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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale penale, Diritto urbanistico - edilizia Numero: 5875 | Data di udienza:

* DIRITTO URBANISTICO – Area sottoposta a vincolo paesaggistico e a tutela antisismica – Demolizione di un rustico destinato ad uso agricolo – Edificazione di un immobile ad uso abitativo – Richiesta dei titoli abilitativi – Violazioni desunte – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Carenza di motivazione in sentenza – Prescrizione – Fattispecie – D.P.R. n. 380/2001, art. 44, lett. c) (capo A), artt. 93 e 95 (capo C), artt. 64 e 72 (capo D)D. L.vo n. 42/2004 art. 181 (capo B).


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 15 Febbraio 2012
Numero: 5875
Data di udienza:
Presidente: De Maio
Estensore: Marini


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – Area sottoposta a vincolo paesaggistico e a tutela antisismica – Demolizione di un rustico destinato ad uso agricolo – Edificazione di un immobile ad uso abitativo – Richiesta dei titoli abilitativi – Violazioni desunte – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Carenza di motivazione in sentenza – Prescrizione – Fattispecie – D.P.R. n. 380/2001, art. 44, lett. c) (capo A), artt. 93 e 95 (capo C), artt. 64 e 72 (capo D)D. L.vo n. 42/2004 art. 181 (capo B).



Massima

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 15 febbraio 2012, Sentenza n. 5875

DIRITTO URBANISTICO – Area sottoposta a vincolo paesaggistico e a tutela antisismica – Demolizione di un rustico destinato ad uso agricolo – Edificazione di un immobile ad uso abitativo – Richiesta dei titoli abilitativi – Violazioni desunte – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Carenza di motivazione in sentenza – Prescrizione – Fattispecie – D.P.R. n. 380/2001, art. 44, lett. c) (capo A), artt. 93 e 95 (capo C), artt. 64 e 72 (capo D)D. L.vo n. 42/2004 art. 181 (capo B).
 
In materia urbanistica, si incorre in carenza di motivazione e in vizio logico allorché si desume da una circostanza neutra il contenuto della richiesta di permesso di costruire, prodromica al permesso rilasciato, la prova che le opere fossero già state realizzate e se ne tentasse la regolarizzazione, giungendo così ad una conclusione che non tiene conto della diversa ipotesi, che deve essere accolta ove non se ne dimostri la infondatezza, che la richiesta di permesso contenesse l’indicazione delle opere che si intendeva realizzare e che non erano state ancora realizzate. La motivazione viene così a caratterizzarsi come carente su profili essenziali e logicamente viziata nel momento in cui opera un passaggio da ciò che e’ noto a ciò che viene ricostruito in punto di fatto. Fattispecie: demolizione di un rustico esistente destinato ad uso agricolo ed edificazione di un immobile di due piani destinato ad uso abitativo in area soggetta a vincolo paesaggistico e a tutela antisismica con individuazione della responsabilità  del committente e direttore dei lavori.
 
(annulla senza rinvio per intervenuta prescrizione la sentenza del 18/2/2011 Corte di Appello di Roma che confermava sentenza del Tribunale di Tivoli del 5/12/2009) Pres. De Maio, Rel. Marini


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 15 febbraio 2012, Sentenza n. 5875

SENTENZA

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
Dott. DE MAIO Guido – Presidente
Dott. FIALE Aldo – Consigliere
Dott. FRANCO Amedeo – Consigliere
Dott. AMORESANO Silvio – Consigliere
Dott. MARINI Luigi – Consigliere Rel.
 
ha pronunciato la seguente:
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto da:
DE. RO. Gi. Ba. , nato a (…ad…));
DE. RO. Ma. Ri. , nata a (…ad…));
MU. PI. , nato a (…ad…));
 
