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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Aree protette, Legittimazione processuale, VIA VAS AIA Numero: 169 | Data di udienza: 26 Aprile 2012

* LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE – Associazioni ambientaliste – Atti di pianificazione urbanistica suscettibili di incidere su beni ambientali – Legittimazione – Sussistenza – VIA, VAS E AIA – Piani o programmi già sottoposti a verifica di assoggettabilità o VAS – Modifiche minori –  Nuova sottoposizione a VAS – Necessità – Esclusione – AREE PROTETTE – SIC – Pianificazione urbanistica (o varianti) – Assenza di intersezioni totali o parziali con il sito – Valutazione di incidenza – Necessità – Esclusione.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Friuli Venezia Giulia
Città: Trieste
Data di pubblicazione: 10 Maggio 2012
Numero: 169
Data di udienza: 26 Aprile 2012
Presidente: Corasaniti
Estensore: Settesoldi


Premassima

* LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE – Associazioni ambientaliste – Atti di pianificazione urbanistica suscettibili di incidere su beni ambientali – Legittimazione – Sussistenza – VIA, VAS E AIA – Piani o programmi già sottoposti a verifica di assoggettabilità o VAS – Modifiche minori –  Nuova sottoposizione a VAS – Necessità – Esclusione – AREE PROTETTE – SIC – Pianificazione urbanistica (o varianti) – Assenza di intersezioni totali o parziali con il sito – Valutazione di incidenza – Necessità – Esclusione.



Massima

 

TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. 1^ – 10 maggio 2012, n. 169


LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE – Associazioni ambientaliste – Atti di pianificazione urbanistica suscettibili di incidere su beni ambientali – Legittimazione – Sussistenza.

Va riconosciuta la legittimazione delle associazioni di protezione ambientale a ricorrere avverso atti di pianificazione urbanistica suscettibili di incidere su beni ambientali (da ultimo T.A.R. Toscana sez. I n.349/2012 ).

Legambiente Onlus e altri (avv.ti Giadrossi e Ceruti) c. Comune di Dignano (avv. De Pauli) e altro (n.c.)

VIA, VAS E AIA – Piani o programmi già sottoposti a verifica di assoggettabilità o VAS – Modifiche minori –  Nuova sottoposizione a VAS – Necessità – Esclusione.

In un’ottica sostanzialistica tesa ad evitare interpretazioni normative che si risolvano in meri adempimenti formali e rappresentano inutili appesantimenti del procedimento, non deve essere sottoposto alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) uno strumento pianificatorio le cui previsioni non si discostano in maniera sostanziale da quelle già fatte oggetto di tale indagine (artt. 6, c. 3 d.lgs. 152/2006, 12,c. 6 e 4, c. 3 l.r. FVG n. 16/2008), soprattutto ove non derivino effetti significativi sull’ambiente diversi da quelli già presi in considerazione. (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 15 dicembre 2011, n. 3170, T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 2 settembre 2011, n. 2134, T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 14 marzo 2011, n. 730)


Legambiente Onlus e altri (avv.ti Giadrossi e Ceruti) c. Comune di Dignano (avv. De Pauli) e altro (n.c.)


AREE PROTETTE – SIC –Pianificazione urbanistica (o varianti) – Assenza di intersezioni totali o parziali con il sito – Valutazione di incidenza – Necessità – Esclusione.

In mancanza di alcuna intersezione totale o parziale con un sito SIC, non vi è alcun obbligo di sottoposizione del piano (o sua variante) alla valutazione di cui all’art. 5 del D.P.R. 357/1997.

Legambiente Onlus e altri (avv.ti Giadrossi e Ceruti) c. Comune di Dignano (avv. De Pauli) e altro (n.c.)
 


