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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale penale, Diritto urbanistico - edilizia Numero: 10972 | Data di udienza: 9 Febbraio 2012

DIRITTO URBANISTICO – Reato di lottizzazione abusiva – Natura – Abuso edilizio – Condono edilizio – Reato di lottizzazione abusiva – Inapplicabilità – Art. 44 lett.c) DPR 380/01DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Adozione del sequestro preventivo – Requisiti – Fumus boni iuris – Sufficienza – Misure cautelari reali – Reiterazione – Sulla base degli stessi elementi – Principio del ne bis in idem – Misure cautelari reali – Legittimità e adeguatezza – Riconoscimento al termine della fase del riesame – Modifica del quadro processuale per fatti sopravvenuti – Revoca – Possibilità – Giudicato cautelare – Effetti – Impugnazione – Preclusione processuale – Effetti – Fattispecie – Preclusione processuale – Carenza originaria e preesistente di indizi o di esigenze cautelari – Mancata tempestiva impugnazione dell’ordinanza cautelare – Esclusione – Ordinanza di rigetto – Mancata impugnazione da parte del P.M. – Giudicato cautelare – Reiterazione – Preclusione – Ratio


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 21 Marzo 2012
Numero: 10972
Data di udienza: 9 Febbraio 2012
Presidente: Petti
Estensore: Amoresano


Premassima

DIRITTO URBANISTICO – Reato di lottizzazione abusiva – Natura – Abuso edilizio – Condono edilizio – Reato di lottizzazione abusiva – Inapplicabilità – Art. 44 lett.c) DPR 380/01DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Adozione del sequestro preventivo – Requisiti – Fumus boni iuris – Sufficienza – Misure cautelari reali – Reiterazione – Sulla base degli stessi elementi – Principio del ne bis in idem – Misure cautelari reali – Legittimità e adeguatezza – Riconoscimento al termine della fase del riesame – Modifica del quadro processuale per fatti sopravvenuti – Revoca – Possibilità – Giudicato cautelare – Effetti – Impugnazione – Preclusione processuale – Effetti – Fattispecie – Preclusione processuale – Carenza originaria e preesistente di indizi o di esigenze cautelari – Mancata tempestiva impugnazione dell’ordinanza cautelare – Esclusione – Ordinanza di rigetto – Mancata impugnazione da parte del P.M. – Giudicato cautelare – Reiterazione – Preclusione – Ratio



Massima

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^, 21 marzo 2012 (Cc. 09/02/2012), Sentenza n. 10972

DIRITTO URBANISTICO – Reato di lottizzazione abusiva – Natura. 
 
Il reato di lottizzazione abusiva ha natura permanente e si protrae nel tempo fino all’esaurimento dell’attività edificatoria nell’ambito dell’intera area oggetto dell’abusivo frazionamento, pur essendovi distinzione tra il reato di lottizzazione abusiva a scopo edificatorio e quello di costruzione abusiva nell’area oggetto di lottizzazione, la permanenza del primo di detti reati viene a cessare qualora si sia dato luogo ad effettiva attività edificatoria, anche ad opera di soggetti diversi dal lottizzatore, solo con l’esaurimento della su indicata attività. (Cass. pen., Sez. III, 25/05/1998, n. 7640).
 
(conferma ordinanza del 20.1.2011 del Tribunale di ROMA) Pres. Petti, Est. Amoresano, Ric. CENTER OFFICE TRADE POMEZIA S.R.L.)
 
 
DIRITTO URBANISTICO – Abuso edilizio – Condono edilizio – Reato di lottizzazione abusiva – Inapplicabilità – Art. 44 lett.c) DPR 380/01
 
In tema di abusi edilizi, il condono edilizio non trova applicazione in relazione al reato di lottizzazione abusiva in qualunque forma commessa, negoziale, materiale o mista.
 
(conferma ordinanza del 20.1.2011 del Tribunale di ROMA) Pres. Petti, Est. Amoresano, Ric. CENTER OFFICE TRADE POMEZIA S.R.L.)
 
 
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Adozione del sequestro preventivo – Requisiti – Fumus boni iuris – Sufficienza. 
 
