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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Beni culturali ed ambientali Numero: 11412 | Data di udienza: 28 Febbraio 2012

BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Demolizione abusiva di un bene artistico appartenenti ad Istituti ecclesiasticidella (parrocchia) – Dichiarazione di interesse culturale – Preesistenza – Non è necessaria – Artt. 10 e 169, c.1, lett. a) d.lgs. n. 42/2004 – Decreto impositivo del vincolo culturale – Notifica – Necessità – Esclusione – Alienazione – Assenza di autorizzazione – Costituisce reato – Art. 3 L. n. 1089/1939 e s.m..


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 23 Marzo 2012
Numero: 11412
Data di udienza: 28 Febbraio 2012
Presidente: De Maio
Estensore: Petti


Premassima

BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Demolizione abusiva di un bene artistico appartenenti ad Istituti ecclesiasticidella (parrocchia) – Dichiarazione di interesse culturale – Preesistenza – Non è necessaria – Artt. 10 e 169, c.1, lett. a) d.lgs. n. 42/2004 – Decreto impositivo del vincolo culturale – Notifica – Necessità – Esclusione – Alienazione – Assenza di autorizzazione – Costituisce reato – Art. 3 L. n. 1089/1939 e s.m..



Massima

 

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^, 23 marzo 2012 (Ud. 08/02/2012), Sentenza n. 11412

 

BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Demolizione abusiva di un bene artistico della parrocchia – Dichiarazione di interesse culturale – Preesistenza – Non è necessaria – Artt. 10 e 169, c.1, lett. a) d.lgs. n. 42/2004 .
 
In tema di protezione delle bellezze naturali, ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 169, comma 1, lett. a) del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, che punisce l’abusiva demolizione, rimozione, modifica, restauro od esecuzione di opere di qualunque genere su beni culturali, non è necessaria per i beni artistici appartenenti alle parrocchie la preesistenza della dichiarazione di interesse culturale del bene, giacché si presumono per legge beni culturali, se questi posseggono valore artistico, storico, archeologico, ecc…. Sicché, l’affermazione secondo la quale i beni delle chiese aperte al pubblico sono stati sempre considerati beni culturali, se aventi valore artistico, è conforme alle disposizioni normative che si sono succedute nel tempo in materia di tutela di beni artistici.

(conferma sentenza del 24.2.2011 Corte d’Appello di FIRENZE) Pres. De Maio, Est. Petti, Ric. Paoli ed altro
 
 
BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Beni artistici e culturali appartenenti ad Istituti ecclesiastici – Alienazione – Impossibilità.
 
Le cose che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, appartenenti ad Enti o Istituti legalmente riconosciuti – fra i quali vanno annoverati anche gli Istituti ecclesiastici cui fanno capo le Chiese aperte al culto – non possono essere alienate se non previa autorizzazione del Ministero competente. 
 
(conferma sentenza del 24.2.2011 Corte d’Appello di FIRENZE) Pres. De Maio, Est. Petti, Ric. Paoli ed altro
 
 
BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Beni appartenenti ad Istituti ecclesiastici – Decreto impositivo del vincolo culturale – Notifica – Necessità – Esclusione – Alienazione – Assenza di autorizzazione – Costituisce reato – Art. 3 L. n. 1089/1939 e s.m..
 
Ai sensi dell’art. 3 l. 1.06.1939, n. 1089, il decreto impositivo del vincolo culturale deve essere notificato solo se relativo a cose appartenenti a privati, mentre per quelle appartenenti ad Istituto legalmente riconosciuto, il vincolo é efficace a prescindere da qualsiasi notifica del provvedimento ed anche se le cose non sono state comprese negli elenchi che i rappresentanti degli Enti sono obbligati a presentare; pertanto, commette il reato di cui all’art. 62 l. n. 1089 cit. (che è di dolo generico e richiede soltanto la coscienza e volontà della alienazione) il titolare di una Parrocchia che alieni senza autorizzazione una cosa di interesse artistico appartenente ad una Chiesa aperta al pubblico.
 
