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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Pubblica amministrazione, Rifiuti Numero: 2320 | Data di udienza:

* RIFIUTI – T.I.A. – Natura tributaria – C.d. “tassa di scopo” – Privilegio ex art. 2752 c.c. – Applicabilità – Tributi locali – Riconoscimento al credito – Causa di prelazione – Fattispecie: credito insinuato al passivo del fallimento – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – T.I.A. – Natura tributaria – Forma di finanziamento di servizio pubblico – Rapporto sinallagmatico – Esclusione – D.Lgs. n.152/2006.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 17 Febbraio 2012
Numero: 2320
Data di udienza:
Presidente: Fioretti
Estensore: Scaldaferri


Premassima

* RIFIUTI – T.I.A. – Natura tributaria – C.d. “tassa di scopo” – Privilegio ex art. 2752 c.c. – Applicabilità – Tributi locali – Riconoscimento al credito – Causa di prelazione – Fattispecie: credito insinuato al passivo del fallimento – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – T.I.A. – Natura tributaria – Forma di finanziamento di servizio pubblico – Rapporto sinallagmatico – Esclusione – D.Lgs. n.152/2006.



Massima

 

 

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE  Sez.1^, 17.02.2012, Sentenza n. 2320

RIFIUTI – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – T.I.A. – Natura tributaria – C.d. “tassa di scopo” – Privilegio ex art. 2752 c.c. – Applicabilità –  Tributi locali – Riconoscimento al credito – Causa di prelazione – Fattispecie: credito insinuato al passivo del fallimento.
 
La T.I.A. riveste natura tributaria, e fa parte – analogamente ai tributi consortili o al canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue – nell’ambito delle entrate pubbliche, definite tasse di scopo, che mirano a fronteggiare una spesa di carattere generale ripartendone l’onere sulle categorie sociali che da questa traggono vantaggio o che comunque determinano l’esigenza per la mano pubblica di provvedere  (Cass.. S.U. n.3151/2008; Sez. 5 n.17526/2007; Sez.I n.5297/2009). Pertanto, il privilegio previsto dall’art. 2752 comma 3 deve essere riconosciuto anche ai crediti relativi ai tributi locali (la T.I.A., l’I.C.I., l’I.R.A.P. anche per il periodo anteriore alla modifica di cui al D.L. n.159/2007) non compresi tra quelli contemplati dal R.D. n.1175/1931 (Cass.S.U. n.11930/10; Sez.I n.17202/11; n.25242/10; n.4861/10; n.5297/09). Nella specie, è fondato il riconoscimento del privilegio ex. art. 2752 cod.civ., al credito insinuato al passivo del fallimento.
 
(annulla sentenza del Tribunale di Arezzo, depositata il 09.12.2008) Pres. Fioretti, Rel. Scaldaferri, Ric. Quadrifoglio Servizi Ambientali Area Fiorentina. S.p.a.
 
 
RIFIUTI – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – T.I.A. – Natura tributaria – Forma di finanziamento di servizio pubblico – Rapporto sinallagmatico – Esclusione – D.Lgs. n.152/2006.
 
Elemento fondamentale di ricognizione della T.I.A. quale natura di tributo è rappresentato dall’esclusione di un rapporto sinallagmatico tra la prestazione dalla quale scaturisce l’onere suddetto ed il beneficio che il singolo ne riceve. La T.I.A. non trova fondamento in alcun intervento o atto volontario del privato (Cass. S.U. nn.123/07 e 8956/07). Non si tratta insomma del corrispettivo di una prestazione liberamente richiesta, bensì di una forma di finanziamento di servizio pubblico attraverso la imposizione dei relativi costi sull’area sociale che da tali costi ricava, nel suo insieme, beneficio. Non è dato quindi individuare nella T.I.A. caratteri sostanziali di diversità rispetto alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani interni (originariamente prevista dagli articoli 268 e ss. del citato T.U. n.1175/1931, poi modificata dal D.P.R. N.915/1982 e compiutamente riordinata dal D.Lgs. n.5071993), che pure è stata soppressa dalla stessa norma, l’art. 49 del D.Lgs n.22/1997 (poi a sua volta sostituito dal D.Lgs. n.152/2006), che ha istituito la Tariffa.
 
