+39-0941.327734 abbonati@ambientediritto.it
Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Acqua - Inquinamento idrico, Rifiuti, VIA VAS AIA Numero: 103 | Data di udienza: 25 Gennaio 2012

* RIFIUTI – ACQUA E INQUINAMENTO IDRICO – Effluenti di allevamento – Utilizzazione agronomica – Violazione delle disposizioni inerenti il sistema di controllo – Intrinseco pericolo per la salute e l’ambiente – Poteri di ordinanza ex d.lgs. n. 267/2000 – Potere inibitorio ex art. 41, lett. b) d.G.R. Umbria n. 1492/2006 – Omessa comunicazione ai Comuni e all’ARPA (artt. 12 e 14 d.G.R. Umbria n. 1492/2006) – Requisiti di tracciabilità dei liquami – VIA, VAS E AIA – Allevamenti – Presenza di capi suini in numero superiore a 2.000 – D.lgs. n. 59/2005 – Necessità dell’AIA.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Umbria
Città: Perugia
Data di pubblicazione: 22 Marzo 2012
Numero: 103
Data di udienza: 25 Gennaio 2012
Presidente: Lamberti
Estensore: Ungari


Premassima

* RIFIUTI – ACQUA E INQUINAMENTO IDRICO – Effluenti di allevamento – Utilizzazione agronomica – Violazione delle disposizioni inerenti il sistema di controllo – Intrinseco pericolo per la salute e l’ambiente – Poteri di ordinanza ex d.lgs. n. 267/2000 – Potere inibitorio ex art. 41, lett. b) d.G.R. Umbria n. 1492/2006 – Omessa comunicazione ai Comuni e all’ARPA (artt. 12 e 14 d.G.R. Umbria n. 1492/2006) – Requisiti di tracciabilità dei liquami – VIA, VAS E AIA – Allevamenti – Presenza di capi suini in numero superiore a 2.000 – D.lgs. n. 59/2005 – Necessità dell’AIA.



Massima

 

TAR UMBRIA, Sez. 1^ – 22 marzo 2012, n. 103


RIFIUTI – ACQUA E INQUINAMENTO IDRICO – Effluenti di allevamento – Utilizzazione agronomica –Violazione delle disposizioni inerenti il sistema di controllo – Intrinseco pericolo per la salute e l’ambiente – Poteri di ordinanza ex d.lgs. n. 267/2000 – Potere inibitorio ex art. 41, lett. b) d.G.R. Umbria n. 1492/2006.

Dalla violazione delle disposizioni concernenti il sistema di controllo del regolare svolgimento delle attività zootecniche (autorizzazione ambientale e modalità di fertirrigazione), a tutela della salute e dell’ambiente, deriva intrinsecamente un pericolo per gli interessi tutelati, e con esso l’applicabilità dei poteri di ordinanza previsti dal d.lgs. 267/2000, oltre che del potere inibitorio previsto dall’articolo 41, lettera b), della d.G.R. Umbria n. 1492/2006 (direttive regionali per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, ai sensi dell’articolo 101, comma 7, del d.lgs. 152/1999).

Pres. Lamberti, Est. Ungari – F.G. (avv.ti Ranalli e Garzuglia) c. Comune di Narni (avv. Marini)

VIA, VAS E AIA – Allevamenti – Presenza di capi suini in numero superiore a 2.000 – D.lgs. n. 59/2005 – Necessità dell’AIA.

La presenza di capi suini in numero superiore a 2.000 legittima la riconducibilità dell’attività all’Allegato I, punto 6.6., lettera b), del d.lgs. 59/2005, con la conseguente necessità dell’autorizzazione per essa richiesta ai sensi dell’articolo 5 (autorizzazione integrata ambientale).

Pres. Lamberti, Est. Ungari – F.G. (avv.ti Ranalli e Garzuglia) c. Comune di Narni (avv. Marini)

RIFIUTI – ACQUA E INQUINAMENTO IDRICO – Effluenti di allevamento – Utilizzazione agronomica – Omessa comunicazione ai Comuni e all’ARPA (artt. 12 e 14 d.G.R. Umbria n. 1492/2006) – Requisiti di tracciabilità dei liquami.