Allegato


Titolo Completo

TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. 1^ - 10 maggio 2012, n. 169

SENTENZA

 

TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. 1^ – 10 maggio 2012, n. 169

N. 00169/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00415/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 415 del 2011, proposto da:
Legambiente Onlus, Associazione “Comitato Assieme Per il Tagliamento”, Angelo Bertinelli, Aureliano Del Fabbro, rappresentati e difesi dagli avv. Alessandro Giadrossi, Matteo Ceruti, con domicilio eletto presso Alessandro Giadrossi Avv. in Trieste, via S. Caterina Da Siena 5;

contro

Comune di Dignano, rappresentato e difeso dall’avv. Luca De Pauli, con domicilio eletto presso Segreteria Generale T.A.R. in Trieste, p.zza Unita’ D’Italia 7;
Regione Friuli-Venezia Giulia, non costituita in giudizio;

nei confronti di

Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., non costituita in giudizio;

per l’annullamento

-della delibera del Consiglio comunale di Dignano n. 27 dd. 16 maggio 2011 recante approvazione della variante urbanistica n. 20 al Piano regolatore generale comunale, e per l’annullamento di ogni altro atto presupposto, collegato, inerente, conseguente e derivato, ivi compresi la deliberazione consiliare n. 3 del 21 febbraio 2011 recante adozione della predetta variante, la delibera della Giunta municipale n. 27 del 14 febbraio 2011 recante presa d’atto della dichiarazione di non significatività sull’ambiente della variante n. 20 al PRGC, nonchè, ove occorrer possa, il decreto del Servizio infrastrutture, vie di comunicazione e telecomunicazione della Regione FVG n. PMT/222/VS.1.0-20 del 3.6.2010

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Dignano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 aprile 2012 il dott. Oria Settesoldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I ricorrenti impugnano gli atti tutti in epigrafe relativi all’adozione, approvazione e dichiarazione di non significatività sull’ambiente della variante n. 20 al PRGC.

Viene contestata la legittimità della scelta relativa all’infrastruttura stradale denominata “variante sud di Dignano”, con assoggettamento a vincolo preordinato all’esproprio delle aree individuate.

Vengono dedotti i seguenti motivi:

1) Violazione dell’art. 22 della l.r. 5/2007 e dell’art. 17 del regolamento regionale 86/2008 ed eccesso di potere per mancanza del presupposto in relazione all’asseverazione di non sostanzialità della variante urbanistica; nell’assunto che la attestazione che la variante risulterebbe “non sostanziale” e coerente con i limiti di flessibilità, con la normativa di settore e la pianificazione sovraordinata sarebbe stata firmata solo dal progettista e mancherebbero le necessarie firme del sindaco, segretario comunale e responsabile del procedimento.

2) Violazione dell’art. 17 del reg. 86/2008 ed eccesso di potere per carenza di istruttoria ed illogicità manifesta in relazione alla valutazione degli aspetti paesaggistici della variante; nell’assunto che la variante, pur interessando aree sottoposte a vincolo paesaggistico ex lege, non sarebbe corredata della necessaria valutazione degli aspetti paesaggistici del piano .

3) Violazione dei principi generali in materia urbanistica circa il ruolo svolto da FVG Strade spa; si ritiene anomalo che sia stata affidata ad una spa la potestà urbanistica comunale comprensiva di poteri di redazione, presentazione, istruzione e controdeduzione delle osservazioni di una variante urbanistica ad un PRGC.

Nell’ipotesi che tali funzioni fossero state delegate a FVG Strade spa in forza dei provvedimenti regionali di delegazione ( tra cui l’impugnato decreto del Servizio Infrastrutture, vie di comunicazione e telecomunicazione del 3.6.2010) se ne chiede l’annullamento.

4) Violazione degli artt. 5, 6, 12 e 15 del d.lgs 152/2006 e dell’art. 4 della LR 16/2008 in relazione alla mancanza di valutazione ambientale strategica; nell’assunto che, nonostante lo stesso progettista abbia precisato che la decisione sull’assoggettabilità a procedura completa di VAS spettava alla Giunta comunale, quest’ultima non avrebbe adottato al riguardo il necessario parere motivato.

5) Violazione dell’art. 65 del d.lgs 152/2006- eccesso di potere per carenza di istruttoria, difetto di motivazione e travisamento dei fatti in relazione alla compatibilità della variante con il vigente P.A.I.T. Piano stralcio di assetto idrogeologico del Bacino del Fiume Tagliamento; nell’assunto che la variante interessa un “area fluviale” di cui all’art. 17 del PAIT, per le quale valgono le norme della classe di “pericolosità idraulica molto elevate – P4” e le infrastrutture stradali possono essere realizzate solo a condizione che siano a quote compatibili con la piena di riferimento e non comportino significativo ostacolo o riduzione apprezzabile della capacità di invaso. E’ inoltre richiesta una specifica valutazione di compatibilità idraulica mentre la variante si limita ad un’apodittica affermazione di compatibilità dell’intervento con il PAIT, che, oltretutto, nemmeno prende a riferimento il PAIT vigente, in regime di salvaguardia, ma un documento del luglio 2010 recante una mera proposta di modifica dello stesso che è tuttora in discussione. Si stigmatizza infine che nel rispondere ad un’osservazione sul punto, il Comune avrebbe erroneamente affermato che le strade regionali non sarebbero soggette ai vincoli dei piani di bacino.