(annulla sentenza del Tribunale di Arezzo, depositata il 09.12.2008) Pres. Fioretti, Rel. Scaldaferri, Ric. Quadrifoglio Servizi Ambientali Area Fiorentina. S.p.a.

 


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez.1^, 17.02.2012, Sentenza n. 2320

SENTENZA

 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE
 
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri magistrati:
 
Dott. Francesco Maria Fioretti – Presidente
Dott. Renato Rordorf – Consigliere
Dott. Vittorio Zanichelli – Consigliere
Dott. Vittorio Ragonesi – Consigliere
Dott. Andrea Scaldaferri – Consigliere Rel. 
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
– sul ricorso 1639-2009 proposto da Quadrifoglio Servizi Ambientali Area Fiorentina. S.p.a. 
-ricorente-
contro
Curatela Fallimento Gestione S.t.S.r.l. 
– controricorrente-
– avverso la sentenza del Tribunale di Arezzo, depositata il 09.12.2008;
– udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08.11.2011 del consigliere Dott. Andrea Scaldaferri;
– udito, per la ricorrente, l’avvocato M.C.M., con delega, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
– udito, per la controricorrente, l’avv. R.G. che ha chiesto il rigetto del ricorso;
– udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto Apice che ha concluso per il rigetto del ricorso in via principale; in subordine per la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale.
 
Svolgimento del processo
 
La Quadrifoglio Servizi Ambientali Area Fiorentina S.p.a. incaricata per la gestione e la riscossione della Tariffa di igiene ambientale (T.I.A.) nel territorio comunale di riferimento, proponeva opposizione allo stato passivo del Fallimento Gestione Servizi Turistici S.r.l. Deduceva che la sua istanza di ammissione al passivo, in via privilegiata a norma dell’art. 2752 comma cd. civ. del credito di complessivi € 13.794,14 relativo alle due semestralità 2007 ed alla pima semestralità del 2008 della T.I.A. era stata erroneamente accolta solo parzialmente, con esclusione del privilegio. 
 
2. Con decreto depositato il 9 dicembre 2008, il Tribunale di Arezzo ha rigettato l’opposizione, osservando: 
a) che le Sezioni Unite della Cassazione, con ordinanza n.3274/2006, avevano incidentalmente escluso la natura tributaria della T.I.A.; 
b) che inoltre il riferimento, contenuto nella norma del codice civile indicata dall’istante, ai crediti per imposte, tasse e tributi dei Comuni e delle Provincie previsti dalla legge per la finanza locale non può estendersi alla legislazione in generale sulla finanza locale; 
c) che quindi, in difetto di espressa previsione normativa, il privilegio dedotto non può essere riconosciuto. 
 
3)Avverso tale provvedimento la Quadrifoglio Servizi Ambientali Area Fiorentina S.p.a. ha proposto ricorso a questa Corte ex art. 99 l.fall. (come modificato dal D.Lgs. n.169/2007), formulando cinque motivi. Resiste con controricorso la Curatela del Fallimento Gestione S.T. S.r.l. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.
 
Motivazione della decisione
 
1. Dall’esposizione che precede, tratta dal ricorso in esame, emerge chiaramente come tale atto introduttivo contenga l’esposizione sommaria dei fatti della causa richiesta dall’art. 366 comma 1 n.3 c.p.c., sì che priva di fondamento è l’eccezione di inammissibilità, per difetto di tale elemento, formulata in controricorso. 
 
2. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2752 cod.civ. e degli articoli 12 e 14 disp. sulla legge in generale nonchè vizio di motivazione.
 
Sostiene che il privilegio generale previsto dall’art. 2752 comma 3 cod.civ. non deve applicarsi solo ai tributi espressamente previsti dal T.U. n.1175/1931 ma anche, in generale, ad ogni tributo corrispondente per caratteristiche e finalità a quelli indicati in tale Testo unico, e quindi anche alla T.I.A. istituita con l’art. 49 D.Lgs. n.22/1997 (poi sostituito con l’art. 238 D.Lgs. n.152/2006), avente caratteristiche e finalità corrispondenti a quelle della tassa smaltimento rifiuti prevista dall’art. 268 del T.U. n.1175.
 
