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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto dell'energia, VIA VAS AIA Numero: 1177 | Data di udienza: 11 Novembre 2011

* DIRITTO DELL’ENERGIA – VIA– Procedimento di autorizzazione alla realizzazione di un impianto di produzione di energia eolica – Valutazione di impatto ambientale – Preavviso di rigetto – Necessità – Esclusione.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Sicilia
Città: Palermo
Data di pubblicazione: 4 Giugno 2012
Numero: 1177
Data di udienza: 11 Novembre 2011
Presidente: Giamportone
Estensore: Aprile


Premassima

* DIRITTO DELL’ENERGIA – VIA– Procedimento di autorizzazione alla realizzazione di un impianto di produzione di energia eolica – Valutazione di impatto ambientale – Preavviso di rigetto – Necessità – Esclusione.



Massima

 

TAR SICILIA, Palermo, Sez. 2^ – 4 giugno 2012, n. 1177


DIRITTO DELL’ENERGIA – VIA– Procedimento di autorizzazione alla realizzazione di un impianto di produzione di energia eolica – Valutazione di impatto ambientale – Preavviso di rigetto – Necessità – Esclusione.

La valutazione di impatto ambientale, pur essendo autonomamente impugnabile secondo la regola generale dell’immediata impugnazione degli atti lesivi, non é il provvedimento conclusivo del procedimento di autorizzazione alla realizzazione dell’impianto di produzione di energia eolica, rispetto al quale si configura l’obbligo del preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis della legge n° 241/1990.

Pres. Giamportone, Est. Aprile – T. s.r.l. (avv.ti Raimondi, Capria e Marocco) c. Assessorato Regionale Territorio e Ambiente e altri (Avv. Stato) e altro (n.c.)


Allegato


Titolo Completo

TAR SICILIA, Palermo, Sez. 2^ - 4 giugno 2012, n. 1177

SENTENZA

 

TAR SICILIA, Palermo, Sez. 2^ – 4 giugno 2012, n. 1177

N. 01177/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00870/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 870 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Trebstudio S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Salvatore Raimondi, Antonella Capria, Teodora Marocco, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Palermo, via Gaetano Abela N. 10;

contro

Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, in persona dell’Assessore pro tempore,
Assessorato Regionale Energia e Servizi di P.U, in persona dell’Assessore pro tempore,
Regione Siciliana, in persona del Presidente pro tempore,
rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria per legge in Palermo, via A. De Gasperi 81;
Comune di Monreale in Persona del Sindaco P.T.,

per l’annullamento

– del provvedimento del 15 marzo 2010 prot. n. 18810 dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, Dipartimento Regionale dell’Ambiente, Servizio 2/VAS –V.I.A. avente ad oggetto progetto per la realizzazione di un impianto eolico, con il quale si esprime parere di compatibilità ambientale negativo sul progetto per la realizzazione di un impianto eolico denominato “ Monreale Galiello”;

quanto al ricorso per motivi aggiunti

– del verbale della conferenza dei servizi svoltasi il 19.5.10;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza della Regione Siciliana, dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente e dell’Assessorato Regionale Energia e Servizi di P.U:;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il Primo Referendario Francesca Aprile nell’udienza pubblica del giorno 11 novembre 2011 e uditi per le parti i difensori come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe, la società ricorrente, dopo aver premesso di aver presentato istanza per la realizzazione di un impianto eolico denominato “Monreale Galiello”, progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale, ha impugnato, in via principale, il parere negativo di compatibilità ambientale n° 18810 del 15 marzo 2010 dell’Assessorato Regionale per il Territorio e l’Ambiente e ha domandato il risarcimento dei danni.

Con successivo ricorso per motivi aggiunti è stato impugnato il verbale conclusivo della conferenza di servizi in data 19 maggio 2010, sull’istanza di autorizzazione per la realizzazione dell’impianto “Monreale Galiello”.

Per resistere al ricorso, si è costituita l’amministrazione intimata, che ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti e ha domandato il rigetto dell’impugnativa e della domanda risarcitoria, con vittoria di spese.

Alla pubblica udienza del 11 novembre 2011, sentiti i difensori presenti, come da verbale, il ricorso è stato trattenuto per essere deciso.

Il ricorso principale è infondato.

Con il primo, il secondo, il quarto, il quinto e il sesto motivo, si lamenta illegittimità ed eccesso di potere sotto vari profili, difetto di motivazione, violazione dei principi di pubblicità e trasparenza, di imparzialità e buon andamento con riferimento alla valutazione negativa dell’impatto ambientale dell’impianto di che trattasi, nonché difetto di istruttoria e violazione dell’art. 6 della legge regionale n° 10/1991, e succ. mod., che ha recepito nell’ordinamento regionale siciliano l’art. 6 della L. n° 241/1990, per essere l’amministrazione regionale addivenuta all’impugnata determinazione negativa senza previamente richiedere alla società ricorrente alcuna integrazione documentale o alcun chiarimento.

