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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Pubblica amministrazione Numero: 1886 | Data di udienza: 5 Aprile 2012

* PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Comuni di minori dimensioni – In assenza di personale di qualifica dirigenziale – Competenza del Segretario comunale – Sussiste.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 7^
Regione: Campania
Città: Napoli
Data di pubblicazione: 23 Aprile 2012
Numero: 1886
Data di udienza: 5 Aprile 2012
Presidente: Pagano
Estensore: Caminiti


Premassima

* PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Comuni di minori dimensioni – In assenza di personale di qualifica dirigenziale – Competenza del Segretario comunale – Sussiste.



Massima

 

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 7^ –  23 aprile 2012, n. 1886


PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Comuni di minori dimensioni – In assenza di personale di qualifica dirigenziale – Competenza del Segretario comunale – Sussiste. 

Al segretario comunale – il quale svolge funzioni di assistenza giuridica nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti – non sono affidati compiti di amministrazione c.d. attiva, limitandosi egli a sovrintendere allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e a coordinarne l’attività qualora non sia stato nominato un direttore generale. Tale attribuzione di competenze nettamente separate risulta però per ovvie ragioni temperata nei comuni di minori dimensioni demografiche, generalmente privi di personale di qualifica dirigenziale; ne consegue che legittimamente, in tali comuni, la responsabilità operativa delle diverse aree in cui si articola la struttura organizzativa venga attribuita al segretario comunale, il quale dunque risulta competente ad adottare i relativi provvedimenti ad efficacia esterna.


Pres. Pagano, est. Caminiti – G.V. (avv. Cannavale) c. Comune di Vico Equense (avv. Pasetto)


Allegato


Titolo Completo

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 7^ - 23 aprile 2012, n. 1886

SENTENZA

 

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 7^ –  23 aprile 2012, n. 1886


N. 01886/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00081/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 81 del 2007, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Gallo Vincenzo, rappresentato e difeso dall’avv. Valentina Cannavale, con domicilio eletto insieme alla medesima in Napoli, via Bonito n. 1 presso l’Avv. Carotenuto;

contro

Comune di Vico Equense, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Maurizio Pasetto, con domicilio eletto insieme al medesimo in Napoli, Segreteria T.A.R.;

per l’annullamento:

quanto al ricorso principale:

dell’ordinanza n. 463 del 18/10/2006 di demolizione opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi;

quanto al ricorso per motivi aggiunti:

dell’ordinanza n. 6921 del 4 marzo 2008 del Segretario Generale del Comune di Vico Equense, con la quale è stato comunicato il diniego della richiesta di permesso di costruire per le opere realizzate presso la sua proprietà:

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Vico Equense;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2012 la dott.ssa Diana Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1.Con ricorso notificato in data 15 dicembre 2006 e depositato il successivo 9 gennaio Gallo Vincenzo ha impugnato l’ordinanza n. 463 del 18/10/2006 con la quale il Responsabile del Servizio Urbanistica del Comune di Vico Equense gli ingiungeva la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi in relazione ad opere realizzate sulla sua proprietà, catastalmente individuata al foglio di mappa 22, particella 92, in assenza di permesso di costruire e del parere ambientale di cui al Dlgs. 42/2004 (su area dichiarata di notevole interesse pubblico con Decreto Ministeriale n. 118 del 2/05/1998 e ricadente nella zona Territoriale 1 B del P.U.T. – Tutela Ambientale Naturale di 1° grado ) ed in contrasto con l’art. 26 della L.R. 35/87, consistenti nella demolizione al piano terra di un vecchio deposito ad un solo livello, della superficie interna di metri 17,50 e nella realizzazione in suo luogo di un manufatto articolato su due livelli di circa mq. 24 a piano.

2. A sostegno del ricorso ha articolato plurime censure di violazione di legge ed eccesso di potere.

In particolare il ricorrente ha rappresentato che erroneamente il Comune aveva considerato la parte ricostruita come nuova opera, in quanto aveva realizzato opere di demolizione e ricostruzione di preesistente fabbricato, a parità di superficie e volumi.

2.1 Al riguardo ha dedotto che l’immobile di sua proprietà era costituito da due corpi di fabbrica, funzionalmente e strutturalmente collegati, e che i lavori oggetto di contestazione non erano relativi al deposito, avendo realizzato un intervento di demolizione e ricostruzione dell’altro manufatto, nel rispetto del medesimo ingombro volumetrico.