Non menzionando l’art. 321 c.p.p. gli indizi di colpevolezza fra le condizioni di applicabilità del sequestro e non potendosi ritenere applicabile l’art. 273 stesso codice (dettato per le misure cautelari personali e non richiamato per quelle reali), ai fini dell’adozione del sequestro è sufficiente la presenza del fumus boni iuris e cioè l’ipotizzabilità in astratto del reato; pertanto, il sequestro preventivo è legittimamente disposto in presenza di un reato che risulti sussistere in concreto, e indipendentemente dall’accertamento della fondatezza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell’agente o dell’elemento psicologico, atteso che la verifica di tali elementi é estranea all’adozione della misura cautelare reale.
 
(conferma ordinanza del 20.1.2011 del Tribunale di ROMA) Pres. Petti, Est. Amoresano, Ric. CENTER OFFICE TRADE POMEZIA S.R.L.)
 

DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Misure cautelari reali – Reiterazione – Sulla base degli stessi elementi – Principio del ne bis in idem
 
In tema di applicazione di misure cautelari reali il principio del ne bis in idem è ostativo alla reiterazione della misura medesima quando il giudice è chiamato a riesaminare nel merito gli stessi elementi già ritenuti insufficienti o insussistenti; non sussiste, invece, alcuna preclusione alla reiterazione del provvedimento di sequestro quando il precedente sia stato dichiarato inefficace solo per vizio meramente formale.
 
(conferma ordinanza del 20.1.2011 del Tribunale di ROMA) Pres. Petti, Est. Amoresano, Ric. CENTER OFFICE TRADE POMEZIA S.R.L.)
 
 
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Misure cautelari reali – Legittimità e adeguatezza – Riconoscimento al termine della fase del riesame – Modifica del quadro processuale per fatti sopravvenuti – Revoca – Possibilità. 
 
Una volta esaurita la fase del riesame (ivi compreso l’eventuale ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale) o anche in pendenza della stessa oppure in caso di mancata proposizione di questo mezzo di gravame, con implicito riconoscimento della legittimità ed adeguatezza della misura cautelare reale disposta e della sua conformità alle risultanze procedimentali o processuali, é possibile richiedere la revoca di detta misura, solo ove sia modificato il quadro processuale per “fatti sopravvenuti” o vengano comunque dedotti elementi nuovi, preesistenti, ma non esaminati, o sopravvenuti.
 
(conferma ordinanza del 20.1.2011 del Tribunale di ROMA) Pres. Petti, Est. Amoresano, Ric. CENTER OFFICE TRADE POMEZIA S.R.L.)
 

DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Giudicato cautelare – Effetti. 
 
Il giudicato cautelare copre soltanto il dedotto e non anche il deducibile e non riguarda le questioni che, pur dedotte, non siano state decise. (Cfr. Cass. pen., Sez. II, 12 luglio 2007,  n. 35482). 
 
(conferma ordinanza del 20.1.2011 del Tribunale di ROMA) Pres. Petti, Est. Amoresano, Ric. CENTER OFFICE TRADE POMEZIA S.R.L.)
 

DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Misure cautelari – Impugnazione – Preclusione processuale – Effetti – Fattispecie. 
 
Una preclusione processuale, che é suscettibile di formarsi a seguito delle pronunce emesse, all’esito del procedimento incidentale di impugnazione, dalla Corte Suprema ovvero dal Tribunale in sede di riesame o di appello, avverso le ordinanze in tema di misure cautelari, ha una portata più modesta rispetto a quella determinata dalla cosa giudicata, sia perché è limitata allo stato degli atti, sia perché non copre anche le questioni deducibili, ma soltanto le questioni dedotte, implicitamente o esplicitamente, nei procedimenti di impugnazione avverso ordinanze in materia di misure cautelari personali, intendendosi queste ultime come le questioni che ancorché non enunciate in modo specifico, integrano il presupposto logico di quelle espressamente dedotte; pertanto, le pronunce in esame – se non impugnabili o, a loro volta, non impugnate – spiegano un’efficacia preclusiva sulle suindicate questioni e, come non è consentita l’adozione di una nuova ordinanza cautelare sulla base degli stessi elementi ritenuti insussistenti o irrilevanti in sede di gravame, allo stesso modo le questioni in discorso restano precluse in sede di adozione di ogni successivo provvedimento relativo alla stessa misura e allo stesso soggetto.