6) Violazione dell’art. 5 DPR 357/1997 e dell’art. 17 del D.P.Reg 86/2008 in relazione all’omesso svolgimento della procedura di incidenza ambientale sul S.I.C. “Greto del Tagliamento”; nell’assunto che l’intervento interessa anche il vicino SIC, per cui doveva essere svolta la procedura di VINCA prevista dall’art. 5 del DPR 357/1997 di recepimento della c.d. direttiva habitat.

Il Comune di Dignano si è costituito in giudizio ed ha controdedotto per il rigetto del ricorso previamente eccependone l’inammissibilità per difetto di interesse, nell’assunto dell’impossibilità di trarre utilità dall’eventuale accoglimento dell’impugnativa per il mantenimento della localizzazione dell’opera pubblica secondo il tracciato precedente derivante dalla variante n. 13, non impugnata. Si eccepisce inoltre il difetto di legittimazione: a) di Legambiente, con riferimento alle censure non relative a profili strettamente ambientali e perché proposto senza previa delibera autorizzativa degli organi nazionali, b) del “Comitato Assieme per il Tagliamento” per la mancanza di prova circa la preesistenza di suo stabile grado di collegamento con il territorio di riferimento e la mancanza di previa delibera autorizzativa di direttivo ex art. 21 co. 4 Statuto e c) dei ricorrenti sig. Angelo Bertinelli e Aureliano Del Fabbro, in quanto la loro proprietà era già stata interessata da analoghe previsioni di inedificabilità ad opera della variante n. 13 che non risultano modificate. Si eccepisce infine la carenza di un interesse concreto e attuale nell’assunto che la variante n. 20 si limiterebbe a rettificare una fascia di inedificabilità al cui interno potrà trovare ubicazione un percorso stradale solo in esito all’approvazione del relativo progetto da parte della Regione.

Viene chiesta anche la condanna di parte ricorrente alla sanzione di cui all’art. 26 co2 cpa e al risarcimento del danno da lite temeraria in considerazione dell’avvenuto deposito di un documento ( definito fig 1) recante “ veduta del ponte di Dignano in prossimità della sponda sinistra del Tagliamento..” in cui sarebbe stata disegnata in blu quella che viene definita come la variante a progetto “ che andrà ad insistere su un’area di chiara pertinenza fluviale, concorrendo ad ostacolare ulteriormente il deflusso delle acque durante le piene” che, secondo il resistente Comune, non rappresenterebbe la variante in progetto, che si snoda secondo un andamento diverso da quello ivi descritto.

Con memoria 22 marzo 2012 parte ricorrente ribadisce le proprie istanze e solleva la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1 lett. c) della l.r 16/2008, laddove attribuisce alla Giunta Comunale il ruolo di “autorità competente” ad esprimersi sulla VAS relativamente agli strumenti di pianificazione urbanistica comunale rimessi all’approvazione della stessa amministrazione comunale in qualità di autorità procedente, per violazione dell’art. 117 comma 2 lett. s) Cost in ragione del contrasto con le previsioni dell’art 5, comma 1 lett. p) e q) del d.lgs 152/2006 e per violazione dell’art. 117 comma 1 e dell’art. 11 Cost. per contrasto con l’art. 6 della direttiva 2001/42/CE. Viene prospettata anche la possibilità di disapplicazione diretta della delibera giuntale n. 27 del 14 febbraio 2011 che pronuncia sulla VAS della variante urbanistica n 20, in quanto emessa sulla base della normativa regionale soprarichiamata ( art. 4 l.r 16/2008) che, oltre ad essere attributiva alla giunta di un potere ritenuto incostituzionale, sarebbe anche contrastante con il diritto comunitario.

Il Comune al riguardo eccepisce la manifesta irrilevanza della questione in quanto, in ricorso, non viene censurata l’incompetenza della giunta comunale e con l’eccezione di incostituzionalità verrebbe effettuato un’inammissibile ampliamento del gravame.