2.2 In particolare, secondo parte ricorrente, la prova del medesimo ingombro volumetrico si evincerebbe dalla consultazione delle vecchie mappe catastali che al foglio di mappa 86 rilevano che già nel 1940 esisteva un fabbricato di mq. 29,00, circostanza questa confermata anche dalla visura storica di impianto del 1938.

2.3 Altra prova incontrovertibile, secondo la prospettazione attorea, sarebbe data dai rilievi areofotogrammetrici che riportano la presenza, già in epoca remota, di un immobile di pari volumetria, circostanza questa confermata dalla dichiarazione contenuta nell’atto notorio dei coniugi Gallo Domenico e Cesarano Carmela, precedenti proprietari, che avevano acquistato il fondo nel 1982, circostanze queste completamente ignorate dal Comune, per quanto risultanti dagli atti in suo possesso.

2.4 Pertanto, secondo parte ricorrente, l’ordinanza di demolizione sarebbe illegittima, non venendo in rilievo una nuova costruzione, ma una demolizione e ricostruzione con medesima volumetria.

2.5 A sostegno dei propri assunti parte ricorrente ha depositato anche perizia tecnica giurata in cui si rappresenta che il corpo oggetto di contestazione era il corpo, identificato in tale perizia come “B” costituito da due livelli e riportato in catasto al foglio n. 22, mappale n. 86, sub “1”, piano primo e superficie mq. 29,00 e mappale 86, sub. 2, piano terra superficie mq. 29,00 e che in occasione dei lavori di ristrutturazione afferenti il fabbricato, identificato in perizia come “A”, oggetto della D.I.A. n. 10074 del 4 aprile 2006, aveva proceduto alla demolizione e ricostruzione anche del fabbricato “B”, nel rispetto del medesimo volume e superficie e con utilizzo dei medesimi materiali.

Secondo quanto dedotto dal tecnico, già all’impianto anno 1985 il mappale n. 86 identificava un fabbricato rurale di consistenza pari a mq. 43,00 (con rinvio al certificato storico di mappa) , mentre negli atti catastali del 1938 il preesistente fabbricato veniva riportato alla partita 679, Ditta De Gennaro Ferdinando, fu Felice, con gli estremi del figlio 22, mappale 86, superficie catastale mq. 43,00.

3. Si è costituto in resistenza il Comune di Vico Equense, eccependo preliminarmente l’improcedibilità del ricorso, per avere il ricorrente, successivamente all’emissione dell’ordinanza di demolizione, presentato istanza di sanatoria ai sensi dell’art. 36 D.P.R. 380/01.

4. Con ricorso notificato in data 2 maggio 2008 e depositato il successivo 27 maggio 2008 parte ricorrente ha presentato motivi aggiunti avverso l’ordinanza n. 6921 del 4 marzo 2008 del Segretario Generale del Comune di Vico Equense, contenente il diniego della richiesta di permesso di costruire a sanatoria, ex art. 36 D.P.R. 380/01, per le opere realizzate presso la sua proprietà, oggetto della precedente ingiunzione di demolizione.

4.1 Detta ordinanza è motivata sulla base del rilievo che sulla base del rapporto tecnico protocollo n. 80, redatto a seguito di ulteriore sopralluogo effettuato presso la proprietà del ricorrente, si era accertato, con ragionevole certezza, che il manufatto in contestazione non era stato ricavato dalla demolizione del vecchio deposito, ma che lo stesso era stato realizzato in aderenza al deposito medesimo e che parte ricorrente non aveva offerto alcuna prova della preesistenza di tale manufatto.

4. A sostengo del ricorso parte ricorrente ha articolato in due motivi di ricorso le seguenti censure:

1) Incompetenze; eccesso di potere.

2) Eccesso di potere; illogicità; contraddittorietà manifesta; travisamento dei fatti; difetto di motivazione.

5. Il Comune di Vico Equense ha depositato memoria difensiva in data 24 giungo 2008 per resistere anche ai motivi aggiunti, deducendo altresì che in relazione al fabbricato preesistente, adibito a deposito, era stata emanata ingiunzione di demolizione n. 117 del 28 febbraio 2008, non impugnata dal ricorrente e pertanto divenuta inoppugnabile.

5.1 Con tale ordinanza il Comune aveva ingiunto la demolizione per avere la parte, in assenza di permesso di costruire e del parere ambientale, realizzato il cambio di destinazione d’uso del locale adibito a deposito ubicato al piano terra, per attrezzarlo ad ambiente cucina tramite la posa in opera di pavimentazione, rivestimenti ed impianto tecnologici, nonché la modifica della zona di ingresso ubicata al piano primo, mediante la demolizione della parete contenente il vano di accesso e ricostruzione della stessa in arretramento di mt. 1,40 circa rispetto alla porzione iniziale.

