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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale penale, Diritto urbanistico - edilizia Numero: 5622 | Data di udienza:

* DIRITTO URBANISTICO – Vincolo paesaggistico – Opere abusive – Demolizione e ripristino dei luoghi – Normativa in materia di strutture in cemento e in materia antisismica – Violazione – Reati ex artt. 44 lett. c), 64 e ss. 93, 94 D.P.R. n.380/2001, e 181 D.Lgs. n. 42/2004 e  Art. 734 c.p. – Configurabilità – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Ricorso per cassazione – Inammissibilità per genericità dei motivi – Artt. 581 c.1, lett.c) e 591 c.p.p., c.1, lett.e).


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 14 Febbraio 2012
Numero: 5622
Data di udienza:
Presidente: Mannino
Estensore: Marini


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – Vincolo paesaggistico – Opere abusive – Demolizione e ripristino dei luoghi – Normativa in materia di strutture in cemento e in materia antisismica – Violazione – Reati ex artt. 44 lett. c), 64 e ss. 93, 94 D.P.R. n.380/2001, e 181 D.Lgs. n. 42/2004 e  Art. 734 c.p. – Configurabilità – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Ricorso per cassazione – Inammissibilità per genericità dei motivi – Artt. 581 c.1, lett.c) e 591 c.p.p., c.1, lett.e).



Massima

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^, 14 febbraio 2012, Sentenza n. 5622

DIRITTO URBANISTICO – vincolo paesaggistico – Opere abusive – Demolizione e ripristino dei luoghi – Normativa in materia di strutture in cemento e in materia antisismica – Violazione – Reati ex artt. 44 lett. c), 64 e ss. D.P.R. n.380/2001, artt. 93, 94 e 181 D.Lgs. n. 42/2004 e  Art. 734 c.p. – Configurabilità.
 
L’edificazione in modo abusivo in area soggetta a vincolo paesaggistico, senza rispettare la normativa in materia di strutture in cemento e in materia antisismica di un edificio configura i reati ex articoli 44 lett. c), 64 e ss. 93, 94 D.P.R. n. 380/2001 181 D.Lgs. n.42/2004 e articolo 734 c.p.. 
 
(dich. inamm. il ricorso avverso sentenza del 11/3/2010 Corte di Appello di Napoli) Pres. Mannino, Rel. Marini
 

DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Ricorso per cassazione – Inammissibilità per genericità dei motivi – Artt. 581 c.1, lett.c) e 591 c.p.p., c.1, lett.e).
 
Si considerano generici – con riferimento al disposto dell’articolo 581 c.p.p., comma 1, lettera c) e articolo 591 c.p.p., comma 1, lettera e), i motivi che ripropongono davanti al giudice di legittimità le medesime doglianze presentate in sede di appello avverso la sentenza di primo grado e che nella sostanza non tengono conto delle ragioni che la Corte di appello ha posto a fondamento della decisione sui punti contestati. Sicché, è inammissibile per genericità il ricorso per cassazione, i cui motivi si limitino a enunciare ragioni ed argomenti già illustrati in atti o memorie presentate al giudice a quo, in modo disancorato dalla motivazione del provvedimento impugnato.

(dich. inamm. il ricorso avverso sentenza del 11/3/2010 Corte di Appello di Napoli) Pres. Mannino, Rel. Marini


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^, 14 febbraio 2012, Sentenza n. 5622

SENTENZA

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
Dott. MANNINO Saverio Felice – Presidente
Dott. FIALE Aldo – Consigliere
Dott. FRANCO Amedeo – Consigliere
Dott. GRILLO Renato – Consigliere
Dott. MARINI Luigi – Consigliere Rel.
 
ha pronunciato la seguente:
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto da …, nato a …;
 
Avverso la sentenza in data 11 Marzo 2010 dalla Corte di Appello di Napoli, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, Sezione distaccata di Sorrento, emessa al termine di rito abbreviato il 23 Gennaio 2009, con la quale e’ stato condannato alla pena di un anno di reclusione perche’ ritenuto colpevole dei reati previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, articolo 44, lettera c), articolo 64 e ss., articoli 93 e 94 dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 181 dall’articolo 734 c.p.. Fatti accertati il (…ad…).
 
Sentita la relazione effettuata dal Consigliere Luigi Marini;
 
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Cons. dott. DE SANTIS Fausto che ha concluso per il rigetto del ricorso.
 
