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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Rifiuti, VIA VAS AIA Numero: 2117 | Data di udienza: 13 Marzo 2012

* RIFIUTI – Gestione integrata – A.t.o. – Istituzione – Termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 152/2006 – Carattere ordinatorio – Mancata istituzione – Continuatività delle competenze previste dalla legislazione anteriore – VIA – Art. 26 d.lgs. n. 152/2006 (nel testo vigente al dicembre 2008) – Impianto di trattamento di rifiuti – Localizzazione – Assorbimento.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 5^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 13 Aprile 2012
Numero: 2117
Data di udienza: 13 Marzo 2012
Presidente: Piscitelli
Estensore: Prosperi


Premassima

* RIFIUTI – Gestione integrata – A.t.o. – Istituzione – Termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 152/2006 – Carattere ordinatorio – Mancata istituzione – Continuatività delle competenze previste dalla legislazione anteriore – VIA – Art. 26 d.lgs. n. 152/2006 (nel testo vigente al dicembre 2008) – Impianto di trattamento di rifiuti – Localizzazione – Assorbimento.



Massima

 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. 5^ – 13 aprile 2012, n. 2117


RIFIUTI – Gestione integrata – A.t.o. – Istituzione – Termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 152/2006 – Carattere ordinatorio – Mancata istituzione – Continuatività delle competenze previste dalla legislazione anteriore.

Gli a.t.o. – ora soppressi con l’art. 2 co. 186bis della L. 23 novembre 2009 n. 191 – andavano istituiti da parte delle Regioni, sentiti le province ed i comuni interessati, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. 152/06 – art. 200 co. 2 – ma tale istituzione non era obbligatoria, tanto è che le stesse Regioni potevano adottare modelli alternativi, ove fossero stati compatibili con un adeguato piano regionale dei rifiuti, nel rispetto degli obiettivi strategici fissati dalla normativa statale – art. 200 co. 7. Il tenore della norma, la larga autonomia riservata alle Regioni rappresentata dalla non stringente obbligatorietà della formazione degli a.t.o. e l’assenza di misure sostitutive straordinarie in caso di inerzia, dimostrano che il termine di sei mesi aveva carattere ordinatorio e che dunque l’istituzione degli a.t.o. rispondeva a ragioni di buona amministrazione e non ad un termine vincolato. Perciò dalla mancata istituzione di tali figure organizzatorie non poteva che derivare la continuatività delle competenze previste dalla legislazione anteriore, non essendo ipotizzabile la paralisi dell’esercizio dei poteri, tra l’altro in una materia sensibile come quella dei rifiuti.


(Riforma T.A.R. LAZIO, Latina, n. 857/2011) – Pres. Piscitello, Est.Prosperi – E. s.r.l. (avv.ti Abbamonte e Presutti) c. Provincia di Latina (avv. De Simone)

VIA – Art. 26 d.lgs. n. 152/2006 (nel testo vigente al dicembre 2008) – Impianto di trattamento di rifiuti – Localizzazione – Assorbimento.

Il provvedimento favorevole di VIA, ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. n. 152/2006, nel testo vigente alla data del dicembre 2008, aveva carattere assorbente di tutti profili ambientali relativi ad un impianto di trattamento di rifiuti, ivi compresa la sua localizzazione. Non può quindi sostenersi che in sede di procedimento di autorizzazione integrata ambientale l’amministrazione provinciale potesse intervenire nell’iniziativa – ed eventualmente contrastarla – quale titolare delle competenze ad autorizzare emissioni nell’atmosfera e nei corpi idrici e per esprimersi sulla localizzazione dell’impianto, dato l’avvenuto esaurimento di tali competenze all’interno del procedimento di VIA.

(Riforma T.A.R. LAZIO, Latina, n. 857/2011) – Pres. Piscitello, Est.Prosperi – E. s.r.l. (avv.ti Abbamonte e Presutti) c. Provincia di Latina (avv. De Simone)


Allegato


Titolo Completo

CONSIGLIO DI STATO, Sez. 5^ - 13 aprile 2012, n. 2117

SENTENZA

 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. 5^ – 13 aprile 2012, n. 2117