6. Il ricorso è stato trattenuto in decisione all’udienza pubblica del 9 febbraio 2012.

DIRITTO

7. Il via preliminare il Collegio non può che prendere atto della improcedibilità del ricorso introduttivo, in considerazione del rilievo che dopo la notifica dell’ingiunzione di demolizione il ricorrente ha presentato istanza di accertamento di conformità, deducendo che le opere oggetto di contestazione non concernevano, contrariamente a quanto asserito dal Comune, il locale ad uso deposito, posto sul lato sud ovest (corpo di fabbrica denominato “A” in perizia, riportato in catasto al foglio 22, mappale n. 92 sub 2 e 94 sub 4) ma altro manufatto, posto sul lato Nord Ovest, denominato “B” ed oggetto di demolizione e ricostruzione, nel rispetto del preesistente, quanto a volume e superficie, riportato in catasto al foglio n. 22, mappale n. 86 sub 1, piano primo, di superficie mq. 29,00 e mappale n. 86, sub 2, piano terra di superficie mq. 29,00.

7.1 . A seguito della presentazione di tale istanza infatti il Comune ha adottato l’atto oggetto di impugnativa con il ricorso per motivi aggiunti, contenente il diniego sull’istanza di accertamento di conformità , con la conseguenza che l’interesse al ricorso si è traslato attraverso il nuovo provvedimento.

Con tale atto peraltro il Comune non si è limitato solamente a denegare la sanatoria delle opere oggetto dell’ingiunzione di demolizione, ma, sulla base di una nuova istruttoria, ha ritenuto che le opere oggetto di contestazione non afferissero, al contrario di quanto ritenuto nell’ingiunzione di demolizione, al preesistente locale ad uso deposito, ma ad altro manufatto, realizzato in aderenza allo stesso ed oggetto di edificazione ex novo.

7.2 Ciò è palesato anche dalla circostanza che in relazione al preesistente locale ad uso deposito, come esposto in punto di fatto e come dedotto dalla stessa difesa dell’Amministrazione, il Comune ha adottato l’ingiunzione di demolizione n. 117 del 28 febbraio 2008 che, in quanto relativa ad opere diverse da quelle contestate con l’ingiunzione di demolizione impugnata con il ricorso introduttivo ed oggetto del diniego di sanatoria impugnato con il ricorso per motivi aggiunti, non ha alcuna rilevanza rispetto al presente giudizio.

7.3 Alla stregua di tali rilievi, il ricorso introduttivo va dichiarato improcedibile.

8. Passando alla disamina del ricorso per motivi aggiunti, va preliminarmente delibato il primo motivo, fondato sul rilievo dell’incompetenza del Segretario Generale, in merito all’adozione dell’atto de quo, per essere lo stesso di competenza del Dirigente.

8.1 Il motivo si rileva infondato e va pertanto disatteso.

Ed invero la competenza del Segretario generale dell’Ente è legittimamente fondata e motivata sulla base del Decreto del Sindaco pro tempore n. 37 del 31/12/2007 – menzionato nell’atto gravato e tra l’altro non oggetto di contestazione ad opera di parte ricorrente – con il quale il Segretario Generale era stato nominato Dirigente Unico del Comune di Vico Equense.

8.2 Tale decreto, oltre ad non essere stato oggetto di impugnativa, è tra l’altro legittimo, in quanto il Comune di Vico Equense è privo di figure dirigenziali.

In generale è infatti pacifico che al segretario comunale – il quale svolge funzioni di assistenza giuridica nei confronti degli organi dell’Ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti – non sono affidati compiti di amministrazione c.d. attiva, limitandosi egli (cfr. art. 97 c. 3 T.U.E.L.) a sovrintendere allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e a coordinarne l’attività qualora non sia stato nominato un direttore generale.

Tale attribuzione di competenze nettamente separate risulta però per ovvie ragioni temperata nei comuni di minori dimensioni demografiche, generalmente privi di personale di qualifica dirigenziale.

Prevede infatti l’art. 109 c. 2 T.U.E.L. che nei comuni privi di dirigenti le funzioni dirigenziali possono essere attribuite ai responsabili degli uffici oppure demandate al segretario comunale, in applicazione dell’art. 97 comma 4 lettera d) a mente del quale appunto il segretario comunale esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia (Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 21 Agosto 2006, n. 4858).

