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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Beni culturali ed ambientali, Diritto processuale penale, Diritto urbanistico - edilizia Numero: 5623 | Data di udienza:

* BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Abusi – Zona assoggettata a vincolo paesaggistico – Edificazione abusiva di un fabbricato – Mancanza di autorizzazione paesaggistica e permesso di costruire – DIRITTO URBANISTICO – Demolizione dell’opera e ordine di rimessione in pristino – Subordinazione della sospensione condizionale della pena – Sanzione direttamente ripristinatoria – Salvaguardia del valore ambientale – Art. 165 cod. pen. – Art. 181 c.2 D. L.vo n. 42/2004 D.P.R.  n. 380/2001DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Prescrizione – Adesione ad astensioni dalle udienze del difensore –Sospensione del corso – Giurisprudenza.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 14 Febbraio 2012
Numero: 5623
Data di udienza:
Presidente: Mannino
Estensore: Fiale


Premassima

* BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Abusi – Zona assoggettata a vincolo paesaggistico – Edificazione abusiva di un fabbricato – Mancanza di autorizzazione paesaggistica e permesso di costruire – DIRITTO URBANISTICO – Demolizione dell’opera e ordine di rimessione in pristino – Subordinazione della sospensione condizionale della pena – Sanzione direttamente ripristinatoria – Salvaguardia del valore ambientale – Art. 165 cod. pen. – Art. 181 c.2 D. L.vo n. 42/2004 D.P.R.  n. 380/2001DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Prescrizione – Adesione ad astensioni dalle udienze del difensore –Sospensione del corso – Giurisprudenza.



Massima

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^, 14 febbraio 2012, Sentenza n. 5623

BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Abusi – Zona assoggettata a vincolo paesaggistico – Edificazione abusiva di un fabbricato – Mancanza di autorizzazione paesaggistica e permesso di costruire – DIRITTO URBANISTICO – Demolizione dell’opera e ordine di rimessione in pristino – Subordinazione della sospensione condizionale della pena – Sanzione direttamente ripristinatoria – Salvaguardia del valore ambientale – Art. 165 cod. pen. – Art. 181 c.2 D. L.vo n. 42/2004 – D.P.R.  n. 380/2001.
 
Essendo legittima la subordinazione della sospensione condizionale della pena alla demolizione dell’opera abusiva, a maggior ragione, tale principio, deve applicarsi all’ordine di rimessione in pristino già previsto dalla Legge n. 431 del 1985, articolo 1 sexies e del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, articolo 164 (ed attualmente dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 181, comma 2) (Cass. S.U. 3.2.1997 sentenza n. 714). La sanzione specifica della rimessione ha una funzione direttamente ripristinatoria del bene offeso e quindi si riconnette al preminente interesse di giustizia sotteso all’esercizio stesso dell’azione penale.  Pertanto, e’ sicuramente possibile l’utilizzazione del disposto dell’articolo 165 cod. pen., rivolto a rafforzare il ravvedimento del condannato, poiche’ la non autorizzata immutazione dello stato dei luoghi, in zona assoggettata a vincolo paesaggistico, ben puo’ comportare “conseguenze dannose o pericolose”.  Inoltre, in  relazione a tale peculiare sanzione la Corte Costituzionale ha affermato che essa costituisce un obbligo a carico del giudice – imposto per la più incisiva tutela di un interesse primario della collettivita’ per la salvaguardia del valore ambientale presidiato dalla norma che lo prevede – e si colloca su un piano diverso ed autonomo rispetto a quello dei poteri della Pubblica Amministrazione e delle valutazioni della stessa, configurandosi quale conseguenza necessaria sia dell’esigenza di recuperare l’integrita’ dell’interesse tutelato, sia del giudizio di disvalore che il legislatore ha dato all’attuazione di interventi modificativi del territorio in zone di particolare interesse ambientale (Corte Cost., sent. 20.7.1994, n. 318). 
 