(conferma ordinanza del 20.1.2011 del Tribunale di ROMA) Pres. Petti, Est. Amoresano, Ric. CENTER OFFICE TRADE POMEZIA S.R.L.)
 
 
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Misure cautelari – Preclusione processuale – Carenza originaria e preesistente di indizi o di esigenze cautelari – Mancata tempestiva impugnazione dell’ordinanza cautelare – Esclusione. 
 
E’ escluso il formarsi di una preclusione quanto all’accertamento della carenza originaria e preesistente di indizi o di esigenze cautelari, per effetto della mancata tempestiva impugnazione dell’ordinanza cautelare con la richiesta di riesame o il ricorso diretto per cassazione, ancorché la giurisprudenza non ha mancato di individuare limitazioni al potere della parte di rinnovare al Gip sempre la stessa richiesta con la medesima questione anche a prescindere dall’attivazione dell’incidente cautelare. 
 
(conferma ordinanza del 20.1.2011 del Tribunale di ROMA) Pres. Petti, Est. Amoresano, Ric. CENTER OFFICE TRADE POMEZIA S.R.L.)
 
 
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Misure cautelari – Ordinanza di rigetto – Mancata impugnazione da parte del P.M. – Giudicato cautelare – Reiterazione – Preclusione – Ratio
 
Nel caso in cui il Pubblico Ministero non impugni l’ordinanza di rigetto della richiesta di applicazione di una misura cautelare, si forma un giudicato cautelare per cui sussiste una preclusione alla reiterazione, negli stessi termini, dell’istanza respinta e ciò in quanto il provvedimento del GIP è una pronuncia su quanto dedotto, allegato e richiesto; non vi è preclusione, invece, nell’ipotesi in cui la nuova richiesta contenga una diversità di allegazioni e deduzioni; pertanto, la ratio dell’effetto preclusivo è quella di impedire che, immutate le condizioni (sotto il profilo del fumus o delle esigenze cautelare) di applicabilità o non applicabilità della misura cautelare, vi sia una mera rivalutazione degli stessi elementi. 
 
(conferma ordinanza del 20.1.2011 del Tribunale di ROMA) Pres. Petti, Est. Amoresano, Ric. CENTER OFFICE TRADE POMEZIA S.R.L.)
 

 


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^, 21 marzo 2012 (Cc. 09/02/2012), Sentenza n. 10972

SENTENZA

 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
TERZA SEZIONE PENALE
 
Composta dagli Ill.mi Sigg.
 
Dott. Ciro Petti Presidente
Dott. Claudia Squassoni Consigliere
Dott. Silvio Amoresano Consigliere Rel.
Dott. Luigi Marini Consigliere
Dott. Santi Gazzara Consigliere
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto da Center Office Trade Pomezia srl
avverso l’ordinanza del 20.1.2011  del Tribunale di Roma
sentita la relazione fatta dal Consigliere Silvio Amoresano
sentite le conclusioni del P. G., dr. Alfredo Montagna, che ha chiesto rigettarsi il ricorso
sentiti i difensori, avv.ti Carlo Taormina e Pierpaolo Dell’Anno, che hanno concluso per l’accoglimento dei ricorso
 
OSSERVA
 
1) Con ordinanza in data 20.12011 il Tribunale di Roma rigettava la richiesta di riesame, proposta nell’ interesse di Center Office Trade Pomezia srl, in persona del legale rappresentante, avverso il provvedimento del GIP del Tribunale di Velletri del 4.11.2010, con cui era stato disposto il sequestro preventivo del complesso immobiliare “Le Magnolie” sito in Pomezia.
 
Premetteva il Tribunale che tale complesso era stato già oggetto di un precedente sequestro nell’ambito dello stesso procedimento penale a carico del committente delle opere e dei componenti l’ufficio urbanistico del Comune di Pomezia per i reati di cui agli artt.110, 483 e 323 c.p. (capi a e b), 44 lett.c) DPR 380/01 (capo c).
 
