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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto dell'energia Numero: 2451 | Data di udienza: 22 Febbraio 2012

* DIRITTO DELL’ENERGIA – Elettrodotti – Costituzione della servitù di elettrodotto su terreni di demanio civico – Procedura ex art. 41 R.D. n. 332/1928 – Applicabilità – Occupazioni ultradecennali di terreni di demanio civico – Istituto della legittimazione – Nozione – Elettrodotti – Applicabilità – Esclusione – Occupazione di suolo comunale con attrezzature e impianti elettrici – Indennizzo o compenso – Controversia – Giurisdizione – A.G.O.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Lazio
Città: Roma
Data di pubblicazione: 13 Marzo 2012
Numero: 2451
Data di udienza: 22 Febbraio 2012
Presidente: Tosti
Estensore: Polidori


Premassima

* DIRITTO DELL’ENERGIA – Elettrodotti – Costituzione della servitù di elettrodotto su terreni di demanio civico – Procedura ex art. 41 R.D. n. 332/1928 – Applicabilità – Occupazioni ultradecennali di terreni di demanio civico – Istituto della legittimazione – Nozione – Elettrodotti – Applicabilità – Esclusione – Occupazione di suolo comunale con attrezzature e impianti elettrici – Indennizzo o compenso – Controversia – Giurisdizione – A.G.O.



Massima

 

TAR LAZIO, Roma, Sez. 2^ – 13 marzo 2012, n. 2451


DIRITTO DELL’ENERGIA – Elettrodotti – Costituzione della servitù di elettrodotto su terreni di demanio civico – Procedura ex art. 41 R.D. n. 332/1928 – Applicabilità.

La procedura di cui all’art. 41 del R.D. n. 332/1928 deve essere applicata anche nel caso di costituzione della servitù di elettrodotto su terreni di demanio civico, dal momento che tale servitù limita o impedisce l’esercizio dei diritti civici sui tali terreni e, quindi, solo a seguito del mutamento della destinazione agro-silvo-pastorale dei terreni del demanio civico interessati dalla realizzazione dell’elettrodotto è possibile procedere alla costituzione della servitù di elettrodotto a norma degli artt. 119 e ss. del R.D. n. 1775/1933. (Corte cost., 21 novembre 1997, n. 345)


Pres. Tosti, Est. Polidori – ENEL s.p.a. (avv.ti Passeggio, Manzi e Manzi) c. Comune di Carpineto Romano (avv. Lorizio) e Regione Lazio (avv. Bottino)

DIRITTO DELL’ENERGIA – Occupazioni ultradecennali di terreni di demanio civico – Istituto della legittimazione – Nozione – Elettrodotti – Applicabilità – Esclusione.

L’istituto della legittimazione di cui all’art. 9 della legge 1766/1927 consente di regolarizzare le occupazioni abusive ultradecennali dei terreni di demanio civico di natura agricola quando siano stati migliorati in modo sostanziale e permanente da parte dell’occupante e non interrompono la continuità del demanio civico. Invece la realizzazione di un elettrodotto, seppure opera di pubblica utilità, non può certo definirsi opera di miglioramento sostanziale e permanente, tanto che il R.D. n. 1775/1933 prevede la corresponsione di una indennità a favore del proprietario per compensarlo della perdita di valore subita dal bene.

Pres. Tosti, Est. Polidori – ENEL s.p.a. (avv.ti Passeggio, Manzi e Manzi) c. Comune di Carpineto Romano (avv. Lorizio) e Regione Lazio (avv. Bottino)

DIRITTO DELL’ENERGIA – Occupazione di suolo comunale con attrezzature e impianti elettrici – Indennizzo o compenso – Controversia – Giurisdizione – A.G.O.

Le controversie relative all’occupazione, da parte dell’ENEL, con attrezzature ed impianti elettrici, di un suolo comunale e all’indennizzo o compenso dovuto per tale occupazione ai sensi degli artt. 123 e 125 del R.D. n. 1775/1933 si ricollegano a posizioni di diritto soggettivo e, quindi, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario (Cass. civ., Sez. Un., 4 aprile 1986, n. 2320).

