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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 7070 | Data di udienza: 7 Febbraio 2012

* DIRITTO URBANISTICO – Attività di demolizione di preesistenti fabbricati – Titolo abilitativo – Obbligo comunicazione data inizio lavori e nominativo impresa costruttrice – Fine della comunicazione – Tempestiva verifica sull’attività edilizia – Dirigente e Responsabile dell’UTC – Obblighi di vigilanza – Artt. 27 e ss. e 44 c.1°, lett. a) D.P.R. n.380/01.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 23 Febbraio 2012
Numero: 7070
Data di udienza: 7 Febbraio 2012
Presidente: Squassoni
Estensore: Ramacci


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – Attività di demolizione di preesistenti fabbricati – Titolo abilitativo – Obbligo comunicazione data inizio lavori e nominativo impresa costruttrice – Fine della comunicazione – Tempestiva verifica sull’attività edilizia – Dirigente e Responsabile dell’UTC – Obblighi di vigilanza – Artt. 27 e ss. e 44 c.1°, lett. a) D.P.R. n.380/01.



Massima

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^  23 febbraio 2012 (Ud. 7/02/ 2012) Sentenza n. 7070


DIRITTO URBANISTICO – Attività di demolizione di preesistenti fabbricati – Titolo abilitativo – Obbligo comunicazione data inizio lavori e nominativo impresa costruttrice – Fine della comunicazione – Tempestiva verifica sull’attività edilizia – Dirigente e Responsabile dell’UTC – Obblighi di vigilanza – Artt. 27 e ss. e 44 c.1° lett. a) D.P.R.n.380/01.
 
In materia urbanistica-edilizia, rientra tra le prescrizioni previste dal permesso di costruire, la cui inosservanza integra il reato di cui all’articolo 44, comma primo lettera a), D.P.R.n. 380/2001, anche l’obbligo di comunicazione, con congruo anticipo, della data di inizio lavori e del nominativo dell’impresa costruttrice. Il fine della comunicazione imposta dal titolo abilitativo è quello di agevolare la verifica, da parte dell’amministrazione comunale, dell’inizio dell’intervento nei termini e consentire una tempestiva verifica sull’attività edilizia posta in essere. Non si tratta, pertanto, di una semplice formalità amministrativa, bensì di un adempimento strettamente connesso ai contenuti ed alle finalità del permesso di costruire ed agli obblighi di vigilanza imposto dagli articoli 27 e seguenti del Testo Unico al dirigente e al responsabile del competente ufficio comunale, cosicché la correlazione con l’attività edilizia autorizzata risulta del tutto evidente. Nella specie, è del tutto irrilevante che all’atto del controllo non fosse in corso la realizzazione di una nuova costruzione ma soltanto attività di demolizione di preesistenti fabbricati.
 
(conferma sentenza n. 1079/2010 GIP TRIBUNALE di VIGEVANO, del 14/01/2011) Pres. Squassoni, Est. Ramacci, Ric. Aliprandi

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 23 febbraio 2012 (Ud. 7/02/ 2012) Sentenza n. 7070

SENTENZA

 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
 
Composta dagli ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
Dott. CLAUDIA SQUASSONI – Presidente 
Dott. RENATO GRILLO – Consigliere 
Dott. GIOVANNI AMOROSO – Consigliere 
Dott. LUCA RAMACCI – Consigliere Rel. 
Dott. ELISABETTA ROSI – Consigliere 
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
– sul ricorso proposto da ALIPRANDI PAOLO N. IL 14/06/1952
– avverso la sentenza n. 1079/2010 GIP TRIBUNALE di VIGEVANO, del 14/01/2011
– visti gli atti, la sentenza e il ricorso
– udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/02/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. Luca Ramacci
– Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Lettieri Nicola, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
 
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
 
Il Tribunale di Vigevano, con sentenza del 14 gennaio 2011, riconosceva ALIPRANDI Paolo, opponente a decreto penale di condanna, responsabile del reato di cui all’articolo 44 lettera a) D.P.R.n.380/01 perché, quale amministratore della Vigevano Immobiliare s.r.l., titolare di permesso di costruire e committente di lavori per la realizzazione di un complesso residenziale, eseguiva la demolizione di fabbricati preesistenti non osservando le prescrizioni del predetto titolo abilitativo che imponevano la comunicazione, con congruo anticipo, della data di inizio lavori e del nominativo dell’impresa esecutrice e lo condannava alla pena dell’ammenda.
 
Avverso tale pronuncia il predetto proponeva ricorso per cassazione.
 
Con un unico motivo di ricorso deduceva la violazione di legge ed il vizio di motivazione, rilevando che erroneamente il giudice di prime cure avrebbe ritenuto integrato il reato contestato dalla mera violazione delle prescrizioni del permesso di costruire in quanto non effettivamente inerenti all’attività edilizia, da individuarsi in base alla definizione datane dal Testo Unico e, segnatamente, dall’articolo 3.
 
Aggiungeva che l’obbligo di comunicazione non osservato non implicava alcuna trasformazione edilizia o urbanistica del territorio e che, comunque, alla data dell’accertamento non era stato effettuato alcun intervento di nuova costruzione in assenza della suddetta comunicazione, in quanto si stava procedendo alla demolizione di preesistenti edifici.
 
Insisteva, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.
 
MOTIVI DELLA DECISIONE
 
Il ricorso è infondato.
 