(conferma sentenza del 24.2.2011 Corte d’Appello di FIRENZE) Pres. De Maio, Est. Petti, Ric. Paoli ed altro 
 

BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Reati contro i beni artistici e culturali – Art. 59 l. 1 n. 1089/1939 – Ratio.
 
In tema di reati contro il patrimonio archeologico, storico ed artistico, l’art. 59 L. 1 giugno 1939 n. 1089, ha come destinatari non solo i proprietari del bene vincolato, ed i soggetti a questi equiparati, ma anche tutti gli altri soggetti che, pur non essendo titolari di poteri o facoltà sul bene medesimo, possono di fatto, con il loro comportamento (demolizione, rimozione, modifica, restauro non autorizzato), modificare la condizione materiale o giuridica della “res” nel senso vietato dalla norma, che, infatti, tutela direttamente i beni, come si desume dall’inciso “i beni non possono” e solo indirettamente si riferisce ai titolari sui quali ricadono gli effetti giuridici; pertanto, la tesi che circoscrive la responsabilità solo ai soggetti che possono chiedere l’autorizzazione sposta la ratio della tutela dal bene al potere di controllo riservato alla P.A. che deve rilasciare l’autorizzazione che “ha valore per la sua funzionalità alla tutela del bene” e non di per sé, in quanto oggetto diretto della tutela è il bene, che può essere aggredito da chiunque, e non il potere di controllo riservato alla P.A.
 
(conferma sentenza del 24.2.2011 Corte d’Appello di FIRENZE) Pres. De Maio, Est. Petti, Ric. Paoli ed altro

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^, 23 marzo 2012 (Ud. 08/02/2012), Sentenza n. 11412

SENTENZA

 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
 
Composta dai sigg. magistrati:
 
Dott. Guido De Maio – Presidente
Dott Ciro Petti – Consigliere Rel.
Dott. Mario Gentile – Consigliere
Dott. Franco Amedeo – Consigliere
Dott. Giulio Sarno – Consigliere
 
Ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
– Sul ricorso proposto dai difensori di Paoli Ugo,nato a Borgo San Lorenzo il 22 marzo del 1940 e Simonetti Massimo,nato a Firenze il 23 giugno del 1968,avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze del 24 febbraio del 2011;
– Udita la relazione svolta dal consigliere dott. Ciro Petti;
– Sentito il Procuratore generale nella persona del dott. Giuseppe Volpe, il quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso con conseguente annullamento senza rinvio della decisione impugnata per l’insussistenza del fatto;
– Uditi i difensori degli imputati avv.ti Laura Cimignani e Mario Rosana, i quali hanno concluso per l’accoglimento dei ricorsi;
– Letti il ricorso e la sentenza denunciata impugnata, osserva quanto segue:

IN FATTO
 
La Corte d’appello di Firenze, con sentenza del 24 febbraio del 2011, confermava quella resa dal giudice dell’udienza preliminare presso il tribunale di Firenze il 27 luglio del 2009, con cui Paoli Ugo e Simonetti Massimo, erano stati condannati, ciascuno, alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 600 di ammenda, quali responsabili, in concorso di circostanze attenuanti generiche, del reato di cui all’articolo 169 del decreto legislativo n 42 del 2004, per avere il Simonetti, quale legale rappresentante della ditta esecutrice dei lavori, ed il Paoli, quale direttore dei lavori, eseguito nell’oratorio di Santa Maria della Consolazione a Limite, costituente bene culturale a norma dell’articolo 10 del decreto legislativo anzidetto,lavori comportanti la demolizione di un sottarco a sesto ribassato e la porzione di un controsoffitto affrescato nonché per avere rimosso una struttura settecentesca a gradini. Fatto accertato in Campi Bisenzio il 14 febbraio del 2007.
 
Nella sentenza impugnata il fatto viene ricostruito nella maniera seguente:
 
Nel febbraio del 2007 la Polizia Municipale di Campi Bisenzio e la Soprintendenza per i beni architettonici e storico artistici, ricevevano delle segnalazioni da alcuni parrocchiani in base alle quali erano in atto lavori abusivi all’interno dell’Oratorio di S. Maria della Consolazione a Limite, bene considerato culturale ai sensi dell’art. 10 del decreto. Leg.vo n. 42 del 22/1/2004.
 