Pres. Tosti, Est. Polidori – ENEL s.p.a. (avv.ti Passeggio, Manzi e Manzi) c. Comune di Carpineto Romano (avv. Lorizio) e Regione Lazio (avv. Bottino)


Allegato


Titolo Completo

TAR LAZIO, Roma, Sez. 2^ - 13 marzo 2012, n. 2451

SENTENZA

 

TAR LAZIO, Roma, Sez. 2^ – 13 marzo 2012, n. 2451

N. 02451/2012 REG.PROV.COLL.
N. 06726/1999 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6726/1999, proposto dalla società E.N.E.L. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Filomena Passeggio, Andrea Manzi e Luigi Manzi, con i quali è elettivamente domiciliato in Roma, via Federico Confalonieri n. 5;

contro

– il Comune di Carpineto Romano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Maria Athena Lorizio, con la quale è elettivamente domiciliato in Roma, via Dora n. 1;
– la Regione Lazio, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Bottino, con il quale è elettivamente domiciliato presso la sede dell’Avvocatura regionale in Roma, via Marcantonio Colonna n. 27;

per l’annullamento

– del provvedimento del Comune di Carpineto prot. n. 1659 in data 2 marzo 1999, con il quale è stata trasmessa all’Enel copia della deliberazione della Giunta Regionale n. 7483 del 22 dicembre 1998 ed è stato contestualmente richiesto il versamento della somma ivi indicata;

– della deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 7483 del 22 dicembre 1998, con la quale il Comune di Carpineto Romano è stato autorizzato «al mutamento di destinazione d’uso di terreno di demanio collettivo, identificato al Catasto del medesimo Comune al Fg. 2 partt. 2 – 31/p – 44/p -45/p, Fg 6 partt. 115/p¬ – 225/p – 226/p, Fg. 7 partt. 14/p – 111p – 13/p, Fg. 13 part. 62/p, Fg. 22 part. 49, Fg. 36 partt. 31/p – 32/p, Fg. 37 part. 44/p, Fg. 45 partt. 25/p, Fg. 46 partt. 10/p – 23/p, Fg. 54 part. 2/p, Fg. 65 part. 19/p, Fg. Part. 27/p, Fg. 11 part. 43/p, Fg. 56 partt. 11/p – 19/p, … di una superficie complessiva di Ha 20.49.80, per la realizzazione di un elettrodotto ENEL, in loc. Piscina», quantificando la somma da versare al Comune di Carpineto in lire 25.413.750 a titolo di canone annuo, con aggiornamento annuale secondo gli indici ISTAT, ovvero in lire 254.137.500 a titolo di somma «una tantum» ;

– della deliberazione n. 31 del 19 giugno 1998, mai notificata all’ENEL, ma richiamata nel provvedimento della Giunta Regionale n. 7483 del 22 dicembre 1998, con la quale il Consiglio del Comune di Carpineto Romano, provvedendo sull’istanza presentata dall’Enel in data 10 settembre 1990, ha richiesto alla Regione Lazio l’autorizzazione «al mutamento di destinazione d’uso e alla contestuale alienazione – a favore dell’Enel s.p.a. – di una superficie di mq. 1.670 di terreno di demanio collettivo già utilizzato per la messa in opera di pali di sostegno dell’elettrodotto 380 KV VALMONTONE – PRESENZANO», nonché alla «concessione a suo favore di servitù di elettrodotto aereo per costruzione dello stesso elettrodotto interessante una superficie di Ha. 20.33.10», a fronte del «pagamento del valore di alienazione e/o canone annuo enfiteutico, eventualmente affrancabile come per legge, fissato secondo l’allegata perizia redatta dal perito demaniale Geom. Domenico Cenci di Valmontone»;

– delle determinazioni di cui alla perizia 7 aprile 1998 del Geom. Domenico Cenci, per quanto di ragione;

– di ogni atto presupposto e conseguente, ancorché non conosciuto dalla società ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio e del Comune di Carpineto Romano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2012 il dott. Carlo Polidori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