– Avverso la sentenza emessa in data 18 Febbraio 2011 dalla Corte di Appello di Roma, che ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Tivoli in data 5 Dicembre 2009 ha condannato ciascuno degli imputati alla pena di due mesi e dieci giorni di arresto e euro 35.000,00 di ammenda, pena condizionalmente sospesa, perche’ responsabili del reato previsto dall’articolo 81 cpv. c.p., Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44, lettera c) (capo A), articoli 93 e 95 (capo C), articoli 64 e 72 (capo D), e Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 181 (capo B). Fatti accertati il (…ad…);
– Sentita la relazione effettuata dal Consigliere Dr. Luigi Marini;
– Udito il Pubblico Ministero nella persona del Cons. Dr. Fraticelli Mario, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio per prescrizione per i capi C e D.
 
RILEVA IN FATTO
 
Il Tribunale di Tivoli con sentenza emessa in data 5 Dicembre 2009 ha condannato ciascuno degli imputati alla pena di due mesi e dieci giorni di arresto e euro 35.000,00 di ammenda, pena condizionalmente sospesa, perche’ responsabili del reato previsto dall’articolo 81 cpv. c.p., Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, articolo 44, lettera c) (capo A), articoli 93 e 95 (capo C), articoli 64 e 72 (capo D), e Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 181 (capo B).
 
Il Tribunale ha ritenuto accertato che in occasione dei controlli effettuati il giorno (…ad…) fossero ancora in essere lavori abusivi consistenti, previa demolizione di un rustico esistente destinato ad uso agricolo, nella edificazione di un immobile di due piani destinato ad uso abitativo e di un locale annesso posizionati in area soggetta a vincolo paesaggistico e a tutela antisismica, lavori comportanti sia aumento di superficie utile sia modifica della sagoma dell’edificio preesistente. Le opere cosi’ edificate sono state considerate non soggette a sanatoria per incompatibilita’ con le norme urbanistiche ed il vincolo paesaggistico. Di tali violazioni i Sigg. De. Ro. sono stati ritenuti responsabili in qualita’ di committenti, mentre per il Sig. Mu. la responsabilita’ discende dal contributo dato quale tecnico incaricato della redazione della D.i.a. che fu presentata in data 16 Giugno 2004 per la realizzazione di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria per il recupero del rustico e, quindi, della richiesta di permesso di costruire presentata in data 12 gennaio 2006 in relazione alla modifica dei prospetti dell’immobile e al cambio di destinazione.
 
Avverso tale decisione gli odierni ricorrenti proposero appello, che la Corte territoriale ha respinto tutti i numerosi profili di censura mossi dagli appellanti sia con riferimento a asseriti vizi in procedendo sia con riferimento alla mancata rinnovazione del dibattimento sia con riferimento alla sussistenza delle violazioni.
 
Tutti gli imputati hanno proposto ricorso con unico atto d’impugnazione avverso la sentenza della Corte di Appello.
 
In sintesi lamentano:
 
1. Errata applicazione di legge e vizio di motivazione ex articolo 606 c.p.p., lettera b) ed e) con riferimento all’affermazione di responsabilita’ della Sig.ra De. Ro. , cui i giudici sono giunti violando i principi contenuti negli articoli 25 e 27 Cost., dell’articolo 6 della Convenzione e.d.u., degli articoli 40, 42 e 43 c.p. e introducendo in danno della Sig.ra De. Ro. una presunzione di colpevolezza che non trova alcun fondamento in atti positivi della ricorrente, cosi’ finendo per addebitarle l’illecito esclusivamente in base al titolo di comproprieta’ dell’immobile;
 
2. Errata applicazione di legge e vizio di motivazione ex articolo 606 c.p.p., lettera b) ed e) in relazione agli articoli 27 e 24 Cost. e articoli 110 e 522 c.p.p., nonche’ nullita’ della sentenza per violazione dell’articolo 429 c.p.p. Affermano i ricorrenti che la mancata contestazione dell’articolo 110 c.p. inficia l’intera costruzione dell’imputazione e privava gli imputati di un essenziale riferimento con riguardo all’esistenza di ipotesi di concorso doloso ex articolo 110 c.p. o di cooperazione nel reato colposo ex articolo 113 c.p., con conseguente violazione dell’articolo 429 c.p.p. e nullita’ dell’intero processo e delle sentenze;
 