In merito alle eccezioni preliminari di carenza di interesse parte ricorrente controdeduce che, poiché dagli atti progettuali si evince che la variante urbanistica de quo si è resa necessaria per consentire l’approvazione della strada date le difformità del progetto preliminare rispetto allo strumento urbanistico, sussisterebbe comunque un interesse concreto ed attuale al ricorso anche sotto il profilo dell’utilità strumentale, tanto più che solo con tale atto si perviene all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio con l’individuazione delle ditte espropriande.

Il Collegio condivide tale argomentazione e ritiene il ricorso ammissibile sia sotto il profilo dell’interesse sia sotto quello della legittimazione a ricorrere; infatti nello statuto di Legambiente non si rinviene la presenza di alcuna norma che subordini i poteri del Presidente nazionale di rappresentanza in giudizio dell’associazione ad alcuna previa delibera di altri organi nazionali, né si rinviene nella previsione statutaria dei compiti degli stessi alcuna menzione dell’instaurazione di azioni giudiziarie, che pertanto rimane nell’ambito di attribuzione del legale rappresentante; per quanto concerne la legittimità dei profili delle censure non strettamente attinenti agli interessi ambientali il Collegio aderisce all’impostazione giurisprudenziale che riconosce la legittimazione delle associazioni di protezione ambientale a ricorrere avverso atti di pianificazione urbanistica suscettibili di incidere su beni ambientali (da ultimo T.A.R. Toscana sez. I n.349/2012 ). Nel caso di specie la valenza ambientale del territorio interessato è testimoniata dalla stessa intervenuta verifica di valutazione ambientale strategica allegata alla precedente variante generale n. 13.

Va precisato anche che l’ulteriore orientamento giurisprudenziale, incline a ritenere che siano da ritenere in concreto ammissibili solo censure inerenti profili di illegittimità in qualche modo incidenti sulla tutela degli interessi di natura ambientale rappresentati dall’associazione, non può rivestire alcuna rilevanza pratica dato che il ricorso è stato contestualmente presentato anche da soggetti che hanno dimostrato di essere interessati dal vincolo finalizzato all’esproprio – apposto solo con la variante qui impugnata -, in quanto proprietari di aree incluse o finitime al territorio vincolato.

Per quanto riguarda la parte ricorrente rappresentata dal “Comitato Assieme per il Tagliamento” il Collegio ritiene il ricorso ammissibile perché risulta dimostrata la sua giuridica esistenza dal 2005 ed il collegamento con il territorio precostituito in via statutaria dalle finalità di perseguire la salvaguardia del patrimonio ambientale del fiume Tagliamento, né si rinvengono particolari previsioni statutarie circa gli adempimenti necessari per agire in giudizio.

Passando all’esame del merito del ricorso il 1^ motivo è infondato perché l’ asseverazione (di cui si lamenta infondatamente la assenza) risulta essere regolarmente presente tra gli atti che costituiscono la Variante n. 20 (prot. 4019/11 d.d. 11 maggio 2011) e risulta attestare che viene asseverato :”Che la variante n. 20 al P.R. G. C. del Comune di Dignano:- è stata redatta ai sensi dell’art. 32 ex L.R. 52/1991 e s.m.i. art. 63 comma 1 e art. 63bis della L.R. 5/2007 e s.m.i.;- è conforme agli strumenti di pianificazione sovraordinata e alle disposizioni di legge».

Il Collegio ritiene evidente che essa attesti anche la non sostanzialità della variante dato che tale è, dichiaratamente, l’oggetto della dichiarazione di asseverazione.

Per quanto concerne il secondo e terzo motivo va preliminarmente chiarito che, come esattamente puntualizzato dal resistente Comune, lo scopo della variante non era quello di approvare un’opera, ma solo di individuare una fascia di inedificabilità, come chiaramente si evince dalla relazione illustrativa.

In ogni caso la variante non risulta essere stata affatto “approvata da FVG Strade S.p.A.”, che al pari di qualsivoglia professionista o studio tecnico (cui altrimenti il Comune si sarebbe dovuto rivolgere ) ha predisposto materialmente gli elaborati avvalendosi dello studio di progettazione SERIN S.r.L (ingg. Andrea Cocetta e Marco Cojutti), il cui lavoro è stato poi oggetto di vaglio e di approvazione del Comune, che ha fatto integralmente propri tutti gli elaborati progettuali predisposti.

