Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime |
Categoria: Diritto processuale penale,
Rifiuti
Numero: 5036 |
Data di udienza:
* RIFIUTI – Abbandono di rifiuti – Reato e sanzione penali – Determinazione della pena – Art. 256 c.2, lett. a) e b) D. L.vo n. 152/2006 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Determinazione della pena – Valutazione dei criteri direttivi – Specifica motivazione – Presupposti – Art. 133 c.p..
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 9 Febbraio 2012
Numero: 5036
Data di udienza:
Presidente: Teresi
Estensore: Ramacci
Premassima
* RIFIUTI – Abbandono di rifiuti – Reato e sanzione penali – Determinazione della pena – Art. 256 c.2, lett. a) e b) D. L.vo n. 152/2006 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Determinazione della pena – Valutazione dei criteri direttivi – Specifica motivazione – Presupposti – Art. 133 c.p..
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^, 9 febbraio 2012 Sentenza n. 5036
RIFIUTI – Abbandono di rifiuti – Reato e sanzione penali – Determinazione della pena – Art. 256 c.2, lett. a) e b) D. L.vo n. 152/2006.
L’abbandono di rifiuti, costituiti da materiale plastico, da imballaggio, polistirolo e plastiche, configura il reato di cui al
Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256, comma 2, e la sanzione prevista dal
Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256, lettera b), applicabile in caso di abbandono di rifiuti pericolosi, è quella congiunta dell’arresto e dell’ammenda, mentre la
lettera a) prevede le stesse pene in via alternativa.
(conferma sentenza n. 515/2009 TRIB. SEZ. DIST. di CASARANO, del 11/03/2010) Pres. Teresi, Rel. Ramacci
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Determinazione della pena – Valutazione dei criteri direttivi – Specifica motivazione – Presupposti – Art. 133 c.p..
In materia di diritto processuale penale, una specifica motivazione sulla determinazione della pena è richiesta quando la pena inflitta sia di gran lunga superiore alla misura media edittale, essendo sufficiente, negli altri casi, che il giudice dia conto di aver proceduto ad una complessiva valutazione dei criteri direttivi di cui all’articolo 133 c.p. (Cass. Sez. 2, n. 36245, 18/09/2009). Per ciò che riguarda, le attenuanti generiche, la concessione delle stesse presuppone la sussistenza di positivi elementi di giudizio e non costituisce un diritto conseguente alla mancanza di elementi negativi connotanti la personalità del reo, cosicché deve ritenersi legittimo il diniego operato dal giudice in assenza di dati positivi di valutazione e dell’assenza di tali elementi il giudice di prime cure ha dato conto.
(conferma sentenza n. 515/2009 TRIB. SEZ. DIST. di CASARANO, del 11/03/2010) Pres. Teresi, Rel. Ramacci
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^, 9 febbraio 2012 Sentenza n. 5036
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TERESI Alfredo – Presidente
Dott. LOMBARDI Alfredo M. – Consigliere
Dott. FIALE Aldo – Consigliere
Dott. RAMACCI Luca – Consigliere Rel.
Dott. ANDRONIO Alessandro – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
– sul ricorso proposto da SA. AN. LU., N. IL (…ad…);
– avverso la sentenza n. 515/2009 TRIB. SEZ. DIST. di CASARANO, del 11/03/2010;
– visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
– udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/01/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;
– udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Volpe Giuseppe, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Lecce – Sezione Distaccata di Casarano, con sentenza dell’11 marzo 2010, emessa a seguito di giudizio abbreviato, affermava la penale responsabilita’ di SA. An. Lu., quale titolare della impresa “Sa. Sl.”, in ordine reato di cui al
Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256, comma 2, concretatosi nell’abbandono di rifiuti costituiti da materiale plastico, da imballaggio, polistirolo e plastiche e lo condannava alla pena dell’ammenda.
Avverso tale pronuncia il predetto proponeva ricorso per cassazione.
Con un primo motivo di ricorso deduceva la violazione di legge ed il vizio di motivazione, rilevando che il giudice ha basato il proprio convincimento esclusivamente sulla presenza di targhette apposte su parte dei rifiuti che indicavano come destinataria la ditta “Sa. Sl.”, mentre il restante materiale era riconducibile ad altra impresa facente capo ad altro soggetto nei confronti del quale si era separatamente proceduto.
