo automatico delle autorizzazioni preesistenti relative ad attività estrattive, mentre in un altro caso (sentenza n. 186 del 2010) la Regione aveva stabilito di sottoporre a V.I.A. regionale progetti di interesse statale.

Per quanto concerne la sussistenza della competenza della Provincia ai sensi della L.R. n. 7/2004, il problema è emerso in sede procedimentale (tanto è vero che gli atti erano stati trasmessi alla Regione), ma a seguito dell’entrata in vigore della L.R. n. 9/2011 la questione si è risolta nel senso che è stata confermata la competenza della Provincia a concludere la procedura.

Non è nemmeno fondato il motivo di ricorso con cui si censura la mancata partecipazione alla conferenza di servizi dei rappresentanti dei Comuni di Filottrano a Appignano, quali enti “interessati” (in quanto confinanti con Cingoli e presi in considerazione dalla citata deliberazione di G.R. n. 460/2010) alla realizzazione dell’impianto per cui è causa.

In effetti, l’originaria versione dell’art. 208 T.U.A. parlava di enti locali “interessati” dai realizzandi impianti, ma senza specificare i criteri in base ai quali un ente poteva ritenersi interessato; a seguito della modifica apportata dal D.Lgs. n. 205/2010, la norma parla ora opportunamente di “…enti locali sul cui territorio è realizzato l’impianto…”. Seppure non applicabile ratione temporis alla presente vicenda, la disposizione vigente può essere qualificata come norma di interpretazione autentica, in quanto precisa per la prima volta il senso della primigenia disposizione. In ogni caso, stante l’avvenuta pubblicizzazione a termini di legge degli atti iniziali del procedimento, gli enti locali del circondario che si fossero eventualmente ritenuti interessati a prendere parte al procedimento avevano la facoltà di farlo.

10. Passando quindi ai singoli profili controversi, il Tribunale osserva quanto segue.

10.1. In relazione alla tutela delle acque, non è stato dimostrato nel corso del procedimento (e neanche in sede processuale) che nel terreno sottostante la realizzanda discarica vi sia una falda acquifera o quantomeno un acquifero confinato. In realtà, come si evince dal documento istruttorio allegato alla determinazione dirigenziale n. 204/2011, per la massima parte il terreno in questione presenta natura argillosa, con presenza di intercalazioni limoso – sabbiose distribuite in modo non omogeneo. Ora, muovendo dal presupposto che i rilievi eseguiti dai progettisti confermano in generale tali dati, la Provincia ha imposto due specifiche prescrizioni relative alla problematica in esame (punti c) ed r) del dispositivo della citata determinazione n. 204), con ciò assolvendo, a giudizio del Collegio, agli obblighi di cui al punto 2.4. dell’allegato 1 al D.Lgs. n. 36/2003.

Anche in relazione ad altri peculiari aspetti progettuali afferenti la medesima problematica (si pensi, ad esempio, alla trincea drenante, anch’essa oggetto dei rilievi formulati dall’ing. Cappelletti per conto del Comune di Cingoli) nel corso del procedimento sono stati approfonditi e superati i profili critici.

Dall’istruttoria non sono invece emerse interferenze con il torrente Pavanella, che scorre nelle vicinanze del sito per cui è causa.

10.2. Analogamente è a dirsi per quanto riguarda il problema della captazione del biogas prodotto dalla discarica. A questo proposito è palese la lettura parziale degli atti impugnati operata dal ricorrente, il quale enfatizza solo l’affermazione contenuta nel documento istruttorio della V.I.A. secondo cui l’impianto disperderebbe nell’atmosfera circa 5000 tonnellate di metano ogni anno. Questo dato, però, è emerso nella fase iniziale del procedimento (vedasi verbale della conferenza di servizi del 15 aprile 2010, versato in atti dalla Provincia nell’ambito del coevo ricorso n. 848/2011), e sulla base di tale rilievo la questione è stata oggetto di specifico approfondimento. In effetti, come emerge dalla successiva documentazione, i tecnici della Provincia hanno dapprima chiesto chiarimenti circa il sistema di calcolo utilizzato dai progettisti (vedasi in particolare il punto D) “Matrice Aria” della nota prot. n. 31933 allegata al citato verbale della conferenza di servizi) e successivamente imposto un incremento del livello di captazione dell’impianto.

