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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale amministrativo, Pubblica amministrazione Numero: 348 | Data di udienza: 9 Marzo 2012

* DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Aree o beni pubblici – Sistemazione e manutenzione – Inosservanza delle regole tecniche o dei comuni canoni di diligenza e prudenza – Domanda di risarcimento del danno – Giurisdizione del G.A. – Esclusione.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Calabria
Città: Catanzaro
Data di pubblicazione: 3 Aprile 2012
Numero: 348
Data di udienza: 9 Marzo 2012
Presidente: Romeo
Estensore: Corrado


Premassima

* DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Aree o beni pubblici – Sistemazione e manutenzione – Inosservanza delle regole tecniche o dei comuni canoni di diligenza e prudenza – Domanda di risarcimento del danno – Giurisdizione del G.A. – Esclusione.



Massima

 

TAR CALABRIA, Catanzaro, Sez. 1^ – 3 aprile 2012, n. 348


DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO – Aree o beni pubblici – P.A. – Sistemazione e manutenzione – Inosservanza delle regole tecniche o dei comuni canoni di diligenza e prudenza – Domanda di risarcimento del danno – Giurisdizione del G.A. – Esclusione.

Anche dopo l’entrata in vigore del nuovo codice del processo amministrativo  rientra nella giurisdizione del giudice ordinario (Cass. Sez. Un. 22 ottobre 2010, n. 25982) la domanda di risarcimento del danno causato dall’inosservanza da parte della P.A., nella sistemazione e manutenzione di aree o beni pubblici, delle regole tecniche ovvero dei comuni canoni di diligenza e prudenza, integranti il precetto di cui all’art. 2043 cod. civ., in applicazione dei quali la P.A. è tenuta a far sì che i beni pubblici non costituiscano fonte di danno per il privato; pertanto, in tal caso non può essere invocata la giurisdizione esclusiva che riguarda attività che esprimano l’esercizio del potere amministrativo (cfr. Corte di Cassazione, sez. Unite Civili – ordinanza 2 dicembre 2011 n. 25764).


Pres. Romeo, Est. Corrado – V.D. (avv. Pugliese) c. Comune di Ionado (n.c.)


Allegato


Titolo Completo

TAR CALABRIA, Catanzaro, Sez. 1^ – 3 aprile 2012, n. 348

SENTENZA

 

TAR CALABRIA, Catanzaro, Sez. 1^ – 3 aprile 2012, n. 348

N. 00348/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01268/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1268 del 2007, proposto da:
Vallone Domenico, rappresentato e difeso dall’avv. Vincenzo Pugliese, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giuseppe Iannello in Catanzaro, via Crispi,18;

contro

Comune di Ionadi, non costituito in giudizio;

Per la condanna al risarcimento del danno del Comune di Ionadi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 marzo 2012 il dott. Anna Corrado e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Espone il ricorrente che nel luglio 2002 ignoti malviventi hanno fatto esplodere numerosi colpi di arma da fuoco vicino ad uno dei balconi della propria abitazione recando danni alle suppellettili della stanza da letto dei propri figli. Detto evento sarebbe stato favorito dalla mancanza di illuminazione nella strada in cui abita il ricorrente, illuminazione che nonostante i vari solleciti inoltrati al Comune, non è stata predisposta.

Afferma il ricorrente che detto attentato gli ha generato uno stato di apprensione che si è trasformato negli anni in una sindrome psichiatrica di discreta entità.

Da qui la proposizione del presente ricorso per ottenere la condanna del Comune intimato al pagamento del risarcimento dei danni subiti in relazione al contegno inerte e omissivo tenuto dall’ente locale in ordine all’attività di carattere gestionale. Detto danno è stato quantificato in euro 16.500 comprensivo del danno morale.

Nel ricorso si dà conto che detta richiesta di risarcimento era stato in precedenza rivolta al Tribunale di Vibo Valentia il quale con sentenza depositata l’11 maggio 2007 ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.