N. 02117/2012REG.PROV.COLL.
N. 09257/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9257 del 2011, proposto da:
Ecoambiente Srl, rappresentata e difesa dagli avv. Andrea Abbamonte, Avilio Presutti, con domicilio eletto presso Andrea Abbamonte in Roma, via degli Avignonesi, 5;

contro

Provincia di Latina, rappresentata e difesa dall’avv. Corrado De Simone, con domicilio eletto presso Roberta Carta in Roma, piazza Mancini 4; Comune di Latina; Regione Lazio, rappresentato e difeso dall’Avv. Rosa Maria Privitera, domiciliataria in Roma, via Marcantonio Colonna 27;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO, Sez. staccata di Latina, n. 857/2011, resa tra le parti, concernente RILASCIO AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE PER REALIZZAZIONE IMPIANTO PER CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Latina e della Regione Lazio;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 marzo 2012 il Cons. Raffaele Prosperi e uditi per le parti gli avvocati Abbamonte, De Simone e Privitera;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

In data 13 agosto 2009 l’Area Regionale Energia e Rifiuti della Regione Lazio rilasciava aggiornamento di autorizzazione integrata ambientale emessa il 6 aprile 2007 a favore della Ecoambiente s.r.l., società posseduta al 51% dalla Latina Ambiente, a sua volta posseduta al 51% dal Comune di Latina per la realizzazione di un impianto di trattamento, recupero e valorizzazione di rifiuti non pericolosi in località Borgo Montello.

Con decreto dirigenziale del Dipartimento Territorio della Regione Lazio 3.12.08 n. 514 era stata già espressa pronuncia di compatibilità ambientale sull’impianto e successivamente veniva convocata la prima conferenza dei servizi per il rilascio dell’autorizzazione in parola; in tale sede la Provincia di Latina muoveva una serie di contestazioni, avendo già parallelamente avviato l’attuazione del piano provinciale dei rifiuti adottato nel 1997, piano comunque superato dal successivo piano regionale. Nelle more venivano aperti contenziosi tuttora pendenti, sia da parte della Provincia, sia da parte di Ecoambiente quale gestore della discarica di Borgo Montello, i primi concernenti la realizzazione di un secondo invaso di discarica, i secondi avverso la prima menzionata pianificazione provinciale.

Successivamente la Provincia di Latina impugnava davanti al TAR del Lazio, sezione staccata di Latina, l’autorizzazione ambientale del 13 agosto 2009 e il TAR, con sentenza n. 857 del 28 ottobre 2011, accoglieva il ricorso, ritenendo fondato il quarto motivo inerente la mancata applicazione della disciplina di cui all’art. 14 quater L. 241/90, in presenza del dissenso dell’amministrazione provinciale sull’autorizzazione ambientale espresso nella conferenza di servizi, mentre riteneva infondato il primo motivo, inammissibile il secondo e tacitamente assorbiva il terzo.

Con ricorso notificato il 21 novembre 2011, la Ecoambiente s.r.l. proponeva appello in Consiglio di Stato, esponendo dapprima una lunga premessa in fatto su tutte le vicende ora riassunte e deducendo in diritto le seguenti censure:

1.Violazione e falsa applicazione degli artt. 26, 35 e 208 D. Lgs. 152/06 in connessione con gli artt. 2, 3 e 14 quater L. 241/90 e con la legge reg. Lazio 14/08. La sentenza impugnata ha del tutto ignorato la questione di inammissibilità rappresentata da Ecoambiente, secondo cui la Provincia di Latina doveva far valere le proprie osservazioni all’interno della procedura di VIA favorevolmente conclusasi con il decreto 3 dicembre 2008, ed eventualmente poi impugnare questo ultimo, facendo allora valere i vizi proposti invece contro l’autorizzazione integrata ambientale. E’ nella procedura di VIA il procedimento in cui dovevano essere presentate tutte le osservazioni di carattere ambientale e la coerenza dell’impianto con i criteri di localizzazioni adottati dalla Regione Lazio, perciò l’insorgere della ricorrente Provincia è stato del tutto tardivo e diretto avverso il provvedimento sbagliato.

2.Violazione e falsa applicazione dell’art. 26 D. Lgs. 152/06 in connessione con gli artt. 14 ter e quater L. 241/90. Difetto assoluto di motivazione. In presenza di VIA ritualmente assentita, l’applicazione del dissenso di cui all’art. 14 quater L. 241/90 deve ritenersi limitata all’ipotesi in cui il diniego di approvazione pervenga da amministrazioni preposte alla tutela del patrimonio storico artistico, alla tutela della pubblica incolumità, alla tutela della salute, materie non affidate alle competenze provinciali.

