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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Procedimento amministrativo Numero: 1984 | Data di udienza: 5 Aprile 2012

* PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Procedure concorsuali – Possibilità di assistere agli esami orali – In aule aperte al pubblico – Tutela dell’interesse individuale dei candidati – Controllabilità dell’attività espletata – Fattispecie – Disciplina vigente al momento della pubblicazione del bando –  Valutazioni espresse dalle Commissioni esaminatrici – Ampia discrezionalità – Insindacabilità da parte del G.A. – Eccezione – Valutazioni delle pubblicazioni e dei titoli – Concorsi ordinari – Concorsi per posti di docente universitario e di ricercatore – Differenze – Menzione di una solo pubblicazione – In presenza di una pluralità di titoli – Legittimità – Valutazioni delle pubblicazioni e dei titoli – Continuità della produzione – Importanza scientifica delle collocazioni editoriali – Rilevanza – Attività didattica – Valutazione comparativa – Non costituisce elemento predominante – Profilo scientifico del candidato – Maggiore rilevanza – Posti di professori universitari – Elaborazione delle valutazioni espresse nei giudizi individuali – Confluenza nel giudizio conclusivo – Contributo scientifico del candidato – Lavori collettanei.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Campania
Città: Napoli
Data di pubblicazione: 2 Maggio 2012
Numero: 1984
Data di udienza: 5 Aprile 2012
Presidente: D'Alessandro
Estensore: Bruno


Premassima

* PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Procedure concorsuali – Possibilità di assistere agli esami orali – In aule aperte al pubblico – Tutela dell’interesse individuale dei candidati – Controllabilità dell’attività espletata – Fattispecie – Disciplina vigente al momento della pubblicazione del bando –  Valutazioni espresse dalle Commissioni esaminatrici – Ampia discrezionalità – Insindacabilità da parte del G.A. – Eccezione – Valutazioni delle pubblicazioni e dei titoli – Concorsi ordinari – Concorsi per posti di docente universitario e di ricercatore – Differenze – Menzione di una solo pubblicazione – In presenza di una pluralità di titoli – Legittimità – Valutazioni delle pubblicazioni e dei titoli – Continuità della produzione – Importanza scientifica delle collocazioni editoriali – Rilevanza – Attività didattica – Valutazione comparativa – Non costituisce elemento predominante – Profilo scientifico del candidato – Maggiore rilevanza – Posti di professori universitari – Elaborazione delle valutazioni espresse nei giudizi individuali – Confluenza nel giudizio conclusivo – Contributo scientifico del candidato – Lavori collettanei.



Massima

 

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 2^– 2 maggio 2012, n. 1984


PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Procedure concorsuali – Possibilità di assistere agli esami orali – In aule aperte al pubblico – Tutela dell’interesse individuale dei candidati – Controllabilità dell’attività espletata – Fattispecie.

In tema di procedure concorsuali, la possibilità di assistere alle discussioni orali degli altri candidati – soddisfatta attraverso la previsione dello svolgimento in aule aperte al pubblico, così da consentire ai partecipanti alla selezione e a chiunque intenda essere presente la possibilità di assistervi – costituisce applicazione di un principio di carattere generale la cui funzione primaria non si risolve e non si esaurisce nella tutela dell’interesse individuale dei candidati che partecipano alla procedura selettiva, essendo preordinato ad assicurare la più ampia conoscibilità e controllabilità dell’attività espletata; pertanto, è infondata l’eccezione sollevata dal concorrente che ha ricevuto la comunicazione avente ad oggetto la propria convocazione circa un mese prima della data stabilita in quanto, ove avesse avuto interesse ad essere presente, ben avrebbe potuto diligentemente ed agevolmente informarsi, richiedendo il calendario integrale delle discussioni di esame.

Pres. D’Alessandro, Est. Bruno – G.T. (avv. Galante) c. Seconda Università degli Studi di Napoli ed altro (Avv. Stato)

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Procedure concorsuali – Disciplina vigente al momento della pubblicazione del bando – Applicabilità.

In materia concorsuale, vige la regola secondo la quale la disciplina applicabile è quella vigente al momento della pubblicazione del bando, costituente la lex specialis della procedura, e non invece le norme intervenute successivamente.


Pres. D’Alessandro, Est. Bruno – G.T. (avv. Galante) c. Seconda Università degli Studi di Napoli ed altro (Avv. Stato)

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Procedure concorsuali – Valutazioni espresse dalle Commissioni esaminatrici – Ampia discrezionalità – Insindacabilità da parte del G.A. – Eccezione.

Le valutazioni espresse dalle Commissioni esaminatrici costituiscono espressione di un’ampia discrezionalità finalizzata a stabilire in concreto l’idoneità tecnica e culturale dei candidati, con la conseguenza che le stesse valutazioni non sono sindacabili dal G.A. se non nei casi in cui sussistono elementi idonei ad evidenziare un chiaro sviamento logico o un errore di fatto o una manifesta contraddittorietà (cfr., ex multis, Cons. St., Sez. IV, 27 marzo 2008, n. 1248).

Pres. D’Alessandro, Est. Bruno – G.T. (avv. Galante) c. Seconda Università degli Studi di Napoli ed altro (Avv. Stato)

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Procedure concorsuali – Valutazioni delle pubblicazioni e dei titoli – Concorsi ordinari – Concorsi per posti di docente universitario e di ricercatore – Differenze – Menzione di una solo pubblicazione – In presenza di una pluralità di titoli – Legittimità.

A differenza di quanto accade per gli ordinari concorsi per il pubblico impiego e procedure analoghe, per i quali vige la regola che tutti i titoli presentati dai candidati devono essere distintamente esaminati e valutati, generalmente mediante l’attribuzione di un punteggio,  nei concorsi per posti di docente universitario e di ricercatore si segue invece la regola per cui i giudizi sono sempre riferiti all’insieme delle pubblicazioni e degli altri titoli, salva la facoltà, per ciascuno dei commissari, che si esprimono individualmente, di citare espressamente questo o quello dei titoli prodotti, ritenendolo significativo; pertanto, il fatto che taluno dei commissari abbia menzionato solo qualche titolo ovvero l’oggetto di qualche pubblicazione non significa che abbia omesso di valutare gli altri. (In termini T.A.R. Umbria, 16 aprile 2010, n. 241).


