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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto sanitario Numero: 4804 | Data di udienza:

DIRITTO SANITARIO – Art. 8 del d.P.R. n.761/1979 – Ufficio di direzione delle unità sanitarie locali – Indennità di direzione e di coordinamento – Sono connesse alle funzioni svolte – Soppressione delle figure professionali del coordinatore e del capo servizio a seguito della riorganizzazione del personale sanitario – Cessazione della corresponsione delle indennità – Lesione del divieto della reformatio in pejus del trattamento economico dei dipendenti – Esclusione.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1 bis
Regione: Lazio
Città: Roma
Data di pubblicazione:
Numero: 4804
Data di udienza:
Presidente: Silvestri
Estensore: Landi


Premassima

DIRITTO SANITARIO – Art. 8 del d.P.R. n.761/1979 – Ufficio di direzione delle unità sanitarie locali – Indennità di direzione e di coordinamento – Sono connesse alle funzioni svolte – Soppressione delle figure professionali del coordinatore e del capo servizio a seguito della riorganizzazione del personale sanitario – Cessazione della corresponsione delle indennità – Lesione del divieto della reformatio in pejus del trattamento economico dei dipendenti – Esclusione.



Massima

 

TAR LAZIO, Roma, Sez. 1^ bis – 28 maggio 2012, n. 4804

 

DIRITTO SANITARIO – Art. 8 del d.P.R. n.761/1979 – Ufficio di direzione delle unità sanitarie locali – Indennità di direzione e di coordinamento – Sono connesse alle funzioni svolte – Soppressione delle figure professionali del coordinatore e del capo servizio a seguito della riorganizzazione del personale sanitario – Cessazione della corresponsione delle indennità – Lesione del divieto della reformatio in pejus del trattamento economico dei dipendenti – Esclusione.

 

Ai sensi dell’art. 8 del d.P.R. n.761/1979, le indennità di direzione e di coordinamento sono strettamente connesse alle funzioni svolte, in seno all’ufficio di direzione delle unità sanitarie locali, da responsabili apicali, in forza di incarichi temporanei loro conferiti dai comitati di gestione; pertanto, la cessazione di tali funzioni, conseguite alla soppressione delle figure professionali del coordinatore e del capo servizio a seguito della riorganizzazione del personale sanitario, comporta la cessazione della corresponsione delle relative indennità, senza che ciò possa ledere il principio del divieto della reformatio in pejus del trattamento economico dei dipendenti che precedentemente ne fruivano.

 

Pres. Silvestri, Est. Landi – I.D.L. ed altri (avv. Sbano) c. Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica ed altri.


Allegato


Titolo Completo

TAR LAZIO, Roma, Sez. 1^ bis – 28 maggio 2012, n. 4804

SENTENZA

 

N. 04804/2012 REG.PROV.COLL.

N. 09370/1995 REG.RIC.
 
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
 
(Sezione Prima Bis)
 
ha pronunciato la presente
SENTENZA
 
sul ricorso numero di registro generale 9370/1995, proposto da: 
 
De Luca Italo, Bruschi Riccardo, Di Vito Nicola e Tarulli Ivano, rappresentati e difesi dapprima dall’avv. Nicola Sbano e successivamente dall’avv. Galileo Omero Manzi, con domicilio eletto presso Luca Spingardi in Roma, via A. Bertoloni, 27, per quanto riguarda i ricorrenti De Luca Italo e Tarulli Ivano; 

contro
 
Pres.Cons.Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Accademia di Sanità Militare Interforze, rappresentata e difesa dall’avv. Simonella Coen, con domicilio eletto presso la stessa in Servizio Legale Regione Marche; Azienda Usl N.13 di Ascoli Piceno, Ministero del Tesoro; Regione Marche, rappresentata e difesa dagli avv. Simonella Coen e Gabriella De Bernardinis, con domicilio eletto presso Michele Romano in Roma, via D. Morichini, 41; 
 
per l’annullamento
della delibera n.417 del 21/4/95 che ha revocato la delibera n.179 del 14/3/95 di mantenimento a titolo provvisorio e salvo conguaglio delle indennità di coordinamento e di ufficio di direzione.
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Pres.Cons.Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica e della Regione Marche;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2012 il dott. Domenico Landi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 
FATTO
 
Con atto notificato il 12 luglio 1995, depositato nei termini, il sig. De Luca Italo e gli altri indicati in epigrafe, hanno chiesto l’annullamento, previa sospensione, della deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria U.S.L. n. 13 di Ascoli Piceno n. 417 del 21 aprile 1995 con la quale si dispone la revoca della delibera n. 179 del 14 marzo 1995 avente ad oggetto: “Il mantenimento a titolo provvisorio e salvo conguaglio delle indennità di coordinamento (De Luca, Visconi, Bruschi) e di ufficio (tutti), nonché della nota della Regione Marche – Assessorato alla Sanità del 3 aprile 1995, della nota 12/12/94 del Ministero del Tesoro, recepita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, dalla Regione Marche e dalla stessa Azienda Sanitaria n. 13.
 