3.Violazione e falsa applicazione degli artt. 26, 35 e 208 D. Lgs. 152/06 in connessione con gli artt. 2, 3 e 14 quater L. 241/90 e con la legge reg. Lazio 14/08 anche in connessione con l’art. 199 T.U. 152/06. La Regione osserva che allo stato non risulta l’approvazione di una pianificazione provinciale di materia e che in ogni caso le competenze provinciali in materia di localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti sono del tutto residuali e riguardano comunque luoghi dove tali impianti non possono essere localizzati e tra questi non vi è l’impianto di Borgo Montello. Né la Provincia denuncia in qualche modo la difformità dello stesso impianto con il proprio piano provinciale o con le modificazioni di tale piano, comunque mai approvate dalla Regione, il cui piano non è mai stato a sua volta censurato dalla Provincia di Latina, al pari delle conclusioni svolte dalla Struttura commissariale competente fino al 2008 dei problemi dei rifiuti nel Lazio.

La Ecoambiente concludeva per l’accoglimento del ricorso con vittoria di spese.

Si costituiva in giudizio la Provincia di Latina notificando 19 gennaio 2012 appello incidentale affidato alle seguenti censure:

1. Error in judicando: erroneo rigetto del primo motivo del ricorso principale, vizio della motivazione, manifesta fondatezza delle deduzioni contenute nel motivo. Il primo motivo del ricorso di primo grado è stato erroneamente rigettato, con la motivazione che non poteva essere sostenuto un vizio di competenza regionale a fronte della mancata istituzione degli A.T.O., poiché tale mancata istituzione non poteva costituire una paralisi di poteri, essendosi esaurito anche l’ufficio del commissario straordinario. In realtà si era sostenuto che la Regione non potesse emettere un provvedimento ampliativo di un’autorizzazione integrata ambientale rilasciata dal commissario delegato durante lo stato di emergenza ambientale; perciò la Regione doveva promuovere la costituzione degli A.T.O. coinvolgendo gli enti locali e non avocando a sé una competenza della quale non disponeva.

2.Ribadita fondatezza del secondo e terzo motivo del ricorso introduttivo. Rinnovata istanza di accoglimento dell’uno e dell’altro motivo. La Provincia insisteva perché venissero trattati nel merito il secondo e il terzo motivo del ricorso di primo grado, dichiarati assorbiti nella sentenze e concludeva per il rigetto dell’appello principale e, in via gradata, per l’accoglimento dell’appello incidentale

Si è costituita in giudizio la Regione Lazio, chiedendo l’accoglimento dell’appello della Ecoambiente ed il rigetto dell’appello incidentale della Provincia di Latina.

Alla odierna udienza pubblica la causa è passata in decisione.


DIRITTO

Deve darsi precedenza all’esame dell’appello incidentale proposto dalla Provincia di Latina avverso i capi della sentenza n. 857/11, con cui il ricorso di primo grado è stato ritenuto infondato nel motivo primo, inammissibile nel motivo secondo e con l’assorbimento del motivo terzo.

Con il primo motivo del ricorso al TAR di Latina, ora sostanzialmente rinnovato con il presente appello incidentale, la Provincia assume che la Regione Lazio non avrebbe potuto rilasciare aggiornamento/ampliamento di autorizzazione integrata ambientale, in quanto detta competenza era di spettanza degli a.t.o., la cui costituzione era stata disattesa dalla Regione con sostanziale illegittima avocazione a sé delle competenze a questi rimesse dall’art. 200 D. Lgs. 152/06.

Il motivo è infondato, in quanto il Collegio concorda pienamente con le conclusioni raggiunte con la sentenza impugnata.

Gli a.t.o. – ora soppressi con l’art. 2 co. 186bis della L. 23 novembre 2009 n. 191 – andavano istituiti da parte delle Regioni, sentiti le province ed i comuni interessati, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. 152/06 – art. 200 co. 2 – ma tale istituzione non era obbligatoria, tanto è che le stesse Regioni potevano adottare modelli alternativi, ove fossero stati compatibili con un adeguato piano regionale dei rifiuti, nel rispetto degli obiettivi strategici fissati dalla normativa statale – art. 200 co. 7.

Il tenore della norma, la larga autonomia riservata alle Regioni rappresentata dalla non stringente obbligatorietà della formazione degli a.t.o. e l’assenza di misure sostitutive straordinarie in caso di inerzia, dimostrano che il termine di sei mesi aveva carattere ordinatorio e che dunque l’istituzione degli a.t.o. rispondeva a ragioni di buona amministrazione e non ad un termine vincolato.

