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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Pubblica amministrazione Numero: 4618 | Data di udienza: 1 Marzo 2012

* PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Immigrazione – Carta per soggiornanti di lungo periodo – Art. 26, co. 7 bis, d.lgs. n. 286 del 1998 – Violazione del diritto di autore – Revoca del permesso di soggiorno rilasciato allo straniero ed espulsione – In assenza di previa valutazione dell’effettiva pericolosità del soggetto – Inapplicabilità.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^ quater
Regione: Lazio
Città: Roma
Data di pubblicazione: 22 Maggio 2012
Numero: 4618
Data di udienza: 1 Marzo 2012
Presidente: Scafuri
Estensore: Rizzetto


Premassima

* PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Immigrazione – Carta per soggiornanti di lungo periodo – Art. 26, co. 7 bis, d.lgs. n. 286 del 1998 – Violazione del diritto di autore – Revoca del permesso di soggiorno rilasciato allo straniero ed espulsione – In assenza di previa valutazione dell’effettiva pericolosità del soggetto – Inapplicabilità.



Massima

 

TAR LAZIO, Roma, Sez. 2^ quater – 22 maggio 2012, n. 4618

 

Pubblica amministrazione – Immigrazione – Carta per soggiornanti di lungo periodo – Art. 26, co. 7 bis, d.lgs. n. 286 del 1998 – Violazione del diritto di autore – Revoca del permesso di soggiorno rilasciato allo straniero ed espulsione – In assenza di previa valutazione dell’effettiva pericolosità del soggetto – Inapplicabilità.

 

Non è applicabile, in quanto non previsto dalle specifiche disposizioni relative alla carta per soggiornanti di lungo periodo, l’automatismo previsto dall’art. 26, co. 7 bis, d.lgs. n. 286 del 1998, secondo cui la condanna con provvedimento irrevocabile, per alcuno dei reati previsti dalle disposizioni del Titolo III, Capo III, Sezione II, della l. 22 aprile 1941 n. 633, e s.m.i., relativi alla tutela del diritto di autore, e dagli artt. 473 e 474 c.p., comporta la revoca del permesso di soggiorno rilasciato allo straniero e l’espulsione del medesimo, con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, ritenendo a tal fine necessaria la previa valutazione dell’effettiva pericolosità del soggetto, in quanto l’art. 5, co. 5, d.lgs. n. 286 cit. – nel prevedere che “nell’adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno … si tiene anche conto … per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale”) – ha dato rilievo ad una qualità evidentemente riconducibile a fatti pregressi consistenti nella continuativa presenza antecedente sul territorio dello Stato. (Cfr. Cons. St. , Sez. VI, 18 settembre 2009, n. 5624).

 

Pres. Scafuri, Est. Rizzetto – G.D. (avv. Barberio) c. Ministero dell’Interno


Allegato


Titolo Completo

TAR LAZIO, Roma, Sez. 2^ quater – 22 maggio 2012, n. 4618

SENTENZA

 

TAR LAZIO, Roma, Sez. 2^ quater – 22 maggio 2012, n. 4618

  

N. 04618/2012 REG.PROV.COLL.

                                                                                                                                                                                        N. 02512/2010 REG.RIC.
 
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
 
(Sezione Seconda Quater)
  
sul ricorso numero di registro generale 2512 del 2010, proposto da: 
Dinobondhu Goswami, rappresentato e difeso dall’avv. Laura Barberio, con domicilio eletto presso Laura Barberio in Roma, via Torino, 7; 
 
contro
 
– Ministro dell’Interno, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Questura di Roma; 
 
per l’annullamento
del provvedimento adottato il 9 dicembre 2009 e notificato al ricorrente il 18 febbraio 2010, con cui è stata rigettata l’istanza di rilascio della carta di soggiorno presentata dal ricorrente .
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di – Ministro dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 1 marzo 2012 il dott. Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
 
FATTO E DIRITTO
 
Con il ricorso in esame il Sig. Dinobondhu Goswami impugna, chiedendone l’annullamento, il decreto del Questore di Roma del 9.12.2009 con il quale veniva negato il rilascio della carta di soggiorno e revocato il permesso di soggiorno – di cui il ricorrente era titolare dal 1.12.2003- in considerazione della sentenza di condanna del 20.12.2006, divenuta irrevocabile il 16.3.2007, per reato rientrante tra quelli contemplati dall’ art. 26, comma 7-bis del d.lvo n. 286/98.
 
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, che resiste formalmente.
 
Con ordinanza n. 1613 del 14.4.2010 è stata respinta l’istanza incidentale di sospensione.
 
Con memoria depositata in vista dell’udienza pubblica il ricorrente ha precisato le proprie conclusioni, rappresentando altresì di aver ottenuto la riabilitazione in data 16.11.2011.
 
