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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto venatorio e della pesca Numero: 2136 | Data di udienza: 13 Marzo 2012

* DIRITTO VENATORIO – ATC – Gestione – Principio della partecipazione pluralistica – Art. 14, c. 10 l. n. 157/1992 – L.r. Veneto n. 50/1993 – Nomina del comitato direttivo dell’ATC – Provincia – Criteri di scelta.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 6^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 16 Aprile 2012
Numero: 2136
Data di udienza: 13 Marzo 2012
Presidente: Volpe
Estensore: Boccia


Premassima

* DIRITTO VENATORIO – ATC – Gestione – Principio della partecipazione pluralistica – Art. 14, c. 10 l. n. 157/1992 – L.r. Veneto n. 50/1993 – Nomina del comitato direttivo dell’ATC – Provincia – Criteri di scelta.



Massima

 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. 6^– 16 aprile 2012, n. 2136


DIRITTO VENATORIO – ATC – Gestione – Principio della partecipazione pluralistica – Art. 14, c. 10 l. n. 157/1992 – L.r. Veneto n. 50/1993 – Nomina del comitato direttivo dell’ATC – Provincia – Criteri di scelta.

La partecipazione pluralistica alla gestione del mondo venatorio rappresenta un principio ormai acquisito della legislazione in materia(cfr. art. 14, c. 10 L. n. 157/1992), nel presupposto che un’ampia partecipazione dei rappresentanti delle associazioni venatorie maggiormente rappresentative negli organi direttivi delle associazioni può garantire un più ampio ed approfondito esame degli interessi di categoria. In questo ambito va inquadrato l’art. 5, comma 1, del regolamento di attuazione della L.R. Veneto n. 1 del 2007, atteso che, come fonte di livello secondario non può porsi in contrasto con la legge regionale e cioè, nel caso, de quo con l’art. 21, comma 5, della L.R. Veneto n. 50 del 1993. Si può pertanto ritenere che la Provincia può liberamente scegliere, ai fini della nomina del comitato direttivo dell’ATC,  nell’ambito della rosa dei designati dalle associazioni, ma la sua scelta deve portare a individuare un rappresentante per ognuna delle associazioni venatorie maggiormente rappresentative a livello nazionale o regionale presenti nell’Ambito Territoriale di Caccia.

 (Riforma T.A.R. VENETO n. 3346/2007) Pres. Volpe, Est. Boccia – Regione Veneto (avv.ti Manzi e Zanon) c. Associazione F. e altri (n.c.)


Allegato


Titolo Completo

CONSIGLIO DI STATO, Sez. 6^– 16 aprile 2012, n. 2136

SENTENZA

 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. 6^– 16 aprile 2012, n. 2136

N. 02136/2012REG.PROV.COLL.
N. 02418/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2418 del 2008, proposto dalla Regione Veneto, nella persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Manzi e Ezio Zanon, con domicilio eletto presso Andrea Manzi in Roma, via Federico Confalonieri, 5;

contro

F.I.D.C. – Federazione Italiana della Caccia – Associazione Regionale Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore; Romanelli Luigino, Rizzo Giuseppe;

nei confronti di

Provincia di Padova, in persona del Presidente pro tempore; Associazione Cacciatori Veneti – A.C.V.;

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale (T.A.R. VENETO): SEZIONE II n. 3346/2007, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 marzo 2012 il Cons. Claudio Boccia e udito per la parte appellante l’avvocato Andrea Manzi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con le deliberazioni nn. 1381 del 15 maggio 2007 e 2545 del 7 agosto 2007 la Giunta regionale del Veneto ha prima sospeso e poi annullato, su ricorso dell’Associazione Cacciatori Veneti, il decreto del Presidente della Provincia di Padova n. 36597 del 19 marzo 2007, con cui erano stati nominati i componenti dei singoli Ambiti Territoriali di Caccia.

L’Associazione Cacciatori Veneti aveva lamentato, in particolare, la mancata nomina nell’Ambito Territoriale di Caccia PD2 (Provincia di Padova) del proprio rappresentante, che viceversa era stato nominato in tutti gli altri Ambiti Territoriali di Caccia.

2. Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, con la sentenza in epigrafe appellata, aveva accolto il ricorso presentato dalla Federazione Italiana della Caccia volto all’annullamento delle delibere della Regione Veneto nn. 1381 del 15 maggio 2007 e 2545 del 7 agosto 2007, rilevando in particolare che l’art. 5, comma 1, del regolamento di attuazione della L.R. n. 1 del 2007 attribuisce alle associazioni venatorie, riconosciute a livello nazionale o regionale, maggiormente rappresentative, il potere di designazione ossia il potere di indicazione dei nominativi dei propri rappresentanti fra i quali, tenuto conto di tutti i nominativi pervenuti, vengono individuati da parte della Provincia, titolare del potere di nomina, i rappresentanti del Comitato direttivo.