Ne consegue che legittimamente nel comune di Vico Equense – nel cui organico non figura personale di livello dirigenziale – la responsabilità operativa delle diverse aree in cui si articola la struttura organizzativa è stata attribuita al segretario comunale, il quale dunque risulta competente ad adottare i relativi provvedimenti ad efficacia esterna.

9. Fondata risulta invece la censura di eccesso di potere per illogicità, travisamento dei fatti e difetto di motivazione ed istruttoria articolata nel secondo motivo del ricorso per motivi aggiunti.

9.1 Deduce infatti parte ricorrente che se fosse vero che il manufatto oggetto di contestazione era stato edificato ex novo, secondo quanto dedotto dal Comune e ritenuto a seguito dell’accertamento tecnico del giorno 11/01/2008, in aderenza al preesistente locale ad uso deposito e non in sua sostituzione, attualmente sul posto avrebbe dovuto riscontrarsi la presenza di tre manufatti, quello individuato nel grafico redatto dal tecnico come corpo “A”, l’altro costruito ex novo, secondo quanto ritenuto dall’Amministrazione, oggetto dell’istanza di sanatoria ed infine un terzo, costruito in aderenza al nuovo, ovvero il deposito di 29 mq su due livelli, rappresentato nel grafico come corpo “B”.

9.2 Argomenta al riguardo parte ricorrente che la preesistenza di due manufatti in aderenza – e non di un unico manufatto ad uso deposito secondo quanto erroneamente ritenuto dal Comune – si evincerebbe non solo dall’aerofotogrammetria del 1982, ma anche dal contenuto dell’atto pubblico, la donazione per Notaio Salvatore di Martino del 2/03/2006, n. 169892 di repertorio n. 12349 di raccolta (prodotta in allegato al ricorso introduttivo), dal quale si evince incontrovertibilmente che all’atto della donazione da parte dei precedenti danti causa vi era in loco un manufatto a due piani, di mq. 29,00 ciascuno posto in adiacenza al manufatto ad uso deposito.

9.3 Ed invero in tale atto si specifica che oggetto della donazione sono fra gli altri:

“a) locale deposito al piano terra, facente parte del fabbricato principale di cui alla lettera A) della premessa, della consistenza di mq. 15, confinante a Nord con corte esclusiva di pertinenza, ad Est con sentiero vicinale e a sud e a ovest con mappale 92, riportato nel catasto fabbricati del Comune di Vico Equense al figlio 22, con le indicazioni di p.lla 92 sub 4;

b) abitazione al piano terra ammezzato, facente parte del fabbricato principale di cui alla lette. A) della premessa, composto di 4,5 vani catastali, confinante a Nord con fabbricato particella 86, ad Est con terrapieno, a sud con fabbricato p.lla 99 e ad ovest con corte p.lle 91 e 93, riportata nel catasto fabbricati del Comune di Vico Equense al foglio 22, con le indicazioni di p.lla 92-94 sub 3; c) abitazione al primo piano, facente parte del fabbricato principale di cui alla lettera A) della premessa, composto di 2,5 vani catastali confinante a Nord con fabbricato particella 86, ad Est con sentiero comunale e a Sud con proprietà Lardaro e ad Ovest con area di corte p.lla 91, riportato nel catasto fabbricati del Comune di Vico Equense al foglio 22, con le indicazioni di p.lla 92 sub 2”;..

“e) locale al primo piano di cui alla lettera C della premessa, adibito a deposito attrezzi agricoli, confinante a nord con sentiero comunale ad est con area di coste esclusiva della particella 92 sub 4, a sud con fabbricato p.lla 92 e ad ovest con area di corte p.lla 91, riportato nel catasto Fabbricati del Comune di Vico Equense al foglio 22, con le indicazioni di particelle 86 sub 1;

f) locale terraneo di cui alla lettera C) della premessa. Adibito a ricovero automezzi agricoli; confinante a Nord con sentiero comunale, ad Est con area di corte pertinenziale, a Sud con fabbricato p.lla 92 e ad Ovest con area di corte di particella 91; riportato nel catasto fabbricati del Comune di Vico Equense al foglio 22, con le indicazioni di p.lla 86 sub. 2.

Alla stregua di quanto evidenziato nell’atto di donazione, il Tribunale evidenzia che gli immobili di cui alla lett. a),b) e c), fanno parte di un manufatto (quello di cui alla lett. A della premessa), mentre gli immobili di cui alle lett. e) ed f) fanno parte di altro manufatto, a due livelli (quello di cui alla lett. C della premessa), sito sulla particella 86.