Essendo stati, in sede di udienza preliminare, diversamente qualificati i reati di cui ai capi a) e b) nel delitto previsto dagli artt.61 n.2, 81 cpv, 112 n.1 e 480 c.p., il GIP, su richiesta del P.M., aveva emesso la nuova misura cautelare.
 
Tanto premesso, riteneva il Tribunale che non potessero esservi dubbi sull’autonomia del nuovo provvedimento di sequestro rispetto al precedente, in quanto, pur adottato sulla base dei medesimi presupposti, riguardava imputazioni parzialmente diverse e coincidenti solo in relazione al reato di lottizzazione abusiva di cui al capo c). Tale autonomia legittimava pienamente la proposta richiesta di riesame. Irrilevante e priva di effetti concreti nel procedimento cautelare instaurato doveva ritenersi la mancata revoca del precedente provvedimento di sequestro.
 
Sussisteva poi, secondo il Tribunale, il fumus dei reati ipotizzati. Anche a prescindere dalle dichiarazioni inutilizzabili dell’indagato Rossi, dalla documentazione acquisita presso il Comune, dal rilievo aereo fotogrammetrico del luglio 2003, dalla consulenza tecnica disposta dal P.M. emergeva che i provvedimenti concessori in sanatoria rilasciati erano illeciti e, comunque, illegittimi in relazione non solo alla data di ultimazione delle opere, ma anche all’entità delle opere realizzate in difformità rispetto all’originario titolo abilitativo.
 
La lottizzazione (attraverso la realizzazione di opere edilizie era stata trasformata la destinazione del complesso da “residente” in 170 appartamenti) non si era certo perfezionata alla data del frazionamento catastale del 2002, in quanto, come evidenziato dal consulente, a quella data nessuno degli appartamenti era dotato di autonomia funzionale giuridica. Peraltro, per costante giurisprudenza della Suprema Corte, il reato di lottizzazione abusiva non i condonabile.
 
Il periculum in mora era stato, poi, bene evidenziato nel provvedimento impugnato e non era stato oggetto di specifiche censure.
 
2) Ricorrono per tassazione i difensori del Center Office Trade Pomezia srl (amministratore unico Bucciarelli Basilio).
 
Dopo un riepilogo della vicenda e dopo aver ricordato che la nuova richiesta di sequestro preventivo era stata accolta dal GIP sul presupposto dichiarato che vi fossero “gravi indizi di reato di recente commissione costituiti dagli accertamenti sul posto da parte della polizia giudiziario”, denunciano, con il primo motivo, la violazione dell’art.321 c.p.p. per essere stata la nuova misura disposta in mancanza di elementi sopravvenuti idonei a superare il giudicato cautelare.
 
Contrariamente a quanto ritenuto dal GIP negli atti non vi è traccia di nuovi accertamenti di p.g. e la consulenza del A.M. è la stessa posta a base del decreto di sequestro del 24.1.2008. 
 
Avendo la difesa posta la questione del “novum”, il Tribunale aveva rinviato ad altra udienza mandando al GIP per la integrazione degli atti (furono trasmessi altri atti ma non i presunti recenti accertamenti di p.g.).
 
Il provvedimento impugnato va, pertanto, annullato senza rinvio perchè disposto in violazione del giudicato cautelare.
 
Con il secondo motivo denunciano la violazione dell’art.321 c.p.p. per avere il Tribunale ritenuto che sussistessero i presupposti (identificati nei mutamento della qualificazione giuridico) per l’emissione del nuovo provvedimenti di sequestro. Tale nuovo provvedimento è stato disposto per lo stesso fatto anche se qualificato diversamente, senza che fossero sopravvenute altre ed ulteriori esigenze. Ma la diversa qualificazione giuridica non costituisce una novità tale da superare il divieto di sequestro di una cosa già sequestrata. Persistendo il vecchio sequestro, non poteva essere emessa nuova misura cautelare. Né si giustifica la “novazione” del provvedimento originario (come ritiene il P.M.), in quanto la novazione dal punto di vista giuridico richiede “oggetto o titolo diverso.
 