2.1. La medesima violazione delle suindicate norme di legge viene prospettata, nel secondo, terzo e quarto motivo, anche sotto altri concorrenti profili. Si sostiene che dall’assenza, nell’art. 2752 comma 3 c.c., di una precisa indicazione degli estremi di identificazione del testo legislativo di riferimento si evince che a tale riferimento alla legge per la finanza locale deve attribuirsi un significato di rinvio non ad una specifica legge istitutiva della singola imposta ma in generale alla legislazione sui tributi locali, e dunque anche alle successive normative che abbiano imposto tributi per i quali la potestà impositiva rientri nelle materie previste dal citato testo Unico. Ciò rientrerebbe nell’ambito della interpretazione estensiva delle norme, non già in quello di una non consentita applicazione analogica della disciplina codicistica sui privilegi.
 
2.2. Con il quinto motivo la ricorrente critica la affermazione secondo la quale la T.I.A. non avrebbe natura di tributo, evidenziando come, al contrario, essa partecipi dei caratteri che sono da sempre attribuiti alla tassa, in sostanziale continuità con la tassa per la raccolta e per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (T.A.R.S.U.); e sostenendo che ciò trova rispondenza nel disposto dell’art. 2 comma 2 D. Lgs n.546/1992 come modificato dall’art. 3 bis legge n.248(2005, che ha attribuito alla giurisdizione tributaria le controversie relative a tale pretesa impositiva.
 
Deduce anche che una diversa interpretazione di tali norme e degli articoli 2752 c.c. e 49 D.Lgs. n.22/1997, che escludesse la natura tributaria della T.I.A. e la possibilità di interpretazione estensiva dell’art. 2752 c.c., sarebbe in contrasto con gli articoli 3, 23 e 119 della Costituzione.
 
3.Il ricorso è fondato.
 
4. Occorre innanzitutto esaminare la questione, specificamente trattata nel quinto motivo, relativa alla natura giuridica della tariffa di igiene ambientale: questione pregiudiziale, perchè ove dovesse ritenersi la natura non tributaria del credito in esame dovrebbe senz’altro escludersi il riconoscimento del privilegio previsto dall’art. 2752 comma 3 cod.civ., che si applica ai soli crediti per tributi. L’orientamento ormai largamente prevalente di questa Corte è nel senso che la T.I.A. continui a rivestire natura tributaria (cfr. S.U. n.3151/2008; Sez. 5 n.17526/2007; Sez.I n.5297/2009), rientri cioè – analogamente ai tributi consortili o al canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue – nell’ambito di quelle entrate pubbliche, definibili tasse di scopo, che mirano a fronteggiare una spesa di carattere generale ripartendone l’onere sulle categorie sociali che da questa traggono vantaggio o che comunque determinano l’esigenza per la mano pubblica di provvedere. Elemento fondamentale di ricognizione di tale collocazione sistematica è rappresentato (alla luce dei principi indicati da Cass.S.U. nn.123/07 e 8956/07) dall’esclusione di un rapporto sinallagmatico tra la prestazione dalla quale scaturisce l’onere suddetto ed il beneficio che il singolo ne riceve: la T.I.A. non trova fondamento in alcun intervento o atto volontario del privato, essendo ad essa assoggettati tutti coloro che occupano o conducono immobili esistenti nelle zone del territorio comunale, a prescidnere dal conferimento dei rifiuti al servizio pubblico; conferimento che peraltro (secondo il Regolamento approvato con D.p.r. n.158/1999) assume rilevanza, ai soli fini della determinazione della quota di partecipazione alla spesa complessiva del servizio di igiene ambientale -comprendente anche i costi dei servizi relativi ai rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche-, non già in relazione alla quantità di rifiuti effettivamente conferita dal cittadino bensì alla produzione media comunale pro-capite. Non si tratta insomma del corrispettivo di una prestazione liberamente richiesta, bensì di una forma di finanziamento di servizio pubblico attraverso la imposizione dei relativi costi sull’area sociale che da tali costi ricava, nel suo insieme, beneficio: non è dato quindi individuare nella T.I.A. caratteri sostanziali di diversità rispetto alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani interni (originariamente prevista dagli articoli 268 e ss. del citato T.U. n.1175/1931, poi modificata dal D.P.R. N.915/1982 e compiutamente riordinata dal D.Lgs. n.5071993), che pure è stata soppressa dalla stessa norma, lart. 49 del D.Lgs n.22/1997 (poi a sua volta sostituito dal D.Lgs. n.152/2006), che ha istituito la Tariffa.
In tal senso, la T.I.A. è stata definita dalla Corte Costituzionale (ord. nn.238/09 e 64/10) sia dalle Sezioni unite di questa Corte (ord. n.14903/10) una mera variante della T.A.R.S.U., della quale conserva la qualifica di tributo propria di quest’ultima; e per questo motivo sono state ritenute infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma (art. 3 bis D.L. n.203/2005, modificante l’art. 2 comma 2 D.Lgs. n.546/1992) che ha significativamente attribuito alla giurisdizione tributaria le controversie in materia di T.I.A. Nè argomento contrario può trarsi dal disposto della tabella A allegata al d.p.r. n.633/1972, che al n.127 sexiesdecies, introdotto con D.L. n.557/1993 convertito con legge n.133/1994, prevede l’assoggettamento ad I.V.A. delle prestazioni di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti sia urbani che speciali. Questa Corte ha invero già evidenziato (n.5297/09) come l’assoggettamento ad I.V.A. dell’importo corrisposto per lo smaltimento dei rifiuti – così come la eventuale natura privatistica del soggetto che gestisce il servizio -. prescinde dalla natura tributaria o meno di tale onere, come dimostra il fatto che tale previsione normativa è stata introdotta quando ancora era in vigore la T.A.R.S.U. la cui natura tributaria è sempre stata indiscussa.
 