Pres. D’Alessandro, Est. Bruno – G.T. (avv. Galante) c. Seconda Università degli Studi di Napoli ed altro (Avv. Stato)

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Procedure concorsuali – Valutazioni delle pubblicazioni e dei titoli – Continuità della produzione – Importanza scientifica delle collocazioni editoriali – Rilevanza.

La valutazione espressa dalla Commissione esaminatrice sul complesso della produzione scientifica dei candidati, non deve essere considerata in via esclusiva, quando questa ha valutato ulteriori fattori e, in particolare, la continuità della produzione e la rilevanza scientifica delle collocazioni editoriali; pertanto, risulta pienamente ragionevole la preferenza espressa nei confronti di un candidato che in minor tempo non solo ha prodotto lo stesso numero di pubblicazioni pertinenti rispetto a chi ha avuto anni in più da dedicare all’attività di ricerca ma ha anche ormai radicato il proprio interesse unicamente su tematiche di ampio interesse per lo specifico settore, denotando un andamento in crescita.


Pres. D’Alessandro, Est. Bruno – G.T. (avv. Galante) c. Seconda Università degli Studi di Napoli ed altro (Avv. Stato)


PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Procedure concorsuali – Attività didattica –Valutazione comparativa – Non costituisce elemento predominante – Profilo scientifico del candidato – Maggiore rilevanza.

L’attività didattica non può costituire l’elemento predominante nella valutazione comparativa, in quanto il rapporto tra il comma 2 e il comma 4 dell’art. 4, d.P.R. 23 marzo 2000 n. 117 va inteso nel senso che prioritaria e preminente valutazione deve attenere al profilo scientifico del candidato, fermo restando che devono comunque essere valutati anche i titoli relativi all’ attività didattica (cfr., Cons. St., sez. VI, 16 dicembre 2010, n. 9024).

Pres. D’Alessandro, Est. Bruno – G.T. (avv. Galante) c. Seconda Università degli Studi di Napoli ed altro (Avv. Stato)

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Procedure concorsuali – Giudizi dei singoli membri della Commissione – Giudizi collegiali – Confluenza in un unico giudizio.

Non sussiste alcuna contraddittorietà tra i giudizi espressi dai singoli membri della Commissione ed il giudizio collegiale; i giudizi dei singoli membri della commissione esaminatrice, infatti, debbono necessariamente confluire nell’unico giudizio collegiale, destinato ad assorbirli non attraverso una loro meccanica sommatoria bensì mediante un’opera di composizione dei medesimi e di superiore mediazione nel corso della quale il singolo commissario ben può adattare o correggere la valutazione già espressa nel confronto con quella degli altri commissari; pertanto, proprio perché l’iniziale giudizio individuale dei singoli commissari non ha una sua autonoma e definitiva rilevanza, la formulazione finale è riservata all’esame collegiale, nel quale confluiscono, contemperandosi in un apprezzamento unitario, i giudizi singolarmente espressi dai vari membri della commissione. (Tar Toscana, I, 24 maggio 2004, n. 1490).

Pres. D’Alessandro, Est. Bruno – G.T. (avv. Galante) c. Seconda Università degli Studi di Napoli ed altro (Avv. Stato)


PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Procedure concorsuali – Posti di professori universitari – Elaborazione delle valutazioni espresse nei giudizi individuali – Confluenza nel giudizio conclusivo.

Nelle procedure concorsuali per l’assegnazione di posti di professori universitari il giudizio conclusivo costituisce la risultante di un’elaborazione delle valutazioni espresse nei giudizi individuali, che, attraverso l’esame e la discussione collegiale di tutti gli elementi considerati da ciascun commissario, li supera ed assorbe attraverso il giudizio al quale la Commissione, all’unanimità o a maggioranza, ritiene di pervenire (Cons. St., Sez. VI, 22 ottobre 2002, n. 5802).

Pres. D’Alessandro, Est. Bruno – G.T. (avv. Galante) c. Seconda Università degli Studi di Napoli ed altro (Avv. Stato)


PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Procedure concorsuali – Concorsi universitari – Contributo scientifico del candidato – Lavori collettanei – Collegamento tra le parti scientifiche prodotte e la preparazione specifica del candidato in un determinato settore.

Nei concorsi universitari concernenti materie scientifiche, il contribuito del candidato ai lavori collettanei può essere desunto anche attraverso la sussistenza di uno stretto collegamento tra le parti scientifiche prodotte e la preparazione specifica del candidato in un determinato settore, come quella, ad esempio, del calcolo numerico.

Pres. D’Alessandro, Est. Bruno – G.T. (avv. Galante) c. Seconda Università degli Studi di Napoli ed altro (Avv. Stato)

 


Allegato


Titolo Completo

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 2^– 2 maggio 2012, n. 1984

SENTENZA

 

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 2^– 2 maggio 2012, n. 1984


N. 01984/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01192/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente


SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1192 del 2011, proposto da Gerarda Tessitore, rappresentata e difesa dall’avv. Maria Teresa Galante, con domicilio eletto presso lo studio della stessa in Napoli, via Posillipo n. 255;

contro

la Seconda Università degli Studi di Napoli, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria per legge in Napoli, via Diaz, 11;

nei confronti di

Luca Vincenzo Ballestra, rappresentato e difeso dall’ avv. Prof. Giovanni Acquarone e dall’avv. Gherardo Marone, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Napoli, via Cesario Console n. 3;

per l’annullamento

a) del decreto del Rettore della Seconda Università di Napoli n. 2868 del 20 dicembre 2010, con il quale sono stati approvati gli atti della procedura valutativa comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario, settore scientifico disciplinare SECS-S/06 (Metodi Matematici dell’Economia e delle Scienze Attuarli e Finanziarie), presso la Facoltà di Economia;

b) della nota n. 44327 del 21 dicembre 2010 con la quale è stato comunicato il suddetto decreto;

del decreto rettorale n. 120 del 18 gennaio 2010 di modifica del bando indetto con decreto rettorale n. 3009 del 18 dicembre 2009;

c) del decreto rettorale n.64 del 13 agosto 2010 di nomina della Commissione;

d) di tutti i verbali redatti dalla Commissione esaminatrice e, specificamente, del verbale n. 1 e dei criteri di massima della procedura ad esso allegati, del verbale n. 2 con cui si è proceduto alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati, del verbale n. 3 relativo alla discussione dei titoli presentati dai candidati e della relazione riassuntiva delle operazioni della procedura;

e) del decreto rettorale n. 2918 del 27 dicembre 2010 di nomina di Luca Ballestra a ricercatore universitario della Facoltà di Economia, settore scientifico disciplinare SECS-S/06 (Metodi Matematici dell’Economia e delle Scienze Attuarli e Finanziarie), a decorrere dal 30 dicembre 2010, nonché, nei limiti dell’interesse, della nota di attestazione della presa di servizio, prot. n. 2250 del 30 dicembre 2010 – n. 117 del 4 gennaio 2011 – a firma del Preside della Facoltà di Economia e della dichiarazione di presa di servizio del 30 dicembre 2010 a firma del Ballestra;

f) di ogni altro atto conseguente, preparatorio ovvero connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Seconda Università degli Studi di Napoli e di Luca Vincenzo Ballestra;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 aprile 2012 la dott.ssa Brunella Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

