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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale europeo, Internet Reati Processo Numero: C-292/10 | Data di udienza:

* INTERNET – Direttiva sul commercio elettronico – Aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione – Art. 3, par. 1 e 2, dir. 2000/31/CE – DIRITTO PROCESSUALE EUROPEO – Danni derivanti dalla gestione di un sito Internet – Esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Notifica pubblica degli atti giudiziari – Competenza giurisdizionale – Mancanza di un domicilio o di un luogo di soggiorno noto del convenuto nel territorio di uno Stato membro – Art. 4, par. 1, Reg. n. 44/2001/CE – Competenza “in materia di illeciti civili dolosi o colposi” – Pronuncia di una sentenza contumaciale – Pubblicazione di fotografie su Internet – Violazione dei diritti della personalità – Luogo in cui l’evento dannoso si è verificato o può verificarsi – Reg. n. 805/2004/CE.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 15 Marzo 2012
Numero: C-292/10
Data di udienza:
Presidente: Tizzano
Estensore: Safjan


Premassima

* INTERNET – Direttiva sul commercio elettronico – Aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione – Art. 3, par. 1 e 2, dir. 2000/31/CE – DIRITTO PROCESSUALE EUROPEO – Danni derivanti dalla gestione di un sito Internet – Esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Notifica pubblica degli atti giudiziari – Competenza giurisdizionale – Mancanza di un domicilio o di un luogo di soggiorno noto del convenuto nel territorio di uno Stato membro – Art. 4, par. 1, Reg. n. 44/2001/CE – Competenza “in materia di illeciti civili dolosi o colposi” – Pronuncia di una sentenza contumaciale – Pubblicazione di fotografie su Internet – Violazione dei diritti della personalità – Luogo in cui l’evento dannoso si è verificato o può verificarsi – Reg. n. 805/2004/CE.



Massima

 

 

CORTE DI GIUSTIZIA CE Sez. 1^ 15 marzo 2012, Sentenza C-292/10

INTERNET – Direttiva sul commercio elettronico – Aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione – Art. 3, par. 1 e 2, dir. 2000/31/CE.
 
L’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico») non trova applicazione nel caso in cui il luogo di stabilimento del prestatore di servizi della società dell’informazione sia sconosciuto, dato che l’applicazione di tale disposizione è subordinata all’individuazione dello Stato membro nel territorio del quale il prestatore di cui trattasi è effettivamente stabilito.
 
Pres. Tizzano, Rel. Safjan
 
 
INTERNET – DIRITTO PROCESSUALE EUROPEO – Danni derivanti dalla gestione di un sito Internet – Esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Notifica pubblica degli atti giudiziari – Competenza giurisdizionale – Mancanza di un domicilio o di un luogo di soggiorno noto del convenuto nel territorio di uno Stato membro– Art. 4, par. 1, Reg. n. 44/2001/CE.
 
L’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale dev’essere interpretato nel senso che non osta all’applicazione dell’articolo 5, punto 3, del medesimo regolamento a un’azione risarcitoria per danni derivanti dalla gestione di un sito Internet, promossa contro un convenuto che è probabilmente cittadino dell’Unione, ma che si trova in un luogo sconosciuto, se il giudice adito non dispone di indizi probatori che gli consentano di ritenere che detto convenuto sia effettivamente domiciliato al di fuori del territorio dell’Unione europea. 
 
Pres. Tizzano, Rel. Safjan
 
 
DIRITTO PROCESSUALE EUROPEO – Competenza “in materia di illeciti civili dolosi o colposi” – Pronuncia di una sentenza contumaciale – Pubblicazione di fotografie su Internet – Violazione dei diritti della personalità – Luogo in cui l’evento dannoso si è verificato o può verificarsi – Reg. n. 805/2004/CE.
 
Il diritto dell’Unione dev’essere interpretato nel senso che non osta alla pronuncia di una sentenza contumaciale nei confronti di un convenuto al quale, nell’impossibilità di reperirlo, la domanda giudiziale è stata notificata mediante pubblicazione secondo il diritto nazionale, a condizione che il giudice adito si sia prima assicurato che siano state condotte tutte le ricerche imposte dai principi di diligenza e di buona fede per rintracciare tale convenuto. Inoltre, il diritto dell’Unione dev’essere interpretato nel senso che osta alla certificazione come titolo esecutivo europeo, ai sensi del regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, di una sentenza contumaciale pronunciata nei confronti di un convenuto il cui indirizzo non è noto.
 
Pres. Tizzano, Rel. Safjan

 


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI GIUSTIZIA CE Sez. 1^ 15 marzo 2012, Sentenza C-292/10

SENTENZA

 

CORTE DI GIUSTIZIA CE Sez. 1^ 15 marzo 2012, Sentenza C-292/10

 

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
 
15 marzo 2012
 
«Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Notifica pubblica degli atti giudiziari – Mancanza di un domicilio o di un luogo di soggiorno noto del convenuto nel territorio di uno Stato membro – Competenza “in materia di illeciti civili dolosi o colposi” – Violazione dei diritti della personalità che può essere stata commessa attraverso la pubblicazione di fotografie su Internet – Luogo in cui l’evento dannoso si è verificato o può verificarsi»
 
Nella causa C-292/10,
 
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Landgericht Regensburg (Germania), con decisione del 17 maggio 2010, pervenuta in cancelleria l’11 giugno 2010, nel procedimento
 
G.
 
contro
 
Cornelius de Visser,
 
LA CORTE (Prima Sezione),
 
composta dal sig. A. Tizzano, presidente di sezione, dai sigg. M. Safjan (relatore), A. Borg Barthet, J.-J. Kasel e dalla sig.ra M. Berger, giudici,
 
avvocato generale: sig. P. Cruz Villalón
 
cancelliere: sig. B. Fülöp, amministratore
 
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 25 maggio 2011,
 
considerate le osservazioni presentate:
 
–        per il governo danese, da C. Vang, in qualità di agente;
 
–        per l’Irlanda, da D. O’Hagan, in qualità di agente, assistito da A. Collins, SC, e da M. Noonan, BL;
 
–        per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da S. Varone, avvocato dello Stato;
 
–        per il governo lussemburghese, da C. Schiltz, in qualità di agente;
 
–        per il governo ungherese, da M.Z. Fehér, K. Szíjjártó e K. Molnár, in qualità di agenti;
 
–        per il governo dei Paesi Bassi, da C. Wissels, in qualità di agente;
 
–        per la Commissione europea, da M. Wilderspin e S. Grünheid, in qualità di agenti,
 
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
 
ha pronunciato la seguente
 
Sentenza
 
1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 6 TUE, dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), dell’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico») (GU L 178, pag. 1), degli articoli 4, paragrafi 1, 5, punto 3, e 26, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1), nonché dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati (GU L 143, pag. 15).
 
