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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale amministrativo Numero: 1493 | Data di udienza:

DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO – Riconoscimento e quantificazione dei contributi ex d.lg. 30 marzo 1990 n. 76 – Ricostruzione immobili colpiti dal sisma – Difetto di giurisdizione del G.A. – Controversia appartenente all’autorità ordinaria.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione: Campania
Città: Napoli
Data di pubblicazione: 27 Marzo 2012
Numero: 1493
Data di udienza:
Presidente: Romano
Estensore: Palmarini


Premassima

DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO – Riconoscimento e quantificazione dei contributi ex d.lg. 30 marzo 1990 n. 76 – Ricostruzione immobili colpiti dal sisma – Difetto di giurisdizione del G.A. – Controversia appartenente all’autorità ordinaria.



Massima

 

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. III – 27 marzo 2012, n. 1493
 
DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO – Riconoscimento e quantificazione dei contributi ex d.lg. 30 marzo 1990 n. 76 – Ricostruzione immobili colpiti dal sisma – Difetto di giurisdizione del G.A. – Controversia appartenente all’autorità ordinaria. 
 
La controversia promossa dal privato per il riconoscimento e la quantificazione dei contributi previsti dal d.lg. 30 marzo 1990 n. 76, al fine della ricostruzione di immobili colpiti dagli eventi sismici, spetta al giudice ordinario, posto che “si ritiene radicato direttamente nella legge il fondamento del diritto dei privati ad ottenere i benefici post sisma e si qualificano come tassativi i requisiti fissati dalla stessa”.
 
Pres. Romano – Est. Palmarini – M.P. (avv.ti Sartorio, Turco e Bruno) c. Comune di Santomenna


Allegato


Titolo Completo

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. III - 27 marzo 2012, n. 1493

SENTENZA

 

N.  01493/2012  REG.PROV.COLL.
N.   04914/1991       REG.RIC.
 
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
 
ha pronunciato la presente
 
SENTENZA
 
sul ricorso numero di registro generale 4914 del 1991, proposto da: 
Piserchia Mario, nella qualità di amministratore pro tempore del condominio sito in Santomenna (SA) alla via Costa, p.lle 73 e 74, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppe Sartorio, Daniele Turco e Rocco Bruno, con i quali elettivamente domicilia in Napoli alla via Tasso n. 169; 
contro
Comune di Santomenna, in persona del legale rappresentante pro tempore, n.c.; 
per l’annullamento
dell’atto prot. 566/7 del 19.03.1991 con il quale il Sindaco del Comune di Santomenna ha denegato la richiesta di rideterminazione, ai sensi dell’art.11, comma 2, lett. c., d.l. n.76 del 1990 del contributo per la riparazione dell’edificio condominiale.
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 marzo 2012 il dott. Paola Palmarini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 
FATTO e DIRITTO
 
Con ricorso notificato in data 24 maggio 1991 e depositato in data 21 giugno 1991, parte ricorrente impugnava gli atti in epigrafe per i seguenti motivi di diritto:
I. Violazione di legge – Violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 2, lett. c D.L. 28.0.1984 n.19 conv. nella legge 18.04.1984 n.80 e dell’art.3 del D.L. 20.11.1987 n.474, convertito nella legge 21.01.1988 n.12, confluiti nell’art.11 del D. Lgs. n.76 del 30.03.1990 (T.U. Leggi per gli interventi nelle zone colpite dagli eventi sismici del novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982);
II.Violazione di legge – Eccesso di potere – Difetto di motivazione – Motivazione illogica ed incongrua.
 
Con memoria depositata in data 6 febbraio 2012 il ricorrente ha evidenziato che in una analoga controversia la Sezione si è pronunciata nel senso del difetto di giurisdizione del giudice adito.
 
All’udienza pubblica dell’8 marzo 2012, la causa passava in decisione.
 
Va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo per appartenere la controversia alla cognizione dell’autorità giudiziaria ordinaria. Il Collegio ritiene, infatti, di dover confermare il proprio precedente di sezione (sentenza n. 3766/2011) pronunciato in relazione alla stessa fattispecie.
 
In particolare, parte ricorrente agisce per la caducazione dell’atto con il quale il Comune di Santomenna ha disconosciuto ad essa istante il cd. “contributo maggiorato” previsto dall’art.11, comma 2, lett. c del D. Lgs. n.76/90 (ove si prevede la maggiorazione del contributo ordinario «del 70 per cento per l’esecuzione di interventi di restauro e di risanamento conservativo individuati negli strumenti urbanistici, nonché di interventi su immobili di proprietà privata non utilizzati per fini pubblici e riconosciuti di interesse storico e artistico ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089»).
 
Nella fattispecie la pretesa dell’amministrato ha, ab origine e per fonte legislativa diretta, natura di diritto soggettivo e la relativa controversia appartiene, pertanto alla giurisdizione del giudice ordinario. Così si è espresso il Consiglio di Stato, sez. V, 24 aprile 2009 n. 2591: «La controversia promossa dal privato per il riconoscimento e la quantificazione dei contributi previsti dal d. lg. 30 marzo 1990 n. 76, al fine della ricostruzione di immobili colpiti dagli eventi sismici, spetta al giudice ordinario [la decisione precisa che la giurisdizione del giudice ordinario sussiste anche se si controverta di decadenza o revoca del beneficio per inadempimento agli obblighi di legge]», posto che «si ritiene radicato direttamente nella legge il fondamento del diritto dei privati ad ottenere i benefici “post sisma” e si qualificano come tassativi i requisiti fissati dalla stessa».
 
Attesa la natura di pronuncia declinatoria della giurisdizione della presente decisione, potrà farsi luogo, a cura di parte, alla translatio judicii come ora regolata dall’art. 11 c.p.a..
 
Non essendosi costituita l’amministrazione resistente, nulla va disposto in ordine alle spese di giudizio.
 
P.Q.M.
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo per appartenere la controversia all’autorità giudiziaria ordinaria.
 
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
 
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2012 con l’intervento dei magistrati:
Saverio Romano, Presidente
Paolo Carpentieri, Consigliere
Paola Palmarini, Referendario, Estensore
 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
   
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/03/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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