A. Con decreto rettorale n. 3009 del 18 dicembre 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (IV Serie Speciale) n. 99 del 29 dicembre 2009, è stata indetta la procedura valutativa comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario, settore scientifico disciplinare SECS-S/06 (Metodi Matematici dell’Economia e delle Scienze Attuarli e Finanziarie), presso la Facoltà di Economia della Seconda Università degli Studi di Napoli.

B. Successivamente, con decreto rettorale n. 120 del 18 gennaio 2010, è stato modificato l’art. 6 del suddetto bando; sono stati, in particolare, eliminati gli originari commi 11, 12, 17 e 18 mentre al comma 13, dopo la locuzione “la discussione” è stata aggiunta la specificazione “dei titoli”.

C. Conclusa la procedura, con decreto rettorale n. 2868 del 20 dicembre 2010, sono stati approvati gli atti della Commissione giudicatrice, ed è stato dichiarato vincitore Luca Vincenzo Ballestra.

D. Gerarda Tessitore, candidata nella prefata selezione, ha proposto, quindi, il ricorso introduttivo del presente giudizio con il quale ha impugnato il prefato Decreto rettorale di approvazione degli atti della procedura e tutti gli altri provvedimenti ed atti in epigrafe indicati, deducendo le seguenti censure:

1) violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 7 del D.L. n. 180 del 10 novembre 2008, convertito dalla l. n. 1 del 2009, come modificato dalla l. n. 183 del 2010, dell’art. 6, comma 16 del bando, dei principi di imparzialità, buon andamento e pubblicità dell’azione amministrativa, nonché eccesso di potere per sviamento e disparità di trattamento, a motivo dell’omessa comunicazione alla ricorrente della data e dell’ora di convocazione degli altri candidati per la discussione dei titoli, indispensabile al fine di assicurare il diritto ad assistere a tali audizioni sotteso alla previsione della pubblicità delle discussioni medesime, non potendosi a tal fine ritenere sufficiente, ad avviso della difesa della ricorrente, la circostanza che tutti i colloqui si sono svolti “a porte aperte”;

2) violazione e falsa dell’art. 1, comma 7 del D.L. n. 180 del 10 novembre 2008, convertito dalla l. n. 1 del 2009, del D.M. 28 luglio 2009, dell’art. 3 della l. n. 241 del 1990 ed eccesso di potere per carenza di motivazione, carenza dell’istruttoria ed illogicità, avendo il D.L. n. 180 del 2008 previsto, quale oggetto della discussione, sia i titoli che le pubblicazioni mentre, a seguito delle modifiche alla lex specialis apportate con il decreto rettorale n. 120 del 18 gennaio 2010, la discussione è stata limitata ai soli titoli. A sostegno di tale deduzione, la difesa della ricorrente, ha richiamato la previsione contenuta nell’art. 1, comma 7 del D.L. n. 180 del 2008, come modificato dall’art. 9, comma 2 della l. n. 183 del 2010, ai sensi della quale “la valutazione comparativa è effettuata sulla base dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati, ivi compresa la tesi di dottorato, discussi pubblicamente con la commissione”; previsione, questa, che, ad avviso di parte ricorrente, avrebbe natura meramente interpretativa e, conseguentemente, sarebbe suscettibile di applicazione retroattiva;

3) violazione e falsa dell’art. 1, comma 7 del D.L. n. 180 del 10 novembre 2008, convertito dalla l. n. 1 del 2009, del D.M. 28 luglio 2009, dell’art. 3 della l. n. 241 del 1990 ed eccesso di potere per indeterminatezza, genericità, carenza di istruttoria, contraddittorietà nonché violazione del principio dell’autovincolo, a motivo della violazione dei criteri di massima che, pur correttamente e compiutamente individuati dalla Commissione, non hanno costituito oggetto di legittima applicazione, segnatamente in relazione alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, risultando le motivazioni del tutto generiche ed inidonee a differenziare il giudizio espresso sui singoli candidati. Nell’articolazione di tale censura la difesa della ricorrente ha anche censurato il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento ed illogicità nella valutazione dei titoli didattici nonché violazione dell’art. 3 della l. n. 241 del 1990 e dell’art. 1, comma 14 della l. n. 230 del 2005, avendo la Commissione omesso di considerare la maggiore esperienza della ricorrente e i maggiori titoli dalla stessa vantati, tra i quali sei contratti sostitutivi, cinque contratti integrativi e due idoneità per ulteriori contratti, tutti nello specifico settore messo a concorso. Viene evidenziata, inoltre, la mancanza di coerenza tra i giudizi individuali e quello complessivo espressi nei confronti della Tessitore e del Ballestra, con specifico riferimento alla valutazione dell’attività didattica, lamentando anche la violazione dell’art. 1, comma 14 della l. n. 230 del 2005 che considera tra i titoli preferenziali la stipulazione di contratti sostitutivi o integrativi. Anche in relazione alle pubblicazioni parte ricorrente ha censurato l’operato della Commissione che, pur avendo considerato pertinenti al settore disciplinare de quo un numero pari di scritti, complessivamente cinque, sia per la ricorrente che per il controinteressato, ha, tuttavia, esaltato la produzione di quest’ultimo e marginalizzato quella della Tessitore, attraverso un giudizio che ingiustificatamente sottolinea le pubblicazioni di quest’ultima non pertinenti e congrue rispetto al settore disciplinare considerato, sebbene molte di tale pubblicazioni afferiscano, comunque, ad un settore contiguo;

4) violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 2, lett. d) del D.P.R. n. 117 del 2000, dell’art. 3 del bando ed eccesso di potere per carenza di istruttoria e disparità di trattamento, in quanto una delle cinque pubblicazioni del Ballestra valutate dalla Commissione non avrebbe dovuto essere considerata in quanto si sostanzia in un mero “quaderno”, in quanto è stata allegata dall’autore senza la dichiarazione di conformità all’originale, ed in quanto non è stata prodotta l’accettazione dell’editore in originale o in copia conforme, con conseguente preminenza della ricorrente quanto a numero di pubblicazioni di settore (rapporto di quattro a cinque);

5) violazione dell’art. 4, comma 2, lett. b) del D.P.R. n. 117 del 2000, dell’art. 3 n. 2, lett. d) del D.M. del 28 luglio 2009, dei parametri fissati dal bando all’art. 6, dei criteri indicati dalla Commissione nel verbale n. 1 del 15 ottobre 2010 ed eccesso di potere per carenza di istruttoria ed indeterminatezza, avendo la Commissione valutato in favore del Ballestra lavori collettanei senza la specifica indicazione dell’apporto da questi individualmente fornito ove, per contro, la Tessitore ha autocertificato la titolarità delle parti degli articoli a lei direttamente riferibili;

6) violazione dell’art. 3 della l. n. 241 del 1990, eccesso di potere per carenza di istruttoria, errore sui presupposti di fatto e di diritto, illogicità ed arbitrarietà, disparità di trattamento, avendo il Ballestra erroneamente dichiarato la titolarità di assegni di ricerca dall’anno 2004 al 2009 mentre dal sito internet dell’Università delle Marche emergono assegni solo per gli anni 2007 e 2008, risultando, dunque, anche sotto tale profilo la preminenza della Tessitore.

La difesa di parte ricorrente ha, infine, dedotto l’illegittimità derivata del decreto di approvazione delle risultanze concorsuali e di tutti gli altri provvedimenti ed atti gravati.

E. La Seconda Università degli Studi di Napoli si è costituita in giudizio per resistere al gravame, concludendo per la reiezione del ricorso in quanto infondato, avendo la Commissione legittimamente operato, scrupolosamente applicando i criteri predeterminati.

F. Si è costituito in giudizio anche Luca Vincenzo Ballestra, con una difesa articolata, diretta a sostenere l’infondatezza delle pretese di parte ricorrente, in relazione alle quali ha anche eccepito l’inammissibilità nelle parti in cui le relative censure sconfinano nel merito delle valutazioni tecnico discrezionali riservate alla commissione esaminatrice.

G. All’udienza del 5 aprile 2012 i difensori comparsi hanno ribadito le rispettive conclusioni, dopo di che la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso non merita accoglimento.

2. Con il primo motivo di ricorso la difesa della ricorrente ha censurato l’omessa comunicazione della data e dell’ora nella quale avrebbero avuto luogo i colloqui degli altri candidati, con conseguente preclusione della possibilità di assistere a tali discussioni, in violazione del principio di pubblicità delle prove orali.

2.1. La censura non merita accoglimento.

2.2. Dal verbale n. 1 del 15 ottobre 2010 emerge che la Commissione, tenuto conto del numero di candidati – pari a quindici – e degli impegni dei commissari, ha disposto che la discussione sui titoli sarebbe avvenuta per tutti i candidati il giorno 10 dicembre 2010, secondo la seguente ripartizione oraria: dalle ore 9,00 per i primi otto indicati in ordine alfabetico e dalle ore 14,00 per i successivi sette.

2.3. E’ opportuno chiarire che non è in contestazione che la discussione sui titoli si sia svolta pubblicamente e, cioè, in aula aperta al pubblico, come, peraltro, comprovato dal verbale n. 3 del 10 dicembre 2010.

2.4. Alcun vizio è, dunque, riscontrabile nell’operato della Commissione giacché la regola della pubblicità delle sedute delle prove orali è osservata quando sia assicurato, come nel caso che ne occupa, l’accesso al locale dove si svolgono le prove.

2.5. Si evidenzia, infatti, che l’art. 6 del D.P.R. n. 487 del 1994 prevede che l’avviso per la presentazione alla prova orale deve essere dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi devono sostenerla e che le prove orali devono svolgersi in aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione.

2.6. L’obbligo di comunicazione a ciascun candidato della data e dell’ora calendarizzate per le discussioni degli altri partecipanti alla selezione non è prevista da alcuna disposizione né è desumibile dal sistema.

2.7. Come correttamente evidenziato dalla difesa del controinteressato, infatti, la prevista pubblicità delle prove è soddisfatta attraverso la previsione dello svolgimento in aule aperte al pubblico, sì da consentire la più ampia possibilità di assistere a tali prove, possibilità non riservata ai soli partecipanti alla selezione ma estesa a chiunque intenda essere presente.

2.8. La previsione suddetta costituisce, infatti, applicazione di un principio di carattere generale la cui funzione primaria non si risolve e non si esaurisce nella tutela dell’interesse individuale dei candidati che partecipano alla procedura selettiva, essendo preordinato ad assicurare la più ampia conoscibilità e controllabilità dell’attività espletata.

2.9. La possibilità di assistere alle discussioni degli altri candidati non è stata assolutamente preclusa alla ricorrente, la quale ha ricevuto la comunicazione avente ad oggetto la propria convocazione circa un mese prima della data stabilita sicché, ove avesse avuto interesse ad essere presente, ben avrebbe potuto diligentemente ed agevolmente informarsi, richiedendo il calendario integrale delle discussioni.

3. Del pari infondato si palesa il secondo motivo di ricorso con il quale parte ricorrente contesta la limitazione della discussione, a seguito modifiche alla lex specialis apportate con il decreto rettorale n. 120 del 18 gennaio 2010, ai soli titoli, con esclusione delle pubblicazioni, in violazione della previsione contenuta nell’art. 1, comma 7 del D.L. n. 180 del 2008, come modificato dall’art. 9, comma 2 della l. n. 183 del 2010, norma che avendo, ad avviso della difesa della ricorrente, natura meramente interpretativa non avrebbe potuto che essere applicata retroattivamente.

3.1. Orbene, il Collegio non ritiene di dover aggiungere molte considerazioni alle serrate argomentazioni esposte sul punto dalla difesa del controinteressato e dalla difesa della resistente Università; le relative controdeduzioni sono pienamente condivise dal Collegio, sia nei presupposti di fatto, sia nelle argomentazioni giuridiche.