(dich. inamm. il ricorso avverso sentenza n. 10369/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 30/04/2010) Pres. Mannino, Rel. Fiale
 
 
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Prescrizione – Adesione ad astensioni dalle udienze del difensore –Sospensione del corso – Giurisprudenza.
 
In seguito a rinvii disposti su richiesta del difensore, per adesione ad astensioni dalle udienze proclamate dalla Camera Penale, si applica la sospensione del corso della prescrizione (Cass. S.U. 11.1.2002, sentenza n. 1021 ric. Cremonese). In proposito, il rinvio dell’udienza su richiesta del difensore che dichiara di aderire all’astensione collettiva non da luogo ad un caso di sospensione per impedimento e, quindi, il corso della sospensione rimane sospeso per tutto il periodo del differimento (Cass. sez. 5, 11.8.2008, 33335; sez. 1, 25.6.2008, n. 25714; sez. 2, 22.5.2008, n. 20574; sez. 5, 3.12.2007, n. 44924).

(dich. inamm. il ricorso avverso sentenza n. 10369/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 30/04/2010) Pres. Mannino, Rel. Fiale


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^, 14 febbraio 2012, Sentenza n. 5623

SENTENZA

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
Dott. MANNINO Saverio Felice          – Presidente
Dott. FIALE Aldo                               – Consigliere Rel. 
Dott. FRANCO Amedeo                     – Consigliere
Dott. GRILLO Renato                         – Consigliere
Dott. MARINI Luigi                            – Consigliere
 
ha pronunciato la seguente:
 
SENTENZA
 
– sul ricorso proposto da (…a.d…);
– avverso la sentenza n. 10369/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 30/04/2010;
– visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
– udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/11/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO FIALE;
– Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. De Santis F. che ha concluso per la declaratoria si inammissibilita’ del ricorso.
 
RITENUTO IN FATTO
 
La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 30.4.2010, confermava la sentenza 28.11.2008 del Tribunale monocratico di quella citta’, che aveva affermato la responsabilita’ penale di (…a.d…) in ordine ai reati di cui:
 
– al Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, per avere continuato, in assenza di permesso di costruire, in zona assoggettata a vincolo paesaggistico, la edificazione abusiva di un fabbricato, ultimandolo in ogni sua parte – acc. in (…a.d…);
 
– al Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 181 per avere realizzato le nuove opere edilizie in assenza dell’autorizzazione dell’autorita’ preposta alla tutela del vincolo paesaggistico;
 
e, riconosciute circostanze attenuanti generiche, unificati i reati nel vincolo della continuazione ex articolo 81 cpv. cod. pen.. lo aveva condannato alla pena di mesi 2 di arresto ed euro 10.000,00 di ammenda, con ordini di demolizione delle opere abusive e di rimessione in pristino dello stato dei luoghi.
 
Aveva concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, subordinato alla effettiva demolizione delle opere nel termine di 60 giorni dalla formazione del giudicato, e condannato ulteriormente l’imputato al risarcimento dei danni in favore del Comune di Napoli, costituitosi parte civile, da liquidarsi con apposito giudizio.
 
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore del (…a.d…), il quale ha eccepito:
 
– la violazione del principio del “ne bis in idem” di cui all’articolo 649 c.p.p.: egli, infatti, era gia’ stato giudicato per avere realizzato l’edificio in contestazione ed il relativo procedimento si era concluso con sentenza 18.3.2008 della Corte di appello di Napoli, dichiarativa della intervenuta prescrizione. Successivamente non sarebbe stata posta in essere alcuna prosecuzione dell’attivita’ edificatoria;
 
– la intervenuta prescrizione dei reati;
 
– la incongrua subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena alle effettive demolizione delle opere abusive e rimessione in pristino dello stato originario dei luoghi.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perche’ manifestamente infondato.
 
1. Esattamente la Corte di merito ha evidenziato che non sussiste violazione del principio fissato dall’articolo 649 c.p.p., poiche’ la polizia municipale, in occasione dell’accertamento effettuato il (…a.d…), ebbe a constatare l’avvenuta realizzazione di opere -ulteriori rispetto a quelle che erano state gia’ oggetto di denuncia in data 12.6.2002 – poste in essere in epoca successiva alla pronuncia della sentenza 24.2.2005, da parte del Tribunale monocratico di Napoli, in relazione ai primi fatti denunciati.
 