2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra G e il sig. de Visser in merito ad un’azione risarcitoria per danni derivanti dalla pubblicazione su un sito Internet di fotografie nelle quali G compariva in parte nuda.
 
 Contesto normativo
 
 Il diritto dell’Unione
 
 La direttiva 2000/31
 
3        Il ventitreesimo considerando della direttiva 2000/31 così recita:
 
«La presente direttiva non è volta a introdurre norme supplementari di diritto internazionale privato sui conflitti di leggi, né tratta della competenza degli organi giurisdizionali. Le disposizioni della legge applicabile in base alle norme del diritto internazionale privato non limitano la libertà di fornire servizi della società dell’informazione come stabilito dalla presente direttiva».
 
4        Conformemente al suo articolo 1, paragrafo 1, tale direttiva mira a «contribuire al buon funzionamento del mercato interno garantendo la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione tra Stati membri».
 
5        L’articolo 1, paragrafo 4, della richiamata direttiva è formulato nei termini seguenti:
 
«La presente direttiva non introduce norme supplementari di diritto internazionale privato, né tratta delle competenze degli organi giurisdizionali».
 
6        L’articolo 3 della medesima direttiva, intitolato «Mercato interno», al paragrafo 1 così dispone:
 
«Ogni Stato membro provvede affinché i servizi della società dell’informazione, forniti da un prestatore stabilito nel suo territorio, rispettino le disposizioni nazionali vigenti in detto Stato membro nell’ambito regolamentato».
 
7        L’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2000/31 è così formulato:
 
«Gli Stati membri non possono, per motivi che rientrano nell’ambito regolamentato, limitare la libera circolazione dei servizi [della] società dell’informazione provenienti da un altro Stato membro».
 
 Il regolamento n. 44/2001
 
8        Il secondo considerando del regolamento n. 44/2001 così recita:
 
«Alcune divergenze tra le norme nazionali sulla competenza giurisdizionale e sul riconoscimento delle decisioni rendono più difficile il buon funzionamento del mercato interno. È pertanto indispensabile adottare disposizioni che consentano di unificare le norme sui conflitti di competenza in materia civile e commerciale e di semplificare le formalità affinché le decisioni emesse dagli Stati membri vincolati dal presente regolamento siano riconosciute ed eseguite in modo rapido e semplice».
 
9        Ai sensi dell’articolo 2 di tale regolamento:
 
«1.      Salve le disposizioni del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato membro.
 
2.       Alle persone che non sono in possesso della cittadinanza dello Stato membro nel quale esse sono domiciliate si applicano le norme sulla competenza vigenti per i cittadini».
 
10      L’articolo 3, paragrafo 1, di detto regolamento così dispone:
 
«Le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro possono essere convenute davanti ai giudici di un altro Stato membro solo in base alle norme enunciate nelle sezioni da 2 a 7 del presente capo».
 
11      L’articolo 4 del medesimo regolamento è così formulato:
 
«1.      Se il convenuto non è domiciliato nel territorio di uno Stato membro, la competenza è disciplinata, in ciascuno Stato membro, dalla legge di tale Stato, salva l’applicazione degli articoli 22 e 23.
 
2.      Chiunque sia domiciliato nel territorio di un determinato Stato membro può, indipendentemente dalla propria nazionalità ed al pari dei cittadini di questo Stato, addurre nei confronti di tale convenuto le norme sulla competenza in vigore nello Stato medesimo, in particolare quelle indicate nell’allegato I».
 
12      Al capo II, sezione 2, intitolata «Competenze speciali», l’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 così prevede:
 
«La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:
 
(…)
 
3)      in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti al giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire».
 
13      L’articolo 26 di tale regolamento, che compare alle sezione 8 del citato capo II, intitolata «Esame della competenza e della ricevibilità dell’azione», è formulato nei termini seguenti:
 
«1.      Se il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato membro è citato davanti ad un giudice di un altro Stato membro e non compare, il giudice, se non è competente in base al presente regolamento, dichiara d’ufficio la propria incompetenza.
 
2.      Il giudice è tenuto a sospendere il processo fin quando non si sarà accertato che al convenuto è stata data la possibilità di ricevere la domanda giudiziale o un atto equivalente in tempo utile per poter presentare le proprie difese, ovvero che è stato fatto tutto il possibile in tal senso.
 
3.      Le disposizioni del paragrafo 2 sono sostituite da quelle dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alla notificazione negli Stati membri di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale [GU L 160, pag. 37], qualora sia stato necessario trasmettere da uno Stato membro a un altro la domanda giudiziale o un atto equivalente in esecuzione del presente regolamento.
 
4.      Ove le disposizioni del regolamento (CE) n. 1348/2000 non siano applicabili, si applica l’articolo 15 della convenzione dell’Aia, del 15 novembre 1965, relativa alla notificazione e alla comunicazione all’estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale [in prosieguo: la “Convenzione dell’Aia del 1965”], qualora sia stato necessario trasmettere la domanda giudiziale o un atto equivalente in esecuzione della suddetta convenzione».
 
14      Al capo III del regolamento n. 44/2001, rubricato «Riconoscimento ed esecuzione», compare l’articolo 34, che prevede, al punto 2, che una decisione non è riconosciuta:
 
«se la domanda giudiziale od un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese eccetto qualora, pur avendone avuto la possibilità, egli non abbia impugnato la decisione».
 
15      L’articolo 59 del regolamento n. 44/2001 così dispone:
 
«1.      Per determinare se una parte ha il domicilio nel territorio dello Stato membro in cui è pendente il procedimento, il giudice applica la legge nazionale.
 
2.      Qualora una parte non sia domiciliata nello Stato membro i cui giudici sono aditi, il giudice, per stabilire se essa ha il domicilio in un altro Stato membro, applica la legge di quest’ultimo Stato».
 
 Il regolamento n. 805/2004
 
16      Ai sensi del suo articolo 1, il regolamento n. 805/2004 istituisce un titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati al fine di consentire, grazie alla definizione di norme minime, la libera circolazione delle decisioni giudiziarie, delle transazioni giudiziarie e degli atti pubblici in tutti gli Stati membri senza che siano necessari, nello Stato membro dell’esecuzione, procedimenti intermedi per il riconoscimento e l’esecuzione.
 
17      L’articolo 5 di tale regolamento, rubricato «Abolizione dell’exequatur», è così formulato:
 
«La decisione giudiziaria che sia stata certificata come titolo esecutivo europeo nello Stato membro d’origine è riconosciuta ed eseguita negli altri Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento».
 
18      L’articolo 12, paragrafo 1, di detto regolamento è formulato come segue:
 
«La decisione giudiziaria relativa ad un credito non contestato ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettere b) o c), può essere certificata come titolo esecutivo europeo solo se il procedimento giudiziario nello Stato membro d’origine è conforme ai requisiti procedurali stabiliti dal presente Capo».
 