A prescindere dalle sorti dell’originario sequestro, che risulta comunque ancora operativo, è certamente illegittimo il nuovo provvedimento di sequestro che va pertanto annullato senza rinvio.
 
Con il terzo motivo denunciano la mancanza di motivazione su specifiche, decisive censure avanzate dalla difesa. Il sequestro trova il suo fondamento nel reato di lottizzazione abusiva per la ritenuta illegittimità del provvedimento di condono. Con la memoria del 28.12.2010 e poi del 20.1.2011 era stato evidenziato, in modo preciso ed argomentato, che ai fini dell’ammissibilità della richiesta di condono assumeva decisiva rilevanza il frazionamento abusivo effettuato nel 2002 e quindi in epoca anteriore al marzo 2003. II provvedimento di condono fu rilasciato non già con riferimento allo stato dei lavori alla data del 31.3.2003, ma al frazionamento del novembre 2002, per cui è palesemente insussistente il dolo del reato di falso. 
 
Conseguentemente non sussiste il fumus del reato di lottizzazione abusiva.
 
3) Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
 
3.1) In relazione ai primi due motivi di ricorso, non c’è dubbio che in tema di applicazione di misure cautelari reali il principio del ne bis in idem sia ostativo alla reiterazione della misura medesima quando il giudice sia chiamato a riesaminare nel merito gli stessi elementi già ritenuti insufficienti o insussistenti (ovviamente non sussiste alcuna preclusione alla reiterazione del provvedimento di sequestro quando il precedente sia stato dichiarato inefficace solo per vizio meramente formale (cfr. Cass. pen. sez. 3 n.37706 del 22.9.2006).
 
E’ indiscutibile, altresì, che una volta esaurita la fase del riesame (ivi compreso l’eventuale ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale) o anche in pendenza della stessa oppure in caso di mancata proposizione di questo mezzo di gravame, con implicito riconoscimento della legittimità ed adeguatezza della misura cautelare reale disposta e della sua conformità alle risultanze procedimentali o processuali, é possibile richiedere la revoca di detta misura, solo ove sia modificato il quadro processuale per “fatti sopravvenuti” (cfr.Cass.sez.3, 21.6.1994 n.1512; conf. Cass. pen. sez.3 n.1708 del 13.11.2002) o vengano comunque dedotti elementi nuovi, per tali dovendosi intendere sia quelli preesistenti, ma non esaminati, sia quelli sopravvenuti. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, invero, “Il giudicato cautelare copre soltanto il dedotto e non anche il deducibile e non riguarda le questioni che, pur dedotte, non siano state decise (cfr.ex multis Cass.pen.sez.2 n.35482 del 12.7.2007; conf. Cass. sez.4 n.4273 del 28.11.2008; Cass. pen. sez.4 n.32929 del 4.6.2009; Cass. pen. sez.6 n.43213 del 27.10.2010; v.anche Cass.sez. un.n.18339 del 31.3.2004).
 