Occorre preliminarmente ricordare che l’articolo 44 lettera A) del D.P.R. n. 380/01, di cui é nota la natura residuale rispetto alle altre violazioni menzionate dal medesimo articolo, sanziona, con la sola pena dell’ammenda, l’inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dal titolo IV del D.P.R. n. 380/01 in quanto applicabili, l’inosservanza delle disposizioni dei regolamenti edilizi, l’inosservanza di prescrizioni contemplate dagli strumenti urbanistici e l’inosservanza delle prescrizioni fissate dal permesso di costruire.
 
Come ricordato anche nella sentenza impugnata e nel ricorso, la giurisprudenza, con riferimento alla previgente Legge n.47/85, ha osservato che la disposizione in esame (allora contenuta nell’articolo 20, lettera a)) ha un contenuto estremamente generico e si presta ad una pluralità indiscriminata di utilizzazioni, con conseguente insufficienza della interpretazione letterale, se non altro perché urta con il principio della tassatività delle fattispecie legali penali. Da ciò deriva la necessità delimitarne l’ambito applicativo facendo riferimento alla sua collocazione in un contesto normativo volto a disciplinare l’attività edilizia, con la conseguenza che “le norme, prescrizioni e modalità esecutive” di cui all’articolo 20 lettera a) dovevano intendersi riferite soltanto a quelle regole di condotta che sono direttamente afferenti all’attività edilizia (Sez. 3 n. 8965, 21 giugno 1990).
 
Si tratta inoltre, come pure è stato osservato, di una norma penale in bianco poiché, mentre la sanzione è determinata, il precetto di carattere generico rinvia ad un dato esterno quale il titolo abilitativo, il regolamento edilizio, ecc. (SS.UU. n. 7978, 14 luglio 1992; v. anche SS.UU. n. 11635 , 21 dicembre 1993).
 
Ciò posto, deve ulteriormente ricordarsi che, in una recente pronuncia (Sez. III n. 21780, 31 maggio 2011), si è evidenziato come il riferimento contenuto nella disposizione attualmente vigente alle disposizioni di legge “previste nel presente titolo” (titolo IV, Parte prima del D.P.R.380/01, comprendente gli articoli da 27 a 51) sia certamente riduttivo rispetto alla previgente fattispecie di cui all’articolo 20 lettera a) legge n.47/85 la quale, punendo “l’inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dalle presente legge, dalla L. 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni e integrazioni”, si riteneva effettuasse un rinvio aperto a tutta la legislazione urbanistico-edilizia, addirittura comprensiva, secondo parte della giurisprudenza, anche delle leggi regionali integrative.
 
Il precetto attualmente vigente veniva pertanto riconosciuto come più aderente al principio di tassatività della fattispecie escludendone l’applicabilità in caso di violazioni afferenti ad adempimenti di carattere amministrativo non riguardanti la condotta di trasformazione del territorio (la fattispecie in esame concerneva la mancata presentazione dei D.U.R.C., documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi) osservando che una norma residuale in materia di reati edilizi ed urbanistici, quale quella in esame, risponde all’esigenza di evitare che vadano esenti da pena condotte di aggressione al territorio che si traducono nella violazione di norme che prescrivono le modalità con cui possono concretamente essere effettuate le trasformazioni del suolo.
 
Alla luce di tali condivisibili principi deve pertanto procedersi ad una valutazione circa la inerenza della prescrizione violata all’attività edilizia.
 
Ciò posto, ritiene il Collegio che possa pervenirsi ad una risposta positiva, perché, pur nel ristretto ambito di operatività delineato dalla attuale formulazione dell’articolo 44 lettera a) del D.P.R. n.380/01, la specifica prescrizione contenuta nel titolo abilitativo che obbligava a comunicare con congruo anticipo la data di inizio lavori e la ditta assuntrice degli stessi aveva certamente attinenza con l’attività edilizia.
 
Infatti del tutto correttamente il giudice di prime cure ha richiamato l’attenzione sulla circostanza che il fine della comunicazione imposta dal titolo abilitativo è quello di agevolare la verifica, da parte dell’amministrazione comunale, dell’inizio dell’intervento nei termini e consentire una tempestiva verifica sull’attività edilizia posta in essere.
 
Non si tratta, pertanto, di una semplice formalità amministrativa, bensì di un adempimento strettamente connesso ai contenuti ed alle finalità del permesso di costruire ed agli obblighi di vigilanza imposto dagli articoli 27 e seguenti del Testo Unico al dirigente e al responsabile del competente ufficio comunale, cosicché la correlazione con l’attività edilizia autorizzata risulta del tutto evidente.
 
E’ del tutto irrilevante, inoltre, che all’atto del controllo non fosse in corso la realizzazione di una nuova costruzione ma soltanto attività di demolizione di preesistenti fabbricati, asseritamente non rientrante nella definizione di attività edilizia di cui all’articolo 3 del D.P.R.380101 poiché, in disparte la circostanza che l’elencazione contenuta nella predetta disposizione, come chiaramente evidenziato nella relazione illustrativa al Testo Unico, è effettuata a titolo esemplificativo, utilizzando le qualificazioni operate dalla giurisprudenza, in tale ampio concetto deve collocarsi anche le attività prodromiche alla realizzazione di una nuova costruzione quale, appunto, la demolizione di preesistenti edifici insistenti sull’area di pertinenza del costruendo manufatto.
 
Deve in definitiva affermarsi il principio secondo il quale rientra tra le prescrizioni previste dal permesso di costruire, la cui inosservanza integra il reato di cui all’articolo 44, comma primo lettera a), D.P.R.380/2001, anche l’obbligo di comunicazione della data di inizio lavori e del nominativo dell’impresa costruttrice.
 
Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con le consequenziali statuizioni indicate in dispositivo.
 
P.Q.M.
 
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
 
Cosi deciso in Roma il 7 febbraio 2012

 

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