19      Ai sensi dell’articolo 14, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 805/2004:
 
«1.      La notificazione della domanda giudiziale o dell’atto equivalente e delle citazioni a comparire in udienza al debitore può anche essere stata effettuata secondo una delle seguenti forme:
 
a)      notificazione a mani proprie, presso l’indirizzo personale del debitore, a persona con esso convivente o che lavori come dipendente nell’abitazione del debitore;
 
b)      se il debitore è un lavoratore autonomo, o una persona giuridica, notificazione in mani proprie nei suoi “locali commerciali” a una persona alle dipendenze del debitore;
 
c)      deposito del documento nella cassetta delle lettere del debitore;
 
d)      deposito del documento presso un ufficio postale o un’autorità pubblica competente e relativa comunicazione scritta depositata nella cassetta delle lettere del debitore, purché dalla comunicazione scritta risulti chiaramente la natura giudiziaria del documento o il fatto che tale comunicazione ha l’efficacia legale della notificazione e che determina la decorrenza dei termini ai fini del calcolo della loro scadenza;
 
e)      notificazione a mezzo posta senza avviso di ricevimento conformemente al paragrafo 3, laddove il debitore è domiciliato nello Stato membro di origine;
 
f)      notificazione con mezzi elettronici attestata da conferma automatica della trasmissione, a condizione che il debitore abbia preventivamente accettato in modo esplicito questo metodo di notificazione.
 
2.      Ai fini del presente regolamento la notificazione di cui al paragrafo 1 non è ammissibile se l’indirizzo del debitore non è conosciuto con certezza».
 
Il regolamento n. 1393/2007
 
20      Secondo il suo articolo 1, paragrafo 2, il regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti») e che abroga il regolamento n. 1348/2000 (GU L 324, pag. 79), non si applica quando non è noto il recapito della persona alla quale deve essere notificato o comunicato l’atto.
 
21      L’articolo 19 del regolamento n. 1393/2007, intitolato «Mancata comparizione del convenuto», è formulato nei termini seguenti:
 
«1.      Quando un atto di citazione o un atto equivalente sia stato trasmesso ad un altro Stato membro per la notificazione o la comunicazione, secondo le disposizioni del presente regolamento, ed il convenuto non compaia, il giudice non decide fintantoché non si abbia la prova:
 
a)      che l’atto è stato notificato o comunicato, secondo le forme prescritte dalla legge dello Stato membro richiesto per la notificazione o la comunicazione degli atti nell’ambito di procedimenti nazionali, a persone che si trovano sul suo territorio; oppure
 
b)      che l’atto è stato effettivamente consegnato al convenuto o nella sua residenza abituale secondo un’altra procedura prevista dal presente regolamento,
 
e che, in ciascuna di tali eventualità, sia la notificazione o comunicazione sia la consegna hanno avuto luogo in tempo utile affinché il convenuto abbia avuto la possibilità di difendersi.
 
2.      Ciascuno Stato membro ha la facoltà di comunicare, a norma dell’articolo 23, paragrafo 1, che i propri giudici, nonostante le disposizioni del paragrafo 1, e benché non sia pervenuto alcun certificato di avvenuta notificazione o comunicazione o consegna, possono decidere se sussistono le seguenti condizioni:
 
a)      l’atto è stato trasmesso secondo uno dei modi previsti dal presente regolamento;
 
b)      dalla data di trasmissione dell’atto è trascorso un termine di almeno sei mesi, che il giudice ritiene adeguato nel caso di specie;
 
c)      non è stato ottenuto alcun certificato malgrado tutta la diligenza usata presso le autorità o gli organi competenti dello Stato richiesto.
 
3.      I paragrafi 1 e 2 non ostano a che il giudice adotti, in caso d’urgenza, provvedimenti provvisori o cautelari.
 
4.      Quando un atto di citazione o un atto equivalente sia stato trasmesso ad un altro Stato membro per la notificazione o la comunicazione secondo le disposizioni del presente regolamento, e una decisione sia stata emessa nei confronti di un convenuto non comparso, il giudice ha la facoltà di rimuovere la preclusione derivante per il convenuto dallo scadere del termine di impugnazione, se sussistono le seguenti condizioni:
 
a)      il convenuto, in assenza di colpa a lui imputabile, non ha avuto conoscenza dell’atto in tempo utile per difendersi o della decisione per impugnarla; e
 
b)      i motivi di impugnazione del convenuto non sembrano del tutto privi di fondamento.
 
La richiesta di rimuovere la preclusione deve essere presentata entro un termine ragionevole a decorrere dal momento in cui il convenuto ha avuto conoscenza della decisione.
 
Ciascuno Stato membro ha la facoltà di comunicare, a norma dell’articolo 23, paragrafo 1, che tale domanda è inammissibile se è presentata dopo la scadenza di un termine che indicherà nella propria comunicazione, purché tale termine non sia inferiore ad un anno a decorrere dalla pronuncia della decisione.
 
5.      Il paragrafo 4 non si applica alle decisioni che riguardano lo stato o la capacità delle persone».
 
 Il diritto nazionale
 
22      Gli articoli 185, 186 e 188 del codice di procedura civile tedesco (Zivilprozessordnung) dispongono quanto segue in materia di notifica pubblica:
 
«Articolo 185 Notifica pubblica
 
La notifica può effettuarsi per avviso pubblico (notifica pubblica), quando
 
1. il luogo di residenza dell’interessato sia sconosciuto e non sia possibile effettuare la notifica dell’atto in questione ad un rappresentante o ad un domiciliatario,
 
2. nel caso di persone giuridiche, obbligate a fornire al registro delle imprese un indirizzo professionale nel territorio nazionale, non sia possibile effettuare la notifica né all’indirizzo registrato né all’indirizzo di una persona autorizzata a ricevere notifiche iscritto nel registro delle imprese o ad un altro indirizzo nazionale di cui si è a conoscenza senza aver svolto indagini,
 
3. una notifica all’estero non sia possibile o con tutta probabilità non andrebbe a buon fine, oppure quando
 
4. la notifica non possa effettuarsi, in quanto il luogo di notifica è il domicilio di una persona che, ai sensi degli articoli 18-20 della legge sull’ordinamento giudiziario, è sottratta alla giurisdizione.
 
Articolo 186 Autorizzazione ed esecuzione della notifica pubblica
 
1) Sull’autorizzazione della notifica pubblica decide il tribunale investito della causa. La decisione può avvenire senza trattazione orale.
 
2) La notifica pubblica viene effettuata attraverso l’affissione di un avviso nell’albo del tribunale o attraverso il suo inserimento in un sistema informativo elettronico che è pubblicamente accessibile all’interno del tribunale. In aggiunta l’avviso può essere pubblicato in un sistema elettronico di informazione e comunicazione destinato dal tribunale agli avvisi. L’avviso deve indicare
 
1. la persona per conto della quale l’atto è notificato,
 
2. il nome e l’ultimo indirizzo conosciuto del destinatario della notifica,
 
3. la data, il numero di riferimento del documento e l’indicazione dell’oggetto della causa, nonché
 
4. il luogo in cui il documento può essere consultato.
 