3.2. Si evidenzia, infatti, che, come correttamente sottolineato dalla difesa del controinteressato, trova applicazione in materia concorsuale la regola secondo la quale la disciplina applicabile è quella vigente al momento della pubblicazione del bando, costituente la lex specialis della procedura, e non invece le norme intervenute successivamente; tale principio è stato ribadito dalla stessa Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella sentenza n. 9 del 24 maggio 2011, nella quale ha, infatti, affermato che “ai concorsi pubblici in itinere, per regola generale, le disposizioni normative sopravvenute in materia di ammissione dei candidati, di valutazione dei titoli o di svolgimento di esami di concorso e di votazioni non sono applicabili alla data della loro entrata in vigore, in quanto il principio “tempus regit actum” attiene alle sequenze procedimentali composte di atti dotati di propria autonomia funzionale, e non anche ad attività (quale è quella di espletamento di un concorso) interamente disciplinate dalle norme vigenti al momento in cui essa ha inizio”.

3.3. Ciò chiarito occorre considerare che l’art. 1, comma 7 del D.L. n. 180 del 2008 è stato, nel tempo, sottoposto a diverse modificazioni.

3.4. Mentre nella formulazione originaria prevedeva, infatti, che “la valutazione comparativa è effettuata sulla base dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati, ivi compresa la tesi di dottorato”, successivamente, con la legge di conversione n. 1 del 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2009, la discussione è stata limitata ai titoli, con esclusione delle pubblicazioni, comunque considerate nella valutazione comparativa; in tale versione la norma, come modificata, reca la seguente formulazione: «Nelle procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei ricercatori bandite successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, la valutazione comparativa è effettuata sulla base dei titoli, illustrati e discussi davanti alla commissione, e delle pubblicazioni dei candidati (…)».

3.5. Solo con la seconda modifica, apportata dall’art. 9 della l. n. 183 del 2010 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 9 novembre 2010) è stata reintrodotta la discussione anche sulle pubblicazioni, prevedendosi che “la valutazione comparativa è effettuata sulla base dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati, ivi compresa la tesi di dottorato, discussi pubblicamente con la commissione (…)”.

3.6. Alla luce delle specificazioni sopra svolte e considerato che il bando avente ad oggetto la selezione de qua è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2009, nella fattispecie è stata correttamente applicata la previsione contenuta nell’art. 1, comma 7 del D.L. n. 180 del 2008, nella formulazione introdotta dalla l. n. 1 del 2009 sopra riportata, che chiaramente prevedeva quale oggetto della discussione i soli titoli e non anche le pubblicazioni.

3.7. Proprio in considerazione della chiara formulazione della prefata norma, non è possibile neanche sostenere – contrariamente a quanto affermato dalla difesa della ricorrente nella prospettiva di legittimare un’applicazione retroattiva delle disposizione – la natura meramente interpretativa dell’art. 1, comma 7 del D.L. n. 180 del 2008, come modificato dall’art. 9 della l. n. 183 del 2010, giacché, come affermato dalla Corte Costituzionale nella pronuncia n. 209 dell’11 giugno 2010 e ribadito dall’Adunanza Plenaria nella sentenza sopra richiamate, presupposto fondamentale perché una norma sia qualificabile di interpretazione autentica è che il significato della norma interpretata sia incerto, presentando più opzioni ermeneutiche e che la norma interpretativa scelga una tra le possibili varianti di senso del testo originario.

3.8. Alla stregua di tali principi, in considerazione del significato chiaro ed univoco della formulazione della norma come modificata dalla legge di conversione n. 1 del 2009, l’ulteriore modifica apportata dall’art. 9 della l. n. 183 del 2010 assume inequivocabilmente natura modificativa e non meramente interpretativa.

3.9. E’ da escludere, dunque, che la modifica apportata alla lex specialis con il decreto rettorale n. 120 del 18 gennaio 2010 abbia inficiato la correttezza del giudizio comparativo della Commissione, giacché il suddetto decreto è stato esclusivamente funzionale ad assicurare la conformità del bando alla normativa vigente al momento della sua pubblicazione – eliminando, dunque, una causa di illegittimità della procedura – ed a rendere certa l’applicazione di tale normativa.

4. Anche il terzo motivo di ricorso è infondato e va disatteso.

4.1.Si osserva, infatti, in primo luogo che i criteri di valutazione delle pubblicazioni, la cui conformità a quelli definiti dall’art. 4 del D.P.R. n. 117 del 2000 non è in contestazione, sono stati individuati ed indicati nell’all. 1 al verbale n. 1 del 15 ottobre 2010 nell’ordine di seguito riportato: « originalità ed innovatività di ciascuna pubblicazione scientifica; congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore scientifico – disciplinare per il quale è bandita la procedura, ovvero con tematiche interdisciplinari ad esso correlate; rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all’interno della comunità scientifica; determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica di riferimento, dell’apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione».

4.2. Ulteriori criteri sono stati individuati nella consistenza complessiva della produzione scientifica del candidati, nell’intensità e continuità temporale della stessa, fatti salvi periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall’attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.

4.3. Analogamente, in relazione alla valutazione di titoli, nel medesimo allegato sopra indicato sono stati dettagliati i seguenti criteri: « possesso del titolo di dottore di ricerca, conseguito in Italia o all’estero, di titoli equivalenti o di altri titoli di istruzione superiore (master e simili); svolgimento di attività didattica a livello universitario in Italia o all’estero; prestazione di servizi di formazione e ricerca, anche con rapporto di lavoro a tempo determinato, presso istituti pubblici italiani o all’estero; svolgimento di attività di ricerca, formalizzata da rapporti istituzionali, presso soggetti pubblici e privati italiani e stranieri; organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali ed internazionali; partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali ed internazione; conseguimento di premi e di riconoscimenti nazionali ed internazionali per attività di ricerca». La Commissione ha inoltre specificato che “costituiscono titoli preferenziali il dottorato di ricerca, le attività svolte in qualità di assegnisti e contrattisti ai sensi dell’art. 51, comma 6 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, di borsisti post-dottorato ai sensi della legge 30 novembre 1989, n. 398, nonché di contrattisti ai sensi dello stesso art. 1, comma 14 della legge 4 novembre 2005, n. 230”.

4.4. Rispetto ai criteri sopra determinati le valutazioni espresse sia nei giudizi individuali sia in quello complessivo appaiono pienamente logiche e coerenti.