CONSIDERATO che la società ricorrente – premesso in punto di fatto che: A) nel 1986, previa autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici, ha effettuato lavori di costruzione dell’elettrodotto Valmontone – Presenzano, a tal fine occupando di fatto aree appartenenti al demanio collettivo del Comune di Carpineto Romano; B) con nota n. 1197 in data 7 settembre 1990 ha chiesto al Comune di Carpineto Romano ed alla Regione Lazio di «voler cortesemente disporre per il mutamento di destinazione del terreno interessato, onde procedere alla costituzione della servitù di elettrodotto, ricorrendo se del caso all’applicazione della procedura conciliativa prevista dall’art. 29 del R.D. 1766/1927»; C) il Consiglio Comune di Carpineto nella seduta del 19 giugno 1998 ha deliberato di richiedere alla Regione Lazio la prescritta autorizzazione «al mutamento di destinazione d’uso e alla contestuale alienazione, a favore dell’ENEL, di una superficie di mq 1670 di terreno di demanio collettivo … nonché la concessione a suo favore di una servitù di elettrodotto aereo, dietro pagamento del valore di alienazione e/o del canone annuo enfiteutico; D) la Giunta Regionale con la deliberazione n. 7483 del 22 dicembre 1998 – ritenuto di «dover dare la propria autorizzazione, trattandosi di opera di pubblica utilità, al solo mutamento di destinazione d’uso, con inclusione dell’area proposta all’alienazione, che non viene concessa, in quanto creerebbe interruzione del demanio» – ha autorizzato il Comune di Carpineto Romano al solo «mutamento di destinazione d’uso del terreno interessato dall’elettrodotto, indicando la somma da versare al medesimo Comune in lire 25.413.750 a titolo di canone annuo, con aggiornamento annuale secondo gli indici ISTAT, ovvero in lire 254.137.500 a titolo di somma «una tantum» – chiede l’annullamento dei provvedimenti impugnati deducendo i seguenti motivi:

I) Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. e della legge n. 241/1990. La ricorrente sostiene che sia la deliberazione del Consiglio del Comune di Carpineto Romano, sia quella della Giunta Regionale si baserebbero su una errata interpretazione dell’istanza presentata in data 7 settembre 1990, perché con tale istanza è stata chiesta soltanto la costituzione della servitù di elettrodotto, provvedimento per il quale non sarebbero stati necessari né la cessione di aree, né il mutamento di destinazione d’uso delle stesse. Pertanto le Amministrazioni intimate avrebbero dovuto provvedere su tale istanza soltanto alla luce della disciplina posta dal R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, in materia di costituzione di costituzione della servitù di elettrodotto, e della legge 16 giugno 1927, n. 1766, in materia di usi civici. Deduce inoltre che il perito del Comune avrebbe dovuto accertare la demanialità dei terreni interessati dal transito aereo dell’elettrodotto e, invece, si è limitato alla sola valutazione economica degli stessi. Così operando le Amministrazioni intimate hanno finito per pronunciarsi sul mutamento di destinazione d’uso delle aree, così adottando un provvedimento non necessario e non compatibile con la disciplina della materia;

II) Violazione e falsa applicazione del DPR n. 616/1977, in relazione al legge n. 1766/1927 ed al R.D. n. 332/1928; eccesso di potere per irrazionalità. La società ricorrente – premesso che i terreni di cui trattasi rientrano nel demanio civico e sono stati occupati sin dal 1986 per l’installazione dei pali di sostegno dell’elettrodotto e che essa non ha mai chiesto l’alienazione dei terreni, essendosi limitata a chiedere «il mutamento di destinazione del terreno interessato, onde procedere alla costituzione della servitù di elettrodotto, ricorrendo se del caso all’applicazione della procedura conciliativa prevista dall’art. 29 del R.D. 1766/1927» – si duole del fatto che le Amministrazioni intimate non abbiano valutata la possibilità di applicare l’istituto della legittimazione, previsto dagli artt. 9 e 10 della legge 1766/1927, nel qual caso la Regione avrebbe dovuto limitarsi ad autorizzare la concessione della servitù di elettrodotto, dichiarandosi nel contempo incompetente ad assumere decisioni in merito al canone concessorio, posto che il DPR n. 616/1977, nel trasferire alle Regioni le funzioni del Commissario per il riordino degli usi civici, ha inteso lasciare a quest’ultimo le controversie che nascono durante il procedimento affidato alla Regione medesima;

