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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Sicurezza sul lavoro Numero: 2114 | Data di udienza:

SICUREZZA IN GENERE – Giudizio sulla pericolosità sociale di un soggetto – Sussistenza di prove compiute sulla commissione di reati – Necessità – Esclusione – In presenza di meri sospetti – Sussistenza delle condizioni di pericolosità sociale – Applicazione delle misure di prevenzione da parte del giudice – Possibilità.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 5^
Regione: Campania
Città: Napoli
Data di pubblicazione: 8 Maggio 2012
Numero: 2114
Data di udienza:
Presidente: Fiorentino
Estensore: Nunziata


Premassima

SICUREZZA IN GENERE – Giudizio sulla pericolosità sociale di un soggetto – Sussistenza di prove compiute sulla commissione di reati – Necessità – Esclusione – In presenza di meri sospetti – Sussistenza delle condizioni di pericolosità sociale – Applicazione delle misure di prevenzione da parte del giudice – Possibilità.



Massima

 

 

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 5^– 8 maggio 2012, n. 2114

 
SICUREZZA IN GENERE – Giudizio sulla pericolosità sociale di un soggetto – Sussistenza di prove compiute sulla commissione di reati – Necessità – Esclusione – In presenza di meri sospetti – Sussistenza delle condizioni di pericolosità sociale – Applicazione delle misure di prevenzione da parte del giudice – Possibilità.
 
Il giudizio sulla pericolosità sociale di un soggetto non richiede la sussistenza di prove compiute sulla commissione di reati, essendo sufficienti anche meri sospetti su elementi di fatto tali da indurre l’Autorità di polizia a ritenere sussistenti le condizioni di pericolosità sociale che possono dar luogo, da parte del giudice, all’applicazione delle misure di prevenzione, che in quanto comminabile ante delictum e diretta a prevenire reati piuttosto che a reprimerli, è legittimamente applicata indipendentemente dall’esistenza di pendenze penali a carico dell’interessato (Cons. Stato, Sez. VI, 30.12.2005, n. 7581).
 
Pres. Fiorentino, Est. Nunziata – F.D.L. (avv. D’Alterio) c. Questura di Caserta

Allegato


Titolo Completo

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 5^ 8 maggio 2012, n. 2114

SENTENZA

 

 

N. 02114/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00887/2012 REG.RIC.
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
 
ha pronunciato la presente
 
SENTENZA
 
ex artt.60 e 74 cod. proc. ammin., sul ricorso numero di registro generale 887 del 2012, proposto dal Sig. Di Levo Fabio, rappresentato e difeso dall’Avv. Maria Luigia Miccio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli, Riviera di Chiaia n.180;
 
contro
 
Questura di Caserta, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliata presso gli Uffici di Napoli, Via A. Diaz n.11;
 
per l’annullamento
 
previa sospensione
 
dell’ordinanza del Questore di Caserta del 10/1/2012 recante ordine di divieto di far ritorno nel Comune di Castel Volturno per un periodo di anni 3.
 
 
Visto il ricorso con i relativi allegati, in cui parte ricorrente espone che il provvedimento impugnato, anche a seguito della presentazione di memorie difensive, sarebbe stato illegittimamente adottato sulla base del possesso di una placca di metallo simile a quelle utilizzate dalle Forze di Polizia;
 
Vista la costituzione dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato;
 
Vista la documentazione depositata da parte ricorrente;
 
Vista la memoria di parte ricorrente;
 
Visti tutti gli atti della causa;
 
Udito il Relatore Cons. Gabriele Nunziata alla Camera di Consiglio del giorno 3/5/2012 ed ivi uditi i difensori come da verbale;
 
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
 
 
Viste le circostanze di fatto e le ragioni di diritto come spiegate dalle parti negli atti processuali;
 