Il riepilogo degli approdi giurisprudenziali in tema di ‘ne bis in idem” risulta effettuato, in modo completo ed efficace, nella sentenza della sez.V n.43068 del 13.10.2009. Dopo il richiamo del principio espresso dalle Sezioni unite nella sentenza Buffa del 1994 (Rv. 198213) in tema di misure personali e cioè quello per cui – una preclusione processuale é suscettibile di formarsi a seguito delle pronunzie emesse, all’esito del procedimento incidentale di impugnazione, dalla Corte Suprema ovvero dal Tribunale in sede di riesame o di appello, avverso le ordinanze in tema di misure cautelari, si evidenzia che: – essa ha una portata più modesta rispetto a quella determinata dalla cosa giudicata, sia perché è limitata allo stato degli atti, sia perché non copre anche le questioni deducibili, ma soltanto le questioni dedotte, implicitamente o esplicitamente, nei procedimenti di impugnazione avverso ordinanze in materia di misure cautelari personali, intendendosi queste ultime come le questioni che quantunque non enunciate in modo specifico, integrano il presupposto logico di quelle espressamente dedotte. Ne consegue, aggiungono le Sezioni unite, che le pronunzie in esame – se non impugnabili o, a loro volta, non impugnate – spiegano un’efficacia preclusiva sulle suindicate questioni e che, pertanto, come non è consentita l’adozione di una nuova ordinanza cautelare sulla base degli stessi elementi ritenuti insussistenti o irrilevante in sede di gravame, allo stesso modo le questioni in discorso restano precluse in sede di adozione di ogni successivo provvedimento relativo alla stessa misura e allo stesso soggetto (conf. Rv. 207652; Rv. 209794 Rv. 216933; Rv. 213302). Sulla base di tali principi si è quindi formato l’ulteriore orientamento giurisprudenziale che esclude il formarsi di preclusione quanto all’accertamento della carenza originaria e preesistente di indizi o di esigenze cautelari, per effetto della mancata tempestiva impugnazione dell’ordinanza cautelare con la richiesta di riesame o il ricorso diretto per cassazione (vedi Rv. 206500), sebbene la giurisprudenza non abbia mancato di individuare limitazioni al potere della parte di rinnovare al Gip sempre la medesima richiesta con la medesima questione (Rv. 208420) anche a prescindere dalla attivazione dell’incidente cautelare. Tali rilievi non hanno tuttavia impedito alla giurisprudenza di enucleare una ulteriore sotto fattispecie in riferimento alla quale hanno prospettato una soluzione ancora più specifica. Si tratta della ipotesi….nella quale il Pubblico Ministero non abbia impugnato un’ordinanza di rigetto della richiesta di applicazione di una misura cautelare: in tal caso si forma un giudicato cautelare per cui sussiste una preclusione alla reiterazione, negli stessi termini, della istanza respinta e ciò in quanto il provvedimento del GIP è una pronuncia su quanto dedotto, allegato e richiesto. 
 
Non vi è preclusione, invece, nell’ipotesi in cui la nuova richiesta contenga una diversità di allegazioni e deduzioni (rv 223654). Conf. rv 187178. 
 
Fatte tali premesse e rilevato che nel caso di rigetto di richiesta di misura cautelare è opponibile il giudicato cautelare anche sulla base del solo provvedimento del primo giudice non impugnato, deve poi osservarsi che la condizione ulteriore è quella che non siano riproposte “questioni esplicitamente o implicitamente già dedotte”, posto che una stessa questione, di fatto o di diritto, una volta decisa, non può essere riproposta, neppure adducendo argomenti diversi da quelli già presi in esame. (Sez. U, Sentenza n. 14535 del 19/12/2006, Librato, Rv. 235908).
 
3.1.1) Tanto premesso, è del tutto evidente che la “ratio” dell’effetto preclusivo è quella di impedire che, immutate le condizioni (sotto il profilo del fumus o delle esigenze cautelare) di applicabilità o non applicabilità della misura cautelare, vi sia una mera rivalutazione degli stessi elementi. Si vuole cioè evitare, in assenza di nuovi elementi (sotto il profilo, in tema di misure cautelari reali, del fumus e delle esigenze cautelare), che venga “imposto” o “eliminato” il vincolo reale sul bene. Sicché, come non è consentito al P.M. di richiedere, attraverso una rivalutazione degli stessi elementi, il sequestro, cosa non è consentito all’ indagato di ottenere la revoca del vincolo in precedenza imposto.
 
Alla luce di tali rilievi, non può certamente parlarsi, nel caso di specie, di violazione del giudicato cautelare, dal momento che il vincolo reale sul bene era già esistente ed il nuovo provvedimento, richiesto ed adottato, mirava solo a confermarlo.
 
La richiesta del P.M., cioè, non tendeva ad ottenere un sequestro che in precedenza era stato negato dal GIP o che era stato revocato in sede di giudizio cautelare, ma più semplicemente a “sostituire” il precedente provvedimento sulla base di titoli di reato diversi da quelli inizialmente ipotizzati.
 