3. Errata applicazione di legge e vizio di motivazione ex articolo 606 c.p.p., lettera b) ed e) in relazione agli articoli 533, 190 e 192 c.p.p. e all’articolo 111 Cost. per avere i giudici di appello omesso di esaminare e valutare le risultanze emerse dalle dichiarazioni testimoniali del consulente tecnico della difesa e altre risultanze, poggiando la propria decisione esclusivamente sulle dichiarazioni e sugli accertamenti effettuati dal consulente del Pubblico Ministero.
 
Generica e inaccettabile e’ la motivazione della sentenza impugnata allorche’ qualifica come “generiche e di favore” le dichiarazioni del consulente della difesa, geom. Na. , cosi’ come inaccettabile la decisione di non effettuare una perizia d’ufficio che potesse fare chiarezza di fronte a due consulente che giungevano a conclusioni opposte;
 
4. Errata applicazione di legge e vizio di motivazione ex articolo 606 c.p.p., lettera b) ed e) in relazione agli articoli 417 e 423 c.p.p. in quanto le opere contestate fanno riferimento ad un accertamento del (…ad…)) e le decisioni non tengono conto del permesso di costruire rilasciato in data 31 agosto 2006 e delle opere ivi previste, se non per desumere dalla richiesta di permesso la ricostruzione dei fatti e su tale base ritenere ininfluente la effettuazione della perizia d’ufficio; al contrario, la richiesta di permesso di costruire conteneva l’indicazione di opere ancora da eseguire e non poteva essere utilizzata nei termini fatti propri dalla Corte di Appello;
 
5. Errata applicazione di legge e vizio di motivazione ex articolo 606 c.p.p., lettera b) ed e) travisamento della prova e violazione degli articoli 187 e 190 c.p.p. per avere i giudici di merito ritenuto edificati due mini appartamenti, mentre e’ pacifico che l’unico intervento effettuato era la ricostruzione di due muri perimetrali crollati in corso dei lavori e che non vi e’ certezza delle misurazioni circa la superficie utile, che ancora una volta vengono erroneamente ricavate dalla richiesta di permesso di costruire;
 
6. Vizio di motivazione ed errata applicazione degli articoli 330 e 192 c.p.p. in quanto le indagini hanno avuto inizio sulla base di una sollecitazione del P.M. ad accertare le ragioni della sottoscrizione di un contratto di fornitura di energia elettrica e non sulla base di una notizia di reato acquisita dalla polizia giudiziaria autonomamente;
 
7. Errata applicazione dell’articolo 133 c.p. per essere stata applicata a tutti gli imputati la medesima pena, nonostante la diversita’ dei ruoli e del coinvolgimento nei fatti;
 
8. Vizio di motivazione con riferimento all’ordine di demolizione, che riguarda l’intero immobile, considerato nuova costruzione, e non soltanto i due muri perimetrali che sono stati edificati.
 
OSSERVA IN DIRITTO
 
Osserva preliminarmente la Corte che la contestazione contenuta nei capi A-C non presenta una formulazione che dia adito a incertezze e rende gli imputati perfettamente edotti del fatto che, secondo la pubblica accusa, si sono resi responsabili dell’avere nelle rispettive qualita’ di committenti e direttore dei lavori, agendo senza permesso di costruire e senza le autorizzazioni richieste dai vincoli gravanti sull’area, demolito un rustico destinato a deposito agricolo e avviato la realizzazione di un nuovo edificio, collocato su due piani e destinato ad uso residenziale, non ancora dotato di solaio di copertura; il tutto senza procedere alla formazione del progetto necessario in relazione al rischio sismico e all’utilizzo di materiale cementizio. Tale contestazione si basa sullo stato dei luoghi come accertato in occasione del sopralluogo del (…ad…)). Da tutto cio’ deve concludersi in favore di una chiara indicazione delle condotte e delle qualita’ personali, cosi’ come di una implicita indicazione dell’esistenza di un accordo tra i committenti e il direttore dei lavori, circa i rapporti con la pubblica amministrazione e i tempi e le modalita’ degli interventi edilizi da eseguire.
 