III) Violazione e falsa applicazione delle norme speciali in materia sotto altro profilo; eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. La presente censura è sostanzialmente identica alla precedente perché, secondo la ricorrente, l’azione amministrativa sarebbe viziata per difetto d’istruttoria e di motivazione in quanto le Amministrazioni intimate, considerato che la realizzazione dell’elettrodotto è iniziata sin dal 1984, avrebbero dovuto procedere d’ufficio alla legittimazione dell’occupazione dei terreni e, comunque, non hanno motivato la diversa decisone assunta con i provvedimenti impugnati;

IV) Violazione e falsa applicazione della normativa speciale in materia sotto altro profilo; eccesso di potere per sviamento e illogicità. La presenta censura riguarda la «quantificazione del canone enfiteutico», il cui esame, per ammissione della stessa ricorrente, «sarà comunque rimesso al giudice competente». In particolare la società ricorrente – premesso che i provvedimenti impugnati hanno recepito integralmente la valutazione dei terreni contenuta nella perizia redatta dal Geom. Domenico Cenci di Valmontone e che, di conseguenza, i vizi di tale perizia inficiano la legittimità dei provvedimenti impugnati – lamenta che il perito, nel procedere alla valutazione dei terreni abbia proceduto solo alla determinazione delle superfici interessate da sorvolo dell’elettrodotto, senza tener conto della natura dei terreni;

CONSIDERATO che i primi tre motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente (perché si fondano sul comune presupposto che le Amministrazioni intimate abbiano equivocato il contenuto dell’istanza formulata dalla società ricorrente in data 7 settembre 1990) e risultano infondati in base alle seguenti considerazioni:

– in punto di fatto il Collegio osserva che: A) non essendo in discussione la circostanza che la società ricorrente sia stata autorizzata dal Ministero dei lavori pubblici ad occupare terreni appartenenti al demanio collettivo del Comune di Carpineto Romano al fine di realizzare l’elettrodotto Valmontone – Presenzano, non v’è dubbio che l’istanza dalla stessa presentata in data 7 settembre 1990 fosse finalizzata a regolarizzare tale occupazione mediante la formale costituzione di una servitù di elettrodotto ai sensi degli articoli 119 e ss. del RD 11 dicembre 1933, n. 1775, con contestuale determinazione del canone annuo dovuto ai sensi dell’art 125, secondo il quale “… su tutti i beni dello Stato, delle provincie e dei comuni, che siano d’uso pubblico o destinati ad un pubblico servizio, la corresponsione della indennità è sostituita dal pagamento di un canone annuo”. Infatti nella predetta istanza la società ricorrente ha fatto espresso riferimento alla necessità di «procedere alla costituzione della servitù di elettrodotto»; B) è stata la stessa società ricorrente a chiedere al Comune di Carpineto Romano ed alla Regione Lazio di «voler cortesemente disporre per il mutamento di destinazione del terreno interessato, onde procedere alla costituzione della servitù di elettrodotto, ricorrendo se del caso all’applicazione della procedura conciliativa prevista dall’art. 29 del R.D. 1766/1927», così lasciando intendere non solo che la costituzione della servitù di elettrodotto richiedesse il preventivo mutamento di destinazione d’uso dei terreni interessati, ma anche la sussistenza di un interesse della ricorrente stessa a risolvere eventuali controversie la natura dei terreni interessati dall’occupazione mediante la procedura conciliativa prevista dall’art. 29 del R.D. 1766/1927; C) a fronte della suddetta istanza il Comune di Carpineto Romano con la deliberazione n. 31 del 19 giugno 1998 – oltre a richiedere l’autorizzazione al mutamento di destinazione d’uso di tutti i terreni interessati dalla realizzazione dell’elettrodotto – ha contestualmente richiesto alla Regione Lazio di essere autorizzato ad alienare le aree (aventi una superficie di mq. 1.670) occupate dai pali di sostegno dell’elettrodotto e a concedere una servitù di elettrodotto sulle ulteriori aree (aventi una superficie di mq. 203.310) interessate dal passaggio dei cavi aerei, a fronte del pagamento delle somme quantificate (con la perizia del Geom. Domenico Cenci di Valmontone) in lire 8.350.000, a titolo di corrispettivo per le aree da alienare, e in lire 254.137.500 a titolo di somma «una tantum» per le aree oggetto della servitù di elettrodotto, ferma restando la possibilità alternativa di corrispondere per queste ultime aree un canone annuo di lire 25.413.750, con aggiornamento annuale secondo gli indici ISTAT; D) a sua volta la Giunta Regionale con la deliberazione n. 7483 del 22 dicembre 1998 ha accolto solo in parte la richiesta del Comune perché, da un lato, «trattandosi di opera di pubblica utilità» ha autorizzato il mutamento di destinazione d’uso e, dall’altro, non ha autorizzato l’alienazione delle aree occupate dai pali di sostegno dell’elettrodotto (in quanto tale alienazione «creerebbe interruzione del demanio»), ma solo la concessione della servitù di elettrodotto, peraltro includendo tra le aree asservite anche quelle di cui era stata proposta l’alienazione e quantificando la somma complessiva che l’ENEL avrebbe dovuto versare al Comune in lire 25.413.750 a titolo di canone annuo, con aggiornamento annuale secondo gli indici ISTAT, ovvero in lire 254.137.500 a titolo di somma «una tantum»;