Rilevava che l’unicita’ dell’elemento indiziario non era sufficiente per l’affermazione di penale responsabilita’ e la motivazione si mostrava, sul punto, palesemente omissiva.
Con il terzo motivo di ricorso deduceva il vizio di motivazione e la violazione di legge in ordine alla quantificazione della pena, la quale si discostava in modo significativo dal minimo edittale ed alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
Insisteva, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso e’ infondato.
Occorre rilevare che, nell’ambito del giudizio abbreviato, il giudice ha considerato, ai fini dell’affermazione di penale responsabilita’ del ricorrente, la ricostruzione dei fatti come emergente dall’incarto processuale, attribuendo rilevanza alla presenza, su alcuni tra i rifiuti rinvenuti abbandonati, di targhette recanti l’indirizzo dell’impresa facente capo al medesimo indicandone in modo certo la provenienza e nell’assenza di giustificazioni alternative circa la presenza dei rifiuti nell’area ove vennero rinvenuti.
A fronte di tale affermazione il ricorrente si e’ limitato alla mera negazione della circostanza, rilevando l’insufficienza della motivazione sul punto.
Tale assunto non consente, tuttavia, di intaccare la linearita’ e coerenza del ragionamento posto a sostegno dell’impugnata decisione, la quale, pur basandosi su un unico elemento significativo e sull’assenza di prospettazioni alternative, risulta scevra da valutazioni meramente congetturali ed indica compiutamente gli elementi dimostrativi della colpevolezza.
La sentenza impugnata si presenta pertanto, sul punto, del tutto immune da censure.
Entro tali limiti deve peraltro restare confinato il giudizio di legittimita’ demandato a questa Corte , la quale, come e’ noto, non puo’ addentrarsi in una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o in un’autonoma scelta di nuovi e diversi criteri di giudizio in ordine alla ricostruzione e valutazione dei fatti.
Manifestamente infondato risulta, inoltre, il secondo motivo di ricorso.
Nella fattispecie il giudice ha irrogato la sola pena pecuniaria in ragione della natura di rifiuto non pericoloso dei materiali abbandonati, facendo quindi corretto ricorso al disposto della del menzionato
articolo 256, lettera a).
A non diverse conclusioni deve pervenirsi per quanto riguarda, invece, il terzo motivo di ricorso.
Deve ricordarsi, a tale proposito, che una specifica motivazione sulla determinazione della pena e’ richiesta, secondo un principio ormai consolidato, quando la pena inflitta sia di gran lunga superiore alla misura media edittale, essendo sufficiente, negli altri casi, che il giudice dia conto di aver proceduto ad una complessiva valutazione dei criteri direttivi di cui all’articolo 133 c.p. (Sez. 2, n. 36245, 18 settembre 2009).
Nella fattispecie, il giudice ha scelto di applicare la pena dell’ammenda rispetto all’alternativa della pena detentiva offerta dal Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256, comma 1, lettera b), contenendone l’importo finale entro una misura ben inferiore a quella massima di ventiseimila euro, dando comunque atto di aver valutato i criteri indicati dall’articolo 133 e ritenuto equa la pena da irrogare.
Per cio’ che riguarda, invece, le attenuanti generiche, la concessione delle stesse presuppone la sussistenza di positivi elementi di giudizio e non costituisce un diritto conseguente alla mancanza di elementi negativi connotanti la personalita’ del reo, cosicche’ deve ritenersi legittimo il diniego operato dal giudice in assenza di dati positivi di valutazione (Sez. 1, n. 3529, 2 novembre 1993; Sez. 6, n. 6724, 3 maggio 1989; Sez. 6, n. 10690, 15 novembre 1985; Sez. 1, n. 4200, 7 maggio 1985) e dell’assenza di tali elementi il giudice di prime cure ha dato conto.
Anche sul punto, pertanto, non e’ dato rilevare alcuna violazione di legge o carenza motivazionale.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con le consequenziali statuizioni indicate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.