La permanenza dell’attivita’ costruttiva illecita cha aveva costituito oggetto di quel precedente giudizio e’ stata ritenuta – con valutazione corretta – cessata al massimo dalla data della sentenza di primo grado.
 
2. Le contravvenzioni non erano prescritte all’epoca della pronuncia della sentenza impugnata.
 
L’accertamento risale al (…a.d…) (allorquando le opere abusive erano ancora in corso) e la scadenza del termine ultimo di prescrizione coinciderebbe pertanto con il (…a.d…).
 
Deve tenersi conto, pero’ (secondo quanto stabilito dalle Sezioni Unite con la sentenza 11.1.2002, n, 1021, ric. Cremonese) di una sospensione del corso della prescrizione per complessivi anni 1, mesi 3 e giorni 25, in seguito a rinvii disposti su richiesta del difensore dal 9.3.2007 al 4.7.2008, non per esigenze di acquisizione della prova ne’ a causa del riconoscimento di termini a difesa, bensi’ per adesione ad astensioni dalle udienze proclamate dalla Camera Penale.
 
Deve ricordarsi, in proposito, che secondo la giurisprudenza di questa Corte, il rinvio dell’udienza su richiesta del difensore che dichiara di aderire all’astensione collettiva non da luogo ad un caso di sospensione per impedimento e, quindi, il corso della sospensione rimane sospeso per tutto il periodo del differimento (vedi Cass.: sez. 5, 11.8.2008, 33335; sez. 1, 25.6.2008, n. 25714; sez. 2, 22.5.2008, n. 20574; sez. 5, 3.12.2007, n. 44924).
 
3. Le Sezioni Unite di questa Corte Suprema – con la sentenza 3.2.1997, n. 714, ric. Luongo – hanno affermato la legittimita’ della subordinazione della sospensione condizionale della pena alla demolizione dell’opera abusiva e tale principio, a maggior ragione, deve applicarsi all’ordine di rimessione in pristino gia’ previsto dalla Legge n. 431 del 1985, articolo 1 sexies e del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, articolo 164 (ed attualmente dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 181, comma 2), allorche’ si consideri che:
 
– e’ sicuramente possibile l’utilizzazione del disposto dell’articolo 165 cod. pen., rivolto a rafforzare il ravvedimento del condannato, poiche’ la non autorizzata immutazione dello stato dei luoghi, in zona assoggettata a vincolo paesaggistico, ben puo’ comportare “conseguenze dannose o pericolose”;
 
– la sanzione specifica della rimessione ha una funzione direttamente ripristinatoria del bene offeso e quindi si riconnette al preminente interesse di giustizia sotteso all’esercizio stesso dell’azione penale;
 
– in relazione a tale peculiare sanzione la Corte Costituzionale ha affermato che essa costituisce un obbligo a carico del giudice – imposto per la piu’ incisiva tutela di un interesse primario della collettivita’ per la salvaguardia del valore ambientale presidiato dalla norma che lo prevede – e si colloca su un piano diverso ed autonomo rispetto a quello dei poteri della Pubblica Amministrazione e delle valutazioni della stessa, configurandosi quale conseguenza necessaria sia dell’esigenza di recuperare l’integrita’ dell’interesse tutelato, sia del giudizio di disvalore che il legislatore ha dato all’attuazione di interventi modificativi del territorio in zone di particolare interesse ambientale (Corte Cost., sent. 20.7.1994, n. 318).
 
4. Tenuto conto della sentenza 13.6.2000, n. 186 della Corte Costituzionale e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’”, alla declaratoria della stessa segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., l’onere delle spese del procedimento nonche’ del versamento di una somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1.000,00.
 
P.Q.M.
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro mille/00 in favore della cassa delle ammende.
 

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