– poste tali premesse: A) risulta innanzi tutto non condivisibile la prospettazione di parte ricorrente (da ultimo ribadita nelle memorie depositate in data 20 gennaio 2012 e 1° febbraio 2012) secondo la quale la costituzione della servitù di elettrodotto non avrebbe richiesto il preventivo mutamento della destinazione d’uso dei terreni del demanio civico interessati dalla realizzazione dell’elettrodotto. Infatti – a prescindere da ogni considerazione sul fatto che è stata la stessa ricorrente a richiedere il mutamento della destinazione d’uso dei terreni di cui trattasi – si deve porre in rilievo che l’art. 12, comma 2, del R.D. 1766/1927 per i terreni del demanio civico “convenientemente utilizzabili come bosco o come pascolo permanente” prevede che i Comuni non possano mutarne la destinazione d’uso senza la prescritta autorizzazione regionale (si veda al riguardo l’art. 66, comma 5, nella parte in cui prevede il trasferimento alle Regioni di tutte le funzioni amministrative alla destinazione delle terre di uso civico), mentre l’art. 41 del R.D. n. 332/1928 prevede che i Comuni possano chiedere la predetta autorizzazione affinché “a tutte o parte delle terre sia data una diversa destinazione, quando essa rappresenti un reale beneficio per la generalità degli abitanti, quali la istituzione di campi sperimentali, vivai e simili. In tal caso il decreto di autorizzazione conterrà la clausola del ritorno delle terre, in quanto possibile, all’antica destinazione quando venisse a cessare lo scopo per il quale l’autorizzazione era stata accordata”. Risulta, quindi, corretta la tesi opposta (sostenuta dal Comune di Carpineto Romano nelle memorie depositate in data 18 e 31 gennaio 2012), secondo la quale la procedura di cui all’art. 41 del R.D. n. 332/1928 deve essere applicata anche nel caso di costituzione della servitù di elettrodotto su terreni di demanio civico, dal momento che tale servitù limita o impedisce l’esercizio dei diritti civici sui tali terreni e, quindi, solo a seguito del mutamento della destinazione agro-silvo-pastorale dei terreni del demanio civico interessati dalla realizzazione dell’elettrodotto è possibile procedere alla costituzione della servitù di elettrodotto a norma degli artt. 119 e ss. del R.D. n. 1775/1933. Del resto questa tesi trova puntuale conferma nella sentenza della Corte costituzionale, 21 novembre 1997, n. 345, con la quale è stata dichiarata l’incostituzionalità della legge della Regione Abruzzo 27 aprile 1996, n. 23 (Impianti pubblici o di pubblico interesse), ove si prevedeva, tra l’altro, che – nei casi in cui le predette opere o impianti e relativi accessori fossero state localizzate su terreni di natura civica – il provvedimento autorizzatorio del sindaco avrebbe determinato “l’immediata utilizzabilità dei suoli, concretando … una diversa esplicazione del diritto collettivo di godimento a favore della collettività utente e proprietaria dei beni, non ricorrendo la fattispecie di cui agli artt. 12 della legge n. 1766 del 1927; 41 del regio decreto n. 332 del 1928; 6 della legge regionale n. 25 del 1988” (art. 1, comma 3); infatti dall’esame della motivazione di tale pronuncia si evince che la Consulta ha ritenuto fondata anche la questione di legittimità costituzionale così formulata: «l’abolizione dell’autorizzazione regionale, relativa agli impianti pubblici da realizzarsi su terreni gravati da usi civici, contrasta con il principio di ragionevolezza, poiché il sindaco non potrebbe mutare la destinazione di tali terreni, essendo il Comune soltanto l’amministratore, e non il proprietario, dei beni demaniali civici, che apparterrebbero invece alle collettività»; B) giova poi evidenziare che le doglianze di parte ricorrente non tengono conto del fatto che nel caso in esame il provvedimento conclusivo del procedimento non va identificato nella deliberazione del Comune di Carpineto Romano n. 31 del 19 giugno 1998, bensì nella delibera della Giunta Regionale n. 7483 del 22 dicembre 1998 con è stata accolta solo in parte la richiesta del Comune. Infatti la Giunta Regionale ha, per un verso, negato l’autorizzazione ad alienare le aree occupate dai pali di sostegno e, per l’altro, ricompreso anche tali aree tra quelle per le quali è stata concessa l’autorizzazione al mutamento di destinazione d’uso in funzione della successiva costituzione, da parte del Comune, della servitù di elettrodotto. Ne consegue, da un lato, che la società ricorrente non ha motivo di sostenere che la decisione assunta dall’Amministrazione Regionale si baserebbe su una errata interpretazione dell’istanza presentata in data 7 settembre 1990, perché tale Amministrazione con la