In mancanza della comunicazione ai Comuni, ai sensi dell’articolo 12 della d.G.R. Umbria n. 1492/2006, avente validità quinquennale, e della comunicazione preventiva all’A.R.P.A. – almeno due giorni prima dell’inizio del periodo di spandimento, ai sensi dell’articolo 14, comma 3, – che indichi il volume di liquami, la composizione, le forme di stoccaggio e di uso per fertirrigazione, è pressoché impossibile effettuare una seria verifica in ordine al corretto svolgimento di detta pratica, venendo quindi meno i requisiti minimi di “tracciabilità” dei liquami.


Pres. Lamberti, Est. Ungari – F.G. (avv.ti Ranalli e Garzuglia) c. Comune di Narni (avv. Marini)


Allegato


Titolo Completo

TAR UMBRIA, Sez. 1^ – 22 marzo 2012, n. 103

SENTENZA

 

TAR UMBRIA, Sez. 1^ – 22 marzo 2012, n. 103

N. 00103/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00249/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 249 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Fabio Giulivi, in proprio e quale titolare della Azienda Agricola Giulivi Fabio, con sede in Narni, rappresentati e difesi dagli avv.ti Giovanni Ranalli e Fabrizio Garzuglia, con domicilio eletto presso Lietta Calzoni in Perugia, via Bonazzi, 9;

contro

Comune di Narni, rappresentato e difeso dall’avv. Fabio Marini, con domicilio eletto presso Roberto Baldoni in Perugia, via Pievaiola, 21;

per l’annullamento

* con il ricorso introduttivo:

dell’ordinanza sindacale n. 91 del 23 maggio 2011;

** con i motivi aggiunti:

– del provvedimento del Sindaco del Comune di Narni, prot. n. 25839 del 26 settembre 2011;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Narni;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2012 il dott. Pierfrancesco Ungari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente è imprenditore agricolo e da molti anni alleva suini nella propria azienda agricola in Miriano di Narni, avvalendosi, per smaltire i liquami, della pratica della fertirrigazione (su terreni siti in parte nel Comune di Narni ed in parte in quello di Terni).

Il Comune di Narni ha adottato nei suoi confronti provvedimenti finalizzati a rimuovere difformità rispetto alla disciplina in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti (cfr., da ultimo, diffide prot. 11074 in data 13 aprile 2010 e prot. 21747 in data 20 luglio 2010). Con ordinanza sindacale n. 260 in data 20 ottobre 2010 (su proposta dell’A.R.P.A. di cui alla nota prot. 13469 in data 24 giugno 2010), è stata disposta la sospensione dell’attività di fertirrigazione e di allevamento nell’azienda, consentendosi però il completamento del ciclo di ingrasso dei suini presenti nelle stalle al momento della notifica del provvedimento (8 novembre 2010).

Riscontrato il completamento di detto ciclo di ingrasso (cfr. nota A.R.P.A. prot. 556 in data 12 gennaio 2011) ed il reinstallo di nuovi animali (cfr. nota A.U.S.L. n. 4 prot. 40184 in data 20 aprile 2011; nota C.F.S. in data 23 maggio 2011), con ordinanza sindacale n. 91 in data 23 maggio 2011, in dichiarata applicazione dell’articolo 50 del d.lgs. 267/2000 e dell’articolo 41 della d.G.R. n. 1492/2006, è stata disposta la sospensione dell’attività e l’evacuazione dei suini (oltre all’obbligo di verificare, mediante adeguata caratterizzazione, l’assenza di contaminazioni ambientali sui terreni utilizzati per la fertirrigazione).

2. Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza n. 91/2011.

Deduce le seguenti censure:

– l’impresa è in regola con la legge e con le “norme tecniche” di cui alla direttiva regionale (per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento) di cui alla d.G.R. n. 1492/2006, e il provvedimento non indica sotto quali profili vi sarebbe stata violazione

– né il provvedimento può trovare giustificazione nell’ordinanza n. 260/2010, posto che tutte le prescrizioni ivi contenute o sono state rispettate (installazione di un asta al centro delle due vasche di stoccaggio dei liquami e realizzazione di una schermatura con siepe di lauro alta 2 m; comunicazione al Comune di Terni in ordine all’utilizzo degli effluenti – quella al Comune di Narni era già stata effettuata nel 2009), o non trovano concreta applicazione in forza della tipologia dell’azienda (come da dichiarazione trasmessa in data 31 gennaio 2011, l’allevamento resterà al di sotto della soglia dei 2.000 capi di produzione, e conseguentemente non è necessaria l’autorizzazione integrata ambientale prevista dall’articolo 5 del d.lgs. 59/2005);