Il 10/2/2007 si recò sul posto per un sopralluogo un funzionario della Soprintendenza, d.ssa Zaccheddu Maria Pia, la quale prese atto che nessuna autorizzazione era stata richiesta all’ufficio di sua appartenenza, dove l’autorizzazione doveva essere richiesta per ogni tipo di intervento – anche urgente – su un bene culturale quale era da ritenersi l’Oratorio in questione.
 
La funzionaria rilevò che sul posto erano presenti impalcature e comunque segni di lavori in corso. Notò in particolare che erano stati demoliti un sottarco a sesto ribassato ed una porzione di controsoffitto affrescato nonché rimossa e distrutta una struttura settecentesca a gradini in legno dipinti.
 
Il sacerdote responsabile dell’Oratorio – Don Socci Francesco – riferì alla funzionaria che il direttore dei lavori era Paoli Ugo, un geometra membro del consiglio parrocchiale che, come sarebbe emerso in seguito, anche in altre occasioni era stato incaricato dalla parrocchia di svolgere le funzioni di direttore.
 
II successivo 14/2/2007 era la Polizia Municipale ad effettuare a sua volta un sopralluogo presso l’Oratorio, avendo ricevuto, fra l’altro, una nota a firma del Socci, datata 13/2/2007, con la quale il sacerdote, a seguito di decreti arcivescovili, dichiarava di aver incaricato il Paoli e la ditta del Simonetti di eseguire lavori di revisione e di manutenzione ordinaria del tetto dell’Oratorio e di essersi accorto che il Paoli ed il Simonetti avevano eseguito lavori eccedenti l’ordinaria manutenzione. La Polizia municipale – come riferito al primo giudice dal teste verbalizzante Garetti – effettuava rilievi fotografici sullo stato attuale ed acquisiva da un parrocchiano (il sig. Sartoni) i rilievi fotografici relativi allo stato dell’Oratorio oggetto dell’imputazione, prima dell’intervento.
 
Il Paoli respinse la qualifica di direttore dei lavori, qualifica che neanche poteva assumere come geometra per i beni culturali, in quanto tale qualifica poteva essere assunta soltanto da un architetto.
 
Il Paoli fece anche presente che nel periodo in contestazione aveva avuto importanti problemi di salute e che, anche per tale ragione, non avrebbe potuto assumere la qualifica anzidetta.
 
Il Simonetti, dal canto suo, affermò di essersi accorto che una trave del soffitto era marcia e minacciava di crollare; pertanto aveva chiesto al Paoli l’autorizzazione alla demolizione, autorizzazione che gli era stata concessa. Precisò che egli aveva ritenuto, in buona fede, che il Paoli fosse in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie.
 
La Corte, dopo avere premesso che l’Oratorio in questione rientrava sicuramente tra i beni tutelati ex articolo 10 del citato decreto legislativo in quanto l’articolo 2 del decreto legislativo n 62 del 2008, con il quale nel testo dell’articolo 10 del decreto legislativo n 42 del 2004 è stato inserito l’inciso: “compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti” costituiva una mera precisazione, osservava che l’autorizzazione poteva essere richiesta o dalla proprietaria o dal direttore dei lavori anche nelle ipotesi di lavori urgenti e che nella fattispecie non era stata richiesta né dall’una né dall’altro; che il Simonetti, pur non avendo l’obbligo di chiedere l’autorizzazione aveva il dovere di controllare che i lavori che stava eseguendo su un bene culturale fossero stati autorizzati e quindi rispondeva del reato in concorso con il Paoli.
 
