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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Beni culturali ed ambientali, Diritto urbanistico - edilizia Numero: 1520 | Data di udienza:

* DIRITTO URBANISTICO – BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Potere sanzionatorio della P.A. – Non è soggetto a decadenza. 


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 6^
Regione: Campania
Città: Napoli
Data di pubblicazione: 2 Aprile 2012
Numero: 1520
Data di udienza:
Presidente: Conti
Estensore: Maiello


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Potere sanzionatorio della P.A. – Non è soggetto a decadenza. 



Massima

 

 
 
T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. VI – 2 aprile 2012, n. 1520

DIRITTO URBANISTICO – BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Potere sanzionatorio della P.A. – Non è soggetto a decadenza. 
 
L’esercizio del potere sanzionatorio amministrativo, in particolare in materia urbanistico edilizia e di tutela del paesaggio, non è soggetto a prescrizione e decadenza, per cui l’accertamento dell’illecito amministrativo e l’applicazione della relativa sanzione può intervenire anche a notevole distanza di tempo dalla commissione dell’abuso, senza che il ritardo nell’adozione della sanzione comporti sanatoria o il sorgere di affidamenti o situazioni consolidate. 
 
Pres. Conti – Est. Maiello – M.N. (avv. Calise) c. Comune di Casamicciola Terme 

Allegato


Titolo Completo

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. VI - 2 aprile 2012, n. 1520

SENTENZA

 

N.  01520/2012 REG.PROV.COLL.
N. 06723/2008  REG.RIC.
 
 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
 
ha pronunciato la presente
 
SENTENZA
 
sul ricorso numero di registro generale 6723 del 2008, proposto da: 
Massimo Nigro, rappresentato e difeso dall’avv. Mariangela Calise e, ai sensi dell’art. 25 del d. lgs. 104/2010, domiciliato d’ufficio, in assenza di elezione di domicilio nel Comune di Napoli, presso la Segreteria del T.A.R. Campania in Napoli, piazza Municipio, 64; 
contro
Comune di Casamicciola Terme, in persona del legale rappresentante pro – tempore, non costituito in giudizio; 
per l’annullamento
dell’ordinanza di demolizione n. 71/2008 del 3.09.2008;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 marzo 2012 il dott. Umberto Maiello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 
FATTO
 
Con il gravame in epigrafe, il ricorrente impugna l’ordine di demolizione n. 71/08 del 3.9.2008, spedito dal Comune di Casamicciola Terme a fronte dell’abusiva esecuzione delle seguenti opere: “manufatto su due livelli, di mq. 4,79 per piano, di cui mq. 1,09 insistenti su suolo comunale e mq. 3,70 per piano occupati da locali w.c.; i mq. 1,09 sono compresi nell’ingresso a pieno terra e nella stanza da letto al primo piano. Occupazione di suolo pubblico di mq. 0,75 con casotto per alloggio motore di aspirazione acqua potabile; di mq. 0,44 per nicchia in muratura chiusa da persiane in alluminio per l’accesso, dal vicolo pubblico, all’interno di un piccolo ripostiglio/sottoscala ricavato all’interno dell’abitazione; di mq. 4,06 per un portico antistante l’ingresso principale dell’abitazione; di mq. 5,38 per balcone con parapetto in muratura”.
 
A sostegno della spiegata domanda impugnatoria il ricorrente deduce l’illegittimità del provvedimento impugnato in ragione:
1) dell’incompetenza dell’organo ( responsabile del servizio assunto con contratto a tempo determinato e parziale nella misura inferiore al 50 % del rapporto a tempo pieno), al quale non sarebbe consentito, per legge, adottare simili provvedimenti;
2) dell’insufficienza dell’istruttoria condotta dal Comune intimato e dell’insussistenza dei presupposti giustificativi della comminata sanzione demolitoria, essendo state le opere in contestazione realizzate in data anteriore al 1940 e, dunque, prima anche dell’istituzione dei vincoli paesistico/ambientali;
3) della violazione delle garanzie di partecipazione al procedimento amministrativo prescritte dagli artt. 7 e ss. della legge n. 241/1990;
4) dell’insufficienza dell’istruttoria, fatta palese dalla mancata acquisizione del parere della commissione edilizia integrata e delle determinazione che il Sindaco avrebbe dovuto esprimere nella qualità di autorità delegata dalle Regioni.
 
L’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
 
All’udienza del 7.3.2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
 
DIRITTO
 
Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.
 
Giusta quanto già anticipato nella narrativa in fatto, mette conto evidenziare che il thema decidendum introdotto con il gravame in epigrafe involge la legittimità delle opere di seguito descritte fatte oggetto di un ordine di demolizione spedito dal Comune intimato sul presupposto della loro natura abusiva “manufatto su due livelli, di mq. 4,79 per piano, di cui mq. 1,09 insistenti su suolo comunale e mq. 3,70 per piano occupati da locali w.c.; i mq. 1,09 sono compresi nell’ingresso a pieno terra e nella stanza da letto al primo piano. Occupazione di suolo pubblico di mq. 0,75 con casotto per alloggio motore di aspirazione acqua potabile; di mq. 0,44 per nicchia in muratura chiusa da persiane in alluminio per l’accesso, dal vicolo pubblico, all’interno di un piccolo ripostiglio/sottoscala ricavato all’interno dell’abitazione; di mq. 4,06 per un portico antistante l’ingresso principale dell’abitazione; di mq. 5,38 per balcone con parapetto in muratura”.
 