Fra l’altro, sono stati gli stessi progettisti a chiarire che i dati previsionali avevano preso a riferimento lo scenario peggiore possibile e che è interesse del COSMARI utilizzare quanto più possibile il gas prodotto dalla decomposizione dei rifiuti.

Inoltre, preso atto che gli ulteriori chiarimenti non erano stati idonei a fugare qualsiasi dubbio, la Provincia ha imposto le seguenti prescrizioni:

– realizzazione di due ulteriori punti di monitoraggio sui lati est e ovest dell’impianto;

– realizzazione (in caso di superamento dei livelli di guardia indicati nell’A.I.A.) di ulteriori pozzi-spia esterni al perimetro della discarica;

– monitoraggio delle emissioni fuggitive dal corpo della discarica mediante flussimetro portatile con camera di accumulo.

Altre specifiche misure cautelative sono state previste per contenere le emissioni odorose (copertura giornaliera dei rifiuti abbancati con teli a carboni attivi, FOS, membrana in polietilene e terreno naturale inerte; installazione di un motore di aspirazione forzata e di un impianto di abbattimento sui silos di stoccaggio del percolato; etc.). Nel ricorso non sono però contestate in modo specifico le risultanze di tali approfondimenti, né le giustificazioni fornite dai progettisti, per cui la censura va respinta.

10.3. Nel provvedimento di rilascio dell’A.I.A. sono stati fissati i limiti di emissione delle varie sostanze nocive ed è stata indicata la potenza termica nominale della torcia e del gruppo elettrogeno di cogenerazione, per cui anche questa censura va respinta.

10.4. Con riferimento agli impatti prodotti dal traffico degli automezzi a servizio della discarica, premesso che in ricorso non si sostiene il superamento dei valori-limite di immissione previsti dal Piano di zonizzazione acustica di Cingoli, è stata imposta una prescrizione finalizzata a limitare la velocità dei mezzi. In ogni caso, l’impianto non funzionerà nelle ore notturne e il numero degli automezzi a regime non è stato ritenuto particolarmente rilevante e tale da modificare nella sostanza il clima acustico della zona. Inoltre è stato imposto un adeguamento della viabilità per consentire il passaggio simultaneo di due automezzi.

10.5. Anche la questione dello studio dei venti è stata oggetto di successivi approfondimenti da parte del COSMARI, come si evince al punto 4.5.3. del documento istruttorio allegato alla determinazione n. 204/2011.

10.6. Per ciò che concerne gli impatti sulle attività turistico – ricettive esistenti nei paraggi, va in primo luogo rilevato come in realtà i timori paventati dai proprietari non riguardano principalmente la tutela della salute umana, quanto la perdita di attrattiva del sito (nel caso del sig. Felici vi è ovviamente anche la perdita della proprietà dei terreni oggetto di procedura espropriativa).

Ma se questo è, ne discendono le seguenti considerazioni:

– in primo luogo, il danno è solo ipotetico (e ciò vale anche per il possibile deprezzamento del valore delle proprietà);

– in secondo luogo, nell’inevitabile contrasto fra contrapposti interessi prevale indubbiamente l’interesse pubblico alla realizzazione di un impianto per lo smaltimento dei rifiuti.

Ad ogni buon conto, nel parere V.I.A. la questione è stata oggetto di specifico approfondimento, soprattutto con riferimento alla struttura denominata “La Castelletta”. Ora, premesso che un impianto di smaltimento dei rifiuti non può non provocare impatto sull’ambiente e sul paesaggio circostante, va rilevato che il vigente Piano regionale dei rifiuti prevede un criterio escludente nel caso di strutture sportive o turistiche di particolare rilievo (le discariche non possono essere ubicate a distanza inferiore a 500 metri dal confine delle predette strutture), per il resto dovendosi valutare caso per caso l’impatto prodotto dalla discarica.

Nella specie, non risulta che l’agriturismo “La Castelletta” sia qualificabile (e non si comprende poi in base a quali parametri, visto che il PRGR nulla dice al riguardo) come avente “particolare rilievo”, mentre per il resto nella determinazione n. 204 la Provincia ha dato conto dell’esito degli approfondimenti effettuati dai progettisti incaricati dal COSMARI (vedasi pagine 76-78 del documento istruttorio).