5. posto quindi che di tributo si tratta, va evidenziato come anche la interpretazione dell’art. 2752 comma 3 cod.civ. prospettata nel provvedimento impugnato – secondo cui la natura eccezionale delle norme codicistiche in materia di privilegi impedirebbe, in difetto di previsione espressa, il riconoscimento al credito in questione della causa di prelazione – risulti in contrasto con l’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte. La quale ha più volte, sia a sezioni unite che a sezioni semplici (cfr. ex multis S.U. n.11930/10; Sez.I n.17202/11; n.25242/10; n.4861/10; n.5297/09), affermato come: a)le norme del codice civile che stabiliscono i privilegi possano essere oggetto non già di applicazione analogica bensì di interpretazione estensiva, che sia cioè diretta ad individuarne il reale significato e la portata effettiva anche oltre il limite apparentemente segnato dalla formulazione testuale, tenendo in considerazione l’intenzione del legislatore e la causa del credito che, ai sensi dell’art. 2745 cod.civ. rappresenta la ragione giustificatrice di qualsiasi privilegio; b) il privilegio previsto dall’art. 2752 comma 3 debba quindi essere riconosciuto anche ai crediti relativi ai tributi locali (la T.I.A., l’I.C.I., l’I.R.A.P. anche per il periodo anteriore alla modifica di cui al D.L. n.159/2007) non compresi tra quelli contemplati dal R.D. n.1175/1931 contenente il Testo Unico sulla finanza locale, atteso che la norma codicistica, con l’espressione “legge per la finanza locale” in luogo della precisa individuazione della predetta fonte normativa, intese rinviare non già ad una specifica legge istitutiva della singola imposta bensì all’atto astrattamente generatore dell’imposizione nella sua lata accezione, onde consentire l’aggregazione successiva di norme ulteriori in ragione della materia considerata, e ciò in conformità con la finalità del privilegio in questione, costantemente indicata da dottrina e giurisprudenza nell’assicurare effettivamente agli enti locali la provvista dei mezzi economici necessari per l’adempimento dei loro compiti istituzionali e quindi ravvisabile indifferentemente sia in riferimento ai crediti per tributi previsti dal T.U. del 1931, sia per quelli per tributi istituiti da leggi successive.
 
6. Alla stregua di tali principi, che il collegio condivide pienamente, si impone l’accoglimento del ricorso, con conseguente cassazione del decreto impugnato; quindi, sussistendo le condizioni di cui all’art. 384 cod.proc.civ., la causa può essere decisa nel merito con il riconoscimento del privilegio ex. art. 2752 cod.civ., al credito insinuato dalla società ricorrente al passivo del fallimento.
 
7. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell’intero giudizio, tenuto conto della non univocità, all’epoca, degli orientamenti giurisprudenziali in materia.
 
P.Q.M.
 
La corte accoglie accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, riconosce al credito della ricorente il privilegio di cui all’art. 2752 comma 3 cod.civ. Compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.
 
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Cassazione, l’8 novembre 2011.
 

 

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