L’avviso deve contenere l’indicazione che si tratta della notifica pubblica di un documento e che da tale notifica possono decorrere termini alla scadenza dei quali l’interessato rischia la perdita dei diritti. Nel caso di notifica di una citazione, l’avviso deve indicare anche che il documento contiene la citazione in udienza e che non comparendo si possono subire conseguenze giuridiche negative.
 
3) Nel fascicolo va annotata la data in cui l’avviso è stato affisso e la data in cui è stato ritirato.
 
(…)
 
Articolo 188 Momento della notifica pubblica
 
Il documento si considera notificato trascorso un mese dall’affissione dell’avviso. Il tribunale investito della causa può stabilire un termine più lungo».
 
23      L’articolo 331 del codice di procedura civile tedesco, rubricato «Sentenza contumaciale contro il convenuto», così dispone:
 
«1.      Qualora l’attore richieda la pronuncia della sentenza contumaciale contro il convenuto non comparso all’udienza stabilita per la trattazione orale, gli argomenti di fatto dedotti in udienza dall’attore sono da considerare come ammessi. Ciò non vale per gli argomenti relativi alla competenza del tribunale ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 2, o dell’articolo 38.
 
2.      Se gli argomenti avanzati dall’attore giustificano la domanda formulata, essa dev’essere accolta; in caso contrario, l’azione dev’essere respinta.
 
3.      Nel caso in cui, contravvenendo all’articolo 276, paragrafi 1, prima frase, e 2, il convenuto non abbia comunicato in tempo utile l’intenzione di difendersi contro l’azione, il tribunale, su istanza dell’attore, decide senza trattazione orale; ciò non vale se la comunicazione del convenuto perviene prima che la sentenza firmata dai giudici sia trasmessa alla cancelleria. L’istanza può essere proposta già nella domanda giudiziale. Il tribunale può pronunciarsi senza trattazione orale anche nel caso in cui l’argomento avanzato dall’attore non conferisca fondamento a una sua domanda accessoria, a condizione che l’attore sia stato informato di tale possibilità prima che il tribunale si pronunci».
 
 Causa principale e questioni pregiudiziali
 
24      Il sig. de Visser è titolare del nome di dominio e responsabile del sito Internet www.*****.de. Sotto il link «Fotos und Videos» (foto e video) di tale sito Internet è possibile vedere una fotografia di G. Dopo aver cliccato sul link «für weitere Fotos hier klicken» (per altre foto cliccare qui), si possono vedere diverse foto della ricorrente in cui la suddetta compare in parte nuda.
 
25      La vicenda ha origine all’incirca nel 2003, allorché G si è interessata al sito Internet e alle prestazioni di servizi del sig. de Visser, contattandolo per questa ragione. In seguito, quest’ultimo, tramite una collaboratrice e un fotografo da lui incaricato, ha fatto scattare alcune fotografie di G in Germania, al fine di utilizzarle «per una festa» («für eine Party»). Tuttavia, G non ha mai dato il suo consenso alla pubblicazione di tali foto. La questione della pubblicazione su Internet di dette foto non è stata peraltro mai discussa con la stessa e quindi non è mai stata oggetto di un accordo concreto.
 
26      Soltanto nel 2009 G, attraverso alcuni colleghi di lavoro, G è venuta a conoscenza della pubblicazione su Internet delle fotografie in discorso.
 
27      Sia l’avviso legale del sito Internet in questione, sia la banca dati della DENIC (registro di dominio. de) indicano come «Admin-C» (administrative contact) il sig. N*****, con indirizzo a Dortmund (Germania). Nell’elenco telefonico di Dortmund, tuttavia, nessuno risulta iscritto sotto questo nome.
 
28      Il luogo in cui si trova il server che ospita il sito Internet in questione non è noto.
 
29      Nell’avviso legale del sito Internet www.*****.de, il sig. de Visser figura come titolare del dominio con un indirizzo a Terneuzen (Paesi Bassi) e un indirizzo postale a Venlo (Paesi Bassi). Non è stato tuttavia possibile effettuare una notifica a tali indirizzi, in quanto tutta la corrispondenza inviata è tornata al mittente con l’annotazione «Sconosciuto presso tale indirizzo». Su richiesta, il consolato del Regno dei Paesi Bassi a Monaco di Baviera (Germania) ha dichiarato che il sig. de Visser non era iscritto in nessun registro anagrafico nei Paesi Bassi.
 
30      Dopo la concessione del gratuito patrocinio a G, il giudice del rinvio ha ordinato, in data 8 febbraio 2010, la notifica pubblica della domanda giudiziale, e ha disposto che si procedesse a una fase preparatoria scritta. In precedenza, nel contesto del procedimento per il gratuito patrocinio, si era tentato invano di far pervenire al sig. de Visser lo schema della domanda giudiziale per la normale via postale a diversi indirizzi.
 
31      La notifica pubblica della domanda giudiziale, conformemente al codice di procedura civile tedesco, è stata effettuata mediante affissione di un avviso relativo a tale notifica nell’albo del Landgericht Regensburg dall’11 febbraio al 15 marzo 2010. Alla data dell’adozione della decisione di rinvio, i termini impartiti al sig. de Visser in detta notifica per comunicare la propria intenzione di difendersi erano scaduti senza che egli avesse reagito. Secondo il giudice del rinvio, tenuto conto delle circostanze, si deve supporre che ad oggi egli non abbia avuto conoscenza del procedimento dinanzi ad esso avviato.
 
32      Tale giudice aggiunge che, se la possibilità di una notifica pubblica della domanda giudiziale secondo il diritto nazionale dovesse venire meno a fronte delle norme di diritto dell’Unione, a G resterebbe solo la possibilità di indicare altri indirizzi del sig. de Visser presso i quali effettuare tale notifica, il che le risulterebbe probabilmente impossibile, non conoscendo tali indirizzi o non potendoli accertare. Orbene, ciò potrebbe essere incompatibile con l’articolo 47, primo comma, della Carta, in quanto G verrebbe allora di fatto privata del diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo che le è garantito.
 