Dal punto di vista paesaggistico la zona in questione è soggetta in parte ad un vincolo di tutela delle acque e in parte ad un vincolo di tutela dei crinali (per questo secondo vincolo opera però l’esenzione ex art. 60 NTA del PPAR). La Soprintendenza per i Beni Culturali ed il Paesaggio ha rilasciato un parere favorevole sull’intervento, ritenendolo evidentemente compatibile con l’attuale assetto paesaggistico.

Ma anche sotto questo profilo il ricorso non contesta in maniera specifica e documentata lo studio di impatto ambientale (SIA) e la relazione paesaggistica elaborati dai progettisti, con tutto ciò che ne consegue in termini processuali.

11. Per quanto concerne invece il provvedimento A.I.A., è da respingere innanzitutto la censura con cui si deduce che esso è una mera ripetizione del provvedimento recante il parere V.I.A., e ciò sia per le ragioni esplicitate dalla difesa del COSMARI (pagina 54, punto 4.2. della memoria difensiva del 10 ottobre 2011), sia perché se il parere V.I.A. è legittimo non si vede per quale motivo in sede di A.I.A. esso non dovrebbe essere richiamato.

In secondo luogo, il Tribunale è dell’avviso che l’A.I.A. contiene tutti gli elementi previsti dalla vigente normativa, avendo la Provincia verificato la presenza nel progetto degli elementi di cui al punto 2.2. dell’allegato 1 al D.Lgs. n. 36/2003 (il che soddisfa la disposizione di cui all’art. 29-bis, comma 3, del T.U.A.) ed avendo prescritto il rispetto di una nutritissima serie di prescrizioni afferenti tutte le matrici ambientali (acqua, aria, suolo) con le quali la discarica è potenzialmente in grado di interferire.

A questo proposito (e il discorso vale anche per il parere di V.I.A.) sarebbe stato onere del ricorrente confutare dal punto di vista tecnico le singole prescrizioni (alla luce del progetto e delle successive modifiche), non potendo limitarsi a dedurre asserite carenze istruttorie e motivazionali.

Per cui, anche per questa parte il ricorso va respinto.

12. Va infine respinto anche il motivo con cui si deduce la radicale carenza in capo al COSMARI del potere di espropriare le aree necessarie alla realizzazione della discarica. Poiché il Tribunale ritiene che il Consorzio resistente è competente a curare la progettazione e la realizzazione della discarica di Fosso Mabiglia, esso, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del T.U. n. 327/2001, è anche munito del potere espropriativo.

13. Poiché la difesa del ricorrente ha da ultimo richiamato a sostegno di alcuni dei motivi di ricorso la citata recente sentenza del Tribunale n. 38/2012 (vedasi la memoria depositata in giudizio in data 23 gennaio 2012), si ritiene di dover infine chiarire che:

– l’affermazione secondo cui l’autorizzazione ex art. 208 T.U.A. ha valenza solo di variante urbanistica e non anche di variante alla pianificazione di settore è neutra rispetto alla presente vicenda, visto che il Tribunale ritiene che il sito di Fosso Mabiglia è previsto dal vigente PPGR (per cui nella specie non vi è stata alcuna variante alla pianificazione di settore);

– l’altra affermazione secondo cui la disposizione di cui all’art. 208 non implica che un progetto debba essere necessariamente approvato milita in senso contrario alla tesi del ricorrente, perché nel caso della discarica di Morrovalle è lo stesso PPGR a vietare ulteriori incrementi della capacità di abbancamento dell’impianto.

Quindi in entrambe le vicende il Tribunale ha tenuto conto – e non poteva essere diversamente – delle previsioni del PPGR, nell’un caso per respingere il ricorso avverso il diniego di ampliamento della discarica di Morrovalle, nell’altro caso per respingere il ricorso (o, meglio, i ricorsi) avverso gli atti autorizzativi relativi all’impianto di Fosso Mabiglia.

Per quanto concerne l’asserito difetto di motivazione posta a base della variante urbanistica, lo stesso non sussiste, visto che la variante è la conseguenza necessitata dell’approvazione del progetto per cui è causa e la stessa trova indubbia giustificazione nell’interesse pubblico alla realizzazione della discarica.

14. In conclusione, il ricorso va respinto, ovviamente anche con riguardo alla domanda risarcitoria.

Sussistono tuttavia giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio fra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge e compensa fra le parti costituite le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2012 con l’intervento dei magistrati:

Luigi Passanisi, Presidente
Gianluca Morri, Consigliere
Tommaso Capitanio, Consigliere, Estensore
 
L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
        
    
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/02/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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