Avvero la sentenza hanno proposto ricorso entrambi gli imputati deducendo:
– la violazione della norma incriminatrice perché l’Oratorio in questione, essendo di proprietà di un soggetto diverso dallo Stato o da altro ente pubblico, prima dell’entrata in vigore dell’articolo 2 del decreto legislativo n 62 del 2008, non era considerato bene culturale tutelabile a norma dell’articolo 10 mancando la dichiarazione prevista dall’articolo 13 del decreto legislativo citato;
 
Il Simonetti deduce altresì:
– violazione di legge per avere la Corte attribuito al Simonetti Massimo, che non era il legale rappresentante della società che aveva eseguito i lavori, ma il direttore tecnico della medesima, la responsabilità per l’omessa richiesta dell’autorizzazione, tanto più che il reato in questione, anche se la norma usa il termine “chiunque”, può essere commesso solo da soggetti che si trovino in rapporto qualificato con la cosa, come ad esempio il proprietario o il soggetto incaricato di predispone il progetto;
– violazione di legge ed omessa motivazione per avere la Corte attribuito a Simonetti Massimo la qualifica di titolare di fatto della Ediltoscana s.a.s..
 
IN DIRITTO
 
I ricorsi vanno respinti perché infondati.
 
Con riferimento al primo motivo, relativo alla natura di bene culturale dell’Oratorio in questione prima della modifica dell’articolo 10 del decreto legislativo n 42 del 2004 effettuata per mezzo dell’articolo 2 del decreto legislativo n 62 del 2008, con cui si è inserito l’inciso “ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti”, si rileva in fatto che l’Oratorio in questione, come è pacifico per gli stessi ricorrenti, apparteneva ed appartiene alla Parrocchia di Santo Stefano a limite a Campi Bisenzio. Ora le Parrocchie, quali enti religiosi aventi personalità giuridica, sono considerati dallo Stato italiano a norma dell’articolo 4 della legge n 222 del 1985 enti ecclesiastici pubblici civilmente riconosciuti. Invero il complesso parrocchiale, che comprende la chiesa aperta al culto con tutto il suo arredo, la casa parrocchiale, l’archivio parrocchiale e la biblioteca,  è stato realizzato dalla comunità cristiana nel quale la stessa continua a vivere ed operare. Tale complesso, quindi, oltre ad essere ambito dove la comunità prega è anche monumento da contemplare e conservare perché rappresenta la storia della comunità. La gestione di tali beni non è più di competenza esclusiva degli uffici amministrativi delle curie, ma di essi si prendono cura anche ed in primo luogo gli uffici per i beni culturali in collaborazione con gli uffici per la liturgia e per la catechesi. A tal fine in esecuzione dell’articolo 12 degli Accordi di revisione del Concordato Lateranense del 18 febbraio del 1984 vengono stipulate intese tra il Ministero per i beni culturali ed il Presidente della CEI.
 
Stabilita la natura di ente pubblico civilmente riconosciuto della parrocchia proprietaria del bene in questione, il problema che si pone consiste nello stabilire se ai beni appartenenti alle parrocchie ed in genere agli altri enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, prima dell’inserimento dell’inciso anzidetto/potesse essere attribuita la qualifica di bene culturale allorché ovviamente, a norma dell’articolo 2 del decreto legislativo n 42 del 2004, presentavano interesse artistico storico,archeologico, ecc..
 
Si tratta in definitiva di stabilire se l’inciso anzidetto abbia carattere innovativo o meramente interpretativo.
 
In proposito si osserva che il decreto legislativo 62 del 2008, con cui è stato inserito nell’articolo 10 del Codice dei Beni culturali l’inciso in esame é stato adottato in base all’articolo 10 comma 4 della legge delega 6 luglio del 2002 n 137,come modificato dall’articolo 1 della legge 23 febbraio del 2006 ,n 51 con cui si era autorizzato il Governo, non solo ad adottare il Codice dei beni culturali, ma anche ad apportare le modificazioni,precisazioni ed integrazioni ritenute necessarie. Con il decreto n 62 del 2008 sono state apportate al “Codice Urbani” ulteriori disposizioni integrative e correttive,delle quali alcune hanno matura meramente interpretativa.
 
Con l’inciso in esame “ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti” il legislatore non ha apportato alcuna innovazione alla norma, ma ha solo reso esplicito ciò che già si desumeva dal tenore della norma stessa. Tale convincimento si desume da varie circostanze.
 
Anzitutto dalla stessa locuzione ” ivi compresi” ,la quale lascia chiaramente intendere il suo significato meramente esplicativo/ nel senso che tra gli enti e le persone giuridiche menzionate in precedenza dovevano includersi anche i beni appartenenti agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.
 
