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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Procedimento amministrativo, Pubblica amministrazione Numero: 1516 | Data di udienza:

* PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Accesso ai documenti amministrativi – Ricorso giurisdizionale – Deposito del ricorso – Tardività – Conseguenze – Art. 37 codice Procedimento Amministrativo.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 6^
Regione: Campania
Città: Napoli
Data di pubblicazione: 28 Marzo 2012
Numero: 1516
Data di udienza:
Presidente: Conti
Estensore: Monaciliuni


Premassima

* PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Accesso ai documenti amministrativi – Ricorso giurisdizionale – Deposito del ricorso – Tardività – Conseguenze – Art. 37 codice Procedimento Amministrativo.



Massima

 

 

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. VI – 28 marzo 2012, n. 1516

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Accesso ai documenti amministrativi – Ricorso giurisdizionale – Deposito del ricorso – Tardività – Conseguenze – Art. 37 codice Procedimento Amministrativo
 
Nel giudizio in materia di accesso agli atti amministrativi non è concedibile la rimessione in termini, per il deposito del ricorso, per errore scusabile ai sensi dell’art. 37 c.p.a., quando non sussistono le condizioni previste dalla citata norma, anche in ragione del lungo tempo oramai decorso dall’entrata in vigore del nuovo rito. 
 
Pres. Conti – Est. Monaciliuni – G.M. (avv. Chiarolanza) c. Ministero della Difesa e Arma dei Carabinieri 

 


Allegato


Titolo Completo

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. VI - 28 marzo 2012, n. 1516

SENTENZA

 

 

N.  01516/2012  REG.PROV.COLL.
N.  06091/2011 REG.RIC.
 
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
 
ha pronunciato la presente
 
SENTENZA
 
sul ricorso numero di registro generale 6091 del 2011, proposto da: 
Gerardo Magnolia, rappresentato e difeso, per mandato a margine dell’atto introduttivo del giudizio, dall’avv. Luigi Chiarolanza, presso il cui studio è eletto domicilio in Napoli, via Tari, n. 22; 
contro
– Ministero della difesa; 
– Arma dei Carabinieri – Comando Legione Carabinieri Campania – Ufficio relazioni con il pubblico; 
– Arma dei Carabinieri – Comando Legione Carabinieri Campania; 
– Arma dei Carabinieri – Comando Legione Carabinieri Campania – Comando Provinciale di Napoli; 
– Arma dei Carabinieri – Comando Legione Carabinieri Campania – Comando Compagnia Speciale; 
– Arma dei Carabinieri – Comando Legione Carabinieri Campania – Comando Compagnia Napoli Centro; 
– Arma dei Carabinieri – Comando Legione Carabinieri Campania – Comando Stazione Napoli/S. Giuseppe; 
– Arma dei Carabinieri – Comando generale;
tutti in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi (il Ministero della Difesa e la Legione Carabinieri Campania) dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege presso i suoi uffici in Napoli, via Diaz, n. 11; 
per l’annullamento
del “silenzio diniego” e del “diniego espresso” opposti alla richiesta di accesso a documenti amministrativi formulata dall’odierno ricorrente in data 3 ottobre 2001;
e per l’accertamento del diritto
ad ottenere l’esibizione dei documenti richiesti e la conseguente condanna dell’amministrazione a provvedere in tali sensi;
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli per l’amministrazione intimata e (vista) l’annessa produzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2012 il dott. Arcangelo Monaciliuni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
 
Dato atto che a mezzo del ricorso in esame, come appresso notificato e depositato, il sig. Gerardo Magnolia, brigadiere dell’Arma dei Carabinieri, ha impugnato il diniego opposto dall’amministrazione di appartenenza al rilascio di una serie di atti, in ricorso e nell’istanza di accesso indicati, asseritamente necessari per poter utilmente difendersi in seno al procedimento penale 19067/2011, ovvero per poter ivi “confutare la portata di quanto in atti non versato (si pensa per mera svista) dall’amministrazione ed ostendere la documentazione all’A.G. procedente”;
Che, nella prospettazione attorea, alcun dubbio può sussistere sulla illegittimità della mancata ostensione della richiesta documentazione;
 
Che l’amministrazione intimata si è costituita in giudizio, tramite l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, per resistere alla pretesa, della quale ha predicato l’infondatezza a mezzo di appositi scritti difensivi;
 
Precisato, ciò premesso, che nel corso dell’odierna adunanza camerale del 21 marzo 2012 è stata data avvertenza, ex art. 73, comma 3, c.p.a., del tardivo deposito del ricorso e che, in detta sede, il procuratore attoreo ne ha preso atto non opponendo repliche;
 
Atteso, quanto alla tardività del deposito ed ai suoi effetti, che l’art. 45 c.p.a., con norma di carattere generale, stabilisce che il ricorso deve essere depositato nella segreteria del giudice adito entro 30 giorni dall’ultima notificazione;
 
Che l’art. 87, co. 2, c.p.a. elenca i giudizi che vanno trattati in camera di consiglio, fra essi inserendo, alla lettera c), quelli in materia di accesso ai documenti amministrativi;
 
Che il successivo comma 3 dell’art. 87 cit. stabilisce poi che “nei giudizi di cui al comma 2”, fatta eccezione per quelli di cui alla lettera a (giudizi cautelari), “tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli del giudizio ordinario, tranne quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti”;
 
Che, nel caso di cui trattasi, cioè di giudizio in materia di accesso agli atti amministrativi, il termine per il deposito del ricorso è quindi dimidiato rispetto a quello ordinario di 30 giorni;
 
Preso atto che il gravame qui all’esame è stato notificato a tutti i soggetti intimati -ritualmente presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli- nella stessa data del 12 novembre 2011, nel mentre il relativo deposito è stato effettuato solo in data 2 dicembre 2011 e, quindi, oltre il suddetto termine di 15 giorni dall’ultima delle notificazioni, di cui al disposto del citato art. 87, co. 3, c.p.a.;
 
Considerato che, come già concluso dalla Sezione in numerosi precedenti, non è concedibile la rimessione in termini per errore scusabile ai sensi dell’art. 37 c.p.a., non sussistendo le condizioni enucleabili dalla citata norma, anche in ragione del lungo tempo oramai decorso dall’entrata in vigore del nuovo rito (cfr., sul punto, Tar Campania, questa sesta sezione, sentenze n. 918 del 22 febbraio 2011; n. 3769 del 13 luglio 2011 e nn. 3373 e 3374 del 23 giugno 2011; ma cfr. anche Tar Calabria, Catanzaro, sez. II, 28 febbraio 2011, n. 223; Tar Emilia Romagna, Parma, sez. I, 22 febbraio 2011, n. 48);
 
Ritenuto che a tanto consegue, a mente dell’art. 35, co. 1, lettera a), c.p.a., la preannunciata irricevibilità del ricorso;
 
Che le spese di giudizio debbono seguire, come di regola, la soccombenza e possono essere liquidate nella misura fissata in dispositivo;
 
Che, invero, a diverso avviso non può pervenirsi avuto conto che la costituzione dell’amministrazione in giudizio è rituale e che la stessa ha spiegato difese;
 
P.Q.M.
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
 
Condanna il ricorrente alle spese di giudizio e le liquida in Euro 1.000,00 (mille/00) a favore della resistente amministrazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
 
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2012 con l’intervento dei magistrati:
Renzo Conti, Presidente
Arcangelo Monaciliuni, Consigliere, Estensore
Roberta Cicchese, Primo Referendario
 
 
L’ESTENSORE                        IL PRESIDENTE
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/03/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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