delibera n. 7483 del 22 dicembre 1998 si è limitata a provvedere, per quanto di propria competenza, sulla richiesta di autorizzazione al mutamento di destinazione d’uso (peraltro adottando un provvedimento di contenuto favorevole alla società ricorrente, perché con tale delibera è stato autorizzato il mutamento della destinazione d’uso di tutti i terreni del demanio civico interessati dalla realizzazione dell’elettrodotto); dall’altro, che appare pienamente condivisibile – allo stato degli atti – l’affermazione del Comune di Carpineto Romano (contenuta nella memoria in data 18 gennaio 2012) secondo la quale «se, nel caso di specie, al provvedimento regionale di destinazione d’uso non ha fatto seguito il provvedimento comunale di costituzione della servitù di elettrodotto, ciò è dovuto unicamente al fatto che l’ENEL ha impugnato il provvedimento regionale di mutamento di destinazione d’uso, chiedendone l’annullamento». È infatti verosimile ritenere che, se l’ENEL non avesse impugnato la predetta delibera n. 7483 del 22 dicembre 1998, il Comune di Carpineto Romano avrebbe, a sua volta, adottato il provvedimento di costituzione della servitù di elettrodotto, anche perché con la predetta delibera la Giunta Regionale ha ritenuto congruo il canone indicato nella perizia redatta dal Geom. Domenico Cenci di Valmontone. Vi è quindi motivo di ritenere che l’ENEL con il presente gravame abbia inteso piuttosto contestare innanzi a questo giudice la somma complessiva indicata nella delibera n. 7483 del 22 dicembre 1998 come canone dovuto al Comune per la costituzione della servitù. Del resto non si spiegano altrimenti le considerazioni conclusive di parte ricorrente (contenute nella memoria depositata in data 1° febbraio 2012), secondo la quale «la conferma dell’erronea interpretazione conferita dalle Amministrazioni resistenti alla citata nota dell’ENEL è rinvenibile proprio nella perizia di stima dal titolo “Mutamento di destinazione d’uso – alienazione e concessione di terreni di demanio collettivo di uso civico nel territorio del Comune di Carpineto Romano”. La perizia, infatti, pur accertando la demanialità dei terreni attraversati dall’elettrodotto, quantifica in £ 254.137.500 il valore dei terreni che avrebbero dovuto essere oggetto di alienazione. Tra l’altro, il perito incaricato quantifica il valore di alienazione del terreno considerando una superficie complessiva di mq. 203.310, laddove l’elettrodotto ha interessato, per stessa ammissione delle Amministrazioni resistenti, una superficie totale di mq 1.670 per un valore – in adesione ai parametri indicati dal perito – di £ 8.350.000. Quindi, sempre secondo le tesi della ricorrente, addove si volesse seguire la procedura posta in essere dal Comune e dalla Regione, la somma complessiva per l’alienazione del terreno attraversato dall’elettrodotto avrebbe dovuto essere di £ 8.350.000 e non già di £ 254.137.500»; C) risultano, quindi, prive di ogni fondamento anche le ulteriori censure, volte a dimostrare che le Amministrazioni intimate avrebbero dovuto valutare la possibilità di applicare l’istituto della legittimazione, previsto dagli artt. 9 e 10 della legge 1766/1927, e che la Giunta Regionale avrebbe conseguentemente dovuto limitarsi ad autorizzare la costituzione della servitù di elettrodotto, dichiarandosi nel contempo incompetente ad assumere decisioni in merito al canone dovuto al Comune. Infatti, come puntualmente evidenziato dal Comune di Carpineto Romano (nella memoria depositata in data 18 gennaio 2012), l’art. 9 della legge 1766/1927 dispone che “qualora sulle terre di uso civico appartenenti ai Comuni … siano avvenute occupazioni, queste, su domanda degli occupatori, potranno essere legittimate, sempre che concorrano unitamente le seguenti condizioni: a) che l’occupatore vi abbia apportato sostanziali e permanenti migliorie; b) che la zona occupata non interrompa la continuità dei terreni; c) che l’occupazione duri almeno da dieci anni”. Trattasi, quindi, con ogni evidenza, di disposizione inapplicabile all’occupazione di cui trattasi in questa sede, perché la legittimazione consente di regolarizzare le occupazioni abusive ultradecennali dei terreni di demanio civico di natura agricola quando siano stati migliorati in modo sostanziale e permanente da parte dell’occupante e non interrompono la continuità del demanio civico. Invece la realizzazione dell’elettrodotto, seppure opera di pubblica utilità, non può certo definirsi opera di miglioramento sostanziale e permanente, tanto che il R.D. n. 1775/1933 prevede la corresponsione di una indennità a favore del proprietario per compensarlo della perdita di valore subita dal bene;