In secondo luogo dall’ampia dizione contenuta nel primo comma dell’articolo 10 nel testo vigente prima dell’intervento del 2008.
 
Tale norma, nella formulazione anteriore alla modificazione intervenuta con l’articolo 2 del decreto legislativo n 62 del 1968 nel primo comma disponeva: “Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fini di lucro, che presentano interesse artistico, storico, ecc.”
 
Orbene le parrocchie quali enti pubblici civilmente riconosciuti anche prima della modifica rientravano nella categoria degli “altri enti pubblici” menzionati dal legislatore o comunque tra le persone giuridiche privante non aventi scopo di lucro che erano equiparate agli enti pubblici.
 
 
I beni appartenenti ai soggetti anzidetti se aventi interesse artistico, ecc., acquistano la natura di bene culturale ex lege indipendentemente dalla dichiarazione prevista dall’articolo 13, salvo che attraverso l’apposito procedimento di verifica dell’interesse culturale disciplinato dall’articolo 12 non si riconosca l’inesistenza dell’interesse culturale. Invero, il terzo comma dell’articolo 10 precisa che sono considerati beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione di cui all’articolo 13, “le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1°, ossia a soggetti diversi da quelli pubblici e da quelli privati non aventi scopo di lucro che sono equiparati agli enti pubblici.
 
Pertanto, contrariamente all’assunto dei ricorrenti, in tema di protezione delle bellezze naturali, ai fini della configurabilità del reato di cui all‘art. 169, comma primo, lett a) del DLgs. 22 gennaio 2004, n. 42 che punisce l’abusiva demolizione, rimozione, modifica, restauro od esecuzione di opere di qualunque genere su beni culturali, non e’ necessaria per i beni artistici appartenenti alle parrocchie la preesistenza della dichiarazione di interesse culturale del bene, giacché si presumono per legge beni culturali, se hanno valore artistico, ecc.. Di conseguenza, l’affermazione del funzionario della soprintendenza secondo il quale i beni delle chiese aperte al pubblico sono stati sempre considerati beni culturali, se aventi valore artistico, è conforme alle disposizioni normative che si sono succedute nel tempo in materia di tutela di beni artistici ed all’orientamento di questa Corte.
 
A titolo esemplificativo va ricordato che questa sezione, prima dell’entrata in vigore del Codice Urbani, che sotto tale profilo, non ha modificato sostanzialmente la legislazione previgente, con la decisione n 1463 del 1999,rv 212391, ha statuito che “Le cose che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, appartenenti ad Enti o Istituti legalmente riconosciuti – fra i quali vanno sicuramente annoverati anche gli Istituti ecclesiastici cui fanno capo le Chiese aperte al culto – non possono essere alienate se non previa autorizzazione del Ministero competente. Ai sensi dell’art. 3 legge 1 giugno 1939, n. 1089, il decreto impositivo del vincolo deve essere notificato solo se relativo a cose appartenenti a privati, mentre per quelle appartenenti ad Istituto legalmente riconosciuto, il vincolo é efficace a prescindere da qualsiasi notifica del provvedimento ed anche se le cose non sono state comprese negli elenchi che i rappresentanti degli Enti sono obbligati a presentare. Commette, pertanto, il reato di cui all’art. 62 legge n. 1089 del 1939 (che e’ di dolo generico e richiede soltanto la coscienza e volontà della alienazione) il titolare di una Parrocchia che alieni senza autorizzazione una cosa di interesse artistico appartenente ad una Chiesa aperta al pubblico”.
 
Secondo Cass sez III n. 311 del 1999 In tema di tutela delle cose di interesse artistico e storico, nell’ipotesi in cui la “res” sia di proprieta’ di un ente pubblico, il provvedimento di vincolo non deve essere notificato — diversamente da quanto previsto dall’art. 3 nel caso in cui la proprieta’ sia privata – al detentore del bene; ciò in relazione alla disposizione del successivo art. 4, che prevede l’obbligo per i soggetti pubblici di presentare l’elenco dei beni in questione. Ne consegue che l’esecuzione di lavori di modifica o di restauro da parte del soggetto detentore, senza la autorizzazione ministeriale configura il reato di cui all’art. 59,in relazione all’art. 11, della legge 1 giugno 1939 n. 1089.
 