33      Nutrendo, peraltro, alcuni dubbi quanto all’applicabilità e all’interpretazione del regolamento n. 44/2001 nonché alla determinazione del diritto sostanziale applicabile all’azione principale, il Landgericht Regensburg ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
 
«1)      Se l’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, prima parte della frase, [TUE], in combinato disposto con l’articolo 47, secondo comma, prima frase, della Carta (…) o altre disposizioni normative europee ostino ad una “notifica pubblica” secondo il diritto nazionale (ai sensi degli articoli 185-188 del codice di procedura civile tedesco, mediante affissione dell’avviso di notifica nell’albo dell’organo giurisdizionale che dispone la notifica per la durata di un mese), qualora la controparte di una controversia civile (in fase iniziale) indichi sul proprio sito Internet un indirizzo nel territorio dell’Unione europea ma la notifica non sia possibile in assenza di un domicilio del convenuto in tale luogo, e qualora non sia altrimenti possibile accertare dove il convenuto si trovi al momento
 
2)      Qualora la [prima] questione (…) debba essere risolta affermativamente:
 
Se il giudice nazionale debba disapplicare le disposizioni nazionali che consentono una notifica pubblica, conformemente alla giurisprudenza sinora elaborata dalla Corte di giustizia (da ultimo sentenza del 12 gennaio 2010, Petersen, C-341/08, Racc. pag. I-47) anche qualora il diritto nazionale attribuisca tale potere di disapplicazione solo alla Corte costituzionale federale (tedesca)
 
e
 
se la ricorrente, per poter far valere i propri diritti, debba comunicare all’ufficio giudiziario un nuovo indirizzo del convenuto cui possa essere validamente effettuata una nuova notifica della domanda giudiziale, atteso che, secondo il diritto nazionale, in assenza di notifica pubblica e di conoscenza del domicilio del convenuto non sarebbe possibile celebrare il processo.
 
3)      Qualora la [prima] questione (…) debba essere risolta negativamente, se nel caso di specie l’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (…) n. 44/2001 (…) osti all’emissione di una sentenza contumaciale ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura civile tedesco e quindi di un titolo esecutivo per crediti non contestati nell’accezione del regolamento (…) n. 805/2004 (…), nella misura in cui si chiede la condanna al pagamento dei danni morali per un importo pari ad almeno EUR 20 000,00 più interessi, e delle spese legali per un importo pari a EUR 1 419,19 più interessi.
 
Le seguenti questioni sono rispettivamente subordinate alla possibilità che la ricorrente possa proseguire la causa conformemente alle soluzioni date dalla Corte di giustizia [alla prima e alla terza] questione (…):
 
4)      In considerazione degli articoli 4, paragrafo 1, e 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, se quest’ultimo sia applicabile anche a casi in cui il convenuto di un processo civile, al quale viene intimato, in relazione alla gestione di un sito Internet, di cessare un comportamento, di fornire informazioni e di pagare danni morali, sia (presumibilmente) cittadino dell’Unione ai sensi dell’articolo 9, seconda frase, TUE, ma il suo domicilio sia ignoto e sia quindi ipotizzabile, benché non certo, che egli si trovi attualmente fuori del territorio dell’Unione e anche fuori della sfera residua di applicazione territoriale della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, conclusa a Lugano il 16 settembre 1988, e l’esatta ubicazione del server che ospita il sito Internet non sia nota, ma appaia molto probabile che si trovi sul territorio dell’Unione.
 
5)      Qualora il regolamento n. 44/2001 sia applicabile alla fattispecie: se, per l’ipotesi di (rischio di) violazione di diritti della personalità attraverso contenuti di un sito Internet, la locuzione «luogo in cui l’evento dannoso (…) può avvenire», di cui all’articolo 5, punto 3, del suddetto regolamento, debba essere interpretata nel senso che
 
[la ricorrente] può promuovere un’azione diretta a far cessare un comportamento, a ottenere informazioni e il risarcimento dei danni contro il gestore del sito Internet, indipendentemente dal luogo (all’interno o al di fuori del territorio dell’Unione) in cui il convenuto è domiciliato, anche dinanzi ai giudici di qualunque Stato membro in cui il sito Internet può essere consultato,
 
oppure
 
la competenza giurisdizionale dei giudici di uno Stato membro – in cui il convenuto non è stabilito né vi sono indizi di un suo soggiorno nel medesimo – presuppone che, oltre alla mera accessibilità tecnica, sussista uno specifico collegamento dei contenuti controversi o del sito Internet con lo Stato del foro (collegamento di carattere territoriale).
 
6)      Qualora sia richiesto un siffatto specifico collegamento con lo Stato del foro: secondo quali criteri esso vada riscontrato.
 
Se assume rilievo il fatto che il sito Internet controverso si rivolga, alla luce delle scelte del gestore, specificamente (anche) agli utenti di Internet dello Stato del foro, o se sia sufficiente al riguardo che le informazioni accessibili su tale sito presentino un collegamento oggettivo con lo Stato del foro, nel senso che, secondo le circostanze del caso concreto ed in particolare in base al contenuto del sito controverso, un conflitto tra interessi contrapposti – l’interesse della ricorrente al rispetto del proprio diritto della personalità e l’interesse del gestore ad impostare discrezionalmente il proprio sito – possa effettivamente essersi verificato o potrà verificarsi nello Stato del foro per il fatto che uno o più conoscenti della persona il cui diritto della personalità è stato leso abbiano preso visione del contenuto di tale sito Internet.
 
7)      Se al fine del riscontro di tale specifico collegamento con lo Stato del foro sia rilevante il numero di accessi al sito Internet controverso operati a partire da tale Stato.
 
8)      Nel caso in cui il giudice del rinvio, a seconda delle risposte date alle questioni che precedono, sia competente a statuire sulla domanda giudiziale: se i principi giuridici di cui alla sentenza della Corte di giustizia del 7 marzo 1995, Shevill e a. (C-68/93, Racc. pag. I-415) siano validi anche per la fattispecie precedentemente descritta.
 
9)      Ove, ai fini della sussistenza della competenza giurisdizionale, non sia necessario alcuno specifico collegamento con lo Stato del foro, oppure ove, per poter presumere che tale collegamento esista, basti che le informazioni controverse presentino un collegamento oggettivo con lo Stato del foro, nel senso che un conflitto tra contrapposti interessi, alla luce delle circostanze del caso concreto ed in particolare in base al contenuto del sito Internet controverso, possa essersi effettivamente verificato o potrà verificarsi nello Stato del foro per il fatto che uno o più conoscenti della persona il cui diritto della personalità è stato leso abbiano preso visione del contenuto di tale sito, e l’accertamento di un tale specifico collegamento non presupponga il riscontro di un numero minimo di accessi al sito controverso a partire dallo Stato del foro, ovvero qualora il regolamento n. 44/2001 non sia affatto applicabile alla fattispecie:
 
se l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2000/31 (…) vada interpretato nel senso che alle relative disposizioni va attribuito carattere di norme di diritto internazionale privato, nel senso che esse, anche nell’ambito del diritto civile, prescrivono la sola applicazione del diritto vigente nel paese d’origine con esclusione delle norme di conflitto nazionali,
 
oppure
 
tali disposizioni costituiscono un correttivo sul piano giuridico sostanziale, attraverso il quale l’esito fattuale e giuridico del diritto individuato come applicabile in base alle norme di conflitto nazionali viene modificato sotto il profilo del contenuto e ridotto alle prescrizioni del paese d’origine.
 