Con delibera di Consiglio Comunale n. 3 d.d. 21 febbraio 2011 la variante è quindi stata adottata, e con successiva delibera n. 27 d.d. 16 maggio 2011 la variante è stata alla fine approvata ed è evidente che le due delibere non si sono limitate a prendere atto degli elaborati di FVG Strade S.p.A., ma hanno rispettivamente adottato ed approvato la variante, di cui sono stati riconosciuti e fatti propri tutti i documenti costitutivi, nel pieno rispetto delle procedure di legge.

Il Comune ha legittimamente approfittato dell’attività di redazione e progettazione definitiva ed esecutiva che FVG Strade S.p.A. era stata delegata a svolgere dalla Regione, e si è a propria volta avvalso di FVG Strade S.p.A. , in un’ evidente ottica di razionalizzazione e contenimento della spesa, affidando alla stessa e quindi ai progettisti già dalla stessa incaricati l’attività di progettazione che avrebbe altrimenti dovuto far svolgere ad uno studio esterno (presumibilmente a maggior prezzo), provvedendo poi alla emanazione degli atti di propria competenza.

Non si ravvisa pertanto a tale titolo in nessuno degli atti impugnati alcuna violazione normativa, nè abdicazione a proprie prerogative o facoltà, ma pieno rispetto della legge e del riparto delle competenze ed attribuzioni in materia.

In particolare non risulta alcuna violazione delle previsioni ex D.P.C.M. 12 dicembre 2005, contenendo la Variante n. 20 puntuale disamina dei profili afferenti l’aspetto paesaggistico (pp. 21 – 24 della Relazione illustrativa), nei limiti richiesti ad una variante che non va ad approvare un’opera; infatti è stato specificamente puntualizzato che “la presente variante n. 20 non introduce nuove previsioni di strade, per cui non introduce nuovi impatti paesaggistici che non siano già stati valutati alla scala di pianificazione urbanistica.”, per cui si è correttamente ritenuto che “Resta demandata alla fase progettuale vera e propria mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari a ridurre e mitigare gli impatti sul paesaggio”(p. 24 relazione).

Come già anticipato non risulta che il Comune abbia “delegato” a terzi la propria potestà urbanistica, dato che FVG Strade S.p.A. non ha fatto altro che quello che avrebbe fatto qualsiasi progettista incaricato di redigere un P.R.G.C. (predisposizione disegni, elaborati e relazioni, assistenza nella disamina delle osservazioni, e quant’altro), fermo restando l’esercizio della potestà urbanistica da parte dell’Ente, in proprio ed a mezzo i provvedimenti di sua propria competenza.

Da quanto sopra si evince quindi l’evidente infondatezza di ambedue le censure, anche a prescindere dalla parziale inammissibilità del terzo motivo, che non deduce censure avverso il provvedimento regionale che pure si dichiara di voler impugnare, cioè il decreto del Servizio Infrastrutture, vie di comunicazione e telecomunicazione della Regione Friuli Venezia Giulia n. PMT/222NS.1.0-20 del 3.06.2010.

Con il quarto motivo di ricorso parte ricorrente evidenzia la mancata sottoposizione a verifiche in punto VAS della variante in esame, censurando altresì la delibera di G.C. n. 27 d.d. 14 febbraio 2011, che si sarebbe limitata ad una mera “presa d’atto” di quanto elaborato dal progettista, con la sostanziale omissione dell’esercizio delle prerogative e facoltà comunali in materia.

A prescindere da qualsiasi dubbio circa l’ammissibilità del motivo, in considerazione del fatto che la futura viabilità risulta essere già stata sottoposta a VAS da un piano sovraordinato – dato che l’opera viaria nel suo complesso (comprensiva della Variante Sud di Dignano) è stata sottoposta a procedura VAS all’interno del Piano regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità delle merci e della logistica (approvato con D.P.Reg. 16 dicembre 2011, n. 300/Pres., ), sottolineandosi in quel contesto come «l’alternativa di non realizzare l’opera (alternativa zero) comporta una diminuzione dell’aspetto relativo alla sicurezza stradale. Sotto il profilo della circolazione appare quindi opportuno optare per la realizzazione dell’intervento » e che la procedura di VAS è stata ampiamente svolta in occasione della Variante n. 13, il Collegio rileva che in sede di Variante n. 20, a fronte della mancanza di effetti significativi sull’ambiente, «trattandosi di lievi rettifiche a perimetrazioni di vincoli esistenti, che già individuano opere pubbliche» e la cui attuazione «non genererà effetti sull’ambiente diversi da quelli generati dall’attuazione del PRGC senza la variante» ( asseverazione del progettista d.d. 15 settembre 2010), la Giunta Comunale risulta aver fatto propria (del. 27 d.d. 14 febbraio 2011,) la valutazione del progettista, dichiarando non applicabile la completa procedura di VAS alla variante in esame.