9.4 Ciò è ulteriormente confermato anche da quella parte dell’atto de quo con il quale si è altresì operata la divisione fra i donatari.

In esso si specifica infatti che veniva attribuita a Gallo Vincenzo, la terza quota comprendente fra l’altro:

a) il locale deposito di cui alla lettera a) della donazione, riportato nel catasto fabbricati del Comune di Vico Equense al figlio 22, con le indicazioni di p.lla 92 sub 4;

b) abitazione al piano primo di cui alla lettera c) della donazione riportato nel catasto fabbricati del Comune di Vico Equense al foglio 22, con le indicazioni di p.lla 92 sub 2;

c) locale al primo piano di cui alla lettera e) della donazione riportato nel catasto Fabbricati del Comune di Vico Equense al foglio 22, con le indicazioni di particella 86 sub 1;

d) il locale terraneo di cui alla lettera f) della donazione, riportato nel catasto fabbricati del Comune di Vico Equense al foglio 22, con le indicazioni di p.lla 86 sub. 2.

9.5 La preesistenza di un fabbricato sulla particella n. 86 si evince peraltro, oltre che da tale atto pubblico, anche dalla certificazione catastale prodotta da parte ricorrente e dallo stralcio dell’aerofotogrammetria relativa al volo del 1984.

9.6 Alla stregua di tali rilievi, rappresentati già dal ricorso introduttivo, nonché alla stregua di quanto rappresentato dalla parte nell’istanza di accertamento di conformità, in capo al Comune si imponeva un più congruo onere motivazionale in ordine alla preesistenza dell’immobile oggetto di contestazione, posto che la parte ha dedotto che i manufatti preesistenti, situati sulle particella n. 92 ed 86, erano posti in aderenza e che le opere edili oggetto di contestazione non afferivano alla particella n. 92 – come indicato nell’ingiunzione di demolizione – ma alla particella n. 86.

Tale maggiore onere motivazione s’imponeva vieppiù in considerazione della circostanza che il Comune con l’atto oggetto di impugnativa con il ricorso per motivi aggiunti non ha contestato, al contrario di quanto avvenuto con l’ingiunzione di demolizione, l’aumento volumetrico e la sopraelevazione del precedente manufatto ad uso deposito a seguito di demolizione e ricostruzione, ma la costruzione ex novo di altro manufatto, posto in aderenza al preesistente ad uso deposito.

Il Comune peraltro non ha neanche specificato se i lavori di cui al diniego di sanatoria afferivano alla particella n. 86 o alla particella n. 92, in quanto l’atto medesimo si riferisce indifferentemente ad entrambe le particelle, al contrario dell’ingiunzione di demolizione oggetto del ricorso introduttivo, riferita alla sola particella n. 92.

L’insufficienza motivazionale che inficia il gravato provvedimento è altresì sintomatica del difetto di istruttoria, posto che, a fronte della complessità della situazione immobiliare evincibile già dall’atto di donazione si imponeva un maggiore vaglio istruttorio.

In particolare si imponeva al Comune una più congrua istruttoria sulla preesistenza e consistenza dei manufatti e sulle violazioni da contestare alla parte, non avendo, come detto, il Comune medesimo contestato la demolizione e ricostruzione di precedente manufatto con aumento di volumetria o la ristrutturazione di manufatto non legittimamente edificato, ma l’edificazione ex novo a cura di parte ricorrente.

10. Alla stregua di tali rilievi il ricorso va pertanto accolto.

10.1 Restano salvi gli ulteriori provvedimenti che l’Amministrazione dovrà adottare, previa ripresa dell’istruttoria e con congrua specificazione delle violazione eventualmente da contestare.

11. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

dichiara improcedibile il ricorso introduttivo;

accoglie il ricorso per motivi aggiunti e per l’effetto annulla l’ordinanza n. 6921 del 4 marzo 2008.

Condanna il Comune di Vico Equense, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese processuali, in favore della parte ricorrente, liquidate in complessive euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre alla restituzione di quanto eventualmente anticipato a titolo di contributo unificato se effettivamente assolto.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nelle camera di consiglio del giorno 9 febbraio e 5 aprile 2012 con l’intervento dei magistrati:

Alessandro Pagano, Presidente
Michelangelo Maria Liguori, Consigliere
Diana Caminiti, Referendario, Estensore
        
L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
        
    
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/04/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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