10)      Per il caso in cui l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2000/31 (…) abbia carattere di norma di diritto internazionale privato:
 
se le disposizioni citate prescrivano esclusivamente la sola applicazione del diritto sostanziale vigente nel paese d’origine o anche l’applicazione delle norme di conflitto ivi in vigore, con la conseguenza che continui ad essere possibile il rinvio da parte del diritto del paese d’origine al diritto del paese di destinazione.
 
11)      Per il caso in cui l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2000/31 (…) abbia carattere di norma di diritto internazionale privato:
 
se ai fini della determinazione del luogo di stabilimento del prestatore di servizi si debba fare riferimento al (presunto) domicilio attuale dello stesso, al domicilio al momento dell’inizio della pubblicazione delle foto della ricorrente o alla (presunta) ubicazione del server che ospita il sito Internet».
 
34      Con lettera del 28 ottobre 2011, la cancelleria della Corte ha trasmesso al giudice del rinvio una copia della sentenza del 25 ottobre 2011, eDate Advertising e a. (C-509/09 e C-161/10, non ancora pubblicata nella Raccolta), invitandolo a comunicarle se, alla luce di tale sentenza, quest’ultimo intendesse mantenere le questioni pregiudiziali dalla quinta all’undicesima.
 
35      Con decisioni del 10 e 16 novembre 2011, pervenute alla Corte rispettivamente il 10 e il 16 novembre 2011, il giudice del rinvio ha comunicato a quest’ultima che avrebbe ritirato le questioni dalla quinta alla decima, ma che avrebbe mantenuto l’undicesima, riformulandola nei termini seguenti:
 
«Se, tenuto conto della [citata] sentenza (…) eDate Advertising e a., l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2000/31 (…) debba essere interpretato nel senso che, qualora il luogo di stabilimento del prestatore sia sconosciuto e potrebbe trovarsi fuori del territorio dell’Unione (…), il diritto che occorre applicare nell’ambito coordinato sia esclusivamente quello dello Stato membro in cui la persona lesa ha il suo domicilio o la sua residenza permanente o
 
se nell’ambito coordinato dalla direttiva 2000/31 (…) occorra garantire che il prestatore di un servizio del commercio elettronico non sia soggetto a condizioni più severe di quelle previste dal diritto sostanziale applicabile nello Stato membro di cui il prestatore ha presumibilmente la cittadinanza o
 
se in tal caso, nell’ambito coordinato dalla direttiva 2000/31 (…) occorra garantire che il prestatore di un servizio del commercio elettronico non sia soggetto a condizioni più severe di quelle previste dal diritto sostanziale applicabile nell’insieme degli Stati membri».
 
36      In tale contesto, la Corte è chiamata a pronunciarsi unicamente sulle prime quattro questioni inizialmente sollevate e sull’ultima questione, come riformulata.
 
 Sulle questioni pregiudiziali
 
 Sulla quarta questione
 
37      Con la quarta questione, che occorre esaminare per prima, il giudice del rinvio intende sapere, in sostanza, se, in circostanze come quelle di cui alla causa principale, l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 debba essere interpretato nel senso che osta all’applicazione dell’articolo 5, punto 3, del medesimo regolamento a un’azione risarcitoria per danni derivanti dalla gestione di un sito Internet, promossa contro un convenuto che è probabilmente cittadino dell’Unione, ma che si trova in luogo sconosciuto.
 
38      Nella decisione di rinvio, detto giudice precisa infatti che, anche se numerosi elementi indicano che il convenuto si trova nel territorio dell’Unione, tale circostanza non è assolutamente certa. Tale giudice s’interroga quindi in particolare sull’interpretazione del criterio espresso con la locuzione «non è domiciliato nel territorio di uno Stato membro» che imporrebbe, in forza dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001, l’applicazione delle norme nazionali sulla competenza anziché delle norme uniformi di detto regolamento.
 
39      A tale proposito, occorre rammentare, da un lato, che, nel caso in cui il domicilio del convenuto cittadino di uno Stato membro non sia noto, l’applicazione delle norme uniformi sulla competenza dettate dal regolamento n. 44/2001 in luogo di quelle in vigore nei diversi Stati membri è conforme all’imperativo della certezza del diritto e all’obiettivo, perseguito da detto regolamento, di rafforzare la tutela giuridica delle persone stabilite nell’Unione, consentendo nel contempo all’attore di individuare agevolmente il giudice al quale può rivolgersi e al convenuto di prevedere ragionevolmente quello dinanzi al quale può essere citato (v., in tal senso, sentenza del 17 novembre 2011, Hypotecní banka, C-327/10, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 44).
 
40      Dall’altro lato, la locuzione «non è domiciliato nel territorio di uno Stato membro», impiegata all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001, dev’essere intesa nel senso che l’applicazione delle norme nazionali anziché delle norme uniformi sulla competenza è possibile solo se il giudice adito dispone di indizi probatori che gli consentano di ritenere che il convenuto, cittadino dell’Unione non domiciliato nello Stato membro di detto giudice, sia effettivamente domiciliato al di fuori del territorio dell’Unione (v., in tale senso, sentenza Hypotecní banka, cit., punto 42).
 
41      In assenza di tali indizi probatori, in forza del regolamento n. 44/2001 la competenza internazionale di un giudice di uno Stato membro è accertata quando sono soddisfatte le condizioni per l’applicazione di una delle norme sulla competenza previste da tale regolamento, in particolare dell’articolo 5, punto 3, in materia di illeciti civili dolosi o colposi.
 
42      In considerazione di quanto precede, occorre rispondere alla quarta questione dichiarando che, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 dev’essere interpretato nel senso che non osta all’applicazione dell’articolo 5, punto 3, del medesimo regolamento ad un’azione risarcitoria per danni derivanti dalla gestione di un sito Internet, promossa contro un convenuto che è probabilmente cittadino dell’Unione, ma che si trova in luogo sconosciuto, se il giudice adito non dispone di indizi probatori che gli consentano di ritenere che detto convenuto sia effettivamente domiciliato al di fuori del territorio dell’Unione.
 
 Sulla prima questione e sulla prima parte della terza questione
 
43      Con la prima questione e la prima parte della terza questione, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio intende sapere, in sostanza, se il diritto dell’Unione debba essere interpretato nel senso che osta alla pronuncia di una sentenza contumaciale nei confronti di un convenuto al quale, nell’impossibilità di reperirlo, la domanda giudiziale è stata notificata mediante notifica pubblica secondo il diritto nazionale.
 
44      A tale proposito occorre anzitutto rilevare che il regolamento n. 44/2001, al pari della Convenzione del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalle successive convenzioni relative all’adesione dei nuovi Stati membri a tale Convenzione, non ha l’obiettivo di unificare le norme di diritto processuale degli Stati membri, bensì di ripartire le competenze giurisdizionali ai fini della soluzione delle controversie in materia civile e commerciale nell’ambito delle relazioni tra tali Stati e di facilitare l’esecuzione delle decisioni giudiziarie (sentenza Hypotecní banka, cit., punto 37).
 