Il Collegio al riguardo ritiene di aderire all’indirizzo giurisprudenziale che, in un’ottica sostanzialistica tesa ad evitare interpretazioni normative che si risolvano in meri adempimenti formali e rappresentano inutili appesantimenti del procedimento, ha già ritenuto che non debba essere sottoposto alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) uno strumento pianificatorio le cui previsioni non si discostano in maniera sostanziale da quelle già fatte oggetto di tale indagine ( T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 15 dicembre 2011, n. 3170, T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 2 settembre 2011, n. 2134, T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 14 marzo 2011, n. 730), tanto più che parte ricorrente non fornisce alcuna dimostrazione del fatto che le previsioni derivanti dall’applicazione del piano possono avere sull’ambiente effetti significativi diversi da quelli già derivanti dalla variante 13 e quindi già presi in considerazione.

La censura dimostra anche che parte ricorrente ha equivocato in merito alla portata della deliberazione giuntale (del. n. 27 d.d. 14 febbraio 2011), ravvisandone la natura di mera “presa d’atto”, priva della valenza di “parere motivato” ai sensi dell’art. 15 d.lgs. 152/2006, che deriva invece per relationem dal richiamo al parere del progettista che viene in pratica accettato e fatto proprio, al di là della terminologia adoperata.

Nel caso di specie trova infatti applicazione il combinato disposto degli artt. 6, c. 3 d.lgs. 152/2006 (<<Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l’autorità competente valuti che producano impatti significativi sull’ambiente, secondo le disposizioni di cui all’articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell’area oggetto di intervento»), 12, co. 6 (<<La verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all’art. 12 o alla VAS di cui agli artt. da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull’ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati») e 4, c. 3 l.r. FVG 5 dicembre 2008, n. 16 «<Per i piani urbanistici di cui all’art. 6, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, che determinano l’uso di piccole aree a livello locale così come definite dal comma 2 e per tutti i piani e varianti agli strumenti urbanistici comunali di cui all’articolo 6, comma 3 bis del decreto legislativo 152/2006, l’autorità competente valuta, sulla base della relazione allegata al piano e redatta dal proponente con i contenuti di cui all’allegato I della parte II del decreto legislativo 152/2006, se le previsioni derivanti dall’approvazione del piano possono avere effetti significativi sull’ambiente» ).

La Giunta Comunale, definita “autorità competente” dall’art. 6, co. 1 lett. c) l.r. FVG 16/2008, ha ravvisato, l’assenza di tali effetti significativi, trattandosi di modifiche minori a piano già sottoposto a VAS , con tutte le conseguenze del caso, dato che in sede di Variante n. 13, la Giunta Comunale si era già a suo tempo espressa quale “autorità competente” (del. 145 d.d. 15 dicembre 2008,), con pieno perfezionamento della procedura di VAS.

Anche il quarto motivo è quindi infondato.

E’ a questo punto evidente che non avendo la ricorrente, in ricorso, in alcun modo censurato la competenza decisionale della giunta comunale in qualità di autorità procedente, la compatibilità della normativa attributiva di tale competenza rispetto al disposto costituzionale ed alle previsioni comunitarie non riveste alcuna rilevanza in causa.

Con il quinto motivo di ricorso, si censurano asseriti plurimi errori di valutazione in cui il Comune sarebbe incorso nella disamina dell’opera, in particolare in relazione alle disposizioni del PAIT – Piano Stralcio di assetto idrogeologico del bacino del Fiume Tagliamento.

L’area interessata dall’opera si collocherebbe in ambito P4 (“pericolosità idraulica molto elevata”), ma la Variante n. 20 non ne terrebbe conto, essendosi limitata all’apodittica affermazione (elaborato AOl) che la Variante «è compatibile con il P AIT- progetto di piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Tagliamento ¬luglio 2010».