RILEVA
 
Con sentenza emessa al termine di rito abbreviato dal Tribunale di Torre Annunziata, Sezione distaccata di Sorrento, del 23 Gennaio 2009 il Sig. (…ad…) e’ stato condannato alla pena di un anno di reclusione perche’ ritenuto colpevole dei reati previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, articolo 44, lettera c), articolo 64 e ss., articoli 93 e 94 dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 181, dall’articolo 734 c.p. (fatti accertati il …ad…), per avere edificato in modo abusivo e in area soggetta a vincolo paesaggistico, nonche’ senza rispettare la normativa in materia di strutture in cemento e in materia antisismica, un intero edificio di due piani. La sentenza ha disposto, altresi’, la demolizione delle opere abusive e il ripristino dei luoghi.
 
La Corte di Appello di Napoli ha respinto i motivi d’impugnazione, confermando il giudizio di responsabilita’ penale dell’imputato, escludendo che per i reati fossero decorsi i termini di prescrizione e ritenendo congrua la pena inflitta in primo grado. In particolare, la Corte territoriale ha motivatamente accertato che una parte consistente di opere, specificamente descritte in motivazione, risultavano di recente realizzazione e ulteriori e diverse da quelle che erano state oggetto del permesso di costruire in sanatoria rilasciato dal Comune in data (…ad…).
 
Avverso tale decisione il Sig. (…ad…) propone ricorso tramite il Difensore, in sintesi lamentando.
 
1. Vizio di motivazione ex articolo 606 c.p.p., lettera e) per essere carenti gli elementi che giustificano la ascrivibilita’ delle opere al ricorrente;
 
2. Errata applicazione della legge e vizio di motivazione ex articolo 606 c.p.p., lettera b) ed e) in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non essendo state prese in considerazione l’incensuratezza del ricorrente, la sua condotta successiva al fatto e la sua scelta del rito processuale.
 
OSSERVA
 
I motivi di ricorso sono manifestamente infondati e viziati, in parte da genericita’.
 
Sia il giudice di primo grado sia la Corte di Appello hanno puntualmente motivato in ordine alle ragioni che impongono di attribuire al ricorrente la responsabilita’ dell’abuso, e cio’ hanno fatto richiamando l’acquisto dell’area pochi mesi prima della dichiarata esecuzione delle opere nel (…ad…), opere abusivamente realizzate e oggetto di successiva sanatoria con Delib. Comunale (…ad…), e richiamando la circostanza che proprio il ricorrente fu rinvenuto presso il cantiere e nominato custode giudiziario.
 
Si tratta di motivazione puntuale e immune da vizi logici, con la conseguenza che il primo motivo di ricorso e’ non solo manifestamente infondato, ma caratterizzato da genericita’. In effetti, secondo il costante orientamento di questa Corte, si considerano generici – con riferimento al disposto dell’articolo 581 c.p.p., comma 1, lettera c) e articolo 591 c.p.p., comma 1, lettera e), i motivi che ripropongono davanti al giudice di legittimita’ le medesime doglianze presentate in sede di appello avverso la sentenza di primo grado e che nella sostanza non tengono conto delle ragioni che la Corte di appello ha posto a fondamento della decisione sui punti contestati. Si tratta di interpretazione costantemente applicata dalla giurisprudenza di questa Corte ed espressa, da ultimo, con la sentenza della Sesta Sezione Penale, n. 22445 del 2009, P.M. in proc.Candita e altri, rv 244181, ove si afferma che “e inammissibile per genericita’ il ricorso per cassazione, i cui motivi si limitino a enunciare ragioni ed argomenti gia’ illustrati in atti o memorie presentate al giudice a quo, in modo disancorato dalla motivazione del provvedimento impugnato”.
 
Quanto al secondo motivo di ricorso, i giudici di appello hanno fornito una motivazione chiara e coerente delle ragioni per cui merita conferma l’entita’ della pena inflitta in primo grado e tale motivazione si ancora a dati i fatto e processuali che non si prestano a censura in sede di legittimita’. La circostanza che tali elementi siano stati ritenuti dai giudici di appello prevalenti sui diversi e ulteriori elementi che avrebbero potuto condurre ad un diverso giudizio in ordine all’applicazione dell’articolo 62-bis c.p. rappresenta una valutazione di merito che e’ sottratta al giudizio di questa Corte in quanto sostenuta da motivazione immune da vizi logici rilevanti ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera e).
 
Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., di sostenere le spese del procedimento.
 
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi e’ ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende Attesa la violazione della disciplina in materia antisimica, la Corte dispone che copia della presente sentenza sia trasmessa all’Ufficio Tecnico della Regione Campania.

P.Q.M.
 
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, nonche’ al versamento della somma di euro 1.000,00 alla cassa delle ammende. Ordina la trasmissione di copia della presente sentenza all’Ufficio Tecnico della Regione Campania.
 

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