Tanto emerge chiaramente sia dalla richiesta del P.M. che dal provvedimento del GIP che, in accoglimento della richiesta medesima, emetteva il ‘nuovo” provvedimento di sequestro. Nella richiesta del 12.10.2010 il P.M., dopo aver premesso che all’udienza preliminare il GUP aveva riqualificato nel reato di cui agli artt.110,112 n.1, 61 n.2, 81, 480 c.p. gli originari reati di cui agli artt.483, 81 e 110 c.p. e 110, 81, 323 c.p. (fermo restando il reato di cui all’art.44 lett.c) DPR 380/01), assumeva che nel febbraio 2008 era stato eseguito un provvedimento di sequestro preventivo, emesso dal GIP del Tribunale di Velletri in virtù dell’originaria formulazione dell’imputazione. Appariva pertanto opportuna la “novazione del titolo cautelare alla luce della nuova contestazione’.
 
Il GIP, nell’accogliere la richiesta del P.M., rilevava che andava “modificata la qualificazione originaria del decreto di sequestro secondo quanto contestato dal
 
Pubblico ministero nella richiesta allegata, ferma restando ogni altra osservazione in fatto e diritto contenuta nel provvedimento di sequestro già eseguito”.
 
Che il nuovo provvedimento di sequestro andasse a sostituire quello precedente emergeva ancor più chiaramente dalla parte dispositivo del provvedimento del 4.11.2010, laddove si afferma testualmente: “Dispone il sequestro preventivo, per i reati indicati nell’allegata richiesta del Pubblico ministero, dell’immobile denominato “Le Magnolie” sito in Pomezia v.Naro-v.Padova già oggetto del decreto di sequestro preventivo del 14.2.2008 (già notificato agli interessati e che si richiama)..”.
 
Tale provvedimento si limitava, quindi, a prendere atto della nuova contestazione (o meglio della diversa qualificazione giuridica della precedente) e, sulla base di essa, ad imporre il “nuovo” vincolo sullo stesso bene. Tale vincolo, del resto, non poteva ulteriormente essere mantenuto sulla base di titoli di reato, ritenuti, almeno in parte, non più configurabili. E’ assolutamente insostenibile, infatti, che il provvedimento di sequestro continuasse a trovare il suo fondamento in ipotesi di reato diverse da quelle per le quali il Giudice dell’Udienza preliminare aveva, con provvedimento del 7.10.2010, restituito gli atti al P.M. affinché procedesse ai sensi degli artt.550 e ss. c.p.p. Né, tanto meno, é sostenibile che la diversa qualificazione giuridica potesse determinare la caducazione automatica del precedente sequestro.
 
Deve ritenersi, pertanto, che, in presenza di una sopravvenuta diversa qualificazione giuridica dei reati originariamente ipotizzati, possa essere emesso nuovo provvedimento di sequestro in sostituzione di quello precedente. A ben vedere argomenti a sostegno possono trarsi, indirettamente, da quanto statuito in tema di misure cautelari personali. L’art.297 comma 3 c.p.p. disciplina, invero, l’ipotesi della emissione di “più ordinanze che dispongono la medesima misura per uno stesso fatto, benché diversamente circostanziato o qualificato…”. E tale disciplina espressa si è resa necessaria perché (a differenza delle misure cautelari reali) occorreva precisare che la pur consentita emissione di nuova ordinanza di custodia cautelare per lo stesso fatto, anche se diversamente qualificato, incontrava i limiti della durata della custodia cautelare medesima (“..i termini decorrono dal giorno in cui é stata eseguita o notificata la prima ordinanza e sono commisurati all’imputazione più grave”).
 
3.2) In relazione al terzo motivo di ricorso va ricordato che, a norma dell’art.325 c.p.p., il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per violazione di legge. 
 
Secondo le sezioni unite di questa Corte ( sentenza n.2/2004, Terrazzi), nel concetto di violazione di legge può comprendersi la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali, quali  ad  esempio l’art.125 c.p.p., che impone la motivazione anche per le ordinanze,  ma non la manifesta illogicità della motivazione, che è prevista come autonomo mezzo di annullamento dall’art.606 lette) c.p.p., né tantomeno il travisamento del fatto non risultante dal testo del provvedimento. Tali principi sono stati ulteriormente ribaditi dalle stesse sezioni unite con la sentenza n.25932 del 29.5.2008-Ivanov, secondo cui nella violazione di legge debbono intendersi compresi
 
sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidonee a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice.
 
