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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 3308 | Data di udienza: 23 Febbraio 2012

DIRITTO URBANISTICO – Mutamento di destinazione d’uso – Regione Lazio – Regime – Presenza o assenza di opere – Irrilevanza – Ordine di demolizione – Omessa valutazione circa la possibilità di demolizione – Irrilevanza.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^ quater
Regione: Lazio
Città: Roma
Data di pubblicazione: 11 Aprile 2012
Numero: 3308
Data di udienza: 23 Febbraio 2012
Presidente: Orciuolo
Estensore: Bignami


Premassima

DIRITTO URBANISTICO – Mutamento di destinazione d’uso – Regione Lazio – Regime – Presenza o assenza di opere – Irrilevanza – Ordine di demolizione – Omessa valutazione circa la possibilità di demolizione – Irrilevanza.



Massima

 

TAR LAZIO, Roma, Sez. 1^ quater – 11 aprile 2012, n. 3308


DIRITTO URBANISTICO – Mutamento di destinazione d’uso – Regione Lazio – Regime – Presenza o assenza di opere – Irrilevanza.

Nella Regione Lazio, la sussistenza o no di opere non è risolutiva al fine di stabilire se il mutamento di destinazione d’uso debba essere oggetto di permesso di costruire o di denuncia di inizio attività: ai sensi dell’art. 16 della l. r. n. 15 del 2008, che rinvia a tal fine all’art. 7 della l.r. n. 36 del 1987, a costituire un discrimine circa il regime edilizio applicabile non è la presenza o l’assenza di opere, ma il passaggio da una categoria all’altra tra quelle previste dallo strumento urbanistico generale (permesso di costruire), ovvero da un ambito all’altro della stessa categoria (DIA).

Pres. Orciuolo, Est. Bignami – M.G. e altri (avv.ti Costantini e Armiento) c. Comune di Roma (avv. Murra)

DIRITTO URBANISTICO – Ordine di demolizione – Omessa valutazione circa la possibilità di demolizione – Irrilevanza.

L’ordine di demolizione ex art. 33 d. P.R. n. 380 del 2001 ha per oggetto l’accertamento dell’abuso, mentre è solo in sede esecutiva che l’ufficio tecnico comunale verificherà se la demolizione sia o no possibile. Pertanto, l’omessa valutazione di questo profilo non incide sulla legittimità dell’ordine demolitorio, che, essendo dovuto, sfugge a censure di irragionevolezza e difetto di proporzionalità (da ultimo, Tar Napoli, n. 4076 del 2011).


Pres. Orciuolo, Est. Bignami – M.G. e altri (avv.ti Costantini e Armiento) c. Comune di Roma (avv. Murra)


Allegato


Titolo Completo

TAR LAZIO, Roma, Sez. 1^ quater – 11 aprile 2012, n. 3308

SENTENZA

 

TAR LAZIO, Roma, Sez. 1^ quater – 11 aprile 2012, n. 3308

N. 03308/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01870/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1870 del 2007, proposto da:
Minelli Giuseppe, Minelli Lucrezia, Minelli Luca, rappresentati e difesi dagli avv. Alberto Costantini, Marco Armiento, con domicilio eletto presso Alberto Costantini in Roma, corso D’Italia, 19; Minelli Luca, Morelli Lucrezia;

contro

Comune di Roma, rappresentato e difeso dall’Rodolfo Murra, domiciliata per legge in Roma, via Tempio di Giove, 21; Municipio Roma Iv;

per l’annullamento

ORDINE DI DEMOLIZIONE O RIMOZIONE DI OPERE ABUSIVE

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Roma;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 febbraio 2012 il dott. Marco Bignami e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I ricorrenti impugnano la determinazione dirigenziale n. 2672 del 2006, con cui è stata ingiunta a due di loro, ovvero ai sig. Giuseppe e Lucrezia Minelli, ai sensi dell’art. 33 del d.P.R. n. 380 del 2001 la demolizione delle opere realizzate senza permesso di costruire in via Montasio 31, Roma. Esse consistono in un ampliamento di superficie residenziale di mq 10 per 2,309 di altezza (int. 10) e in un cambio di destinazione d’uso da residenziale ad ufficio (int. 10).

Con un primo motivo, i sig. Giuseppe e Lucrezia Minelli deducono di avere donato al figlio Luca la proprietà dell’immobile, cosicchè essi non potrebbero essere destinatari dell’ordine di demolizione: la censura è infondata, atteso che tale ordine ha raggiunto tali ricorrenti nella incontestata qualità di esecutori responsabili degli abusi.