I motivi sono infondati.

Prendendo le mosse dalla doglianza di mancato esercizio del potere di “soccorso”, va osservato che l’atto impugnato non ha motivato il diniego sulla base di rilevate carenze o incompletezze documentali, di talchè l’eventuale esercizio del potere di invitare l’interessato alla regolarizzazione documentale sarebbe stato ininfluente rispetto all’esito del procedimento.

Peraltro, come risulta dalle deduzioni articolate nell’atto introduttivo del giudizio, la società ricorrente ha effettuato integrazione documentale in data 10 luglio 2006, di talchè, anche per il principio del raggiungimento dello scopo, la doglianza non può essere accolta.

Vanno respinte, altresì, le doglianze di eccesso di potere, difetto di motivazione, difetto di istruttoria e violazione del giusto procedimento.

L’impugnato parere negativo di compatibilità ambientale dà atto dell’esame degli elaborati progettuali, il cui contenuto e articolazione, quanto a caratteristiche tecniche della centrale eolica da realizzarsi, a descrizione delle interferenze, indicate nelle relazioni allegate al progetto, a effetti dell’inserimento nel contesto territoriale e ambientale sono oggetto di puntuale considerazione e motivata ponderazione.

Gli atti acquisiti in sede istruttoria sono indicati nel corpo del parere, con esplicitazione, in sede motivazionale, delle valutazioni analitiche in ordine all’impatto dell’impianto nel particolare contesto ambientale della Valle del Belice.

Assumono rilievo le considerazioni con cui l’amministrazione rappresenta che “i criteri progettuali adottati non potranno evitare squilibri naturalistici e paesaggistici in una zona a tuttoggi ben preservata e caratterizzata non solo dalla presenza di località di notevole valenza paesaggistico-naturalistica e culturale quali le aree archeologiche di Monte Raitano, Monte Arcivocalotto e Monte Jato ma anche dalla presenza di beni isolati di notevole valore storico-antropologico”.

Avuto riguardo alla correttezza dei parametri alla stregua dei quali sono state compiute le valutazioni espresse con l’atto impugnato, nonchè alla coerenza dell’iter applicativo, le siffatte valutazioni tecnico discrezionali si appalesano attendibili.

Con il terzo motivo dell’impugnativa principale, si lamenta violazione dell’art. 11-bis della legge regionale n° 11/1991, che ha recepito l’art. 10-bis della legge n° 241/1990, per omesso preavviso di rigetto.

Il motivo è infondato.

Appare dirimente l’osservazione che la valutazione di impatto ambientale, pur essendo autonomamente impugnabile secondo la regola generale dell’immediata impugnazione degli atti lesivi, non é il provvedimento conclusivo del procedimento di autorizzazione alla realizzazione dell’impianto di produzione di energia eolica, rispetto al quale si configura l’obbligo del preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis della legge n° 241/1990.

Il ricorso principale, va, quindi, respinto per infondatezza.

Ad analoghe conclusioni deve addivenirsi per il ricorso per motivi aggiunti.

Può prescindersi dal vaglio dell’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Avvocatura dello Stato, per la natura endoprocedimentale dell’atto impugnato, attesa l’infondatezza nel merito dei motivi aggiunti.

La regola dell’ordine logico di esame delle questioni, ai sensi dell’art. 276 c.p.c., richiamato dall’art. 76 del codice del processo amministrativo, non preclude la facoltà del giudice di esaminare prioritariamente il merito della controversia, nei casi di palese infondatezza della domanda e purchè non ne derivi una compressione del diritto di difesa, come nel caso che occupa (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 7 aprile 2011, n° 4).

La conferenza di servizi espletata sull’istanza di autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n° 387/2003 ha recepito il parere negativo di compatibilità ambientale espresso dal servizio VIA/VAS dell’Assessorato Regionale per il Territorio e l’Ambiente, di talchè, anche in considerazione della maggioranza di posizioni negative espresse sul progetto dalle amministrazioni regolarmente convocate alla medesima conferenza di servizi, la pretesa di parte ricorrente non può trovare accoglimento.

In ultimo, va respinta la domanda risarcitoria, previo rigetto dell’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, da affermarsi in sede esclusiva ai sensi dell’art. 7 e dell’art. 133, comma primo, lett. a), n° 1) del codice del processo amministrativo, difettando la lesione di alcun ragionevole affidamento.

Per le suesposte ragioni, il ricorso, principale e per motivi aggiunti, in epigrafe dev’essere respinto perché infondato.

Le spese del giudizio possono essere compensate, ricorrendo giusti motivi in considerazione dell’evoluzione normativa della materia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, sul ricorso principale e per motivi aggiunti in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Filippo Giamportone, Presidente
Davide Ponte, Consigliere
Francesca Aprile, Referendario, Estensore

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
  

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/06/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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