4.5. Come emerge dalla documentazione versta in atti, infatti, la preminenza del Ballestra è stata affermata in considerazione della piena pertinenza di cinque delle nove pubblicazioni ritenute valutabili, della pubblicazione anche su riviste internazionali di buon livello complessivo; di una produzione scientifica che testimonia un’attività di ricerca ormai completamente orientata su temi di ampio interesse per lo specifico settore considerato ed in crescente sviluppo.

4.6. I giudizi espressi, per contro, sulla ricorrente, pur attestando l’elevato numero di pubblicazioni e la buona attività didattica svolta non trascurano di adeguatamente sottolineare la prevalente pertinenza delle pubblicazioni ad un diverso settore scientifico e la circostanza che l’attività didattica sia stata quasi integralmente svolta nell’ultimo quinquennio; degne di nota si ritengono ulteriori due circostanze: la pubblicazione di alcuni suoi lavori su riviste internazionali, senza la specificazione del buon livello della collocazione editoriale rinvenibile, per contro, come sopra esposto, nei giudizi formulati sul Ballestra, ed il diverso tempo avuto a disposizione, in ragione dell’età, per lo svolgimento dell’attività scientifica (quest’ultimo, infatti, è più giovane della Tessitore di dieci anni).

4.7. Il Collegio ritiene opportuno ribadire, conformemente alla consolidata giurisprudenza, che le valutazioni espresse dalle Commissioni esaminatrici costituiscono espressione di un’ampia discrezionalità finalizzata a stabilire in concreto l’idoneità tecnica e culturale dei candidati, con la conseguenza che le stesse valutazioni non sono sindacabili dal giudice amministrativo se non nei casi in cui sussistono elementi idonei ad evidenziare un chiaro sviamento logico o un errore di fatto o una manifesta contraddittorietà (cfr., ex multis, Cons. St., sez. IV, 27 marzo 2008, n. 1248).

4.8. Occorre, inoltre, considerare che, come chiarito anche dal giudice d’appello, le valutazioni delle pubblicazioni e dei titoli hanno carattere complessivo e non analitico. A differenza di quanto accade per gli ordinari concorsi per il pubblico impiego e procedure analoghe, per i quali vige la regola che tutti i titoli presentati dai candidati devono essere distintamente esaminati e valutati, generalmente mediante l’attribuzione di un punteggio, invece nei concorsi per posti di docente universitario e di ricercatore si segue la regola per cui i giudizi sono sempre riferiti all’insieme delle pubblicazioni e degli altri titoli, salva la facoltà, per ciascuno dei commissari, che si esprimono individualmente, di citare espressamente questo o quello dei titoli prodotti, ritenendolo significativo; pertanto, il fatto che taluno dei commissari abbia menzionato solo qualche titolo ovvero l’oggetto di qualche pubblicazione non significa che abbia omesso di valutare gli altri (in termini T.A.R. Umbria, 16 aprile 2010, n. 241).

4.9. Applicati tali principi alla fattispecie in esame ed in considerazione di quanto sopra esposto e segnatamente degli elementi emergenti dalla documentazione in atti, i contenuti delle valutazioni e la preminenza affermata in favore del Ballestra risultano conseguenti ad una corretta applicazione dei criteri.

4.10. Si osserva, infatti, in primo luogo, che contrariamente a quanto tenta di sostenere la difesa della ricorrente, la pertinenza al settore disciplinare in argomento costituisce oggetto di un criterio di primario rilievo e non certo marginale.

Come evidenziato anche dal giudice d’appello, i parametri di valutazione sono posti in ordine logico susseguente di apprezzamento, sicché il ricorso a quelli successivi si rende necessario solo allorché, non risultando decisiva l’applicazione di quelli precedenti, occorra ulteriormente affinare il giudizio, ai fini della comparazione (Cons. St., sez. VI, 22 aprile 2004, n. 2364); è evidente, infatti, che ove un criterio prioritario non risulti soddisfatto il relativo giudizio rende superflua ogni ulteriore indagine.

4.11. Occorre sottolineare, altresì, che tale valutazione, espressa dalla Commissione sul complesso della produzione scientifica dei candidati, non è stata, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, considerata in via esclusiva; tant’è che la Commissione ha valutato – correttamente e doverosamente in ragione delle circostanze specifiche – ulteriori fattori e, in particolare, la continuità della produzione e la rilevanza scientifica delle collocazioni editoriali.

4.12. La Commissione ha, infatti, evidenziato che la produzione del Ballestra risulta definitivamente orientata all’esame dello specifico settore scientifico disciplinare tant’è che le cinque pubblicazioni più recenti dallo stesso prodotte “sono tutte centrali per il raggruppamento”, oltre ad essere collocate su riviste internazionali di buon livello ed a testimoniare un’attività di ricerca in crescente sviluppo; lì dove, per contro, i titoli e le pubblicazioni della Tessitore sono stati nel complesso valutati non particolarmente apprezzabili in ragione della prevalente afferenza ad un settore, la statistica, estraneo al concorso.

4.13. Tali considerazioni ampiamente danno conto dell’esito della selezione, non potendo essere condiviso il criterio matematico evocato dalla ricorrente nell’articolazione della censura, imperniato sulla circostanza che il numero delle sue pubblicazioni ritenute afferenti al settore considerato risultano, nel numero, pari a quelle prodotte dal controinteressato.

4.14. Correttamente la Commissione ha, infatti, valutato la produzione complessiva espressiva dell’intero percorso formativo e dell’applicazione alla ricerca scientifica di ciascun candidato; risulta, peraltro, pienamente ragionevole la preferenza espressa nei confronti di un candidato che in minor tempo non solo ha prodotto lo stesso numero di pubblicazioni pertinenti rispetto a chi, come la ricorrente, ha avuto dieci anni in più da dedicare all’attività di ricerca ma ha anche ormai radicato il proprio interesse unicamente su tematiche di ampio interesse per lo specifico settore, denotando un andamento in crescita ( “crescente sviluppo” si legge, infatti, nel giudizio complessivo) rispetto a quello della Tessitore.

4.15. Da quanto sopra esposto emerge anche l’infondatezza delle ulteriori deduzioni.

4.16. Dalla documentazione in atti emerge che l’attività di insegnamento del Ballestra è proseguita con continuità ed è stata articolata in un arco temporale di circa dieci anni, risultando, dunque, sotto tale profilo, consistentemente superiore rispetto a quella svolta dalla Tessitore; la Commissione, infatti, dà atto, nel giudizio finale espresso sulla candidata, che l’attività didattica della stessa non è “di lunga durata” .