Parimenti, è priva di pregio la deduzione del ricorrente sig. Luca Minelli di non essere stato individuato quale proprietario destinatario del provvedimento, al fine di reagire contro di esso: tale circostanza, infatti, non pone in discussione la legittimità dell’ordine demolitorio rivolto al responsabile dell’abuso, ma consente al proprietario di ricorrere in sede giudiziale contro di esso, ciò che difatti è accaduto nel caso di specie (in termini, da ultimo, Tar Napoli, n. 5293 del 2011).

Ciò premesso, è altresi’ infondata la censura, sempre contenuta nel primo motivo, di violazione degli artt. 3 e 7 della l. n. 241 del 1990, posto che il proprietario non sarebbe stato in grado di partecipare al procedimento, proponendo al Comune elementi valutativi: è costante giurisprudenza di questo Tribunale che l’ordine di demolizione non va preceduto da avviso ex art. 7 l. n. 241 del 1990, posto che si tratta di atto a contenuto vincolato. L’obbligo motivazionale si esaurisce, perciò, con la descrizione dell’abuso.

Con un secondo motivo, si denuncia la violazione della normativa edilizia, con particolare riferimento agli artt. 5, 21 e 28 delle NTA, posto che il Comune avrebbe ignorato che l’ampliamento per cui è causa costituirebbe volume tecnico, non computabile sulla base di tale normativa: tuttavia, è assorbente rilevare in fatto che non è affatto comprovato che l’ampliamento della superficie abbia per vocazione il contenimento degli impianti necessari al funzionamento degli edifici. Allo stesso tempo, non è dimostrato che gli impianti non avrebbero potuto essere collocati nell’edificio principale (sulla necessità di quest’ultimo requisito, ai fini della qualificazione del volume come tecnico, Tar Napoli, n. 4633 del 2011). In difetto di prova contraria, deve perciò ritenersi che si sia operata una ristrutturazione edilizia, con aumento volumetrico e di superficie, soggetta a permesso di costruire.

Con un terzo motivo, si lamenta che il contestato mutamento di destinazione d’uso avrebbe richiesto la DIA, anziché il permesso di costruire, e non potrebbe perciò divenire oggetto di ordine demolitorio. La censura, svolta attraverso la mera riproduzione di un passo di una decisione del Consiglio di Stato, deve ritenersi improntata, anche sulla base di tale passo, al rilievi circa il fatto che il cambio sarebbe avvenuto senza opere: cosi’ ricostruita, la doglianza è infondata.

Nella Regione Lazio, infatti, la sussistenza o no di opere non è risolutiva al fine di stabilire se il mutamento di destinazione d’uso debba essere oggetto di permesso di costruire o di denuncia di inizio attività: ai sensi dell’art. 16 della l. r. n. 15 del 2008, che rinvia a tal fine all’art. 7 della l.r. n. 36 del 1987, a costituire un discrimine circa il regime edilizio applicabile non è la presenza o l’assenza di opere, ma il passaggio da una categoria all’altra tra quelle previste dallo strumento urbanistico generale (permesso di costruire), ovvero da un ambito all’altro della stessa categoria (DIA).

Per tale ragione, in assenza di ulteriori deduzioni e censure, anche questa doglianza va respinta.

Infine, è infondato il terzo motivo di ricorso (violazione dell’art. 33 d.P.R. n. 380 del 2001 ed eccesso di potere), con cui si deduce che il Comune avrebbe omesso di valutare la praticabilità tecnica della demolizione e avrebbe adottato un atto sproporzionato: l’ordine di demolizione ex art. 33 d. P.R. n. 380 del 2001 ha per oggetto l’accertamento dell’abuso, mentre è solo in sede esecutiva che l’ufficio tecnico comunale verificherà se la demolizione sia o no possibile. Pertanto, l’omessa valutazione di questo profilo non incide sulla legittimità dell’ordine demolitorio, che, essendo dovuto, sfugge a censure di irragionevolezza e difetto di proporzionalità (da ultimo, Tar Napoli, n. 4076 del 2011).

È poi appena il caso di rilevare che, per costante giurisprudenza di questo Tribunale, la pendenza di domanda di sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001, dedotta da ultimo dai ricorrenti, non ha effetti sulla legittimità dell’ordine di demolizione dell’abuso (in termini, Tar Napoli, n. 5293 del 2011).

Il ricorso va perciò rigettato integralmente.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano a carico solidale delle parti in euro 2000,00, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:

Rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti in solido a rifondere le spese, che liquida in euro 2000,00, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2012 con l’intervento dei magistrati:

Elia Orciuolo, Presidente
Maria Ada Russo, Consigliere
Marco Bignami, Consigliere, Estensore
        
L’ESTENSORE 

IL PRESIDENTE
        
        
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/04/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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