3. Avverso detta sentenza proponeva appello (ricorso n. 2418 del 2008) la Regione Veneto, rilevando che, ai sensi dell’art. 21, comma 5, lett. a), della L.R. 9 dicembre 1993, n. 50 – secondo cui “Il Comitato direttivo dell’Ambito territoriale di caccia è nominato dalla Provincia scegliendo i rappresentanti tra le tre associazioni riconosciute le più rappresentative a livello nazionale o regionale presenti nell’Ambito stesso ed è composto da:

a) tre rappresentanti designati dalle strutture locali delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale o regionale” – e dell’art. 5, comma 1, del regolamento di attuazione della L.R. n. 1 del 2007, la Provincia è libera di scegliere chi nominare nell’ambito della rosa dei designati da ciascuna organizzazione ma ne deve nominare uno per ognuna delle tre organizzazioni maggiormente rappresentative. E ritenendo che, proprio per tale ragione, il decreto del Presidente della Provincia di Padova n. 36597 del 19 marzo 2007, con cui non era stato nominato il rappresentante dell’Associazione Cacciatori Veneti nell’Ambito Territoriale di Caccia, fosse illegittimo per violazione dell’art. 21, comma 5, L.R. n. 50 del 1993 e dell’art. 5, comma 1, del regolamento di attuazione della L.R. 5 gennaio 2007, n. 1.

All’udienza del 13 maggio 2012 la causa è stata trattenuta in decisione.

4. Preliminarmente occorre precisare che il presente giudizio – come, peraltro, quello in primo grado – verte sull’interpretazione da dare all’art. 21, comma 5, della L.R. 9 dicembre 1993, n. 50 e all’art. 5, comma 1, del regolamento di attuazione della L.R. 5 gennaio 2007, n.1 (Piano faunistico venatorio 2007-2012).

La provincia di Padova ed il T.A.R. per il Veneto ritengono che l’art. 5 della L.R. 5 gennaio 2007, n. 1 attribuisca alla Provincia una potestà prima non sussistente e cioè la potestà di scegliere discrezionalmente, in sede di nomina dei membri dei comitati direttivi degli Ambiti Territoriali di Caccia, tre rappresentanti tra quelli designati dalle associazioni venatorie.

La Giunta Regionale Veneta e l’Associazione Cacciatori Veneti, invece, sostengono che le disposizioni in esame vanno interpretate nel senso che la provincia, nell’ambito delle designazioni ricevute può scegliere il rappresentante da nominare, ma ciò deve avvenire rispettando il principio contenuto nell’art. 21, comma 5, della legge regionale n. 50 del 1993 e cioè nominando un rappresentante per ognuna delle tre associazioni maggiormente rappresentative.

In proposito il Collegio osserva che quanto ritenuto dal giudice di prime cure nella gravata sentenza e dal presidente della provincia di Padova non è coerente con la ratio delle norme che disciplinano il settore.

Infatti, non è esatto dedurre dalla distinzione tra potere di nomina (attribuito alla Provincia) e potere di designazione (attribuito alle associazioni) la totale libertà dell’ente provinciale nella nomina dei componenti degli Ambiti Territoriali di Caccia.

Seguendo questo ragionamento si potrebbe, infatti, arrivare alla nomina di tre rappresentanti di una stessa associazione venatoria, ipotesi questa che non solo contrasterebbe con quanto disposto dall’art. 21, comma 5, L.R. n. 50 del 1993 ma anche con il disposto della legge n. 157 del 1992.

Quest’ultima prevede, all’art. 14, comma 10, che negli organi direttivi degli Ambiti Territoriali di Caccia “deve essere assicurata la presenza paritaria, in misura pari complessivamente al 60 per cento dei componenti, dei rappresentanti di strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, ove presenti in forma organizzata sul territorio”.

D’altronde la partecipazione pluralistica alla gestione del mondo venatorio rappresenta un principio ormai acquisito della legislazione in materia, nel presupposto che un’ampia partecipazione dei rappresentanti delle associazioni venatorie maggiormente rappresentative negli organi direttivi delle associazioni può garantire un più ampio ed approfondito esame degli interessi di categoria.

In questo ambito va inquadrato l’art. 5, comma 1, del regolamento di attuazione della L.R. n. 1 del 2007, atteso che, come fonte di livello secondario – come rilevato dallo stesso T.A.R. per il Veneto – non può porsi in contrasto con la legge regionale e cioè nel caso de quo con l’art. 21, comma 5, della L.R. n. 50 del 1993.

In base a quanto sin qui esposto si può in conclusione ritenere che la Provincia di Padova può liberamente scegliere nell’ambito della rosa dei designati dalle associazioni, ma la sua scelta deve portare a individuare un rappresentante per ognuna delle associazioni venatorie maggiormente rappresentative a livello nazionale o regionale presenti nell’Ambito Territoriale di Caccia.

Con queste precisazioni, infine, è da considerarsi legittima la deliberazione della giunta regionale Veneta che ha annullato il decreto del presidente della Provincia di Padova con cui erano stati nominati i componenti dei singoli Ambiti Territoriali di Caccia.

5. Per le ragioni esposte il ricorso in appello è da ritenersi fondato e, pertanto, va accolto.

6. In relazione ai profili giuridici della controversia in esame le spese della presente fase di giudizio possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello (ricorso n. 2418 del 2008), come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.

Compensa fra le parti le spese della presente fase di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2012 con l’intervento dei magistrati:

Carmine Volpe, Presidente
Aldo Scola, Consigliere
Gabriella De Michele, Consigliere
Bernhard Lageder, Consigliere
Claudio Boccia, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
    

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/04/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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