4.17. Si ritiene necessario, altresì, chiarire che nella selezione in esame sono stati considerati titoli preferenziali “il dottorato di ricerca, le attività svolte in qualità di assegnisti e contrattisti ai sensi dell’art. 51, comma 6 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, di borsisti post-dottorato ai sensi della legge 30 novembre 1989, n. 398, nonché di contrattisti ai sensi dello stesso art. 1, comma 14 della legge 4 novembre 2005, n. 230” ; la Commissione ha, quindi, correttamente considerato sia le attività svolte a contratto sia quelle svolte dai candidati in qualità di assegnisti, logicamente e doverosamente apprezzando anche la costanza e la durata di tale attività didattica.

4.18. Da ciò discende l’infondatezza della doglianza, dovendosi anche considerare che, come evidenziato dal giudice d’appello, l’attività didattica non può costituire l’elemento predominante nella valutazione comparativa, in quanto “il rapporto tra il comma 2 e il comma 4 dell’art. 4, d.P.R. 23 marzo 2000 n. 117 va inteso nel senso che prioritaria e preminente valutazione deve attenere al profilo scientifico del candidato, fermo restando che devono comunque essere valutati anche i titoli relativi all’ attività didattica” (cfr., Cons. St., sez. VI, 16 dicembre 2010, n. 9024).

4.19. Il Collegio rileva, inoltre, che contrariamente a quanto affermato dalla difesa della ricorrente, non sussiste alcuna contraddittorietà tra i giudizi espressi dai singoli membri della Commissione ed il giudizio collegiale; i giudizi dei singoli membri della commissione esaminatrice, infatti, debbono necessariamente confluire nell’unico giudizio collegiale, destinato ad assorbirli non attraverso una loro meccanica sommatoria bensì mediante un’opera di composizione dei medesimi e di superiore mediazione nel corso della quale il singolo commissario ben può adattare o correggere la valutazione già espressa nel confronto con quella degli altri commissari (Tar Lazio, Roma, sez. III, 6 febbraio 2002, n. 833; Cons. St., sez. VI, 3 novembre 1999, n. 1702).

4.20. Proprio perché l’iniziale giudizio individuale dei singoli commissari non ha una sua autonoma e definitiva rilevanza, la formulazione finale è riservata all’esame collegiale, nel quale confluiscono, contemperandosi in un apprezzamento unitario, i giudizi singolarmente espressi dai vari membri della commissione (Tar Toscana, I, 24 maggio 2004, n. 1490).

4.21. In altri termini, nelle procedure concorsuali per l’assegnazione di posti di professori universitari il giudizio conclusivo costituisce la risultante di un’elaborazione delle valutazioni espresse nei giudizi individuali, che, attraverso l’esame e la discussione collegiale di tutti gli elementi considerati da ciascun commissario, li supera ed assorbe attraverso il giudizio al quale la Commissione, all’unanimità o a maggioranza, ritiene di pervenire (Cons. St., sez. VI, 22 ottobre 2002, n. 5802).

4.22. Il semplice raffronto del contenuto delle singole valutazioni individuali rispetto a quella collegiale testimonia sul piano logico l’ordinario sviluppo della procedura in esame che ha inevitabilmente visto, proprio attraverso il momento qualificante del raffronto dialettico tra i diversi commissari, un approdo comune in ordine a condivisi elementi caratterizzanti il vissuto professionale e scientifico di ciascun candidato, tale da condurre all’elaborazione di un giudizio espresso all’unanimità.

4.23. Quanto alla completezza dell’analisi della produzione scientifica della Tessitore, il Collegio sottolinea che la Commissione non ha trascurato di considerare tutti gli scritti ammessi alla valutazione come comprovato dalla circostanza che dalla documentazione versata in atti emerge sovente il riferimento agli scritti relativi a materie contigue a quella oggetto di selezione; si ribadisce, inoltre, che, come evidenziato al capo 4 sub 8 della presente pronuncia, al quale si rinvia, le valutazioni delle pubblicazioni hanno carattere complessivo e non analitico.

4.24. Conformemente ai criteri definiti dall’art. 4 del D.P.R. n. 117 del 2000, la Commissione ha, inoltre, correttamente operato una valutazione qualitativa delle pubblicazioni e dei titoli dei candidati; il confronto numerico tra le pubblicazioni riveste, infatti, una rilevanza estremamente modesta giacché le pubblicazioni devono costituire oggetto di un giudizio di qualità e non di una conta matematica (cfr., ex multis, Cons. St., sez. VI, 22 ottobre 2002, n. 5802).

4.25. La deduzione riferita al profilo quantitativo della produzione della ricorrente risulta ancor meno apprezzabile ove si consideri la diversa età dei candidati; non vi è dubbio infatti, che il profilo quantitativo della produzione scientifica deve essere relativizzato e rapportato al periodo di tempo avuto a disposizione, in considerazione dell’età, per lo svolgimento di tale attività.

4.26. Una conclusione di diverso segno non potrebbe, infatti, sfuggire al giudizio di irragionevolezza tenuto anche conto che l’anzianità non costituisce, di per sé considerata, un criterio di valutazione né tanto meno un indice di meritevolezza.

5. Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 2, lett. d del D.P.R. n. 117 del 2000, dell’art. 3 del bando, nonché censurato il vizio di eccesso di potere per carenza di istruttoria e disparità di trattamento, in quanto una delle cinque pubblicazioni del Ballestra valutate dalla Commissione non avrebbe dovuto essere considerata in quanto si sostanzia in un mero “quaderno”, in quanto è stata allegata dall’autore senza la dichiarazione di conformità all’originale ed in quanto non è stata prodotta l’accettazione dell’editore in originale o in copia conforme, con conseguente preminenza della ricorrente quanto a numero di pubblicazioni di settore (rapporto di quattro a cinque).

5.1. La censura va disattesa.

5.2. Oltre a rinviare a quanto sopra esposto in ordine alla centralità della valutazione qualitativa e non quantitativa della produzione scientifica, il Collegio ritiene che la Commissione abbia correttamente considerato lo scritto contestato dalla ricorrente.

5.3. Si osserva, infatti, che il discrimine tra opere valutabili ed opere non valutabili dipende in primo luogo dalla divulgazione dell’opera presso il pubblico, dovendosi escludere le opere interne alle singole università prive di sufficiente diffusione.

5.4. La qualificazione del suddetto scritto in termini di “quaderno” è smentita dalla circostanza che il lavoro era stato accettato per la pubblicazione, come specificato dal controinteressato nell’elenco delle produzioni allegate al curriculum e come dalla stesso specificamente dichiarato, tant’è che è stato effettivamente pubblicato dall’editore.