Il ricorso merita accoglimento alla stregua dell’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale che ha chiarito che “non è applicabile, in quanto non previsto dalle specifiche disposizioni relative alla carta per soggiornanti di lungo periodo, l’automatismo previsto dall’art. 26 comma 7 bis, d.lg. n. 286 del 1998, secondo cui la condanna con provvedimento irrevocabile, per alcuno dei reati previsti dalle disposizioni del Titolo III, Capo III, Sezione II, della legge 22 aprile 1941 n. 633, e successive integrazioni e modificazioni, relativi alla tutela del diritto di autore, e dagli articoli 473 e 474, c.p., comporta la revoca del permesso di soggiorno rilasciato allo straniero e l’espulsione del medesimo, con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, ritenendo a tal fine necessaria la previa valutazione dell’effettiva pericolosità del soggetto. In tale ottica è stato chiarito, proprio con riferimento ai soggiornanti di lungo periodo, che l’art.5, co. 5, del t.u. n. 286/1998 – nella versione novellata dal d.lvo n. 5/2007 – esclude che questi possano incorrere nell’automatismo preclusivo in questione per il solo fatto di essere incorsi in un reato per violazione dei diritti d’autore, e che, nei loro confronti l’autorità procedente sia tenuta, in tali casi, a svolgere un puntuale accertamento sulla pericolosità del richiedente, in quanto l’art. 5 in parola– nel prevedere che “nell’adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno ….si tiene anche conto …per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale”) – ha dato rilievo ad una “qualità” evidentemente riconducibile a fatti pregressi consistenti nella continuativa presenza antecedente sul territorio dello Stato (Consiglio Stato , sez. VI, 18 settembre 2009 , n. 5624; nonché con specifico riferimento al particolare caso in cui i precedenti penali siano risalenti nel tempo e, nonostante ciò, la PA abbia una o più volte rinnovato il titolo autorizzatorio senza contestare all’interessato l’esistenza di tali reati ostativi, da ultimo, Sezione Terza, 5993/09 n. 6287 del 28.11.2011; n. 5420 del 3.10.2011).).
 
Quest’ultima disposizione ha trovato un’applicazione sempre più ampia in giurisprudenza, che l’ha pienamente valorizzata come introduttiva di una diversa impostazione della materia “ponendo una significativa deroga al principio della valutabilità dell’azione amministrativa secondo il canone “tempus regit actum” fino ad attribuire rilevanza a provvedimenti di riabilitazione intervenuti successivamente all’adozione dell’atto di diniego impugnato (da ultimo, Sezione Terza, 5993/09 n. 6287 del 28.11.2011; n. 5420 del 3.10.2011, relativa all’applicabilità del d.lgs. n. 5/2007; nonché, nel senso della necessità di attribuire rilevanza a provvedimenti di riabilitazione o di estinzione intervenuti successivamente all’adozione dell’atto di diniego impugnato Cons. St., VI, ord. n. 2952 del 30.5.2008 Consiglio di stato, sez. VI, 2.3.2011 , n. 1308, ove si evidenzia che tale “discrasia temporale ….non incide sulla posizione di interesse della ricorrente al positivo esito del procedimento, alla luce del principio sancito dall’art. 5 del d.lgs. n. 286 del 1996”; nonché Consiglio Stato , sez. VI, 18 settembre 2009 , n. 5624).
 
Applicando tali principi nella fattispecie in esame il provvedimento impugnato deve essere annullato in quanto attribuisce automatica valenza ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno ai precedenti penali del ricorrente, senza effettuare quella valutazione complessiva della sua posizione ritenuta necessaria alla stregua del richiamato orientamento interpretativo.
 
Il ricorso va pertanto accolto con annullamento, per l’effetto, dell’atto impugnato, con conseguente obbligo dell’Amministrazione resistente di rivalutare l’istanza del ricorrente alla luce dei principi sopra richiamati effettuando una valutazione complessiva della posizione del ricorrente, tenendo conto sia della durata della permanenza dell’interessato nel nostro Paese, residente da oltre 10 anni, dell’effettivo inserimento socio-lavorativo, delle esigenze di unità del nucleo familiare – visto che il ricorrente si è di recente ricongiunto con la moglie – nonché dell’ intervenuto provvedimento di riabilitazione – nonché della possibilità di richiedere il permesso di soggiorno a diverso titolo, vista anche la documentazione medica dallo stesso prodotta.
 
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio, ivi compresi diritti ed onorari.
 
P.Q.M.
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) accoglie il ricorso in esame e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
 
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2012 con l’intervento dei magistrati:
Angelo Scafuri, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Floriana Rizzetto, Consigliere, Estensore
 
 
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
 
 
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/05/2012
IL SEGRETARIO
 
 
 

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