– vi è contrasto con l’articolo 41, lettera b), della d.G.R. 1492/2006, in quanto la sospensione dell’attività deve essere a tempo determinato (né il provvedimento potrebbe essere ricondotto alla fattispecie della lettera c), in quanto non è stato comminato il divieto di attività, la comunicazione al Comune di Terni era già stata trasmessa, non si è in presenza di “reiterate violazioni” e non sussiste alcuna situazione di pericolo per la salute o per l’ambiente);

– vi è contrasto con l’articolo 50 del d.lgs. 267/2000, in quanto, trattandosi di impianto che interessa anche il Comune di Terni, i provvedimenti d’urgenza sono di competenza della Regione;

– ai sensi dell’articolo 130 del d.lgs. 152/2006, la competenza ad adottare i provvedimenti sanzionatori in caso di inosservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione allo scarico (i liquami in questione sono assimilati alle acque reflue domestiche) spetta alla Provincia;

– è stata omessa, in violazione dell’articolo 7 della legge 241/1990, la comunicazione di avvio del procedimento;

– mancano i presupposti richiesti per l’adozione delle ordinanze ai sensi degli articoli 50 e 54 del d.lgs. 267/2000, in quanto non è stata accertata una situazione di effettivo pericolo di danno grave per l’incolumità pubblica, eccezionale e non fronteggiabile mediante gli ordinari strumenti amministrativi, e non è stato specificato il tipo di intervento idoneo a salvaguardare la salute.

3. Il ricorrente, anche sulla base degli accertamenti dell’A.R.P.A. (cfr. nota prot. 14343 in data 1 luglio 2011, esecutiva del decreto cautelare di questo Tribunale n. 90 del 15 giugno 2011; e nota in data 11 agosto 2011) e della caratterizzazione dei terreni ad opera di tecnici privati (cfr. relazioni in data 26 luglio e 4 agosto 2011), nel frattempo intervenuti, ha chiesto al Comune di revocare l’ordinanza n. 91/2011.

Con nota prot. 25839 in data 26 settembre 2011, il Sindaco di Narni ha risposto negativamente.

Nella nota, viene in sostanza sottolineato: che la sospensione era stata disposta ai sensi dell’articolo 41 della d.G.R. n. 1492/2006 per gravi e reiterate violazioni della normativa ambientale; che l’accertamento effettuato dall’A.R.P.A. non smentiva le violazioni, in quanto limitato alla constatazione dello smaltimento, su terreni ubicati a Terni, di soli 5 mc di effluenti, quantità incompatibile con le dimensioni dell’allevamento; che continuava a mancare un piano di fertirrigazione, e che le comunicazioni ai Comuni di Terni e di Narni ed all’A.R.P.A. non erano state effettuate almeno due giorni prima e non indicavano le modalità ed i luoghi di spandimento dei liquami; che l’eventuale ripresa delle attività aziendali avrebbe potuto essere valutata solo dopo che fosse stata verificata l’effettiva sospensione, e nell’ambito di un’apposita conferenza dei servizi.

4. Con motivi aggiunti, il ricorrente ha esteso l’impugnazione alla predetta nota di diniego.

Deduce le seguenti ulteriori censure:

– in base agli articoli 112 del d.lgs. 152/2006, e 41 della d.G.R. n. 1492/2006, la sospensione non può che essere disposta a tempo determinato;

– non si dà contezza della sussistenza dei presupposti sostanziali della sospensione, costituiti dal pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente;

– nessuna norma prevede il “piano di fertirrigazione”, mentre la regolarità delle comunicazioni è stata accertata dall’A.R.P.A.;

– la motivazione del diniego risulta viziata in quanto evidenzia una posizione meramente esplorativa e fondata su considerazioni astratte e ipotetiche, ed in quanto invoca una conferenza di servizi viceversa richiesta solo per l’ipotesi in cui sia necessaria l’autorizzazione integrata ambientale (il che non avviene, avendo l’allevamento meno di 2.000 capi di produzione).

5. Resiste, controdeducendo puntualmente, il Comune di Narni.

6. Il ricorso è infondato e deve pertanto essere respinto.

Occorre premettere che esula dalla presente pronuncia ogni considerazione riguardante la fase cautelare del giudizio, che ha registrato la reiterata proroga del termine di evacuazione delle stalle (a dire della difesa del Comune, anche per effetto di una non corretta e tendenziosa rappresentazione dello stato di fatto fornita dal ricorrente) per consentire il completamento del ciclo di ingrasso dei suini.