CONSIDERATO che in relazione al quarto motivo di ricorso – con il quale la società ricorrente lamenta che il perito, nel procedere alla valutazione dei terreni abbia solo determinato le superfici interessate da sorvolo dell’elettrodotto, senza tener conto della natura dei terreni – risulta fondata l’eccezione di inammissibilità per difetto di giurisdizione, sollevata dal Comune di Carpineto Romano nella memoria depositata in data 18 gennaio 2012. Giova infatti rammentare che, secondo la giurisprudenza (Cass. civ., Sez. Un., 4 aprile 1986, n. 2320) le controversie relative all’occupazione, da parte dell’ENEL, con attrezzature ed impianti elettrici, di un suolo comunale e all’indennizzo o compenso dovuto per tale occupazione ai sensi degli artt. 123 e 125 del R.D. n. 1775/1933 si ricollegano a posizioni di diritto soggettivo e, quindi, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario. Del resto la stessa ricorrente si è peritata di evidenziare che la questione relativa alla quantificazione del canone enfiteutico sarebbe stata rimessa «al giudice competente».;

CONSIDERATO che, stante quanto precede, il presente ricorso deve essere in parte dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione (posto che le controversie relative al canone di servitù rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario) e in parte respinto perché infondato;

CONSIDERATO che, in applicazione della regola della soccombenza, le spese relative al presente giudizio, quantificate nella misura indicata nel dispositivo, devono essere poste a carico della parte ricorrente;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso 6726/1999, lo dichiara in parte inammissibile per difetto di giurisdizione e in parte lo respinge perché infondato.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che si quantificano in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00), oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge, da ripartire in ragione della metà tra le due parti resistenti..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2012 con l’intervento dei magistrati:

Luigi Tosti, Presidente
Salvatore Mezzacapo, Consigliere
Carlo Polidori, Consigliere, Estensore
        
L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
        
   
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/03/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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