45      Se è vero che, in assenza di una regolamentazione sistematica delle procedure interne da parte del diritto dell’Unione spetta agli Stati membri, nell’ambito della loro autonomia procedurale, dettare le norme di procedura applicabili alle azioni avviate dinanzi ai loro organi giurisdizionali, dette norme non devono pregiudicare il diritto dell’Unione, in particolare le disposizioni del regolamento n. 44/2001.
 
46      Ne consegue che, nell’ambito di applicazione del suddetto regolamento, un giudice nazionale può, in forza di una disposizione del suo diritto nazionale, procedere contro una persona il cui domicilio non è noto solo se le norme sulla competenza previste da tale medesimo regolamento non vi ostino.
 
47      Per quanto riguarda le condizioni che devono essere rispettate nell’ambito del procedimento, è necessario ricordare che le disposizioni del regolamento n. 44/2001 complessivamente considerate esprimono l’intenzione di aver cura che, nell’ambito degli obiettivi dello stesso, i procedimenti che portano all’adozione di decisioni giurisdizionali si svolgano nel rispetto dei diritti della difesa (v. sentenze del 21 maggio 1980, Denilauler, 125/79, Racc. pag. 1553, punto 13, e del 2 aprile 2009, Gambazzi, C-394/07, Racc. pag. I-2563, punto 23).
 
48      Tuttavia, il principio di tutela dei diritti della difesa, quale previsto anche dall’articolo 47 della Carta, deve essere attuato nel rispetto del diritto dell’attore di adire un giudice che statuisca sulla fondatezza delle sue pretese.
 
49      A questo proposito la Corte ha dichiarato, al punto 29 della citata sentenza Gambazzi, che i diritti fondamentali, quali il rispetto dei diritti della difesa, non costituiscono prerogative assolute, ma possono soggiacere a restrizioni. Tuttavia, queste ultime devono rispondere effettivamente ad obiettivi d’interesse generale perseguiti dal provvedimento di cui trattasi e non costituire, rispetto allo scopo perseguito, una violazione smisurata di detti diritti.
 
50      Al riguardo è necessario rammentare che la Corte ha già dichiarato che l’esigenza di evitare situazioni di diniego di giustizia in cui si verrebbe a trovare un attore a causa dell’impossibilità di reperire il convenuto configura un siffatto obiettivo di interesse generale (sentenza Hypotecní banka, cit., punto 51).
 
51      Per quanto riguarda la necessità di evitare una violazione smisurata dei diritti della difesa, occorre osservare che essa trova espressione nel disposto dell’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento n. 44/2001, secondo cui il giudice è tenuto a sospendere il processo fin quando non si sarà accertato che al convenuto è stata data la possibilità di ricevere la domanda giudiziale o un atto equivalente in tempo utile per poter presentare le proprie difese, ovvero che è stato fatto tutto il possibile in tal senso.
 
52      Per quanto attiene, da un lato, all’applicabilità di tale disposizione, si deve anzitutto rilevare che, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, essa non è esclusa dalle norme richiamate all’articolo 26, paragrafi 3 e 4, del regolamento n. 44/2001, ossia l’articolo 19 del regolamento n. 1393/2007 e l’articolo 15 della Convenzione dell’Aia del 1965.
 
53      Certamente, la regolarità della notifica della domanda giudiziale ad un convenuto contumace dev’essere valutata sulla base delle disposizioni di detta Convenzione (sentenza del 13 ottobre 2005, Scania Finance France, C-522/03, Racc. pag. I-8639, punto 30) e, a maggior ragione, alla luce delle disposizioni del regolamento n. 1393/2007. Tuttavia, tale regola vale soltanto a condizione che dette disposizioni siano applicabili. Orbene, tanto l’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 1393/2007, quanto l’articolo 1, secondo comma, della Convenzione dell’Aia del 1965 prevedono che tali strumenti «non si applica[no] quando non è noto il recapito della persona alla quale deve essere notificato o comunicato l’atto».
 
54      Si deve quindi rilevare che, in circostanze come quelle del procedimento principale, non essendo noto l’indirizzo del convenuto non trovano applicazione né l’articolo 19 del regolamento n. 1393/2007, né l’articolo 15 della Convenzione dell’Aia del 1965.
 
55      Per quanto riguarda, d’altro lato, l’interpretazione dell’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento n. 44/2001, tale disposizione dev’essere intesa, come recentemente dichiarato dalla Corte, nel senso che, nel caso in cui non sia dimostrato che al convenuto è stata data la possibilità di ricevere la domanda giudiziale, il giudice competente in base a detto regolamento può legittimamente far proseguire il procedimento solo qualora sia stato fatto tutto il possibile per consentire al convenuto di presentare le proprie difese. A tal fine il giudice adito deve assicurarsi che siano state condotte tutte le indagini richieste dai principi di diligenza e di buona fede per rintracciare detto convenuto (v. sentenza Hypotecní banka, cit., punto 52).
 
56      È vero che, anche se tali condizioni sono rispettate, la possibilità di proseguire il procedimento all’insaputa del convenuto mediante «notifica pubblica», come nel procedimento principale, limita i diritti della difesa di tale convenuto. Detta limitazione, tuttavia, è giustificata alla luce del diritto dell’attore ad una tutela effettiva dal momento che, in mancanza di una notifica di questo tipo, tale diritto resterebbe lettera morta (v. sentenza Hypotecní banka, cit., punto 53).
 
57      Infatti, contrariamente alla situazione del convenuto che, qualora sia stato privato della possibilità di difendersi efficacemente, avrà la possibilità di far rispettare i diritti della difesa opponendosi, in forza dell’articolo 34, punto 2, del regolamento n. 44/2001, al riconoscimento della decisione pronunciata nei suoi confronti, l’attore rischia di essere privato di qualunque possibilità di ricorso (v. sentenza Hypotecní banka, cit., punto 54).
 
58      Dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo emerge peraltro che il diritto di adire un giudice, garantito dall’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, che corrisponde all’articolo 47, secondo comma, della Carta, non osta a una «citazione mediante affissione» («citation par voie d’affichage»), purché i diritti degli interessati siano debitamente tutelati (v. Corte eur. D.U., decisione Nunes Dias/Portogallo del 10 aprile 2003, Recueil des arrêts et décisions 2003-IV).
 
59      Si deve quindi rispondere alla prima questione e alla prima parte della terza questione dichiarando che il diritto dell’Unione dev’essere interpretato nel senso che non osta alla pronuncia di una sentenza contumaciale nei confronti di un convenuto al quale, nell’impossibilità di reperirlo, la domanda giudiziale è stata notificata mediante pubblicazione secondo il diritto nazionale, a condizione che il giudice adito si sia prima assicurato che siano state condotte tutte le ricerche imposte dai principi di diligenza e di buona fede per rintracciare tale convenuto.
 