Atteso che il Collegio ritiene il ricorso manifestamente infondato, con la conseguenza che esso può essere deciso con sentenza in forma semplificata, come rappresentato ai difensori delle parti costituite, ai sensi dell’art.21, comma 10, della Legge n. 1034/1971 nel testo introdotto dall’art. 3 della Legge n.205/2000, in luogo dell’ordinanza sull’istanza cautelare, così come previsto dall’art. 26, commi 4 e 5 della Legge n.1034/1971 nel testo introdotto dall’art.9, comma 1, della Legge n.205/2000, nonché dall’art.74 cod. proc. ammin., essendo ciò consentito dall’oggetto della causa, dall’integrità del contraddittorio e dalla completezza dell’istruttoria;
 
Premesso che, ai fini della corretta applicazione dell’articolo 2 della Legge n. 1423 del 1956, occorre che il provvedimento dia puntuale conto e dimostrazione: a) della appartenenza dell’interessato a una delle tre categorie di soggetti indicate nell’articolo 1 della legge (si tratta di: individui da ritenersi abitualmente dediti a traffici delittuosi; individui la cui condotta e tenore di vita inducano a ritenere che vivano abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose; individui da ritenersi, per il loro comportamento, dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica); b) della sua pericolosità per la sicurezza pubblica;
 
 
Considerato che Collegio ritiene di condividere quell’opinione giurisprudenziale (Cons. Stato, VI, 30.12.2005, n.7581), peraltro avallata dalla Sezione (ex multis, 15.11.2011, n.5375; 15.9.2011, n.4435; 4.5.2011, n.2455; 19.12.2008, n.21378; 4.4.2008, n.1863), secondo la quale il giudizio sulla pericolosità sociale del soggetto destinatario del divieto di ritorno non richiede la sussistenza di prove compiute sulla commissione di reati, essendo sufficienti anche meri sospetti su elementi di fatto tali da indurre l’Autorità di polizia a ritenere sussistenti le condizioni di pericolosità sociale che possono dar luogo, da parte del giudice, all’applicazione delle misure di prevenzione;
 
Atteso che il provvedimento impugnato è basato su fatti inequivoci, tra cui vari precedenti per detenzione e fabbricazione di oggetti con segni contraffatti, minaccia, evasione, stupefacenti e guida senza patente, a parte il fatto che è residente a Napoli e non svolge nel Comune di Castel Volturno (Ce) alcuna attività lavorativa lecita, fatti che in ogni caso vengono chiaramente riportati nell’atto e rappresentano un’idonea giustificazione dei giudizi puntualmente espressi in ordine alla riconducibilità del comportamento di parte ricorrente alle categorie normative di cui all’art. 1 della Legge n.1423/1956 ed alla pericolosità di esso, a nulla rilevando la documentazione depositata anche da ultimo agli atti del giudizio che conferma la residenza nel Comune di Napoli – Quartiere di San Pietro a Patierno;
 
Considerato che, nell’interpretare la normativa ora richiamata, la giurisprudenza ha da tempo fissato alcuni punti di riferimento, il primo dei quali attiene al pacifico rilievo secondo cui la misura di prevenzione, in quanto comminabile ante delictum e diretta a prevenire reati piuttosto che a reprimerli, è legittimamente applicata indipendentemente dalla esistenza di pendenze penali a carico dell’interessato; in secondo luogo, se è vero che il provvedimento preventivo deve essere motivato con riferimento a concreti comportamenti attuali del soggetto dai quali possano desumersi talune delle ipotesi previste dalla legge come indice di pericolosità per la sicurezza e la moralità pubblica, resta fermo che tali comportamenti non debbono necessariamente concretarsi in circostanze univoche ed episodi definiti, ma possono desumersi da una valutazione indiziaria fondata su circostanze di portata generale e di significato tendenziale, o su contesti significativi nel loro complesso;
 
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere rigettato;
 
Ritenuto infine che sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio,
 
P.Q.M.
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta)
 
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
 
Spese compensate.
 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
 
La sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
 
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 3 maggio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
Vincenzo Fiorentino, Presidente
 
Vincenzo Cernese, Consigliere
 
Gabriele Nunziata, Consigliere, Estensore
 
 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/05/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 
 

 

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