Così perimetrato l’ambito cognitivo della res iudicanda, ritiene il Collegio che vada convalidata la censura sopra rubricata al punto 2), incentrata sull’insufficienza dell’istruttoria condotta dal Comune intimato nella quale sarebbe rimasto completamente obliterato il dato, viceversa dirimente, dell’epoca remota di realizzazione delle opere in contestazione, talmente risalenti da risultare perfino antecedenti alla data di istituzione dei vincoli paesistici gravanti sull’area.
 
In tal modo, il divisato costrutto revoca in dubbio gli stessi presupposti di illiceità delle opere da cui prende abbrivio l’atto di contestazione oggetto di gravame.
 
Sul punto, mette conto evidenziare che la Sezione non ignora quel diffuso orientamento giurisprudenziale, di cui peraltro ha più volte fatto applicazione, secondo cui l’esercizio del potere sanzionatorio amministrativo, in particolare in materia urbanistico edilizia e di tutela del paesaggio, non è soggetto a prescrizione e decadenza, per cui l’accertamento dell’illecito amministrativo e l’applicazione della relativa sanzione può intervenire anche a notevole distanza di tempo dalla commissione dell’abuso, senza che il ritardo nell’adozione della sanzione comporti sanatoria o il sorgere di affidamenti o situazioni consolidate.
 
Ciò nondimeno, appare di tutta evidenza come siffatto arresto giurisprudenziale presupponga la chiara enucleazione di un illecito, ovviamente configurabile solo nei casi di conclamata violazione della disciplina edilizia vigente all’epoca dei fatti.
 
Tanto premesso, avuto riguardo al caso di specie, il ricorrente deduce che le opere sono state realizzate in data anteriore al 1940 e tale assunto risulta corroborato dalle asserzioni compendiate in una perizia giurata prodotta a corredo della domanda attorea, dalla quale si evince che “…dall’esame dell’atto di vendita, dal sopralluogo effettuato in data 11 ottobre 2008, dalla comparazione tra la metratura rilevata sui luoghi e quella riferita al predetto immobile in data 4.2.1940 (cfr. scheda num. 17420482), emerge senza ombra di dubbio che la originaria consistenza immobiliare dell’unità abitativa acquistata dal Nigro è rimasta immutata dal 1940 ad oggi. In realtà, i due locali wc, che il Comune di Casamicciola assume essere stati realizzati senza idoneo titolo abilitativo ….., esistono in realtà dal 1940 nella medesima consistenza volumetrica”. Ed ancora “..per quanto attiene la presunta occupazione di suolo pubblico…è possibile affermare che, dopo accurati rilievi e procedure comparative mediante utilizzo di mappe catastali di impianto…l’immobile nella sua attuale consistenza non sconfina in nessun punto sulla pubblica via traversa Principe di Napoli”.
 
Il governo delle suddette risultanze istruttorie non può che avvenire in conformità al principio generale – già introdotto nel processo amministrativo in via pretoria – consacrato nell’art. 64 (comma 1°) del D.Lgs. 2-7-2010 n. 104, secondo cui “Spetta alle parti l’onere di fornire gli elementi di prova che siano nella loro disponibilità riguardanti i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni”.
 
Possono, dunque, trovare ingresso nel materiale di causa utilizzabile ai fini della decisione le allegazioni di parte ricorrente circa l’epoca remota di realizzazione del manufatto, rimasto immutato nella sua attuale consistenza dal 1940, non avendo l’Amministrazione intimata – nemmeno costituita in giudizio, e sulla quale gravava il relativo onere – articolato alcuna controprova ed, ancor prima, contestato l’assunto di controparte.
 
Da ciò discende, come diretto corollario, l’illegittimità dell’avversato ordine di demolizione, non risultando in alcun modo provata, rispetto all’epoca di verosimile realizzazione delle opere in contestazione, la natura abusiva delle opere medesime.
 
Occorre, invero, tener conto del fatto che l’obbligo di richiedere la licenza edilizia è stato previsto dall’articolo 31 della legge 1150/1942, peraltro in una prima fase limitatamente ai centri abitati, essendo la successiva estensione all’intero territorio comunale predicabile solo a partire dall’entrata in vigore dalla legge 765/1967.
 
Allo stesso modo, quanto al regime urbanisitico, il territorio del Comune di Casamicciola Terme è stato dichiarato di notevole interesse pubblico sono in data 23.5.1958, mentre il piano paesistico territoriale dell’isola di Ischia ed il locale p.r.g. sono stati rispettivamente approvati in data 8.2.1999 ed in data 29.12.1983.
 
Tanto è sufficiente ai fini dell’accoglimento del gravame in epigrafe con assorbimento dei residui motivi di censura, di talchè s’impone l’annullamento del provvedimento impugnato.
 
Sussistono nondimeno, considerata la peculiarità della vicenda scrutinata, giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
 
P.Q.M.
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
 
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
 
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2012 con l’intervento dei magistrati:
Renzo Conti, Presidente
Arcangelo Monaciliuni, Consigliere
Umberto Maiello, Consigliere, Estensore
 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
   
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/04/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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