Ad oggi, le stalle risultano evacuate e si controverte sulla legittimità dei provvedimenti impugnati, che hanno disposto la sospensione dell’attività e l’evacuazione dei suini.

6.1. L’ordinanza n. 260/2010 faceva seguito al riscontro di perduranti difformità nell’utilizzazione agronomica degli effluenti, e non è stata impugnata.

La ripresa delle attività (la cessazione del regime di sospensione), mediante reinstallo di suini, era stata subordinata dall’ordinanza al superamento di tutte le difformità riscontrate dall’A.R.P.A. (cfr. nota prot. 13469/2010 e relazione tecnica del sopralluogo in data 15 giugno 2010 con essa trasmessa – Allegato “A” all’ordinanza).

Non viene contestato il reinstallo di nuovi animali.

Quindi, l’ordinanza n. 91/2011 non è basata su di una generica contestazione di violazione di “norme tecniche”, bensì sul riscontro del mancato rispetto delle prescrizioni impartite.

Ciò vale ad escludere che il provvedimento sia insufficientemente motivato, posto che le difformità risultano indicate puntualmente nella nota e nella relazione allegate.

Poiché le difformità attengono a disposizioni concernenti lo stesso sistema di controllo del regolare svolgimento delle attività zootecniche (autorizzazione ambientale e modalità di fertirrigazione), a tutela della salute e dell’ambiente, non può negarsi che dalla loro violazione derivi intrinsecamente un pericolo per gli interessi tutelati, e con esso l’applicabilità dei poteri di ordinanza previsti dal d.lgs. 267/2000, oltre che del potere inibitorio previsto dall’articolo 41, lettera b), della d.G.R. n. 1492/2006 (direttive regionali per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, ai sensi dell’articolo 101, comma 7, del d.lgs. 152/1999), né che l’adeguamento a dette disposizioni e la relativa verifica siano idonei ad assicurare la tutela degli interessi predetti.

E non può nemmeno sostenersi che detti poteri si siano tradotti nell’imposizione di una sospensione a tempo indeterminato, in quanto la durata dell’inibitoria è espressamente legata all’adempimento da parte del ricorrente.

La natura sostanzialmente cautelare ed urgente del provvedimento inibitorio, oltre che la sua stretta consequenzialità al precedente, fanno sì che non fosse dovuta una ulteriore comunicazione di avvio procedimentale.

6.2. Il ricorrente, peraltro, lamenta di aver adempiuto a quelle, di dette prescrizioni, che lo riguardavano concretamente.

Ciò risulta dagli atti riguardo all’installazione delle aste graduate ed all’impianto delle siepi schermanti le lagune di stoccaggio.

Per gli altri due aspetti, sopra ricordati, vanno svolte considerazioni di diverso tenore.

Infatti, l’A.R.P.A. aveva accertato, in esito al sopralluogo del 15 giugno 2010 la presenza di capi in numero superiore a 2.000 (nel 2007 un massimo di 2.111 capi, nel 2008 di 2.414, nel 2009 di 2.195). La circostanza rende irrilevanti le buone intenzioni manifestate dal ricorrente riguardo al rispetto del limite di 2.000 capi (cfr. la lettera in data 31 gennaio 2011, dove si afferma che <<la sovrapposizione di suini accertata è stata unica ed irripetibile>>) e legittima la configurazione dell’attività, nella consistenza riscontrata all’esito del sopralluogo, come riconducibile all’Allegato I, punto 6.6., lettera b), del d.lgs. 59/2005, e la contestazione della mancanza dell’autorizzazione per essa richiesta ai sensi dell’articolo 5 (autorizzazione integrata ambientale).

Inoltre, l’A.R.P.A., sempre in detta occasione, aveva accertato che la prima comunicazione preventiva sull’utilizzazione agronomica, dovuta ai sensi dell’articolo 12 della d.G.R. n. 1492/2006, era stata effettuata dal ricorrente (quale produttore, stoccatore ed utilizzatore degli effluenti) soltanto in data 11 marzo 2009 (non nel 2007 e 2008) nei confronti del Comune di Narni (e comunque non risultava conforme alla situazione effettiva, quanto al numero dei capi, ed alla tipologia di stabulazione – poiché una delle quattro stalle non ha la griglia, come comunicato, bensì il pavimento pieno), mentre nei confronti del Comune di Terni non era stata mai fatta alcuna comunicazione (quale utilizzatore).