3.2.1) Il Tribunale, con motivazione non certo apparente e quindi non riconducibile alla previsione di cui all’art.325 c.p.p., ha ritenuto che sussistesse il fumus dei reati ipotizzati. In particolare, ha accertato che alla data del frazionamento catastale del 2002 il complesso edilizio era ancora allo stato iniziale, sicché le cinque concessioni in sanatorio erano state rilasciate illegittimamente perché riferite ad opere non ultimate entro il 313.2003, con destinazione d’uso non ancora effettivamente mutate e con una consistenza complessiva maggiore di quella ammissibile.
 
La lottizzazione, quindi, non si era certo perfezionata al momento del frazionamento catastale del 2002, in quanto, a quella data, nessuno degli appartamenti aveva autonomia funzionale giuridica.
 
Ed è assolutamente pacifico che il reato di lottizzazione abusiva ha natura permanente e si protrae nel tempo fino all’esaurimento dell’attività edificatoria nell’ambito dell’intera area oggetto dell’abusivo frazionamento. Invero, “….successivamente al frazionamento iniziale anche la condotta successiva, ovvero l’esecuzione di opere di urbanizzazione o la realizzazione di singole costruzioni, protrae l’evento criminoso, attraverso la lesione del monopolio pubblico della programmazione urbanistica (cfr. Cass. pen. sez.3 n.19732 del 26.4.2007). Pur essendovi distinzione tra il reato di lottizzazione abusiva a scopo edificatorio e quello di costruzione abusiva nell’area oggetto di lottizzazione, la permanenza del primo di detti reati viene a cessare qualora si sia dato luogo ad effettiva attività edificatoria, anche ad opera di soggetti diversi dal lottizzatore, solo con l’esaurimento della su indicata attività…” (Cass.sez.3 n.7640 del 25.5.1998 n.7640; conf.Cass.sez.3 n.1996 del 5.12.2001).
 
Hanno, comunque, evidenziato i Giudici del riesame che, secondo giurisprudenza pacifica, il condono edilizio non trova applicazione in relazione al reato di lottizzazione abusiva in qualunque forma commessa (negoziale, materiale o mista) cfr.ex multis Cass. pen. sez.3 n.9982 del 21.11.2007; conf. Cass. sez.3 18.6.2004 e cass.sez.3 n.24319 del 4.4,2003.
 
3.2.2) Quanto, infine, all’elemento psicologico dei reati ipotizzati, secondo la giurisprudenza assolutamente prevalente di questa Corte, non menzionando l’art.321 c.p.p. gli indizi di colpevolezza fra le condizioni di applicabilità del sequestro e non potendosi ritenere applicabile l’art.273 stesso codice (dettato per le misure cautelari personali e non richiamato per quelle reali), ai fini dell’adozione del sequestro è sufficiente la presenza del fumus boni iuris e cioè l’ipotizzabilità in astratto del reato (cfr. ex multis Cass.pen.sez.1 n.2396 del 25.3.1997). Sicché “il sequestro preventivo è legittimamente disposto in presenza di un reato che risulti sussistere in concreto, e indipendentemente dall’accertamento della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell’agente o della sussistenza dell’elemento psicologico, atteso che la verifica
di tali elementi é estranea all’adozione della misura cautelare reale” (cfr. ex multis Cass.pen. 5ez.6 n.10618 del 23.2.2010; conf. sez.1 n.15298 del 4.4.2006).
 
Anche la parte minoritaria della giurisprudenza che ‘valorizza” l’elemento psicologico, esclude che esso possa essere preso in considerazione quando ci si trovi in presenza di provvedimenti macroscopicamente illegittimi. Si ritiene, invero, che nella valutazione del fumus commissi delicti possa rilevare l’eventuale difetto dell’elemento soggettivo del reato, sempre che sia di “immediata evidenza” (cfr.Cass.pen.sez.2 n.2808 del 2.102008).
 
P. Q. M.
 
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
 
Così deciso in Roma il 9 febbraio 2012

 

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