Si sostiene inoltre che il richiamo al PAIT del luglio 2010 non costituirebbe l’esatto termine di riferimento, perché si tratterebbe di una mera proposta di modifica del Piano vigente (quello del 2007), in regime di salvaguardia all’epoca della redazione della Variante n. 20; il Comune inoltre si muoverebbe nell’ erronea ottica secondo la quale le strade regionali non sarebbero soggette ai vincoli dei piani di bacino per le aree di pertinenza fluviali.

E’ preliminarmente evidente l’inammissibilità della censura per difetto di interesse attuale, dato che parte ricorrente sembra dimenticare che la Variante n. 20 non approva un progetto e nemmeno una localizzazione di un’opera pubblica, ma individua, con piccole modifiche rispetto alla preesistenza, una fascia di rispetto, all’interno della quale l’opera dovrà essere collocata.

Inoltre va rimarcato che tutti i profili afferenti il profilo idrogeologico erano stati oggetto di considerazione già all’epoca della disamina della Variante n. 13; in relazione a tale variante, che del pari non approvava un’opera pubblica, ma individuava solamente – per quanto di ragione – una zona di inedificabilità, si era espressa sia la Direzione centrale dell’Ambiente e dei Lavori Pubblici della Regione Friuli V. Giulia (par. prot. ALP.6/UD/PGN d.d. 16 novembre 2008, nonché la Autorità di Bacino (nota prot. 2371JB2.5 d.d. l0 dicembre 2003), che, richiesta di parere «circa la scelta del tracciato della nuova strada in oggetto, con riferimento al piano di bacino vigente» (in merito al progetto preliminare elaborato dalla Provincia di Udine), aveva evidenziato come «nessun parere di competenza è dovuto da parte della scrivente Autorità nei riguardi delle opere di cui trattasi».

Un tanto in quanto – come da NTA del Piano stralcio, art. 6 – risultano esclusi dai vincoli e prescrizioni per le aree di pertinenza fluviale, così come individuate dalla cartografia allegata al piano stesso, «le opere pubbliche di competenza degli organi statali, regionali o degli altri enti territoriali e quelle di interesse pubblico, a condizione che non modifichino i fenomeni idraulici naturali che possono aver luogo all’interno delle aree vincolate costituendo significativo ostacolo al deflusso e non limitino l’invaso». A tal riguardo, «i relativi progetti devono essere corredati da uno studio di compatibilità idraulica, approvato dall’autorità idraulica competente, che documenti l’assenza delle suddette interferenze».

Il quadro normativo di riferimento (NTA del PSSI) non prevedeva infatti la necessità di una valutazione di compatibilità idraulica per le varianti al piano regolatore; il tutto, semmai, era previsto in relazione al singolo progetto e rimandato quindi alla fase di sua specifica e puntuale approvazione,come del resto previsto dall’art. 15 delle NTA (PAIT anno 2007, in salvaguardia):

<<Art. 15 – Interventi ammissibili nelle aree classificate a pericolosità idraulica molto elevata -P4

1. Nelle aree classificate a pericolosità idraulica molto elevata P4 può essere esclusivamente consentita l’esecuzione di:

f) interventi di realizzazione o ampliamento di infrastrutture viarie, ferroviarie e di trasporto pubblico, purché siano realizzati a quote compatibili con la piena di riferimento e non comportino significativo ostacolo o riduzione apprezzabile delle capacità di invaso delle aree stesse;

2. Gli interventi di cui al comma l devono essere preceduti da una specifica relazione idraulica e geologica volta a definire le condizioni di fattibilità, le interazioni con il fenomeno che genera la situazione di pericolo e la coerenza con le indicazioni generali di tutela del Piano. Tale relazione, redatta da un tecnico laureato abilitato ed esperto del settore, deve essere basata su un’attenta verifica ed analisi anche storica delle condizioni geologiche e/o idrauliche locali e generali. Le prescrizioni contenute nella suddetta relazione devono essere integralmente recepite nel progetto delle opere di cui si prevede l’esecuzione» .