Perciò dalla mancata istituzione di tali figure organizzatorie non poteva che derivare la continuatività delle competenze previste dalla legislazione anteriore, non essendo ipotizzabile la paralisi dell’esercizio dei poteri, tra l’altro in una materia sensibile come quella dei rifiuti.

Parimenti deve essere confermata la dichiarazione di inammissibilità del secondo motivo del ricorso provinciale.

Con tale censura la ricorrente lamentava la violazione dei principi che richiedono la procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento di servizi in cui, come quello del recupero dei rifiuti solidi urbani, possono liberamente operare in regime di concorrenza i soggetti titolari delle apposite autorizzazioni.

La materia è del tutto palesemente estranea non solo alle attribuzioni della Provincia, ma questa ultima non è nemmeno titolare di legittimazione che attiene alla tutela della concorrenza degli operatori economici del settore.

Quanto al terzo motivo del ricorso di primo grado, del quale la Provincia di Latina ripropone l’esame, riguardante la localizzazione dell’impianto, il Collegio ritiene invece il medesimo debba essere assorbito nelle considerazioni che vengono ora svolte a proposito del primo motivo dell’appello principale proposto da Ecoambiente.

Tale motivo è fondato con carattere assorbente.

La Ecoambiente lamenta che le censure sollevate in primo grado dovevano essere dichiarate inammissibili, poiché le ragioni inerenti la realizzazione presso la discarica di Borgo Montello di impianto di trattamento, recupero e valorizzazione dei rifiuti non pericolosi sia sotto il profilo ambientale, sia nella sua coerenza con i criteri di localizzazione degli impianti adottati dalla Regione Lazio, dovevano essere rivolte avverso la conclusione favorevole della procedura di VIA svolta dal Dipartimento Territorio della Regione e quindi contro il D.D. 514 del 3 dicembre 2008, mai impugnato dalla Provincia.

L’art. 26 del D. Lgs. n. 152/06, nel testo vigente al momento della determinazione dirigenziale regionale ora indicata, stabiliva che “il provvedimento di valutazione di impatto ambientale sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione dell’esercizio dell’opera o intervento, inclusa, nel caso di impianti che ricadono nel campo di applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2005 n. 59, l’autorizzazione integrata ambientale di cui al medesimo decreto”.

Quindi il provvedimento favorevole di VIA di cui all’atto del 3 dicembre 2008 ha avuto carattere assorbente di tutti profili ambientali dell’impianto in questione, ivi compresa la sua localizzazione, e da ciò è discesa la sua autonoma lesività contro cui doveva attivarsi al tempo la Provincia di Latina. Non può sostenersi, come affermato nella sentenza impugnata, che in sede di procedimento di autorizzazione integrata ambientale l’amministrazione provinciale potesse intervenire nell’iniziativa – ed eventualmente contrastarla – quale titolare delle competenze ad autorizzare emissioni nell’atmosfera e nei corpi idrici e per esprimersi sulla localizzazione dell’impianto, dato l’avvenuto esaurimento di tali competenze all’interno del procedimento conclusosi il 3 dicembre 2008: la Provincia è stata infatti correttamente coinvolta in detto procedimento ai sensi dell’art. 3.1 della delibera di Giunta regionale 16 aprile 2008 n. 239, senza esprimere alcun rilievo.

Perciò, in conclusione l’azione della Provincia appare del tutto tardiva, in quanto attivata solamente nel momento in cui tutti gli aspetti localizzatori ed ambientali relativi all’impianto di trattamento dei rifiuti di Borgo Montello erano stati ormai esaminati ed esauriti.

Per le suesposte considerazioni l’appello incidentale deve essere respinto, mentre va accolto l’appello principale e, in riforma della sentenza impugnata, deve essere respinto il ricorso di primo grado.

Le spese di giudizio possono essere compensate, vista anche la natura dei soggetti coinvolti nella lite.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti,

respinge l’appello incidentale ed accoglie l ‘appello principale e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2012 con l’intervento dei magistrati:

Calogero Piscitello, Presidente
Marzio Branca, Consigliere
Carlo Saltelli, Consigliere
Doris Durante, Consigliere
Raffaele Prosperi, Consigliere, Estensore
 
L’ESTENSORE 

IL PRESIDENTE
        
     
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/04/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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