I ricorrenti, dirigenti della Azienda Sanitaria U.S.L. n. 13 di Ascoli Piceno, alcuni coordinatori amministrativi e coordinatori sanitari ed altri capi servizio e componenti dell’ufficio di direzione, assumono di aver percepito per anni le indennità di coordinamento e di partecipazione all’ufficio di direzione previste dall’art. 8 del D.P.R. n. 761/1979. Con deliberazione n. 179 del 14 marzo 1995 il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria U.S.L. n. 13 deliberava di continuare a corrispondere ai ricorrenti l’indennità di coordinamento e quella di direzione. Successivamente, con la deliberazione impugnata, il Direttore Generale della suddetta U.S.L. revocava la precedente deliberazione n. 179, disponendo la sospensione della corresponsione delle indennità in questione, con recupero di quanto già corrisposto.
 
A sostegno del gravame i ricorrenti deducono censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili sostenendo che le indennità in questione vanno corrisposte in relazione all’esercizio delle funzioni di coordinamento e di direzione.
 
Si è costituita in giudizio la Regione Marche, in persona del Presidente pro-tempore, la cui difesa contesta le argomentazioni avversarie ed insiste per il rigetto del ricorso siccome infondato.
 
Si è parimenti costituita in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri a mezzo dell’Avvocatura Generale dello Stato, la quale sostiene la infondatezza del ricorso di cui chiede la reiezione.
 
Alla Camera di Consiglio del 23 agosto 1995 l’istanza incidentale di sospensione è stata respinta.
 
Con memoria conclusionale depositata l’8 giugno 2011 i soli ricorrenti De Luca Italo e Tarulli Ivano, rappresentati dal nuovo difensore Avv. Galileo Omero Manzi, che hanno manifestato l’interesse alla decisione del ricorso di cui è causa, hanno ribadito le censure dedotte con l’atto introduttivo del giudizio concludendo per l’accoglimento del ricorso.
 
Alla pubblica udienza del 24 gennaio 2012 la causa è passata in decisione.
 
DIRITTO
 
Il Collegio prende atti che, trattandosi di ricorso ultraquinquennale, hanno provveduto a presentare nuova istanza di fissazione d’udienza ed hanno manifestato l’interesse alla prosecuzione del giudizio con firma congiunta ed entro il termine semestrale di cui all’art. 1, allegato 3 al codice del processo amministrativo i soli ricorrenti De Luca Italo e Tarulli Ivano, mentre tutti gli altri originari ricorrenti non hanno presentato tale nuova istanza di fissazione, per i quali, pertanto, il Collegio rimette gli atti al Presidente della Sezione per l’eventuale adozione del decreto di perenzione ai sensi del suddetto articolo 1, allegato 3.
 
Nel merito, peraltro, il ricorso non si appalesa fondato.
 
Va, infatti, osservato che nella disciplina di cui all’art. 8 del D.P.R. n.761/1979, le indennità di direzione e di coordinamento erano strettamente connesse alle funzioni svolte, in seno all’ufficio di direzione delle unità sanitarie locali, da responsabili apicali, in forza di incarichi temporanei loro conferiti dai comitati di gestione. La cessazione di tali funzioni, conseguite alla soppressione delle figura professionali del coordinatore e del capo servizio a seguito della riorganizzazione del personale sanitario, comporta di conseguenza la cessazione della corresponsione delle relative indennità, senza che ciò possa ledere il principio del divieto della reformatio in pejus del trattamento economico dei dipendenti che precedentemente ne fruivano. Conclusivamente va affermato che la soppressione dell’ufficio di direzione e dell’ufficio di coordinamento derivante dalla riforma del servizio sanitario nazionale ha comportato la cessazione dell’incarico fino ad allora svolto dai rispettivi titolari, ai quali è stata, pertanto, correttamente revocata la relativa indennità precedentemente goduta in ragione della funzione allora espletata.
 
Il ricorso va, quindi, respinto mentre le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
 
P.Q.M.
 
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge limitatamente alla posizione dei ricorrenti De Luca Italo e Tarulli Ivano.
Rimette gli atti al Presidente della Sezione per l’eventuale adozione del decreto di perenzione per quanto concerne le posizioni di tutti i rimanenti originari ricorrenti.
Condanna i due ricorrenti soccombenti al pagamento, in solido, in favore delle Amministrazioni resistenti costituite, delle spese del presente giudizio che liquida nella misura complessiva di Euro 3.000,00 (tremila) da dividersi in parti uguali nei confronti delle stesse.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
 
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Giancarlo Luttazi, Consigliere
Domenico Landi, Consigliere, Estensore
 
 
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
 
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/05/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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