Tale disposizione, ad avviso ad avviso del Collegio – va necessariamente interpretata nel senso che la relazione, da recepirsi nel progetto dell’opera in esame, debba accompagnare il progetto stesso e sia rimandata alla fase di approvazione puntuale dell’opera di cui si discute, non essendo prevista alcuna relazione di accompagnamento ai fini idraulici in fase di approvazione della previsione urbanistica, dato che una Variante, non prevedendo alcun progetto dell’opera, non può contenere gli elementi necessari per poter sviluppare una simile relazione, non definendo in alcun modo nel dettaglio l’intervento nelle sue quote, nel suo andamento e nei presidi che ne accompagnano la realizzazione (elementi questi essenziali ed imprescindibili per valutare a fini idraulici l’opera).

A corollario, merita comunque evidenziare come il PAIT (anno 2007) contenga un riferimento agli strumenti di pianificazione all’art. 16, che recita quanto segue:

«Art. 16 – Redazione dei nuovi strumenti urbanistici o di varianti a quelli esistenti

1. Per i nuovi strumenti urbanistici generali o varianti generali o varianti che comportano una trasformazione territoriale che possa modificare il regime idraulico locale. deve essere redatta una specifica valutazione di compatibilità idraulica in merito alla coerenza delle nuove previsioni con le condizioni di pericolosità riscontrate dal Piano.

2. Al fine di evitare l’aggravio delle condizioni di dissesto, tale valutazione di compatibilità dovrà altresì analizzare le modifiche del regime idraulico provocate dalle nuove previsioni urbanistiche nonché individuare idonee misure compensative»,

Come è evidente, per i nuovi strumenti urbanistici viene richiesta una valutazione di compatibilità idraulica (non una relazione idraulica, del tipo di quella richiesta per i singoli interventi come sopra, ma una semplice valutazione di compatibilità).

Tale valutazione, peraltro, riguarda solamente modificazioni «che comportano una trasformazione territoriale che possa modificare il regime idraulico locale», mentre la Variante n. 20, non opera alcuna trasformazione territoriale di questo tipo, dal momento che non viene introdotta alcuna nuova opera che possa alterare il regime idraulico locale, limitandosi infatti ad una «rettifica dell’ambito di rispetto per la localizzazione del tracciato della Variante Sud di Dignano, all’interno del quale si possa definire con sufficiente elasticità un tracciato che possa ottenere i nulla osta previsti».

Da quanto sopra discende che nessuno dei rilievi di cui alla quinta censura si rivela condivisibile.

Il sesto ed ultimo motivo di ricorso, con cui si censura l’assenza di Valutazione di Incidenza, in relazione al SIC lT3310007 (“Greto del Tagliamento” ), è anch’esso infondato in fatto e in diritto.

La Valutazione era stata compiuta all’epoca della redazione della Variante n. 13, in relazione agli impatti delle previsioni della variante sul SIC sopramenzionato ed il Comune dimostra che le modificazioni recate dalla Variante n. 20 si collocano tutte quante all’esterno del perimetro del SIC, dato che la strada si trasla leggermente verso sud e quindi si allontana, come chiaramente attestato nell’all. A02 , ove si evidenzia che «le zone interessate dalla variante non intersecano territori perimetrali ai sensi della direttiva 92/42/CEE (Habitat) o designati quali siti SIC (Siti di Importanza Comunitaria), ovvero Zone di Protezione Speciale (ZPS)>>, e chiarito anche nella relazione illustrativa (all. AOl ), sub par. 6 (pp. 18 seguenti, ove si legge che «Il SIC come evidenziato nell’estratto del PTR 2007, si estende a nord del tracciato attuale della SR 464, per cui non interferisce direttamente con le aree interessate dalla presente variante n. 20»).

Data la mancanza di alcuna intersezione totale o parziale con un sito SIC, non vi era alcun obbligo di sottoposizione del piano (o sua variante) alla valutazione di cui all’art. 5 del D.P.R. 357/1997, per cui anche quest’ultima doglianza si rivela infondata.

Da tutte le considerazioni che precedono si evince l’infondatezza del ricorso che deve essere respinto.

La richiesta del Comune di condanna ex art. 26 c. 2 CPA non può venire accolta, non risultando provato che l’errore denunciato dal Comune fosse stato effettivamente voluto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna i ricorrenti in solido a rifondere al Comune di Dignano le spese e competenze del presente giudizio liquidate in complessivi € 2000,00 + IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 26 aprile 2012 con l’intervento dei magistrati:

Saverio Corasaniti, Presidente
Oria Settesoldi, Consigliere, Estensore
Rita De Piero, Consigliere

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/05/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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