Anche dopo che il ricorrente aveva effettuato la prima comunicazione al Comune di Terni in data 7 febbraio 2011, l’accertamento di cui alla nota prot. 14343/2011, ha evidenziato che i documenti di trasporto (a far data dal 21 marzo 2011) necessari per effettuare lo spandimento dei reflui presso i terreni ubicati nel Comune di Terni, non sono corredati dalla comunicazione preventiva richiesta dall’articolo 14 della d.G.R. n. 1492/2006.

6.3. Non può disconoscersi la competenza del Comune di Narni ad intervenire, sia perché le violazioni riguardano anche obblighi nei suoi confronti, sia perché, anche per gli inadempimenti di obblighi nei confronti del Comune di Terni, trattandosi di inadempimenti che mettono in dubbio la correttezza complessiva del sistema di smaltimento degli effluenti per effetto della mancanza dei necessari elementi informativi, l’oggetto sostanziale dell’intervento cautelare è l’allevamento che produce gli effluenti.

Sembra evidente, infatti, come, in mancanza della prima comunicazione ai Comuni, ai sensi dell’articolo 12, avente validità quinquennale, e della comunicazione preventiva all’A.R.P.A. – almeno due giorni prima dell’inizio del periodo di spandimento, ai sensi dell’articolo 14, comma 3, della d.G.R. n. 1492/2006 – che indichi il volume di liquami, la composizione, le forme di stoccaggio e di uso per fertirrigazione – è pressoché impossibile effettuare una seria verifica in ordine al corretto svolgimento di detta pratica, e quindi vengono meno i requisiti minimi di “tracciabilità” dei liquami.

Non appaiono fondate neanche le censure concernenti il livello istituzionale della competenza. Infatti, non è sostenibile che la dimensione dell’emergenza rendesse necessario, ai sensi dell’articolo 50, comma 5, del d.lgs. 267/2006, l’intervento della Regione; senza contare che, comunque, ai sensi del successivo comma 6, in caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti regionali o statali competenti.

Né, evidentemente, può sostenersi la competenza della Provincia di Terni, ai sensi dell’articolo 130 del d.lgs. 152/2006, posto che non si controverte sull’inosservanza delle prescrizioni di un’autorizzazione allo scarico.

6.4. Quanto all’impugnazione del provvedimento confermativo, in gran parte le censure ripropongono quelle sopra esaminate e disattese.

Correttamente il Sindaco ha negato la revoca dell’inibitoria, permanendo (quanto meno) la mancanza dell’a.i.a. e le condizioni di non tracciabilità degli effluenti.

Il richiamo al “piano di fertirrigazione” – a parte che detta espressione ben potrebbe intendersi riferita al “piano di utilizzazione agronomica” che, ai sensi dell’articolo 16 della d.G.R. n. 1492/2006, si applica alle imprese soggette ad autorizzazione integrata ambientale – vale, in ogni caso, come riferimento alla necessità della trasmissione di un’insieme di comunicazioni preventive complete e tali da dar conto della destinazione dell’intero volume di effluenti prodotti dall’allevamento. In questa prospettiva, l’avvenuta positiva verifica dello smaltimento, previa tempestiva comunicazione, di 5 mc di effluenti (cfr. relazione A.R.P.A. in data 11 agosto 2011) può essere considerato soltanto un inizio (certamente assai parziale, considerata la potenzialità dell’allevamento ed il fatto che un suino in ingrasso può produrre fino a circa 7 kg di effluenti) di quel “ravvedimento operoso” che (il Comune nega sia ancora avvenuto, ma, qualora supportato da documentazione ed impegni idonei) potrebbe condurre ad un riesame della situazione ed al superamento del regime di inibitoria.

7. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento in favore del Comune di Narni della somma di euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre agli accessori di legge, per spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2012 con l’intervento dei magistrati:

Cesare Lamberti, Presidente
Carlo Luigi Cardoni, Consigliere
Pierfrancesco Ungari, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
        

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/03/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

Iscriviti alla Newsletter GRATUITA

Ricevi gratuitamente la News Letter con le novità di AmbienteDiritto.it e QuotidianoLegale.

N.B.: se non ricevi la News Letter occorre una nuova iscrizione, il sistema elimina l'e-mail non attive o non funzionanti.

ISCRIVITI SUBITO


Iscirizione/cancellazione

Grazie, per esserti iscritto alla newsletter!