5.5. Del resto lo stesso bando ha previsto l’ammissibilità dei lavori accettati per la pubblicazione con la specificazione della necessità di allegazione alla domanda della “relativa accettazione dell’editore in originale o in copia conforme all’originale”, conformità attestabile anche mediante dichiarazione sostitutiva resa dal candidato.

5.6. Nella fattispecie il Ballestra ha reso apposita dichiarazione, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, che il lavoro prodotto era stato accettato per la pubblicazione, e ciò ha fatto proprio utilizzando il modello B previsto dal bando per l’attestazione di conformità delle pubblicazioni; il controinteressato ha, inoltre, allegato l’accettazione del lavoro da parte dell’editore (doc. 18 delle produzioni documentali del controinteressato), risalente al 21 gennaio 2010 e, dunque, ad epoca precedente alla presentazione della domanda di partecipazione alla procedura.

5.7. Ad avviso del Collegio, infine, risulta dirimente la circostanza che il giudizio di preminenza espresso nei confronti del Ballestra non è stato imperniato su tale scritto ma è scaturito da una valutazione complessiva incentrata su tutti i profili sopra ampiamente evidenziati.

6. Con il quinto motivo di ricorso è stata dedotta la violazione dell’art. 4, comma 2, lett. b) del D.P.R. n. 117 del 2000, dell’art. 3 n. 2, lett. d) del D.M. del 28 luglio 2009, dei parametri fissati dal bando all’art. 6, dei criteri indicati dalla Commissione nel verbale n. 1 del 15 ottobre 2010, nonché censurato il vizio di eccesso di potere per carenza di istruttoria ed indeterminatezza, avendo la Commissione valutato in favore del Ballestra lavori collettanei senza la specifica indicazione dell’apporto da questi individualmente fornito ove, per contro, la Tessitore ha autocertificato la titolarità delle parti degli articoli a lei direttamente riferibili.

6.1. La censura è infondata.

6.2. Il Collegio evidenzia, infatti, che non sussiste alcun obbligo per i candidati di indicare specificamente le parti dei lavori collettanei segnatamente a loro riferibili né è stata prevista la necessità di un’ autocertificazione avente ad oggetto l’apporto individuale.

6.3.Non vi è contestazione in merito al principio, affermato anche dal giudice d’appello, che le pubblicazioni collettanee non sono valutabili ove sia impossibile determinare l’apporto individuale (Cons. St., VI, 24 novembre 2011, n. 62099).

6.4. La valutazione della ricorrente in ordine a tale impossibilità non può essere condivisa.

6.5. Si sottolinea, infatti, che la Commissione ha espressamente affermato che “i contributi scientifici di tutti i candidati, nei lavori in collaborazione con altri autori o con membri della Commissione, sono enucleabili e distinguibili, tenuto conto dell’attività scientifica globale sviluppata dai candidati”.

6.6. Il dettagliato curriculum del controinteressato, inoltre, rende oggettivamente individuabili i contribuiti dallo stesso forniti nella redazione dei lavori collettanei, in specie attraverso l’indicazione delle soluzione proposte in relazione ai particolari problemi trattati, espresse nella maggior parte dei casi in forma di algoritmo.

6.7. E’ necessario considerare, altresì, che nei concorsi universitari concernenti materie scientifiche il contribuito del candidato ai lavori collettanei può essere desunto anche attraverso la sussistenza di uno stretto collegamento tra le parti scientifiche prodotte e la preparazione specifica del candidato in un determinato settore, nella specie quello del calcolo numerico.

6.8. L’apporto del Ballestra nei lavori in collaborazione era dunque agevolmente individuabile essendo incentrato proprio sugli aspetti di calcolo numerico ricompresi nei lavori; tanto è vero che non solo è stato individuato dalla Commissione ma anche dalla ricorrente, la quale, infatti, ha ulteriormente contestato che i metodi di analisi numerica attengono ad altro settore rispetto a quello considerato dalla procedura.

6.9. Neanche tale ulteriore argomentazione può essere condivisa giacché, come correttamente sottolineato dalla difesa dell’Università resistente, il raggruppamento disciplinare SECS-S/06 “Metodi matematici dell’economia e scienze attuariali e finanziarie” afferisce all’applicazione della matematica alle scienze economiche, attuariali e finanziarie; ciò che assume rilievo è, quindi, l’applicazione del metodo di analisi numerica a tali specifici argomenti e, dunque, la sua utilizzazione, peraltro indiscutibilmente indispensabile, per l’esame dei problemi economici, attuariali e finanziari.

6.10. Tale circostanza ricorre nella fattispecie dovendosi anche considerare che la definizione degli aspetti del calcolo numerico nei lavori in collaborazione ai quali il Ballestra ha contribuito postulano, sotto il profilo logico prima ancora che scientifico, una piena conoscenza dei modelli finanziari ai quali si riferiscono.

7. Con il sesto motivo di ricorso è stata, infine, censurata la violazione dell’art. 3 della l. n. 241 del 1990 e lamentato il vizio eccesso di potere per carenza di istruttoria, errore sui presupposti di fatto e di diritto, illogicità ed arbitrarietà, disparità di trattamento, avendo il Ballestra erroneamente dichiarato la titolarità di assegni di ricerca dall’anno 2004 al 2009 mentre dal sito internet dell’Università delle Marche emergono assegni solo per gli anni 2007 e 2008, risultando, dunque, anche sotto tale profilo la preminenza della Tessitore.

7.1. La censura è infondata.

7.2. Il controinteressato ha, infatti, depositato in giudizio tutti i contratti relativi agli assegni di ricerca percepiti dall’anno 2004 all’anno 2009, integralmente corrispondenti a quanto dallo stesso attestato nella dichiarazione sostitutiva.

7.3. Dall’accertata infondatezza delle censure sopra dedotte consegue anche il rigetto del vizio di invalidità derivata dedotto dalla difesa della ricorrente.

In conclusione, per le ragioni sopra esposte, il ricorso è infondato e va, dunque, rigettato.

8. In considerazione della natura della controversia e delle peculiarità della fattispecie si ritengono sussistenti giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2012 con l’intervento dei magistrati:

Carlo D’Alessandro, Presidente
Leonardo Pasanisi, Consigliere
Brunella Bruno, Referendario, Estensore

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
        
   

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/05/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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