Per le considerazioni sopra svolte appare evidente che il legislatore del 2008 con l’inciso “ivi compresi i beni degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti” non ha apportato alcuna innovazione alla legislazione precedente, ma come già accennato ha reso esplicita un orientamento che si desumeva in via interpretativa.
 
Con riferimento agli ulteriori motivi dedotti nell’interesse del Simonetti si osserva che il reato in questione, a differenza dell’articolo 733 c.p., che fa riferimento alla distruzione della cosa propria (peraltro secondo l’opinione prevalente il termine “propria” contenuto nella norma non evocherebbe la nozione civilistica di proprietà, ma sarebbe idonea a ricomprendere ogni situazione giuridicamente rilevante), non contiene alcun riferimento alla cosa propria e può, quindi, essere commesso da chiunque e non solo dal proprietario della res vincolata a dagli altri soggetti equiparati al proprietario, come ad esempio il direttore dei lavori incaricato dal proprietario. In questi termini si é pronunciata la prevalente dottrina e la giurisprudenza di questa Corte,sia pure con riferimento all’articolo 59 della legge n 1089 del 1939, che aveva però un contenuto sovrapponibile a quello di cui all’articolo 169 del Codice Urbani(cfr. Cass sez III 19 settembre 1997 n 9230; Cass n .2490 del 1984; n 1308 del 1984).
 
Recentemente però la sezione seconda di questa Corte, con la sentenza n. 35173 del 2008, ha affermato trattarsi di un reato proprio facendo leva sulla circostanza che l’autorizzazione può essere chiesta solo da determinati soggetti aventi un rapporto qualificato con la cosa.
 
La tesi non convince perché la norma è rivolta a “chiunque” trasgredisca le disposizioni poste a tutela dei beni protetti e quindi non solo ai soggetti che possono chiedere l’autorizzazione. La norma infatti, come sostenuto dalla dottrina che sembra prevalere, tutela direttamente i beni, come si desume dall’inciso “i beni non possono” e solo indirettamente si riferisce ai titolari sui quali ricadono gli effetti giuridici. La tesi che circoscrive la responsabilità solo ai soggetti che possono chiedere l’autorizzazione sposta la ratio della tutela dal bene al potere di controllo riservato alla pubblica amministrazione che deve rilasciare l’autorizzazione.
 
Questa, invero, come è stato osservato “ha valore per la sua funzionalità alla tutela del bene” e non di per sé. L’oggetto diretto della tutela è il bene, che può essere aggredito da chiunque, e non il potere di controllo riservato alla pubblica amministrazione.
 
In ogni caso il contrasto interpretativo nella fattispecie è irrilevante e per tale ragione la soluzione non viene rimessa alle Sezioni unite: infatti la responsabilità dei prevenuti sarebbe ugualmente evidente anche se si configurasse il reato come proprio.
 
Invero il Paoli, come direttore dei lavori incaricato dal proprietario, ossia dal parroco -rimasto stranamente estraneo al processo- aveva il dovere di chiedere l’autorizzazione e, quindi, rientra tra i soggetti qualificati mentre il Simonetti risponde di concorso nel reato proprio del direttore dei lavori: il predetto non aveva il dovere di chiedere l’autorizzazione, ma aveva quello di controllare che i lavori che stava eseguendo fossero assentiti.
 
Sulla compartecipazione del Simonetti la motivazione dei giudici del merito non presenta alcun profilo d’ incoerenza avendo i giudici del merito accertato che era colui che aveva eseguito materialmente i lavori. Di conseguenza non era necessario stabilire la qualifica rivestita nell’ambito della società.
 
P.Q.M.
 
LA CORTE
Letto l’articolo 616 c.p.p.
 
Rigetta
 
il ricorso e condanna i ricorrenti singolarmente al pagamento delle spese processuali
 
Cosi deciso in Roma l’ 8 febbraio del 2012

 

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