Risultano, pertanto, manifestamente infondate le censure mosse dai ricorrenti con riferimento al mancato richiamo all’articolo 110 c.p. da parte della contestazione e alle violazioni del diritto di difesa prospettate.
 
Meritano, invece, parziale accoglimento, e la circostanza ha valore assorbente rispetto alle altre censure, il quarto e quinto motivo di ricorso.
 
I giudici di merito sono, infatti, incorsi in carenza di motivazione e in un vizio logico allorche’ desumono da una circostanza neutra, il contenuto della richiesta di permesso di costruire prodromica al permesso rilasciato nell’agosto dell’anno 2006, la prova che le opere fossero gia’ state realizzate e se ne tentasse la regolarizzazione, giungendo cosi’ ad una conclusione che non tiene conto della diversa ipotesi, che deve essere accolta ove non se ne dimostri la infondatezza, che la richiesta di permesso contenesse l’indicazione delle opere che si intendeva realizzare e che non erano state ancora realizzate. La sentenza impugnata non da conto delle ragioni per cui la richiesta di permesso contenesse prospetti relativi ad opere gia’ realizzate, ne’ procede ad alcun confronto puntuale tra quella richiesta e quanto accertato al momento dei controlli. La motivazione viene cosi’ a caratterizzarsi come carente su profili essenziali e logicamente viziata nel momento in cui opera un passaggio da cio’ che e’ noto a cio’ che viene ricostruito in punto di fatto.
 
In modo del tutto simile, i giudici di merito desumono dalle misurazioni allegate alla richiesta di permesso l’esistenza di una situazione di fatto che viene ricavata dai calcoli indicati dalla parte privata in assenza di una misurazione puntuale e sicura effettuata sui luoghi dell’intervento edilizio.
 
Sotto questi profili assume rilievo il dubbio che i ricorrenti hanno introdotto nel terzo motivo di ricorso circa l’assenza di una perizia d’ufficio che colmasse i vuoti emergenti da due consulenze di parte che contenevano indicazioni contrastanti sulle medesime circostanze di fatto. Se e’ vero che la decisione circa la necessita’ di procedere a perizia e’ rimessa alla discrezionalita’ del giudicante e non puo’ costituire in se’ elemento di censura in sede di ricorso, deve pero’ rilevarsi come nel caso di specie le incertezze su alcuni profili di fatto siano state colmate dai giudici di merito senza procedere ad un accertamento tecnico, ma ricorrendo a passaggi logici che assumono come premessa quanto avrebbe dovuto costituire punto di arrivo del ragionamento probatorio.
 
I vizi della motivazione cosi’ accertati imporrebbero l’annullamento della decisione con rinvio degli atti per nuovo giudizio; rileva, tuttavia, la Corte che alla data della presente pronuncia i termini prescrizionali risultano maturati. In effetti, anche considerando il periodo di sospensione complessivo, pari a sessantasette giorni, risultante in atti, il termine di prescrizione eh decorre dalla data di accertamento risulta maturato il giorno 27 aprile 2011.
 
I reati devono, pertanto essere dichiarati estinti per prescrizione, e copia della presente decisione deve essere trasmessa all’Ufficio Tecnico regionale in considerazione della prospettata violazione della disciplina antisismica.
 
P.Q.M.
 
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere reati estinti per intervenuta prescrizione. Dispone che copia della presente decisione sia trasmessa all’Ufficio Tecnico della Regione Lazio.
 

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