 Sulla seconda questione
 
60      In considerazione della risposta fornita, al punto precedente, alla prima questione, non è necessario rispondere alla seconda.
 
 Sulla seconda parte della terza questione
 
61      Con la seconda parte della terza questione, il giudice del rinvio intende sapere, in sostanza, se il diritto dell’Unione debba essere interpretato nel senso che osta alla certificazione, in quanto titolo esecutivo europeo ai sensi del regolamento n. 805/2004, di una sentenza contumaciale pronunciata nei confronti di un convenuto il cui indirizzo non è noto.
 
62      Vero è che una sentenza contumaciale è da annoverarsi tra i titoli esecutivi, ai sensi dell’articolo 3 di detto regolamento, atti a essere certificati come titolo esecutivo europeo. Come sottolineato dal sesto considerando del regolamento n. 805/2004, l’assenza di contestazioni da parte del debitore come descritta all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento può assumere la forma di mancata comparizione in un’udienza davanti al giudice o mancata osservanza dell’invito di un giudice a notificare per iscritto l’intenzione di difendere la propria causa.
 
63      Tuttavia, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2, del medesimo regolamento, «ai fini del presente regolamento la notificazione di cui al paragrafo 1 non è ammissibile se l’indirizzo del debitore non è conosciuto con certezza».
 
64      Dal tenore letterale stesso del regolamento n. 805/2004 emerge quindi che una sentenza contumaciale pronunciata in caso di impossibilità di determinare il domicilio del convenuto non può essere certificata come titolo esecutivo europeo. Tale conclusione discende anche da un’analisi degli obiettivi e della sistematica di tale regolamento. Infatti, detto regolamento predispone un meccanismo di deroga al regime comune di riconoscimento delle sentenze, le cui condizioni sono soggette per principio a un’interpretazione restrittiva.
 
65      Inoltre, il decimo considerando del regolamento n. 805/2004 sottolinea che, nel caso di una decisione relativa a un credito non contestato resa in uno Stato membro nei confronti di un debitore contumace, la soppressione di qualsiasi controllo nello Stato membro dell’esecuzione è intrinsecamente legata e subordinata all’esistenza di garanzie sufficienti del rispetto dei diritti della difesa.
 
66      Orbene, come risulta dal punto 57 della presente sentenza, la possibilità per il convenuto di opporsi al riconoscimento della sentenza pronunciata nei suoi confronti in forza dell’articolo 34, punto 2, del regolamento n. 44/2001 consente a quest’ultimo di far rispettare i suoi diritti della difesa. Tale garanzia verrebbe tuttavia meno se, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, una sentenza contumaciale pronunciata nei confronti di un convenuto che non ha avuto conoscenza del procedimento fosse certificata come titolo esecutivo europeo.
 
67      Si deve quindi dichiarare che una sentenza contumaciale pronunciata nei confronti di un convenuto il cui indirizzo non è noto non può essere certificata come titolo esecutivo europeo ai sensi del regolamento n. 805/2004.
 
68      Occorre di conseguenza rispondere alla seconda parte della terza questione dichiarando che il diritto dell’Unione dev’essere interpretato nel senso che osta alla certificazione come titolo esecutivo europeo, ai sensi del regolamento n. 805/2004, di una sentenza contumaciale pronunciata nei confronti di un convenuto il cui indirizzo non è noto.
 
 Sull’undicesima questione
 
69      Con la sua undicesima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2000/31 debba essere interpretato nel senso che trova applicazione nel caso in cui il luogo di stabilimento del prestatore di servizi della società dell’informazione sia sconosciuto.
 
70      A tale proposito, è necessario constatare che dalla citata sentenza eDate Advertising e a. emerge chiaramente che lo stabilimento del prestatore di servizi della società dell’informazione in questione in uno Stato membro costituisce tanto la ragion d’essere quanto la condizione per l’applicazione del meccanismo istituito dall’articolo 3 della direttiva 2000/31. Infatti, detto meccanismo è diretto a garantire la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione tra gli Stati membri mediante l’assoggettamento di detti servizi alla normativa dello Stato membro di stabilimento dei loro prestatori (sentenza eDate Advertising e a., cit., punto 66).
 
71      Poiché la possibilità di applicare l’articolo 3, paragrafi 1, e 2, della suddetta direttiva è dunque subordinata all’individuazione dello Stato membro nel territorio del quale il prestatore del servizio della società dell’informazione in questione è effettivamente stabilito (sentenza eDate Advertising e a., cit., punto 68), spetta al giudice del rinvio verificare se il convenuto nel procedimento principale sia effettivamente stabilito nel territorio di uno Stato membro. In mancanza di tale stabilimento, il meccanismo previsto dall’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2000/31 non si applica.
 
72      In tale contesto, occorre rispondere all’undicesima questione dichiarando che l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2000/31 non trova applicazione nel caso in cui il luogo di stabilimento del prestatore di servizi della società dell’informazione sia sconosciuto, dato che l’applicazione di tale disposizione è subordinata all’individuazione dello Stato membro nel territorio del quale il prestatore di cui trattasi è effettivamente stabilito.
 
 Sulle spese
 
73      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
 
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:
 
1)      In circostanze come quelle di cui al procedimento principale, l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale dev’essere interpretato nel senso che non osta all’applicazione dell’articolo 5, punto 3, del medesimo regolamento a un’azione risarcitoria per danni derivanti dalla gestione di un sito Internet, promossa contro un convenuto che è probabilmente cittadino dell’Unione, ma che si trova in un luogo sconosciuto, se il giudice adito non dispone di indizi probatori che gli consentano di ritenere che detto convenuto sia effettivamente domiciliato al di fuori del territorio dell’Unione europea.
 
2)      Il diritto dell’Unione dev’essere interpretato nel senso che non osta alla pronuncia di una sentenza contumaciale nei confronti di un convenuto al quale, nell’impossibilità di reperirlo, la domanda giudiziale è stata notificata mediante pubblicazione secondo il diritto nazionale, a condizione che il giudice adito si sia prima assicurato che siano state condotte tutte le ricerche imposte dai principi di diligenza e di buona fede per rintracciare tale convenuto.
 
3)      Il diritto dell’Unione dev’essere interpretato nel senso che osta alla certificazione come titolo esecutivo europeo, ai sensi del regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, di una sentenza contumaciale pronunciata nei confronti di un convenuto il cui indirizzo non è noto.
 
4)      L’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico») non trova applicazione nel caso in cui il luogo di stabilimento del prestatore di servizi della società dell’informazione sia sconosciuto, dato che l’applicazione di tale disposizione è subordinata all’individuazione dello Stato membro nel territorio del quale il prestatore di cui trattasi è effettivamente stabilito.
 
Firme

 

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