Non risulta costituito il Comune intimato.

Alla pubblica udienza del 9 marzo 2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito.

Recentemente le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ribadito che, in tema di riparto della giurisdizione, l’attrazione (ovvero concentrazione) della tutela risarcitoria dinanzi al giudice amministrativo può verificarsi soltanto qualora il danno patito dal soggetto sia conseguenza immediata e diretta della dedotta illegittimità del provvedimento che egli ha impugnato, non costituendo il risarcimento del danno ingiusto una materia di giurisdizione esclusiva ma solo uno strumento di tutela ulteriore e di completamento.

Successivamente è stato ulteriormente chiarito (Cass. Sez. Un. 14 maggio 2011, n. 5926) che l’inosservanza da parte della P.A. – nella gestione e manutenzione dei beni che ad essa appartengono, delle regole tecniche, ovvero dei canoni di diligenza e prudenza, può essere denunciata dal privato dinanzi al giudice ordinario non solo ove la domanda sia volta a conseguire la condanna della P.A. al risarcimento del danno patrimoniale, ma anche ove sia volta a conseguire la condanna della stessa ad un “facere”, giacchè la domanda non investe scelte e atti autoritativi dell’amministrazione, ma attività soggetta al rispetto del principio del “neminem laedere”. Nè è di ostacolo il disposto del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 34, come sostituito dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 7 – che devolve al giudice amministrativo le controversie in materia di urbanistica ed edilizia – giacchè, a seguito della sentenza n. 204 del 2004 della Corte costituzionale, tale giurisdizione esclusiva non è estensibile alle controversie nelle quali la P.A. non eserciti alcun potere autoritativo finalizzato a perseguimento di interessi pubblici alla cui tutela sia preposta. Anche dopo l’entrata in vigore del nuovo codice del processo amministrativo va ribadito che (Cass. Sez. Un. 22 ottobre 2010, n. 25982) rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la domanda di risarcimento del danno causato dall’inosservanza da parte della P.A., nella sistemazione e manutenzione di aree o beni pubblici, delle regole tecniche ovvero dei comuni canoni di diligenza e prudenza, integranti il precetto di cui all’art. 2043 cod. civ., in applicazione dei quali la P.A. è tenuta a far sì che i beni pubblici non costituiscano fonte di danno per il privato; pertanto, in tal caso non può essere invocata la giurisdizione esclusiva che riguarda attività che esprimano l’esercizio del potere amministrativo (cfr. Corte di Cassazione, sez. Unite Civili – ordinanza 2 dicembre 2011 n. 25764).

Nella questione dedotta davanti a questo Tribunale il risarcimento dei danni richiesto deriverebbe dal comportamento omissivo tenuto dal Comune il quale non avendo provveduto a dotare la zona di nuova urbanizzazione in cui abita il ricorrente della illuminazione necessaria avrebbe contribuito a peggiorare lo stato di salute dello stesso. A monte di detta domanda, quindi, non sussiste un provvedimento autoritativo ma solo un comportamento omissivo con la conseguente impossibilità di riscontrare la stessa da parte di questo giudice.

Poiché sulla domanda di risarcimento inoltrata dal ricorrente è stata già declinata la giurisdizione del giudice ordinario verificandosi, quindi, un conflitto negativo di giurisdizione, questo ai sensi dell’art. 362 comma 2 n. 1 c.p.c., può essere denunziato alle Sezioni Unite della S.C., con atto soggetto agli stessi requisiti formali del ricorso per cassazione, in “ogni tempo” e, quindi, indipendentemente dalla circostanza che una delle due pronunzie in contrasto sia o meno passata in giudicato ( Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, Sent. n. 4825 del 12 settembre 2007).

Alla luce di tali argomentazioni il ricorso in esame deve essere, quindi, dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo.

Ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2012 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Romeo, Presidente
Concetta Anastasi, Consigliere
Anna Corrado, Referendario, Estensore

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
        
        
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/04/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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